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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Prezioso Vincenza e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda via S. Tomaso n. 1, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 03.02.1996 in
Riva del Garda (TN)
- preso atto che all'udienza presidenziale del 04.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 27.06.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 18.06.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che risulta integrata la condizione di procedibilità di legge inerente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 [...]
trascritto al n. 1 Parte II Serie A del Registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Riva del Garda per l'anno 1996 alle seguenti condizioni:
1. Darsi atto che i figli maggiorenni e Per_1 Persona_2
sono maggiorenni, economicamente non autosufficienti, e
[...]
che continueranno a vivere con la madre, signora nella Parte_1
casa familiare.
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva della signora Parte_1
costituita dall'immobile situato in Riva del Garda (TN) in via Galas n. 1, contraddistinto tavolarmente dalla PT 5529II, p.ed 322, porzioni materiali
11, 23 e 24, identificato catastalmente come segue: - p.ed. 322, sub 16, foglio 27, p.m. 11, zona c. 1, categ. A/2, cl. 6, cons. 5 vani, rendita euro pag. 2 di 5 710,13; - p.ed 322, sub 28, foglio 27, p.m. 23, zona c. 1, cat. C/6, cl 1, cons.
13 mq, rendita euro 32,90; - p.ed 322, sub 29, foglio 27, p.m. 24, zona c. 1, cat. C/6, cl 1, cons. 13 mq, rendita euro 32,90, e gli arredi e corredi ivi contenuti, vengono assegnati alla signora quale genitore Parte_1
convivente con i figli e Per_1 Per_2
Darsi atto che gli arredi e i corredi della casa familiare sono di proprietà esclusiva della signora Parte_1
3. I figli maggiorenni e Per_1 Persona_2
regoleranno la frequentazione paterna direttamente con il padre.
4. Il sig. verserà alla signora Parte_2 Pt_1
entro il giorno 15 di ciascun mese, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento dei figli e maggiorenni ancora non Per_2 Per_1
autosufficienti, la somma di euro 225,00 per ciascun figlio, quindi la somma complessiva di euro 450,00. L'importo del detto di assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di giugno
2025. Il contributo al mantenimento per i figli verrà versato dal signor sino a quando ciascun figlio diverrà Parte_2
economicamente indipendente.
5. Le spese straordinarie per i figli e verranno ripartite tra i Per_1 Per_2
genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le “ Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare “ approvate in data 29 novembre 2017 dal Consiglio
Nazionale Forense, allegato al ricorso di data 27.4.2024 sub doc. n. 6, da intendersi qui integralmente richiamate, sia con riferimento alle voci di spesa, che alla modalità di accordo e di rimborso, fatto salvo quanto di seguito specificato.
pag. 3 di 5 Per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento.
6. L'assegno Unico Universale INPS e qualsiasi altra provvidenza in favore dei figli verranno fruite in via esclusiva al 100% della signora Pt_1
[...]
Le detrazioni fiscali per i figli, ove previste, saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, fatta salva l'ipotesi in cui, non avendo il relativo diritto uno dei genitori, ne fruisca l'altro nella misura del
100%.
Gli oneri deducibili per le spese straordinarie indicate al precedente punto 5 spetteranno ai genitori al 50% ciascuno.
7. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, dando atto che non vi sarà corresponsione di assegni divorzili.
8. I ricorrenti convengono che il signor Parte_2
verserà alla signora la somma di euro 971,00, dovuta a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli e di spese straordinarie, come pag. 4 di 5 specificato in premessa al punto sub D) entro il termine di due mesi dalla sottoscrizione delle presenti note.
9. I ricorrenti, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto e la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, dichiarano di avere risolto ogni questione economico/patrimoniale, ivi incluse quelle aventi causa nel matrimonio e/o relative alla casa familiare e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione e a far valere ragioni reciproche di credito / debito.
10. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Prezioso Vincenza e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda via S. Tomaso n. 1, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 03.02.1996 in
Riva del Garda (TN)
- preso atto che all'udienza presidenziale del 04.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 27.06.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 18.06.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che risulta integrata la condizione di procedibilità di legge inerente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 [...]
trascritto al n. 1 Parte II Serie A del Registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Riva del Garda per l'anno 1996 alle seguenti condizioni:
1. Darsi atto che i figli maggiorenni e Per_1 Persona_2
sono maggiorenni, economicamente non autosufficienti, e
[...]
che continueranno a vivere con la madre, signora nella Parte_1
casa familiare.
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva della signora Parte_1
costituita dall'immobile situato in Riva del Garda (TN) in via Galas n. 1, contraddistinto tavolarmente dalla PT 5529II, p.ed 322, porzioni materiali
11, 23 e 24, identificato catastalmente come segue: - p.ed. 322, sub 16, foglio 27, p.m. 11, zona c. 1, categ. A/2, cl. 6, cons. 5 vani, rendita euro pag. 2 di 5 710,13; - p.ed 322, sub 28, foglio 27, p.m. 23, zona c. 1, cat. C/6, cl 1, cons.
13 mq, rendita euro 32,90; - p.ed 322, sub 29, foglio 27, p.m. 24, zona c. 1, cat. C/6, cl 1, cons. 13 mq, rendita euro 32,90, e gli arredi e corredi ivi contenuti, vengono assegnati alla signora quale genitore Parte_1
convivente con i figli e Per_1 Per_2
Darsi atto che gli arredi e i corredi della casa familiare sono di proprietà esclusiva della signora Parte_1
3. I figli maggiorenni e Per_1 Persona_2
regoleranno la frequentazione paterna direttamente con il padre.
4. Il sig. verserà alla signora Parte_2 Pt_1
entro il giorno 15 di ciascun mese, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento dei figli e maggiorenni ancora non Per_2 Per_1
autosufficienti, la somma di euro 225,00 per ciascun figlio, quindi la somma complessiva di euro 450,00. L'importo del detto di assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di giugno
2025. Il contributo al mantenimento per i figli verrà versato dal signor sino a quando ciascun figlio diverrà Parte_2
economicamente indipendente.
5. Le spese straordinarie per i figli e verranno ripartite tra i Per_1 Per_2
genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le “ Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare “ approvate in data 29 novembre 2017 dal Consiglio
Nazionale Forense, allegato al ricorso di data 27.4.2024 sub doc. n. 6, da intendersi qui integralmente richiamate, sia con riferimento alle voci di spesa, che alla modalità di accordo e di rimborso, fatto salvo quanto di seguito specificato.
pag. 3 di 5 Per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento.
6. L'assegno Unico Universale INPS e qualsiasi altra provvidenza in favore dei figli verranno fruite in via esclusiva al 100% della signora Pt_1
[...]
Le detrazioni fiscali per i figli, ove previste, saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, fatta salva l'ipotesi in cui, non avendo il relativo diritto uno dei genitori, ne fruisca l'altro nella misura del
100%.
Gli oneri deducibili per le spese straordinarie indicate al precedente punto 5 spetteranno ai genitori al 50% ciascuno.
7. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, dando atto che non vi sarà corresponsione di assegni divorzili.
8. I ricorrenti convengono che il signor Parte_2
verserà alla signora la somma di euro 971,00, dovuta a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli e di spese straordinarie, come pag. 4 di 5 specificato in premessa al punto sub D) entro il termine di due mesi dalla sottoscrizione delle presenti note.
9. I ricorrenti, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto e la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, dichiarano di avere risolto ogni questione economico/patrimoniale, ivi incluse quelle aventi causa nel matrimonio e/o relative alla casa familiare e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione e a far valere ragioni reciproche di credito / debito.
10. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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