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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/05/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4059/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. LAURA SECCHI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE e DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “Dichiarare la separazione dei coniugi
[...]
e per il matrimonio contratto in Bonorva il 10.09.1995, trascritto nei Registri degli Pt_1 Parte_2 atti di Matrimonio del Comune di Bonorva Anno 1995 Atto n. 13 parte 2 Serie A, ordinando all'ufficiale di Stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni relative all'emanazione della sentenza. 2) La casa familiare ubicata in Bonorva nella via Fratelli Rosselli Vicolo Chiuso n.6 sarà assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente alle due figlie maggiorenni ma non Parte_2 economicamente autosufficienti. 3) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie il padre corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di €.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli Pt_2 indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Cnf. 4) Il sig. si farà Pt_1 carico al 50% di tutte le spese relative all'immobile familiare (utenze domestiche, tc), egli si Per_1 accollerà altresì giornalmente la spesa relativa ai generi alimentari necessari al ménage familiare, consentendo alle figlie e/o alla sig.ra di prelevare quanto necessario presso l'attività Parte_2 commerciale di sua proprietà in Bonorva nel Corso Vittorio Emanuele n.14.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., Parte_2
e esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Bonorva il 10 settembre Parte_1
1995, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1995, Atto n. 13,
Parte 2, Serie A), adottando il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Aggiungevano che dalla loro unione erano nate le figlie, l'8.1.2001 e il 26.10.2005, Per_2 Per_3 quest'ultima affetta da una malattia rara, per cui era stata dichiarata invalida al 100%.
Assumevano che già da qualche tempo era divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza matrimoniale, ragion per cui domandavano dichiararsi la separazione coniugale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza cartolare del 20 maggio 2025 le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte.
Il collegio, preso atto della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe. In particolare, si dà atto della congiunta decisione di assegnare la casa familiare sita in Bonorva, alla via Fratelli Rosselli Vicolo Chiuso n. 6, alla Pt_2 che continuerà a risiedervi unitamente alle figlie e È altresì convenuto che il Per_2 Per_3 Pt_1 contribuirà nella misura del 50% alle spese relative al predetto immobile (utenze domestiche, Per_1 ecc.). Le condizioni concordate in riferimento agli aspetti economici risultano adeguate e proporzionate rispetto alla situazione patrimoniale delle parti, considerato che la sig.ra Pt_2 percepisce per intero l'assegno unico erogato dall' , pari a € 309,00 mensili, oltre alla pensione CP_1 di invalidità e all'indennità di accompagnamento, per un ammontare complessivo pari a € 1.313,86 mensili.
La domanda delle parti può pertanto essere accolta, essendo indiscussa la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Deve inoltre essere disposta la prosecuzione del giudizio essendo stata proposta anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n.
2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/70 e confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 riportate in epigrafe, disponendo in conformità;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bonorva di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II,
Serie A, Anno 1995);
3. spese di lite al definitivo;
4. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Sassari, 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4059/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. LAURA SECCHI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE e DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “Dichiarare la separazione dei coniugi
[...]
e per il matrimonio contratto in Bonorva il 10.09.1995, trascritto nei Registri degli Pt_1 Parte_2 atti di Matrimonio del Comune di Bonorva Anno 1995 Atto n. 13 parte 2 Serie A, ordinando all'ufficiale di Stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni relative all'emanazione della sentenza. 2) La casa familiare ubicata in Bonorva nella via Fratelli Rosselli Vicolo Chiuso n.6 sarà assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente alle due figlie maggiorenni ma non Parte_2 economicamente autosufficienti. 3) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie il padre corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di €.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli Pt_2 indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Cnf. 4) Il sig. si farà Pt_1 carico al 50% di tutte le spese relative all'immobile familiare (utenze domestiche, tc), egli si Per_1 accollerà altresì giornalmente la spesa relativa ai generi alimentari necessari al ménage familiare, consentendo alle figlie e/o alla sig.ra di prelevare quanto necessario presso l'attività Parte_2 commerciale di sua proprietà in Bonorva nel Corso Vittorio Emanuele n.14.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., Parte_2
e esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Bonorva il 10 settembre Parte_1
1995, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1995, Atto n. 13,
Parte 2, Serie A), adottando il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Aggiungevano che dalla loro unione erano nate le figlie, l'8.1.2001 e il 26.10.2005, Per_2 Per_3 quest'ultima affetta da una malattia rara, per cui era stata dichiarata invalida al 100%.
Assumevano che già da qualche tempo era divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza matrimoniale, ragion per cui domandavano dichiararsi la separazione coniugale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza cartolare del 20 maggio 2025 le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte.
Il collegio, preso atto della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe. In particolare, si dà atto della congiunta decisione di assegnare la casa familiare sita in Bonorva, alla via Fratelli Rosselli Vicolo Chiuso n. 6, alla Pt_2 che continuerà a risiedervi unitamente alle figlie e È altresì convenuto che il Per_2 Per_3 Pt_1 contribuirà nella misura del 50% alle spese relative al predetto immobile (utenze domestiche, Per_1 ecc.). Le condizioni concordate in riferimento agli aspetti economici risultano adeguate e proporzionate rispetto alla situazione patrimoniale delle parti, considerato che la sig.ra Pt_2 percepisce per intero l'assegno unico erogato dall' , pari a € 309,00 mensili, oltre alla pensione CP_1 di invalidità e all'indennità di accompagnamento, per un ammontare complessivo pari a € 1.313,86 mensili.
La domanda delle parti può pertanto essere accolta, essendo indiscussa la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Deve inoltre essere disposta la prosecuzione del giudizio essendo stata proposta anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n.
2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/70 e confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 riportate in epigrafe, disponendo in conformità;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bonorva di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II,
Serie A, Anno 1995);
3. spese di lite al definitivo;
4. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Sassari, 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana