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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 318/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Mario Saporito;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 C.F._2 atti dall'Avv. Ottavio Tesoriere
resistente nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 23.4.2025, con ordinanza di pari data, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.3.2024, , premesso: Parte_1
- di essersi separato da con decreto del 12.2.2018 emesso dal Tribunale di CP_1
Crotone, il quale, per quanto di rilievo, aveva disposto l'affidamento congiunto dei figli
(nato il [...]) e (nato il [...]) con collocamento presso la madre Per_1 Per_2 ed assegnazione a lei della casa coniugale;
1 - che con decreto del 6.3.2020 il Tribunale di Crotone aveva modificato parzialmente le condizioni della separazione, autorizzando la resistente a trasferirsi a Domodossola unitamente al figlio da giugno 2020; Per_2
- che aveva sin da subito manifestato disagio rispetto alla nuova condizione abitativa Per_2 lamentando di non riuscire ad inserirsi nel contesto sociale e scolastico di Domodossola e domandato di poter far rientro in Calabria e di andare a vivere con lui;
- che con decreto dell'8.7.2021, il Tribunale di Crotone, in accoglimento del ricorso promosso dal ricorrente, autorizzava il trasferimento del minore collocandolo presso Per_2 CP_2 il padre e disponendo visite libere per la madre;
- che con ordinanza dell'8.10.2021 la Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento del reclamo promosso dalla resistente, dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Crotone in favore del Tribunale di Domodossola;
- che dal luglio 2021, benché la resistente pretendesse che tornasse a Domodossola, Per_2 il minore viveva con il padre nell'appartamento della nonna paterna a nel cui CP_2 contesto sociale si era perfettamente inserito;
- che la resistente viveva in Svizzera con il figlio e ivi lavorava;
Per_1 pertanto, sussistendone i presupposti di legge, formulava le seguenti conclusioni:
“a) in via principale: disporre l'affidamento condiviso del figlio minor on collocazione Per_2 in via prevalente presso il padre , con facoltà per la madre di vederlo e Parte_1 tenerlo con sé, nel rispetto delle esigenze e volontà del minore, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
b) conseguenzialmente, disporre, che il padre potrà ritornare a vivere nella casa familiare di sua proprietà, ubicata in Via Garibaldi Vico IV n° 6/A di insieme al figlio minore CP_2
Per_2
c) Disporre l'obbligo in capo alla Sig.ra di contribuire al mantenimento del CP_1 figli nella misura di € 400,00 mensili, disponendo la stessa di un reddito autonomo, Per_2
o in quell'altra misura che il Tribunale, effettuate le opportune indagini, riterrà di determinare. d) disporre per le spese extra un criterio di ripartizione proporzionale fra i coniugi, diffidando la Sig.r a desistere da qualsiasi ostruzionismo che possa CP_1 in qualche modo intaccare il rapporto tra il Sig ed il figlio”. Parte_1
Si costituiva , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2 All'udienza di discussione (ud. 11.9.2024), alla presenza della sola parte ricorrente, venivano confermate le vigenti condizioni della separazione, in via temporanea ed urgente.
Quindi venivano ascoltati il minore e la parte resistente e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe. Il P.M. interveniva regolarmente.
2. il ricorso è in parte fondato e da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si ricorda la sostanziale valenza di giudicato delle statuizioni assunte con la sentenza di separazione o di divorzio (ovvero, in generale, la valenza negoziale vincolante degli accordi in tale sede intervenuti tra i coniugi, nel senso che le parti non possono più ridiscuterne il contenuto) salvo che non sopravvengano situazioni diverse e non considerate in quella sede. Tale conclusione trova invero un primo fondamento normativo nell'art. 156 ult. comma c.c. - che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza della stessa disposizione al sopravvenire di "giustificati motivi" - e quindi nell'art. 9 L. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, che riproduce una formula sostanzialmente analoga, ripetuta anche nell'attuale art. 473-bis 29 c.p.c.; sicché, non è dato in realtà attribuire al procedimento di modifica natura di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, trattandosi piuttosto di "novum iudicium", finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, se e in quanto siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio rispetto al momento del divorzio (cfr. tra tante Cass. civ. sez. I, 8.5.2008 n. 11489).
In punto di rito, viene in rilievo il citato art. 473-bis 29 c.p.c. (senz'altro applicabile anche al presente procedimento), secondo il quale "qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici". Dunque, operano le decadenze previste dagli artt. 473-bis 14 e 473-bis 17 c.p.c. (salvo quanto previsto dall'art. 473 bis 19 c.p.c.).
In tanto è possibile provvedere a detta revisione, in quanto siano mutate le condizioni economico-patrimoniali dell'uno e/o dell'altro coniuge o la situazione relativamente ai figli, essendo al contrario del tutto esclusa la possibilità di procedere alla revisione attraverso la mera rivalutazione delle circostanze significative già a suo tempo considerate nel caso in esame dalle parti.
3 L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato.
3. Ciò posto, l'istruttoria svolta ha permesso di accertare la sopravvenienza di fatti nuovi tali da incidere sull'assetto relativo al collocamento del minore e, conseguentemente, su Per_2 quello economico.
In particolare, è stato accertato che costui vive stabilmente con il ricorrente a CP_2 oramai da anni.
Nel dettaglio, si richiama il contenuto dell'audizione del minore che all'udienza del Per_2
19.2.2025 ha riferito quanto segue: “Dal 2022 vivo con mio padre a prima c'era CP_2 anche mia nonna, che però è deceduta qualche mese fa. Ho fatto le elementari CP_2 solo la prima media a Domodossola, dove ho vissuto con mia madre e mio fratello, il quale ha 20 anni;
mi sono trasferito di nuovo perché non vivevo bene a Domodossola, CP_2 in quanto venivo bullizzato a scuola … e anche perché quando tornavo a casa ero spesso da solo, in quanto mia madre era a lavoro e mio fratello era a scuola-lavoro, entrambi in
Svizzera. Mia madre tornava il pomeriggio tardi;
uscivo poche volte e quelle poche volte avevo trovato solo un amico, ma non lo consideravo come i miei amici di giù, i quali mi hanno sempre accolto sin da piccolo. Inoltre, mi sono trasferito perché mi mancava mio padre;
l'ultima volta che ho visto mia madre è stata ieri, prima di ieri l'ho vista qualche mese fa in occasione di un'udienza, anche se mi ha detto di essere scesa per vedermi, ma secondo me è scesa solo per l'udienza in quanto è stata solo 3 giorni. Prima di quell'udienza non la vedevo da 2 anni e la sentivo solo al telefono. Ieri l'ho vista a casa di nonna dove vi erano anche tutte le mie zie. Non trascorro tempo da solo con mia madre da diverso tempo. Qui sono pieno di amici, ho diversi hobby (calcio, palestra, esco con i miei amici), sono felice di vivere a ho un ottimo rapporto con mio padre. Con mia madre non vado tanto CP_2
d'accordo, lei si lamenta perché non la chiamo e ogni volta mi chiede di salire non comprendendo il mio stato d'animo e la mia avversione nel ritornare a vivere a
Domodossola…Da un po' di tempo la chiamo un po' di meno, le telefonate durano circa 10 minuti in media, sono felice di sentirla ma voglio rimanere a vivere con mio padre”.
Orbene, è noto che il criterio del superiore interesse del minore (c.d. best interest of the child), che informa l'intera normativa a tutela del fanciullo, così come sancito in tutte le convenzioni e dichiarazioni allo stesso dedicate, fa sì che alle dichiarazioni del minore si debba attribuire primaria importanza con il riconoscimento di quello spazio di
4 autodeterminazione e di quella sfera di autonomia tanto più ampi quanto più decrescente è la incapacità del minore, in rapporto al grado raggiunto di maturità.
Inoltre, rilevano le dichiarazioni rese sul punto dal ricorrente (v. ud. 11.9.2024: “mio figlio, che attualmente ha 15 anni, non ha mai accettato di stare a Domodossola con la madre, sin da quando si è trasferito lì, mi chiamava tutti i giorni. Da quattro anni circa vive con me nella casa di mia madre a e vuole rimanere a vivere con me”) e dalla stessa CP_2 resistente, la quale ha espressamente manifestato la propria disponibilità al suo collocamento presso il padre a (v. ud. 19.2.2025: “Al momento per il suo bene CP_2 sono d'accordo che rimanga a vivere con il padre”). CP_2
Pertanto, in forza delle su richiamate risultanze processuali il minore può certamente essere collocato in via prevalente presso il padre.
3.1. Quanto al regime degli incontri, stante il preminente interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, il Collegio reputa opportuno disporre visite e telefonate libere con la madre, compatibilmente con le esigenze di tutti, genitori e figlio compreso.
3.2. Relativamente, poi, alla domanda di assegnazione della casa coniugale, così come riqualificata la domanda del ricorrente, va rammentato che l'assegnazione della stessa non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali in ambito di separazione né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, ma su di essa il giudice si pronuncia esclusivamente nell'interesse dei figli in quanto elemento di protezione della prole, che, nel caso di specie, deve dirsi assente (cfr. Cass. Civ. 25604 del 2018, Cass Civ. n.18603 del
2021).
Invero, è pacifico che il ricorrente viva con il figlio, oramai da anni, in abitazione diversa dalla casa coniugale, ossia nella casa della nonna paterna.
Non essendo, allora, ravvisabili quelle esigenze di conservazione dell'habitat domestico sottese all'istituto dell'assegnazione della casa coniugale, il Collegio non può che dichiarare il non luogo a provvedere in ordine sulla domanda.
Pertanto, l'uso del bene sarà regolato dal titolo.
3.3. Infine, circa la misura del contributo al mantenimento della prole, premesso che il padre, quale genitore convivente, vi provvederà in via diretta, si ritiene equo e congruo - alla luce della condizione economica delle parti, come risultante dalle allegazioni difensive e dalla documentazione prodotta in atti nonché considerato il presumibile fisiologico incremento
5 delle esigenze quotidiane del minore (cfr. sul punto Cass. ord. n. 11724/2023 e molte altre di analogo tenore) - determinare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento del figlio dalla resistente, quale genitore non collocatario, nella somma complessiva di € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che saranno corrisposti al ricorrente entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
4. La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- colloca il figlio in via prevalente presso il padre;
Per_2
- dispone per le visite come in parte motiva;
- non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
- pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente un assegno mensile di complessivi € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio da Per_2 corrispondere entro il dieci di ogni mese, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
- compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 318/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Mario Saporito;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 C.F._2 atti dall'Avv. Ottavio Tesoriere
resistente nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 23.4.2025, con ordinanza di pari data, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.3.2024, , premesso: Parte_1
- di essersi separato da con decreto del 12.2.2018 emesso dal Tribunale di CP_1
Crotone, il quale, per quanto di rilievo, aveva disposto l'affidamento congiunto dei figli
(nato il [...]) e (nato il [...]) con collocamento presso la madre Per_1 Per_2 ed assegnazione a lei della casa coniugale;
1 - che con decreto del 6.3.2020 il Tribunale di Crotone aveva modificato parzialmente le condizioni della separazione, autorizzando la resistente a trasferirsi a Domodossola unitamente al figlio da giugno 2020; Per_2
- che aveva sin da subito manifestato disagio rispetto alla nuova condizione abitativa Per_2 lamentando di non riuscire ad inserirsi nel contesto sociale e scolastico di Domodossola e domandato di poter far rientro in Calabria e di andare a vivere con lui;
- che con decreto dell'8.7.2021, il Tribunale di Crotone, in accoglimento del ricorso promosso dal ricorrente, autorizzava il trasferimento del minore collocandolo presso Per_2 CP_2 il padre e disponendo visite libere per la madre;
- che con ordinanza dell'8.10.2021 la Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento del reclamo promosso dalla resistente, dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Crotone in favore del Tribunale di Domodossola;
- che dal luglio 2021, benché la resistente pretendesse che tornasse a Domodossola, Per_2 il minore viveva con il padre nell'appartamento della nonna paterna a nel cui CP_2 contesto sociale si era perfettamente inserito;
- che la resistente viveva in Svizzera con il figlio e ivi lavorava;
Per_1 pertanto, sussistendone i presupposti di legge, formulava le seguenti conclusioni:
“a) in via principale: disporre l'affidamento condiviso del figlio minor on collocazione Per_2 in via prevalente presso il padre , con facoltà per la madre di vederlo e Parte_1 tenerlo con sé, nel rispetto delle esigenze e volontà del minore, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
b) conseguenzialmente, disporre, che il padre potrà ritornare a vivere nella casa familiare di sua proprietà, ubicata in Via Garibaldi Vico IV n° 6/A di insieme al figlio minore CP_2
Per_2
c) Disporre l'obbligo in capo alla Sig.ra di contribuire al mantenimento del CP_1 figli nella misura di € 400,00 mensili, disponendo la stessa di un reddito autonomo, Per_2
o in quell'altra misura che il Tribunale, effettuate le opportune indagini, riterrà di determinare. d) disporre per le spese extra un criterio di ripartizione proporzionale fra i coniugi, diffidando la Sig.r a desistere da qualsiasi ostruzionismo che possa CP_1 in qualche modo intaccare il rapporto tra il Sig ed il figlio”. Parte_1
Si costituiva , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2 All'udienza di discussione (ud. 11.9.2024), alla presenza della sola parte ricorrente, venivano confermate le vigenti condizioni della separazione, in via temporanea ed urgente.
Quindi venivano ascoltati il minore e la parte resistente e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe. Il P.M. interveniva regolarmente.
2. il ricorso è in parte fondato e da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si ricorda la sostanziale valenza di giudicato delle statuizioni assunte con la sentenza di separazione o di divorzio (ovvero, in generale, la valenza negoziale vincolante degli accordi in tale sede intervenuti tra i coniugi, nel senso che le parti non possono più ridiscuterne il contenuto) salvo che non sopravvengano situazioni diverse e non considerate in quella sede. Tale conclusione trova invero un primo fondamento normativo nell'art. 156 ult. comma c.c. - che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza della stessa disposizione al sopravvenire di "giustificati motivi" - e quindi nell'art. 9 L. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, che riproduce una formula sostanzialmente analoga, ripetuta anche nell'attuale art. 473-bis 29 c.p.c.; sicché, non è dato in realtà attribuire al procedimento di modifica natura di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, trattandosi piuttosto di "novum iudicium", finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, se e in quanto siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio rispetto al momento del divorzio (cfr. tra tante Cass. civ. sez. I, 8.5.2008 n. 11489).
In punto di rito, viene in rilievo il citato art. 473-bis 29 c.p.c. (senz'altro applicabile anche al presente procedimento), secondo il quale "qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici". Dunque, operano le decadenze previste dagli artt. 473-bis 14 e 473-bis 17 c.p.c. (salvo quanto previsto dall'art. 473 bis 19 c.p.c.).
In tanto è possibile provvedere a detta revisione, in quanto siano mutate le condizioni economico-patrimoniali dell'uno e/o dell'altro coniuge o la situazione relativamente ai figli, essendo al contrario del tutto esclusa la possibilità di procedere alla revisione attraverso la mera rivalutazione delle circostanze significative già a suo tempo considerate nel caso in esame dalle parti.
3 L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato.
3. Ciò posto, l'istruttoria svolta ha permesso di accertare la sopravvenienza di fatti nuovi tali da incidere sull'assetto relativo al collocamento del minore e, conseguentemente, su Per_2 quello economico.
In particolare, è stato accertato che costui vive stabilmente con il ricorrente a CP_2 oramai da anni.
Nel dettaglio, si richiama il contenuto dell'audizione del minore che all'udienza del Per_2
19.2.2025 ha riferito quanto segue: “Dal 2022 vivo con mio padre a prima c'era CP_2 anche mia nonna, che però è deceduta qualche mese fa. Ho fatto le elementari CP_2 solo la prima media a Domodossola, dove ho vissuto con mia madre e mio fratello, il quale ha 20 anni;
mi sono trasferito di nuovo perché non vivevo bene a Domodossola, CP_2 in quanto venivo bullizzato a scuola … e anche perché quando tornavo a casa ero spesso da solo, in quanto mia madre era a lavoro e mio fratello era a scuola-lavoro, entrambi in
Svizzera. Mia madre tornava il pomeriggio tardi;
uscivo poche volte e quelle poche volte avevo trovato solo un amico, ma non lo consideravo come i miei amici di giù, i quali mi hanno sempre accolto sin da piccolo. Inoltre, mi sono trasferito perché mi mancava mio padre;
l'ultima volta che ho visto mia madre è stata ieri, prima di ieri l'ho vista qualche mese fa in occasione di un'udienza, anche se mi ha detto di essere scesa per vedermi, ma secondo me è scesa solo per l'udienza in quanto è stata solo 3 giorni. Prima di quell'udienza non la vedevo da 2 anni e la sentivo solo al telefono. Ieri l'ho vista a casa di nonna dove vi erano anche tutte le mie zie. Non trascorro tempo da solo con mia madre da diverso tempo. Qui sono pieno di amici, ho diversi hobby (calcio, palestra, esco con i miei amici), sono felice di vivere a ho un ottimo rapporto con mio padre. Con mia madre non vado tanto CP_2
d'accordo, lei si lamenta perché non la chiamo e ogni volta mi chiede di salire non comprendendo il mio stato d'animo e la mia avversione nel ritornare a vivere a
Domodossola…Da un po' di tempo la chiamo un po' di meno, le telefonate durano circa 10 minuti in media, sono felice di sentirla ma voglio rimanere a vivere con mio padre”.
Orbene, è noto che il criterio del superiore interesse del minore (c.d. best interest of the child), che informa l'intera normativa a tutela del fanciullo, così come sancito in tutte le convenzioni e dichiarazioni allo stesso dedicate, fa sì che alle dichiarazioni del minore si debba attribuire primaria importanza con il riconoscimento di quello spazio di
4 autodeterminazione e di quella sfera di autonomia tanto più ampi quanto più decrescente è la incapacità del minore, in rapporto al grado raggiunto di maturità.
Inoltre, rilevano le dichiarazioni rese sul punto dal ricorrente (v. ud. 11.9.2024: “mio figlio, che attualmente ha 15 anni, non ha mai accettato di stare a Domodossola con la madre, sin da quando si è trasferito lì, mi chiamava tutti i giorni. Da quattro anni circa vive con me nella casa di mia madre a e vuole rimanere a vivere con me”) e dalla stessa CP_2 resistente, la quale ha espressamente manifestato la propria disponibilità al suo collocamento presso il padre a (v. ud. 19.2.2025: “Al momento per il suo bene CP_2 sono d'accordo che rimanga a vivere con il padre”). CP_2
Pertanto, in forza delle su richiamate risultanze processuali il minore può certamente essere collocato in via prevalente presso il padre.
3.1. Quanto al regime degli incontri, stante il preminente interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, il Collegio reputa opportuno disporre visite e telefonate libere con la madre, compatibilmente con le esigenze di tutti, genitori e figlio compreso.
3.2. Relativamente, poi, alla domanda di assegnazione della casa coniugale, così come riqualificata la domanda del ricorrente, va rammentato che l'assegnazione della stessa non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali in ambito di separazione né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, ma su di essa il giudice si pronuncia esclusivamente nell'interesse dei figli in quanto elemento di protezione della prole, che, nel caso di specie, deve dirsi assente (cfr. Cass. Civ. 25604 del 2018, Cass Civ. n.18603 del
2021).
Invero, è pacifico che il ricorrente viva con il figlio, oramai da anni, in abitazione diversa dalla casa coniugale, ossia nella casa della nonna paterna.
Non essendo, allora, ravvisabili quelle esigenze di conservazione dell'habitat domestico sottese all'istituto dell'assegnazione della casa coniugale, il Collegio non può che dichiarare il non luogo a provvedere in ordine sulla domanda.
Pertanto, l'uso del bene sarà regolato dal titolo.
3.3. Infine, circa la misura del contributo al mantenimento della prole, premesso che il padre, quale genitore convivente, vi provvederà in via diretta, si ritiene equo e congruo - alla luce della condizione economica delle parti, come risultante dalle allegazioni difensive e dalla documentazione prodotta in atti nonché considerato il presumibile fisiologico incremento
5 delle esigenze quotidiane del minore (cfr. sul punto Cass. ord. n. 11724/2023 e molte altre di analogo tenore) - determinare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento del figlio dalla resistente, quale genitore non collocatario, nella somma complessiva di € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che saranno corrisposti al ricorrente entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
4. La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- colloca il figlio in via prevalente presso il padre;
Per_2
- dispone per le visite come in parte motiva;
- non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
- pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente un assegno mensile di complessivi € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio da Per_2 corrispondere entro il dieci di ogni mese, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
- compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
6