Articolo 18 della Legge 23 dicembre 1992, n. 501
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13 gennaio 1993
Art. 18. (Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
2. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255 , il numero
massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, e' fissato, per l'anno finanziario 1993, come segue:
a) militari specializzati ............ n. 150; b) militari aiuti-specialisti......... n. 2.800.
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma
dell' articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1993, in 20 unita'.
4. Il numero massimo degli Ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1993, in 40 unita'.
5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per
l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come segue:
a) sergenti........................... n. 500; b) sottocapi e comuni volontari....... n. 350.
6. A norma dell' articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata,
biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1993, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 1.000.
7. Alle spese di cui ai capitoli 2067, 2068 e 7601 dello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
8. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di
cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni
legisla- tive concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei
corpi, istituti e stabilimenti militari, approvata con regio decreto
2 febbraio 1928, n. 263 , sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e
contabilita' delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto
6 febbraio 1933, n. 391 , i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle
capitanerie di porto in relazione all' articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255 .
11. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165 ,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l'anno finanziario 1993, le variazioni
compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa,
occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi per gli anni
1992-1993, tra i vari settori di intervento, di cui al terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Note all' art. 18:
- La legge 6 agosto 1991, n. 255 , reca: "Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto". Si trascrive il testo del relativo art. 6:
"Art. 6. - 1. E' istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformita' alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare - sottoruolo porti - di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.
2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212 , e' modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1".
- Per il testo, rispettivamente, dell' art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , del primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , del terzo capoverso dell' art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , dell' art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , e degli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263 , si veda in nota all'art. 13.
- Per il testo dell' art. 61- bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , si veda in nota all'art. 4.
- Il testo dell'art. 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 , e' il seguente:
"Art. 2. - In cassa non devono essere tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessita' dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Entro tale limite i fondi possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Dei vaglia il comandante tiene apposita nota.
Tutti gli altri fondi, compresi quelli provenienti da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o, qualora cio' non sia conveniente nei riguardi della speditezza del servizio, in conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
Il conto corrente e' intestato alla capitaneria o all'ufficio di porto e i prelevamenti a favore della cassa della capitaneria o dell'ufficio di porto hanno luogo con quietanza congiunta del comandante e dell'ufficiale corresponsabile, ove esiste.
Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto corrente, dedotte le eventuali spese inerenti al servizio di esso conto, sono versati annualmente in tesoreria a favore del bilancio dello Stato.
Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o depositi, non possono essere convertite in valuta nazionale, salvo espressa richiesta scritta degli aventi diritto o disposizioni ministeriali.
Qualora si tratti di importi rilevanti e di giacenza presumibilmente non breve, le predette somme sono versate in conto corrente, in valuta estera, presso uno degli istituti bancari di cui al comma primo".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993