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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 499/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione il 12/2/2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati
[...] C.F._2
a Formia (LT), in Via Acqualunga – Coop. B, presso lo studio dell'avv. Antonella CP_1
Nardone, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata a [...] l'[...], Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata a Formia (LT), in Via Vitruvio n. 55, presso lo studio dell'avv. Anna
Rita Lucchese, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26/2/2024 i GNi Parte_1
e hanno agito in giudizio per ottenere la condanna della IG Parte_2 CP_2 al rilascio di un immobile sito a Formia, in Via Rubino n. 137, e al risarcimento dei
[...] danni derivanti dall'occupazione del bene, sede dell'agenzia di viaggi gestita dalla donna. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno premesso di essere il fratello e la madre della convenuta e di essersi costituiti in veste di eredi del GN deceduto il Per_1
26/6/2022, padre dei GNi e e coniuge, in vita, della IG Pt_1 Controparte_2
. Hanno riferito, nello stesso tempo, che dalla data della morte del congiunto il locale Pt_2 commerciale - appartenente alla comunione ereditaria in misura della metà, essendo l'altro
50% di proprietà della vedova - è detenuto dalla IG anch'essa succeduta al de CP_2 cuius, in via esclusiva e senza corresponsione di canoni o corrispettivi. A detta degli istanti una simile condotta gli avrebbe procurato gravi pregiudizi economici e precluso la facoltà di godere del compendio immobiliare al pari dell'occupante. Sulla scorta di tali argomentazioni i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale, accertato il diritto dei comproprietari a servirsi a turno del cespite ed emesso il relativo ordine di liberazione, gli riconosca, nell'ordine, un'indennità di occupazione di € 10.000,00 (destinati per € 2.000,00 al GN per € CP_2
8.000,00 alla IG ) o il diverso importo dovuto a tale titolo, oltre a interessi legali Pt_2
e a rivalutazione monetaria, tenuto conto del valore locatizio del bene (stimabile in € 600,00 al mese) e della quota dello stesso facente capo alla controparte (1/6 in base alle regole della successione legittima); il rimborso delle spese connesse alla proprietà dell'immobile, da quantificare in via equitativa;
la refusione di tutti gli oneri inerenti alla controversia, comprensivi delle somme (in tutto € 68,00) erogate per il procedimento di mediazione promosso nei mesi antecedenti dell'avvio della causa.
***
Costituita con comparsa del 10/6/2024, la IG ha eccepito che il locale Controparte_2 di Via Rubino nel 2008 le era stato concesso in comodato dai genitori perché potesse svolgere l'attività commerciale menzionata nell'atto di citazione. Ha evidenziato, nella stessa ottica, che per il suo godimento tra il 2009 e il 2019 aveva pagato alla madre, in contanti, un canone di locazione oscillante tra € 200,00 e 300,00 al mese. Per la convenuta in seguito non avrebbe versato più nulla come forma di reazione alle ingiustizie perpetrate ai suoi danni dalla IG
, disposta a donare al fratello € 180.000,00 e a lei un altro immobile, al grezzo, Pt_2 Pt_1 del valore di soli € 50.000,00, ma stimato ugualmente € 180.000,00 per evitare apparenti disparità; nel periodo in questione, in ogni caso, si sarebbe accollata spese di manutenzione del bene e imposte non di sua competenza. Sul rilievo della lesione dei propri diritti successori ad opera della ricorrente la IG ha concluso per il rigetto di ogni avversa pretesa;
CP_2 in via riconvenzionale ha chiesto, inoltre, l'attribuzione della piena proprietà del cespite controverso;
in subordine, la riduzione a € 280,00 al mese dell'indennità di occupazione pretesa dagli istanti;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
All'udienza del 12/2/2025 si è rivelato infruttuoso ogni tentativo di conciliazione della lite.
Avendo natura documentale, la causa è stata trattenuta in decisione senza attività istruttoria.
***
Delineati in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, in via pregiudiziale deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale la IG ha chiesto di acquisire la piena proprietà dell'immobile di Via Rubino in virtù delle CP_2 donazioni effettuate al fratello dalla IG , giudicate inique dell'interessata. Pt_2
Si è in presenza di pretese riguardanti la lesione di diritti successori connessi all'eredità di un soggetto diverso dal GN . Il titolo azionato dalla convenuta, di conseguenza, Per_1 non appare in alcuna maniera connesso a quello dedotto dagli istanti nel ricorso introduttivo.
***
Nel merito il Tribunale reputa che le richieste di condanna avanzate dai GNi e CP_2
contro la convenuta meritino di essere accolte nei soli limiti di seguito individuati. Pt_2
Occorre tenere presente, sulle tematiche dibattute, che ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che sussiste la violazione dei criteri stabiliti dalla previsione codicistica, con conseguente diritto dei soggetti lesi a percepire una corrispondente indennità, a fronte dell'occupazione dell'intero compendio immobiliare da parte di taluno dei comproprietari e della sua destinazione a un utilizzo idoneo a impedire agli altri il godimento dei frutti civili che se ne potrebbero trarre (Cass. 30/03/2012, n. 5156).
Detto altrimenti, il comproprietario che abbia goduto di un bene fruttifero per intero senza titolo giustificativo è tenuto a versare i frutti civili agli altri comproprietari come ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota della cosa comune. Le utilità in questione, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi ai correnti prezzi di mercato, possono essere individuate, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (tra le altre cfr. Cass. 5/9/2013, n. 20394; Cass. 9/2/2015, n. 2423; Cass. 18/11/2021, n. 35210). La Corte di Cassazione ha anche chiarito che l'utilizzazione esclusiva del bene comune ad opera di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo e inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato concesso (Cass. 9/2/2015, n. 2423 cit.).
Sebbene nelle note del 17/6/2024 abbiano negato la riconducibilità dell'attività svolta dalla convenuta a un'agenzia di viaggi propriamente intesa, i GNi e non hanno CP_2 Pt_2 contestato la destinazione dell'immobile di Via Rubino all'esercizio di servizi turistici né il fatto che la controparte avesse adibito il locale a tali scopi prima del decesso del de cuius.
Non vi è prova della conclusione tra i genitori e la IG del contratto di locazione CP_2 al quale si allude nella comparsa del 10/6/2024. Visto il contegno processuale degli istanti si deve ritenere, nondimeno, che i comproprietari avessero consentito alla figlia di goderne per la conduzione dell'impresa, tuttora operante alla luce delle immagini fotografiche in atti.
Ad avviso del Tribunale tale circostanza e il mutamento di destinazione che per forza di cose farebbe seguito a un'eventuale assegnazione provvisoria ai GNi e , non CP_2 Pt_2 operanti nel settore produttivo della controparte, ostano all'impiego turnario del bene.
In coerenza con gli orientamenti interpretativi visti, la domanda di rilascio avanzata dai ricorrenti non può che essere disattesa. Si è detto, infatti, che il “pari uso” della cosa comune in linea di principio non esclude che il comproprietario possa esercitare per intero il diritto dominicale, fatto salvo l'obbligo per costui, fino alla divisione, di versare agli aventi diritto un'indennità di occupazione parametrata, salvo eccezioni, al valore locatizio della cosa.
Non è in discussione che la IG occupi i locali di Via Rubino dal 26/6/2022 né che CP_2 la convenuta, per effetto della morte del padre, ne sia diventata proprietaria per un sesto.
In virtù dell'ubicazione nel perimetro urbano di una cittadina di medie dimensioni come
Formia, dell'estensione (20 mq in base alle visure in atti) e della vocazione commerciale, al cespite controverso può essere attribuito un valore locatizio pari a € 420,00 al mese.
La convenuta, pertanto, a decorrere dalla morte del padre avrebbe dovuto versare ai congiunti, al netto della quota di sua pertinenza, la somma complessiva di € 350,00 al mese
(per le ragioni evidenziate, dei quali € 280,00 alla madre, € 70,00 al fratello ). Pt_1
Essendosi l'occupazione protratta, alla data della decisione, ormai da quasi trentatré mesi, la IG è chiamata a corrispondere € 9.240,00 alla prima, € 2.310,00 al secondo, CP_2
e a continuare a versare i medesimi importi, su base mensile, fino al rilascio dell'immobile.
***
L'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che a tale tipologia di crediti vadano applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, mese per mese, dalla data della morte del de cuius a quella del pagamento in base al sistema di calcolo prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/95.
***
Le altre richieste di risarcimento dei GNi e sono del tutto generiche. CP_2 Pt_2
***
L'accoglimento della richieste attoree in relazione all'indennità di occupazione e il rigetto delle altre richieste avanzate reciprocamente dalle parti rendono ragione della condanna della IG alla rifusione degli esborsi sostenuti dai ricorrenti per la procedura di CP_2 mediazione (€ 68,80) e al pagamento degli oneri relativi al giudizio, stimabili alla stregua dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di non elevata complessità in € 4.864,00 (€ 264,00 € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00, per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. 499/2024 del R.G.A.C., rigettata ogni altra eccezione, domanda o deduzione, così provvede:
➢ condanna al pagamento in favore di e degli Controparte_2 Parte_1 Parte_2 importi pari, rispettivamente a € 2.310,00 e a € 9.240,00 (oltre a ulteriori corrispettivi, interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura indicata in motivazione) a titolo di indennità dovuta per l'occupazione dell'immobile sito a Formia, in Via Rubino n. 137 censito nel N.C.U. del predetto Comune al foglio FOR/21, particella 1025, subalterno 14;
➢ rigetta le altre domande risarcitorie proposte da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di;
Controparte_2
➢ rigetta le domande di liberazione e assegnazione turnaria proposte da e Parte_1
nei confronti di in relazione all'immobile oggetto delle Parte_2 Controparte_2 statuizioni che precedono;
➢ dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formula da nei Controparte_2 confronti di e al fine di ottenere l'attribuzione della piena Parte_1 Parte_2 proprietà all'immobile oggetto delle statuizioni che precedono;
➢ condanna al pagamento in favore di e degli Controparte_2 Parte_1 Parte_2 oneri di giudizio, stimabili in € 4.864,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge sui predetti importi e a ulteriori € 68,80 a titolo di rimborso delle spese sostenute nel procedimento di mediazione precedente alla causa.
Cassino, 20/3/2025
il Presidente est
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 499/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione il 12/2/2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati
[...] C.F._2
a Formia (LT), in Via Acqualunga – Coop. B, presso lo studio dell'avv. Antonella CP_1
Nardone, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata a [...] l'[...], Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata a Formia (LT), in Via Vitruvio n. 55, presso lo studio dell'avv. Anna
Rita Lucchese, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26/2/2024 i GNi Parte_1
e hanno agito in giudizio per ottenere la condanna della IG Parte_2 CP_2 al rilascio di un immobile sito a Formia, in Via Rubino n. 137, e al risarcimento dei
[...] danni derivanti dall'occupazione del bene, sede dell'agenzia di viaggi gestita dalla donna. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno premesso di essere il fratello e la madre della convenuta e di essersi costituiti in veste di eredi del GN deceduto il Per_1
26/6/2022, padre dei GNi e e coniuge, in vita, della IG Pt_1 Controparte_2
. Hanno riferito, nello stesso tempo, che dalla data della morte del congiunto il locale Pt_2 commerciale - appartenente alla comunione ereditaria in misura della metà, essendo l'altro
50% di proprietà della vedova - è detenuto dalla IG anch'essa succeduta al de CP_2 cuius, in via esclusiva e senza corresponsione di canoni o corrispettivi. A detta degli istanti una simile condotta gli avrebbe procurato gravi pregiudizi economici e precluso la facoltà di godere del compendio immobiliare al pari dell'occupante. Sulla scorta di tali argomentazioni i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale, accertato il diritto dei comproprietari a servirsi a turno del cespite ed emesso il relativo ordine di liberazione, gli riconosca, nell'ordine, un'indennità di occupazione di € 10.000,00 (destinati per € 2.000,00 al GN per € CP_2
8.000,00 alla IG ) o il diverso importo dovuto a tale titolo, oltre a interessi legali Pt_2
e a rivalutazione monetaria, tenuto conto del valore locatizio del bene (stimabile in € 600,00 al mese) e della quota dello stesso facente capo alla controparte (1/6 in base alle regole della successione legittima); il rimborso delle spese connesse alla proprietà dell'immobile, da quantificare in via equitativa;
la refusione di tutti gli oneri inerenti alla controversia, comprensivi delle somme (in tutto € 68,00) erogate per il procedimento di mediazione promosso nei mesi antecedenti dell'avvio della causa.
***
Costituita con comparsa del 10/6/2024, la IG ha eccepito che il locale Controparte_2 di Via Rubino nel 2008 le era stato concesso in comodato dai genitori perché potesse svolgere l'attività commerciale menzionata nell'atto di citazione. Ha evidenziato, nella stessa ottica, che per il suo godimento tra il 2009 e il 2019 aveva pagato alla madre, in contanti, un canone di locazione oscillante tra € 200,00 e 300,00 al mese. Per la convenuta in seguito non avrebbe versato più nulla come forma di reazione alle ingiustizie perpetrate ai suoi danni dalla IG
, disposta a donare al fratello € 180.000,00 e a lei un altro immobile, al grezzo, Pt_2 Pt_1 del valore di soli € 50.000,00, ma stimato ugualmente € 180.000,00 per evitare apparenti disparità; nel periodo in questione, in ogni caso, si sarebbe accollata spese di manutenzione del bene e imposte non di sua competenza. Sul rilievo della lesione dei propri diritti successori ad opera della ricorrente la IG ha concluso per il rigetto di ogni avversa pretesa;
CP_2 in via riconvenzionale ha chiesto, inoltre, l'attribuzione della piena proprietà del cespite controverso;
in subordine, la riduzione a € 280,00 al mese dell'indennità di occupazione pretesa dagli istanti;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
All'udienza del 12/2/2025 si è rivelato infruttuoso ogni tentativo di conciliazione della lite.
Avendo natura documentale, la causa è stata trattenuta in decisione senza attività istruttoria.
***
Delineati in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, in via pregiudiziale deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale la IG ha chiesto di acquisire la piena proprietà dell'immobile di Via Rubino in virtù delle CP_2 donazioni effettuate al fratello dalla IG , giudicate inique dell'interessata. Pt_2
Si è in presenza di pretese riguardanti la lesione di diritti successori connessi all'eredità di un soggetto diverso dal GN . Il titolo azionato dalla convenuta, di conseguenza, Per_1 non appare in alcuna maniera connesso a quello dedotto dagli istanti nel ricorso introduttivo.
***
Nel merito il Tribunale reputa che le richieste di condanna avanzate dai GNi e CP_2
contro la convenuta meritino di essere accolte nei soli limiti di seguito individuati. Pt_2
Occorre tenere presente, sulle tematiche dibattute, che ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che sussiste la violazione dei criteri stabiliti dalla previsione codicistica, con conseguente diritto dei soggetti lesi a percepire una corrispondente indennità, a fronte dell'occupazione dell'intero compendio immobiliare da parte di taluno dei comproprietari e della sua destinazione a un utilizzo idoneo a impedire agli altri il godimento dei frutti civili che se ne potrebbero trarre (Cass. 30/03/2012, n. 5156).
Detto altrimenti, il comproprietario che abbia goduto di un bene fruttifero per intero senza titolo giustificativo è tenuto a versare i frutti civili agli altri comproprietari come ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota della cosa comune. Le utilità in questione, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi ai correnti prezzi di mercato, possono essere individuate, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (tra le altre cfr. Cass. 5/9/2013, n. 20394; Cass. 9/2/2015, n. 2423; Cass. 18/11/2021, n. 35210). La Corte di Cassazione ha anche chiarito che l'utilizzazione esclusiva del bene comune ad opera di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo e inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato concesso (Cass. 9/2/2015, n. 2423 cit.).
Sebbene nelle note del 17/6/2024 abbiano negato la riconducibilità dell'attività svolta dalla convenuta a un'agenzia di viaggi propriamente intesa, i GNi e non hanno CP_2 Pt_2 contestato la destinazione dell'immobile di Via Rubino all'esercizio di servizi turistici né il fatto che la controparte avesse adibito il locale a tali scopi prima del decesso del de cuius.
Non vi è prova della conclusione tra i genitori e la IG del contratto di locazione CP_2 al quale si allude nella comparsa del 10/6/2024. Visto il contegno processuale degli istanti si deve ritenere, nondimeno, che i comproprietari avessero consentito alla figlia di goderne per la conduzione dell'impresa, tuttora operante alla luce delle immagini fotografiche in atti.
Ad avviso del Tribunale tale circostanza e il mutamento di destinazione che per forza di cose farebbe seguito a un'eventuale assegnazione provvisoria ai GNi e , non CP_2 Pt_2 operanti nel settore produttivo della controparte, ostano all'impiego turnario del bene.
In coerenza con gli orientamenti interpretativi visti, la domanda di rilascio avanzata dai ricorrenti non può che essere disattesa. Si è detto, infatti, che il “pari uso” della cosa comune in linea di principio non esclude che il comproprietario possa esercitare per intero il diritto dominicale, fatto salvo l'obbligo per costui, fino alla divisione, di versare agli aventi diritto un'indennità di occupazione parametrata, salvo eccezioni, al valore locatizio della cosa.
Non è in discussione che la IG occupi i locali di Via Rubino dal 26/6/2022 né che CP_2 la convenuta, per effetto della morte del padre, ne sia diventata proprietaria per un sesto.
In virtù dell'ubicazione nel perimetro urbano di una cittadina di medie dimensioni come
Formia, dell'estensione (20 mq in base alle visure in atti) e della vocazione commerciale, al cespite controverso può essere attribuito un valore locatizio pari a € 420,00 al mese.
La convenuta, pertanto, a decorrere dalla morte del padre avrebbe dovuto versare ai congiunti, al netto della quota di sua pertinenza, la somma complessiva di € 350,00 al mese
(per le ragioni evidenziate, dei quali € 280,00 alla madre, € 70,00 al fratello ). Pt_1
Essendosi l'occupazione protratta, alla data della decisione, ormai da quasi trentatré mesi, la IG è chiamata a corrispondere € 9.240,00 alla prima, € 2.310,00 al secondo, CP_2
e a continuare a versare i medesimi importi, su base mensile, fino al rilascio dell'immobile.
***
L'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che a tale tipologia di crediti vadano applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, mese per mese, dalla data della morte del de cuius a quella del pagamento in base al sistema di calcolo prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/95.
***
Le altre richieste di risarcimento dei GNi e sono del tutto generiche. CP_2 Pt_2
***
L'accoglimento della richieste attoree in relazione all'indennità di occupazione e il rigetto delle altre richieste avanzate reciprocamente dalle parti rendono ragione della condanna della IG alla rifusione degli esborsi sostenuti dai ricorrenti per la procedura di CP_2 mediazione (€ 68,80) e al pagamento degli oneri relativi al giudizio, stimabili alla stregua dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di non elevata complessità in € 4.864,00 (€ 264,00 € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00, per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. 499/2024 del R.G.A.C., rigettata ogni altra eccezione, domanda o deduzione, così provvede:
➢ condanna al pagamento in favore di e degli Controparte_2 Parte_1 Parte_2 importi pari, rispettivamente a € 2.310,00 e a € 9.240,00 (oltre a ulteriori corrispettivi, interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura indicata in motivazione) a titolo di indennità dovuta per l'occupazione dell'immobile sito a Formia, in Via Rubino n. 137 censito nel N.C.U. del predetto Comune al foglio FOR/21, particella 1025, subalterno 14;
➢ rigetta le altre domande risarcitorie proposte da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di;
Controparte_2
➢ rigetta le domande di liberazione e assegnazione turnaria proposte da e Parte_1
nei confronti di in relazione all'immobile oggetto delle Parte_2 Controparte_2 statuizioni che precedono;
➢ dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formula da nei Controparte_2 confronti di e al fine di ottenere l'attribuzione della piena Parte_1 Parte_2 proprietà all'immobile oggetto delle statuizioni che precedono;
➢ condanna al pagamento in favore di e degli Controparte_2 Parte_1 Parte_2 oneri di giudizio, stimabili in € 4.864,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge sui predetti importi e a ulteriori € 68,80 a titolo di rimborso delle spese sostenute nel procedimento di mediazione precedente alla causa.
Cassino, 20/3/2025
il Presidente est
Virgilio Notari