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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 162 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Mazara del Parte_1
Vallo, Largo delle Sirene n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonina Figuccia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti parte ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Mazara del Controparte_1
Vallo, nella via Isola delle Femmine n. 1, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Fabio Pernice, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti parte resistente con l'intervento del PM presso il Tribunale di Marsala interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.09.2024 parte ricorrente ha concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia.
Motivi della decisione
1)Difese delle parti e svolgimento del procedimento
1.1) Con ricorso depositato in data 25.01.2023, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Mazara del Vallo in data 18.08.2003, che Controparte_1 dall'unione coniugale erano nate le figlie (Mazara del Vallo, 28.12.2005), (Mazara Per_1 Per_2 del Vallo, 16.06.2011) e (Castelvetrano, 23.09.2017) e che la causa della rottura del vincolo Per_3 matrimoniale fosse da ricondurre all'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente – che aveva intrapreso una relazione con altra donna –, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento presso il domicilio materno ed assegnazione in proprio favore della casa familiare;
di regolamentare il regime di frequentazione padre-figlie; di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento della somma mensile di €
750,00 (€ 250,00 per ciascuna LI).
1.2) Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva Controparte_1
alle domande avanzate dalla ricorrente, limitandosi a contestare quella concernente l'assegno di mantenimento richiesto per le figlie minori.
In particolare, il deduceva: CP_1
- che la LI , prossima al raggiungimento della maggiore età, aveva raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, sicché nulla le spettava a titolo di mantenimento;
- di avere svolto la professione di direttore di macchina di motopesca sino all'agosto del 2022, mese in cui era dovuto sbarcare per malattia;
- che le attuali condizioni economiche non gli permettevano quindi di potere fare fronte all'esborso della somma richiesta dalla , la quale, peraltro, era dipendente di una impresa di pulizie e Parte_1 percepiva l'assegno unico erogato dall'INPS.
1.3) All'esito dell'udienza presidenziale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e sentita la minore , il Presidente, preso atto che i coniugi vivevano già da tempo Persona_4
separati, disponeva l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso il domicilio materno;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
poneva a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 630,00 a titolo Parte_1 di contributo per il mantenimento delle figlie (€ 200,00 per e ed € 230,00 per ) Per_2 Per_3 Per_1
nonché quello di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Il Presidente disponeva dunque la prosecuzione del giudizio dinnanzi al Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
1.4) Parte ricorrente, con la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., formulava domanda di addebito della separazione al contestava la circostanza che la LI , che non era ancora CP_1 Per_1
divenuta maggiorenne, avesse raggiunto l'indipendenza economica e deduceva che il proprio reddito era gravato da canone di locazione di € 250,00. Chiedeva, infine, la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati in sede presidenziale. 1.5) Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e mediante l'escussione del teste di parte ricorrente, veniva trattenuta in decisione, con rimessione per competenza al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del
19.09.2024.
2) Il merito della lite
Preliminarmente, deve darsi atto del tardivo deposito della comparsa conclusionale ad opera di parte ricorrente.
2.1) Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, costituendo chiaro indicatore del disfacimento del ménage familiare il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato dalle parti nell'udienza presidenziale (cfr. verbale del
28.03.2023).
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
2.2) Sulla domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente
Preliminarmente, in ordine alla richiesta di addebito della separazione al marito, formulata dalla nella memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., rileva il Collegio che secondo Parte_1 pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della vocatio in ius” (cfr. Cass. civ, sez. I, sentenza n. 17590/2019).
Giova poi rammentare che, secondo pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 1, n. 18074 del
20/08/2014); occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti.
Inoltre, in tema di abbandono della casa familiare da parte di uno dei coniugi, la Suprema Corte di
Cassazione ha statuito che “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 648/2020).
Ed ancora, “Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto;
tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità”
(cfr. Cass. civ. sez. I, sentenza n. 10719/2013).
Ora, nel caso di specie, il non ha contestato neanche genericamente di avere abbandonato la CP_1
casa coniugale più di un mese prima della proposizione del ricorso per separazione da parte della
, poiché aveva intrapreso, in costanza di matrimonio, una relazione sentimentale con Parte_1 un'altra donna.
Sicché, sulla scorta dei richiamati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, può trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente.
In ordine a tale domanda, pare opportuno precisare che irrilevante ai fini della pronuncia dell'addebito
è la documentazione versata in atti dalla ricorrente – nello specifico, due denunce querele sporte nei confronti del (una dalla stessa e l'altra da , fidanzato di CP_1 Parte_1 Persona_5 [...]
) – al momento del deposito del ricorso debitamente notificato al resistente, in quanto, Per_4
secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di in cui i fatti posti a fondamento di una domanda non siano compiutamente allegati, “la successiva prova documentazione, che pure attesti l'esistenza di quei fatti non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 24607/2017).
Orbene, i fatti oggetto della querela sporta dalla nei confronti del resistente non sono stati Parte_1
allegati, neanche genericamente, negli scritti difensivi del presente giudizio – ad eccezione della circostanza dell'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente –, con la conseguenza che nessuna valenza probatoria può attribuirsi alla detta querela.
Per di più, la denuncia querela da sola non è sufficiente a provare i fatti indicati, trattandosi di atto di parte contenente dichiarazioni su fatti di reato la cui fondatezza deve essere provata in giudizio.
2.3) Sul regime di affidamento e collocamento delle figlie minori e sulla assegnazione della casa familiare
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rammentarsi che la principale finalità della disciplina che regolamenta l'affidamento dei figli minori è quella di garantire loro un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Al perseguimento di tale finalità è diretto l'istituto dell'affidamento condiviso, previsto dall'art. 337 ter c.c., applicabile anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati e derogabile nei soli casi in cui esso sia contrario all'interesse del minore.
Invero, con la legge n. 54/2006 il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale ammettendo la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. Cass. n. 30191 /19 per cui “ Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui
i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione ”). In particolare, è stato chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore).
Ebbene, nessuna statuizione deve essere adottata in relazione all'affidamento, al collocamento e al regime di frequentazione tra il resistente e la LI , essendo quest'ultima divenuta Persona_4
maggiorenne nelle more del giudizio.
Avuto riguardo, invece, alle minori e ritiene il Collegio di dovere Persona_6 Persona_7
confermare, in assenza di ragioni ostative e in considerazione della concorde richiesta delle parti, le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 28.03.2023 in ordine al regime di affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori e al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno.
Va inoltre confermato il regime degli incontri tra il resistente e le figlie minori come delineato nella detta ordinanza.
Deve, poi, disporsi l'assegnazione della casa familiare alla in quanto genitore collocatario Parte_1
delle minori.
2.4) Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente in favore delle figlie
Deve, ora, essere esaminata la domanda della ricorrente avente ad oggetto il contributo per il mantenimento delle figlie , e Per_1 Per_2 Per_3
Con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, deve osservarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (che oggi richiama l'art. 315 bis c.c.) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cass. 19.3.2002, n. 3974). Alla luce di tali disposizioni normative, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che neanche la disagiata condizione economica dell'obbligato fa venir meno il dovere del genitore di provvedere al mantenimento del figlio, giacché incombe pur sempre sul soggetto obbligato l'onere di allegare e provare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere al primario dovere di contribuire al mantenimento (in generale, Cass. 19.3.2002, n. 3974).
Lo stato di disoccupazione di un genitore non può quindi esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di percepire un reddito mensile di circa 600,00, quale collaboratrice domestica.
Il a dedotto, in comparsa, di avere svolto la professione di direttore di macchina di motopesca CP_1
sino al mese di agosto 2022 – con retribuzione pari ad € 2.000,00 circa (v. verbale udienza del
28.03.2023) –, allorquando è sbarcato per motivi di salute, non meglio specificati;
in sede di udienza presidenziale, ha riferito di essere disoccupato, senza tuttavia chiarire le motivazioni che non gli consentono di intraprendere nuovamente la dedotta proficua attività o altre attività lavorative.
Dalle dichiarazioni dei redditi allegati alla comparsa di costituzione e risposta si evince che il resistente ha percepito redditi pari ad € 12.315,00 nell'anno 2019, ad € 10.880,00 nell'anno 2020 e ad € 35.497 nell'anno 2021.
Orbene, tenuto conto della complessiva situazione economica delle parti, dell'età e della rilevata capacità lavorativa del resistente nonché delle presumibili esigenze delle due minori, deve porsi a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno, a titolo di contributo per il CP_1 loro mantenimento, dell'importo di € 420,00 (€ 210,00 caduna) rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Quanto alla richiesta della di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento Parte_1
della LI , divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, deve rilevarsi che la Per_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (cfr. Cass. civ. n. 26875/2023).
In particolare, secondo indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità “la prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto', in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023).
Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo
a conseguirla (cfr. Cass. 29264/2022; Cass. 37366/2021; Cass. 17380/2020; Cass. 17183/2020).
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. 'figlio adulto', rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 29264/2020).
L'obbligo di effettuare una valutazione caso per caso, sulla base dei principi appena richiamati, corrisponde alla necessità di tenere conto della funzione educativa del mantenimento (nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, in termini sia di contenuto che di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento di un giovane nella società) e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta.
Non è data, invece, al giudice di merito la possibilità di fare ricorso a considerazioni di carattere generale (quali le consuetudini esistenti nella nostra società ai fini dell'obbligo di 'trovarsi una sistemazione') che facciano riferimento al criterio dell'id quod plerumque accidit piuttosto che verificare se, nel caso concreto, la presunzione di idoneità al reddito al raggiungimento della maggiore età sia superata dalla prova del ricorrere di condizioni che integrino il diritto al mantenimento ulteriore” (cfr. Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 24731/2024). Nel caso di specie, la giovane età di (19 anni compiuti nel mese di dicembre 2024) – Persona_4
che secondo quanto riferito dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale stava portando a compimento un corso di ragioneria nelle more del presente procedimento – induce ragionevolmente a presumere che ella non abbia ancora raggiunto la capacità di provvedere autonomamente a sé stessa, sicché deve porsi a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno, a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della LI , dell'importo di € 210,00, rivalutabile secondo Per_1
gli indici ISTAT.
Deve, infine, porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse delle figlie.
3) Le spese di lite
In ragione del complessivo esito del giudizio e della condotta processuale del resistente, che ha aderito alle domande della ricorrente, ad eccezione di quella concernente il mantenimento delle figlie, pare equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico del la CP_1
rimanente parte delle stesse, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, e in virtù del valore della controversia
(indeterminabile di bassa complessità), disponendone il pagamento in favore dell'Erario, essendo la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
13.05.1985, e , nato a [...] il [...], con addebito a carico di Controparte_1 quest'ultimo;
2) dispone l'affidamento condiviso tra le parti delle figlie minori e , con Persona_6 Persona_7
collocazione prevalente presso il domicilio materno e con le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario meglio precisate in parte motiva;
3) assegna la casa familiare alla ricorrente, genitore collocatario delle figlie minori;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € Controparte_1
630,00 (€ 210,00 per ciascuna LI), a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie
[...]
, e , somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici Per_4 Persona_6 Persona_7
Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
5) dispone la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 6) compensa le spese di lite nella misura di 1/3, condannando il resistente alla rifusione in favore della ricorrente della rimanente parte delle stesse, che si liquidano in complessivo € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario, essendo la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del giorno 20.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaserena Barcellona Francesco Paolo Pizzo