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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ PP, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4937/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500009233000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7131/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 24.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, relativo al mancato pagamento di una cartella portante IRPEF per l'anno 2021, per un valore di causa di €.
4.433,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo essere l'autoveicolo da sottoporre a fermo indispensabile allo svolgimento della propria attività lavorativa. Deduceva al proposito quanto segue:”
Premetto che io sono residente con la mia famiglia a Roccella IC (RC), alla Indirizzo_1 snc, e ogni mattina mi reco presso il posto di lavoro e presso il mio ufficio nel comune di Stilo (RC), al Indirizzo_2, n, 27, che dista 36 km dalla mia residenza solo andata e 36 km al ritorno, con la mia unica autovettura posseduta Modello_1 TARGATA Targa_1 (come certificato dalla visura della motorizzazione allegata). Premetto che rientro presso la mia residenza nel comune di Roccella IC (RC), alla Indirizzo_3, la sera dopo le 19.00, pertanto non essendoci mezzi pubblici disponibili nella tratta Stilo (RC) – Roccella
IC (RC) a quell'ora (come certificato dagli orari degli unici mezzi pubblici presenti, autobus di linea Regionale presenti Società_1 spa), sono costretto ad utilizzare l'unico mezzo di trasporto in mio possesso e cioè l'autoveicolo Modello_1 targato Targa_1, che utilizzo ad uso promiscuo, sia per la famiglia che per la professione, quindi come bene strumentale. Premetto che la dimostrazione del bene strumentale con il registro dei cespiti non è possibile perché essendo in regime forfettario sono esonerato dalla tenuta di tale registro, pertanto allego altre prove che dimostrato la strumentalità del mio unico mezzo di trasporto.”
Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. Allegava copiosa documentazione a riscontro delle proprie affermazioni.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che concludeva come segue:” la società resistente conclude insistendo, in via principale, nella declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità del ricorso proposto con riferimento alla richiesta di annullamento del preavviso di fermo amministrativo 0948020250000923300, con condanna di controparte alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
in subordine, sospendere in via cautelare ex art. 86 d.p.r 602/73 il preavviso di fermo 09480202500009233000 al fine di consentire la circolazione del veicolo Modello_1 TARGATA Targa_1 per oggettiva strumentalità dello stesso per l'esercizio della professione del ricorrente .”
Con successiva memoria, depositata in data 25.11.2025, parte ricorrente evidenziava quanto segue:” Con la presente comunico di aver depositato la richiesta di rateizzazione della cartella oggetto dell'udienza, inviata via PEC all'Agente della Riscossione in data 25/11/2025. Con l'impegno di pagare la prima rata e tutte le rate successive secondo il piano che verrà approvato. Ribadisco altresì che il preavviso di fermo ex- art. 86 D.P.R. n. 602/1973 documento n. 09480202500009233000 emesso dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione debba essere sospeso come affermato nelle controdeduzioni dall'Agente della Riscossione e come affermato dallo stesso legale, l'unica macchina posseduta dal sottoscritto è riconosciuta oggettivamente come bene strumentale, pertanto come tale non può e non dev'essere più oggetto di preavviso di fermo.”
In data 1.12.2025 parte ricorrente depositava provvedimento di accoglimento della suddetta richiesta e quietanza di pagamento della prima rata.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che l'autovettura da sottoporre a fermo amministrativo è bene strumentale all'esercizio della professione di dottore commercialista da esso svolta, avendo egli provato di essere residente in [...], che il proprio studio professionale è sito in Stilo
e che non vi sono mezzi pubblici concretamente utilizzabili in relazione agli orari di lavoro da esso osservati.
Sulla circostanza della strumentalità del veicolo ai fini dell'esercizio della professione da parte del ricorrente appare peraltro aver convenuto anche parte resistente, per come si evince dalle conclusioni da essa rassegnate e sopra trascritte.
Non può non soggiungersi, inoltre, che il contribuente nessuna questione ha fatto in ordine alla debenza delle somme pretese, anzi ha iniziato a pagare in esito alla ottenuta rateizzazione del debito.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ PP, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4937/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500009233000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7131/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 24.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, relativo al mancato pagamento di una cartella portante IRPEF per l'anno 2021, per un valore di causa di €.
4.433,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo essere l'autoveicolo da sottoporre a fermo indispensabile allo svolgimento della propria attività lavorativa. Deduceva al proposito quanto segue:”
Premetto che io sono residente con la mia famiglia a Roccella IC (RC), alla Indirizzo_1 snc, e ogni mattina mi reco presso il posto di lavoro e presso il mio ufficio nel comune di Stilo (RC), al Indirizzo_2, n, 27, che dista 36 km dalla mia residenza solo andata e 36 km al ritorno, con la mia unica autovettura posseduta Modello_1 TARGATA Targa_1 (come certificato dalla visura della motorizzazione allegata). Premetto che rientro presso la mia residenza nel comune di Roccella IC (RC), alla Indirizzo_3, la sera dopo le 19.00, pertanto non essendoci mezzi pubblici disponibili nella tratta Stilo (RC) – Roccella
IC (RC) a quell'ora (come certificato dagli orari degli unici mezzi pubblici presenti, autobus di linea Regionale presenti Società_1 spa), sono costretto ad utilizzare l'unico mezzo di trasporto in mio possesso e cioè l'autoveicolo Modello_1 targato Targa_1, che utilizzo ad uso promiscuo, sia per la famiglia che per la professione, quindi come bene strumentale. Premetto che la dimostrazione del bene strumentale con il registro dei cespiti non è possibile perché essendo in regime forfettario sono esonerato dalla tenuta di tale registro, pertanto allego altre prove che dimostrato la strumentalità del mio unico mezzo di trasporto.”
Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. Allegava copiosa documentazione a riscontro delle proprie affermazioni.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che concludeva come segue:” la società resistente conclude insistendo, in via principale, nella declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità del ricorso proposto con riferimento alla richiesta di annullamento del preavviso di fermo amministrativo 0948020250000923300, con condanna di controparte alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
in subordine, sospendere in via cautelare ex art. 86 d.p.r 602/73 il preavviso di fermo 09480202500009233000 al fine di consentire la circolazione del veicolo Modello_1 TARGATA Targa_1 per oggettiva strumentalità dello stesso per l'esercizio della professione del ricorrente .”
Con successiva memoria, depositata in data 25.11.2025, parte ricorrente evidenziava quanto segue:” Con la presente comunico di aver depositato la richiesta di rateizzazione della cartella oggetto dell'udienza, inviata via PEC all'Agente della Riscossione in data 25/11/2025. Con l'impegno di pagare la prima rata e tutte le rate successive secondo il piano che verrà approvato. Ribadisco altresì che il preavviso di fermo ex- art. 86 D.P.R. n. 602/1973 documento n. 09480202500009233000 emesso dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione debba essere sospeso come affermato nelle controdeduzioni dall'Agente della Riscossione e come affermato dallo stesso legale, l'unica macchina posseduta dal sottoscritto è riconosciuta oggettivamente come bene strumentale, pertanto come tale non può e non dev'essere più oggetto di preavviso di fermo.”
In data 1.12.2025 parte ricorrente depositava provvedimento di accoglimento della suddetta richiesta e quietanza di pagamento della prima rata.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che l'autovettura da sottoporre a fermo amministrativo è bene strumentale all'esercizio della professione di dottore commercialista da esso svolta, avendo egli provato di essere residente in [...], che il proprio studio professionale è sito in Stilo
e che non vi sono mezzi pubblici concretamente utilizzabili in relazione agli orari di lavoro da esso osservati.
Sulla circostanza della strumentalità del veicolo ai fini dell'esercizio della professione da parte del ricorrente appare peraltro aver convenuto anche parte resistente, per come si evince dalle conclusioni da essa rassegnate e sopra trascritte.
Non può non soggiungersi, inoltre, che il contribuente nessuna questione ha fatto in ordine alla debenza delle somme pretese, anzi ha iniziato a pagare in esito alla ottenuta rateizzazione del debito.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.