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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37/2023 + N. R.G. 149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serena Baccolini Presidente dott. Anna Ferrari Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. r.g. 37/2023 e 149/2023 promosse in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via PONCHIELLI N. 5, MILANO Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Mara Merlini, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Attilio Carlo Villa;
APPELLANTE/APPELLATA contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO MATTEOTTI N. CO P.IVA_2
81, SEREGNO (MB) presso lo studio dell'avv. Claudio Bernasconi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
e pagina 1 di 21 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in via CARLO _2 C.F._1
PISACANE N. 34/A, MILANO presso lo studio degli avv. Rita Musella e Francesco Garbetta, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATA/APPELLANTE
Avente ad oggetto: Mediazione
sulle seguenti conclusioni:
PER Parte_1
Nel giudizio R.G. n. 37/2023
«In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e
4 c.p.c., giuste ragioni dedotte nel presente corpo difensivo al paragrafo III;
nel merito: in via principale:
2. nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione formulata dalla in via Parte_1 preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione attoreo per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e
4 c.p.c., giuste ragioni meglio illustrate nel presente corpo di difesa;
3. in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, nei confronti CO
della società in quanto infondate in fatto ed in diritto, giuste ragioni meglio illustrate nel Parte_1
presente atto difensivo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre fiscalità.
In via istruttoria.
Si chiede che venga ammessa - in quanto non ammessa in primo grado - la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che l'Istituto di credito ha respinto ogni richiesta della volta al Controparte_3 Parte_1
frazionamento/parcellizzazione del credito derivante da mutuo fondiario vantato nei confronti della nominata Parte_1
2. Vero che lo ha omesso nei confronti della qualsivoglia CO Parte_1 comunicazione circa l'avvenuta visione dell'immobile di cui è causa da parte della SI;
_2
pagina 2 di 21 3. Vero che lo ha restituito alla le chiavi di accesso all'unità di cui è CO Parte_1
causa senza segnalare alcun potenziale cliente individuato dalla nominata attrice;
4. Vero che la ha comunicato per la prima volta l'effettiva possibilità di mettere in vendita Parte_1
le unità immobiliari site in Seregno, tra le quali vi è quella acquistata dalla SI , al NO _2
nel mese di dicembre 2018; Parte_2
5. Vero che il NO , dopo aver incontrato nel mese di dicembre 2018 il NO , Parte_2 Tes_1
quale legale della ha riferito al conoscente, NO della possibile e Parte_1 Testimone_2 imminente messa in vendita delle unità seregnesi da parte dell'impresa costruttrice;
6. Vero che, a seguito dell'incontro tra i NOi dell' e quest'ultimo ha contattato il NO Pt_2 ES
, quale legale rappresentante della per avere indicazioni più precise circa la Tes_1 Parte_1
possibile ed imminente vendita delle unità immobiliari site in Seregno;
7. Vero che, verso la fine del mese di marzo 2019, la nella persona del NO , Parte_1 Tes_1
- definita la situazione bancaria - ha contattato il NO per sincerarsi della persistenza ES dell'interesse all'acquisto di unità immobiliari in Seregno;
8. Vero che nel mese di marzo 2019 il NO ha confermato alla nella Testimone_2 Parte_1 persona del NO , l'interesse all'acquisto di unità immobiliari in Seregno;
Tes_1
9. Vero che nei primi giorni del mese di aprile 2019, il NO contattata la ha ES Parte_1 visionato l'immobile insito nella Residenza Cavour;
10. Vero che, a seguito dell'incontro dei primi giorni di aprile 2019, il NO ha manifestato ES alla la propria volontà di acquistare l'appartamento, invitando la medesima società a Parte_1
contattare il Notaio di fiducia per la predisposizione degli atti di compravendita;
11. Vero che solo il giorno 10/11 aprile 2019 la ha appreso che l'acquirente reale Parte_1 dell'immobile di cui è causa era la SI;
_2
[11 bis] Vero che la ha conosciuto la SI solo in sede di stipula notarile, Parte_1 _2
come occorsa il giorno 16.04.2019;
12. Vero che nel mese di ottobre 2018 lo nella persona del NO CO [...]
, il figlio del quale è amico del NO , che a sua volta è il figlio del CP_4 Controparte_5
legale rappresentante della (i.e. il NO ), ha contattato la deducente Parte_1 Controparte_6
per proporre la propria attività mediatoria;
13. Vero che solo in ragione di tale proposta, lo ha rappresentato al NO CO
la propria volontà di visionare le unità immobiliari di pertinenza della per Tes_1 Parte_1
pagina 3 di 21 apprendere de visu la tipologia del sito, di conseguirne le caratteristiche e, di conseguenza, di rendere il bene più “appetibile” sul mercato di interesse;
14. Vero che in sede di confronto, la in persona del NO , ha Parte_1 Controparte_6 puntualizzato al NO , quale agente dell'attrice, di non avere beni immobili “in pronta Controparte_4
e/o immediata vendita”, a cagione della vertenza in fieri con il mutuante;
15. Vero che in sede di confronto lo ha ribadito al NO , nella qualità CO Tes_1 specificata, che il sopralluogo era da intendersi “quale mera conoscenza delle caratteristiche degli appartamenti”, non allo stato suscettibili di essere messe in vendita;
16. Vero che la ha consegnato allo nella persona del NO , Parte_1 CO CP_4 le chiavi dell'appartamento in data 03.10.2018;
17. Vero che le chiavi di accesso all'immobile sono state restituite da parte dello CO
nella persona del NO alla nella persona del NO , il giorno CP_4 Parte_1 Tes_1
05.10.2018;
18. Vero che la ha conosciuto la SI solo in sede di stipula Parte_1 _2
notarile, ossia in data 16.04.2019;
19. Vero che lo ha omesso di informare la circa l'esistenza di una CO Parte_1
proposta di acquisto firmata dalla SI;
_2
20. Vero che il NO , quale mero conoscente del NO e del NO , Parte_2 ES Tes_1
quale legale rappresentante della nominata società, nel mese di dicembre 2018 ha segnalato al citato NO l'imminente messa in vendita delle unità immobiliari di cui alla “Residenza Conte di ES
Cavour” site in Seregno.
Si indicano a testi:
- NO , residente in [...]; Testimone_3
- NO residente in [...]; Testimone_2
- SI , residente in [...]; Tes_4
i quali potraanno essere sentiti sui capitoli di prova n. 1 e 20 sopra indicati, che qui si intendono integralmente riportati. quanto al procedimento R.G. n. 149/2023 in via preliminare:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., giuste ragioni dedotte nel presente corpo difensivo al paragrafo III;
pagina 4 di 21 nel merito: in via principale:
2. nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione formulata dalla in via Parte_1 preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione attoreo per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e
4 c.p.c., giuste ragioni meglio illustrate nel presente corpo di difesa;
3. in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, nei confronti CO
della società in quanto infondate in fatto ed in diritto, giuste ragioni meglio illustrate nel Parte_1
presente atto difensivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre fiscalità.
In via istruttoria.
Si chiede che venga ammessa - in quanto non ammessa in primo grado - la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che l'Istituto di credito ha respinto ogni richiesta della volta al Controparte_3 Parte_1
frazionamento/parcellizzazione del credito derivante da mutuo fondiario vantato nei confronti della nominata Parte_1
2. Vero che lo ha omesso nei confronti della qualsivoglia CO Parte_1 comunicazione circa l'avvenuta visione dell'immobile di cui è causa da parte della SI;
_2
3. Vero che lo ha restituito alla le chiavi di accesso all'unità di cui è CO Parte_1
causa senza segnalare alcun potenziale cliente individuato dalla nominata attrice;
4. Vero che la ha comunicato per la prima volta l'effettiva possibilità di mettere in vendita Parte_1
le unità immobiliari site in Seregno, tra le quali vi è quella acquistata dalla SI , al NO _2
nel mese di dicembre 2018; Parte_2
5. Vero che il NO , dopo aver incontrato nel mese di dicembre 2018 il NO , Parte_2 Tes_1
quale legale della ha riferito al conoscente, NO della possibile e Parte_1 Testimone_2 imminente messa in vendita delle unità seregnesi da parte dell'impresa costruttrice;
6. Vero che, a seguito dell'incontro tra i NOi dell' e quest'ultimo ha contattato il NO Pt_2 ES
, quale legale rappresentante della per avere indicazioni più precise circa la Tes_1 Parte_1
possibile ed imminente vendita delle unità immobiliari site in Seregno;
pagina 5 di 21 7. Vero che, verso la fine del mese di marzo 2019, la nella persona del NO , Parte_1 Tes_1
- definita la situazione bancaria - ha contattato il NO per sincerarsi della persistenza ES dell'interesse all'acquisto di unità immobiliari in Seregno;
8. Vero che nel mese di marzo 2019 il NO ha confermato alla nella Testimone_2 Parte_1 persona del NO , l'interesse all'acquisto di unità immobiliari in Seregno;
Tes_1
9. Vero che nei primi giorni del mese di aprile 2019, il NO contattata la ha ES Parte_1 visionato l'immobile insito nella Residenza Cavour;
10. Vero che, a seguito dell'incontro dei primi giorni di aprile 2019, il NO ha manifestato ES alla la propria volontà di acquistare l'appartamento, invitando la medesima società a Parte_1
contattare il Notaio di fiducia per la predisposizione degli atti di compravendita;
11. Vero che solo il giorno 10/11 aprile 2019 la ha appreso che l'acquirente reale Parte_1 dell'immobile di cui è causa era la SI;
_2
[11 bis] Vero che la ha conosciuto la SI solo in sede di stipula notarile, Parte_1 _2
come occorsa il giorno 16.04.2019;
12. Vero che nel mese di ottobre 2018 lo nella persona del NO CO [...]
, il figlio del quale è amico del NO , che a sua volta è il figlio del CP_4 Controparte_5
legale rappresentante della (i.e. il NO ), ha contattato la deducente Parte_1 Controparte_6
per proporre la propria attività mediatoria;
13. Vero che solo in ragione di tale proposta, lo ha rappresentato al NO CO
la propria volontà di visionare le unità immobiliari di pertinenza della per Tes_1 Parte_1
apprendere de visu la tipologia del sito, di conseguirne le caratteristiche e, di conseguenza, di rendere il bene più “appetibile” sul mercato di interesse;
14. Vero che in sede di confronto, la in persona del NO , ha Parte_1 Controparte_6 puntualizzato al NO , quale agente dell'attrice, di non avere beni immobili “in pronta Controparte_4
e/o immediata vendita”, a cagione della vertenza in fieri con il mutuante;
15. Vero che in sede di confronto lo ha ribadito al NO , nella qualità CO Tes_1 specificata, che il sopralluogo era da intendersi “quale mera conoscenza delle caratteristiche degli appartamenti”, non allo stato suscettibili di essere messe in vendita;
16. Vero che la ha consegnato allo nella persona del NO , Parte_1 CO CP_4 le chiavi dell'appartamento in data 03.10.2018;
pagina 6 di 21 17. Vero che le chiavi di accesso all'immobile sono state restituite da parte dello CO
nella persona del NO alla nella persona del NO , il giorno CP_4 Parte_1 Tes_1
05.10.2018;
18. Vero che la ha conosciuto la SI solo in sede di stipula notarile, ossia Parte_1 _2
in data 16.04.2019;
19. Vero che lo ha omesso di informare la circa l'esistenza di una CO Parte_1
proposta di acquisto firmata dalla SI;
_2
20. Vero che il NO , quale mero conoscente del NO e del NO , Parte_2 ES Tes_1
quale legale rappresentante della nominata società, nel mese di dicembre 2018 ha segnalato al citato NO l'imminente messa in vendita delle unità immobiliari di cui alla “Residenza Conte di ES
Cavour” site in Seregno.
Si indicano a testi:
- NO , residente in [...]; Testimone_3
- NO residente in [...]; Testimone_2
- SI , residente in [...]; Tes_4
i quali potranno essere sentiti sui capitoli di prova n. 1 e 20 sopra indicati, che qui si intendono integralmente riportati.
PER IRMA FAVERIO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in conseguenza della riunione del giudizio di gravame Rg.n.
149/23 promosso dalla IG.ra al presente ed in annullamento/riforma della sentenza n. _2
2347/2022, resa dal Tribunale di Monza, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa Berti - R.G. n.
11102/2019 - Rep. 5780/2022 del 22.11.2022, pubblicata il 22.11.2022 e notificata in data 14.12.2022, contrariis reiectis, così giudicare:
1) In via preliminare: • accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per vizio di omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 112 c.p.c., per tutti i motivi di cui al punto 1 dell'atto d'appello.
2) Nel merito in via principale:
• Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare, di cui sopra, rigettare tutte le domande formulate da nei confronti della IG.ra in CO _2
quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti tanto dalla quanto dalla Parte_1
pagina 7 di 21 IG.ra nei propri scritti difensivi. _2
3) Nel merito in via subordinata:
• Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nonostante le contestazioni e le eccezioni espresse in atti, ritenesse provato il contratto di mediazione e confermasse il diritto dello a percepire la relativa provvigione, ridurne, secondo equità, il quantum rispetto alla CP_1
sentenza di primo grado, per tutti i motivi sopra esposti, con ogni conseguenza anche in punto di spese di lite.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre fiscalità.
4) In via istruttoria
In riforma all'ordinanza del 25/03/2021 emessa dal Giudice di prime cure, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la IG.ra intenzionata ad acquistare, unitamente al marito, un immobile a Seregno, _2
a settembre 2018, individuava su internet due immobili di suo interesse in via Cavour, 99 “residenza
Conte Cavour” ed in via Santa Valeria;
2. Vero che la IG.ra contattava lo per chiedere di visionare gli appartamenti di _2 CP_1
cui al capitolo che precede;
3. Vero che nel corso dell'incontro del 04/10/18 per la visita all'appartamento in Seregno di Via
Cavour, 99 “Residenza Conte Cavour” l'attività dello consisteva nell'apertura della CP_1 porta d'ingresso e nell'accompagnamento alle varie stanze;
4. Vero che l'appartamento si presentava a “rustico” e quindi la IG.ra chiedeva allo _2 CP_1
se il prezzo di vendita fosse relativo allo stato di fatto del bene oppure finito con la posa dei
[...] pavimenti, delle porte, dei sanitari ecc…
5. Vero che lo dichiarava di ignorare i termini per la vendita dell'immobile ovvero CP_1
prezzo di vendita, trattabilità, esistenza di un capitolato e tempi di ultimazione dei lavori;
6. Vero che l'appuntamento durava in tutto 10 minuti ed, al termine, l'agenzia faceva sottoscrivere alla convenuta la “scheda visita immobile”, senza sottoporle il contenuto, e precisandole che detto documento, lungi dal rappresentare qualsivoglia impegno tanto verso la proprietà quanto verso l'agenzia, serviva solamente a certificare il numero di appuntamenti fatti per quel determinato immobile;
7. Vero che lo tratteneva per sé detto documento;
CP_1
pagina 8 di 21 8. Vero che EL aveva avuto contatti con la in quanto interessato ad acquistare un Parte_1 appartamento nel complesso “Residenza Conte Cavour” sito in Seregno, Via Cavour, 99;
9. Vero che EL conosceva i coniugi – _2 ES
10. Vero che EL, appreso che i coniugi – erano alla ricerca di un immobile da _2 ES acquistare in Seregno, a gennaio 2019, segnalava loro proprio la nuova costruzione “Residenza Conte
Cavour” e li metteva in contatto con la nella persona del IG. ; Parte_1 Controparte_6
11. Vero che sino a marzo 2019 tutti gli appartamenti della “Residenza Conte Cavour” erano invendibili in quanto gravati da ipoteca;
12. Vero che la IG.ra Le comunicava di aver appreso da EL per la prima volta della _2
circostanza di cui al capitolo che precede.
Si indicano quali testimoni
• Sui capitoli 1 e 2 il IG. residente in [...]; Testimone_2
• Sui capitoli da 1 a 7 la IG.ra residente in [...]; Testimone_5
• Sui capitoli da 8 a 12 il IG. , residente in [...]. Testimone_6
PER CO
Voglia la Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
1) Rigettare, perché infondati, gli appelli riuniti proposti da e dalla IG.ra Parte_1 _2
avverso la sentenza n. 2347/22, emessa dal Tribunale di Monza (RG 11102/19 – Dott.ssa Berti) in data
22.11.22, e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa.
2) Respingere ogni domanda avanzata da e dalla IG.ra nei confronti di Parte_1 _2
in quanto infondate sia in fatto che in diritto. CO
3) Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre al 15% di rimborso forfettario, oneri ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle prove come dedotte nel primo grado di giudizio, di seguito riportate.
A) Prova per interrogatorio formale della IG.ra , del legale rappresentante di e per _2 Pt_1
testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova di seguito riportati:
1) Vero che nel corso del mese di ottobre 2018 la IG.ra si rivolgeva a _2 CO
essendo intenzionata ad acquistare un immobile nel Comune di Seregno.
[...]
pagina 9 di 21 2) Vero che si attivava per reperire una soluzione abitativa che potesse soddisfare CO
le esigenze della IG.ra . _2
3) Vero che, nel mese di ottobre 2018, ha consegnato a le chiavi del Parte_1 CO
complesso immobiliare di Seregno, Via Cavour n. 99, per far visionare a potenziali clienti gli appartamenti del complesso in vendita.
5) Vero che l'unità immobiliare fatta visionare alla IG.ra da parte di _2 CO
era di proprietà di Parte_1
7) Vero che, in occasione di una delle visite dell'unità immobiliare, la IG.ra sottoscriveva _2 la scheda di visita dell'appartamento che mi viene mostrata (doc. 2).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo CO
) conveniva in giudizio e la società , dinanzi al CP_1 _2 Parte_1
Tribunale di Monza, per sentirle condannare al pagamento del compenso provvigionale, a fronte dell'attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita dell'appartamento di proprietà della società ., sito in Seregno, via Cavour n. 99, nel complesso immobiliare “Residenza Conte Parte_1
Cavour”.
I.b. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande, stante _2
l'insussistenza del diritto dell'attrice al pagamento del compenso provvigionale.
I.c. Si costituiva altresì in giudizio la società eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'intervenuta decadenza della facoltà di proporre l'azione giudiziale, a fronte dell'intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 8 D. L. 2014/132, nonché la nullità dell'atto di citazione per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3 e 4, c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree rilevando l'insussistenza del diritto di controparte al pagamento del compenso provvigionale.
I.d. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha così deciso:
«condanna la IG.ra al pagamento, in favore della società , in persona _2 CO del legale rappresentante pro tempore, dell'importo pari ad € 5.500,00, oltre agli oneri accessori e agli interessi legali, come per legge;
pagina 10 di 21 condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_1 favore della società in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo CO di € 5.500,00, oltre agli oneri accessori e agli interessi legali, come per legge;
condanna i convenuti al rimborso delle spese legali, sostenute dall'attrice per il presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.327,00 (di cui € 250,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA».
In particolare, il primo giudice:
- preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di intervenuta decadenza della facoltà di proporre l'azione giudiziale, sollevata dalla società , osservando che «l'art. 8 del D.L. Parte_1
2014/132, a differenza di quanto sostenuto dalla predetta società, deve essere interpretato nel senso che la parte, che ha ricevuto il diniego a stipulare la negoziazione assistita, non deve proporre la domanda nel termine di 30 giorni, bensì nell'ordinario termine decadenziale - se esistente - e, comunque, entro il termine di prescrizione»;
- sempre preliminarmente, ha rigettato l'eccezione sollevata dalla società Parte_1 concernente la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3 e 4 cpc, sul rilievo che «il precitato atto contiene sia la determinazione dell'oggetto della domanda, c.d. petitum (pagamento del compenso provigionale), sia le ragioni della domanda.
c.d. causa petendi (attività di mediazione), relativi all'azione esperita nel presente giudizio».
Nel merito, il Tribunale:
- ha affermato che dai documenti acquisiti agli atti, nonché dall'istruttoria esperita in corso di causa, era emerso che «nel mese di Ottobre 2018, la IG.ra si è rivolta all'attrice al fine _2 di reperire un'abitazione da acquistare;
in data 4/10/2018 quest'ultima, tramite i propri incaricati, ha fatto visionare alla convenuta l'immobile sito in Seregno, via Cavour 99 ed ha fornito alla predetta le informazioni relative al prezzo d'acquisto, comprensivo delle finiture previste dal capitolato d'appalto, ai tempi di ultimazione dei lavori e ai materiali per le finiture previste nel precitato capitolato d'appalto. In data 16.04.2019, la IG. ra e la _2 Parte_1
hanno stipulato il contratto definitivo di compravendita della predetta unità immobiliare, per il prezzo di € 370.000,00, omettendo, peraltro, di pagare il compenso provvigionale all'attrice»;
- ha accertato che aveva provveduto alla segnalazione dell'affare, aveva CP_1 reperito l'acquirente ed aveva messo le parti in relazione fra loro. Pertanto, l'attività della società risultava in rapporto causale con la conclusione del contratto di vendita, trovando pagina 11 di 21 applicazione il principio secondo cui « in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (Cass. 2022, n. 11.443)»;
- ha ritenuto, poi, non condivisibile l'allegazione dedotta dalla , secondo la quale Parte_1 quest'ultima non avrebbe mai conferito incarico all'attrice di vendere l'appartamento oggetto del presente giudizio, in quanto dall'istruttoria esperita in corso di causa era emerso, di contro, che la predetta società aveva consegnato all'attrice le chiavi dell'appartamento, in modo che quest'ultima potesse far visionare ai potenziali acquirenti l'unità immobiliare di sua proprietà;
- pertanto, ha accertato il diritto dell'attrice al pagamento della provvigione, a titolo di mediazione, quantificando la misura della provvigione, ai sensi dell'art. 1755 c.c., in €
5.500,00, oltre ad iva ed interessi legali, come per legge, a carico di ciascuno dei convenuti.
II. L'appello proposto da Parte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, instaurando il giudizio n. 37/23 R.G.,
[...] Parte_1
ha interposto appello avverso la sentenza n. 2347/22 del Tribunale di Monza, affidando il gravame a sei motivi d'appello, così rubricati e riassunti in estrema sintesi:
1) Il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della domanda attorea ex art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.
Il motivo censura la decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta da Secondo l'appellante, la narrazione dei fatti formulata da Parte_1 CP_1
sarebbe generica e mancherebbe degli elementi strutturali sufficienti «a far ritenere
[...]
comprensibile la ragione/situazione/fatto, oltre il relativo diritto, di cui si chiede tutela». Il Tribunale avrebbe errato nel colmare tale vizio di indeterminatezza attraverso il richiamo a documenti esterni e, inoltre, non vi sarebbe agli atti di causa la corrispondenza tra le parti sulla base della quale possa dirsi instaurato un “dialogo tra agenzia immobiliare, /o SI ”. Parte_1 _2
pagina 12 di 21 2) La fondatezza della domanda attorea, come acclarata sulla base dei “documenti acquisiti agli atti e dall'istruttoria esperita in corso di causa”.
Il motivo (articolato in diversi sotto motivi) censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che avrebbe provato di aver svolto l'attività di mediazione in relazione CP_1 all'appartamento compravenduto, avendo messo in contatto le parti ed avendo fornito alla le _2 informazioni, da quest'ultima richieste, riguardanti l'appartamento posto in vendita da Parte_1
Ad avviso dell'appellante, non sussiste il nesso causale tra l'opera della parte attrice e la conclusione dell'affare: in primo luogo, l'attività di mediazione dello è risultata CO smentita dalle prove orali delle parti processuali;
nella “scheda di visita dell'appartamento” vi è scritto che “NESSUN COMPENSO E' DOVUTO PER QUESTO SERVIZIO”; lo STUDIO DELFINO, poi, non ha prodotto alcun documento volto a dimostrare l'espletamento dell'attività di mediazione, al punto che nel corso dell'istruttoria orale è emerso che lo studio non era informato circa le caratteristiche dell'appartamento, come si evince dalle dichiarazioni rese da figlia Testimone_5
della , nonché da _2 Testimone_2
Il giudice avrebbe altresì erroneamente ritenuto sussistente la “messa in relazione tra le parti”, basandosi sulle dichiarazioni rese dal teste , il quale ha confermato di aver segnalato - ma Parte_2
a distanza di ben 6 mesi dall'asserito ruolo dello - al marito della SI CO
, ossia il NO l'esistenza in Seregno di immobili di prossima vendita, previa _2 ES
definizione - come occorso solo nel marzo 2019 - di pendenze tra la e la Banca mutuataria. Parte_1
Inoltre, diversamente da quanto affermato dal giudice, il possesso delle chiavi è elemento irrilevante al sorgere dell'attività di mediazione e, in ultimo, al diritto al compenso: la detenzione (e non il possesso) delle chiavi era stato determinato da mera “prassi” nel mercato immobiliare, condivisa dai legali rappresentanti delle società e in ragione del rapporto amicale in essere CO Parte_1 tra i rispettivi figli. Ancora, all'epoca di svolgimento dei fatti (ossia, ottobre 2018), l'immobile in questione non era commercializzabile per fatto di terzo, ossia l'Istituto di Credito (cfr. docc. n. 4 e 5, fascicolo di primo grado della deducente).
3) L'assolvimento dell'onere della prova da parte dello che avrebbe dimostrato di CO
“aver svolto l'attività di mediazione in relazione all'appartamento compravenduto”
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha accertato il diritto dello al CP_1 pagamento della provvigione. In tesi dell'appellante, lo studio di mediazione immobiliare non ha pagina 13 di 21 provato la fonte del proprio diritto, non avendo allegato alcun elemento che consenta di comprendere in che cosa sia consistita l'attività da quest'ultimo svolta.
4) La violazione del principio ex artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè ex art. 112 c.p.c. in ordine al principio di non contestazione e alla sollevata eccezione da parte dell'appellante di cui all'art. 246 c.p.c., neppure considerata in sede di pronuncia giudiziale;
Il motivo censura la sentenza per aver ritenuto provato il diritto dello «non solo in CP_1 assenza di prova avversaria, ma, addirittura, in contrasto con le prove emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale». Ad avviso dell'appellante, le prove scritte negano l'insorgenza del diritto alla mediazione;
mentre le prove orali sono ricondotte all'alveo dei soli dipendenti dello
[...]
con integrale omissione dei testimoni delle allora convenute. Inoltre, le prove CP_1 dell'attore sono state “smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” e ciò ha comportato l'esistenza di un'apparente motivazione della sentenza gravata.
5) Il vizio di motivazione rispetto alle risultanze istruttorie e 6) la condanna alle spese di lite
I motivi censurano la sentenza per aver erroneamente disposto la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite. A dire dell'appellante, il giudice ha errato nel quantificare le spese di lite sulla base del valore “iniziale” di causa (ossia, € 11.314,00, oltre Iva per parte = € 27.670,00 circa) in luogo del valore “finale” (ossia, € 5.500,00, oltre Iva per due = € 13.420,00 circa), come “riconosciuto in misura ridotta” allo La corretta ponderazione del decisum - che ha determinato CO una soccombenza parziale dell'attore nella misura del 50% rispetto al quantum preteso - avrebbe dovuto determinare una riduzione - ex art. 92, comma secondo, c.p.c. o quantomeno proporzionale - della somma liquidata a titolo di spese processuali.
II.b. Si è costituita la quale, preliminarmente ha rappresentato di aver proposto _2
autonomo appello avverso la sentenza n. 2347/22 del Tribunale di Monza. Nel merito, ha aderito alle richieste avanzate dall'appellante Parte_4
[...]
Si è costituito altresì , chiedendo la reiezione nel merito del gravame.
[...] CP_1
III. L'appello proposto da _2
pagina 14 di 21 III.a. Anche ha proposto appello avverso la sentenza n. 2347/2022 del Tribunale di _2
Monza. La causa è stata iscritta sub RG N. 149/2023 e all'udienza del 28.06.2023 è stata riunita alla causa sub RG N. 37/2023.
Il gravame è stato affidato dalla a quattro motivi, così rubricati e riassunti in estrema sintesi: _2
1) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado - violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo censura la sentenza per omessa pronuncia, in quanto il giudice non si sarebbe pronunciato in ordine alle seguenti doglianze:
- la “scheda visita immobile” è stata sottoposta da controparte alla IG.ra senza farle _2
leggere il contenuto e rassicurandola del fatto che detto documento non la impegnava in alcun modo, né verso la proprietà, né verso l'agenzia, ma che serviva solamente a certificare alla proprietà stessa il numero di appuntamenti fatti per quel determinato immobile. Nel documento in parola era contenuta la seguente clausola “all'eventuale conclusione dell'affare sarà dovuto il compenso della mediazione” e che in forza di questa lo STUDIO richiedeva la CP_1 somma di € 11.530 oltre iva. Inoltre, il consenso alla sottoscrizione era stato ottenuto dall'attore attraverso artifici e/o raggiri consistenti nell'attribuire, falsamente, al documento n. 2 scopi differenti da quelli reali e nel rassicurare altrettanto falsamente la convenuta che la firma della scheda non l'avrebbe in alcun modo impegnata né verso la proprietà, né verso l'agenzia;
- lo sarebbe responsabile per aver dolosamente taciuto alla IG.ra CP_1 _2 circostanze utili e determinanti ai fini della conclusione dell'affare: alla data del 04 ottobre
2018, in sede di appuntamento per la visita dell'immobile di Seregno, Via Cavour, il cespite non poteva essere venduto in quanto tutta la palazzina realizzata era gravata da ipoteca e la circostanza era ben nota all'agenzia in quanto ne era stata informata direttamente da Pt_1
come confermato dalla teste all'udienza del 03/02/22 “le chiavi sono state
[...] Tes_4
consegnate ma era stato specificato che gli appartamenti, in quel momento, non potevano essere venduti;
così mi è stato riferito dal IG. ” ed ancora “non ne sono a Tes_1 conoscenza, perché gli appartamenti non potevano essere venduti”. Lo non CP_1 conosceva neppure i termini di vendita, questo portava l'attore a fornire informazioni insufficienti e contraddittorie come confermato dai testi di parte convenuta.
pagina 15 di 21 2) Sull' errata interpretazione dei fatti e delle prove alla luce del dettato normativo di cui all'art. 1754
c.c.
Il motivo censura la sentenza per aver ritenuto sussistente l'attività di mediazione. A dire dell'appellante, lo avrebbe dovuto dimostrare tanto l'assolvimento della CP_1 prestazione, quanto il nesso causale tra il suo intervento e la conclusione dell'affare. Inoltre, il giudice avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria, dalle quali è emerso un quadro probatorio opposto a quello utilizzato dal Giudice per la formazione del proprio convincimento. In particolare, sarebbe errato che:
- la si è rivolta all'attrice al fine di reperire un'abitazione da acquistare: la stessa aveva _2 reperito personalmente su internet l'immobile e si era rivolta allo esclusivamente CP_1
per visionarlo.
- lo ha fornito alla predetta (IG.ra ) le informazioni relative al prezzo CP_1 _2
d'acquisto, comprensivo delle finiture previste dal capitolato d'appalto, ai tempi di ultimazione dei lavori ed ai materiali per le finiture previste nel precitato capitolato d'appalto: il giudice non avrebbe rilevato la contraddizione in cui sono incorsi i testimoni Testimone_7
e , in quanto la dichiarava che l'agenzia Testimone_8 Testimone_9 Tes_7 conosceva il prezzo di vendita dell'immobile sia a rustico che finito e di aver comunicato alla
IG.ra entrambi gli importi, mentre gli altri due dichiaravano che l'agenzia sarebbe stata _2
a conoscenza del solo prezzo dell'immobile finito, senza peraltro fare alcun riferimento al box pertinenziale.
3) Sulla parziale istruttoria orale ed assenza di motivazione a giustificazione del mancato rigetto dei capitoli di prova dedotti dalla IG.ra . _2
Il motivo censura la sentenza per aver ammesso solo i capitoli n. 4 e 5 dedotti dalla , rigettando _2
i restanti senza indicare le motivazioni.
4) Sull'ingiusta condanna alle spese di lite errata applicazione del principio della soccombenza
Il motivo censura la decisione per aver erroneamente disposto la condanna della al _2
pagamento delle spese di lite: la questione trattata presenterebbe degli elementi tali da giustificarne una compensazione, in quanto in primo grado ha avanzato una sola domanda finalizzata CP_1 volta ad ottenere la condanna al pagamento della somma di € 11.544,00 oltre Iva, a titolo di provvigione;
tale domanda veniva parzialmente accolta, limitando il Tribunale il quantum alla minor pagina 16 di 21 somma di € 5.500,00 oltre Iva. Inoltre, avrebbe errato il giudice a riconoscere le spese di lite sulla base del valore della domanda (ossia, € 11.314,00, oltre Iva per parte = € 27.670,00 circa) in luogo del valore “finale” (ossia, € 5.500,00, oltre Iva per due = € 13.420,00 circa) riconosciuto in misura ridotta allo Controparte_7
[...]
Si è costituito nel giudizio dichiarando di associarsi alle domande formulate da
[...] Parte_1
. _2
III.c. Si è costituito in giudizio altresì ontestando tutto quanto ex adverso CO dedotto e domandando il rigetto dell'appello.
IV. I due appelli sono stati riuniti in data 28.06.2023. All'udienza del 9.10.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le cause riunite sono state trattenute in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 19.12.2024.
V. Le osservazioni della Corte.
E' opportuno premettere l'esame dei motivi di appello di CP_8
Il primo motivo d'appello, con cui ha lamentato il mancato accoglimento
[...] Parte_1 dell'eccezione di nullità della domanda attorea, è infondato.
Con la citazione introduttiva, ha individuato, a fondamento della propria pretesa, CP_1
una vicenda storica compiutamente delineata e puntualmente specificata quanto al merito fattuale, così da consentire l'esercizio del contraddittorio nei confronti delle parti convenute che, nel giudizio di primo grado, si sono costituite formulando le proprie difese.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre pagina 17 di 21 immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. 15 maggio 2013, n. 11751; Cass. 21 novembre 2008, n. 27670).
Nel caso in esame, non sussistono i profili di incertezza delineati dall'appellante in quanto CP_1
ha individuato sia l'oggetto della domanda, (pagamento del compenso provigionale), sia le
[...]
ragioni della domanda (attività di mediazione).
V.b Possono essere trattati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello proposti da nonché il secondo motivo proposto da , con cui entrambi gli Parte_1 _2 appellanti hanno censurato la sentenza per aver ritenuto provata l'attività di mediazione in relazione all'appartamento compravenduto.
La Corte ritiene fondati i suddetti motivi di appello, per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 1754 e 1755 c.c. il diritto alla provvigione spetta: a) al soggetto che ha messo in relazione tra loro tra due parti al fine di concludere un contratto;
b) qualora il contratto sia effettivamente concluso per effetto del suo intervento. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
«il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare si pone in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta;
(…) la prestazione del mediatore può, infatti, esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (Cassazione civile sez.
VI, 16/10/2020, n. 22426)».
Di recente, poi, la Suprema Corte è intervenuta sul tema, affermando che «al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro (…) sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza (Cassazione civile sez. II, 05/12/2024, n. 31187)».
Ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso in esame non abbia assolto all'onere CP_1
della prova su di esso gravante, non avendo provato il proprio contributo causale in ordine al perfezionamento dell'accordo di compravendita.
pagina 18 di 21 Dalla documentazione prodotta in atti, nonché dalle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado, è emerso che ha reperito l'annuncio dell'immobile online, ha contattato la _2 società immobiliare al fine di ricevere informazioni e visionare l'immobile, ha CP_1
sottoscritto la c.d. scheda visita appartamento e ha visionato l'immobile per due volte, nel mese di
Ottobre 2018. Dopo tali visite, i rapporti tra la società e l'appellante si sono interrotti, _2 avendo quest'ultima «abbandonato l'idea di acquistare l'immobile (v. udienza del 10 giugno 2021»).
Successivamente, la e il marito i sono «messi in contatto con la proprietaria, _2 ES
tramite una conoscenza comune (v. udienza del 10 giugno 2021)». Tale circostanza è stata confermata dal teste , il quale ha affermato: «Io ho messo in contatto il sig. con il sig. Parte_2 ES
; si sono incontrati prima di Natale del 2018 (v. udienza del 23 novembre 2021 fasc. primo Tes_1
grado». In data 16.04.2019, la e hanno stipulato il contratto definitivo di _2 Parte_1 compravendita della predetta unità immobiliare, per il prezzo di € 370.000,00.
Così ricostruita la vicenda fattuale, si osserva quanto segue.
Se, per costante giurisprudenza, la mera messa in relazione di due parti per la conclusione dell'affare non è sufficiente per generare automaticamente il diritto alla provvigione (cfr. Cass. Civ. n. 403/2024;
Cass. Civ. n. 11815/23), nel caso in esame neppure è stato dimostrato che, a seguito della visita nell'immobile, ed , che erano parti sconosciute l'una all'altra, siano state Parte_1 _2 poste in relazione.Successivamente alle due visite all'immobile in questione, i rapporti tra la _2
e sono cessati, e nessuna trattativa, neppure a livello embrionale, è sorta fra le CP_1 parti per effetto dell'attività svolta da (limitata, appunto, a far visionare CP_1
l'immobile, avendone le chiavi). Nemmeno vi è prova del fatto che abbia CP_1 comunicato, alla possibile acquirente, i dati salienti dell'affare, primo fra tutti il prezzo di vendita.
Alla luce di quanto osservato, l'attività svolta da non può essere considerata come CP_1 determinante per la conclusione dell'affare tra i coniugi e la ES Parte_1
Applicando il principio della causalità adeguata, anche se la non avesse preso contatti con _2
, la stessa avrebbe comunque concluso la vendita con . in quanto il CP_1 Parte_1 marito era entrato in contatto con quest'ultima nel dicembre del 2018, per tramite del sig. ES
, essendo da questo incontro sortite trattative. Parte_2
Trova allora applicazione al caso di specie il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui «non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di quest'ultimo non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione
pagina 19 di 21 dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute sia indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, sicché possa escludersi la rilevanza dell'originario intervento del mediatore (Cass. Sez. 2, n. 7626 del
2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del
2020) Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, n.22426, Cass. civ., sez. III, 22.01.2015, n. 1120)».
Le esposte argomentazioni valgono da sole a fondare un giudizio di fondatezza dell'impugnazione proposta da e da , restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame Parte_1 _2
articolati dalle parti avverso la pronuncia del Tribunale di Monza.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 2347/2022 del Tribunale di
Monza, deve essere rigettata la domanda di volta a ottenere il pagamento CO
della provvigione ex art. 1755 c.c., tanto nei confronti di quanto nei confronti di Parte_1 [...]
. _2
Inoltre, avendo nonché la , dichiarato di avere adempiuto al decisum di primo Parte_1 _2
grado1, e tali affermazioni non sono state contestate da , la medesima dovrà CO
restituire quanto eventualmente percepito, maggiorato degli interessi al saggio legale dal giorno del pagamento al saldo.
VI. Le spese di lite
La riforma della sentenza di primo grado comporta ex se la necessità per la Corte di Appello di rivedere il regolamento delle spese del primo grado (Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese). 1 Si legge nelle conclusioni rassegnate da e da «In ogni caso, con vittoria di spese e competenze Parte_1 _2 professionali di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre fiscalità». pagina 20 di 21 Secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato a CO
rimborsare a e ad le spese di lite relative ad entrambi i gradi di Parte_1 _2
giudizio.
Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le spese secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 – € 26.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti rispettivamente proposti da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2347/2022, Parte_1 _2
pubblicata il 22.11.2022, ogni diversa istanza disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) accoglie gli appelli, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda di olta ad ottenere il pagamento della provvigione ex art. 1755 c.c.; CO
2) condanna lla restituzione in favore di in favore di CO Parte_1
di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo _2
grado, oltre interessi al saggio legale dalla data del pagamento al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a ed a le CO Parte_1 _2
spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, con riferimento a ciascuno, quanto al primo grado in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado in € 3.966,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Serena Baccolini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serena Baccolini Presidente dott. Anna Ferrari Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. r.g. 37/2023 e 149/2023 promosse in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via PONCHIELLI N. 5, MILANO Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Mara Merlini, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Attilio Carlo Villa;
APPELLANTE/APPELLATA contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO MATTEOTTI N. CO P.IVA_2
81, SEREGNO (MB) presso lo studio dell'avv. Claudio Bernasconi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
e pagina 1 di 21 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in via CARLO _2 C.F._1
PISACANE N. 34/A, MILANO presso lo studio degli avv. Rita Musella e Francesco Garbetta, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATA/APPELLANTE
Avente ad oggetto: Mediazione
sulle seguenti conclusioni:
PER Parte_1
Nel giudizio R.G. n. 37/2023
«In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e
4 c.p.c., giuste ragioni dedotte nel presente corpo difensivo al paragrafo III;
nel merito: in via principale:
2. nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione formulata dalla in via Parte_1 preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione attoreo per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e
4 c.p.c., giuste ragioni meglio illustrate nel presente corpo di difesa;
3. in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, nei confronti CO
della società in quanto infondate in fatto ed in diritto, giuste ragioni meglio illustrate nel Parte_1
presente atto difensivo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre fiscalità.
In via istruttoria.
Si chiede che venga ammessa - in quanto non ammessa in primo grado - la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che l'Istituto di credito ha respinto ogni richiesta della volta al Controparte_3 Parte_1
frazionamento/parcellizzazione del credito derivante da mutuo fondiario vantato nei confronti della nominata Parte_1
2. Vero che lo ha omesso nei confronti della qualsivoglia CO Parte_1 comunicazione circa l'avvenuta visione dell'immobile di cui è causa da parte della SI;
_2
pagina 2 di 21 3. Vero che lo ha restituito alla le chiavi di accesso all'unità di cui è CO Parte_1
causa senza segnalare alcun potenziale cliente individuato dalla nominata attrice;
4. Vero che la ha comunicato per la prima volta l'effettiva possibilità di mettere in vendita Parte_1
le unità immobiliari site in Seregno, tra le quali vi è quella acquistata dalla SI , al NO _2
nel mese di dicembre 2018; Parte_2
5. Vero che il NO , dopo aver incontrato nel mese di dicembre 2018 il NO , Parte_2 Tes_1
quale legale della ha riferito al conoscente, NO della possibile e Parte_1 Testimone_2 imminente messa in vendita delle unità seregnesi da parte dell'impresa costruttrice;
6. Vero che, a seguito dell'incontro tra i NOi dell' e quest'ultimo ha contattato il NO Pt_2 ES
, quale legale rappresentante della per avere indicazioni più precise circa la Tes_1 Parte_1
possibile ed imminente vendita delle unità immobiliari site in Seregno;
7. Vero che, verso la fine del mese di marzo 2019, la nella persona del NO , Parte_1 Tes_1
- definita la situazione bancaria - ha contattato il NO per sincerarsi della persistenza ES dell'interesse all'acquisto di unità immobiliari in Seregno;
8. Vero che nel mese di marzo 2019 il NO ha confermato alla nella Testimone_2 Parte_1 persona del NO , l'interesse all'acquisto di unità immobiliari in Seregno;
Tes_1
9. Vero che nei primi giorni del mese di aprile 2019, il NO contattata la ha ES Parte_1 visionato l'immobile insito nella Residenza Cavour;
10. Vero che, a seguito dell'incontro dei primi giorni di aprile 2019, il NO ha manifestato ES alla la propria volontà di acquistare l'appartamento, invitando la medesima società a Parte_1
contattare il Notaio di fiducia per la predisposizione degli atti di compravendita;
11. Vero che solo il giorno 10/11 aprile 2019 la ha appreso che l'acquirente reale Parte_1 dell'immobile di cui è causa era la SI;
_2
[11 bis] Vero che la ha conosciuto la SI solo in sede di stipula notarile, Parte_1 _2
come occorsa il giorno 16.04.2019;
12. Vero che nel mese di ottobre 2018 lo nella persona del NO CO [...]
, il figlio del quale è amico del NO , che a sua volta è il figlio del CP_4 Controparte_5
legale rappresentante della (i.e. il NO ), ha contattato la deducente Parte_1 Controparte_6
per proporre la propria attività mediatoria;
13. Vero che solo in ragione di tale proposta, lo ha rappresentato al NO CO
la propria volontà di visionare le unità immobiliari di pertinenza della per Tes_1 Parte_1
pagina 3 di 21 apprendere de visu la tipologia del sito, di conseguirne le caratteristiche e, di conseguenza, di rendere il bene più “appetibile” sul mercato di interesse;
14. Vero che in sede di confronto, la in persona del NO , ha Parte_1 Controparte_6 puntualizzato al NO , quale agente dell'attrice, di non avere beni immobili “in pronta Controparte_4
e/o immediata vendita”, a cagione della vertenza in fieri con il mutuante;
15. Vero che in sede di confronto lo ha ribadito al NO , nella qualità CO Tes_1 specificata, che il sopralluogo era da intendersi “quale mera conoscenza delle caratteristiche degli appartamenti”, non allo stato suscettibili di essere messe in vendita;
16. Vero che la ha consegnato allo nella persona del NO , Parte_1 CO CP_4 le chiavi dell'appartamento in data 03.10.2018;
17. Vero che le chiavi di accesso all'immobile sono state restituite da parte dello CO
nella persona del NO alla nella persona del NO , il giorno CP_4 Parte_1 Tes_1
05.10.2018;
18. Vero che la ha conosciuto la SI solo in sede di stipula Parte_1 _2
notarile, ossia in data 16.04.2019;
19. Vero che lo ha omesso di informare la circa l'esistenza di una CO Parte_1
proposta di acquisto firmata dalla SI;
_2
20. Vero che il NO , quale mero conoscente del NO e del NO , Parte_2 ES Tes_1
quale legale rappresentante della nominata società, nel mese di dicembre 2018 ha segnalato al citato NO l'imminente messa in vendita delle unità immobiliari di cui alla “Residenza Conte di ES
Cavour” site in Seregno.
Si indicano a testi:
- NO , residente in [...]; Testimone_3
- NO residente in [...]; Testimone_2
- SI , residente in [...]; Tes_4
i quali potraanno essere sentiti sui capitoli di prova n. 1 e 20 sopra indicati, che qui si intendono integralmente riportati. quanto al procedimento R.G. n. 149/2023 in via preliminare:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., giuste ragioni dedotte nel presente corpo difensivo al paragrafo III;
pagina 4 di 21 nel merito: in via principale:
2. nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione formulata dalla in via Parte_1 preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione attoreo per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e
4 c.p.c., giuste ragioni meglio illustrate nel presente corpo di difesa;
3. in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, nei confronti CO
della società in quanto infondate in fatto ed in diritto, giuste ragioni meglio illustrate nel Parte_1
presente atto difensivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre fiscalità.
In via istruttoria.
Si chiede che venga ammessa - in quanto non ammessa in primo grado - la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che l'Istituto di credito ha respinto ogni richiesta della volta al Controparte_3 Parte_1
frazionamento/parcellizzazione del credito derivante da mutuo fondiario vantato nei confronti della nominata Parte_1
2. Vero che lo ha omesso nei confronti della qualsivoglia CO Parte_1 comunicazione circa l'avvenuta visione dell'immobile di cui è causa da parte della SI;
_2
3. Vero che lo ha restituito alla le chiavi di accesso all'unità di cui è CO Parte_1
causa senza segnalare alcun potenziale cliente individuato dalla nominata attrice;
4. Vero che la ha comunicato per la prima volta l'effettiva possibilità di mettere in vendita Parte_1
le unità immobiliari site in Seregno, tra le quali vi è quella acquistata dalla SI , al NO _2
nel mese di dicembre 2018; Parte_2
5. Vero che il NO , dopo aver incontrato nel mese di dicembre 2018 il NO , Parte_2 Tes_1
quale legale della ha riferito al conoscente, NO della possibile e Parte_1 Testimone_2 imminente messa in vendita delle unità seregnesi da parte dell'impresa costruttrice;
6. Vero che, a seguito dell'incontro tra i NOi dell' e quest'ultimo ha contattato il NO Pt_2 ES
, quale legale rappresentante della per avere indicazioni più precise circa la Tes_1 Parte_1
possibile ed imminente vendita delle unità immobiliari site in Seregno;
pagina 5 di 21 7. Vero che, verso la fine del mese di marzo 2019, la nella persona del NO , Parte_1 Tes_1
- definita la situazione bancaria - ha contattato il NO per sincerarsi della persistenza ES dell'interesse all'acquisto di unità immobiliari in Seregno;
8. Vero che nel mese di marzo 2019 il NO ha confermato alla nella Testimone_2 Parte_1 persona del NO , l'interesse all'acquisto di unità immobiliari in Seregno;
Tes_1
9. Vero che nei primi giorni del mese di aprile 2019, il NO contattata la ha ES Parte_1 visionato l'immobile insito nella Residenza Cavour;
10. Vero che, a seguito dell'incontro dei primi giorni di aprile 2019, il NO ha manifestato ES alla la propria volontà di acquistare l'appartamento, invitando la medesima società a Parte_1
contattare il Notaio di fiducia per la predisposizione degli atti di compravendita;
11. Vero che solo il giorno 10/11 aprile 2019 la ha appreso che l'acquirente reale Parte_1 dell'immobile di cui è causa era la SI;
_2
[11 bis] Vero che la ha conosciuto la SI solo in sede di stipula notarile, Parte_1 _2
come occorsa il giorno 16.04.2019;
12. Vero che nel mese di ottobre 2018 lo nella persona del NO CO [...]
, il figlio del quale è amico del NO , che a sua volta è il figlio del CP_4 Controparte_5
legale rappresentante della (i.e. il NO ), ha contattato la deducente Parte_1 Controparte_6
per proporre la propria attività mediatoria;
13. Vero che solo in ragione di tale proposta, lo ha rappresentato al NO CO
la propria volontà di visionare le unità immobiliari di pertinenza della per Tes_1 Parte_1
apprendere de visu la tipologia del sito, di conseguirne le caratteristiche e, di conseguenza, di rendere il bene più “appetibile” sul mercato di interesse;
14. Vero che in sede di confronto, la in persona del NO , ha Parte_1 Controparte_6 puntualizzato al NO , quale agente dell'attrice, di non avere beni immobili “in pronta Controparte_4
e/o immediata vendita”, a cagione della vertenza in fieri con il mutuante;
15. Vero che in sede di confronto lo ha ribadito al NO , nella qualità CO Tes_1 specificata, che il sopralluogo era da intendersi “quale mera conoscenza delle caratteristiche degli appartamenti”, non allo stato suscettibili di essere messe in vendita;
16. Vero che la ha consegnato allo nella persona del NO , Parte_1 CO CP_4 le chiavi dell'appartamento in data 03.10.2018;
pagina 6 di 21 17. Vero che le chiavi di accesso all'immobile sono state restituite da parte dello CO
nella persona del NO alla nella persona del NO , il giorno CP_4 Parte_1 Tes_1
05.10.2018;
18. Vero che la ha conosciuto la SI solo in sede di stipula notarile, ossia Parte_1 _2
in data 16.04.2019;
19. Vero che lo ha omesso di informare la circa l'esistenza di una CO Parte_1
proposta di acquisto firmata dalla SI;
_2
20. Vero che il NO , quale mero conoscente del NO e del NO , Parte_2 ES Tes_1
quale legale rappresentante della nominata società, nel mese di dicembre 2018 ha segnalato al citato NO l'imminente messa in vendita delle unità immobiliari di cui alla “Residenza Conte di ES
Cavour” site in Seregno.
Si indicano a testi:
- NO , residente in [...]; Testimone_3
- NO residente in [...]; Testimone_2
- SI , residente in [...]; Tes_4
i quali potranno essere sentiti sui capitoli di prova n. 1 e 20 sopra indicati, che qui si intendono integralmente riportati.
PER IRMA FAVERIO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in conseguenza della riunione del giudizio di gravame Rg.n.
149/23 promosso dalla IG.ra al presente ed in annullamento/riforma della sentenza n. _2
2347/2022, resa dal Tribunale di Monza, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa Berti - R.G. n.
11102/2019 - Rep. 5780/2022 del 22.11.2022, pubblicata il 22.11.2022 e notificata in data 14.12.2022, contrariis reiectis, così giudicare:
1) In via preliminare: • accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per vizio di omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 112 c.p.c., per tutti i motivi di cui al punto 1 dell'atto d'appello.
2) Nel merito in via principale:
• Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare, di cui sopra, rigettare tutte le domande formulate da nei confronti della IG.ra in CO _2
quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti tanto dalla quanto dalla Parte_1
pagina 7 di 21 IG.ra nei propri scritti difensivi. _2
3) Nel merito in via subordinata:
• Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nonostante le contestazioni e le eccezioni espresse in atti, ritenesse provato il contratto di mediazione e confermasse il diritto dello a percepire la relativa provvigione, ridurne, secondo equità, il quantum rispetto alla CP_1
sentenza di primo grado, per tutti i motivi sopra esposti, con ogni conseguenza anche in punto di spese di lite.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre fiscalità.
4) In via istruttoria
In riforma all'ordinanza del 25/03/2021 emessa dal Giudice di prime cure, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la IG.ra intenzionata ad acquistare, unitamente al marito, un immobile a Seregno, _2
a settembre 2018, individuava su internet due immobili di suo interesse in via Cavour, 99 “residenza
Conte Cavour” ed in via Santa Valeria;
2. Vero che la IG.ra contattava lo per chiedere di visionare gli appartamenti di _2 CP_1
cui al capitolo che precede;
3. Vero che nel corso dell'incontro del 04/10/18 per la visita all'appartamento in Seregno di Via
Cavour, 99 “Residenza Conte Cavour” l'attività dello consisteva nell'apertura della CP_1 porta d'ingresso e nell'accompagnamento alle varie stanze;
4. Vero che l'appartamento si presentava a “rustico” e quindi la IG.ra chiedeva allo _2 CP_1
se il prezzo di vendita fosse relativo allo stato di fatto del bene oppure finito con la posa dei
[...] pavimenti, delle porte, dei sanitari ecc…
5. Vero che lo dichiarava di ignorare i termini per la vendita dell'immobile ovvero CP_1
prezzo di vendita, trattabilità, esistenza di un capitolato e tempi di ultimazione dei lavori;
6. Vero che l'appuntamento durava in tutto 10 minuti ed, al termine, l'agenzia faceva sottoscrivere alla convenuta la “scheda visita immobile”, senza sottoporle il contenuto, e precisandole che detto documento, lungi dal rappresentare qualsivoglia impegno tanto verso la proprietà quanto verso l'agenzia, serviva solamente a certificare il numero di appuntamenti fatti per quel determinato immobile;
7. Vero che lo tratteneva per sé detto documento;
CP_1
pagina 8 di 21 8. Vero che EL aveva avuto contatti con la in quanto interessato ad acquistare un Parte_1 appartamento nel complesso “Residenza Conte Cavour” sito in Seregno, Via Cavour, 99;
9. Vero che EL conosceva i coniugi – _2 ES
10. Vero che EL, appreso che i coniugi – erano alla ricerca di un immobile da _2 ES acquistare in Seregno, a gennaio 2019, segnalava loro proprio la nuova costruzione “Residenza Conte
Cavour” e li metteva in contatto con la nella persona del IG. ; Parte_1 Controparte_6
11. Vero che sino a marzo 2019 tutti gli appartamenti della “Residenza Conte Cavour” erano invendibili in quanto gravati da ipoteca;
12. Vero che la IG.ra Le comunicava di aver appreso da EL per la prima volta della _2
circostanza di cui al capitolo che precede.
Si indicano quali testimoni
• Sui capitoli 1 e 2 il IG. residente in [...]; Testimone_2
• Sui capitoli da 1 a 7 la IG.ra residente in [...]; Testimone_5
• Sui capitoli da 8 a 12 il IG. , residente in [...]. Testimone_6
PER CO
Voglia la Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
1) Rigettare, perché infondati, gli appelli riuniti proposti da e dalla IG.ra Parte_1 _2
avverso la sentenza n. 2347/22, emessa dal Tribunale di Monza (RG 11102/19 – Dott.ssa Berti) in data
22.11.22, e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa.
2) Respingere ogni domanda avanzata da e dalla IG.ra nei confronti di Parte_1 _2
in quanto infondate sia in fatto che in diritto. CO
3) Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre al 15% di rimborso forfettario, oneri ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle prove come dedotte nel primo grado di giudizio, di seguito riportate.
A) Prova per interrogatorio formale della IG.ra , del legale rappresentante di e per _2 Pt_1
testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova di seguito riportati:
1) Vero che nel corso del mese di ottobre 2018 la IG.ra si rivolgeva a _2 CO
essendo intenzionata ad acquistare un immobile nel Comune di Seregno.
[...]
pagina 9 di 21 2) Vero che si attivava per reperire una soluzione abitativa che potesse soddisfare CO
le esigenze della IG.ra . _2
3) Vero che, nel mese di ottobre 2018, ha consegnato a le chiavi del Parte_1 CO
complesso immobiliare di Seregno, Via Cavour n. 99, per far visionare a potenziali clienti gli appartamenti del complesso in vendita.
5) Vero che l'unità immobiliare fatta visionare alla IG.ra da parte di _2 CO
era di proprietà di Parte_1
7) Vero che, in occasione di una delle visite dell'unità immobiliare, la IG.ra sottoscriveva _2 la scheda di visita dell'appartamento che mi viene mostrata (doc. 2).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo CO
) conveniva in giudizio e la società , dinanzi al CP_1 _2 Parte_1
Tribunale di Monza, per sentirle condannare al pagamento del compenso provvigionale, a fronte dell'attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita dell'appartamento di proprietà della società ., sito in Seregno, via Cavour n. 99, nel complesso immobiliare “Residenza Conte Parte_1
Cavour”.
I.b. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande, stante _2
l'insussistenza del diritto dell'attrice al pagamento del compenso provvigionale.
I.c. Si costituiva altresì in giudizio la società eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'intervenuta decadenza della facoltà di proporre l'azione giudiziale, a fronte dell'intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 8 D. L. 2014/132, nonché la nullità dell'atto di citazione per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3 e 4, c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree rilevando l'insussistenza del diritto di controparte al pagamento del compenso provvigionale.
I.d. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha così deciso:
«condanna la IG.ra al pagamento, in favore della società , in persona _2 CO del legale rappresentante pro tempore, dell'importo pari ad € 5.500,00, oltre agli oneri accessori e agli interessi legali, come per legge;
pagina 10 di 21 condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_1 favore della società in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo CO di € 5.500,00, oltre agli oneri accessori e agli interessi legali, come per legge;
condanna i convenuti al rimborso delle spese legali, sostenute dall'attrice per il presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.327,00 (di cui € 250,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA».
In particolare, il primo giudice:
- preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di intervenuta decadenza della facoltà di proporre l'azione giudiziale, sollevata dalla società , osservando che «l'art. 8 del D.L. Parte_1
2014/132, a differenza di quanto sostenuto dalla predetta società, deve essere interpretato nel senso che la parte, che ha ricevuto il diniego a stipulare la negoziazione assistita, non deve proporre la domanda nel termine di 30 giorni, bensì nell'ordinario termine decadenziale - se esistente - e, comunque, entro il termine di prescrizione»;
- sempre preliminarmente, ha rigettato l'eccezione sollevata dalla società Parte_1 concernente la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3 e 4 cpc, sul rilievo che «il precitato atto contiene sia la determinazione dell'oggetto della domanda, c.d. petitum (pagamento del compenso provigionale), sia le ragioni della domanda.
c.d. causa petendi (attività di mediazione), relativi all'azione esperita nel presente giudizio».
Nel merito, il Tribunale:
- ha affermato che dai documenti acquisiti agli atti, nonché dall'istruttoria esperita in corso di causa, era emerso che «nel mese di Ottobre 2018, la IG.ra si è rivolta all'attrice al fine _2 di reperire un'abitazione da acquistare;
in data 4/10/2018 quest'ultima, tramite i propri incaricati, ha fatto visionare alla convenuta l'immobile sito in Seregno, via Cavour 99 ed ha fornito alla predetta le informazioni relative al prezzo d'acquisto, comprensivo delle finiture previste dal capitolato d'appalto, ai tempi di ultimazione dei lavori e ai materiali per le finiture previste nel precitato capitolato d'appalto. In data 16.04.2019, la IG. ra e la _2 Parte_1
hanno stipulato il contratto definitivo di compravendita della predetta unità immobiliare, per il prezzo di € 370.000,00, omettendo, peraltro, di pagare il compenso provvigionale all'attrice»;
- ha accertato che aveva provveduto alla segnalazione dell'affare, aveva CP_1 reperito l'acquirente ed aveva messo le parti in relazione fra loro. Pertanto, l'attività della società risultava in rapporto causale con la conclusione del contratto di vendita, trovando pagina 11 di 21 applicazione il principio secondo cui « in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (Cass. 2022, n. 11.443)»;
- ha ritenuto, poi, non condivisibile l'allegazione dedotta dalla , secondo la quale Parte_1 quest'ultima non avrebbe mai conferito incarico all'attrice di vendere l'appartamento oggetto del presente giudizio, in quanto dall'istruttoria esperita in corso di causa era emerso, di contro, che la predetta società aveva consegnato all'attrice le chiavi dell'appartamento, in modo che quest'ultima potesse far visionare ai potenziali acquirenti l'unità immobiliare di sua proprietà;
- pertanto, ha accertato il diritto dell'attrice al pagamento della provvigione, a titolo di mediazione, quantificando la misura della provvigione, ai sensi dell'art. 1755 c.c., in €
5.500,00, oltre ad iva ed interessi legali, come per legge, a carico di ciascuno dei convenuti.
II. L'appello proposto da Parte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, instaurando il giudizio n. 37/23 R.G.,
[...] Parte_1
ha interposto appello avverso la sentenza n. 2347/22 del Tribunale di Monza, affidando il gravame a sei motivi d'appello, così rubricati e riassunti in estrema sintesi:
1) Il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della domanda attorea ex art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.
Il motivo censura la decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta da Secondo l'appellante, la narrazione dei fatti formulata da Parte_1 CP_1
sarebbe generica e mancherebbe degli elementi strutturali sufficienti «a far ritenere
[...]
comprensibile la ragione/situazione/fatto, oltre il relativo diritto, di cui si chiede tutela». Il Tribunale avrebbe errato nel colmare tale vizio di indeterminatezza attraverso il richiamo a documenti esterni e, inoltre, non vi sarebbe agli atti di causa la corrispondenza tra le parti sulla base della quale possa dirsi instaurato un “dialogo tra agenzia immobiliare, /o SI ”. Parte_1 _2
pagina 12 di 21 2) La fondatezza della domanda attorea, come acclarata sulla base dei “documenti acquisiti agli atti e dall'istruttoria esperita in corso di causa”.
Il motivo (articolato in diversi sotto motivi) censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che avrebbe provato di aver svolto l'attività di mediazione in relazione CP_1 all'appartamento compravenduto, avendo messo in contatto le parti ed avendo fornito alla le _2 informazioni, da quest'ultima richieste, riguardanti l'appartamento posto in vendita da Parte_1
Ad avviso dell'appellante, non sussiste il nesso causale tra l'opera della parte attrice e la conclusione dell'affare: in primo luogo, l'attività di mediazione dello è risultata CO smentita dalle prove orali delle parti processuali;
nella “scheda di visita dell'appartamento” vi è scritto che “NESSUN COMPENSO E' DOVUTO PER QUESTO SERVIZIO”; lo STUDIO DELFINO, poi, non ha prodotto alcun documento volto a dimostrare l'espletamento dell'attività di mediazione, al punto che nel corso dell'istruttoria orale è emerso che lo studio non era informato circa le caratteristiche dell'appartamento, come si evince dalle dichiarazioni rese da figlia Testimone_5
della , nonché da _2 Testimone_2
Il giudice avrebbe altresì erroneamente ritenuto sussistente la “messa in relazione tra le parti”, basandosi sulle dichiarazioni rese dal teste , il quale ha confermato di aver segnalato - ma Parte_2
a distanza di ben 6 mesi dall'asserito ruolo dello - al marito della SI CO
, ossia il NO l'esistenza in Seregno di immobili di prossima vendita, previa _2 ES
definizione - come occorso solo nel marzo 2019 - di pendenze tra la e la Banca mutuataria. Parte_1
Inoltre, diversamente da quanto affermato dal giudice, il possesso delle chiavi è elemento irrilevante al sorgere dell'attività di mediazione e, in ultimo, al diritto al compenso: la detenzione (e non il possesso) delle chiavi era stato determinato da mera “prassi” nel mercato immobiliare, condivisa dai legali rappresentanti delle società e in ragione del rapporto amicale in essere CO Parte_1 tra i rispettivi figli. Ancora, all'epoca di svolgimento dei fatti (ossia, ottobre 2018), l'immobile in questione non era commercializzabile per fatto di terzo, ossia l'Istituto di Credito (cfr. docc. n. 4 e 5, fascicolo di primo grado della deducente).
3) L'assolvimento dell'onere della prova da parte dello che avrebbe dimostrato di CO
“aver svolto l'attività di mediazione in relazione all'appartamento compravenduto”
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha accertato il diritto dello al CP_1 pagamento della provvigione. In tesi dell'appellante, lo studio di mediazione immobiliare non ha pagina 13 di 21 provato la fonte del proprio diritto, non avendo allegato alcun elemento che consenta di comprendere in che cosa sia consistita l'attività da quest'ultimo svolta.
4) La violazione del principio ex artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè ex art. 112 c.p.c. in ordine al principio di non contestazione e alla sollevata eccezione da parte dell'appellante di cui all'art. 246 c.p.c., neppure considerata in sede di pronuncia giudiziale;
Il motivo censura la sentenza per aver ritenuto provato il diritto dello «non solo in CP_1 assenza di prova avversaria, ma, addirittura, in contrasto con le prove emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale». Ad avviso dell'appellante, le prove scritte negano l'insorgenza del diritto alla mediazione;
mentre le prove orali sono ricondotte all'alveo dei soli dipendenti dello
[...]
con integrale omissione dei testimoni delle allora convenute. Inoltre, le prove CP_1 dell'attore sono state “smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” e ciò ha comportato l'esistenza di un'apparente motivazione della sentenza gravata.
5) Il vizio di motivazione rispetto alle risultanze istruttorie e 6) la condanna alle spese di lite
I motivi censurano la sentenza per aver erroneamente disposto la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite. A dire dell'appellante, il giudice ha errato nel quantificare le spese di lite sulla base del valore “iniziale” di causa (ossia, € 11.314,00, oltre Iva per parte = € 27.670,00 circa) in luogo del valore “finale” (ossia, € 5.500,00, oltre Iva per due = € 13.420,00 circa), come “riconosciuto in misura ridotta” allo La corretta ponderazione del decisum - che ha determinato CO una soccombenza parziale dell'attore nella misura del 50% rispetto al quantum preteso - avrebbe dovuto determinare una riduzione - ex art. 92, comma secondo, c.p.c. o quantomeno proporzionale - della somma liquidata a titolo di spese processuali.
II.b. Si è costituita la quale, preliminarmente ha rappresentato di aver proposto _2
autonomo appello avverso la sentenza n. 2347/22 del Tribunale di Monza. Nel merito, ha aderito alle richieste avanzate dall'appellante Parte_4
[...]
Si è costituito altresì , chiedendo la reiezione nel merito del gravame.
[...] CP_1
III. L'appello proposto da _2
pagina 14 di 21 III.a. Anche ha proposto appello avverso la sentenza n. 2347/2022 del Tribunale di _2
Monza. La causa è stata iscritta sub RG N. 149/2023 e all'udienza del 28.06.2023 è stata riunita alla causa sub RG N. 37/2023.
Il gravame è stato affidato dalla a quattro motivi, così rubricati e riassunti in estrema sintesi: _2
1) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado - violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo censura la sentenza per omessa pronuncia, in quanto il giudice non si sarebbe pronunciato in ordine alle seguenti doglianze:
- la “scheda visita immobile” è stata sottoposta da controparte alla IG.ra senza farle _2
leggere il contenuto e rassicurandola del fatto che detto documento non la impegnava in alcun modo, né verso la proprietà, né verso l'agenzia, ma che serviva solamente a certificare alla proprietà stessa il numero di appuntamenti fatti per quel determinato immobile. Nel documento in parola era contenuta la seguente clausola “all'eventuale conclusione dell'affare sarà dovuto il compenso della mediazione” e che in forza di questa lo STUDIO richiedeva la CP_1 somma di € 11.530 oltre iva. Inoltre, il consenso alla sottoscrizione era stato ottenuto dall'attore attraverso artifici e/o raggiri consistenti nell'attribuire, falsamente, al documento n. 2 scopi differenti da quelli reali e nel rassicurare altrettanto falsamente la convenuta che la firma della scheda non l'avrebbe in alcun modo impegnata né verso la proprietà, né verso l'agenzia;
- lo sarebbe responsabile per aver dolosamente taciuto alla IG.ra CP_1 _2 circostanze utili e determinanti ai fini della conclusione dell'affare: alla data del 04 ottobre
2018, in sede di appuntamento per la visita dell'immobile di Seregno, Via Cavour, il cespite non poteva essere venduto in quanto tutta la palazzina realizzata era gravata da ipoteca e la circostanza era ben nota all'agenzia in quanto ne era stata informata direttamente da Pt_1
come confermato dalla teste all'udienza del 03/02/22 “le chiavi sono state
[...] Tes_4
consegnate ma era stato specificato che gli appartamenti, in quel momento, non potevano essere venduti;
così mi è stato riferito dal IG. ” ed ancora “non ne sono a Tes_1 conoscenza, perché gli appartamenti non potevano essere venduti”. Lo non CP_1 conosceva neppure i termini di vendita, questo portava l'attore a fornire informazioni insufficienti e contraddittorie come confermato dai testi di parte convenuta.
pagina 15 di 21 2) Sull' errata interpretazione dei fatti e delle prove alla luce del dettato normativo di cui all'art. 1754
c.c.
Il motivo censura la sentenza per aver ritenuto sussistente l'attività di mediazione. A dire dell'appellante, lo avrebbe dovuto dimostrare tanto l'assolvimento della CP_1 prestazione, quanto il nesso causale tra il suo intervento e la conclusione dell'affare. Inoltre, il giudice avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria, dalle quali è emerso un quadro probatorio opposto a quello utilizzato dal Giudice per la formazione del proprio convincimento. In particolare, sarebbe errato che:
- la si è rivolta all'attrice al fine di reperire un'abitazione da acquistare: la stessa aveva _2 reperito personalmente su internet l'immobile e si era rivolta allo esclusivamente CP_1
per visionarlo.
- lo ha fornito alla predetta (IG.ra ) le informazioni relative al prezzo CP_1 _2
d'acquisto, comprensivo delle finiture previste dal capitolato d'appalto, ai tempi di ultimazione dei lavori ed ai materiali per le finiture previste nel precitato capitolato d'appalto: il giudice non avrebbe rilevato la contraddizione in cui sono incorsi i testimoni Testimone_7
e , in quanto la dichiarava che l'agenzia Testimone_8 Testimone_9 Tes_7 conosceva il prezzo di vendita dell'immobile sia a rustico che finito e di aver comunicato alla
IG.ra entrambi gli importi, mentre gli altri due dichiaravano che l'agenzia sarebbe stata _2
a conoscenza del solo prezzo dell'immobile finito, senza peraltro fare alcun riferimento al box pertinenziale.
3) Sulla parziale istruttoria orale ed assenza di motivazione a giustificazione del mancato rigetto dei capitoli di prova dedotti dalla IG.ra . _2
Il motivo censura la sentenza per aver ammesso solo i capitoli n. 4 e 5 dedotti dalla , rigettando _2
i restanti senza indicare le motivazioni.
4) Sull'ingiusta condanna alle spese di lite errata applicazione del principio della soccombenza
Il motivo censura la decisione per aver erroneamente disposto la condanna della al _2
pagamento delle spese di lite: la questione trattata presenterebbe degli elementi tali da giustificarne una compensazione, in quanto in primo grado ha avanzato una sola domanda finalizzata CP_1 volta ad ottenere la condanna al pagamento della somma di € 11.544,00 oltre Iva, a titolo di provvigione;
tale domanda veniva parzialmente accolta, limitando il Tribunale il quantum alla minor pagina 16 di 21 somma di € 5.500,00 oltre Iva. Inoltre, avrebbe errato il giudice a riconoscere le spese di lite sulla base del valore della domanda (ossia, € 11.314,00, oltre Iva per parte = € 27.670,00 circa) in luogo del valore “finale” (ossia, € 5.500,00, oltre Iva per due = € 13.420,00 circa) riconosciuto in misura ridotta allo Controparte_7
[...]
Si è costituito nel giudizio dichiarando di associarsi alle domande formulate da
[...] Parte_1
. _2
III.c. Si è costituito in giudizio altresì ontestando tutto quanto ex adverso CO dedotto e domandando il rigetto dell'appello.
IV. I due appelli sono stati riuniti in data 28.06.2023. All'udienza del 9.10.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le cause riunite sono state trattenute in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 19.12.2024.
V. Le osservazioni della Corte.
E' opportuno premettere l'esame dei motivi di appello di CP_8
Il primo motivo d'appello, con cui ha lamentato il mancato accoglimento
[...] Parte_1 dell'eccezione di nullità della domanda attorea, è infondato.
Con la citazione introduttiva, ha individuato, a fondamento della propria pretesa, CP_1
una vicenda storica compiutamente delineata e puntualmente specificata quanto al merito fattuale, così da consentire l'esercizio del contraddittorio nei confronti delle parti convenute che, nel giudizio di primo grado, si sono costituite formulando le proprie difese.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre pagina 17 di 21 immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. 15 maggio 2013, n. 11751; Cass. 21 novembre 2008, n. 27670).
Nel caso in esame, non sussistono i profili di incertezza delineati dall'appellante in quanto CP_1
ha individuato sia l'oggetto della domanda, (pagamento del compenso provigionale), sia le
[...]
ragioni della domanda (attività di mediazione).
V.b Possono essere trattati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello proposti da nonché il secondo motivo proposto da , con cui entrambi gli Parte_1 _2 appellanti hanno censurato la sentenza per aver ritenuto provata l'attività di mediazione in relazione all'appartamento compravenduto.
La Corte ritiene fondati i suddetti motivi di appello, per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 1754 e 1755 c.c. il diritto alla provvigione spetta: a) al soggetto che ha messo in relazione tra loro tra due parti al fine di concludere un contratto;
b) qualora il contratto sia effettivamente concluso per effetto del suo intervento. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
«il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare si pone in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta;
(…) la prestazione del mediatore può, infatti, esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (Cassazione civile sez.
VI, 16/10/2020, n. 22426)».
Di recente, poi, la Suprema Corte è intervenuta sul tema, affermando che «al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro (…) sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza (Cassazione civile sez. II, 05/12/2024, n. 31187)».
Ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso in esame non abbia assolto all'onere CP_1
della prova su di esso gravante, non avendo provato il proprio contributo causale in ordine al perfezionamento dell'accordo di compravendita.
pagina 18 di 21 Dalla documentazione prodotta in atti, nonché dalle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado, è emerso che ha reperito l'annuncio dell'immobile online, ha contattato la _2 società immobiliare al fine di ricevere informazioni e visionare l'immobile, ha CP_1
sottoscritto la c.d. scheda visita appartamento e ha visionato l'immobile per due volte, nel mese di
Ottobre 2018. Dopo tali visite, i rapporti tra la società e l'appellante si sono interrotti, _2 avendo quest'ultima «abbandonato l'idea di acquistare l'immobile (v. udienza del 10 giugno 2021»).
Successivamente, la e il marito i sono «messi in contatto con la proprietaria, _2 ES
tramite una conoscenza comune (v. udienza del 10 giugno 2021)». Tale circostanza è stata confermata dal teste , il quale ha affermato: «Io ho messo in contatto il sig. con il sig. Parte_2 ES
; si sono incontrati prima di Natale del 2018 (v. udienza del 23 novembre 2021 fasc. primo Tes_1
grado». In data 16.04.2019, la e hanno stipulato il contratto definitivo di _2 Parte_1 compravendita della predetta unità immobiliare, per il prezzo di € 370.000,00.
Così ricostruita la vicenda fattuale, si osserva quanto segue.
Se, per costante giurisprudenza, la mera messa in relazione di due parti per la conclusione dell'affare non è sufficiente per generare automaticamente il diritto alla provvigione (cfr. Cass. Civ. n. 403/2024;
Cass. Civ. n. 11815/23), nel caso in esame neppure è stato dimostrato che, a seguito della visita nell'immobile, ed , che erano parti sconosciute l'una all'altra, siano state Parte_1 _2 poste in relazione.Successivamente alle due visite all'immobile in questione, i rapporti tra la _2
e sono cessati, e nessuna trattativa, neppure a livello embrionale, è sorta fra le CP_1 parti per effetto dell'attività svolta da (limitata, appunto, a far visionare CP_1
l'immobile, avendone le chiavi). Nemmeno vi è prova del fatto che abbia CP_1 comunicato, alla possibile acquirente, i dati salienti dell'affare, primo fra tutti il prezzo di vendita.
Alla luce di quanto osservato, l'attività svolta da non può essere considerata come CP_1 determinante per la conclusione dell'affare tra i coniugi e la ES Parte_1
Applicando il principio della causalità adeguata, anche se la non avesse preso contatti con _2
, la stessa avrebbe comunque concluso la vendita con . in quanto il CP_1 Parte_1 marito era entrato in contatto con quest'ultima nel dicembre del 2018, per tramite del sig. ES
, essendo da questo incontro sortite trattative. Parte_2
Trova allora applicazione al caso di specie il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui «non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di quest'ultimo non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione
pagina 19 di 21 dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute sia indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, sicché possa escludersi la rilevanza dell'originario intervento del mediatore (Cass. Sez. 2, n. 7626 del
2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del
2020) Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, n.22426, Cass. civ., sez. III, 22.01.2015, n. 1120)».
Le esposte argomentazioni valgono da sole a fondare un giudizio di fondatezza dell'impugnazione proposta da e da , restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame Parte_1 _2
articolati dalle parti avverso la pronuncia del Tribunale di Monza.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 2347/2022 del Tribunale di
Monza, deve essere rigettata la domanda di volta a ottenere il pagamento CO
della provvigione ex art. 1755 c.c., tanto nei confronti di quanto nei confronti di Parte_1 [...]
. _2
Inoltre, avendo nonché la , dichiarato di avere adempiuto al decisum di primo Parte_1 _2
grado1, e tali affermazioni non sono state contestate da , la medesima dovrà CO
restituire quanto eventualmente percepito, maggiorato degli interessi al saggio legale dal giorno del pagamento al saldo.
VI. Le spese di lite
La riforma della sentenza di primo grado comporta ex se la necessità per la Corte di Appello di rivedere il regolamento delle spese del primo grado (Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese). 1 Si legge nelle conclusioni rassegnate da e da «In ogni caso, con vittoria di spese e competenze Parte_1 _2 professionali di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre fiscalità». pagina 20 di 21 Secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato a CO
rimborsare a e ad le spese di lite relative ad entrambi i gradi di Parte_1 _2
giudizio.
Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le spese secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 – € 26.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti rispettivamente proposti da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2347/2022, Parte_1 _2
pubblicata il 22.11.2022, ogni diversa istanza disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) accoglie gli appelli, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda di olta ad ottenere il pagamento della provvigione ex art. 1755 c.c.; CO
2) condanna lla restituzione in favore di in favore di CO Parte_1
di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo _2
grado, oltre interessi al saggio legale dalla data del pagamento al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a ed a le CO Parte_1 _2
spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, con riferimento a ciascuno, quanto al primo grado in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado in € 3.966,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Serena Baccolini
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