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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16 maggio 2025 tenuta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 1067/2025 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso presso lo studio del quale in
Torremaggiore (FG) al Corso Italia n. 31 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell CP_2
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.02.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negato in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Chiedeva all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di invalido civile al fine di ottenere l'assegno ex art. 13 L. 118/71, avendone i requisiti richiesti dalla norma e ciò sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.11.2022); - condannare l Controparte_3
- in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, domiciliato ex D.L. 78/2009 presso la sede territorialmente competente in Foggia alla Via della Repubblica n. 18 in persona del
Direttore in carica, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso dichiaratosi antistatari, maggiorate del 30% in virtù dell'art. 4 del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. dell'8.03.2018 n. 37 e ss. mm., posto che
l'atto depositato è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.”
Integrato il contraddittorio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1,
L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie per le quali aveva ritenuto l'insussistenza delle condizioni invalidanti lamentate dalla parte ricorrente.
Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, oltre a censurare l'elaborato peritale, ha dedotto e documentato un sopravvenuto peggioramento successivamente alla data delle operazioni peritali.
E' stata conseguentemente disposta la convocazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nella precedente fase di A.T.P.O., dott.
, affinchè, rispondesse alle contestazioni sollevate in ricorso Per_2 tenendo conto della documentazione sanitaria di formazione successiva al precedente esame peritale siccome utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.;
All'esito, alla luce della documentazione versata in atti e nuovo esame obiettivo, il CTU ha avuto modo di accertare che le infermità da cui è affetto il ricorrente sono tali da determinare una totale inabilità del ricorrente decorrenza dall'ottobre 2023 sulla scorta delle seguenti conclusioni: “Dalla visita medica da me effettuata e dalla valutazione della nuova documentazione clinica allegata al fascicolo, posso affermare che il sig. è affetto dalle seguenti patologie: - Parte_1
Cardiopatia ipertensiva;
Codice DM 5/2/1992: 6441 - Codice ICD9: 4012; invalidità: 25%; - Sindrome di WPW già sottoposta ad ablazione con radiofrequenza;
Codice ICD9: 4271; invalidità: 15%; - Gonartrosi in obeso
(BMI 37); Codice DM 5/2/1992: 7105 - Codice ICD9: 27800; invalidità: 35%;
- Calcolosi renale;
Codice DM 5/2/1992: 6463 - Codice ICD9: 5920; invalidità: 20%; - Insufficienza venosa cronica arti inferiori;
Codice
ICD9: 4541; invalidità: 20%. Le suddette patologie, documentate in fascicolo e da me accertate in corso di operazioni peritali, calcolate con calcolo riduzionistico, e secondo i codici del DM e ICD9, sono responsabili di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74%, con decorrenza dalla data di ottobre 2023 epoca della certificazione del chirurgo vascolare e dell'ecografia renale, e con necessità di revisione ad ottobre 2025, poiché l'insufficienza venosa cronica e la calcolosi renale sono suscettibili di miglioramento clinico con adeguata terapia.”
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo all'istante una invalidità totale utile al conseguimento della pensione di invalidità civile a far data dal 1° ottobre 2023.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso per ATPO devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% con decorrenza dal 1° ottobre 2023;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16 maggio 2025 tenuta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 1067/2025 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso presso lo studio del quale in
Torremaggiore (FG) al Corso Italia n. 31 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell CP_2
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.02.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negato in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Chiedeva all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di invalido civile al fine di ottenere l'assegno ex art. 13 L. 118/71, avendone i requisiti richiesti dalla norma e ciò sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.11.2022); - condannare l Controparte_3
- in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, domiciliato ex D.L. 78/2009 presso la sede territorialmente competente in Foggia alla Via della Repubblica n. 18 in persona del
Direttore in carica, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso dichiaratosi antistatari, maggiorate del 30% in virtù dell'art. 4 del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. dell'8.03.2018 n. 37 e ss. mm., posto che
l'atto depositato è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.”
Integrato il contraddittorio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
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In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1,
L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie per le quali aveva ritenuto l'insussistenza delle condizioni invalidanti lamentate dalla parte ricorrente.
Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, oltre a censurare l'elaborato peritale, ha dedotto e documentato un sopravvenuto peggioramento successivamente alla data delle operazioni peritali.
E' stata conseguentemente disposta la convocazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nella precedente fase di A.T.P.O., dott.
, affinchè, rispondesse alle contestazioni sollevate in ricorso Per_2 tenendo conto della documentazione sanitaria di formazione successiva al precedente esame peritale siccome utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.;
All'esito, alla luce della documentazione versata in atti e nuovo esame obiettivo, il CTU ha avuto modo di accertare che le infermità da cui è affetto il ricorrente sono tali da determinare una totale inabilità del ricorrente decorrenza dall'ottobre 2023 sulla scorta delle seguenti conclusioni: “Dalla visita medica da me effettuata e dalla valutazione della nuova documentazione clinica allegata al fascicolo, posso affermare che il sig. è affetto dalle seguenti patologie: - Parte_1
Cardiopatia ipertensiva;
Codice DM 5/2/1992: 6441 - Codice ICD9: 4012; invalidità: 25%; - Sindrome di WPW già sottoposta ad ablazione con radiofrequenza;
Codice ICD9: 4271; invalidità: 15%; - Gonartrosi in obeso
(BMI 37); Codice DM 5/2/1992: 7105 - Codice ICD9: 27800; invalidità: 35%;
- Calcolosi renale;
Codice DM 5/2/1992: 6463 - Codice ICD9: 5920; invalidità: 20%; - Insufficienza venosa cronica arti inferiori;
Codice
ICD9: 4541; invalidità: 20%. Le suddette patologie, documentate in fascicolo e da me accertate in corso di operazioni peritali, calcolate con calcolo riduzionistico, e secondo i codici del DM e ICD9, sono responsabili di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74%, con decorrenza dalla data di ottobre 2023 epoca della certificazione del chirurgo vascolare e dell'ecografia renale, e con necessità di revisione ad ottobre 2025, poiché l'insufficienza venosa cronica e la calcolosi renale sono suscettibili di miglioramento clinico con adeguata terapia.”
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo all'istante una invalidità totale utile al conseguimento della pensione di invalidità civile a far data dal 1° ottobre 2023.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso per ATPO devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% con decorrenza dal 1° ottobre 2023;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano