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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/02/2024, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente e con l'intervento del P.M.
SENTENZA
nel procedimento N. 186/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/01/2024 da
Parte 1 con l'avv. BUDRI KATUSCIA;
e
Parte_2 con l'avv. BUDRI KATUSCIA;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione effetti civili matrimonio
Con ricorso depositato il 09/01/2024 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Codevigo (PD) il 03.06.2000 dai signori Pt_3
[...] e Parte 1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Codevigo
al n. 9, Parte II, Serie A, dell'anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Affidamento condiviso della figlia minore Per_1, con sistemazione prevalente presso la residenza della madre dove già risiede, con la più ampia facoltà del padre di vederla e tenerla e comunque con la possibilità di tenerla presso di sé nei giorni di mercoledì pomeriggio, sabato e domenica a settimane alterne, oltre ad un periodo continuativo di almeno quindici giorni nel periodo estivo e di una settimana nel periodo natalizio e pasquale, alternativamente;
a titolo
3. Il signor Parte 1 si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte 2 di contributo per il mantenimento della figlia minore Per_1, la somma mensile di euro 400,00 con
Org- rivalutazione annua secondo l'indice - oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia, comprese quelle sanitarie scolastiche e comunque secondo l'indicazione del protocollo formalizzato dal Tribunale di Padova in tal senso;
4. I coniugi nulla pretendono l'uno dall'altro in quanto svolgono entrambi attività lavorativa e dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
5. le spese della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno versate interamente dal Sig. Parte 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. Parte 1 e Parte 2 hanno contratto e trascritto nel relativomatrimonio concordatario il 03/06/2000 in CODEVIGO
registro parte II serie A n.9 anno 2000.
Dalla loro unione nascevano i figli Per_2 il 6/02/2003, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1, il 2/08/2010. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 15/02/2019 e la separazione personale è stata omologata con Decreto n.
2448/2019 del 18/03/2019.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b)
, 1. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente
del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, che non sono in contrasto con gli interessi della figlia minorenne, va preso atto delle stesse.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
Parte 1 e Parte 2 contratto in CODEVIGO
e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.9 anno 2000 del Comune
di CODEVIGO
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Prende atto delle rassegnate conclusioni.
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Padova il 20.2.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente e con l'intervento del P.M.
SENTENZA
nel procedimento N. 186/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/01/2024 da
Parte 1 con l'avv. BUDRI KATUSCIA;
e
Parte_2 con l'avv. BUDRI KATUSCIA;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione effetti civili matrimonio
Con ricorso depositato il 09/01/2024 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Codevigo (PD) il 03.06.2000 dai signori Pt_3
[...] e Parte 1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Codevigo
al n. 9, Parte II, Serie A, dell'anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Affidamento condiviso della figlia minore Per_1, con sistemazione prevalente presso la residenza della madre dove già risiede, con la più ampia facoltà del padre di vederla e tenerla e comunque con la possibilità di tenerla presso di sé nei giorni di mercoledì pomeriggio, sabato e domenica a settimane alterne, oltre ad un periodo continuativo di almeno quindici giorni nel periodo estivo e di una settimana nel periodo natalizio e pasquale, alternativamente;
a titolo
3. Il signor Parte 1 si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte 2 di contributo per il mantenimento della figlia minore Per_1, la somma mensile di euro 400,00 con
Org- rivalutazione annua secondo l'indice - oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia, comprese quelle sanitarie scolastiche e comunque secondo l'indicazione del protocollo formalizzato dal Tribunale di Padova in tal senso;
4. I coniugi nulla pretendono l'uno dall'altro in quanto svolgono entrambi attività lavorativa e dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
5. le spese della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno versate interamente dal Sig. Parte 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. Parte 1 e Parte 2 hanno contratto e trascritto nel relativomatrimonio concordatario il 03/06/2000 in CODEVIGO
registro parte II serie A n.9 anno 2000.
Dalla loro unione nascevano i figli Per_2 il 6/02/2003, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1, il 2/08/2010. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 15/02/2019 e la separazione personale è stata omologata con Decreto n.
2448/2019 del 18/03/2019.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b)
, 1. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente
del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, che non sono in contrasto con gli interessi della figlia minorenne, va preso atto delle stesse.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
Parte 1 e Parte 2 contratto in CODEVIGO
e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.9 anno 2000 del Comune
di CODEVIGO
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Prende atto delle rassegnate conclusioni.
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Padova il 20.2.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato