Art. 1.
Per un periodo di due anni a partire dal 1 gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera e) della tabella annessa alla legge 7 febbraio 1968, n. 75 , e si prescinde dai periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, previste dalla colonna III della stessa tabella.
Per un periodo di due anni a partire dal 1 gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera e) della tabella annessa alla legge 7 febbraio 1968, n. 75 , e si prescinde dai periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, previste dalla colonna III della stessa tabella.