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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1482/2024 R.G.
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 06 maggio 2025
Oggi, davanti al Giudice dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avv. Bonacchi Stefano;
- per parte appellata nessuno;
CP_1
- per parte appellata l'avv. Paolo Marcello Rosati. Controparte_2
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 16/04/2025.
Il procuratore di parte appellata conclude come in nota difensiva Controparte_2
conclusionale autorizzata depositata in data 10/04/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta. Contesta in via generale la memoria conclusionale di parte appellante, in particolare contesta il fatto che quelle proposte dalle parti appellate sarebbero difese volte a confondere l'Autorità giudicante;
anzi, ritiene questa espressione sconveniente e come tale ne chiede la cancellazione ex art. 89 c.p.c.-. Inoltre, ad integrazione delle conclusioni già formulate in atti, chiede il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.-, in quanto ha esercitato e sta esercitando il CP_2
proprio diritto di difesa, in ogni caso assente sia l'elemento soggettivo sia l'elemento oggettivo.
Sulle due questioni pregiudiziali, infine, rileva – quanto alla prima - che è parte appellante a non aver indicato correttamente nel proprio atto di appello le eventuali violazioni denunciate e la loro eventuale rilevanza in relazione alla decisione impugnata e, quanto alla seconda, che l'appello non è stato proposto in maniera chiara e specifica come previsto dalla legge;
con l'ulteriore precisazione che le difese proposte da non violano affatto l'art. 167 c.p.c.-. Nel merito, si riporta alle difese CP_2
già svolte in atti.
Il procuratore di parte appellante si riporta agli atti.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1482/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bonacchi Parte_1 C.F._1
del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via C. Battisti n. 25, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello d.d. 12/07/2024;
- parte appellante -
e
Controparte_3
(C.F. - P.IVA , in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Marcello Rosati del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Traversa Fiorentina n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/12/2024;
- parte appellata - nonché
CP_1
- parte appellata contumace –
Oggetto: appello contro la sentenza n. 352/2024, pubblicata in data 21/05/2024, del Giudice di Pace di Pistoia in materia di risarcimento danni.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 16/04/2025:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello:
A) accertare e dichiarare, sussistente l'evidenziato e lamentato errore di diritto ed il conseguente errore di calcolo nella liquidazione del danno da parte del Giudice di Primo Grado per avere egli, sottratto dall'importo di Euro 6.055,17, accertato nella appellata sentenza, come dovuto alla IG.ra
, anche l'indennità erogata dall'Inail per Inabilità Temporanea (Euro 2.040,51) Parte_1
anziché detrarre dal predetto importo, la sola somma pagata in acconto dalla società convenuta
di € 2.550,00; CP_2
B) Per l'effetto Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia accertare e dichiarare come dovuta all'appellante, a titolo di risarcimento per le lesioni subite dalla stessa, l'ulteriore somma, salvo errori e/o omissioni, di Euro 2.040,51 ingiustamente negatagli ed invece dovuta secondo la corretta interpretazione delle norme;
C) Di conseguenza Voglia condannare la convenuta appellata , al pagamento, Controparte_4
in favore della IG.ra della ulteriore somma di Euro 2.040,51, o di quella diversa Parte_1
somma, in caso di errori e/o omissioni, dovesse ritenere giusta oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo o, in via gradata, dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata.
Conclusioni di parte appellata Controparte_5
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 10/04/2025:
“Voglia il Tribunale di Pistoia:
- accogliere l'istanza, proposta dall'appellata, ex art. 281 – sexies, I comma, cpc, con le presenti note conclusionali, affinché venga fissata e, dunque, posticipata anche prossima, con concessione di termine (anche breve) per il deposito di repliche;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da anche per le eccezioni formulate da Parte_1
nella propria comparsa di costituzione e nelle proprie successive difese, con conferma CP_2
della sentenza di primo grado;
- rigettare, in ogni caso, l'appello proposto da anche per le difese esposte da Parte_1 CP_2
nella propria comparsa di costituzione e nelle proprie successive difese, con conferma della
[...]
sentenza di primo grado;
- condannare al pagamento dei compensi professionali in favore di , oltre Parte_1 CP_2
15% spese generali, 4% CAP e 22% IVA, costituendo tale imposta, per , una voce di CP_2
costo del sinistro e, come tale, non detraibile, né recuperabile dalla stessa Compagnia.
- chiede il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.-”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
ed per sentirle condannare al risarcimento integrale dei danni Controparte_2 CP_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di sinistro stradale occorsole in data
10/03/2017.
In particolare, a sostegno della domanda, l'attrice deduceva le seguenti circostanze:
- in data 10/03/2017 alle ore 14:40 circa, mentre era alla guida della vettura Dacia Lodgy tg.
FA108PV, di proprietà dei C.E.I. Centro di Solidarietà Onlus e assicurata con
[...]
nel percorrere Via Vergine Chiusa in Monsummano Terme, l'attrice veniva Controparte_2
urtata dal veicolo VW Golf tg. CY386ND, di proprietà della sig.ra e condotto dal CP_1
sig. , il quale invadeva la corsia di marcia ove la stessa stava transitando;
Persona_1
- in conseguenza dell'urto, l'attrice riportava lesioni personali e sosteneva spese mediche;
- il danno non patrimoniale e patrimoniale subito veniva dalla stessa quantificato in complessivi €
13.112,09-, di cui € 7.781,59 per danno biologico, € 1.340,00 per invalidità temporanea, € 3.040,73 per danno morale, € 648,27 per spese documentabili ed € 300,00 per spese non documentabili, oltre ad € 1.000,00 per spese legali stragiudiziali;
- l'attrice, inoltre, dava atto di avere ricevuto dalla compagnia assicurativa convenuta l'importo di €
2.900,00 a titolo di risarcimento danni, somma dalla stessa trattenuta in acconto del maggior avere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 15/11/2019 si costituiva in giudizio la società eccependo preliminarmente la Controparte_2 improponibilità e/o inammissibilità della domanda proposta dall'attrice avente ad oggetto la condanna del responsabile civile unitamente alla compagnia assicurativa;
nel merito, contestava il quantum della pretesa attorea, ritenendo l'importo già liquidato integralmente satisfattivo;
inoltre, trattandosi di infortunio in itinere, parte convenuta precisava di aver provveduto a liquidare ad
INAIL la somma di € 2.040,51 a titolo di indennità temporanea, comprensiva di accertamenti medico-legali e visita specialistica, insistendo, quindi, per il rigetto della domanda o, in subordine, per l'accoglimento della stessa entro i limiti di quanto provato e tenuto conto di quanto già corrisposto.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva in giudizio per la sig.ra la CP_1
quale rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante c.t.u. medico-legale.
In primo grado il Giudice di Pace accoglieva la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, condannando la compagnia assicurativa convenuta al risarcimento dei danni in favore della sig.ra liquidati nell'importo di € 1.464,66-, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del Parte_1
sinistro fino al saldo, oltre alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
I motivi d'appello al Tribunale propone ora appello la sig.ra ritenendo la sentenza di primo Pt_2 Parte_1
grado errata nella parte il Giudice di prime cure in cui ha ritenuto sussistente un danno differenziale;
difatti, determinato l'importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dall'attrice nella somma complessiva di € 6.055,17-, il Giudice di prime cure ha provveduto a detrarre non solo l'acconto di € 2.550,00 già corrisposto dalla compagnia assicurativa alla danneggiata ma, altresì, l'importo di € 2.040,51 versata da ad Controparte_2
INAIL.
Ebbene, tale ultimo importo - comprensivo dell'importo lordo corrisposto da INAIL a titolo di invalidità temporanea assoluta, nonché delle spese per visite mediche specialistiche effettuate dall'istituto – costituirebbe voce di danno patrimoniale, come tale non scomputabile da quanto liquidato in sede civile.
Fermo il suddetto motivo di doglianza, parte appellante ha in ogni caso rilevato l'erroneità dell'importo portato in detrazione, posto che la sig.ra ha ricevuto da INAIL esclusivamente Pt_1
l'importo netto di € 1.332,42-; pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe comunque errato nel calcolare il danno differenziale, prendendo in considerazione non la somma effettivamente percepita dalla danneggiata, ma la diversa e maggior somma erogata dalla compagnia assicurativa all'Istituto assistenziale;
dunque, parte appellante ha insistito nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/12/2024 si è costituita in giudizio la società (di Controparte_3 seguito , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2 violazione dell'art. 342 c.p.c.-, attesa l'omessa chiara e specifica indicazione dei motivi di appello, oltre che per violazione dell'art. 345 c.p.c.-, stante la proposizione in appello di domanda nuova avente ad oggetto la condanna di parte appellata al pagamento dell'importo di € 2.041,51 dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Nel merito, parte convenuta ha contestato i motivi di appello formulati, insistendo per il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nonostante la regolarità della notifica, la sig.ra non si è costituita nel presente CP_1
giudizio di appello di talché va dichiarata la sua contumacia. Celebrata la prima udienza di comparizione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito.
Parte appellata eccepisce in via pregiudiziale di rito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.-, in quanto l'atto di citazione in appello non conterrebbe né il capo della decisione di primo grado impugnato né le indicazioni delle violazioni di legge denunciate.
L'eccezione è infondata.
L'atto di citazione in appello, difatti, riporta espressamente il capo della sentenza oggetto di impugnazione a pagina n. 2 dello stesso, ove sono riprodotti tanto la parte motiva che il dispositivo pronunciato dal Giudice di prime cure;
inoltre, parte appellante articola in modo chiaro e specifico i due motivi di appello formulati con riferimento al capo impugnato, tanto che la stessa parte appellata, nella propria comparsa di costituzione e risposta, sviluppa le proprie difese prendendo puntualmente posizione sui singoli motivi di appello, con ciò rendendo palese la chiarezza e la determinatezza degli stessi;
infine, deve ritenersi rispettato anche il disposto di cui all'art. 342 n. 3
c.p.c.-, dal momento che le censure mosse alla sentenza di primo grado attengono alla corretta applicazione dei principi di derivazione giurisprudenziale elaborati in materia di compensatio lucri cum damno e danno differenziale, sui quali parte appellante ha esaustivamente preso posizione nel proprio atto.
Parte appellata eccepisce, altresì, la inammissibilità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.-, in quanto parte appellante, richiedendo la condanna di parte appellata al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.041,51 in favore della sig.ra , avrebbe proposto Parte_1
una domanda nuova avente ad oggetto il risarcimento di una voce di danno patrimoniale non richiesta nel giudizio di primo grado.
L'eccezione è infondata, atteso che parte appellante non ha avanzato alcuna domanda nuova nel presente giudizio. Quest'ultima, difatti, si è limitata a censuare la compensazione operata dal
Giudice di prime tra il danno da quest'ultimo liquidato e l'indennità INAIL già erogata alla sig.ra richiedendo, conseguentemente, la condanna di parte appellata al pagamento dell'importo Pt_1
erroneamente defalcato in riforma della sentenza di primo grado;
non si ravvisa, pertanto, alcun mutamento né del petitum né della causa petendi della originaria domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'odierna parte appellante.
Nel merito
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Con il primo motivo di appello la sig.ra ha dedotto l'illegittimità della sentenza di Parte_1 primo grado per avere il Giudice di prime cure erroneamente applicato l'istituto della compensatio lucri cum damno, provvedendo a decurtare dall'importo di € 6.055,17 - liquidato a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti - la somma di € 2.041,51 rimborsata dalla compagnia assicurativa ad INAIL e comprensiva dell'importo Controparte_2 netto di € 1.332,42 già erogato dall'Istituto assistenziale alla danneggiata a titolo di inabilità temporanea assoluta.
Con il secondo motivo di appello parte appellante lamenta l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure, nel determinare il danno differenziale, ha preso a riferimento l'importo di € 2.041,51 – ossia, la somma rimborsata dalla compagnia assicurativa ad
INAIL – e non il minor importo di € 1.332,42 effettivamente erogato dall'istituto alla sig.ra Pt_1
Ebbene, inerendo entrambi i motivi di appello al capo della sentenza relativo all'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno, si ritiene che gli stessi possano essere esaminati congiuntamente.
In materia di danno differenziale occorre ricordare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l'INAIL) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie,
a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (cfr. Cass. Civ. n. 30923/2023).
Nel caso di specie, l'importo di € 6.055,17 liquidato dal Giudice di prime cure risulta comprensivo dei danni non patrimoniali subiti dalla sig.ra in conseguenza del sinistro occorsole e delle Pt_1
spese mediche – per € 628,07 – dalla stessa sostenute;
pertanto, prima di poter applicare eventuali detrazioni al suddetto credito risarcitorio, occorre procedere all'esame della natura, nonché della funzione, delle somme già erogate da INAIL alla danneggiata al fine di comprendere se queste corrispondano alle specifiche tipologie di pregiudizio liquidate a titolo di risarcimento.
Ebbene, dall'esame del prospetto allegato in atti (cfr. doc. 22 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante) emerge che l'importo di € 1.332,42 erogato alla sig.ra è stato corrisposto da Pt_1
INAIL a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta;
trattasi di indennità che non è volta a ristorare un pregiudizio di natura biologica-non patrimoniale, ma piuttosto di importo teso a risarcire il danno patrimoniale consistente nell'impossibilità per la sig.ra durante i giorni di Pt_1
malattia, di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa.
Avendo, quindi, natura patrimoniale - come tale non assimilabile né alla voce di danno relativa al pregiudizio non patrimoniale patito dalla danneggiata, né all'importo liquidato espressamente a titolo di spese mediche - tale indennizzo non poteva essere sottratto dal quantum liquidato dal
Giudice di prime cure.
Del pari, con riferimento agli ulteriori importi detratti (nello specifico, i contributi versati sull'indennità erogata, € 220,00 per accertamento medico-legale, € 31,72 per visita specialistica ed
€ 30,99 per visite accertamento postumi), trattasi – come correttamente osservato da parte appellante – di somme che la compagnia assicurativa ha erogato direttamente ad INAIL, che non sono state percepite dalla sig.ra e che non possono in nessun caso essere assimilabili alle voci Pt_1
di danno liquidate nel giudizio di primo grado. Diversamente argomentando, difatti, sulla danneggiata ricadrebbero proprio quelle conseguenze economiche pregiudizievoli che INAIL, quale istituto di natura assistenziale, mira a neutralizzare;
pertanto, erogate tali somme ad INAIL, la compagnia non può pretendere che le stesse siano scomputate sic et simpliciter dal quantum dovuto a titolo di risarcimento alla sig.ra dovendo, piuttosto, agire nei confronti del responsabile Pt_1
civile per il recupero di quanto corrisposto.
Alla luce di quanto sopra esposto, ne deriva che l'importo di € 2.040,51-, erroneamente detratto dal
Giudice di prime cure, deve essere riconosciuto come dovuto alla sig.ra quale quota Parte_1 parte dell'importo alla stessa liquidato a titolo di risarcimento del danno.
Occorre, a questo punto, procedere nuovamente alla liquidazione del danno subito dalla sig.ra tenendo conto della somma indebitamente sottratta dal Giudice di prime cure. Pt_1
Ebbene, quanto al danno non patrimoniale, la sig.ra di anni 64 alla data del sinistro, in Parte_1 seguito all'incidente avvenuto in data 10/03/2017, ha riportato un danno biologico permanente valutato dal Giudice di prime cure – con giudizio non oggetto di motivo di impugnazione – nella misura del 4%-, oltre che una invalidità temporanea al 75% per giorni 20, invalidità al 50% per giorni 20 e invalidità al 25% per ulteriori giorni 14 (cfr. relazione medico-legale di cui al doc. 15 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Per la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale conseguente alla circolazione di veicoli a motore trovano applicazione, come correttamente indicato dal Giudice di primo grado, i criteri previsti dall'art. 139 co. 1 e 5 C.d.a.-.
Fatta applicazione dei suddetti parametri, aggiornati dal D.M. 16/07/2024, il danno biologico permanente va liquidato nell'importo complessivo di € 3.595,95-. Per l'inabilità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
L'inabilità temporanea al 75% di giorni 20 va liquidata in € 828,60-, l'inabilità parziale al 50% di giorni 20 va liquidata in € 552,40 e l'inabilità parziale al 25% per ulteriori giorni 14 va liquidata in
€ 193,34-.
Pertanto, a titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta alla danneggiata l'importo complessivo di € 1.574,34-.
Dunque, il danno biologico complessivamente liquidato ammonta ad € 5.170,29-.
Nel caso in esame, inoltre, il Giudice di primo grado – con giudizio non inficiato da censure - ha riconosciuto la sussistenza di un pregiudizio incidente sulla sfera morale della danneggiata, ritenendo di poter aumentare l'entità del risarcimento nella misura del 10%-; pertanto, il danno non patrimoniale ammonta a complessivi € 5.687,31 in moneta attuale.
Relativamente al danno patrimoniale, il Giudice di prime cure – in adesione alle valutazioni effettuate dal c.t.u.-, ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dalla danneggiata per un importo pari ad € 628,07-.
In conclusione, dunque, effettuando la sommatoria degli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale e a titolo di danno patrimoniale, va riconosciuta a parte appellante a titolo di risarcimento dei danni subiti, la complessiva somma di € 6.315,38 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo.
Al fine di determinare il residuo credito risarcibile occorre, peraltro, considerare anche l'acconto di
€ 2.900,00 corrisposto dalla società di assicurazioni appellata alla sig.ra in data 22/08/2017, di Pt_1 cui € 350,00 per spese legali stragiudiziali;
pertanto, ai fini della corretta determinazione del quantum dovrà essere portato in detrazione il minor importo corrisposto pari ad € 2.550,00-.
Considerato che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo e, quindi, diviene necessario rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), ne consegue che alla data della presente sentenza l'acconto di € 2.550,00-, si è rivalutato nell'importo di € 3.052,35 in moneta attuale.
Detraendo dall'importo riconosciuto di € 6.315,38 in moneta attuale l'importo dell'acconto reso omogeneo di € 3.052,35 in moneta attuale, il residuo credito riconoscibile all'attore è pari all'importo di € 3.263,03 in moneta attuale, arrotondato per difetto ad € 3.263,00-.
Su tale somma devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.
La somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale (€
6.315,38) deve essere, anzitutto, devalutata sino alla data del fatto (18/11/2019); l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella degli acconti ricevuti (25/02/2021 e 15/04/2021); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'acconto e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato (€ 3.263,00), corrispondente al capitale già rivalutato.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 352/2024 del Giudice di Pace di Pistoia,
[...] deve essere condannata al pagamento dell'importo di Controparte_3
€ 3.263,00 oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra in occasione del sinistro Parte_1
occorso in data 10/03/2017.
Spese processuali, condanna ex art. 96 c.p.c., cancellazione ex art. 89 c.p.c.
Le spese di lite per il presente grado d'appello seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico di parte appellata in favore dell'appellante e, per essa, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del criterio del decisum (€ 3.270,70) esclusa in ogni caso la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza con rito semplificato del lavoro. Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la condanna della parte soccombente per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.-. Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza (Cass. 20317/2022).
Non sussistono i presupposti per la cancellazione di locuzioni adottate dall'appellante nei propri scritti difensivi ex art. 89 c.p.c. in quanto affatto sconvenienti e offensivi, rientrando nei limiti della dialettica difensiva processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: accoglie
l'appello, e per l'effetto, condanna al Controparte_3 pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di € 3.263,00 (somma già Parte_1 decurtata dell'acconto ricevuto), oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in motivazione;
condanna parte appellata alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di e, Parte_1
per essa, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Stefano Bonacchi, che si liquidano in € 1.276,00 per compensi professionali, € 174,00 per anticipazioni, oltre il 15 % spese generali,
CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda di parte appellata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.-; rigetta la domanda di cancellazione di espressione ex art. 89 c.p.c-.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 06 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 06 maggio 2025
Oggi, davanti al Giudice dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avv. Bonacchi Stefano;
- per parte appellata nessuno;
CP_1
- per parte appellata l'avv. Paolo Marcello Rosati. Controparte_2
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 16/04/2025.
Il procuratore di parte appellata conclude come in nota difensiva Controparte_2
conclusionale autorizzata depositata in data 10/04/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta. Contesta in via generale la memoria conclusionale di parte appellante, in particolare contesta il fatto che quelle proposte dalle parti appellate sarebbero difese volte a confondere l'Autorità giudicante;
anzi, ritiene questa espressione sconveniente e come tale ne chiede la cancellazione ex art. 89 c.p.c.-. Inoltre, ad integrazione delle conclusioni già formulate in atti, chiede il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.-, in quanto ha esercitato e sta esercitando il CP_2
proprio diritto di difesa, in ogni caso assente sia l'elemento soggettivo sia l'elemento oggettivo.
Sulle due questioni pregiudiziali, infine, rileva – quanto alla prima - che è parte appellante a non aver indicato correttamente nel proprio atto di appello le eventuali violazioni denunciate e la loro eventuale rilevanza in relazione alla decisione impugnata e, quanto alla seconda, che l'appello non è stato proposto in maniera chiara e specifica come previsto dalla legge;
con l'ulteriore precisazione che le difese proposte da non violano affatto l'art. 167 c.p.c.-. Nel merito, si riporta alle difese CP_2
già svolte in atti.
Il procuratore di parte appellante si riporta agli atti.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1482/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bonacchi Parte_1 C.F._1
del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via C. Battisti n. 25, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello d.d. 12/07/2024;
- parte appellante -
e
Controparte_3
(C.F. - P.IVA , in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Marcello Rosati del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Traversa Fiorentina n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/12/2024;
- parte appellata - nonché
CP_1
- parte appellata contumace –
Oggetto: appello contro la sentenza n. 352/2024, pubblicata in data 21/05/2024, del Giudice di Pace di Pistoia in materia di risarcimento danni.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 16/04/2025:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello:
A) accertare e dichiarare, sussistente l'evidenziato e lamentato errore di diritto ed il conseguente errore di calcolo nella liquidazione del danno da parte del Giudice di Primo Grado per avere egli, sottratto dall'importo di Euro 6.055,17, accertato nella appellata sentenza, come dovuto alla IG.ra
, anche l'indennità erogata dall'Inail per Inabilità Temporanea (Euro 2.040,51) Parte_1
anziché detrarre dal predetto importo, la sola somma pagata in acconto dalla società convenuta
di € 2.550,00; CP_2
B) Per l'effetto Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia accertare e dichiarare come dovuta all'appellante, a titolo di risarcimento per le lesioni subite dalla stessa, l'ulteriore somma, salvo errori e/o omissioni, di Euro 2.040,51 ingiustamente negatagli ed invece dovuta secondo la corretta interpretazione delle norme;
C) Di conseguenza Voglia condannare la convenuta appellata , al pagamento, Controparte_4
in favore della IG.ra della ulteriore somma di Euro 2.040,51, o di quella diversa Parte_1
somma, in caso di errori e/o omissioni, dovesse ritenere giusta oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo o, in via gradata, dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata.
Conclusioni di parte appellata Controparte_5
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 10/04/2025:
“Voglia il Tribunale di Pistoia:
- accogliere l'istanza, proposta dall'appellata, ex art. 281 – sexies, I comma, cpc, con le presenti note conclusionali, affinché
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da anche per le eccezioni formulate da Parte_1
nella propria comparsa di costituzione e nelle proprie successive difese, con conferma CP_2
della sentenza di primo grado;
- rigettare, in ogni caso, l'appello proposto da anche per le difese esposte da Parte_1 CP_2
nella propria comparsa di costituzione e nelle proprie successive difese, con conferma della
[...]
sentenza di primo grado;
- condannare al pagamento dei compensi professionali in favore di , oltre Parte_1 CP_2
15% spese generali, 4% CAP e 22% IVA, costituendo tale imposta, per , una voce di CP_2
costo del sinistro e, come tale, non detraibile, né recuperabile dalla stessa Compagnia.
- chiede il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.-”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
ed per sentirle condannare al risarcimento integrale dei danni Controparte_2 CP_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di sinistro stradale occorsole in data
10/03/2017.
In particolare, a sostegno della domanda, l'attrice deduceva le seguenti circostanze:
- in data 10/03/2017 alle ore 14:40 circa, mentre era alla guida della vettura Dacia Lodgy tg.
FA108PV, di proprietà dei C.E.I. Centro di Solidarietà Onlus e assicurata con
[...]
nel percorrere Via Vergine Chiusa in Monsummano Terme, l'attrice veniva Controparte_2
urtata dal veicolo VW Golf tg. CY386ND, di proprietà della sig.ra e condotto dal CP_1
sig. , il quale invadeva la corsia di marcia ove la stessa stava transitando;
Persona_1
- in conseguenza dell'urto, l'attrice riportava lesioni personali e sosteneva spese mediche;
- il danno non patrimoniale e patrimoniale subito veniva dalla stessa quantificato in complessivi €
13.112,09-, di cui € 7.781,59 per danno biologico, € 1.340,00 per invalidità temporanea, € 3.040,73 per danno morale, € 648,27 per spese documentabili ed € 300,00 per spese non documentabili, oltre ad € 1.000,00 per spese legali stragiudiziali;
- l'attrice, inoltre, dava atto di avere ricevuto dalla compagnia assicurativa convenuta l'importo di €
2.900,00 a titolo di risarcimento danni, somma dalla stessa trattenuta in acconto del maggior avere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 15/11/2019 si costituiva in giudizio la società eccependo preliminarmente la Controparte_2 improponibilità e/o inammissibilità della domanda proposta dall'attrice avente ad oggetto la condanna del responsabile civile unitamente alla compagnia assicurativa;
nel merito, contestava il quantum della pretesa attorea, ritenendo l'importo già liquidato integralmente satisfattivo;
inoltre, trattandosi di infortunio in itinere, parte convenuta precisava di aver provveduto a liquidare ad
INAIL la somma di € 2.040,51 a titolo di indennità temporanea, comprensiva di accertamenti medico-legali e visita specialistica, insistendo, quindi, per il rigetto della domanda o, in subordine, per l'accoglimento della stessa entro i limiti di quanto provato e tenuto conto di quanto già corrisposto.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva in giudizio per la sig.ra la CP_1
quale rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante c.t.u. medico-legale.
In primo grado il Giudice di Pace accoglieva la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, condannando la compagnia assicurativa convenuta al risarcimento dei danni in favore della sig.ra liquidati nell'importo di € 1.464,66-, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del Parte_1
sinistro fino al saldo, oltre alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
I motivi d'appello al Tribunale propone ora appello la sig.ra ritenendo la sentenza di primo Pt_2 Parte_1
grado errata nella parte il Giudice di prime cure in cui ha ritenuto sussistente un danno differenziale;
difatti, determinato l'importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dall'attrice nella somma complessiva di € 6.055,17-, il Giudice di prime cure ha provveduto a detrarre non solo l'acconto di € 2.550,00 già corrisposto dalla compagnia assicurativa alla danneggiata ma, altresì, l'importo di € 2.040,51 versata da ad Controparte_2
INAIL.
Ebbene, tale ultimo importo - comprensivo dell'importo lordo corrisposto da INAIL a titolo di invalidità temporanea assoluta, nonché delle spese per visite mediche specialistiche effettuate dall'istituto – costituirebbe voce di danno patrimoniale, come tale non scomputabile da quanto liquidato in sede civile.
Fermo il suddetto motivo di doglianza, parte appellante ha in ogni caso rilevato l'erroneità dell'importo portato in detrazione, posto che la sig.ra ha ricevuto da INAIL esclusivamente Pt_1
l'importo netto di € 1.332,42-; pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe comunque errato nel calcolare il danno differenziale, prendendo in considerazione non la somma effettivamente percepita dalla danneggiata, ma la diversa e maggior somma erogata dalla compagnia assicurativa all'Istituto assistenziale;
dunque, parte appellante ha insistito nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/12/2024 si è costituita in giudizio la società (di Controparte_3 seguito , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2 violazione dell'art. 342 c.p.c.-, attesa l'omessa chiara e specifica indicazione dei motivi di appello, oltre che per violazione dell'art. 345 c.p.c.-, stante la proposizione in appello di domanda nuova avente ad oggetto la condanna di parte appellata al pagamento dell'importo di € 2.041,51 dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Nel merito, parte convenuta ha contestato i motivi di appello formulati, insistendo per il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nonostante la regolarità della notifica, la sig.ra non si è costituita nel presente CP_1
giudizio di appello di talché va dichiarata la sua contumacia. Celebrata la prima udienza di comparizione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito.
Parte appellata eccepisce in via pregiudiziale di rito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.-, in quanto l'atto di citazione in appello non conterrebbe né il capo della decisione di primo grado impugnato né le indicazioni delle violazioni di legge denunciate.
L'eccezione è infondata.
L'atto di citazione in appello, difatti, riporta espressamente il capo della sentenza oggetto di impugnazione a pagina n. 2 dello stesso, ove sono riprodotti tanto la parte motiva che il dispositivo pronunciato dal Giudice di prime cure;
inoltre, parte appellante articola in modo chiaro e specifico i due motivi di appello formulati con riferimento al capo impugnato, tanto che la stessa parte appellata, nella propria comparsa di costituzione e risposta, sviluppa le proprie difese prendendo puntualmente posizione sui singoli motivi di appello, con ciò rendendo palese la chiarezza e la determinatezza degli stessi;
infine, deve ritenersi rispettato anche il disposto di cui all'art. 342 n. 3
c.p.c.-, dal momento che le censure mosse alla sentenza di primo grado attengono alla corretta applicazione dei principi di derivazione giurisprudenziale elaborati in materia di compensatio lucri cum damno e danno differenziale, sui quali parte appellante ha esaustivamente preso posizione nel proprio atto.
Parte appellata eccepisce, altresì, la inammissibilità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.-, in quanto parte appellante, richiedendo la condanna di parte appellata al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.041,51 in favore della sig.ra , avrebbe proposto Parte_1
una domanda nuova avente ad oggetto il risarcimento di una voce di danno patrimoniale non richiesta nel giudizio di primo grado.
L'eccezione è infondata, atteso che parte appellante non ha avanzato alcuna domanda nuova nel presente giudizio. Quest'ultima, difatti, si è limitata a censuare la compensazione operata dal
Giudice di prime tra il danno da quest'ultimo liquidato e l'indennità INAIL già erogata alla sig.ra richiedendo, conseguentemente, la condanna di parte appellata al pagamento dell'importo Pt_1
erroneamente defalcato in riforma della sentenza di primo grado;
non si ravvisa, pertanto, alcun mutamento né del petitum né della causa petendi della originaria domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'odierna parte appellante.
Nel merito
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Con il primo motivo di appello la sig.ra ha dedotto l'illegittimità della sentenza di Parte_1 primo grado per avere il Giudice di prime cure erroneamente applicato l'istituto della compensatio lucri cum damno, provvedendo a decurtare dall'importo di € 6.055,17 - liquidato a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti - la somma di € 2.041,51 rimborsata dalla compagnia assicurativa ad INAIL e comprensiva dell'importo Controparte_2 netto di € 1.332,42 già erogato dall'Istituto assistenziale alla danneggiata a titolo di inabilità temporanea assoluta.
Con il secondo motivo di appello parte appellante lamenta l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure, nel determinare il danno differenziale, ha preso a riferimento l'importo di € 2.041,51 – ossia, la somma rimborsata dalla compagnia assicurativa ad
INAIL – e non il minor importo di € 1.332,42 effettivamente erogato dall'istituto alla sig.ra Pt_1
Ebbene, inerendo entrambi i motivi di appello al capo della sentenza relativo all'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno, si ritiene che gli stessi possano essere esaminati congiuntamente.
In materia di danno differenziale occorre ricordare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l'INAIL) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie,
a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (cfr. Cass. Civ. n. 30923/2023).
Nel caso di specie, l'importo di € 6.055,17 liquidato dal Giudice di prime cure risulta comprensivo dei danni non patrimoniali subiti dalla sig.ra in conseguenza del sinistro occorsole e delle Pt_1
spese mediche – per € 628,07 – dalla stessa sostenute;
pertanto, prima di poter applicare eventuali detrazioni al suddetto credito risarcitorio, occorre procedere all'esame della natura, nonché della funzione, delle somme già erogate da INAIL alla danneggiata al fine di comprendere se queste corrispondano alle specifiche tipologie di pregiudizio liquidate a titolo di risarcimento.
Ebbene, dall'esame del prospetto allegato in atti (cfr. doc. 22 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante) emerge che l'importo di € 1.332,42 erogato alla sig.ra è stato corrisposto da Pt_1
INAIL a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta;
trattasi di indennità che non è volta a ristorare un pregiudizio di natura biologica-non patrimoniale, ma piuttosto di importo teso a risarcire il danno patrimoniale consistente nell'impossibilità per la sig.ra durante i giorni di Pt_1
malattia, di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa.
Avendo, quindi, natura patrimoniale - come tale non assimilabile né alla voce di danno relativa al pregiudizio non patrimoniale patito dalla danneggiata, né all'importo liquidato espressamente a titolo di spese mediche - tale indennizzo non poteva essere sottratto dal quantum liquidato dal
Giudice di prime cure.
Del pari, con riferimento agli ulteriori importi detratti (nello specifico, i contributi versati sull'indennità erogata, € 220,00 per accertamento medico-legale, € 31,72 per visita specialistica ed
€ 30,99 per visite accertamento postumi), trattasi – come correttamente osservato da parte appellante – di somme che la compagnia assicurativa ha erogato direttamente ad INAIL, che non sono state percepite dalla sig.ra e che non possono in nessun caso essere assimilabili alle voci Pt_1
di danno liquidate nel giudizio di primo grado. Diversamente argomentando, difatti, sulla danneggiata ricadrebbero proprio quelle conseguenze economiche pregiudizievoli che INAIL, quale istituto di natura assistenziale, mira a neutralizzare;
pertanto, erogate tali somme ad INAIL, la compagnia non può pretendere che le stesse siano scomputate sic et simpliciter dal quantum dovuto a titolo di risarcimento alla sig.ra dovendo, piuttosto, agire nei confronti del responsabile Pt_1
civile per il recupero di quanto corrisposto.
Alla luce di quanto sopra esposto, ne deriva che l'importo di € 2.040,51-, erroneamente detratto dal
Giudice di prime cure, deve essere riconosciuto come dovuto alla sig.ra quale quota Parte_1 parte dell'importo alla stessa liquidato a titolo di risarcimento del danno.
Occorre, a questo punto, procedere nuovamente alla liquidazione del danno subito dalla sig.ra tenendo conto della somma indebitamente sottratta dal Giudice di prime cure. Pt_1
Ebbene, quanto al danno non patrimoniale, la sig.ra di anni 64 alla data del sinistro, in Parte_1 seguito all'incidente avvenuto in data 10/03/2017, ha riportato un danno biologico permanente valutato dal Giudice di prime cure – con giudizio non oggetto di motivo di impugnazione – nella misura del 4%-, oltre che una invalidità temporanea al 75% per giorni 20, invalidità al 50% per giorni 20 e invalidità al 25% per ulteriori giorni 14 (cfr. relazione medico-legale di cui al doc. 15 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Per la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale conseguente alla circolazione di veicoli a motore trovano applicazione, come correttamente indicato dal Giudice di primo grado, i criteri previsti dall'art. 139 co. 1 e 5 C.d.a.-.
Fatta applicazione dei suddetti parametri, aggiornati dal D.M. 16/07/2024, il danno biologico permanente va liquidato nell'importo complessivo di € 3.595,95-. Per l'inabilità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
L'inabilità temporanea al 75% di giorni 20 va liquidata in € 828,60-, l'inabilità parziale al 50% di giorni 20 va liquidata in € 552,40 e l'inabilità parziale al 25% per ulteriori giorni 14 va liquidata in
€ 193,34-.
Pertanto, a titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta alla danneggiata l'importo complessivo di € 1.574,34-.
Dunque, il danno biologico complessivamente liquidato ammonta ad € 5.170,29-.
Nel caso in esame, inoltre, il Giudice di primo grado – con giudizio non inficiato da censure - ha riconosciuto la sussistenza di un pregiudizio incidente sulla sfera morale della danneggiata, ritenendo di poter aumentare l'entità del risarcimento nella misura del 10%-; pertanto, il danno non patrimoniale ammonta a complessivi € 5.687,31 in moneta attuale.
Relativamente al danno patrimoniale, il Giudice di prime cure – in adesione alle valutazioni effettuate dal c.t.u.-, ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dalla danneggiata per un importo pari ad € 628,07-.
In conclusione, dunque, effettuando la sommatoria degli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale e a titolo di danno patrimoniale, va riconosciuta a parte appellante a titolo di risarcimento dei danni subiti, la complessiva somma di € 6.315,38 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo.
Al fine di determinare il residuo credito risarcibile occorre, peraltro, considerare anche l'acconto di
€ 2.900,00 corrisposto dalla società di assicurazioni appellata alla sig.ra in data 22/08/2017, di Pt_1 cui € 350,00 per spese legali stragiudiziali;
pertanto, ai fini della corretta determinazione del quantum dovrà essere portato in detrazione il minor importo corrisposto pari ad € 2.550,00-.
Considerato che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo e, quindi, diviene necessario rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), ne consegue che alla data della presente sentenza l'acconto di € 2.550,00-, si è rivalutato nell'importo di € 3.052,35 in moneta attuale.
Detraendo dall'importo riconosciuto di € 6.315,38 in moneta attuale l'importo dell'acconto reso omogeneo di € 3.052,35 in moneta attuale, il residuo credito riconoscibile all'attore è pari all'importo di € 3.263,03 in moneta attuale, arrotondato per difetto ad € 3.263,00-.
Su tale somma devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.
La somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale (€
6.315,38) deve essere, anzitutto, devalutata sino alla data del fatto (18/11/2019); l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella degli acconti ricevuti (25/02/2021 e 15/04/2021); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'acconto e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato (€ 3.263,00), corrispondente al capitale già rivalutato.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 352/2024 del Giudice di Pace di Pistoia,
[...] deve essere condannata al pagamento dell'importo di Controparte_3
€ 3.263,00 oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra in occasione del sinistro Parte_1
occorso in data 10/03/2017.
Spese processuali, condanna ex art. 96 c.p.c., cancellazione ex art. 89 c.p.c.
Le spese di lite per il presente grado d'appello seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico di parte appellata in favore dell'appellante e, per essa, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del criterio del decisum (€ 3.270,70) esclusa in ogni caso la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza con rito semplificato del lavoro. Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la condanna della parte soccombente per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.-. Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza (Cass. 20317/2022).
Non sussistono i presupposti per la cancellazione di locuzioni adottate dall'appellante nei propri scritti difensivi ex art. 89 c.p.c. in quanto affatto sconvenienti e offensivi, rientrando nei limiti della dialettica difensiva processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: accoglie
l'appello, e per l'effetto, condanna al Controparte_3 pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di € 3.263,00 (somma già Parte_1 decurtata dell'acconto ricevuto), oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in motivazione;
condanna parte appellata alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di e, Parte_1
per essa, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Stefano Bonacchi, che si liquidano in € 1.276,00 per compensi professionali, € 174,00 per anticipazioni, oltre il 15 % spese generali,
CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda di parte appellata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.-; rigetta la domanda di cancellazione di espressione ex art. 89 c.p.c-.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 06 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni