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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/12/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 4703/2021
Verbale di Udienza del giorno 9 dicembre 2025
E' presente l'avvocato Scipione de Micco anche per delega dell'avv . . Si CP_1
riporta a quanto dedotto ed eccepito e impugna il contrario dedotto
Chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice Onorario
All'esito della discussione orale della causa decide come da separata sentenza che forma parte integrante del presente verbale e il cui dispositivo in uno alle motivazioni verrà letto a fine udienza.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza di discussione del giorno 09 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4703 R.G. dell'anno 2021 avente ad oggetto “vendita di cose immobili” e vertente
TRA
(P.IVA ), con sede in Nola (Na) Parte_1 P.IVA_1
alla via A. Vivaldi nn. 26/28, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Pignatiello (C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Pomigliano d'Arco (NA) alla via Mazzini n. 146;
ATTRICE
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in [...], e (C.F. Parte_3
), nata a [...] il [...] e residente in [...]CodiceFiscale_3
(AV) alla via Nazionale n. 310, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Scipione De Micco (C.F.
[...]
) e (C.F. ), presso il cui C.F._4 Controparte_2 CodiceFiscale_5
studio sono elettivamente domiciliati in Avellino alla via Campane n. 18;
CONVENUTI Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
Alla odierna udienza il Giudice ha invitato ciascun difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Ogni difensore presente si è riportato a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, la ha citato Parte_1
in giudizio e per ottenere la condanna dei convenuti al Parte_2 Parte_3
pagamento di € 250.000,00 a seguito della vendita di un immobile da destinare ad uso commerciale.
L'attrice ha premesso in fatto che in data 20.02.2013 ha acquistato dagli odierni convenuti la piena proprietà di un locale commerciale sito in Monteforte NO (AV), il quale, già nella disponibilità materiale dell'acquirente, era stato precedentemente concesso in locazione commerciale alla società per l'esercizio Controparte_3
di attività di officina meccanica e commercio di pneumatici.
A seguito di sopralluogo della Polizia Municipale del Comune di Monteforte NO, sono state accertate rilevanti difformità edilizie tra quanto assentito dai titoli abilitativi del 1984 e dalla sanatoria del 1989 e lo stato di fatto dell'immobile. Tali irregolarità, non dichiarate dai venditori odierni convenuti al momento del rogito, rendevano il bene inidoneo all'uso commerciale e sostanzialmente incommerciabile. L'esito dell'accertamento amministrativo ha determinato la contestazione formale della conduttrice la quale ha rivendicato l'impossibilità giuridica e Controparte_3
materiale di proseguire l'attività imprenditoriale nei locali locati, chiedendo la restituzione dei canoni versati e il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 284.000,00 e la esposta circostanza ha indotto la stessa conduttrice al rilascio anticipato dell'immobile.
Nonostante le reiterate richieste, i venditori odierni convenuti non hanno provveduto alla regolarizzazione delle criticità edilizie, né hanno fornito riscontro idoneo ad evitare il pregiudizio arrecato all'acquirente.
La società attrice, ritenendo leso il proprio affidamento e gravemente compromesso il valore economico del bene acquisito, ha agito in giudizio domandando la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, quantificato in € 87.000,00 per i canoni non percepiti nel periodo 2012-2015 e in ulteriori € 163.000,00 a titolo di valore locativo perduto dal 2016 in poi, oltre interessi e rivalutazione, con eventuale determinazione rimessa a consulenza tecnica d'ufficio.
L'attrice ha, dunque, concluso chiedendo “A) Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della società attrice della somma di €uro 250.000,00, ovvero delle diversa somma che si riterrà dovuta, oltre interessi e svalutazione monetaria, per le causali di cui alla premessa del presente atto, oltre interessi ex art. 1284 c.c.
4°comma e svalutazione monetaria;
B) Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Si sono costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.03.2022,
e eccependo in via preliminare l'improcedibilità della Parte_2 Parte_3
domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e sostenendo che la controversia, afferendo a diritti reali e ad un contratto di compravendita immobiliare, avrebbe dovuto essere preceduta dall'attivazione del tentativo obbligatorio, mai avviato dall'attrice.
Nel merito i convenuti hanno rilevato che l'immobile oggetto di causa è pervenuto agli stessi per successione ereditaria a seguito del decesso del padre, verificatosi nel 1994, in un momento in cui essi erano privi della maturità e della consapevolezza necessarie per coglierne eventuali complessità amministrative. Tale condizione, unitamente alla gestione familiare svolta dalla madre, ha determinato la mancata conoscenza delle pregresse vicende edilizie del bene.
La vendita dell'immobile all'attrice, dopo un lungo periodo di trattative, è stata preceduta dalla consegna di tutta la documentazione pertinente, compreso il condono del 1985, sì che la società acquirente ha avuto pieno accesso alle informazioni necessarie a valutare la regolarità del bene e ha concluso il contratto con consapevolezza tecnica e documentale.
I convenuti hanno sottolineato che il proprio comportamento nel corso delle trattative
è sempre stato improntato a correttezza e trasparenza, a differenza della condotta dell'attrice, ritenuta invece caratterizzata da una riserva mentale mirata a sollevare successive pretese risarcitorie. A riprova di ciò, i convenuti hanno richiamato la vicenda precontrattuale relativa alla donazione effettuata dalla madre dei convenuti, presentata dall'attrice come ostacolo all'erogazione del mutuo, e che avrebbe condotto i venditori, per inesperienza, a praticare uno sconto di € 100.000,00 sul prezzo originario, come risulta dall'atto di transazione e dall'atto notarile di vendita del 2013.
I convenuti eccepiscono, inoltre, che la transazione stipulata tra le parti conteneva un'espressa rinuncia dell'attrice a far valere pretese risarcitorie connesse alla vicenda, sicché la successiva azione giudiziale sarebbe contraria alla volontà negoziale già manifestata e ai canoni di lealtà contrattuale.
I convenuti hanno, poi, recisamente negato l'esistenza di un danno risarcibile, affermando che l'eventuale pregiudizio lamentato dall'attrice sarebbe riconducibile esclusivamente all'inerzia di quest'ultima, la quale, pur avendo ricevuto la piena collaborazione dei convenuti stessi e dei loro tecnici di fiducia, non avrebbe provveduto a definire la pratica di regolarizzazione edilizia predisposta dal geometra incaricato, benché completa e già pronta per la presentazione al Comune. La mancata firma da parte del legale rappresentante della ha impedito la conclusione Parte_1
dell'iter e posto in essere una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede, essendo stato assicurato dai convenuti l'accollo delle spese relative alla sanatoria esclusivamente per ragioni morali.
I convenuti hanno altresì evidenziato la coincidenza dei nominativi dei rappresentanti della società attrice e della conduttrice che aveva lamentato le difformità edilizie, insinuando che la diffida della del 2014 possa essere stata strumentale CP_3
o preordinata alla successiva richiesta di risarcimento nei confronti dei convenuti. I convenuti hanno, inoltre, osservato che non risulta prodotta dall'attrice alcuna documentazione atta a dimostrare un proprio obbligo risarcitorio nei confronti della conduttrice o un effettivo danno patrimoniale subito.
I convenuti hanno, dunque, sottolineato di aver sempre adempiuto ai doveri di correttezza, sia in fase precontrattuale sia successivamente all'emersione delle difformità, mentre la società attrice avrebbe scientemente omesso di cooperare alla risoluzione della vicenda amministrativa, perseguendo invece un vantaggio economico attraverso la presente azione.
I convenuti hanno, dunque, concluso chiedendo di “Rigettare l'atto di citazione così come proposto in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile in rito e del tutto infondato nel merito. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dei procuratori antistatari”.
Assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva disposta CTU tecnica. Depositata la relazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22/07/2025 e quindi all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che non può attribuirsi il valore impeditivo o preclusivo alla transazione intercorsa tra le parti in sede di vendita dell'immobile. Il contenuto dell'accordo transattivo, come emerge dal relativo atto prodotto, risulta riferito alle problematiche insorte in fase precontrattuale e attinenti alla gestione del patrimonio ereditario dei convenuti, in particolare alla donazione pregressa posta in essere dalla madre e indicata dall'acquirente quale ostacolo all'ottenimento del finanziamento. Lo sconto di € 100.000,00 applicato al prezzo di vendita in quella sede non costituisce, né risulta in alcun modo dimostrato essere stato inteso come, compensazione o rinuncia rispetto ai vizi edilizi oggetto del presente giudizio, i quali non erano stati ancora accertati né risultavano conosciuti dalle parti. La funzione propria della transazione, come definita dagli artt. 1965 e 1975 c.c., esige che essa riguardi controversie determinate o determinabili, non potendosi estendere ad ambiti estranei alle questioni effettivamente composte e l'interpretazione del relativo negozio transattivo deve essere rigorosa e non può comportare rinunce generiche a pretese future non considerate dalle parti. Pertanto, non può ritenersi che l'attrice abbia rinunciato ad azioni relative ai vizi edilizi sopravvenuti al momento del rogito.
Passando ad esaminare il merito della res controversa, è opportuno premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004).
Tale regola prevede, altresì, che spetta all'attore l'onere di dimostrare sia l'inadempimento della controparte che l'entità del danno (Cass. Civ. sent. n. 24632 del
3.12.2015 “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se
l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”).
Quanto alla responsabilità del venditore per i vizi della cosa, disciplinata dagli artt.
1490 ss. c.c., questa prescinde dalla consapevolezza del vizio e si fonda sull'obbligo oggettivo di trasferire un bene immune da difformità che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore o l'attitudine all'uso convenuto. La natura oggettiva della garanzia impedisce di far discendere effetti liberatori dalla mera ignoranza o inesperienza dei venditori, trattandosi di elementi privi di rilevanza sul piano dell'adempimento contrattuale.
L'art. 1476 c.c. pone a carico del venditore l'obbligo di garantire l'acquirente dall'evizione e dai vizi della cosa. L'ipotesi in esame, relativa alla mancata regolarità urbanistica non veritiera rispetto a quanto dichiarato in atto, si inquadra generalmente nella previsione dell'art. 1489 c.c. (cosa gravata da oneri o da diritti di terzi non apparenti) oltre che come un'ipotesi di inadempimento all'obbligo di consegnare un bene idoneo all'uso pattuito (artt. 1477 e 1490 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 8230/2019) ha chiarito che la nullità di un atto di compravendita di immobile per difformità edilizie si ha solo per la totale omissione o falsità del titolo abilitativo, non ravvisabile nella fattispecie. Nel caso in specie, la difformità era stata dichiarata come sanata.
Tuttavia, l'esistenza di difformità edilizie non sanate, a dispetto di quanto dichiarato, configura un inadempimento del venditore che, incidendo sulla legittima possibilità di godimento e di commerciabilità del bene, dà diritto all'acquirente di chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo (actio quanti minoris), o il risarcimento del danno (art. 1494 c.c. e, in generale, artt. 1218, 1223 c.c.).
Nella vicenda de qua parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni relativi alla mancata commerciabilità del bene. Quanto alla prova del danno patrimoniale lamentato dall'attrice, il quadro probatorio non consente di accogliere la richiesta risarcitoria.
L'attrice ha, infatti, dedotto di essere stata destinataria delle contestazioni mosse dalla società conduttrice e di aver dovuto restituire i canoni percepiti, Controparte_3
subendo così un pregiudizio patrimoniale rilevante. Tuttavia, non risulta agli atti né il verbale della Polizia Municipale di Monteforte NO che avrebbe accertato le difformità edilizie, né la prova documentale dell'effettiva restituzione delle somme alla conduttrice, onere questo pacificamente gravante sulla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c.
L'assenza di tali elementi impedisce di ritenere dimostrato un danno emergente determinato da un obbligo risarcitorio effettivamente adempiuto dall'attrice nei confronti della conduttrice, né consente di accertare in modo puntuale l'an e il quantum del lamentato pregiudizio.
Quanto al risarcimento del danno da lucro cessante è pacifico che lo stesso è dovuto solo se sussiste un nesso di causalità tra l'inadempimento del venditore e il pregiudizio subito dall'acquirente.
Orbene, ai fini della ricostruzione della vicenda, della verifica dello stato dei luoghi e della quantificazione dei relativi danni come richiesti da parte attrice, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio a seguito della nomina a CTU dell'Ing.
[...]
nel corso dell'udienza celebrata in data 31.05.2023. Per_1
Il consulente ha, in particolare, concluso dichiarando che “Il locale commerciale oggetto del presente contenzioso, come già anticipato nei precedenti paragrafi è parte di un edificio realizzato nella prima metà degli anni '80 in virtù di C.E. n° 181/83, rilasciata dal comune di Monteforte NO (Av) in data 12.06.1984 e successiva
Concessione Edilizia in Sanatoria prot. n° 5841, rilasciata dal comune di Monteforte
NO (Av) in data 18.07.1989, con deposito del progetto presso l'ufficio del Genio
Civile di Avellino in data 12.06.1985 al n° 103065. Dalla disamina dei grafici allegati ai titoli abilitativi e al deposito al Genio Civile, nonchè dalle risultanze dei rilievi fatti dallo scrivente C.T.U. in occasione dei sopralluoghi, per l'immobile oggetto di controversia, si è appurato in merito alle dimensioni in pianta (lunghezza e larghezza) misurate al netto delle murature perimetrali, quanto segue: • C.E. n° 181/83: 27,20 m
x 16,40 m;
• C.E. in S. prot. n° 5841: 25,90 m x 16,20 m;
• Deposito n° 103065: 27,40
m x 16,40 m;
• Rilevato: 27,25 m x 16,35 m. Da quanto è stato possibile verificare e rilevare, la difformità urbanistica e/o edilizia riscontrata, riguarda le misure in pianta ed in particolar modo la lunghezza, come si può facilmente riscontrare leggendo quanto riportato nei grafici allegati ai titoli abilitativi e su riprodotte. Per maggior chiarezza di lettura si riporta il valore rappresentato nei grafici allegati alla C.E. in
Var. (25,90 m) e quanto rilevato in loco (27,25 m), quest' ultima maggiore di 1,35 m
(…) Da quanto è stato possibile appurare e rilevare, lo scrivente C.T.U. ha effettivamente riscontrato quanto lamentato da parte attorea nell'atto introduttivo e che tale difformità allo stato non ha permesso anche il rilascio del certificato di agibilità, e la conseguente difficoltà ai fini dell'utilizzabilità del bene”.
La consulenza tecnica d'ufficio ha quindi accertato che l'immobile, allo stato, presenta irregolarità tali da rendere difficoltosa la sua utilizzabilità, ma non ha attestato l'insanabilità dei vizi, né la loro irreversibile incidenza sulla possibilità futura regolarizzazione.
Risulta in definitiva dagli atti e in particolar modo dalla CTU che nella fattispecie le difformità edilizie accertate sono tutti sanabili per cui la situazione configura un caso di vertente sulla prova dell'inadempimento dei convenuti e sulla loro disponibilità a sanare, in relazione al danno richiesto dall'attore.
Orbene in presenza di vizi o difformità sanabili, il locale commerciale non è radicalmente inidoneo all'uso pattuito, ma il suo godimento è temporaneamente limitato o reso più oneroso.
Ebbene va rilevato che parte attrice era a conoscenza delle difformità rispetto a quanto contenuto nell'originaria licenza edilizia, atteso che nel rogito di compravendita del giorno 11/02/2013 nella sezione “Dichiarazioni Urbanistiche -Tassazioni- Spese” il venditore espressamente dichiara: ”la consistenza immobiliare in oggetto è stata costruita in virtù di Concessione Edilizia con contributo n. 181/83rilasciata dal Comune di Monteforte NO il 12 giugno 1984 protocollo n. 4167; che per essere state effettuate opere in difformità è stata rilasciata dal Comune di Monteforte NO in data
18 luglio 1989 concessione edilizia in sanatoria protocollo 5841/89”
Inoltre è documentalmente provato che in data 13/04/2015 la inviava ai Parte_1
convenuti una comunicazione nella quale esponeva che nell'atto di compravendita i germani avrebbero “sottaciuto” alcune difformità edilizie che rendevano l'immobile inidoneo all'utilizzo previsto e in particolare che il comune di Monteforte avrebbe negato l'autorizzazione amministrativa per esercitare l'attività commerciale in ragione di un non meglio specificato abuso edilizio, sebbene di tale diniego non vi sia traccia in atti.
Nel caso de quo quindi, ai fini del risarcimento del danno da lucro cessante, il punto cruciale della questione si sposta sull' offerta di sanatoria da parte dei convenuti e la successiva inerzia di Parte_1
Difatti è provato, in quanto non contestato, che i convenuti, che non avevano più titolo per rendersi parte diligente presso il Comune di Monteforte NO in quanto non più proprietari dell'immobile, misero in contatto la con il loro geometra di Parte_1
fiducia , affinché lo stesso potesse recarsi presso l'ente per risolvere la Controparte_4
problematica . La società attrice quindi conferì al geom il relativo incarico. E' CP_4
altresì documentato che il geom. espletò l'incarico depositando per conto della CP_4
in data 15.06.2015 , presso il Comune di Monteforte NO, la domanda di Parte_1
concessione edilizia in sanatoria ex l. 47/85 prot. N. 5841 del 18.07.1989, con richiesta di rettifica dell'errato rilievo del fabbricato ed errori grafici conseguenti .
Il Comune di Monteforte NO inviava in data 20.05.2016 richiesta di documentazione integrativa, nella quale oltre a degli ulteriori documenti richiedeva il pagamento dell'oblazione di € 589,96; degli Oneri di € 1.065,57 e dei diritti Parte_4
di segreteria di € 250,00. Pertanto il geom. predispose tutti gli atti necessari CP_4
elaborando relazione tecnica ed asseverata sullo stato dei luoghi. Tale relazione tecnica fu consegnata dal alla Non risulta che tale pratica sia stata CP_4 Parte_1
sottoscritta dal legale rappresentante della società attrice tanto più che dagli atti emerge che il geom. in data 30.06.2017 inviava missiva alla con la quale CP_4 Parte_1
richiedeva il pagamento delle competenze professionali e la riconsegna della pratica predisposta e corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante al fine di poterla consegnare al Comune di Monteforte. La non dava riscontro a tale richiesta. Parte_1 In ordine alle suesposte circostanze parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a fondare la sua pretesa in quanto all'oscuro delle lamentate difformità, limitandosi ad eccepire genericamente in ordine alla documentazione prodotta da parte convenuta.
Orbene la circostanza che i convenuti abbiano messo a disposizione il loro Pt_2
geometra che ha predisposto la pratica relativa integra un'offerta di esatto adempimento volta a rimuovere il vizio a loro spese.
La mancata firma da parte di della pratica di sanatoria, pur sapendo che i Parte_1
vizi erano eliminabili, con conseguente commerciabilità del bene, e che il venditore era disposto a farsene carico, costituisce una violazione del dovere di mitigare il danno.
L'art. 1227, comma 2, c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore) così recita: "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza."
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'acquirente , di fronte a vizi sanabili che il venditore è pronto a eliminare, ha il dovere di cooperare per non aggravare il danno e se l'acquirente si rifiuta di accettare l'intervento sanante offerto dal venditore, egli non può chiedere il risarcimento per i danni (nella fattispecie i mancati canoni di locazione) che sarebbero stati evitati o sensibilmente ridotti con la rapida esecuzione dei lavori di sanatoria (Cass. Civ., Sent. n. 2871/2007).
Rifiutando l'offerta in sanatoria, l'attore ha interrotto il nesso di causalità tra l'inadempimento originario del venditore e i danni successivi . Il danno da lucro cessante non deriva più dall'abuso in sé, ma dall'inerzia dell'attore che non ha sanato il bene pur essendo a tanto tenuto, quale proprietario. La giurisprudenza di Cassazione
(es. Cass. Civ. n. 25039/2008; Cass. Civ. n. 18276/2009) afferma che l'obbligo di diligenza del creditore (ex art. 1227 c. 2 c.c.) impone di adottare un comportamento attivo volto a limitare le conseguenze dannose dell'altrui inadempimento, sempre che non si tratti di attività gravose o straordinarie. Nel caso, la firma della pratica in sanatoria da parte dell'attore non rientrava in un onere eccessivo o gravoso.
Il danno da lucro cessante, pertanto, per il periodo successivo all'offerta di sanatoria, è imputabile alla colpa di che non ha utilizzato gli strumenti a sua Parte_1 disposizione per evitare il pregiudizio.
SUL REGIME DELLE SPESE
Tenuto conto della complessità della fattispecie e della posizione delle parti, le spese di lite restano compensate tra le stesse, ivi compresa la CTU già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico delle parti in solido.
Così deciso in data 9 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 4703/2021
Verbale di Udienza del giorno 9 dicembre 2025
E' presente l'avvocato Scipione de Micco anche per delega dell'avv . . Si CP_1
riporta a quanto dedotto ed eccepito e impugna il contrario dedotto
Chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice Onorario
All'esito della discussione orale della causa decide come da separata sentenza che forma parte integrante del presente verbale e il cui dispositivo in uno alle motivazioni verrà letto a fine udienza.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza di discussione del giorno 09 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4703 R.G. dell'anno 2021 avente ad oggetto “vendita di cose immobili” e vertente
TRA
(P.IVA ), con sede in Nola (Na) Parte_1 P.IVA_1
alla via A. Vivaldi nn. 26/28, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Pignatiello (C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Pomigliano d'Arco (NA) alla via Mazzini n. 146;
ATTRICE
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in [...], e (C.F. Parte_3
), nata a [...] il [...] e residente in [...]CodiceFiscale_3
(AV) alla via Nazionale n. 310, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Scipione De Micco (C.F.
[...]
) e (C.F. ), presso il cui C.F._4 Controparte_2 CodiceFiscale_5
studio sono elettivamente domiciliati in Avellino alla via Campane n. 18;
CONVENUTI Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
Alla odierna udienza il Giudice ha invitato ciascun difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Ogni difensore presente si è riportato a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, la ha citato Parte_1
in giudizio e per ottenere la condanna dei convenuti al Parte_2 Parte_3
pagamento di € 250.000,00 a seguito della vendita di un immobile da destinare ad uso commerciale.
L'attrice ha premesso in fatto che in data 20.02.2013 ha acquistato dagli odierni convenuti la piena proprietà di un locale commerciale sito in Monteforte NO (AV), il quale, già nella disponibilità materiale dell'acquirente, era stato precedentemente concesso in locazione commerciale alla società per l'esercizio Controparte_3
di attività di officina meccanica e commercio di pneumatici.
A seguito di sopralluogo della Polizia Municipale del Comune di Monteforte NO, sono state accertate rilevanti difformità edilizie tra quanto assentito dai titoli abilitativi del 1984 e dalla sanatoria del 1989 e lo stato di fatto dell'immobile. Tali irregolarità, non dichiarate dai venditori odierni convenuti al momento del rogito, rendevano il bene inidoneo all'uso commerciale e sostanzialmente incommerciabile. L'esito dell'accertamento amministrativo ha determinato la contestazione formale della conduttrice la quale ha rivendicato l'impossibilità giuridica e Controparte_3
materiale di proseguire l'attività imprenditoriale nei locali locati, chiedendo la restituzione dei canoni versati e il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 284.000,00 e la esposta circostanza ha indotto la stessa conduttrice al rilascio anticipato dell'immobile.
Nonostante le reiterate richieste, i venditori odierni convenuti non hanno provveduto alla regolarizzazione delle criticità edilizie, né hanno fornito riscontro idoneo ad evitare il pregiudizio arrecato all'acquirente.
La società attrice, ritenendo leso il proprio affidamento e gravemente compromesso il valore economico del bene acquisito, ha agito in giudizio domandando la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, quantificato in € 87.000,00 per i canoni non percepiti nel periodo 2012-2015 e in ulteriori € 163.000,00 a titolo di valore locativo perduto dal 2016 in poi, oltre interessi e rivalutazione, con eventuale determinazione rimessa a consulenza tecnica d'ufficio.
L'attrice ha, dunque, concluso chiedendo “A) Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della società attrice della somma di €uro 250.000,00, ovvero delle diversa somma che si riterrà dovuta, oltre interessi e svalutazione monetaria, per le causali di cui alla premessa del presente atto, oltre interessi ex art. 1284 c.c.
4°comma e svalutazione monetaria;
B) Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Si sono costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.03.2022,
e eccependo in via preliminare l'improcedibilità della Parte_2 Parte_3
domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e sostenendo che la controversia, afferendo a diritti reali e ad un contratto di compravendita immobiliare, avrebbe dovuto essere preceduta dall'attivazione del tentativo obbligatorio, mai avviato dall'attrice.
Nel merito i convenuti hanno rilevato che l'immobile oggetto di causa è pervenuto agli stessi per successione ereditaria a seguito del decesso del padre, verificatosi nel 1994, in un momento in cui essi erano privi della maturità e della consapevolezza necessarie per coglierne eventuali complessità amministrative. Tale condizione, unitamente alla gestione familiare svolta dalla madre, ha determinato la mancata conoscenza delle pregresse vicende edilizie del bene.
La vendita dell'immobile all'attrice, dopo un lungo periodo di trattative, è stata preceduta dalla consegna di tutta la documentazione pertinente, compreso il condono del 1985, sì che la società acquirente ha avuto pieno accesso alle informazioni necessarie a valutare la regolarità del bene e ha concluso il contratto con consapevolezza tecnica e documentale.
I convenuti hanno sottolineato che il proprio comportamento nel corso delle trattative
è sempre stato improntato a correttezza e trasparenza, a differenza della condotta dell'attrice, ritenuta invece caratterizzata da una riserva mentale mirata a sollevare successive pretese risarcitorie. A riprova di ciò, i convenuti hanno richiamato la vicenda precontrattuale relativa alla donazione effettuata dalla madre dei convenuti, presentata dall'attrice come ostacolo all'erogazione del mutuo, e che avrebbe condotto i venditori, per inesperienza, a praticare uno sconto di € 100.000,00 sul prezzo originario, come risulta dall'atto di transazione e dall'atto notarile di vendita del 2013.
I convenuti eccepiscono, inoltre, che la transazione stipulata tra le parti conteneva un'espressa rinuncia dell'attrice a far valere pretese risarcitorie connesse alla vicenda, sicché la successiva azione giudiziale sarebbe contraria alla volontà negoziale già manifestata e ai canoni di lealtà contrattuale.
I convenuti hanno, poi, recisamente negato l'esistenza di un danno risarcibile, affermando che l'eventuale pregiudizio lamentato dall'attrice sarebbe riconducibile esclusivamente all'inerzia di quest'ultima, la quale, pur avendo ricevuto la piena collaborazione dei convenuti stessi e dei loro tecnici di fiducia, non avrebbe provveduto a definire la pratica di regolarizzazione edilizia predisposta dal geometra incaricato, benché completa e già pronta per la presentazione al Comune. La mancata firma da parte del legale rappresentante della ha impedito la conclusione Parte_1
dell'iter e posto in essere una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede, essendo stato assicurato dai convenuti l'accollo delle spese relative alla sanatoria esclusivamente per ragioni morali.
I convenuti hanno altresì evidenziato la coincidenza dei nominativi dei rappresentanti della società attrice e della conduttrice che aveva lamentato le difformità edilizie, insinuando che la diffida della del 2014 possa essere stata strumentale CP_3
o preordinata alla successiva richiesta di risarcimento nei confronti dei convenuti. I convenuti hanno, inoltre, osservato che non risulta prodotta dall'attrice alcuna documentazione atta a dimostrare un proprio obbligo risarcitorio nei confronti della conduttrice o un effettivo danno patrimoniale subito.
I convenuti hanno, dunque, sottolineato di aver sempre adempiuto ai doveri di correttezza, sia in fase precontrattuale sia successivamente all'emersione delle difformità, mentre la società attrice avrebbe scientemente omesso di cooperare alla risoluzione della vicenda amministrativa, perseguendo invece un vantaggio economico attraverso la presente azione.
I convenuti hanno, dunque, concluso chiedendo di “Rigettare l'atto di citazione così come proposto in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile in rito e del tutto infondato nel merito. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dei procuratori antistatari”.
Assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva disposta CTU tecnica. Depositata la relazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22/07/2025 e quindi all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che non può attribuirsi il valore impeditivo o preclusivo alla transazione intercorsa tra le parti in sede di vendita dell'immobile. Il contenuto dell'accordo transattivo, come emerge dal relativo atto prodotto, risulta riferito alle problematiche insorte in fase precontrattuale e attinenti alla gestione del patrimonio ereditario dei convenuti, in particolare alla donazione pregressa posta in essere dalla madre e indicata dall'acquirente quale ostacolo all'ottenimento del finanziamento. Lo sconto di € 100.000,00 applicato al prezzo di vendita in quella sede non costituisce, né risulta in alcun modo dimostrato essere stato inteso come, compensazione o rinuncia rispetto ai vizi edilizi oggetto del presente giudizio, i quali non erano stati ancora accertati né risultavano conosciuti dalle parti. La funzione propria della transazione, come definita dagli artt. 1965 e 1975 c.c., esige che essa riguardi controversie determinate o determinabili, non potendosi estendere ad ambiti estranei alle questioni effettivamente composte e l'interpretazione del relativo negozio transattivo deve essere rigorosa e non può comportare rinunce generiche a pretese future non considerate dalle parti. Pertanto, non può ritenersi che l'attrice abbia rinunciato ad azioni relative ai vizi edilizi sopravvenuti al momento del rogito.
Passando ad esaminare il merito della res controversa, è opportuno premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004).
Tale regola prevede, altresì, che spetta all'attore l'onere di dimostrare sia l'inadempimento della controparte che l'entità del danno (Cass. Civ. sent. n. 24632 del
3.12.2015 “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se
l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”).
Quanto alla responsabilità del venditore per i vizi della cosa, disciplinata dagli artt.
1490 ss. c.c., questa prescinde dalla consapevolezza del vizio e si fonda sull'obbligo oggettivo di trasferire un bene immune da difformità che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore o l'attitudine all'uso convenuto. La natura oggettiva della garanzia impedisce di far discendere effetti liberatori dalla mera ignoranza o inesperienza dei venditori, trattandosi di elementi privi di rilevanza sul piano dell'adempimento contrattuale.
L'art. 1476 c.c. pone a carico del venditore l'obbligo di garantire l'acquirente dall'evizione e dai vizi della cosa. L'ipotesi in esame, relativa alla mancata regolarità urbanistica non veritiera rispetto a quanto dichiarato in atto, si inquadra generalmente nella previsione dell'art. 1489 c.c. (cosa gravata da oneri o da diritti di terzi non apparenti) oltre che come un'ipotesi di inadempimento all'obbligo di consegnare un bene idoneo all'uso pattuito (artt. 1477 e 1490 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 8230/2019) ha chiarito che la nullità di un atto di compravendita di immobile per difformità edilizie si ha solo per la totale omissione o falsità del titolo abilitativo, non ravvisabile nella fattispecie. Nel caso in specie, la difformità era stata dichiarata come sanata.
Tuttavia, l'esistenza di difformità edilizie non sanate, a dispetto di quanto dichiarato, configura un inadempimento del venditore che, incidendo sulla legittima possibilità di godimento e di commerciabilità del bene, dà diritto all'acquirente di chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo (actio quanti minoris), o il risarcimento del danno (art. 1494 c.c. e, in generale, artt. 1218, 1223 c.c.).
Nella vicenda de qua parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni relativi alla mancata commerciabilità del bene. Quanto alla prova del danno patrimoniale lamentato dall'attrice, il quadro probatorio non consente di accogliere la richiesta risarcitoria.
L'attrice ha, infatti, dedotto di essere stata destinataria delle contestazioni mosse dalla società conduttrice e di aver dovuto restituire i canoni percepiti, Controparte_3
subendo così un pregiudizio patrimoniale rilevante. Tuttavia, non risulta agli atti né il verbale della Polizia Municipale di Monteforte NO che avrebbe accertato le difformità edilizie, né la prova documentale dell'effettiva restituzione delle somme alla conduttrice, onere questo pacificamente gravante sulla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c.
L'assenza di tali elementi impedisce di ritenere dimostrato un danno emergente determinato da un obbligo risarcitorio effettivamente adempiuto dall'attrice nei confronti della conduttrice, né consente di accertare in modo puntuale l'an e il quantum del lamentato pregiudizio.
Quanto al risarcimento del danno da lucro cessante è pacifico che lo stesso è dovuto solo se sussiste un nesso di causalità tra l'inadempimento del venditore e il pregiudizio subito dall'acquirente.
Orbene, ai fini della ricostruzione della vicenda, della verifica dello stato dei luoghi e della quantificazione dei relativi danni come richiesti da parte attrice, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio a seguito della nomina a CTU dell'Ing.
[...]
nel corso dell'udienza celebrata in data 31.05.2023. Per_1
Il consulente ha, in particolare, concluso dichiarando che “Il locale commerciale oggetto del presente contenzioso, come già anticipato nei precedenti paragrafi è parte di un edificio realizzato nella prima metà degli anni '80 in virtù di C.E. n° 181/83, rilasciata dal comune di Monteforte NO (Av) in data 12.06.1984 e successiva
Concessione Edilizia in Sanatoria prot. n° 5841, rilasciata dal comune di Monteforte
NO (Av) in data 18.07.1989, con deposito del progetto presso l'ufficio del Genio
Civile di Avellino in data 12.06.1985 al n° 103065. Dalla disamina dei grafici allegati ai titoli abilitativi e al deposito al Genio Civile, nonchè dalle risultanze dei rilievi fatti dallo scrivente C.T.U. in occasione dei sopralluoghi, per l'immobile oggetto di controversia, si è appurato in merito alle dimensioni in pianta (lunghezza e larghezza) misurate al netto delle murature perimetrali, quanto segue: • C.E. n° 181/83: 27,20 m
x 16,40 m;
• C.E. in S. prot. n° 5841: 25,90 m x 16,20 m;
• Deposito n° 103065: 27,40
m x 16,40 m;
• Rilevato: 27,25 m x 16,35 m. Da quanto è stato possibile verificare e rilevare, la difformità urbanistica e/o edilizia riscontrata, riguarda le misure in pianta ed in particolar modo la lunghezza, come si può facilmente riscontrare leggendo quanto riportato nei grafici allegati ai titoli abilitativi e su riprodotte. Per maggior chiarezza di lettura si riporta il valore rappresentato nei grafici allegati alla C.E. in
Var. (25,90 m) e quanto rilevato in loco (27,25 m), quest' ultima maggiore di 1,35 m
(…) Da quanto è stato possibile appurare e rilevare, lo scrivente C.T.U. ha effettivamente riscontrato quanto lamentato da parte attorea nell'atto introduttivo e che tale difformità allo stato non ha permesso anche il rilascio del certificato di agibilità, e la conseguente difficoltà ai fini dell'utilizzabilità del bene”.
La consulenza tecnica d'ufficio ha quindi accertato che l'immobile, allo stato, presenta irregolarità tali da rendere difficoltosa la sua utilizzabilità, ma non ha attestato l'insanabilità dei vizi, né la loro irreversibile incidenza sulla possibilità futura regolarizzazione.
Risulta in definitiva dagli atti e in particolar modo dalla CTU che nella fattispecie le difformità edilizie accertate sono tutti sanabili per cui la situazione configura un caso di vertente sulla prova dell'inadempimento dei convenuti e sulla loro disponibilità a sanare, in relazione al danno richiesto dall'attore.
Orbene in presenza di vizi o difformità sanabili, il locale commerciale non è radicalmente inidoneo all'uso pattuito, ma il suo godimento è temporaneamente limitato o reso più oneroso.
Ebbene va rilevato che parte attrice era a conoscenza delle difformità rispetto a quanto contenuto nell'originaria licenza edilizia, atteso che nel rogito di compravendita del giorno 11/02/2013 nella sezione “Dichiarazioni Urbanistiche -Tassazioni- Spese” il venditore espressamente dichiara: ”la consistenza immobiliare in oggetto è stata costruita in virtù di Concessione Edilizia con contributo n. 181/83rilasciata dal Comune di Monteforte NO il 12 giugno 1984 protocollo n. 4167; che per essere state effettuate opere in difformità è stata rilasciata dal Comune di Monteforte NO in data
18 luglio 1989 concessione edilizia in sanatoria protocollo 5841/89”
Inoltre è documentalmente provato che in data 13/04/2015 la inviava ai Parte_1
convenuti una comunicazione nella quale esponeva che nell'atto di compravendita i germani avrebbero “sottaciuto” alcune difformità edilizie che rendevano l'immobile inidoneo all'utilizzo previsto e in particolare che il comune di Monteforte avrebbe negato l'autorizzazione amministrativa per esercitare l'attività commerciale in ragione di un non meglio specificato abuso edilizio, sebbene di tale diniego non vi sia traccia in atti.
Nel caso de quo quindi, ai fini del risarcimento del danno da lucro cessante, il punto cruciale della questione si sposta sull' offerta di sanatoria da parte dei convenuti e la successiva inerzia di Parte_1
Difatti è provato, in quanto non contestato, che i convenuti, che non avevano più titolo per rendersi parte diligente presso il Comune di Monteforte NO in quanto non più proprietari dell'immobile, misero in contatto la con il loro geometra di Parte_1
fiducia , affinché lo stesso potesse recarsi presso l'ente per risolvere la Controparte_4
problematica . La società attrice quindi conferì al geom il relativo incarico. E' CP_4
altresì documentato che il geom. espletò l'incarico depositando per conto della CP_4
in data 15.06.2015 , presso il Comune di Monteforte NO, la domanda di Parte_1
concessione edilizia in sanatoria ex l. 47/85 prot. N. 5841 del 18.07.1989, con richiesta di rettifica dell'errato rilievo del fabbricato ed errori grafici conseguenti .
Il Comune di Monteforte NO inviava in data 20.05.2016 richiesta di documentazione integrativa, nella quale oltre a degli ulteriori documenti richiedeva il pagamento dell'oblazione di € 589,96; degli Oneri di € 1.065,57 e dei diritti Parte_4
di segreteria di € 250,00. Pertanto il geom. predispose tutti gli atti necessari CP_4
elaborando relazione tecnica ed asseverata sullo stato dei luoghi. Tale relazione tecnica fu consegnata dal alla Non risulta che tale pratica sia stata CP_4 Parte_1
sottoscritta dal legale rappresentante della società attrice tanto più che dagli atti emerge che il geom. in data 30.06.2017 inviava missiva alla con la quale CP_4 Parte_1
richiedeva il pagamento delle competenze professionali e la riconsegna della pratica predisposta e corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante al fine di poterla consegnare al Comune di Monteforte. La non dava riscontro a tale richiesta. Parte_1 In ordine alle suesposte circostanze parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a fondare la sua pretesa in quanto all'oscuro delle lamentate difformità, limitandosi ad eccepire genericamente in ordine alla documentazione prodotta da parte convenuta.
Orbene la circostanza che i convenuti abbiano messo a disposizione il loro Pt_2
geometra che ha predisposto la pratica relativa integra un'offerta di esatto adempimento volta a rimuovere il vizio a loro spese.
La mancata firma da parte di della pratica di sanatoria, pur sapendo che i Parte_1
vizi erano eliminabili, con conseguente commerciabilità del bene, e che il venditore era disposto a farsene carico, costituisce una violazione del dovere di mitigare il danno.
L'art. 1227, comma 2, c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore) così recita: "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza."
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'acquirente , di fronte a vizi sanabili che il venditore è pronto a eliminare, ha il dovere di cooperare per non aggravare il danno e se l'acquirente si rifiuta di accettare l'intervento sanante offerto dal venditore, egli non può chiedere il risarcimento per i danni (nella fattispecie i mancati canoni di locazione) che sarebbero stati evitati o sensibilmente ridotti con la rapida esecuzione dei lavori di sanatoria (Cass. Civ., Sent. n. 2871/2007).
Rifiutando l'offerta in sanatoria, l'attore ha interrotto il nesso di causalità tra l'inadempimento originario del venditore e i danni successivi . Il danno da lucro cessante non deriva più dall'abuso in sé, ma dall'inerzia dell'attore che non ha sanato il bene pur essendo a tanto tenuto, quale proprietario. La giurisprudenza di Cassazione
(es. Cass. Civ. n. 25039/2008; Cass. Civ. n. 18276/2009) afferma che l'obbligo di diligenza del creditore (ex art. 1227 c. 2 c.c.) impone di adottare un comportamento attivo volto a limitare le conseguenze dannose dell'altrui inadempimento, sempre che non si tratti di attività gravose o straordinarie. Nel caso, la firma della pratica in sanatoria da parte dell'attore non rientrava in un onere eccessivo o gravoso.
Il danno da lucro cessante, pertanto, per il periodo successivo all'offerta di sanatoria, è imputabile alla colpa di che non ha utilizzato gli strumenti a sua Parte_1 disposizione per evitare il pregiudizio.
SUL REGIME DELLE SPESE
Tenuto conto della complessità della fattispecie e della posizione delle parti, le spese di lite restano compensate tra le stesse, ivi compresa la CTU già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico delle parti in solido.
Così deciso in data 9 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale