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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8867/2022 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR LU MI del Foro di Lecce, in virtù di procura a margine del presente atto
ATTRICE
Contro
in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. , con sede Controparte_1 Controparte_2 in Casarano (Le), alla Via Amalfi, (Partita Iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Antonio Conte, in virtù di procura a margine del presente atto
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. e risarcimento danni
Svolgimento del Processo
Il fondamento della domanda
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2022, conveniva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce, il in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_3
Casarano, per chiedere, previo accertamento della esclusiva responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il risarcimento delle lesioni fisiche subìte a causa di una caduta presso il suddetto in data CP_4
10.12.2021, per la complessiva somma di € 19.126,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, come da relazione medico legale a cura del dott. Persona_1 che ha valutato il danno biologico micropermanente nella misura del 7%, in alternativa, secondo la 1 misura maggiore o minore in corso di causa, oltre alla condanna alle spese di giudizio;
vane si erano rivelate le preventive richieste risarcitorie formulate alla società con messa in mora del CP_5
30.12.2021 e successivo invito a concludere la convenzione assistita, quale condizione di procedibilità ex art. 2 e ss. DL 132/2014, con ar. del 20.9.2022.
In particolare, con riguardo alla dinamica dell'occorso, l'attrice esponeva che: in data 10.12.2021, alle ore 12.00 circa, entrava nel supermercato quando, superata la porta scorrevole CP_1 automatica, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a causa di una cassa di bottiglie di salsa che era stata posizionata a ridosso della predetta porta d'ingresso, immediatamente soccorsa dal personale del supermercato e da alcuni clienti presenti, riportava le lesioni per cui è causa, ricoverata presso l'Ospedale Civile di Casarano, presso la divisione di con diagnosi di Controparte_6
“Frattura scomposta pluriframmentaria del terzo prossimale dell'omero”, veniva sottoposta a intervento chirurgico di “Osteosintesi con chiodo endomidollare Dinamic T Citieffe titanio”, con successiva rieducazione motoria attiva e passiva, sedute di tecarterapie e magnoterapia.
La difesa della società convenuta
La costituzione del Controparte_3
La società convenuta, costituitasi in persona del legale rappresentante, ha chiesto il rigetto della domanda attrice, sostenendone l'infondatezza, in subordine, la declaratoria della responsabilità concorsuale e prevalente dell'attrice nella causazione dell'evento, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto, privo del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
In particolare, la società convenuta esponeva che, da un video (mediante cd rom e chiavetta usb), regolarmente acquisito agli atti, essendo posizionata all'ingresso del supermercato una telecamera di videosorveglianza, era facilmente possibile ricostruire la dinamica per escludere la relativa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., così descritta: “alle 12.06 minuti e 53 secondi: un'anziana signora entra nel Supermercato, si abbassa alla sua destra, prende una cassa di bottiglie dallo scaffale e la posiziona a terra, proprio davanti all'ingresso del Supermercato, si allontana e va a prendere il carrello, ove collocare la spesa che si accinge a fare, tra cui, di certo, anche la cassetta di bottiglie, prima posta a terra;
sono le ore 12 e 7 minuti;
alle ore 12.07.02, ovvero appena due secondi dopo, entra nel Supermercato la sig. che distratta, avendo lo sguardo rivolto Parte_1 altrove, non presta alcuna attenzione al percorso da fare e non si avvede della cassa di bottiglie appena posizionata per terra dall'altra cliente inciampando e rovinando per terra”.
Istruzione della causa:
La causa, acquisiti i documenti in atti, compreso il video menzionato nella comparsa di costituzione e risposta con istanza dell'8.3.2023, con supporto Cd Rom e chiavetta Usb, nonché conseguente
2 autorizzazione con ordinanza del 20.3.2023, emessa dall'ex Giudice Istruttore dott.ssa A. Accogli, concessi i termini ex art. 183 cod. proc. civ., è stata istruita con prove orali ammesse e svoltesi nelle udienze del 21.11.2023 per gli interrogatori formali dell'attrice sig.ra e del 14.2.2024 del Parte_1 sig. , rappresentante legale della società convenuta, il 23.4.2024 prove Controparte_2 testimoniali, con riferimento all'epoca dei fatti di causa, a mezzo di due ex dipendenti della società convenuta, sig.re e , nonché del sig. cliente del Testimone_1 CP_7 Testimone_2 market;
all'udienza del 20.11.2024 la società convenuta ha rinunciato all'ascolto della testimone sig.ra rinuncia come da verbale contestualmente accettata dalla difesa attrice. Tes_3
A seguito dell'assegnazione all'odierno Giudice con decreto presidenziale del 10.9.2024, disposta
CTU medico legale affidata al dott. , con relazione del 03.3.2025, avverso la Persona_2 quale non sono state formulate osservazioni dai CTP delle rispettive parti costituite, la causa è stata riservata definitivamente per la decisione all'udienza del 21 luglio 2025, con i termini ex art. 190 cod. proc. civ., per comparse conclusionali e repliche che le parti hanno trasmesso nei termini assegnati.
Nelle comparse conclusionali, parte attrice ha chiesto l'accoglimento della domanda attrice in relazione alle risultanze della CTU medico legale condividendole, con vittoria di spese di giudizio, parte convenuta ha insistito per il rigetto con la condanna alle spese di giudizio dell'attrice, contestando sia l'ammissione delle prove orali che della CTU medico legale.
Motivi della Decisione
La domanda attrice non è fondata e non può essere accolta, non essendo stato assolto l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. per le ragioni che seguono.
La controversia in esame attiene alla determinazione della responsabilità per le lesioni riportate dall'attrice per un rovinosa caduta avvenuta il 10.12.2021 presso il supermercato intorno CP_1 alle ore 12.00 circa, mentre accedeva dalla porta scorrevole e causata dall'insidioso posizionamento di una cassa di bottiglie con conseguente perdita di equilibrio e le lesioni fisiche per cui è causa.
L'evento è stato confermato dai testimoni ascoltati, due di parte convenuta nelle persone di due ex dipendenti che, tuttavia, non hanno visto il momento della caduta ma erano all'interno del supermercato confermando il video loro esibito ed acquisito in atti, e da un cliente di parte attrice in fila presso la cassa sig. i quali hanno dichiarato di aver prestato il primo soccorso;
Testimone_2
l'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di essere stata accompagnata presso il locale nosocomio dal consorte, abitando nei pressi del supermercato.
La compatibilità delle lesioni fisiche con l'occorso è stata anche accertata dal CTU dott.
[...]
che ha ritenuto il danno biologico nella misura del 6%, confermando totalmente per la Persona_2 restante parte la relazione medico legale già allegata dall'attrice unitamente all'atto di citazione, comprese le spese mediche sostenute, ritenute congrue.
3 Occorre tuttavia verificare se il sia responsabile, ex art. 2051 cod. civ. così come CP_3 invocato dall'attrice, per l'evento e le lesioni fisiche conseguenti riportate dalla stessa a seguito della caduta ed in particolare se incombeva allo stesso un dovere custodiale in ordine alla sicurezza e vigilanza dei locali interni.
La norma citata recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Pertanto, se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, “la responsabilità del custode
è esclusa in ipotesi di evento obiettivamente imprevedibile ed inevitabile.
Le Sezioni Unite con ordinanza n. 20943/2022 hanno definitivamente precisato che, avendo ormai notoriamente la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. natura oggettiva, ai fini della sua configurazione,
l'attore ha l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre, sul custode, grava l'onere della prova liberatoria del “caso fortuito” rappresentato da un fatto naturale
o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Si tratta sostanzialmente di una responsabilità che postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, “tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. Ordinanza n. 15761/2016).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cod. civ., il danneggiato che domanda il risarcimento deve dimostrare che i danni derivano dalla cosa in relazione alle circostanze del caso concreto. Prova che consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto eziologico, prova che può esser data anche per presunzioni.
L'importanza del nesso di causalità ai fini della determinazione della responsabilità rimane comunque invariata sia che si invochi l'art. 2051 cod. civ., sia che si applichi in concreto l'art. 2043 cod. civ., poiché in assenza del nesso di causalità, non sussiste la responsabilità del custode.
Il danneggiato non è invece tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto – estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo.
La condotta imprudente, incauta disattenta della danneggiata deve solo apprezzarsi sul versante del caso fortuito, sempre che assuma i caratteri della imprevedibilità ed abnormità, infatti, l'eventuale condotta colposa della danneggiata non è automaticamente idonea ad interrompere il nesso causale.
4 Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso, questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il custode può andare esente da responsabilità ex art. 2051 cod. civ., solo alle condizioni chiarite dalla Suprema Corte
Regolatrice ed in particolare, oltre a quelle già enunciate del caso fortuito “elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno, se il danneggiato abbia rispettato “il generale dovere di ragionevole cautela”, poiché il profilo della condotta del custode è del tutto estranea al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (Cassazione n. 4476/2011,
12027/2017).
La società convenuta ha particolarmente valorizzato un video allegato ed acquisito agli atti, per provare il fortuito e la circostanza che, di fatto, la caduta dell'attrice all'ingresso del supermercato è avvenuta per avere una cliente anziana depositato temporaneamente la cassa di bottiglie, azione del tutto repentina e improvvisa, della durata di appena due secondi, come da registrazione, difficilmente controllabile se non addirittura impossibile da prevenire, evitare e contrastare, in un'ora, peraltro, (le
12.00 circa) di intenso flusso di clientela.
Il comportamento del soggetto danneggiato, in un'ottica di ordinaria diligenza, deve essere infatti improntato ad un onere di massima prudenza, poiché le situazioni di pericolo possono essere altamente prevedibili anche in relazione all'ingresso presso un market, proprio per il flusso continuo di clientela, le azioni della quale non possono essere oggetto di costante e attento controllo da parte dei gestori/titolari o dipendenti addetti.
“Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Cassazione ordinanza n. 27724 del 2018).
Nella fattispecie, l'attrice ha provato il fatto storico e il nesso di causalità tra la cosa e le lesioni subìte, nelle circostanze di tempo e luogo descritte nell'atto di citazione e in tutti i successivi atti difensivi.
Tuttavia, dalle risultanze processuali è provato che nessuno dei dipendenti del abbia Parte_2 posizionato la cassa di bottiglie all'ingresso, così che la responsabilità non può essere ascritta ex art. 2051 cod. civ. alla società convenuta, che ha fornito la prova liberatoria ed esattamente il caso fortuito ad opera di un terzo, più correttamente, l'incauto repentino fatto ad opera di una cliente che, tuttavia, non è stata evocata in giudizio, come dal video allegato e a disposizione delle parti poiché regolarmente acquisito.
5 L'ingresso al supermarket dell'attrice e la prova di un comportamento disattento e distratto della stessa è ripresa esattamente dalle sequenze che rilevano ai fini della presente decisione e che non sono oggetto di contestazione.
Infatti, dalle prove testimoniali sulla cui attendibilità e coerenza non emergono dubbi, la sig.ra dipendente all'epoca del ha dichiarato di aver preso la cassa di bottiglie Testimone_1 Parte_2 per consegnarla alla cliente (non evocata nel presente giudizio) posizionandola nel carrello, “in quanto sul pavimento non ci sono mai casse”, la stessa dopo aver pagato ha portato le buste fuori, poi
è rientrata per riprendere la cassa di bottiglie che aveva lasciato nel frattempo sul pavimento.
Nella sequenza video, l'attrice, all'ingresso, appare disattenta e distratta, tanto da urtare con le gambe la cassa di bottiglie, inciampandovi e cadendovi rovinosamente, circostanza acclarata anche da altra ex dipendente sig.ra avendo visto l'intera sequenza della caduta mentre era nel CP_7 supermarket, confermandola anche durante l'ascolto quale testimone.
Il sig. unico testimone di parte attrice, ha dichiarato che era in fila alla cassa Testimone_2 quando ha sentito le urla di una donna, l'attrice, così voltandosi è accorso unitamente a dipendenti ed altri clienti per prestarle aiuto.
L'attrice ha peraltro dichiarato di abitare nei pressi del di conseguenza, deve ritenersi Parte_2 evidentemente pregresse conoscenze del luogo ove stava facendo ingresso, che avrebbero imposto un dovere di ragionevole cautela.
Dalla rassegna giurisprudenziale esaminata, emerge che tutto ciò che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che costituisce un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito “quale fatto estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
La società convenuta si è opposta sia all'ammissione dei mezzi istruttori (ordinanza emessa dall'ex
Giudice dott.ssa A. Accogli) che alla CTU medico legale (decreto di ammissione e nomina del
21.11.2024 emesso dall'odierno Giudice), ribadendolo anche negli scritti conclusivi.
Tuttavia, l'onere della prova che incombe sulla parte attrice, nel giudizio di cognizione, oltre a imporre alle parti “l'obbligo di fornire tutte le prove pertinenti per l'istruzione della causa” con le relative preclusioni processuali, prevede adeguata istruttoria della causa, che ha consentito di pervenire alla presente decisione.
In conclusione, la domanda attrice non può essere accolta, non potendo essere ascritta alla società convenuta alcuna responsabilità ex art. 2051 cod. civ. in ordine alle lesioni subìte dall'attrice, per le ragioni innanzi.
6 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e devono essere liquidate, a favore della società convenuta, come da dispositivo ex D.M. 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) ed ai valori minimi della tariffa professionale forense, oltre gli oneri come in conseguenza specificati.
CTU a carico definitivamente dell'attrice come da decreto di liquidazione del 04.3.2025 per l'importo complessivo di € 577,03, oltre oneri fiscali se dovuti.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice, dichiarandone l'infondatezza,
2) Condanna l'attrice alle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge,
3) Onere della CTU a definitivo carico dell'attrice, come da decreto di liquidazione del 04.3.2025.
Così deciso Il Giudice Onorario di Pace
Lecce, 27 novembre 2025 (dott.ssa Giovanna Sara MARTINA)
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