Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 925 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
con l'avv. PANZA SALVATORE FRANCESCO, Parte_1
appellante
E
con l'avv. BOZZO CARMELO, Controparte_1
, con gli avv.ti ALLEGRINI FABRIZIO ., , CP_2 CP_3
appellati
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
FATTO
1.Con ricorso depositato il 29.9.2023, ha chiesto la riforma della sentenza con Parte_1
la quale il Giudice del Lavoro di Paola ha rigettato l'opposizione proposta all'intimazione di pagamento n. 03420199014604465000, ricevuta il 27.02.2020, con riferimento alla cartella di pagamento n. 034 2014 0001060330 000 avente ad oggetto rate premio dovute per gli anni CP_2
2012 e 2013.
1
2.Gli appellati si sono ritualmente costituiti: l' ha, tra l'altro, dedotto che la prescrizione CP_2
successiva alla notifica della cartella non si è verificata perché è stata interrotta dal pignoramento presso terzi del 25.06.2014, da una rateazione in 72 rate dal 06.07.2014, e poi sospesa ex art. 37 del
D.L. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020) ed ex art. 11 del D.L. n. 183/2020 (dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021); ha evidenziato che legittimato a Controparte_4
contraddire alla dedotta prescrizione dei crediti contributivi è l'ente impositore e dunque nella specie l' . CP_2
3. Il collegio ha disposto la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4.L'appello va accolto.
5.Pacifico tra le parti che la notifica della cartella n. 034 2014 0001060330 000 oggi in discussione,
è avvenuta il 7 marzo 2014, non risultano documentati atti interruttivi del termine che da quella data
è iniziato a decorrere, anteriori alla notificazione in data 27.2.2020 dell'intimazione opposta.
6.Il prospetto depositato dall , riepilogativo degli atti della procedura di riscossione coattiva CP_2
del credito risultanti dalla banca dati interna all'ente, non è idonea a provare l'interruzione del termine prescrizionale;
e, dovendosi, pertanto, ritenere definitivamente spirato il termine quinquennale alla data del 7 marzo 2019, non può farsi applicazione del regime di sospensione ex lege invocato dall'istituto.
7.Ne consegue che alla data in cui l'intimazione impugnata è pervenuta nella sfera giuridica dell'odierna appellante- 27.2.2020- i crediti contributivi oggetto della sottesa cartella . 034 2014
0001060330 000 si erano già estinti per prescrizione.
8.La sentenza va dunque riformata nei termini di cui in dispositivo.
2 9.Le spese del doppio grado, compensate tra l'appellante e Controparte_5
vengono poste a carico dell' quale parte soccombente e si liquidano come da dispositivo CP_2
mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 e succ. modif..
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 29/09/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro,
n. 155/2023 , pubblicata in data 30/03/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella di pagamento n.034 2014 0001060330 000;
-condanna l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro CP_2
1350 e per il secondo grado in euro 1460, oltre accessori di legge, da distrarre;
-compensa le spese tra e . Parte_1 Controparte_6
Così deciso nella camera di consiglio del 31.3.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass.19985/2024: legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione>. .