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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice Unico, dott. LU Di NI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile, iscritta al n.° 2096/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose” e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Armando Federico, elettivamente domiciliati come in atti;
- Attrice-
E
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
TO DE IA, elettivamente domiciliati come in atti;
- Convenuta -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.09.2020, la Parte_1 ha evocato in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Castrovillari, per chiedere di essere CP_1 risarcita dei danni patrimoniali subiti in occasione del sinistro del 15.02.2020, verificatosi a
Scala Coeli.
A tal proposito, l'attrice ha allegato:
- Di operare nel settore dei trasporti, in particolare per conto terzi, e di essere proprietaria del veicolo autocarro VE GI tg. CS955LT, con rimorchio tg. BA027127;
- Che il giorno 15/02/2020, alle ore 22:15 circa, in Scala Coeli (CS), località frazione bivio
San Morello, precisamente sulla S.S. 106 al km 306+380, l'autocarro di sua proprietà aveva R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 2 di 7
subito diversi danni a seguito di un sinistro stradale causato dalla scarsa visibilità di una rotatoria posta su detto tratto stradale di competenza dell' ; CP_1
- Che, in particolare, l'autocarro, condotto da stava percorrendo la S.S. 106, Persona_1 con direzione Crotone (Sibari/Corigliano), quando, giunto in località bivio San Morello, si era trovato di fronte ad una rotatoria assolutamente non illuminata e, quindi, confondibile nell'oscurità della notte, atteso anche che la rotatoria non era collocata perfettamente al centro della carreggiata, “bensì spostata su di un lato (a mo' di tratto curvilineo)”;
- Che il conducente dell'autocarro era stato costretto ad effettuare una repentina manovra di emergenza per evitare l'impatto frontale contro la rotonda;
- Che, a seguito della manovra emergenziale, il conducente era riuscito a far rimanere in carreggiata la motrice (tg. CS955LT), mentre il rimorchio tg. BA027127 si era ribaltato, unitamente al suo carico sul proprio lato sinistro;
- Che sul luogo era intervenuta la Polizia Stradale;
- Che, a seguito del sinistro occorso, il veicolo aveva riportato danni pari ad € 16.500,00: in particolare le voci di danno si riferiscono ai danni materiali subiti dal rimorchio tg.
BA027127 (euro 12.200,00), cassoni in materiale P.V.C. (n. 40 circa) per il trasporto di bani (euro 3.000,00) ed infine al costo dell'intervento di un apposito camion – gru giunto sul luogo del fatto ed impegnato nelle operazioni di sgombero della sede stradale, nonché del recupero di quanto danneggiato (euro 1.300,00);
- Che l'esclusiva responsabilità per il sinistro occorso era da addebitare alla convenuta CP_1 per violazione dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c., per l'omessa o errata manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro.
Tanto precisato, l'attrice ha chiesto a questo Tribunale: “respinta ogni contraria istanza: a)
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società in qualità di soggetto CP_1 giuridico gestore del tratto stradale teatro del sinistro (S.S. 106 al km 306+380, comune di
Scala Coeli, località bivio San Morello), che con azioni errata e/o omissioni determinava il sinistro per cui è causa, nonché la violazione degli articoli 2043 c.c. e 2051 c.c. sull'omessa e/o errata custodia e manutenzione della strada de quo;
b) Accertare e dichiarare il pieno ed esclusivo diritto al risarcimento dei danni materiali favore dell'attrice, società Parte_1
in qualità di proprietaria dell'autocarro VE GI tg. CS955LT con rimorchio
[...] tg. BA027127 e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno per le seguenti voci: I) risarcimento danni materiali al rimorchio tg. BA027127 danneggiato nel sinistro pari ad euro 12.200,00 (doc. all.), II) risarcimento danni materiali subiti dai cassoni in P.V.C. trasportati dall'autocarro attoreo, pari ad euro 3.000,00 (doc. all.) e III) rimborso fattura per R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 3 di 7
intervento camion – gru nell'immediatezza del sinistro, pari ad euro 1.300,00 (doc. all.), per un totale complessivo di euro 16.500,00; c) Condannare, altresì, la convenuta CP_1 all'ulteriore pagamento di quella somma ritenuta di giustizia per l'evidenziato mancato assolvimento degli obblighi di legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da riconoscere a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 13.09.2021, si è costituita l' la quale ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha dedotto:
- che il tratto di strada in questione era dotato di ogni segnaletica stradale verticale ed orizzontale con pannello integrativo ed erano esistenti limiti di velocità, sicché, “il danneggiato, usando l'ordinaria diligenza ed attenendosi a quelle che sono le regole che presiedono ad una condotta di guida sicura, avrebbe potuto prevedere e percepire la situazione che definisce di pericolo occulto”;
- che l'impianto di illuminazione era perfettamente funzionante, per come rilevato dagli operatori intervenuti;
- che le cause del sinistro erano da attribuire al conducente dell'autocarro, ossia alla elevata velocità a cui stava viaggiando.
La convenuta ha chiesto, quindi, di: “dichiarare nel merito l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda proposta dalla per genericità della richiesta avanzata, Parte_2 per le ragioni esposte nella presente à comparsa.”
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di un teste di parte attrice ) e due testi Testimone_1 di parte convenuta e . Rigettata la richiesta di c.t.u., si è Testimone_2 Testimone_3 pervenuti all'udienza del 24.06.2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge”.).
A tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui non è seguito il deposito di scritti conclusionali.
2. Nel merito.
In via preliminare, nella fattispecie in esame, la dedotta responsabilità dell' va Controparte_1 ricondotta all'art. 2051 c.c., avendo l'attore lamentato l'omessa custodia della strada statale, luogo del sinistro. R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 4 di 7
Non è necessario nella presente sede ripercorrere la lunga evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale sull'applicabilità o meno alla P.A. della responsabilità da cose in custodia.
Sul punto, è sufficiente osservare che, fino a pochi anni fa, in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n. 15383 del 2006).
La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte Costituzionale n.
156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento.
La posizione che è emersa è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. può essere applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante Cass. civ. n. 8935 del 2003 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ. n. 24529 del 2009).
Sotto tale profilo, la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia.
Esse, quindi, vanno ad incidere sull'onere della prova che la P.A. deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che siano stati dimostrati l'esistenza dell'evento, nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 855/2021).
Tanto premesso, in ordine alla tematica dell'onere della prova, va ricordato che l'art. 2051 c.c. - nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti - non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011), ovvero “non esonera la parte danneggiata dall'onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell'ingiustizia del danno e dell'imputabilità soggettiva” (Cass. n. 7937/2012).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 5 di 7
simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, nonché Cass. civ. n.
21212 del 2015).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n.
2660 del 2013).
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ. n.
2660 del 2013).
Tanto premesso in iure, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Ebbene, l'attore non ha provato il rapporto di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia, soprattutto sotto il profilo della pericolosità della res e dell'evitabilità del danno.
Poiché il nesso causale, per come ampiamente evidenziato, rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, doveva essere la società attrice a dimostrare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza, come già sopra esposto, si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n.
6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013).
Nel caso in esame, nell'atto introduttivo la pericolosità della rotatoria che avrebbe cagionato il sinistro è stata ricondotta dalla società proprietaria del veicolo all'assenza di illuminazione, circostanza confermata dai testi e (su tale aspetto, cfr. infra). Testimone_1 Testimone_3
Tuttavia, il mancato funzionamento dell'illuminazione pubblica non costituisce di per sé un'insidia, vale a dire un pericolo occulto, tale da non permettere al conducente di avvedersi della presenza della rotatoria, tenuto conto della presenza, innanzitutto, dei dispositivi di illuminazione di cui è dotato l'autocarro, che dovevano essere accesi, e della conformazione della stessa rotatoria - si tratta, infatti, di una rotatoria a raso terra -. R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 6 di 7
Ed ancora, oltre ad essere stato allegato dall' nella comparsa di risposta – e non CP_1 tempestivamente contestato dalla società attrice – dalle foto allegate dalla stessa Parte_1
è emersa la presenza,, sul tratto di strada in questione di un cartello che indica il
[...] limite di velocità di 30 km/h, di un cartello indicante la rotatoria, con obbligo di dare precedenza, nonché di un segnale di obbligo di passaggio a destra, vale a dire della segnaletica - ben visibile con la luce dei fari - che avvisa in anticipo l'utente della strada della conformazione della stessa, informandolo che sta per immettersi in un incrocio regolato da rotatoria, così da prepararsi a rallentare e adattare la guida.
Tali elementi di per sé escludono l'esistenza di un'obiettiva situazione di insidiosa pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Gli elementi appena esaminati, infatti, non consentono di ritenere che il sinistro sia stata causato dalla condizione della strada carente di illuminazione, tenuto conto che la scarsa visibilità poteva essere agevolmente superata dal conducente adottando un comportamento improntato all'ordinaria diligenza nella conduzione del proprio veicolo e, soprattutto, al rispetto delle regole della strada imposte dalla cartellonistica sopra richiamata, e ciò, ancor di più, se si tiene in considerazione la tipologia di veicolo, vale a dire di un autocarro con rimorchio, per il quale è senz'altro richiesta un'accortezza maggiore alla guida.
In conclusione, il comportamento del conducente l'autocarro ha fatto sì che la res non sia da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi (Cassazione civile sez.
III, 07/06/2023, (ud. 23/05/2023, dep. 07/06/2023), n.16034).
Quanto all'illuminazione, fermi i rilievi sinora svolti, occorre osservare poi che difetta, in ogni caso,
l'obbligo di tenuta di essa per la strada in questione, stante il disposto dell'art. 6 dell'all. 1 al D.M. del 19 aprile 2006, secondo cui per i nodi di tipo 3, ossia intersezione a raso, quale quello di cui si discute, “…l'illuminazione deve essere realizzata nei casi in cui si accerti la ricorrenza di particolari condizioni ambientali locali, invalidanti ai fini della corretta percezione degli ostacoli, come la presenza di nebbia o foschia. L'accertamento deve essere compiuto anche assumendo informazioni presso le autorità locali, responsabili del territorio”.
Dalla differente formulazione delle prescrizioni inerenti i nodi tipo 3 da quelle inerenti i nodi di tipo
1 e 2 emerge che la necessità della illuminazione nel primo caso non riguarda “…il mutuo avvistamento dei veicoli, l'avvistamento di eventuali ostacoli e la corretta percezione della configurazione degli elementi dell'intersezione, nelle diverse condizioni che possono verificarsi durante l'esercizio diurno e notturno dell'infrastruttura”, bensì solo la “…percezione degli ostacoli” presenti all'incrocio. R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 7 di 7
Ne consegue che non potendo in questi casi intendersi, quale finalità dell'illuminazione della rotatoria, quella di consentire l'avvistamento della stessa (“…corretta percezione della configurazione degli elementi dell'intersezione, …”) bensì solo degli ostacoli che si frappongono al transito del veicolo, di certo l'allestimento dell'illuminazione e/o il funzionamento non erano esigibili dall'ente convenuto al fine di prevenire il sinistro de quo, che, in ragione della sua rocambolesca evoluzione, appare del tutto ascrivibile alla condotta di guida imprudente del conducente.
Pertanto, in definitiva, deve ritenersi non provato dalla società attrice la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Alla luce di quanto sopra esposto, inoltre, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento nemmeno in relazione all'art. 2043 c.c., difettando, tra gli altri, il requisito del nesso di eziologico tra la condotta dell e l'evento e dell'elemento soggettivo del dolo o colpa in capo alla CP_1 convenuta.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), della esigua attività processuale svolta - anche in ragione del mancato espletamento della c.t.u. - nonché del numero ridotto delle questioni affrontate, che induce ad applicare i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice dott. LU Di NI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ RIGETTA la domanda proposta dalla Parte_1
➢ CONDANNA la al pagamento in favore della convenuta Parte_1 delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del difensore, avv.
TO DE IA, dichiaratosi antistatario.
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 4 dicembre 2025
Il Giudice
LU Di NI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Federica Farno.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice Unico, dott. LU Di NI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile, iscritta al n.° 2096/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose” e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Armando Federico, elettivamente domiciliati come in atti;
- Attrice-
E
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
TO DE IA, elettivamente domiciliati come in atti;
- Convenuta -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.09.2020, la Parte_1 ha evocato in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Castrovillari, per chiedere di essere CP_1 risarcita dei danni patrimoniali subiti in occasione del sinistro del 15.02.2020, verificatosi a
Scala Coeli.
A tal proposito, l'attrice ha allegato:
- Di operare nel settore dei trasporti, in particolare per conto terzi, e di essere proprietaria del veicolo autocarro VE GI tg. CS955LT, con rimorchio tg. BA027127;
- Che il giorno 15/02/2020, alle ore 22:15 circa, in Scala Coeli (CS), località frazione bivio
San Morello, precisamente sulla S.S. 106 al km 306+380, l'autocarro di sua proprietà aveva R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 2 di 7
subito diversi danni a seguito di un sinistro stradale causato dalla scarsa visibilità di una rotatoria posta su detto tratto stradale di competenza dell' ; CP_1
- Che, in particolare, l'autocarro, condotto da stava percorrendo la S.S. 106, Persona_1 con direzione Crotone (Sibari/Corigliano), quando, giunto in località bivio San Morello, si era trovato di fronte ad una rotatoria assolutamente non illuminata e, quindi, confondibile nell'oscurità della notte, atteso anche che la rotatoria non era collocata perfettamente al centro della carreggiata, “bensì spostata su di un lato (a mo' di tratto curvilineo)”;
- Che il conducente dell'autocarro era stato costretto ad effettuare una repentina manovra di emergenza per evitare l'impatto frontale contro la rotonda;
- Che, a seguito della manovra emergenziale, il conducente era riuscito a far rimanere in carreggiata la motrice (tg. CS955LT), mentre il rimorchio tg. BA027127 si era ribaltato, unitamente al suo carico sul proprio lato sinistro;
- Che sul luogo era intervenuta la Polizia Stradale;
- Che, a seguito del sinistro occorso, il veicolo aveva riportato danni pari ad € 16.500,00: in particolare le voci di danno si riferiscono ai danni materiali subiti dal rimorchio tg.
BA027127 (euro 12.200,00), cassoni in materiale P.V.C. (n. 40 circa) per il trasporto di bani (euro 3.000,00) ed infine al costo dell'intervento di un apposito camion – gru giunto sul luogo del fatto ed impegnato nelle operazioni di sgombero della sede stradale, nonché del recupero di quanto danneggiato (euro 1.300,00);
- Che l'esclusiva responsabilità per il sinistro occorso era da addebitare alla convenuta CP_1 per violazione dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c., per l'omessa o errata manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro.
Tanto precisato, l'attrice ha chiesto a questo Tribunale: “respinta ogni contraria istanza: a)
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società in qualità di soggetto CP_1 giuridico gestore del tratto stradale teatro del sinistro (S.S. 106 al km 306+380, comune di
Scala Coeli, località bivio San Morello), che con azioni errata e/o omissioni determinava il sinistro per cui è causa, nonché la violazione degli articoli 2043 c.c. e 2051 c.c. sull'omessa e/o errata custodia e manutenzione della strada de quo;
b) Accertare e dichiarare il pieno ed esclusivo diritto al risarcimento dei danni materiali favore dell'attrice, società Parte_1
in qualità di proprietaria dell'autocarro VE GI tg. CS955LT con rimorchio
[...] tg. BA027127 e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno per le seguenti voci: I) risarcimento danni materiali al rimorchio tg. BA027127 danneggiato nel sinistro pari ad euro 12.200,00 (doc. all.), II) risarcimento danni materiali subiti dai cassoni in P.V.C. trasportati dall'autocarro attoreo, pari ad euro 3.000,00 (doc. all.) e III) rimborso fattura per R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 3 di 7
intervento camion – gru nell'immediatezza del sinistro, pari ad euro 1.300,00 (doc. all.), per un totale complessivo di euro 16.500,00; c) Condannare, altresì, la convenuta CP_1 all'ulteriore pagamento di quella somma ritenuta di giustizia per l'evidenziato mancato assolvimento degli obblighi di legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da riconoscere a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 13.09.2021, si è costituita l' la quale ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha dedotto:
- che il tratto di strada in questione era dotato di ogni segnaletica stradale verticale ed orizzontale con pannello integrativo ed erano esistenti limiti di velocità, sicché, “il danneggiato, usando l'ordinaria diligenza ed attenendosi a quelle che sono le regole che presiedono ad una condotta di guida sicura, avrebbe potuto prevedere e percepire la situazione che definisce di pericolo occulto”;
- che l'impianto di illuminazione era perfettamente funzionante, per come rilevato dagli operatori intervenuti;
- che le cause del sinistro erano da attribuire al conducente dell'autocarro, ossia alla elevata velocità a cui stava viaggiando.
La convenuta ha chiesto, quindi, di: “dichiarare nel merito l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda proposta dalla per genericità della richiesta avanzata, Parte_2 per le ragioni esposte nella presente à comparsa.”
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di un teste di parte attrice ) e due testi Testimone_1 di parte convenuta e . Rigettata la richiesta di c.t.u., si è Testimone_2 Testimone_3 pervenuti all'udienza del 24.06.2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge”.).
A tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui non è seguito il deposito di scritti conclusionali.
2. Nel merito.
In via preliminare, nella fattispecie in esame, la dedotta responsabilità dell' va Controparte_1 ricondotta all'art. 2051 c.c., avendo l'attore lamentato l'omessa custodia della strada statale, luogo del sinistro. R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 4 di 7
Non è necessario nella presente sede ripercorrere la lunga evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale sull'applicabilità o meno alla P.A. della responsabilità da cose in custodia.
Sul punto, è sufficiente osservare che, fino a pochi anni fa, in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n. 15383 del 2006).
La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte Costituzionale n.
156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento.
La posizione che è emersa è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. può essere applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante Cass. civ. n. 8935 del 2003 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ. n. 24529 del 2009).
Sotto tale profilo, la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia.
Esse, quindi, vanno ad incidere sull'onere della prova che la P.A. deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che siano stati dimostrati l'esistenza dell'evento, nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 855/2021).
Tanto premesso, in ordine alla tematica dell'onere della prova, va ricordato che l'art. 2051 c.c. - nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti - non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011), ovvero “non esonera la parte danneggiata dall'onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell'ingiustizia del danno e dell'imputabilità soggettiva” (Cass. n. 7937/2012).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 5 di 7
simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, nonché Cass. civ. n.
21212 del 2015).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n.
2660 del 2013).
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ. n.
2660 del 2013).
Tanto premesso in iure, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Ebbene, l'attore non ha provato il rapporto di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia, soprattutto sotto il profilo della pericolosità della res e dell'evitabilità del danno.
Poiché il nesso causale, per come ampiamente evidenziato, rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, doveva essere la società attrice a dimostrare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza, come già sopra esposto, si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n.
6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013).
Nel caso in esame, nell'atto introduttivo la pericolosità della rotatoria che avrebbe cagionato il sinistro è stata ricondotta dalla società proprietaria del veicolo all'assenza di illuminazione, circostanza confermata dai testi e (su tale aspetto, cfr. infra). Testimone_1 Testimone_3
Tuttavia, il mancato funzionamento dell'illuminazione pubblica non costituisce di per sé un'insidia, vale a dire un pericolo occulto, tale da non permettere al conducente di avvedersi della presenza della rotatoria, tenuto conto della presenza, innanzitutto, dei dispositivi di illuminazione di cui è dotato l'autocarro, che dovevano essere accesi, e della conformazione della stessa rotatoria - si tratta, infatti, di una rotatoria a raso terra -. R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 6 di 7
Ed ancora, oltre ad essere stato allegato dall' nella comparsa di risposta – e non CP_1 tempestivamente contestato dalla società attrice – dalle foto allegate dalla stessa Parte_1
è emersa la presenza,, sul tratto di strada in questione di un cartello che indica il
[...] limite di velocità di 30 km/h, di un cartello indicante la rotatoria, con obbligo di dare precedenza, nonché di un segnale di obbligo di passaggio a destra, vale a dire della segnaletica - ben visibile con la luce dei fari - che avvisa in anticipo l'utente della strada della conformazione della stessa, informandolo che sta per immettersi in un incrocio regolato da rotatoria, così da prepararsi a rallentare e adattare la guida.
Tali elementi di per sé escludono l'esistenza di un'obiettiva situazione di insidiosa pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Gli elementi appena esaminati, infatti, non consentono di ritenere che il sinistro sia stata causato dalla condizione della strada carente di illuminazione, tenuto conto che la scarsa visibilità poteva essere agevolmente superata dal conducente adottando un comportamento improntato all'ordinaria diligenza nella conduzione del proprio veicolo e, soprattutto, al rispetto delle regole della strada imposte dalla cartellonistica sopra richiamata, e ciò, ancor di più, se si tiene in considerazione la tipologia di veicolo, vale a dire di un autocarro con rimorchio, per il quale è senz'altro richiesta un'accortezza maggiore alla guida.
In conclusione, il comportamento del conducente l'autocarro ha fatto sì che la res non sia da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi (Cassazione civile sez.
III, 07/06/2023, (ud. 23/05/2023, dep. 07/06/2023), n.16034).
Quanto all'illuminazione, fermi i rilievi sinora svolti, occorre osservare poi che difetta, in ogni caso,
l'obbligo di tenuta di essa per la strada in questione, stante il disposto dell'art. 6 dell'all. 1 al D.M. del 19 aprile 2006, secondo cui per i nodi di tipo 3, ossia intersezione a raso, quale quello di cui si discute, “…l'illuminazione deve essere realizzata nei casi in cui si accerti la ricorrenza di particolari condizioni ambientali locali, invalidanti ai fini della corretta percezione degli ostacoli, come la presenza di nebbia o foschia. L'accertamento deve essere compiuto anche assumendo informazioni presso le autorità locali, responsabili del territorio”.
Dalla differente formulazione delle prescrizioni inerenti i nodi tipo 3 da quelle inerenti i nodi di tipo
1 e 2 emerge che la necessità della illuminazione nel primo caso non riguarda “…il mutuo avvistamento dei veicoli, l'avvistamento di eventuali ostacoli e la corretta percezione della configurazione degli elementi dell'intersezione, nelle diverse condizioni che possono verificarsi durante l'esercizio diurno e notturno dell'infrastruttura”, bensì solo la “…percezione degli ostacoli” presenti all'incrocio. R.G. n.° 2096/2020 - Pag. 7 di 7
Ne consegue che non potendo in questi casi intendersi, quale finalità dell'illuminazione della rotatoria, quella di consentire l'avvistamento della stessa (“…corretta percezione della configurazione degli elementi dell'intersezione, …”) bensì solo degli ostacoli che si frappongono al transito del veicolo, di certo l'allestimento dell'illuminazione e/o il funzionamento non erano esigibili dall'ente convenuto al fine di prevenire il sinistro de quo, che, in ragione della sua rocambolesca evoluzione, appare del tutto ascrivibile alla condotta di guida imprudente del conducente.
Pertanto, in definitiva, deve ritenersi non provato dalla società attrice la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Alla luce di quanto sopra esposto, inoltre, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento nemmeno in relazione all'art. 2043 c.c., difettando, tra gli altri, il requisito del nesso di eziologico tra la condotta dell e l'evento e dell'elemento soggettivo del dolo o colpa in capo alla CP_1 convenuta.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), della esigua attività processuale svolta - anche in ragione del mancato espletamento della c.t.u. - nonché del numero ridotto delle questioni affrontate, che induce ad applicare i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice dott. LU Di NI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ RIGETTA la domanda proposta dalla Parte_1
➢ CONDANNA la al pagamento in favore della convenuta Parte_1 delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del difensore, avv.
TO DE IA, dichiaratosi antistatario.
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 4 dicembre 2025
Il Giudice
LU Di NI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Federica Farno.