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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/09/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 880/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI MAURO FILIPPO, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MINARDI FRANCESCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: Le parti chiedono che vengano accolte le condizioni previste nell'accordo raggiunto depositato in data 19.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 adiva il Tribunale di Gela per 1 Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilite nella sentenza n. 83/2020, resa dal Tribunale di Gela il 18.02.2020 nell'ambito del procedimento n.
728/2018 R.G., relative al mantenimento dei figli minori , nato il [...], e Persona_1 [...]
, nato il [...]. CP_1
Esponeva che rispetto a quanto disposto nella sentenza di divorzio pronunciata tra le parti, le esigenze economiche e di vita dei figli sono mutate richiedendo, pertanto, un adeguamento dell'assegno mensile previsto per il loro mantenimento in misura pari ad € 1.000,00.
Chiedeva in subordine un riadeguamento del contributo di mantenimento dei figli in misura non inferiore ad € 800,00.
In data 16.5.2025 si costituiva parte resistente esponendo di aver raggiunto un'intesa con la ricorrente circa l'oggetto del presente giudizio.
All'udienza del 20.5.2025 le parti chiedevano, quindi, la ratifica dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio raggiunto dalle parti e prodotte agli atti in data 19.5.2025, di seguito riportate:
“1) I coniugi stabiliscono che i figli minori (Gela, 3/7/2006) e Persona_2 Persona_3
(Gela, 13/5/2011) continueranno ad essere affidati ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso l'abitazione della madre
2) i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3) potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà ed ogni volta che Parte_2 saranno i figli a volerlo, previo avviso alla madre, con un criterio di massima elasticità - anche alla luce del fatto che lavora fuori sede - criterio che ad oggi i coniugi Parte_2 hanno sempre serenamente e con maturità applicato;
4) potrà trascorrere con i figli festività, weekend, periodi di vacanza o Parte_2 di soggiorno anche in altre località diverse dal Comune di Gela previo avviso alla madre;
5) In caso di disaccordo potrà vedere e tenere con sé i figli quando Parte_2 torna a Gela per due volte al mese per tre giorni consecutivi, nonché per quindici giorni continuativi durante le vacanze estive, per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che ad anni alterni, vi sia compreso il 25 dicembre o il 1 gennaio e per quattro giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni vi sia compreso il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
6) si obbliga di contribuire al mantenimento dei due figli minori Parte_2 mediante il versamento mensile, in favore di ed entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, della somma mensile di 700,00 €uro (350,00 € a figlio) somma che sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici FOI che saranno pubblicati;
7) l'assegno Unico, come già in atto sin da sempre, continuerà ad essere percepito da
[...]
2 ; Parte_1 8) Le spese straordinarie relative ai figli ed saranno a carico di entrambi i genitori Per_1 Pt_2 nella misura del 50% ciascuno seguendo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
9) dichiara di non avere nulla a pretendere da Parte_1 Parte_2
10) I sottoscritti si prestano reciprocamente l'assenso all'espatrio e comunque di recarsi all'estero per ragioni di lavoro e/o di vacanza.”
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Ritenuto che le suddette condizioni non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, non è in contrasto con gli interessi di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Le spese – considerata la natura del giudizio e la definizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza n. 83/2020 del 18.2.2020:
- PRENDE ATTO delle condizioni divisate da e Parte_1 [...]
, per come riportate in parte motiva;
Parte_2
- COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 880/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI MAURO FILIPPO, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MINARDI FRANCESCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: Le parti chiedono che vengano accolte le condizioni previste nell'accordo raggiunto depositato in data 19.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 adiva il Tribunale di Gela per 1 Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilite nella sentenza n. 83/2020, resa dal Tribunale di Gela il 18.02.2020 nell'ambito del procedimento n.
728/2018 R.G., relative al mantenimento dei figli minori , nato il [...], e Persona_1 [...]
, nato il [...]. CP_1
Esponeva che rispetto a quanto disposto nella sentenza di divorzio pronunciata tra le parti, le esigenze economiche e di vita dei figli sono mutate richiedendo, pertanto, un adeguamento dell'assegno mensile previsto per il loro mantenimento in misura pari ad € 1.000,00.
Chiedeva in subordine un riadeguamento del contributo di mantenimento dei figli in misura non inferiore ad € 800,00.
In data 16.5.2025 si costituiva parte resistente esponendo di aver raggiunto un'intesa con la ricorrente circa l'oggetto del presente giudizio.
All'udienza del 20.5.2025 le parti chiedevano, quindi, la ratifica dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio raggiunto dalle parti e prodotte agli atti in data 19.5.2025, di seguito riportate:
“1) I coniugi stabiliscono che i figli minori (Gela, 3/7/2006) e Persona_2 Persona_3
(Gela, 13/5/2011) continueranno ad essere affidati ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso l'abitazione della madre
2) i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3) potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà ed ogni volta che Parte_2 saranno i figli a volerlo, previo avviso alla madre, con un criterio di massima elasticità - anche alla luce del fatto che lavora fuori sede - criterio che ad oggi i coniugi Parte_2 hanno sempre serenamente e con maturità applicato;
4) potrà trascorrere con i figli festività, weekend, periodi di vacanza o Parte_2 di soggiorno anche in altre località diverse dal Comune di Gela previo avviso alla madre;
5) In caso di disaccordo potrà vedere e tenere con sé i figli quando Parte_2 torna a Gela per due volte al mese per tre giorni consecutivi, nonché per quindici giorni continuativi durante le vacanze estive, per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che ad anni alterni, vi sia compreso il 25 dicembre o il 1 gennaio e per quattro giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni vi sia compreso il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
6) si obbliga di contribuire al mantenimento dei due figli minori Parte_2 mediante il versamento mensile, in favore di ed entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, della somma mensile di 700,00 €uro (350,00 € a figlio) somma che sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici FOI che saranno pubblicati;
7) l'assegno Unico, come già in atto sin da sempre, continuerà ad essere percepito da
[...]
2 ; Parte_1 8) Le spese straordinarie relative ai figli ed saranno a carico di entrambi i genitori Per_1 Pt_2 nella misura del 50% ciascuno seguendo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
9) dichiara di non avere nulla a pretendere da Parte_1 Parte_2
10) I sottoscritti si prestano reciprocamente l'assenso all'espatrio e comunque di recarsi all'estero per ragioni di lavoro e/o di vacanza.”
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Ritenuto che le suddette condizioni non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, non è in contrasto con gli interessi di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Le spese – considerata la natura del giudizio e la definizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza n. 83/2020 del 18.2.2020:
- PRENDE ATTO delle condizioni divisate da e Parte_1 [...]
, per come riportate in parte motiva;
Parte_2
- COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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