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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1278/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1519/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39618 DEL 29 10 2024 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando : - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39618 DEL 29 10 2024 TARI 2024
Si è costituito il Comune di Reggio Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento va dichiarato estinto.
Il Comune di Reggio Calabria, costituendosi, ha dedotto di avere provveduto allo scrivaio del tributo.
Preso atto di quanto sopra, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va disposta la condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese e competenze del procedimento, come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 (seicento), oltre oneri accessori (se dovuti), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1519/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39618 DEL 29 10 2024 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando : - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39618 DEL 29 10 2024 TARI 2024
Si è costituito il Comune di Reggio Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento va dichiarato estinto.
Il Comune di Reggio Calabria, costituendosi, ha dedotto di avere provveduto allo scrivaio del tributo.
Preso atto di quanto sopra, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va disposta la condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese e competenze del procedimento, come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 (seicento), oltre oneri accessori (se dovuti), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.