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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIRONI PAOLO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STUCCHI Controparte_1 P.IVA_2
RICCARDO
OPPOSTA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare non concedersi la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta come esposto in narrativa. nel merito accertato e dichiarato l'inadempimento della in ordine alle vendite relative Controparte_1
alle fatture inter partes, nonché la legittimità del comportamento di ex art. 1460 c.c., Parte_1
per i motivi esposti in narrativa, revocare, annullare, ovvero privare di ogni effetto giuridico il
pagina 1 di 7 decreto ingiuntivo opposto, disponendo la riduzione del corrispettivo nella misura da determinarsi in corso di causa, ovvero dichiarando la risoluzione dei contratti di vendita relativi alle fatture inter partes, in ogni caso revocando annullando, ovvero privando di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente alla convenuta opposta, Con vittoria di spese e compenso di causa.” Controparte_1
Conclusioni per Controparte_1
“In via preliminare:
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto che
l'opposizione non si fonda su idonea prova scritta.
In via principale e nel merito:
Respingere integralmente le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nelle premesse, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, ovvero (anche in subordine) condannare la società Parte_1
(C.F.:/P.IVA: , con sede legale in San Rocco al Porto (LO) Via Martiri della P.IVA_1
Libertà n. 6, al pagamento in favore della società della somma complessiva di Controparte_1
€ 51.140,57 (di cui € 51.044,89 per capitale ed € 95,68= per spese notarili) = oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo, nonché le spese e competenze della fase monitoria e come già liquidate dal Tribunale di Lodi con il D.I. 400/2024.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi del procuratore costituito.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 400/2024 del 18.4.2024, con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla predetta società il pagamento di € 51.044,89, oltre interessi e spese, a favore di Controparte_1 pagamento dovuto in forza delle fatture emesse da quest'ultima società per la fornitura di merce effettuata in favore di Parte_1
Parte opponente, in particolare, ha eccepito l'esistenza di vizi e difetti della merce compravenduta.
pagina 2 di 7 Nel giudizio così radicato si è costituito la quale ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, contestando recisamente la ricostruzione della vicenda fatta da parte opponente.
2. L'opposizione è infondata e, per quanto di seguito si dirà, deve essere integralmente rigettata.
2.1 Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo senso si veda Cass. civ. 24 maggio 2004 n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tale regola incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co.
1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. La funzione della norma è quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015).
Per quanto concerne l'assetto degli oneri probatori, le Sezioni Unite hanno stabilito che il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, infatti, al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, o del fatto che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Laddove, invece, il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., i ruoli delle parti si invertono: il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre incombe sul creditore l'onere di dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ., S. U. 30.10.2001, n. 13533).
Nell'applicare tali principi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre superare il dato formale, tenendo conto di quella che è la posizione sostanziale delle due parti, opponente e pagina 3 di 7 opposto, che sono nella sostanza – rispettivamente – convenuto e attore (Cass. civ. n.
22528/2006).
2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, anzitutto deve darsi atto che parte opponente non ha contestato di aver ricevuto la merce oggetto delle fatture azionate. infatti si è limitata ad eccepire, da un lato, che il pagamento è stato richiesto a 30 Parte_1
giorni (anziché a 60 o 90 giorni) e, dall'altro lato, che la merce consegnata presentava vizi e difetti.
Sotto il primo profilo, basti osservare che risulta documentalmente provato che il termine di 30 giorni per il pagamento è stato indicato dalla stessa al momento dell'ordine (cfr. Parte_1
comunicazione mail del 16.10.2023; doc. 1 parte opposta).
Sotto il secondo profilo, parte opponente ha eccepito – in modo del tutto generico – l'esistenza di vizi e difetti della merce, rilevando in particolare che “La Piemonteisa S.r.l. […] che svolge attività di somministrazione al pubblico nei mercati rionali, alla quale la aveva Parte_1
rivenduto i prodotti della riscontrava vizi e difetti al momento di Controparte_1
somministrare al pubblico i prodotti acquistati. In specie, comunicava al Controparte_2 che “il Padano mostrava difetti di crosta di superficie ed era fessurato e il Parte_1 Pt_2 formaggio da tavola rilevava un difetto di aroma e sapore indice di errata produzione”” (cfr. pag. 2 atto citazione).
Null'altro è stato aggiunto.
Tali allegazioni, rimaste prive di alcun riscontro probatorio, non sono di per sé idonee a bloccare la pretesa creditoria di parte opposta.
Ed infatti, è vero che laddove il debitore eccepisca l'inadempimento del creditore spetta a quest'ultimo provare il proprio esatto adempimento, tuttavia a tal fine è necessaria la specifica indicazione dell'inadempimento, non potendosi risolvere l'onere di allegazione in richiami del tutto generici all'esistenza di vizi e difetti.
Nel caso in esame, peraltro, si osserva che non solo nessuna contestazione della merce risulta essere stata fatta da prima del presente giudizio, ma addirittura parte opponente aveva Parte_1
formulato a un piano di rientro per il pagamento delle fatture azionate (cfr. Controparte_1
doc. 3 fascicolo monitorio).
pagina 4 di 7 2.3 Quand'anche poi dovesse ritenersi ammissibile l'eccezione relativa ai vizi e difetti della merce, in ogni caso l'opposizione non potrebbe trovare accoglimento, essendo il compratore decaduto dal diritto alla garanzia non avendo tempestivamente denunciato i vizi.
Come noto, l'inadempimento del venditore rispetto agli obblighi contrattuali comporta la sua responsabilità ai sensi degli artt. 1495, 1497e 1453 c.c., a seconda che i problemi riscontrati nella cosa venduta siano qualificati come vizio, mancanza di qualità ovvero aliud pro alio.
Al riguardo, si ricorda che i vizi consistono nelle imperfezioni materiali della cosa – concernenti il processo della sua produzione, fabbricazione e formazione – che incidono sull'utilizzabilità del bene, rendendola inidonea all'uso cui è destinata ovvero diminuendone il valore in modo apprezzabile (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19199/2004); la mancanza di qualità, invece, inerisce agli elementi sostanziali, i quali, all'interno del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie piuttosto che in un'altra (cfr. Cass. n. 244/1997); infine, ricorre l'ipotesi di aliud pro alio quando la cosa venduta appartiene ad un genere del tutto diverso da quello della cosa consegnata, ovvero presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cfr. Cass. n.
5202/2007).
Tale distinzione assume rilievo ai fini della disciplina applicabile: mentre nelle ipotesi di cosa viziata o mancante delle qualità promesse o essenziali si applicano i termini brevi di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., laddove il bene acquistato sia completamente diverso da quello pattuito (aliud pro alio) l'azione contrattuale (di risoluzione o di adempimento) è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, applicandosi l'art. 1453 c.c. (Cass. civ., 24/04/2018, n.
10045)
Nel caso in esame, i vizi descritti da parte opponente (“il mostrava difetti di Parte_3
crosta di superficie ed era fessurato e il formaggio da tavola rilevava un difetto di aroma e sapore indice di errata produzione”) non integrano un'ipotesi di aliud pro alio e, pertanto, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 1495 c.c.
In questi casi – come visto – il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta e, in ogni caso, l'azione si prescrive in un anno dalla consegna, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto,
pagina 5 di 7 coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento (Cass. 28 luglio 2017,
n. 18891).
A tal proposito, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denunzia dei vizi, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere di provare di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (in tal senso Cass. civ. 14/05/2008 n. 12130; Cass. civ. 12/6/2007 n. 13695).
L'onere della prova relativo all'osservanza del termine, posto a carico dell'acquirente, comporta anche una prova specifica sulla data della scoperta, proprio al fine di verificare la tempestività della denunzia.
Orbene, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata da parte opponente non Controparte_1 ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, non avendo nulla dedotto né provato con riguardo alla tempestività della denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c.
Dalla documentazione in atti emerge che la merce oggetto di causa è stata consegnata a
[...]
tra ottobre e novembre 2023. La scoperta dei vizi deve essere collocata, al più tardi, alla data Pt_1
in cui è arrivata la contestazione da parte del cliente, e cioè in data Controparte_2
16.4.2024 (doc. 3 parte opponente).
La prima denuncia del vizio è avvenuta con la notifica della presente opposizione, effettuata in data 27.5.2024.
Evidente, dunque, come il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta non sia stato rispettato, dovendosi ritenere conseguentemente la tardività della denuncia e la decadenza dell'acquirente dall'azione esperita.
2.4 Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte opponente.
3.1 Inoltre, considerata la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione, nonché verosimilmente volte a procrastinare un adempimento, che l'opponente ben sapeva dovuto, sussistono gli estremi per ritenere temeraria l'opposizione proposta, con conseguente condanna al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c.
pagina 6 di 7 Infatti, l'esito complessivo della lite e l'avvenuta manifesta resistenza in causa, almeno, con colpa grave, posto che la parte sin da subito ha svolto difese vaghe e meramente generiche.
Siffatta condanna s'impone d'ufficio ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
In mancanza di criteri legali predeterminati, il risarcimento del danno può essere equitativamente liquidato nella misura corrispondente ad un importo eguale a un terzo delle spese di lite.
3.2 Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., poi, parte opponente deve essere condannata a versare la somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 400/2024 del 18.4.2024, che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di parte opposta in complessivi € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese forfettarie, oltre al pagamento di € 1.753,33 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
- condanna parte opponente a versare la somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Sentenza esecutiva ex lege.
Tribunale di Lodi, 21/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIRONI PAOLO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STUCCHI Controparte_1 P.IVA_2
RICCARDO
OPPOSTA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare non concedersi la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta come esposto in narrativa. nel merito accertato e dichiarato l'inadempimento della in ordine alle vendite relative Controparte_1
alle fatture inter partes, nonché la legittimità del comportamento di ex art. 1460 c.c., Parte_1
per i motivi esposti in narrativa, revocare, annullare, ovvero privare di ogni effetto giuridico il
pagina 1 di 7 decreto ingiuntivo opposto, disponendo la riduzione del corrispettivo nella misura da determinarsi in corso di causa, ovvero dichiarando la risoluzione dei contratti di vendita relativi alle fatture inter partes, in ogni caso revocando annullando, ovvero privando di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente alla convenuta opposta, Con vittoria di spese e compenso di causa.” Controparte_1
Conclusioni per Controparte_1
“In via preliminare:
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto che
l'opposizione non si fonda su idonea prova scritta.
In via principale e nel merito:
Respingere integralmente le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nelle premesse, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, ovvero (anche in subordine) condannare la società Parte_1
(C.F.:/P.IVA: , con sede legale in San Rocco al Porto (LO) Via Martiri della P.IVA_1
Libertà n. 6, al pagamento in favore della società della somma complessiva di Controparte_1
€ 51.140,57 (di cui € 51.044,89 per capitale ed € 95,68= per spese notarili) = oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo, nonché le spese e competenze della fase monitoria e come già liquidate dal Tribunale di Lodi con il D.I. 400/2024.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi del procuratore costituito.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 400/2024 del 18.4.2024, con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla predetta società il pagamento di € 51.044,89, oltre interessi e spese, a favore di Controparte_1 pagamento dovuto in forza delle fatture emesse da quest'ultima società per la fornitura di merce effettuata in favore di Parte_1
Parte opponente, in particolare, ha eccepito l'esistenza di vizi e difetti della merce compravenduta.
pagina 2 di 7 Nel giudizio così radicato si è costituito la quale ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, contestando recisamente la ricostruzione della vicenda fatta da parte opponente.
2. L'opposizione è infondata e, per quanto di seguito si dirà, deve essere integralmente rigettata.
2.1 Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo senso si veda Cass. civ. 24 maggio 2004 n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tale regola incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co.
1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. La funzione della norma è quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015).
Per quanto concerne l'assetto degli oneri probatori, le Sezioni Unite hanno stabilito che il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, infatti, al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, o del fatto che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Laddove, invece, il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., i ruoli delle parti si invertono: il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre incombe sul creditore l'onere di dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ., S. U. 30.10.2001, n. 13533).
Nell'applicare tali principi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre superare il dato formale, tenendo conto di quella che è la posizione sostanziale delle due parti, opponente e pagina 3 di 7 opposto, che sono nella sostanza – rispettivamente – convenuto e attore (Cass. civ. n.
22528/2006).
2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, anzitutto deve darsi atto che parte opponente non ha contestato di aver ricevuto la merce oggetto delle fatture azionate. infatti si è limitata ad eccepire, da un lato, che il pagamento è stato richiesto a 30 Parte_1
giorni (anziché a 60 o 90 giorni) e, dall'altro lato, che la merce consegnata presentava vizi e difetti.
Sotto il primo profilo, basti osservare che risulta documentalmente provato che il termine di 30 giorni per il pagamento è stato indicato dalla stessa al momento dell'ordine (cfr. Parte_1
comunicazione mail del 16.10.2023; doc. 1 parte opposta).
Sotto il secondo profilo, parte opponente ha eccepito – in modo del tutto generico – l'esistenza di vizi e difetti della merce, rilevando in particolare che “La Piemonteisa S.r.l. […] che svolge attività di somministrazione al pubblico nei mercati rionali, alla quale la aveva Parte_1
rivenduto i prodotti della riscontrava vizi e difetti al momento di Controparte_1
somministrare al pubblico i prodotti acquistati. In specie, comunicava al Controparte_2 che “il Padano mostrava difetti di crosta di superficie ed era fessurato e il Parte_1 Pt_2 formaggio da tavola rilevava un difetto di aroma e sapore indice di errata produzione”” (cfr. pag. 2 atto citazione).
Null'altro è stato aggiunto.
Tali allegazioni, rimaste prive di alcun riscontro probatorio, non sono di per sé idonee a bloccare la pretesa creditoria di parte opposta.
Ed infatti, è vero che laddove il debitore eccepisca l'inadempimento del creditore spetta a quest'ultimo provare il proprio esatto adempimento, tuttavia a tal fine è necessaria la specifica indicazione dell'inadempimento, non potendosi risolvere l'onere di allegazione in richiami del tutto generici all'esistenza di vizi e difetti.
Nel caso in esame, peraltro, si osserva che non solo nessuna contestazione della merce risulta essere stata fatta da prima del presente giudizio, ma addirittura parte opponente aveva Parte_1
formulato a un piano di rientro per il pagamento delle fatture azionate (cfr. Controparte_1
doc. 3 fascicolo monitorio).
pagina 4 di 7 2.3 Quand'anche poi dovesse ritenersi ammissibile l'eccezione relativa ai vizi e difetti della merce, in ogni caso l'opposizione non potrebbe trovare accoglimento, essendo il compratore decaduto dal diritto alla garanzia non avendo tempestivamente denunciato i vizi.
Come noto, l'inadempimento del venditore rispetto agli obblighi contrattuali comporta la sua responsabilità ai sensi degli artt. 1495, 1497e 1453 c.c., a seconda che i problemi riscontrati nella cosa venduta siano qualificati come vizio, mancanza di qualità ovvero aliud pro alio.
Al riguardo, si ricorda che i vizi consistono nelle imperfezioni materiali della cosa – concernenti il processo della sua produzione, fabbricazione e formazione – che incidono sull'utilizzabilità del bene, rendendola inidonea all'uso cui è destinata ovvero diminuendone il valore in modo apprezzabile (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19199/2004); la mancanza di qualità, invece, inerisce agli elementi sostanziali, i quali, all'interno del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie piuttosto che in un'altra (cfr. Cass. n. 244/1997); infine, ricorre l'ipotesi di aliud pro alio quando la cosa venduta appartiene ad un genere del tutto diverso da quello della cosa consegnata, ovvero presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cfr. Cass. n.
5202/2007).
Tale distinzione assume rilievo ai fini della disciplina applicabile: mentre nelle ipotesi di cosa viziata o mancante delle qualità promesse o essenziali si applicano i termini brevi di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., laddove il bene acquistato sia completamente diverso da quello pattuito (aliud pro alio) l'azione contrattuale (di risoluzione o di adempimento) è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, applicandosi l'art. 1453 c.c. (Cass. civ., 24/04/2018, n.
10045)
Nel caso in esame, i vizi descritti da parte opponente (“il mostrava difetti di Parte_3
crosta di superficie ed era fessurato e il formaggio da tavola rilevava un difetto di aroma e sapore indice di errata produzione”) non integrano un'ipotesi di aliud pro alio e, pertanto, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 1495 c.c.
In questi casi – come visto – il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta e, in ogni caso, l'azione si prescrive in un anno dalla consegna, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto,
pagina 5 di 7 coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento (Cass. 28 luglio 2017,
n. 18891).
A tal proposito, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denunzia dei vizi, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere di provare di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (in tal senso Cass. civ. 14/05/2008 n. 12130; Cass. civ. 12/6/2007 n. 13695).
L'onere della prova relativo all'osservanza del termine, posto a carico dell'acquirente, comporta anche una prova specifica sulla data della scoperta, proprio al fine di verificare la tempestività della denunzia.
Orbene, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata da parte opponente non Controparte_1 ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, non avendo nulla dedotto né provato con riguardo alla tempestività della denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c.
Dalla documentazione in atti emerge che la merce oggetto di causa è stata consegnata a
[...]
tra ottobre e novembre 2023. La scoperta dei vizi deve essere collocata, al più tardi, alla data Pt_1
in cui è arrivata la contestazione da parte del cliente, e cioè in data Controparte_2
16.4.2024 (doc. 3 parte opponente).
La prima denuncia del vizio è avvenuta con la notifica della presente opposizione, effettuata in data 27.5.2024.
Evidente, dunque, come il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta non sia stato rispettato, dovendosi ritenere conseguentemente la tardività della denuncia e la decadenza dell'acquirente dall'azione esperita.
2.4 Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte opponente.
3.1 Inoltre, considerata la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione, nonché verosimilmente volte a procrastinare un adempimento, che l'opponente ben sapeva dovuto, sussistono gli estremi per ritenere temeraria l'opposizione proposta, con conseguente condanna al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c.
pagina 6 di 7 Infatti, l'esito complessivo della lite e l'avvenuta manifesta resistenza in causa, almeno, con colpa grave, posto che la parte sin da subito ha svolto difese vaghe e meramente generiche.
Siffatta condanna s'impone d'ufficio ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
In mancanza di criteri legali predeterminati, il risarcimento del danno può essere equitativamente liquidato nella misura corrispondente ad un importo eguale a un terzo delle spese di lite.
3.2 Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., poi, parte opponente deve essere condannata a versare la somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 400/2024 del 18.4.2024, che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di parte opposta in complessivi € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese forfettarie, oltre al pagamento di € 1.753,33 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
- condanna parte opponente a versare la somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Sentenza esecutiva ex lege.
Tribunale di Lodi, 21/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
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