Articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175
Articolo 3Articolo 5
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15 marzo 1992
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17 marzo 1999
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4 novembre 1999
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6 maggio 2004
Art. 4. 1. La pubblicita' concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge e' consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale nonche' con inserzioni sugli elenchi telefonici, e sugli elenchi generali di categoria attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie ((, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali)) con facolta' di indicare le specifiche attivita' medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purche' accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.
2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonche' al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Entrata in vigore il 6 maggio 2004
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