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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1192 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1192 /2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CADENOTTI
FRANCESCA (c.f. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
13/04/1974, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
GALLI FEDERICO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._4 telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi. pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 9.7.2025, e rimettere la causa in istruttoria per la contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16/06/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Riccò del Golfo e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza, rilasciandosi, sin da ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o quant'altro fosse in proposito necessario;
2) la casa coniugale, acquistata in comunione dei beni, rimarrà nella disponibilità del OR
[...]
, il quale continuerà ad abitarla e vi manterrà la residenza;
CP_1
3) la signora trasferirà altrove la propria residenza, dopo avere prelevato i Parte_1 propri effetti personali dall'appartamento. Ella potrà tuttavia rimanere nella casa coniugale sino a quando non avrà trovato un nuovo alloggio e comunque entro il termine di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) Al momento della sottoscrizione degli accordi di separazione, il marito verserà alla moglie la somma complessiva di euro 40.000,00, dei quali 25.000,00 quale restituzione del contributo della moglie per l'arredo/acquisto della casa coniugale ed i restanti 15.000,00 quale quota del 50% di tutti beni comuni (intesi quali quota c/c, quota tfr, frutti, beni mobili e veicoli);
5) entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la signora si Parte_1 obbliga a trasferire al OR , che accetta, la propria quota del compendio Controparte_1 immobiliare attualmente in comproprietà e precisamente: in Comune di Riccò del Golfo, appartamento sito in via Aurelia 77, censito al NCEU del predetto comune al Fg. 6, particella 1458 sub 4, con annesso posto auto pertinenziale scoperto, censito al
Fg. 6, particella 1458 sub 9, oltre ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, come meglio specificato nell'atto di provenienza;
La cessione avverrà senza corrispettivo in ragione dei seguenti accordi patrimoniali tra le parti. pag. 2 di 4 I coniugi precisano che il trasferimento immobiliare del compendio sopra descritto è essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi famigliare.
6) Il marito resterà obbligato per il pagamento del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa coniugale dell'importo di 618,95 mensili, oltre al pagamento del finanziamento acceso per
l'acquisto del divano;
7) La moto e la vettura Mazda Cx 3 resteranno di proprietà del marito mentre la Fiat AN rimarrà in proprietà della moglie”.
L'udienza del 9.7.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli minori da tutelare.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle medesime condizioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale della come sopra costituito, definitivamente pronunciando in punto di Pt_2 separazione personale ma non definitivamente pronunciando sull'intero giudizio vista la domanda cumulata ex art. 473-bis.49 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in data 18.5.2008 in Riccò del Golfo (SP), e trascritto nei Registri
[...] degli atti di matrimonio del predetto Comune di Riccò del Golfo (SP) dell'anno 2008, al n. 1 parte
II serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità, prendendo atto delle statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.7.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1192 /2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CADENOTTI
FRANCESCA (c.f. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
13/04/1974, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
GALLI FEDERICO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._4 telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi. pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 9.7.2025, e rimettere la causa in istruttoria per la contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16/06/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Riccò del Golfo e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza, rilasciandosi, sin da ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o quant'altro fosse in proposito necessario;
2) la casa coniugale, acquistata in comunione dei beni, rimarrà nella disponibilità del OR
[...]
, il quale continuerà ad abitarla e vi manterrà la residenza;
CP_1
3) la signora trasferirà altrove la propria residenza, dopo avere prelevato i Parte_1 propri effetti personali dall'appartamento. Ella potrà tuttavia rimanere nella casa coniugale sino a quando non avrà trovato un nuovo alloggio e comunque entro il termine di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) Al momento della sottoscrizione degli accordi di separazione, il marito verserà alla moglie la somma complessiva di euro 40.000,00, dei quali 25.000,00 quale restituzione del contributo della moglie per l'arredo/acquisto della casa coniugale ed i restanti 15.000,00 quale quota del 50% di tutti beni comuni (intesi quali quota c/c, quota tfr, frutti, beni mobili e veicoli);
5) entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la signora si Parte_1 obbliga a trasferire al OR , che accetta, la propria quota del compendio Controparte_1 immobiliare attualmente in comproprietà e precisamente: in Comune di Riccò del Golfo, appartamento sito in via Aurelia 77, censito al NCEU del predetto comune al Fg. 6, particella 1458 sub 4, con annesso posto auto pertinenziale scoperto, censito al
Fg. 6, particella 1458 sub 9, oltre ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, come meglio specificato nell'atto di provenienza;
La cessione avverrà senza corrispettivo in ragione dei seguenti accordi patrimoniali tra le parti. pag. 2 di 4 I coniugi precisano che il trasferimento immobiliare del compendio sopra descritto è essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi famigliare.
6) Il marito resterà obbligato per il pagamento del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa coniugale dell'importo di 618,95 mensili, oltre al pagamento del finanziamento acceso per
l'acquisto del divano;
7) La moto e la vettura Mazda Cx 3 resteranno di proprietà del marito mentre la Fiat AN rimarrà in proprietà della moglie”.
L'udienza del 9.7.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli minori da tutelare.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle medesime condizioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale della come sopra costituito, definitivamente pronunciando in punto di Pt_2 separazione personale ma non definitivamente pronunciando sull'intero giudizio vista la domanda cumulata ex art. 473-bis.49 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in data 18.5.2008 in Riccò del Golfo (SP), e trascritto nei Registri
[...] degli atti di matrimonio del predetto Comune di Riccò del Golfo (SP) dell'anno 2008, al n. 1 parte
II serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità, prendendo atto delle statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.7.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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