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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 15408/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Roma n. 22, Oglianico presso lo studio Parte_1 dell'avv. DEMATTEIS DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Biella n. 8, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
SPERONELLO LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BIANZE' il Parte_1 CP_1
14/09/2008.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/06/2007 e il 09/01/2013. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 21/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli e entrambi minorenni e non autosufficienti, siano affidati ad entrambi Per_2 Per_1
i genitori, con collocazione prevalente di presso la madre e di presso il padre. Per_2 Per_1
DISPONE che trascorra la settimana scolastica dal lunedì al venerdì presso il padre ed i weekend, Per_1
a settimane alterne, presso la madre, tenuto conto della volontà e degli impegni della minore ormai quasi maggiorenne.
DISPONE che trascorra presso il padre il tempo stabilito in accordo tra genitori ed, in caso di Per_2 disaccordo, secondo le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal venerdì alle 19,00 sino alla domenica sera alle ore 19:30.
DISPONE che, entrambi i figli, nello stesso periodo al fine di promuovere il legame fraterno nonché per una migliore organizzazione familiare, trascorrano con il genitore non collocatario i seguenti periodi: durante le vacanze estive per due settimane consecutive - compatibilmente con le esigenze lavorative - periodo da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio;
una settimana durante le vacanze natalizie, un anno alternativamente dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre all'Epifania; durante le vacanze pasquali ad anni alterni presso un genitore alternando tale periodo di vacanza con le altre festività nazionali presso l'altro genitore (iniziando per il 2025 trascorrendo la Pasqua presso la madre).
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, in considerazione della disparità economica tra i coniugi, cedendo la sua quota di assegno unico in modo tale che la signora lo CP_1 percepisca al 100% per entrambi i figli, oltre al 50% della mensa scolastica di . Per_2
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, preventivamente concordate ovvero necessitate e documentate in conformità al Protocollo d'Intesa
Avvocati Magistrati in uso presso il Tribunale di Torino, vengano suddivise al 50% tra i coniugi – ognuno di essi anticiperà le spese per il figlio collocato presso di sé, con conguaglio a fine mese.
PRENDE ATTO che ciascun genitore provvederà all'occorrente per ciascuno dei figli quando li ha con sé, mettendo a disposizione tutto il necessario per le esigenze di vita quotidiana (es: spazzolino da denti, farmaci da banco, biancheria intima etc.) senza chiedere che venga fornito dal genitore collocatario. pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che, in caso eccezionale e/o di impegni lavorativi o personali dei genitori improrogabili,
i giorni di visita che verranno concordati potranno subire variazioni, previo accordo scritto (preferibilmente via e-mail o messaggio telefonico) e con preavviso di almeno 24 ore, salvo casi imprevedibili ed eccezionali anche con minor preavviso, nel rispetto degli impegni lavorativi e personali dell'altro genitore.
PRENDE ATTO che le parti rilasciano il consenso per il rilascio e rinnovo dei passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli e Per_2 Per_1
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di non avere più nulla pretendere l'una dall'altra e si impegnano al reciproco rispetto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 15408/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Roma n. 22, Oglianico presso lo studio Parte_1 dell'avv. DEMATTEIS DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Biella n. 8, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
SPERONELLO LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BIANZE' il Parte_1 CP_1
14/09/2008.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/06/2007 e il 09/01/2013. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 21/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli e entrambi minorenni e non autosufficienti, siano affidati ad entrambi Per_2 Per_1
i genitori, con collocazione prevalente di presso la madre e di presso il padre. Per_2 Per_1
DISPONE che trascorra la settimana scolastica dal lunedì al venerdì presso il padre ed i weekend, Per_1
a settimane alterne, presso la madre, tenuto conto della volontà e degli impegni della minore ormai quasi maggiorenne.
DISPONE che trascorra presso il padre il tempo stabilito in accordo tra genitori ed, in caso di Per_2 disaccordo, secondo le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal venerdì alle 19,00 sino alla domenica sera alle ore 19:30.
DISPONE che, entrambi i figli, nello stesso periodo al fine di promuovere il legame fraterno nonché per una migliore organizzazione familiare, trascorrano con il genitore non collocatario i seguenti periodi: durante le vacanze estive per due settimane consecutive - compatibilmente con le esigenze lavorative - periodo da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio;
una settimana durante le vacanze natalizie, un anno alternativamente dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre all'Epifania; durante le vacanze pasquali ad anni alterni presso un genitore alternando tale periodo di vacanza con le altre festività nazionali presso l'altro genitore (iniziando per il 2025 trascorrendo la Pasqua presso la madre).
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, in considerazione della disparità economica tra i coniugi, cedendo la sua quota di assegno unico in modo tale che la signora lo CP_1 percepisca al 100% per entrambi i figli, oltre al 50% della mensa scolastica di . Per_2
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, preventivamente concordate ovvero necessitate e documentate in conformità al Protocollo d'Intesa
Avvocati Magistrati in uso presso il Tribunale di Torino, vengano suddivise al 50% tra i coniugi – ognuno di essi anticiperà le spese per il figlio collocato presso di sé, con conguaglio a fine mese.
PRENDE ATTO che ciascun genitore provvederà all'occorrente per ciascuno dei figli quando li ha con sé, mettendo a disposizione tutto il necessario per le esigenze di vita quotidiana (es: spazzolino da denti, farmaci da banco, biancheria intima etc.) senza chiedere che venga fornito dal genitore collocatario. pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che, in caso eccezionale e/o di impegni lavorativi o personali dei genitori improrogabili,
i giorni di visita che verranno concordati potranno subire variazioni, previo accordo scritto (preferibilmente via e-mail o messaggio telefonico) e con preavviso di almeno 24 ore, salvo casi imprevedibili ed eccezionali anche con minor preavviso, nel rispetto degli impegni lavorativi e personali dell'altro genitore.
PRENDE ATTO che le parti rilasciano il consenso per il rilascio e rinnovo dei passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli e Per_2 Per_1
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di non avere più nulla pretendere l'una dall'altra e si impegnano al reciproco rispetto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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