Art. 11. 1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 e' punito con l'arresto da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
(( 1-bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. ))
(( 1-bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. ))