Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 24878/2022 promossa da (C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco De Santis,
[...] C.F._1 dell'avv. Andrea Pietrolucci, dell'avv. Gianluca Minniti e dell'avv. Alessandra Ferragamo, elettivamente domiciliata in Via Podgora n. 15, Milano, presso i difensori ATTORI contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_2
Finocchiaro e dell'avv. Monica Pedriali CONVENUTA e con la chiamata di (C.F. – P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
Matteo Cerretti, elettivamente domiciliata in Via dei Bossi n. 6, Milano, presso il difensore TERZA CHIAMATA Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI Per gli attori:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti di cui alla narrativa degli atti depositati in giudizio: a) accertare e dichiarare l'inadempimento grave di al Contratto Controparte_1 pagina 1 di 19
32.000,00 euro, oltre interessi, nella misura prevista dal Decreto Legislativo 231/2002, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche secondo equità; b) accertare e dichiarare il maggior importo dovuto da per le Controparte_1 ulteriori attività di promozione svolte, di cui in narrativa are la società convenuta al pagamento in favore di della somma di 321.538,00 euro, oltre Pt_1 interessi, nella misura di cui al Decreto Le o 231/2002, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche secondo equità; c) in via subordinata al capo e b) che precede, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., l'ingiusto arricchimento della nei Controparte_1 confronti degli attori per la complessiva maggiore attività agli stessi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento dell'equo indennizzo per ciò dovuto agli attori, nella somma di euro 321.538,00, ovvero nella diversa somma che il giudice riterrà di giustizia, anche secondo equità; d) in via subordinata rispetto ai capi a), b) e c) che precedono, accertare e dichiarare, comunque, il corretto adempimento da parte di alle proprie obbligazioni Pt_1 contrattuali in considerazione della complessiva attiv omozionale svolta per
[...]
e, per l'effetto, condannare in ogni caso la società convenuta al Controparte_1 ore di della somma di 32.000,00 euro oltre IVA e interessi, nella Pt_1 misura di cui al Decreto Legislativo 231/2002, a titolo di corrispettivo per il saldo di quanto ancora dovuto;
e) accertare e dichiarare l'inadempimento grave di ai tre contratti Controparte_1 conclusi inter partes e la sua concorrente cond etuto utilizzo indebito del nome e dell'immagine dell'Artista, di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, pari alla somma di 845.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma che il giudice riterrà di giustizia, anche secondo equità; f) ordinare la cancellazione, dal profilo Instagram di , di tutti gli IG post riferiti CP_1 all'Artista indebitamente pubblicati e ancora present porre, ex art. 614bis c.p.c., una sanzione, pari alla somma che ci si riserva di quantificare in corso di causa ovvero pari alla somma che il giudice riterrà di quantificare secondo giustizia o equità, per ogni giorno di ritardo;
g) rigettare tutte le domande riconvenzionali di , perché infondate e non provate, CP_1 sia in fatto che in diritto;
pagina 2 di 19 h) in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta e, all'esito, della prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) Vero che, fino a febbraio 2022, il rapporto lavorativo tra i collaboratori di e Pt_1
si è svolto con armonia e rispetto reciproco, con la condivisione di recipr ut CP_1 operativi per lo svolgimento delle attività promozionali?
2) Vero che, in occasione delle pubblicazioni del 23.02.2021, e hanno deciso, CP_1 Pt_1 di comune accordo, di far coincidere la data di pubblicazione dei contenuti con la partecipazione dell'Artista al Festival di Sanremo, al fine di dare a la possibilità di CP_1 sfruttare tale momento per accrescere la sua visibilità?
3) Vero che ha riferito a di essere riuscita a stringere, per la prima volta, CP_1 Pt_1 grazie alla collaborazione instaurata con l'Artista, accordi commerciali con grandi catene di distribuzione al dettaglio di prodotti cosmetici, come e CP_3 [...]
(store fisici e online)? Controparte_4 casione delle pubblicazioni del 21.04.2021, e hanno deciso, CP_1 Pt_1 di comune accordo, di far coincidere la data di pubblicazione dei nuovi contenuti con quella di lancio della “capsule” di “NooN by FE”? CP_1
5) Vero che, in occasione delle pubblicazioni del 21.04.2021, è stata a chiedere che CP_1
l'Artista pubblicasse, come “IG post”, il video di presentazione dell ule”, fornendo indicazioni sugli elementi da inserire nella “caption” del “post”? 6) Vero che, in occasione delle pubblicazioni del 21.04.2021, coordinate tra e CP_1
per pubblicizzare il lancio della “capsule” in pari data, dopo 2 minuti dalla Pt_1 icazione della prima “IG story” da parte dell il sito di è andato in CP_5 CP_1 blocco?
7) Vero che ha riferito a che il blocco del sito era stato provocato dal CP_1 Pt_1 massiccio traffico dati generato dalla pubblicità realizzata dall'Artista e che, per sostenere tale numero di visitatori, avrebbe dovuto apportare delle modifiche CP_1 tecniche al sito?
8) Vero che da aprile a luglio 2021 ha chiesto a di inserire negli “swipe up” il CP_1 Pt_1 sito internet di e non quello di , temendo nuovi blocchi del suo sito per il CP_3 CP_1 numero di visit l'Artista era in i portare con una sola “IG story”?
9) Vero che, in occasione delle pubblicazioni del 22.04.2021, a fronte del blocco del sito internet di occorso il giorno prima per il lancio della “capsule”, ha chiesto a CP_1 CP_1
che fossero pubblicate nuove “IG stories” per richiamare l'attenzione di possibili Pt_1 enti del prodotto persi il giorno prima? 10) Vero che, in occasione delle pubblicazioni del 20.05.2021, ha chiesto che CP_1 venissero pubblicati nuovi contenuti per spingere e pubblici i “corner fisici” installati dentro , per la vendita dei prodotti della “capsule”, Controparte_6
pagina 3 di 19 specificando che in quel caso non ci sarebbe stato bisogno, neanche, di inserire, quale elemento, addirittura il “tag” @layla?
11) Vero che, in occasione delle pubblicazioni del 26.05.2021, ha indicato il CP_1 contenuto e le tematiche da trattare nei nuovi contenuti in uscita?
12) Vero che, in occasione delle pubblicazioni del 02.07.2021, la signora si è Parte_3 confrontata con la signora , legale rappresentante di , circa il Parte_4 CP_1 contenuto delle IG stories in
13) Vero che, in data 31.07.2021, l' ha realizzato e pubblicato una “IG story” per CP_5
? CP_1
14) Vero che, in occasione delle pubblicazioni del 05.10.2021 e del 19.10.2021, e CP_1
hanno deciso insieme il contenuto delle “IG stories”, avendo chiesto Pt_1 CP_1 Pt_1 che i nuovi contenuti fossero incentrati sulla promozione della nuova linea di smalti, denominata “Cat Eye”, in uscita in quel periodo? 15) Vero che, in occasione delle pubblicazioni del 05.10.2021 e del 19.10.2021, durante la realizzazione dei relativi contenuti, la signora si è confrontata con la signora Parte_3
di , condividendo con lei i risultati del lavoro? Persona_1 CP_1
lita “repostare” tutte le “IG stories” pubblicate dall'Artista, CP_1 anche quelle senza il “tag” di ? CP_1
17) Vero che la video-chia a e del 18.06.2021 si è svolta con toni CP_1 Pt_1 pacati, nel rispetto di tutti i suoi partecipanti e che l'Artista, presente, ha tenuto una condotta consona? Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova articolati,
- la signora residente in [...] (sui capitoli 1, Testimone_1
2, 3, 16);
- la signora , residente in [...] (sui Testimone_2 capitoli 1, 4, 3, 14, 15, 16);
- la signora in residente in [...] Testimone_3
(sui capitoli Si insiste per il rigetto delle prove ex adverso articolate, per tutti i motivi ampiamente esposti nelle memorie ex art. 183, 6 comma n. 3, c.p.c. e, ove il Giudice dovesse ritenere ammissibili i capitoli di prova orale articolati dalla convenuta, si insiste per l'ammissione degli attori alla prova contraria sugli stessi, indicando come testimoni gli stessi testi indicati a prova diretta. Si conferma il deposito dei n. 42 documenti di cui al fascicolo di parte”.
Per la convenuta:
“In via principale istruttoria: previa revoca parziale dell'ordinanza in data 15.01.2024, si chiede l'ammissione di prova per interpello degli attori e per testi chiesta nella memoria ex art. 183, VI comma n.2 cpc pagina 4 di 19 in data 29.05.2023 con i capitoli di prova ivi formulati da considerarsi qui integralmente ritrascritti e con i testi indicati;
In via subordinata preliminare e/o pregiudiziale: accertare il difetto di legittimazione ad agire di in relazione Parte_2 alla domanda sub lett d) delle conclusioni conte avversario e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda attorea;
In via subordinata di merito: a) In via principale, respingere le domande tutte di cui all'atto di citazione avversario, perché inammissibili, improponibili, infondate o come meglio, con integrale assoluzione della Società convenuta. b) In via subordinata e salvo gravame, ridurre in ogni caso il risarcimento che dovesse venire denegatamente riconosciuto in favore degli attori. c) Sempre in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie, condannare in ogni caso la compagnia CF. CP_2
Largo Ugo Irneri n. 1, 34123 TRIESTE, in pers gale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, in ragione della polizza sopra indicata, a tenere indenne e manlevare la convenuta da ogni e qualsivoglia pregiudizio e soccombenza che dovesse essere riconosciuta a carico della medesima, anche relativamente alle spese di giudizio;
e, per l'effetto, condannarla al pagamento diretto, ex art. 1917 secondo comma c.c., in favore dell'attore e/o degli attori di quanto verrà eventualmente liquidato in loro favore all'esito del giudizio, nonché alla rifusione in favore delle convenute sopra indicate delle spese di lite dalle medesime sostenute per la difesa nella presente vertenza. d) In via riconvenzionale, per tutte le ragioni di cui al presente atto, accertare e dichiarare che il contratto inter partes del 23.11.2020 si è risolto per mutuo consenso il 23.2.2022 o comunque ai sensi dell'art. 2237 c.c.; per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Parte_1 il maggior corrispettivo versato per € 52.615,44, oltre IVA, CP_1 Controparte_1 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche con valutazione equitativa. e) Sempre in via riconvenzionale, per tutte le ragioni di cui al presente atto, accertare e dichiarare l'inadempimento parziale di agli obblighi di Parte_1 contratto del 23.11.2020 e, per l'effetto, condannare la medesima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
- al pagamento a favore di ella somma di € 33.846,14, oltre Controparte_1
IVA, oltre interessi morat , ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche con valutazione equitativa;
- al pagamento a favore di ella somma di € 520.000,00, oltre Controparte_1
IVA, a titolo di risarcimento del danno oltre interessi moratori e rivalutazione pagina 5 di 19 monetaria, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche con valutazione equitativa;
3) IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre alle spese generali, IVA e CPA e rimborso del CU come per legge e con condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. a corrispondere a n importo da quantificarsi in Controparte_1 via equitativa a titolo di risarcimento del danno per tutte le motivazioni esposte in comparsa di costituzione e nelle successive memorie ex art. 183 VI comma nn. 1, 2 e 3 cpc”
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dagli attori nei confronti di in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, de proposte da quest'ultima nei confronti di CP_2
2. In via subordinata: per la non creduta ipotesi di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo a respingere la domanda di indennizzo e/o manleva svolte da Controparte_1 quest'ultima nei confronti di per i motivi di cui in atti;
CP_2
3. In via ulteriormente subor per la non creduta ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a ridurre l'obbligo indennitario della stessa entro il limite di indennizzo per CP_2 sinistro di Euro 2.500.000,00, come previsto nella Polizza, nonché entro tutti gli ulteriori limiti evidenziati in atti. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Milano deducendo che: - svolge Controparte_1 Pt_1 attività di management nell'ambito del settore del brand-endorsement, in favore di noti artisti ed influencer italiani, tra cui (in arte EZ); - a partire Parte_2 dal mese di luglio 2020, ha concluso con tre contratti successivi nel tempo, CP_1
l'ultimo dei quali è stato sottoscritto in data 23.11.2020, con durata fino al mese di dicembre 2021, e avente ad oggetto la realizzazione di 13 contenuti promozionali dei pagina 6 di 19 prodotti nella forma di Instagram stories (IG stories), che l'artista FE avrebbe CP_1 pubblicato nel corso del 2021, la realizzazione di una capsule di prodotti “Layla” in collaborazione con l'artista, nonché la concessione a dei diritti di utilizzazione del CP_1 nome e dell'immagine dell'artista per la promozione di tali prodotti, previa autorizzazione di ad ogni utilizzo;
- per quanto concerne le IG stories, ognuna Pt_1 doveva contenere un link per lo “swipe up” al sito di , un solo “tag” ed un solo CP_1
“hashtag” (i cd. Elementi), e doveva pubblicarsi in data di volta in volta concordata dalle parti (doc. 3 attori); - per tali prestazioni è stato pattuito in favore di un Pt_1 corrispettivo pari alla complessiva somma di € 320.000,00, oltre Iva;
- fino ad ottobre 2021, l'artista ha pubblicato le prime undici IG stories con gli Elementi (doc. 4 attori), e nel medesimo periodo ha svolto anche attività promozionali aggiuntive, accettate da
(docc.
5-9 attori), per un totale di 21 IG stories, 2 IG post e il cd. “link in bio”, con CP_1 cui l'artista ha creato un collegamento diretto tra la propria pagina IG e il sito di;
- CP_1 successivamente le parti hanno concordato di rinviare all'anno 2022 la calendarizzazione delle ultime 2 IG stories contrattualmente pattuite, differendo altresì il pagamento, da parte di , dell'ultima rata di corrispettivo, pari ad € 32.000,00 CP_1
(doc. 12 attori); - , tuttavia, pur avendo accettato la prima IG story mancante (cfr. CP_1 chat Whatsapp del 16.02.2022 sub doc. 13 attori), ha, poi, del tutto ingiustificatamente negato a l'autorizzazione alla sua pubblicazione, diffidando, altresì, quest'ultima Pt_1 dal pubblicare ogni altro contenuto (doc. 14 attori); - in conseguenza dell'illegittimo rifiuto della prestazione da parte di , ha subito un danno pari a € 32.000,00, CP_1 Pt_1 per il mancato conseguimento del prezzo residuo, non pagato dalla convenuta;
- la medesima ha poi diritto al corrispettivo per le attività aggiuntive svolte, che può Pt_1 quantificarsi in € 270.000,00 mediante il criterio equitativo ex art. 1657 c.c.; - in ogni caso, proprio in considerazione di tali attività aggiuntive, ha esattamente Pt_1 adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte, con conseguente diritto al saldo del corrispettivo pattuito;
- infine, ha subito un danno Parte_2 quantificabile, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di € 845.000,00 per l'illecito sfruttamento commerciale del suo nome (rectius pseudonimo) e della sua immagine da parte di , giacché quest'ultima ha inserito le IG stories da lui pubblicate, anche CP_1 quelle relative alle attività aggiuntive, all'interno di una sezione di “highlight” della propria pagina IG ed ha pubblicato, sempre sulla propria pagina IG, n. 70 IG post di pagina 7 di 19 promozione della capsule di prodotti senza autorizzazione di , Parte_5 Pt_1 traendone un vantaggio economico (docc. 18-20 attori). Gli attori hanno, così, concluso per l'accertamento del grave inadempimento di al CP_1 contratto del 23.11.2020, stante il suo rifiuto illegittimo delle ultime 2 IG stories e il mancato pagamento del saldo del corrispettivo, con conseguente condanna della stessa al pagamento, in favore di , di € 32.000,00, oltre interessi e rivalutazione Pt_1 monetaria;
l'accertamento del corrispettivo ulteriore dovuto da a fronte delle CP_1 menzionate attività aggiuntive, pari ad € 270.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e conseguentemente, la condanna della stessa al suo pagamento in favore di;
in via subordinata, l'accertamento dell'esatto adempimento di al contratto Pt_1 Pt_1 per cui è causa e, per l'effetto, la condanna di al pagamento, in suo favore, del CP_1 prezzo residuo di € 32.000,00, oltre Iva ed interessi;
infine, la condanna di al CP_1 risarcimento dei danni subiti da , per una somma di € Parte_2
845.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo accertamento della condotta illecita di di cui si è detto. CP_1 si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1 legittimazione ad agire di – rectius il difetto di titolarità attiva Parte_2 del diritto azionato – in quanto il medesimo avrebbe ceduto i diritti di utilizzazione del suo nome, immagine, pseudonimo e, più in generale, di tutti gli elementi volti ad identificarlo, alla società terza ZDF S.r.l., firmataria del contratto del 23.11.2022, e pertanto non potrebbe ora domandare il risarcimento dei danni connesso all'indebito utilizzo di uno di tali diritti. Nel merito, ha rappresentato che: - il contratto per cui è causa prevedeva che le 13 IG stories, oltre a contenere i c.d. Elementi (swipe-up, tag, hashtag ed inserzione #adv), dovessero essere pubblicate con cadenza mensile ed essere connotate da una particolare creatività, concordata dalle parti;
- dopo una prima esecuzione regolare delle prestazioni contrattuali e l'uscita, in data 21.04.2021, della capsule “NooN by FE”, a partire dal mese di maggio 2021 l'artista ha iniziato a ritardare la pubblicazione delle IG stories, senza rispettare le scadenze mensili, e a non promuovere adeguatamente i prodotti “NooN”, agendo a sua discrezione (docc. 15-20 convenuta); - differita concordemente l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto al termine pattuito, nel mese di gennaio 2022 residuavano tre IG stories da pubblicare;
- tuttavia, in occasione dell'invio da parte di delle relative bozze, essa convenuta le ha ritenute inadeguate e non Pt_1
pagina 8 di 19 conformi alle “linee guida” fornite (cfr. pag. 23, comparsa di costituzione); - a quel punto, in data 23.02.2022, durante una video-call, e hanno manifestato la Pt_1 CP_1 volontà di risolvere consensualmente e con effetto immediato il contratto in vigore tra le stesse, con storno del corrispettivo già versato da (cfr. docc. 24 e 25 convenuta: CP_1 audio e trascrizione video-call); - a fronte di tale circostanza, è legittimo il rifiuto dell'offerta della prestazione effettuata da con successiva email del 25.02.2022 Pt_1
(doc. 14 attori), né è dovuto il corrispettivo residuo di € 32.000,00; - in ogni caso, in quanto cliente, ha esercitato la facoltà di recesso dal contratto, a mente dell'art. CP_1
2237 c.c., dapprima nell'ambito della video-call di cui sopra e poi, per iscritto, con email del 23.03.2022 (doc. 14 attori cit.); - dunque, non sono state realizzate da parte dell'artista le 13 IG stories pattuite, bensì soltanto otto, e le stories pubblicate, peraltro in ritardo, non presentavano tutti gli Elementi concordati;
- sicché, a fronte dell'inesatto adempimento di di cui sopra, essa convenuta ha diritto, da un lato, alla Pt_1 restituzione della somma di € 52.615,44, oltre Iva, per contenuti non ricevuti e, dall'altro, al risarcimento del danno subito, pari ad € 33.846,14, oltre Iva (cfr. conteggi pagg. 31-33 comparsa di costituzione); - ha diritto altresì ad essere risarcita dell'ulteriore somma di € 520.000,00, corrispondente al valore dei resi di merce invenduta effettuati dai clienti;
- non è dovuto a alcun corrispettivo per le attività aggiuntive, svolte Pt_1 liberamente dall'artista e, comunque, senza che fossero oggetto di pattuizione scritta, come, invece, richiesto dal contratto per qualsiasi integrazione o modifica dello stesso;
- né peraltro, in costanza di rapporto, è stato mai preteso da alcun compenso per Pt_1 tali attività, e la relativa quantificazione di € 270.000,00 non risulta veritiera (doc. 21 convenuta); - parimenti, non è dovuto a il corrispettivo residuo di € 32.000,00, Pt_1 tanto più che nella video-call del 23.03.2022 era emersa la circostanza di doversi effettuare, in favore di , uno storno delle somme versate in eccedenza;
- quanto CP_1 all'asserito sfruttamento illecito dei diritti attinenti alla personalità di Pt_2 conformemente alle pattuizioni contrattuali, ha ripostato una sola volta le IG CP_1 stories dell'artista, inserendole in una highlights della propria pagina, circostanza non vietata dal contratto né contestata dagli attori;
- ugualmente, ha pubblicato sul proprio profilo IG i post relativi alla capsule “NooN by FE”, che essa convenuta era libera di promuovere autonomamente;
- infine, non è stato allegato né provato il pregiudizio economico asseritamente subito dall'artista.
pagina 9 di 19 Ha dunque chiesto e ottenuto, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in giudizio, ex art. 269 c.p.c., la propria compagnia assicurativa al fine di CP_2 essere tenuta indenne e manlevata dalla stessa in ipotesi di condanna;
nel merito, ha concluso per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale: - per l'accertamento della risoluzione consensuale del contratto per cui è causa, come avvenuta in data 23.03.2022 o dello scioglimento unilaterale dello stesso ex art. 2237 c.c., con la condanna di a restituirle il maggior corrispettivo versato, pari ad € Pt_1
52.615,44, oltre Iva, interessi moratori e rivalutazione monetaria;
- per l'accertamento dell'inadempimento parziale di al contratto, con conseguente condanna della Pt_1 stessa al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, delle somme di € 33.846,14 ed € 520.000,00, oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria;
infine, ha concluso per la condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. si è costituita e ha chiesto che fosse accertata l'assenza di responsabilità di CP_2
nei confronti degli attori;
in ipotesi di condanna della convenuta, ha concluso per CP_1 il rigetto della domanda di manleva, stante l'inoperatività della polizza nel caso di specie e, in subordine, ha chiesto che l'indennizzo fosse contenuto entro il limite previsto dalla polizza, pari ad € 2.500.000,00. All'udienza di prima comparizione delle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 n. 1,2,3 c.p.c., in occasione del primo dei quali gli attori, a parziale modifica delle domande svolte, hanno chiesto: quanto alle asserite attività aggiuntive svolte, la condanna di al pagamento del maggior importo di € 321.538,00, oltre interessi ex CP_1
d.lgs. n. 231/2002 eventualmente anche a titolo di ingiustificato arricchimento di CP_1 ex art. 2041 c.c.; con riguardo alla dedotta attività illecita di , di utilizzo indebito CP_1 del nome e dell'immagine dell'artista, la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti da entrambi gli attori, e non già unicamente da , nonché l'ordine di Parte_2 cancellazione, rivolto alla convenuta, di tutti gli IG post riferiti all'artista e la fissazione di una somma per ogni ritardo, a mente dell'art. 614bis c.p.c. Successivamente, con ordinanza pronunciata il 15.1.2024 e per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite, non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dagli attori e dalla convenuta;
la causa è entrata nella fase decisoria con la precisazione delle conclusioni, seguita dal deposito degli scritti ex art 190.1 c.p.c. Ciò premesso, l'eccezione sollevata dalla convenuta, di difetto di legittimazione processuale ad agire di per il risarcimento dei danni Parte_2
pagina 10 di 19 conseguenti all'uso indebito, da parte di , del proprio pseudonimo e della propria CP_1 immagine, va più correttamente qualificata in termini di carenza di titolarità attiva del rapporto controverso;
infatti , rappresentando la circostanza dell'avvenuta CP_1 cessione, da parte di , dei diritti di sfruttamento del suo nome e della sua Pt_2 immagine, ha inteso riferirsi alla carenza, appunto, della reale titolarità attiva dei diritti in capo al medesimo, che attiene al merito della decisione. Ciò chiarito, è pacifico e documentale che l'artista ha trasmesso i diritti di utilizzazione del nome, immagine, pseudonimo, voce, e di tutti gli elementi volti ad identificarlo – costituenti, per quanto qui d'interesse, beni in senso giuridico-economico – alla società ZDF S.r.l.; tale circostanza risulta specificata alla lett. b) della premessa del contratto del 23.11.2020, concluso tra e , nonché sottoscritto per accettazione da ZDF Pt_1 CP_1
S.r.l.; quest'ultima, proprio in veste di nuova titolare dei suddetti diritti ha autorizzato a concederli, a sua volta in utilizzo, nei limiti e secondo le modalità indicate in Pt_1 contratto (doc. 1 parte attrice). Ne consegue che l'attore non può agire a tutela dei diritti in Parte_2 questione, aventi contenuto economico e oggetto del contratto stipulato tra soggetti terzi rispetto all'artista, perché non più in capo al medesimo, così come del resto Pt_1 non ha legittimazione per chiedere, in luogo e in favore dell'artista, il risarcimento dei danni da questi lamentati. Del pari, sono inammissibili le domande nuove proposte dagli attori con la memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., di risarcimento dei danni subiti anche dall'attrice per indebito Pt_1 utilizzo del nome e dell'immagine dell'artista FE e di ordine inibitorio di cessazione dell'asserito uso indebito, con disposizione di misure ex art. 614bis c.p.c.; trattasi di domande aggiuntive e non “connesse per alternatività o per incompatibilità” con le domande di accertamento e condanna proposte con la citazione (Cass. Sez. U, sent. n. 22404 del 13/09/2018). Neppure rileva, quanto alla domanda risarcitoria, la circostanza della fusione per incorporazione, in data 29.11.2023, della società terza ZDF S.r.l. in come documentato dall'attrice ad esito della fase istruttoria Parte_1
(doc. 42 parte attrice), in quanto permane il carattere di novità della domanda medesima rispetto alle difese e quindi al petitum di cui all'atto introduttivo. Quanto alle restanti pretese di parte attrice, premesso che , Parte_2 terzo rispetto al contratto oggetto di causa, non è legittimato a formulare domande neppure di accertamento nei confronti della convenuta, è documentale che in data pagina 11 di 19 23.11.2020 – che svolge attività di management dell'artista Pt_1 Parte_2
(in arte EZ) – ha concluso con la convenuta un contratto atipico, che reca CP_1 all'art. 2 il seguente oggetto: a) la creazione, da parte dell'artista, di n. 13 Instagram (IG) stories da pubblicare sulla sua pagina Instagram, volte alla promozione e alla diffusione dei prodotti di , segnatamente smalti per unghie;
b) la realizzazione di una capsule CP_1 di prodotti in collaborazione tra le parti;
c) la concessione a dei diritti di utilizzo CP_1 del nome, immagine, pseudonimo e di tutti gli elementi identificativi dell'artista, come sopra illustrato (doc. 3 parte attrice). A fronte di tali prestazioni, all'art. 5 del contratto è stato un pattuito in favore di Pt_1 un corrispettivo pari alla complessiva somma di € 320,000,00 oltre Iva, di cui € 220.000,00 per la realizzazione delle IG stories ed € 100.00,00 per la capsule, da corrispondere in dieci rate mensili di € 32.000,00 l'una, dal mese di febbraio 2021 fino al mese dicembre 2021, termine finale di efficacia del contratto. Per quanto concerne la pubblicazione delle IG stories, l'art.
5.1 bis, alle lett. b), c) e d) specifica, in particolare, che le stories “dovranno contenere un link per lo swipe up al sito della Società, un solo tag ed un solo hashtag fornito dalla Società oltre a #ADV o similari”; che ciascuna story dovrà essere pubblicata “con cadenza mensile a partire dal mese di gennaio 2021 e sino al mese di dicembre 2023, nella data che le Parti stabiliranno di comune accordo”; che “la creatività dei Contenuti sarà stabilità di comune accordo rimanendo inteso che dovrà essere rispettato il tone of voice dell'Artista”. Ciò posto, parte attrice ha lamentato il grave inadempimento di al contratto del CP_1
23.11.2020, in quanto la medesima si sarebbe rifiutata illegittimamente di ricevere le ultime due IG stories realizzate dall'artista e non avrebbe corrisposto a il saldo Pt_1 del corrispettivo pattuito, pari ad € 32.000,00. Per contro, la convenuta, in via riconvenzionale, ha contestato a sua volta una condotta parzialmente inadempiente di al contratto per cui è causa, che sarebbe stato Pt_1 risolto consensualmente dalle parti in occasione di una video-call tenutasi in data 23.02.2022. Ebbene, dovendosi chiarire il reale accadimento dei fatti, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta come le parti, invero, avessero differito la pubblicazione delle ultime tre IG stories – e non già due, come rappresentato dall'attrice – all'anno 2022.
pagina 12 di 19 Infatti: - con email del 21.01.2022, la stessa ha riportato a i contenuti delle Pt_1 CP_1
“restanti 3 IG stories”, confermando che, come desiderato da , sarebbero state CP_1 utilizzate “le altre linee di smalti LAYLA compresa quella in uscita […] prevista per fine febbraio” (doc. 11 parte attrice); - con successiva chat Whatsapp del 31.01.2022, e si Pt_1 CP_1 sono accordate per pubblicare una prima IG story in data 17.02.2022 (doc. 12 parte attrice): - in data 16.02.2022, sempre tramite chat Whatsapp, e si sono Pt_1 CP_1 confrontate in ordine alle tre bozze di stories inviate da;
segnatamente, quando Pt_1
ha chiesto a quale storia avrebbe preferito per la pubblicazione di “domani”, Pt_1 CP_1
ha risposto: “Ciao , abbiamo visto le storie, da cliente mi permetto di dirti che nessuna CP_1 Tes_1 delle 3 è di nostro gradimento. Avremmo preferito una storia dove lui si vede in volto e mostra smalto ed unghie”; - è seguita la spiegazione di circa il fatto che non vi era alcuna indicazione Pt_1 specifica di mostrare l'artista e dunque “Preferiremmo procedere con questa e per le prossime ti chiederei delle linee guida più precise in anticipo così da poterle soddisfare”; - a quel punto, ha CP_1 dichiarato: “Perfetto, fate come volete”; - ha fatto seguito l'invio della story sulla chat da parte di (doc. 13 parte attrice). Pt_1
La circostanza che residuassero 3 IG stories da pubblicare emerge altresì dalla video-call tenutasi in data 23.02.2022 ove e , parlando di come portare a termine il Pt_1 CP_1 contratto de quo, riferivano, appunto, delle tre stories mancanti (cfr. pag. 9, sub doc. 24 convenuta, nel punto in cui l'A.D. di dichiara: “Noi abbiamo tre storie da fare […]”); Pt_1 con email del 25.02.2022 di comunica a la volontà di Testimone_3 Pt_1 CP_1
“procedere alla pubblicazione delle n. 3 IGS mancanti”, precisando che una delle tre stories era già stata inviata tramite Whatsapp il 16.02.2022 e richiedendo linee guida per le prossime, in mancanza delle quali avrebbe inviato contenuti realizzati discrezionalmente dall'artista (doc. 14 parte attrice); ha fatto seguito l'email del 28.02.2022, con cui ha diffidato dal realizzare qualsiasi contenuto e CP_1 Pt_1 dall'utilizzare il proprio marchio (doc. 14 parte attrice cit.). Giova a questo punto rilevare quanto occorso in data 23.02.2022, durante la menzionata video-call tra e , che ha preceduto l'offerta informale della prestazione, Pt_1 CP_1 effettuata da di , ed il successivo rifiuto di . Tes_3 Pt_1 CP_1
Ebbene, durante tale video-call è emerso come e , in un primo momento, Pt_1 CP_1 avessero discusso in ordine alle modalità di esecuzione del contratto in vista dell'effettuazione delle prestazioni residue, ossia la pubblicazione delle tre IG stories da pagina 13 di 19 parte dell'artista, manifestando le reciproche visioni e insoddisfazioni: ad esempio, CP_1 riferiva che “la nostra preferenza era sempre avere , che si facesse vedere, che spiegasse un Pt_2 pochino il prodotto, dello smalto, eccetera”; mentre l'A.D. di replicava che “[FE] ha Pt_1 fatto diverse storie dove principalmente faceva vedere solo le mani […] le storie sono sempre quelle, cioè, trovare delle cose diverse è difficile, no? Ma dire che non era in linea perché si è sempre vista la faccia, no” (pag. 4, doc. 24 convenuta); dopo ulteriori confronti ove reiterava le proprie CP_1 doglianze in ordine alla qualità delle stories ricevute e , dal canto suo, lamentava Pt_1
l'assenza ab origine di linee guida, dette parti convenivano di interrompere la collaborazione, rimandando ad un secondo momento la definizione di aspetti di natura economica, tra cui l'effettuazione di uno storno di somme in favore di (cfr. pagg. 8- CP_1
13 sub doc. 24 convenuta, ove l'A.D. di riferisce: “Quando si rompe questa armonia, Pt_1 secondo me, possiamo stare qua fino a mezzanotte e ognuno rimarrà della sua idea. Capiamo come risolvere il problema. Noi abbiamo tre storie da fare. Non mi sembra questo il mood giusto per proseguire, per fare queste tre storie. Troviamo un compromesso. Questo importo vi verrà o inserito nell'altro progetto o restituito. […] No, soddisfazione da entrambe le parti. Dunque, è inutile no? Cioè, io penso che, farle per farle, non conviene né a voi né a noi”; e seguiva l'assenso di ). CP_1
Le evidenze documentali sopra illustrate inducono dunque a ritenere che, proprio nel contesto della video-call, le parti e hanno manifestato la volontà di risolvere Pt_1 CP_1 consensualmente il contratto sottoscritto in data 23.11.2020, decidendo di non procedere alla pubblicazione delle 3 IG stories mancanti;
la circostanza che le parti, in tale sede, abbiano differito ad un secondo momento la definizione di altri aspetti – quali l'eventuale mantenimento di altre collaborazioni in essere tra le stesse e la restituzione di importi già versati da (cfr. pagg. 9 e 11 sub doc. 24 convenuta) – attiene alle CP_1 conseguenze dell'accordo risolutivo e a rapporti distinti, lasciando inalterata la comune volontà di non dare seguito al contratto de quo, ovvero all'adempimento delle prestazioni corrispettive non ancora eseguite. Sul punto non è condivisibile la tesi di parte attrice, secondo cui la risoluzione consensuale sarebbe dovuta avvenire in forma scritta, a mente dell'art.
9.1 del contratto del 23.11.2020. Invero, detta clausola, che reca il titolo “Forma dei patti aggiunti”, prescrive la forma scritta soltanto in relazione a “qualsiasi modificazione e/o integrazione del presente Contratto”; ne consegue che alcun requisito formale è stato pattuito dalle parti con riferimento alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del contratto.
pagina 14 di 19 Ne consegue che deve ritenersi legittimo il rifiuto di , espresso con email del CP_1
28.02.2022, della prestazione offerta da in data 25.02.2022, (doc. 14 parte attrice Pt_1 cit.); del resto, aveva già manifestato il proprio scontento in ordine alle tre bozze CP_1 di IG stories che le aveva sottoposto in data 16.02.2022 per la pubblicazione (doc. Pt_1
13 parte attrice cit.); la cliente, infatti, ben poteva eccepire la propria contrarietà in ordine ai contenuti delle stories e suggerire soluzioni alternative oppure esprimere preferenze giacché, a mente del richiamato art.
5.1 bis del contratto, le parti dovevano stabilire di comune accordo la creatività dei detti contenuti, con l'unico limite del rispetto del “tone of voice” dell'artista; così, aveva già lamentato la circostanza che CP_1
FE non mostrasse il proprio volto, doglianza che non intaccava in alcun modo il carattere distintivo dell'artista. Successivamente, le parti sono addivenute alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale di cui si è detto. A fronte di tali circostanze, è giustificato il rifiuto della prestazione da parte di CP_1 giacché è evidente come abbia fatto offerta della stessa – richiedendo altresì il Pt_1 saldo del corrispettivo – in contrasto con le intese appena raggiunte tra le parti. Pertanto, deve escludersi il grave inadempimento di al contratto per cui è causa, CP_1 con conseguente rigetto della relativa domanda attorea. Per quanto concerne le ulteriori domande avanzate da parte attrice, di accertamento del maggior importo dovuto da LA per le attività aggiuntive, pari ad € 321.538,00 (importo così precisato in sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c.) o, subordinatamente, di indennizzo per arricchimento senza causa della convenuta a mente dell'art. 2041 c.c., o, in ulteriore subordine, di accertamento dell'esatto adempimento di al contratto Pt_1 per cui è causa, con conseguente diritto della stessa al pagamento di € 32.000,00 per la complessiva attività svolta, si osserva quanto segue. Nella prospettazione di , in aggiunta alle 13 IG stories pattuite, l'artista avrebbe Pt_1 realizzato ulteriori contenuti, per un totale di 27 IG stories e 3 IG post, oltre al c.d. link in bio (numero così precisato in sede di memoria ex art. 183.6 n.1 c.p.c.). Proprio in forza della già richiamata clausola di cui all'art.
9.1. del contratto, che richiede la forma scritta per le eventuali integrazioni dello stesso, non è dovuto a alcun Pt_1 corrispettivo per le asserite prestazioni extra, giacché non vi è prova di una pattuizione scritta intervenuta tra le parti e avente ad oggetto, appunto, le attività aggiuntive. Per completezza valga precisare che, trattandosi di prestazioni asseritamente eseguite in corso di rapporto, la documentazione versata in atti ha fatto emergere come Pt_1
pagina 15 di 19 non abbia mai richiesto a alcun compenso per le stesse (cfr. doc. 21 convenuta), CP_1 neppure da ultimo in occasione della video-call del 23.02.2022; sicché è ragionevole ritenere come, invero, si trattasse di attività svolta spontaneamente dall'artista. La pretesa non merita pertanto accoglimento. La domanda ex art. 2041 c.c. è inammissibile giacché difetta il presupposto della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., che ricorre allorquando non vi sia ab origine alcun titolo (legge o contratto o clausole generali) che giustifichi una diversa azione (cfr. Cass. S.U. sent.
5.12.2023 n. 33954/2023); per contro, nel caso di specie, l'attrice ha agito sulla scorta di un titolo contrattuale, circostanza che esclude la necessaria residualità dello strumento di cui all'art. 2041 c.c. A questo punto, occorre esaminare la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta, di accertamento dell'inadempimento parziale di al contratto del Pt_1
23.11.2020 in quanto, a fronte delle 13 IG stories pattuite, ne sarebbero state concretamente realizzate soltanto n. 8, con conseguente diritto di di vedersi CP_1 restituito il maggior corrispettivo versato, pari ad € 52.615,44 oltre Iva. Tale domanda merita di essere accolta nei limiti che seguono. Va ribadito che, dalla documentazione versata in atti risulta come, alla data del 23.02.2022, allorquando e hanno concordato la risoluzione del rapporto Pt_1 CP_1 contrattuale, fossero state realizzate 10 IG stories, e non 8, e residuassero così ancora 3 IG stories da pubblicare;
sul punto, infatti, non vi era divergenza tra le parti (cfr. docc. 11-13 parte attrice cit. e doc. 24 convenuta cit.). Occorre, allora, verificare se il corrispettivo già versato da ha compreso, CP_1 interamente o solo in parte, la prestazione rimasta ineseguita, ossia le 3 IG stories, come detto. Ebbene, è pacifico che ha versato in favore di la complessiva somma di € CP_1 Pt_1
288.000,00 in 9 tranches da € 32.000,00 l'una. Posto che, a mente dell'art. 5 del contratto per cui è causa, il corrispettivo complessivamente pattuito era pari ad € 320.000,00 oltre Iva, di cui € 100.000,00 per l'attività di realizzazione della capsule di prodotti ed € 220.000,00 per le 13 IG stories;
può ragionevolmente attribuirsi a ciascuna story un valore di € 16.923,07 (= € 220.000,00: 13), sicché il valore della prestazione eseguita da è pari ad € Pt_1
169.230,70 (= 16.923,07 X 10).
pagina 16 di 19 Ne consegue che ha versato un corrispettivo maggiore della prestazione ricevuta e, CP_1 pertanto, ha diritto alla restituzione della differenza di € 18.769,30 oltre Iva (= € 188.000,00 - € 169.230,70). Vanno invece rigettate le ulteriori domande riconvenzionali formulate dalla convenuta. In particolare, ha lamentato un danno di € 33.846,14, oltre Iva, per inesatta CP_1 esecuzione della prestazione da parte di;
segnatamente, non tutte IG stories Pt_1 realizzate in suo favore avrebbero recato gli Elementi concordati (swipe-up, hashtag e tag) e, inoltre, sarebbero state pubblicate in ritardo rispetto alla “cadenza mensile” prevista in contratto (cfr. conteggi pag. 33 comparsa di costituzione ). CP_1
Tale doglianza è infondata. La documentazione versata in atti dà evidenza della circostanza che ha accettato CP_1 le prestazioni di volta in volta eseguite da (rectius da FE) durante la vigenza del Pt_1 rapporto contrattuale. Infatti, non risulta che la medesima abbia mai contestato le stories poiché incomplete o pervenute oltre i tempi concordati: ad esempio, sia in data 21.04.2021 sia in data 2.07.2021, l'A.D. di Layla ha espresso soddisfazione in ordine all'attività svolta dall' artista (doc. 12 convenuta e doc. 9 parte attrice); sempre l'A.D. di LA, in data 17.05.2021, ha richiesto una pubblicazione “anche senza tag” (doc. 33 parte attrice), circostanza da cui si desume come talvolta venisse decisa in fieri la stessa presenza o meno degli Elementi all'interno di una story;
né rilevano i confronti sui tempi di pubblicazione, con eventuali richieste o indicazioni da parte di (cfr. docc. 17-19 CP_1 convenuta), giacché attenevano al normale svolgimento del rapporto, ove ogni aspetto inerente alle IG stories andava concordato con , a mente della citata clausola CP_1 contrattuale di cui all'art.
5.1bis. Neppure merita accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dalla convenuta per un importo di € 520.000,00 oltre Iva;
a suo dire, la vendita della capsule
“NooN by FE”, realizzata in collaborazione con l'artista e oggetto del contratto del 23.11.2020, avrebbe avuto “risultati di sell out disastrosi”, con spese in capo a , quali CP_1 rimborsi o sostituzioni dei resi nei confronti dei clienti, pari alla somma di cui sopra (cfr. pag. 34 comparsa di costituzione). Invero, nel contratto per cui è causa si è obbligata alla sola realizzazione della Pt_1 capsule di prodotti, senza garantire determinati risultati di vendita;
né peraltro ha CP_1 mai contestato una qualsivoglia inadeguatezza/mancanza di qualità della capsule stessa, cui sarebbe causalmente riconducibile il dedotto danno patrimoniale. pagina 17 di 19 Difetta, poi, del tutto la prova dell'effettivo esborso per la considerevole somma di € 520.000,00 oltre Iva. In definitiva, sulla scorta delle osservazioni sopra riportate, deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande attoree formulate per la prima volta con la memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. e rigettarsi, per il resto, la domanda di parte attrice. La domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta merita, invece, accoglimento limitatamente:
- all'accertamento e quindi dichiarazione dell'avvenuta risoluzione consensuale, in data 23.02.2022, del contratto sottoscritto il 23.11.2020 tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
- alla condanna di alla restituzione, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 18.769,30 oltre IVA, oltre interessi ex art 1284.4 c.c. Parte_6 dalla domanda al saldo, con esclusione della rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non essendo allegato e provato il maggior danno ex art. 1224 c.c. Le spese processuali seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/2022, con riduzione del valore medio della fase istruttoria in rapporto all'attività ivi effettivamente espletata;
parte attrice va condannata a rifondere le spese processuali sostenute dalla terza chiamata con riduzione dei CP_2 valori medi delle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale (nella quale ultima sono sostanzialmente ritrascritte le difese precedenti). Non può trovare accoglimento la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla convenuta che, quanto all'ipotesi disciplinata al comma 1 della norma, non ha assolto all'onere di allegare, in capo alla parte soccombente, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ravvisabile nella conoscenza dell'infondatezza della sua domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza (Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019), e neppure ha illustrato
“gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015); quanto all'ipotesi di cui al comma 3, la condotta dell'opponente non è oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27/02/2019, n. 5725). La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, ogni altra eccezione istanza e domanda respinta, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibili le domande di accertamento ex art. 2041 c.c., risarcitoria per utilizzo indebito del nome e dell'immagine di , di inibitoria ed Parte_2 ex art. 614bis c.p.c. avanzate da e da Parte_1 Parte_2 con la memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c.; rigetta le restanti domande formulate da e da Parte_1 Parte_2
;
[...] in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
[...] dichiara la avvenuta risoluzione consensuale del contratto sottoscritto in data 23.11.2020 tra e alla data del Parte_1 Controparte_1
23.02.2022; condanna alla restituzione a Parte_1 Controparte_1 dell'importo € 18.769,30 oltre I.V.A., quale maggiore corrispettivo versato, oltre interessi ex art 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo;
rigetta, per il resto, la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1 condanna parte attrice a rifondere a le spese processuali, liquidate Controparte_1 in € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A.; condanna parte attrice a rifondere ad le spese processuali, liquidate in € CP_2
3.386,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 16.5.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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