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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11906/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11906/2023 Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 10 dicembre 2025 alle ore 10,40 nella stanza virtuale del giudice, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Mariana Spagnoli in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA. Parte_1 Per l'avv. BINI FEDERICA. Controparte_1
L'avv. Spagnoli precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Bini si riporta alla conclusionale ed a tutti gli scritti difensivi, insistendo in particolare nell'eccezione preliminare sulla carenza di interesse ad agire avendo il ricorrente promosso una domanda di nullità separata dalla domanda di restituzione a rapporto già concluso ed onorato dal debitore.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11906/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 ANDREA, elett. domiciliato in Via Lustro, 29-71121 Foggia presso il difensore avv. RUOCCO Andrea
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI FEDERICA, Controparte_1 P.IVA_1 elett. domiciliato in Via Gaetano Magnolfi 73 - 59100 Prato, presso il difensore avv. BINI FEDERICA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
Resistente: “affinché il Tribunale di Firenze - preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore di Tribunale di Regio Calabria quale foro del consumatore o, in subordine, del
Tribunale di Udine quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010; - in pagina 2 di 12 subordine, sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a Parte_1
, nonché inammissibili e, comunque, improcedibili e infondate in diritto ed in fatto tutte le sue
[...] domande per le ragioni esposte in premessa;
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio , al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento concluso in data 15.09.2004. A fondamento della propria pretesa deduceva che, il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento potesse essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti fossero destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento della nullità del contratto, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. A sostegno delle conclusioni formulate la convenuta eccepiva, preliminarmente, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari e, sempre in via preliminare, l'assenza di interesse di agire del ricorrente, rilevando come l'istanza si limitasse alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, non potendo più essere esercitata l'azione di ripetizione delle somme versate, ormai prescritta.
Nel merito, sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto, avvenuta tramite un fornitore di beni che si era limitato a proporre sul mercato il contratto relativo alla carta revolving, senza svolgere attività riconducibili a quelle proprie dell'agente in attività finanziaria;
inoltre, evidenziava come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo fino al 22.04.2021, data in cui il rapporto si era poi risolto. Pertanto, il contratto doveva ritenersi valido ed efficace, essendo stato concluso nel rispetto dell'art. 117 del TUB e della normativa vigente al momento della stipula.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 22.5.2024, il G.I. disponeva l'esperimento della procedura di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi pagina 4 di 12 dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che successivamente esperita si concludeva con verbale negativo (verbale del
18.06.2024 allegato in atti). Infine, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del
13.12.2024, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva fissata l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
La domanda del ricorrente è fondata per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione d'improcedibilità del presente giudizio formulata dalla convenuta nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, disposto dal G.I. E' difatti agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 18.06.2024 si è concluso negativamente (doc. depositato in data 20.11.2024 da parte ricorrente).
2. Sulla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
La resistente, nella propria comparsa conclusionale, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui si attribuisce al
Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, configurando così un eccesso di delega e, conseguentemente, una violazione del dettato costituzionale. Partendo dal dato normativo, il d.lgs.
374/1999 – “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” – ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'art. 3 -“Agenzia in attività finanziaria” stabilisce, innanzitutto, che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai Con soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' ; successivamente, al secondo comma, dispone che il
Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in pagina 5 di 12 Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. Mentre, i commi successivi, stabiliscono i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, demandando all'UIC la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
Premesso quanto sopra, la questione relativa all'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata.
Infatti, la legge delega l. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia al fine di garantire la trasparenza e la tutela agli utenti, e il decreto legislativo n. 374/1999, emanato in attuazione della delega, provvede ad individuare all'articolo 1, comma 1, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio. Invero, l'art. 3 c.1 statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”. Lo stesso articolo 1, comma 1, precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3. In sintesi, non si ravvisa alcun abusivo esercizio dello strumento della subdelega, in quanto è il decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione Con dell'attività inserita nell'elenco tenuto dall' , identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di un soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n.1494, del 22.08.2025).
3. Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze
La resistente eccepisce inoltre l'incompetenza territoriale del Tribunale adito alla luce della qualità di consumatore rivestita dall'attore, individuando quale Foro competente quello del consumatore, ossia il
Tribunale di Reggio Calabria nel cui circondario è ubicata la residenza del ricorrente. Chiede inoltre, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale di Udine quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita. L'eccezione è infondata e va rigettata.
pagina 6 di 12 Va difatti osservato che in merito alla competenza territoriale nelle cause che riguardano rapporti con consumatore, è dirimente richiamare il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “in tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se
l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia.” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5933 del 13/04/2012; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12981 del 30/06/2020).
Nel caso di specie, poiché l'iniziativa giudiziaria è stata assunta dal ricorrente consumatore, l'eccezione sollevata da risulta priva di fondamento e va pertanto rigettata, non potendo la Controparte_1 resistente invocare la nullità della clausola derogatoria che, difatti, per quanto sopra riportato, non produce effetti in suo favore, né può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
4. Sulla carenza di interesse ad agire, sulla violazione dell'obbligo di buona fede, sull'exceptio doli e la pretesa conversione del contratto nullo
Parte resistente eccepisce inoltre la carenza dell'interesse ad agire del ricorrente per aver formulato unicamente domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato un illegittimo frazionamento della domanda. L'eccezione è infondata sotto entrambi i punti di vista.
Premesso che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione
"chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire
l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono pagina 7 di 12 rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10703 del 23/04/2025; Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del
05/02/2020). Invero, poiché il ricorrente ha promosso un'azione finalizzata esclusivamente al riconoscimento della nullità del contratto e al conseguente diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale, senza tuttavia formulare una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, la questione della prescrizione non risulta rilevante;
quest'ultima, potrà eventualmente essere sollevata nel momento in cui il ricorrente deciderà di promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito. Parimenti, non può ritenersi configurabile, nel caso di specie, un abuso del diritto per asserito frazionamento illegittimo della domanda, in quanto è stata esperita unicamente una domanda volta all'accertamento della nullità del contratto. In tale ipotesi, la domanda si configura come distinta e autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrà eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, in un successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate. Non merita, inoltre, accoglimento l'eccezione sollevata dalla resistente secondo cui il ricorrente sarebbe responsabile per violazione dei principi di buona fede e correttezza per aver consapevolmente usufruito della linea di credito pur conoscendo la causa di invalidità del contratto, in quanto non può configurarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 1338 c.c. quando la causa di nullità del contratto deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute da entrambe le parti (Cass. n. 23887 del
03/09/2021; Corte d'Appello di Firenze n. 1183/2025). Inoltre, non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che il consumatore fosse consapevole, fin dall'origine, della causa d'invalidità del contratto.
Pertanto, l'utilizzo continuativo della linea di credito e la tempistica con cui il ricorrente ha promosso l'azione giudiziaria, avviata solo dopo aver acquisito conoscenza dell'illegittimità del contratto, non possono essere considerati in contrasto con i principi di buona fede e correttezza.
La resistente ritiene configurabile nel caso di specie una ipotesi di exceptio doli. La tesi non convince e risulta infondata: la nullità eccepita dal ricorrente discende invero dalla violazione di norma imperativa, non può pertanto essere eliminata per effetto di un comportamento successivo tenuto dal Cliente, ciò in quanto il divieto di venire contra factum proprium presuppone l'esistenza di un affidamento incolpevole della banca, che invece nel caso di specie non può sussistere posto che la causa d'invalidità pagina 8 di 12 riguarda una disciplina che l'intermediario aveva l'obbligo professionale di conoscere (v. in tal senso, sent. CdA Milano 8.10.25). Nel caso in esame non può dunque sostenersi che il consumatore abbia abusato del proprio diritto o agito in modo contraddittorio, è semplicemente accaduto che questi abbia utilizzato una linea di credito che credeva valida. Mentre la nullità deriva da una violazione imputabile esclusivamente alla condotta della banca.
Secondo la resistente, inoltre, il comportamento successivo tenuto dal Cliente, avrebbe prodotto l'effetto di convertire il contratto nullo in altro tipo negoziale. Invero, la violazione delle norme sulla riserva di attività degli agenti finanziari genera una nullità per contrarietà a norma imperativa di natura pubblicistica, che non può essere oggetto di convalida ex art. 1423 c.c., e neppure può dirsi sanabile con il comportamento successivo delle parti (v. in tal senso, ex multis, sent. CdA Firenze del 6.11.25).
L'eccezione della resistente è dunque del tutto infondata e va rigettata.
5. Sul merito
Nel merito, va premesso che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving concluso in data 15.9.2004 dal ricorrente in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1 – parte ricorrente).
Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving.
Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio Controparte_1
. Sul punto, con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025, la Corte di Cassazione ha elaborato
[...] il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito pagina 9 di 12 di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del CP_2
1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo CP_2 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”. Orbene, tale principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era Con riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere Controparte_1 ricondotta alla categoria delle carte di pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr.
Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1663/2025). Ciò detto, nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la Banca convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di alcuni elettrometrici presso un fornitore specializzato e che, contestualmente, veniva attivata tramite adesione dell' una linea di credito mediante rilascio di carta revolving da parte della Parte_2 CP_1
la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 –
[...] parte ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato difatti anche l'attivazione di una linea di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo c.c. per violazione di norma imperativa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, va accolta la domanda del ricorrente di nullità del contratto de quo, e, conseguentemente, deve disporsi l'inapplicabilità del tasso d'interesse contrattualmente previsto. Pertanto le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite alla pagina 10 di 12 sco. finanziaria non secondo il tasso pattuito, dichiarato nullo, bensì in base al tasso legale di interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti.
6. Le spese processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio e tenuto conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso. Non può invece accogliersi l'istanza della resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc, posto che nel caso di specie non si ritiene sussistente una ipotesi di 'mutamento giurisprudenziale'. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999. Pertanto non può ritenersi che la pronuncia della Suprema CP_2
Corte sia connotata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come previsto dall'art. 92 co. 2 cpc – considerato perdipiù che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento che può semmai definirsi 'a composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici di merito
(in tal senso, ex multiis, v. sent. CdA Bari n. 1326/2025 del 22.9.25). Infine, non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente ex art 96 3° comma cpc, considerato che CP_1 non è provata né la mala fede né la colpa grave della parte soccombente. Il ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la consapevole della propria predominanza economica, si serve della CP_1 ritrosia del consumatore ad affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte. pagina 11 di 12
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving oggetto di causa, nonché il diritto di parte ricorrente a rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna parte convenuta soccombente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €
2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,30.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11906/2023 Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 10 dicembre 2025 alle ore 10,40 nella stanza virtuale del giudice, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Mariana Spagnoli in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA. Parte_1 Per l'avv. BINI FEDERICA. Controparte_1
L'avv. Spagnoli precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Bini si riporta alla conclusionale ed a tutti gli scritti difensivi, insistendo in particolare nell'eccezione preliminare sulla carenza di interesse ad agire avendo il ricorrente promosso una domanda di nullità separata dalla domanda di restituzione a rapporto già concluso ed onorato dal debitore.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11906/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 ANDREA, elett. domiciliato in Via Lustro, 29-71121 Foggia presso il difensore avv. RUOCCO Andrea
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI FEDERICA, Controparte_1 P.IVA_1 elett. domiciliato in Via Gaetano Magnolfi 73 - 59100 Prato, presso il difensore avv. BINI FEDERICA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
Resistente: “affinché il Tribunale di Firenze - preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore di Tribunale di Regio Calabria quale foro del consumatore o, in subordine, del
Tribunale di Udine quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010; - in pagina 2 di 12 subordine, sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a Parte_1
, nonché inammissibili e, comunque, improcedibili e infondate in diritto ed in fatto tutte le sue
[...] domande per le ragioni esposte in premessa;
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio , al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento concluso in data 15.09.2004. A fondamento della propria pretesa deduceva che, il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento potesse essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti fossero destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento della nullità del contratto, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. A sostegno delle conclusioni formulate la convenuta eccepiva, preliminarmente, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari e, sempre in via preliminare, l'assenza di interesse di agire del ricorrente, rilevando come l'istanza si limitasse alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, non potendo più essere esercitata l'azione di ripetizione delle somme versate, ormai prescritta.
Nel merito, sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto, avvenuta tramite un fornitore di beni che si era limitato a proporre sul mercato il contratto relativo alla carta revolving, senza svolgere attività riconducibili a quelle proprie dell'agente in attività finanziaria;
inoltre, evidenziava come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo fino al 22.04.2021, data in cui il rapporto si era poi risolto. Pertanto, il contratto doveva ritenersi valido ed efficace, essendo stato concluso nel rispetto dell'art. 117 del TUB e della normativa vigente al momento della stipula.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 22.5.2024, il G.I. disponeva l'esperimento della procedura di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi pagina 4 di 12 dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che successivamente esperita si concludeva con verbale negativo (verbale del
18.06.2024 allegato in atti). Infine, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del
13.12.2024, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva fissata l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
La domanda del ricorrente è fondata per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione d'improcedibilità del presente giudizio formulata dalla convenuta nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, disposto dal G.I. E' difatti agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 18.06.2024 si è concluso negativamente (doc. depositato in data 20.11.2024 da parte ricorrente).
2. Sulla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
La resistente, nella propria comparsa conclusionale, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui si attribuisce al
Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, configurando così un eccesso di delega e, conseguentemente, una violazione del dettato costituzionale. Partendo dal dato normativo, il d.lgs.
374/1999 – “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” – ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'art. 3 -“Agenzia in attività finanziaria” stabilisce, innanzitutto, che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai Con soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' ; successivamente, al secondo comma, dispone che il
Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in pagina 5 di 12 Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. Mentre, i commi successivi, stabiliscono i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, demandando all'UIC la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
Premesso quanto sopra, la questione relativa all'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata.
Infatti, la legge delega l. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia al fine di garantire la trasparenza e la tutela agli utenti, e il decreto legislativo n. 374/1999, emanato in attuazione della delega, provvede ad individuare all'articolo 1, comma 1, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio. Invero, l'art. 3 c.1 statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”. Lo stesso articolo 1, comma 1, precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3. In sintesi, non si ravvisa alcun abusivo esercizio dello strumento della subdelega, in quanto è il decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione Con dell'attività inserita nell'elenco tenuto dall' , identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di un soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n.1494, del 22.08.2025).
3. Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze
La resistente eccepisce inoltre l'incompetenza territoriale del Tribunale adito alla luce della qualità di consumatore rivestita dall'attore, individuando quale Foro competente quello del consumatore, ossia il
Tribunale di Reggio Calabria nel cui circondario è ubicata la residenza del ricorrente. Chiede inoltre, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale di Udine quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita. L'eccezione è infondata e va rigettata.
pagina 6 di 12 Va difatti osservato che in merito alla competenza territoriale nelle cause che riguardano rapporti con consumatore, è dirimente richiamare il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “in tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se
l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia.” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5933 del 13/04/2012; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12981 del 30/06/2020).
Nel caso di specie, poiché l'iniziativa giudiziaria è stata assunta dal ricorrente consumatore, l'eccezione sollevata da risulta priva di fondamento e va pertanto rigettata, non potendo la Controparte_1 resistente invocare la nullità della clausola derogatoria che, difatti, per quanto sopra riportato, non produce effetti in suo favore, né può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
4. Sulla carenza di interesse ad agire, sulla violazione dell'obbligo di buona fede, sull'exceptio doli e la pretesa conversione del contratto nullo
Parte resistente eccepisce inoltre la carenza dell'interesse ad agire del ricorrente per aver formulato unicamente domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato un illegittimo frazionamento della domanda. L'eccezione è infondata sotto entrambi i punti di vista.
Premesso che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione
"chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire
l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono pagina 7 di 12 rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10703 del 23/04/2025; Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del
05/02/2020). Invero, poiché il ricorrente ha promosso un'azione finalizzata esclusivamente al riconoscimento della nullità del contratto e al conseguente diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale, senza tuttavia formulare una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, la questione della prescrizione non risulta rilevante;
quest'ultima, potrà eventualmente essere sollevata nel momento in cui il ricorrente deciderà di promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito. Parimenti, non può ritenersi configurabile, nel caso di specie, un abuso del diritto per asserito frazionamento illegittimo della domanda, in quanto è stata esperita unicamente una domanda volta all'accertamento della nullità del contratto. In tale ipotesi, la domanda si configura come distinta e autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrà eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, in un successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate. Non merita, inoltre, accoglimento l'eccezione sollevata dalla resistente secondo cui il ricorrente sarebbe responsabile per violazione dei principi di buona fede e correttezza per aver consapevolmente usufruito della linea di credito pur conoscendo la causa di invalidità del contratto, in quanto non può configurarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 1338 c.c. quando la causa di nullità del contratto deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute da entrambe le parti (Cass. n. 23887 del
03/09/2021; Corte d'Appello di Firenze n. 1183/2025). Inoltre, non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che il consumatore fosse consapevole, fin dall'origine, della causa d'invalidità del contratto.
Pertanto, l'utilizzo continuativo della linea di credito e la tempistica con cui il ricorrente ha promosso l'azione giudiziaria, avviata solo dopo aver acquisito conoscenza dell'illegittimità del contratto, non possono essere considerati in contrasto con i principi di buona fede e correttezza.
La resistente ritiene configurabile nel caso di specie una ipotesi di exceptio doli. La tesi non convince e risulta infondata: la nullità eccepita dal ricorrente discende invero dalla violazione di norma imperativa, non può pertanto essere eliminata per effetto di un comportamento successivo tenuto dal Cliente, ciò in quanto il divieto di venire contra factum proprium presuppone l'esistenza di un affidamento incolpevole della banca, che invece nel caso di specie non può sussistere posto che la causa d'invalidità pagina 8 di 12 riguarda una disciplina che l'intermediario aveva l'obbligo professionale di conoscere (v. in tal senso, sent. CdA Milano 8.10.25). Nel caso in esame non può dunque sostenersi che il consumatore abbia abusato del proprio diritto o agito in modo contraddittorio, è semplicemente accaduto che questi abbia utilizzato una linea di credito che credeva valida. Mentre la nullità deriva da una violazione imputabile esclusivamente alla condotta della banca.
Secondo la resistente, inoltre, il comportamento successivo tenuto dal Cliente, avrebbe prodotto l'effetto di convertire il contratto nullo in altro tipo negoziale. Invero, la violazione delle norme sulla riserva di attività degli agenti finanziari genera una nullità per contrarietà a norma imperativa di natura pubblicistica, che non può essere oggetto di convalida ex art. 1423 c.c., e neppure può dirsi sanabile con il comportamento successivo delle parti (v. in tal senso, ex multis, sent. CdA Firenze del 6.11.25).
L'eccezione della resistente è dunque del tutto infondata e va rigettata.
5. Sul merito
Nel merito, va premesso che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving concluso in data 15.9.2004 dal ricorrente in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1 – parte ricorrente).
Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving.
Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio Controparte_1
. Sul punto, con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025, la Corte di Cassazione ha elaborato
[...] il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito pagina 9 di 12 di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del CP_2
1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo CP_2 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”. Orbene, tale principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era Con riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere Controparte_1 ricondotta alla categoria delle carte di pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr.
Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1663/2025). Ciò detto, nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la Banca convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di alcuni elettrometrici presso un fornitore specializzato e che, contestualmente, veniva attivata tramite adesione dell' una linea di credito mediante rilascio di carta revolving da parte della Parte_2 CP_1
la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 –
[...] parte ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato difatti anche l'attivazione di una linea di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo c.c. per violazione di norma imperativa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, va accolta la domanda del ricorrente di nullità del contratto de quo, e, conseguentemente, deve disporsi l'inapplicabilità del tasso d'interesse contrattualmente previsto. Pertanto le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite alla pagina 10 di 12 sco. finanziaria non secondo il tasso pattuito, dichiarato nullo, bensì in base al tasso legale di interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti.
6. Le spese processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio e tenuto conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso. Non può invece accogliersi l'istanza della resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc, posto che nel caso di specie non si ritiene sussistente una ipotesi di 'mutamento giurisprudenziale'. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999. Pertanto non può ritenersi che la pronuncia della Suprema CP_2
Corte sia connotata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come previsto dall'art. 92 co. 2 cpc – considerato perdipiù che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento che può semmai definirsi 'a composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici di merito
(in tal senso, ex multiis, v. sent. CdA Bari n. 1326/2025 del 22.9.25). Infine, non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente ex art 96 3° comma cpc, considerato che CP_1 non è provata né la mala fede né la colpa grave della parte soccombente. Il ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la consapevole della propria predominanza economica, si serve della CP_1 ritrosia del consumatore ad affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte. pagina 11 di 12
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving oggetto di causa, nonché il diritto di parte ricorrente a rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna parte convenuta soccombente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €
2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,30.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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