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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/03/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Benazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DE PACE FRANCESCA GIULIA , elettivamente domiciliata in
Nardò (Lecce) presso il difensore avv. DE PACE FRANCESCA GIULIA pec :
Email_1
ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PATRON FRANCESCA , elettivamente domiciliata in Mestre Venezia VIA VERDI,
34 presso il difensore avv. PATRON FRANCESCA pec:
Email_2
CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Solo parte opposta ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate che di seguito si trascrivono:
“In primis la scrivente procuratrice, nel riportarsi al proprio atto di costituzione ed alla pagina 1 di 4 memoria ex art. 183 VI° comma nr. 1 ) e così conclude:
Nel Merito:
In principalità: confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3547/2022 emesso dal Tribunale di
Verona con integrale rigetto delle domande avverse;
In via subordinata: condannarsi parte attrice opponente alla corresponsione a favore di della somma di € 15.870,80 oltre interessi moratori dalla Controparte_2
scadenza di ogni singola fattura al saldo con integrale rigetto delle domande avverse;
In ogni caso: spese e competenze interamente rifuse anche con condanna ex art. 96
c.p.c.
1)Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato via PEC in data 18/01/2023, la società
[...]
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Verona la Parte_1
IE , opponendosi al decreto ingiuntivo nr 3547/2022. Eccepiva che CP_2
nulla era dovuto ad in quanto a suo dire i rapporti contrattuali tra le Controparte_2
parti si sarebbero interrotti nel luglio del 2019 e chiedeva di revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva regolarmente contestando tutte le argomentazioni Controparte_2
avversarie .
Il Got concedeva alle parti i termini di legge ex art 183 VI comma cpc e concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
All'udienza del 04/03/2024 per l'escussione delle prove orali, nessuno compariva per parte opponente né si presentava il legale rappresentante di Pt_1 Parte_1
regolarmente citato per interrogatorio.
Venivano escussi solo i testi di parte convenuta/opposta .
All'udienza dell'11-11-2024 fissata per precisazione delle conclusioni, solo parte opposta depositava le note scritte precisando le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.. pagina 2 di 4 Nel merito
L'opposizione al decreto ingiuntivo opposto è infondata e viene rigettata.
Esaminando gli atti e i documenti di causa risultano essere circostanze pacifiche le seguenti:
S era cliente della società (ex Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
a seguito di fusione per incorporazione) dal 2017 . CP_3
2) e per la precisione il sig. Parte_1 Testimone_1
nonché il rappresentante dell'impresa il sig. - provvedeva ad Parte_2
ordinare i beni (anche quelli oggetto di ingiunzione) sia al banco che telefonicamente
(anche tramite whatsapp...) al sig. di Controparte_4 Controparte_2
3) La merce oggetto del decreto ingiuntivo opposto veniva regolarmente ordinata e consegnata presso la sede della come risulta dai DDT agli atti Parte_1
del fascicolo monitorio.
4) la fatturazione della merce venduta oggetto del decreto ingiuntivo avveniva tramite fatturazione elettronica. non contestava le fatture Parte_1
emesse ;
5) in data 09/11/2020 veniva inviata regolare PEC di messa in mora e nessun riscontro né contestazione veniva sollevata in merito.
Prova del credito:
Le prove orali confermavano le circostanze ammesse di parte opposta.
Il teste confermava che riceveva gli ordini Testimone_2 CP_2
telefonicamente da clienti conosciuti (n.d.r. era loro cliente dal 2017) e Parte_1
dichiarava “ quindi riceviamo gli ordini e li prepariamo per poi recapitarli o con il corriere o con l'autista” nonché “Posso solo dire che erano clienti conosciuti e che avevano già effettuato altri ordini precedentemente.In questo caso hanno lasciato da pagare 20 fatture”
Il teste , in merito al debito di parte avversa confermava di aver Testimone_3
pagina 3 di 4 contattato controparte nella persona del legale rappresentante p.t. e titolare (sig.ri e e che, nonostante varie telefonate e mail non effettuavano il Tes_1 Parte_2
pagamento. Così dichiarava :”Hanno sempre risposto al telefono senza mai poi fare il pagamento di quanto dovuto. Ad oggi le fatture non sono pagate”
Nessuna contestazione in merito al ricevimento dei beni oggetto di ingiunzione risulta essere stata effettuata ad prima della richiesta monitoria. Controparte_5
Le acquisite risultanze probatorie ,sia orali che documentali, l'assenza ingiustificata del legale rappresentante di parte opponente che seppur citato non si presentava a rendere l'interrogatorio, conducono a ritenere la fondatezza della domanda di parte opposta che legittimamente chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle proprie fatture.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.RG 557/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.3547-2022 Rg n.8319-2022 emesso in data 15-12-2022 dal Tribunale di Verona, e conferma il decreto ingiuntivo .
-Condanna parte opponente (P.Iva ) al Parte_3 P.IVA_1
pagamento in favore di parte opposta IE (P.Iva CP_2 P.IVA_2
delle spese processuali che vengono liquidate in Euro 5077,00 oltre spese generati come per legge , oltre i.v.a., c.p.a. .
Verona, 17 marzo 2025
Il Got dott. Cristina Benazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Benazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DE PACE FRANCESCA GIULIA , elettivamente domiciliata in
Nardò (Lecce) presso il difensore avv. DE PACE FRANCESCA GIULIA pec :
Email_1
ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PATRON FRANCESCA , elettivamente domiciliata in Mestre Venezia VIA VERDI,
34 presso il difensore avv. PATRON FRANCESCA pec:
Email_2
CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Solo parte opposta ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate che di seguito si trascrivono:
“In primis la scrivente procuratrice, nel riportarsi al proprio atto di costituzione ed alla pagina 1 di 4 memoria ex art. 183 VI° comma nr. 1 ) e così conclude:
Nel Merito:
In principalità: confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3547/2022 emesso dal Tribunale di
Verona con integrale rigetto delle domande avverse;
In via subordinata: condannarsi parte attrice opponente alla corresponsione a favore di della somma di € 15.870,80 oltre interessi moratori dalla Controparte_2
scadenza di ogni singola fattura al saldo con integrale rigetto delle domande avverse;
In ogni caso: spese e competenze interamente rifuse anche con condanna ex art. 96
c.p.c.
1)Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato via PEC in data 18/01/2023, la società
[...]
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Verona la Parte_1
IE , opponendosi al decreto ingiuntivo nr 3547/2022. Eccepiva che CP_2
nulla era dovuto ad in quanto a suo dire i rapporti contrattuali tra le Controparte_2
parti si sarebbero interrotti nel luglio del 2019 e chiedeva di revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva regolarmente contestando tutte le argomentazioni Controparte_2
avversarie .
Il Got concedeva alle parti i termini di legge ex art 183 VI comma cpc e concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
All'udienza del 04/03/2024 per l'escussione delle prove orali, nessuno compariva per parte opponente né si presentava il legale rappresentante di Pt_1 Parte_1
regolarmente citato per interrogatorio.
Venivano escussi solo i testi di parte convenuta/opposta .
All'udienza dell'11-11-2024 fissata per precisazione delle conclusioni, solo parte opposta depositava le note scritte precisando le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.. pagina 2 di 4 Nel merito
L'opposizione al decreto ingiuntivo opposto è infondata e viene rigettata.
Esaminando gli atti e i documenti di causa risultano essere circostanze pacifiche le seguenti:
S era cliente della società (ex Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
a seguito di fusione per incorporazione) dal 2017 . CP_3
2) e per la precisione il sig. Parte_1 Testimone_1
nonché il rappresentante dell'impresa il sig. - provvedeva ad Parte_2
ordinare i beni (anche quelli oggetto di ingiunzione) sia al banco che telefonicamente
(anche tramite whatsapp...) al sig. di Controparte_4 Controparte_2
3) La merce oggetto del decreto ingiuntivo opposto veniva regolarmente ordinata e consegnata presso la sede della come risulta dai DDT agli atti Parte_1
del fascicolo monitorio.
4) la fatturazione della merce venduta oggetto del decreto ingiuntivo avveniva tramite fatturazione elettronica. non contestava le fatture Parte_1
emesse ;
5) in data 09/11/2020 veniva inviata regolare PEC di messa in mora e nessun riscontro né contestazione veniva sollevata in merito.
Prova del credito:
Le prove orali confermavano le circostanze ammesse di parte opposta.
Il teste confermava che riceveva gli ordini Testimone_2 CP_2
telefonicamente da clienti conosciuti (n.d.r. era loro cliente dal 2017) e Parte_1
dichiarava “ quindi riceviamo gli ordini e li prepariamo per poi recapitarli o con il corriere o con l'autista” nonché “Posso solo dire che erano clienti conosciuti e che avevano già effettuato altri ordini precedentemente.In questo caso hanno lasciato da pagare 20 fatture”
Il teste , in merito al debito di parte avversa confermava di aver Testimone_3
pagina 3 di 4 contattato controparte nella persona del legale rappresentante p.t. e titolare (sig.ri e e che, nonostante varie telefonate e mail non effettuavano il Tes_1 Parte_2
pagamento. Così dichiarava :”Hanno sempre risposto al telefono senza mai poi fare il pagamento di quanto dovuto. Ad oggi le fatture non sono pagate”
Nessuna contestazione in merito al ricevimento dei beni oggetto di ingiunzione risulta essere stata effettuata ad prima della richiesta monitoria. Controparte_5
Le acquisite risultanze probatorie ,sia orali che documentali, l'assenza ingiustificata del legale rappresentante di parte opponente che seppur citato non si presentava a rendere l'interrogatorio, conducono a ritenere la fondatezza della domanda di parte opposta che legittimamente chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle proprie fatture.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.RG 557/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.3547-2022 Rg n.8319-2022 emesso in data 15-12-2022 dal Tribunale di Verona, e conferma il decreto ingiuntivo .
-Condanna parte opponente (P.Iva ) al Parte_3 P.IVA_1
pagamento in favore di parte opposta IE (P.Iva CP_2 P.IVA_2
delle spese processuali che vengono liquidate in Euro 5077,00 oltre spese generati come per legge , oltre i.v.a., c.p.a. .
Verona, 17 marzo 2025
Il Got dott. Cristina Benazzi
pagina 4 di 4