Articolo 35 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 33Articolo 36
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 35. (Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi) 1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio ((ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,)) nonche' in tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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