Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 62/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 62/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. BARBARO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BARBARO CP_1 C.F._2
ALESSANDRA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 10/01/2025;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 24/05/2015 e Persona_1 [...]
n data 09/02/2019; Per_2
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 31/03/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 1 di 5
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“a) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori i quali, pertanto, Per_1 Per_2
eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sulle stesse nel massimo spirito collaborativo, provvedendo a concordare ed attuare le scelte e le decisioni relative all'educazione, istruzione e formazione delle minori, nel rispetto delle esigenze ed inclinazioni naturali delle medesime e del loro preminente interesse.
Le stesse avranno collocazione privilegiata presso l'abitazione materna.
b) Il padre, a settimane alterne, potrà tenere le figlie con sé, prelevandole dalla casa materna, entro le
18.30, il martedì pomeriggio, e permarrà con le stesse, cena e pernottamento inclusi, sino alla mattina successiva, quando riaccompagnerà a scuola ed alla scuola materna. Per_1 Per_2
c) Nella stessa settimana il padre trascorrerà con le figlie il fine settimana, dal venerdì sera, quando il papà le preleverà dall'abitazione materna entro le 18.30, fino alla domenica sera quando il medesimo le riaccompagnerà presso la madre entro le 18.30.
d) La settimana successiva il padre trascorrerà con le figlie il martedì ed il giovedì pomeriggio quando le preleverà dall'abitazione materna, entro le ore 18.30, cena e pernottamento inclusi, per poi riaccompagnarle alla scuola elementare ed alla scuola materna la mattina successiva.
e) Il padre avrà, inoltre, la facoltà di vedere le figlie liberamente e compatibilmente con gli impegni e le necessità delle minori, semplicemente avvertendo la madre per via telefonica;
f) Il padre potrà, altresì, tenere con sè le figlie durante le vacanze estive per almeno 15 giorni complessivi, anche non consecutivi, riservandosi di trascorrere con le stesse almeno una settimana nel mese di luglio ed una nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro la fine di maggio di ogni anno.
g) Per quanto riguarda il periodo natalizio, dal 24 dicembre al 7 gennaio di ogni anno, viene stabilito che uno dei genitori passerà la prima settimana (dal 24 al 31 dicembre) con ed mentre Per_1 Per_2
l'altro genitore passerà con le stesse la seconda settimana (dall' 1 al 7 gennaio). Il periodo verrà invertito l'anno seguente.
h) ed trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non avranno trascorso il Per_1 Per_2
Natale.
i) A titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, il sig. corrisponderà alla Parte_1 sig.ra la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna fi-glia), da versare a mezzo CP_1
bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, con valuta fissa di accredito il giorno 10
(dieci) di ogni mese;
tale somma verrà annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici pagina 2 di 5 nazionali Istat. L'onere del versamento decorrerà dal momento del trasferimento del sig. in Parte_1
altra abitazione.
j) Tutte le spese di carattere straordinario, determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Modena, saranno preventivamente concordate tra i genitori, salvo motivi di comprovata urgenza, e sostenute dagli stessi, nella misura del 50% ciascuno, che di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cu-re dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializza-zione; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni priva-te; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
k) L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
pagina 3 di 5 l) L'abitazione familiare sita in Maranello (MO), via Secchia n. 29, di proprietà del-la madre della sig.ra e gli arredi ivi contenuti, rimangono nella disponibilità di quest'ultima che vi CP_1
continuerà a risiedere.
m) Il sig. entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, rilascerà la casa Parte_1 familiare e si trasferirà, presso l'abitazione dei propri genitori in Solignano di Castelvetro (MO), via
Statale n. 59.
n) Nel preminente interesse delle minori le parti concordano che l'assegnazione della casa familiare non consentirà alla sig.ra di condividere/convivere nell'immobile con terzi per il periodo di CP_1
almeno un anno dalla definizione del presente procedimento. Entrambi i genitori, inoltre, si impegnano ed obbligano, per il periodo di un anno dall'emananda sentenza, a non frequentare eventuali compagni/compagne unitamente alle figlie, nel loro preminente interesse.
o) A regolazione di tutti i rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra le parti la sig.ra CP_1 corrisponderà al sig. al momento della sottoscrizione del presente atto, l'importo di € Parte_1
12.000,00 (dodicimila/00) a tacitazione di ogni pretesa anche nei confronti dei terzi. Con l'esecuzione di tale pagamento le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
p) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
q) Le spese legali della presente procedura saranno fra le parti integralmente compensate”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nata a [...]_1
pagina 4 di 5 FORMIGINE (MO) il 08/04/1987
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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