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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/12/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2837/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2837/ 2018, promossa da:
C.F. e P. IVA n. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Nicola Giuliani;
Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Mario Controparte_1 P.IVA_2
Caliendo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 9.09.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ivi accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in relazione ad un sinistro occorso in data 23/11/2016, alle ore 9.30 circa, in Grosseto, località Casalone, via Aurelia Antica snc, allorquando il personale della avrebbe provocato, eseguendo lavori di scavo con una macchina Controparte_1 escavatrice, la rottura della conduttura del gas interrata di proprietà della società attrice;
per l'effetto, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di Euro 8.784,00, ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, quale risarcimento per i costi sostenuti per la riparazione e ripristino della suddetta conduttura;
il tutto con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio deducendo nel merito l'assenza di responsabilità in relazione CP_1 ai fatti di causa, non negando il fatto storico del sinistro ma sostenendo un concorso di colpa della stessa attrice nella causazione del danno, evidenziando che lo scavo effettuato dai propri operai sarebbe pagina 1 di 6 stato eseguito in sicurezza, a tre metri di distanza dai segnali impressi sull'asfalto (quali indicatori della direttrice della condotta di gas) individuati mediante documentazione messa a disposizione della convenuta dalla società attrice. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, manifestando in ogni caso una disponibilità transattiva, previo riconoscimento del predetto concorso di colpa, evidenziando come il rimborso effettuato in favore della società convenuta da parte della propria compagnia di assicurazione non sarebbe stato sufficiente a coprire l'intero importo richiesto dalla dovendone Pt_1 dirottare una parte per coprire (altri ed ulteriori) danni causati anche all'Acquedotto del Fiora Spa.; ha altresì proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di al rimborso Parte_1 della somma di Euro 1.014,18 per lo smaltimento del materiale di risulta relativo allo scavo per il ripristino tubatura;
il tutto con condanna di ex art. 96 cpc per lite temeraria e con vittoria di Parte_1 spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie e documenti e la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali. All'udienza del 24 ottobre 2023 è stato svolto il confronto tra i testi e all'esito del quale la causa è stata rinviata all'udienza del Testimone_1 Controparte_2
15/10/2024 e successivamente rinviata più volte su richiesta delle parti al fine di esperire tentativi di conciliazione stragiudiziale, con esito infruttuoso.
All'udienza del 9.9.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'istruttoria, unitamente ai fatti pacifici e non contestati, ha fatto emergere come (i) la convenuta
[...]
dovendo eseguire dei lavori in via Aurelia Antica snc, Loc. Casalone, a Grosseto, ebbe a CP_1 richiedere all'odierna attrice, per il tramite della indicazioni circa il posizionamento delle Parte_2 condutture del gas interrate;
(ii) si volgeva un sopralluogo presso i luoghi di causa, di cui fu redatto apposito “verbale di sopralluogo per tracciatura condotte gas” datato 13/10/2016 (cfr. doc. 1 attrice), dal quale risulta che per conto della dopo aver tracciato dei segnali Testimone_1 Parte_1 sull'asfalto con della vernice di colore giallo all'altezza della generatrice superiore della condotta, ha provveduto a fornire a quest'ultimo in rappresentanza della (ditta per la Controparte_2 Parte_2 quale lavorava la indicazioni operative, informando espressamente quest'ultimo che, CP_1 qualora si fosse reso necessario scavare in prossimità della condotta del gas, le operazioni avrebbero dovuto essere “effettuate a mano” (cfr. doc. 1 attrice); (iii) la stessa convenuta, nell'eseguire tali lavori e disattendendo le indicazioni ricevute dal personale incaricato dalla operò uno scavo con Pt_1
pagina 2 di 6 mezzo meccanico in prossimità della condotta del gas metano, correttamente segnalata con frecce di indicazione di colore giallo, provocando così la rottura della conduttura.
Le prove orali hanno poi dimostrato che, in occasione del sopralluogo del 13/10/2016, Testimone_1
(operaio dipendente della ditta la quale esegue lavori per conto di consegnò al Parte_3 Pt_1 signor (assistente tecnico di dichiaratosi impiegato di Controparte_2 CP_1 CP_1 dal 2014) la planimetria completa con le ramificazioni della conduttura del gas della zona interessata dai lavori, segnalando anche che nel frattempo “era mutata la morfologia della zona”.
Tali ultime circostanze sono state riferite dallo stesso in sede di testimonianza e Testimone_1 ribadite durante il confronto con il teste (cfr. verbale di udienza del 11.02.2020 e Controparte_2
24.10.2023).
Sul punto, va osservato che le testimonianze rese dai testi sopra indicati risultano divergenti in merito a due circostanze, ovvero (i) circa l'avvenuta consegna da parte del in favore dello della Tes_1 CP_2 planimetria con l'indicazione delle ramificazioni della conduttura del gas;
(ii) sul fatto che lo stesso avrebbe riferito, sempre allo che lo scavo in prossimità della conduttura del gas doveva Tes_1 CP_2 essere effettuato a mano, per motivi di sicurezza.
Tali divergenze risultano affievolite all'esito del confronto tra i predetti testi avvenuto all'udienza del
24.10.2023, all'esito del quale il teste con riferimento all'avvenuta consegna allo della Tes_1 CP_2 planimetria con l'indicazione delle ramificazioni della conduttura del gas, nel ribadire di aver consegnato la predetta documentazione in occasione del sopralluogo del 13.10.2016, ha precisato di averla consegnata “ad un dipendente della ditta , senza tuttavia ricordare con esattezza CP_1
“se si trattasse del teste o di altro soggetto (cfr. verbale di udienza del 24.10.2023). CP_2
Quanto invece, al fatto che lo stesso avrebbe riferito, sempre allo che lo scavo in Tes_1 CP_2 prossimità della conduttura del gas doveva essere effettuato a mano, entrambi i testi, dopo aver reso dichiarazioni discordi alla precedente escussione, hanno entrambi confermato la circostanza, avendo anche il teste confermato di essere stato reso edotto dal del fatto che “tali lavorazioni CP_2 Tes_1 dovevano essere effettuate a mano come previsto dalla normativa UNI”, specificando in ogni caso che
“ciò riguarda lo scavo da effettuarsi in prossimità della tubazione” (cfr. verbale di udienza del
24.10.2023).
Del resto, la circostanza appare avvalorata anche dall'esame del verbale di sopralluogo sottoscritto da entrambi i testi suddetti, ove è riportato chiaramente il fatto che lo veniva edotto della CP_2 necessità di scavare a mano e non con mezzi meccanici in prossimità della condotta del gas (cfr. doc. 1 attrice).
pagina 3 di 6 Si deve quindi ritenere provata l'avvenuta consegna da parte del ad un dipendente della Tes_1 [...]
della planimetria con l'indicazione delle ramificazioni della conduttura del gas;
nonché Controparte_1 che lo stesso informò lo che lo scavo in prossimità della conduttura del gas doveva essere Tes_1 CP_2 effettuato “a mano”, per motivi di sicurezza, come peraltro previsto dalle prassi UNI in accordo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), secondo cui lo scavo in prossimità di condutture del gas deve essere “completato a mano” in una fase specifica e delicata, ossia in prossimità della tubazione, laddove l'indicazione che almeno la porzione di scavo immediatamente adiacente al tubo (entro i 30 cm) debba essere eseguita manualmente è una pratica standard di buona tecnica e sicurezza, universalmente adottata per prevenire danni alle condutture interrate ed alla sicurezza pubblica.
Tale cautela, prevista dalle prassi di settore ed oggetto di esplicita raccomandazione da parte del personale della alla era evidentemente volta a scongiurare lo specifico rischio Pt_1 CP_1 che poi concretamente si è verificato nel caso di specie, ovvero il danneggiamento delle condutture interrate. Sul punto, come peraltro confermato dai testi, tra cui in particolare il teste (cfr. Tes_2 verbale di udienza dell'11.05.2022) risulta che detta tubatura era “collocata ad una profondità di oltre
90 cm”, sicché si deve ritenere che lo scavo fu effettuato, con mezzi meccanici, ben oltre la porzione immediatamente adiacente al tubo (30 cm), tenuto conto della normale profondità a cui tali condutture vengono interrate.
È anche irrilevante, ai fini che qui interessano, che la società convenuta abbia effettuato lo scavo “a tre metri di distanza” dai segnali tracciati dal personale per individuare le condutture, in quanto lo Pt_1 scavo in questione andava comunque effettuato manualmente, come richiesto dalla società attrice e come da prassi di settore, il tutto, se non per la totalità, almeno per la porzione immediatamente adiacente al tubo (entro i 30 cm), proprio al fine di evitare danneggiamenti accidentali alla conduttura.
Peraltro, risulta confermata la ricostruzione dell'attrice (e smentite gran parte delle dichiarazioni del teste anche in merito alla collocazione in profondità della tubatura del gas ed alla presenza del CP_2 nastro di segnalazione e della sabbia intorno alla stessa, come si evince dall'esame delle fotografie in atti, scattate durante le operazioni di riparazione della condotta, nonché dalle testimonianze degli operai della che hanno effettuato tale intervento (cfr. testi: a verbale di udienza del Pt_3 Testimone_3
11 febbraio 2020; a verbale di udienza del 20 giugno 2023; a Testimone_4 Testimone_5 verbale di udienza del 11 maggio 2022).
Il teste ha anche confermato le circostanze di cui al capitolo 5) della memoria ex art. Testimone_5
183 n. 2 di parte attrice, in particolare che, “giunto presso il cantiere, il personale della ditta Pt_3 constatava che lo scavo che aveva provocato la rottura della tubatura non era stato eseguito a mano, ma pagina 4 di 6 a mezzo di un escavatore e proprio all'altezza della linea gialla che era stata tracciata all'altezza della generatrice superiore della condotta, tanto è vero che la suddetta linea non era più visibile, poiché
l'asfalto sul quale era stata dipinta era stato asportato al momento dello scavo” (cfr. verbale di udienza dell'11.05.2022).
La circostanza risulta anche dalle fotografie versate in atti, dalle quali può notarsi che lo scavo prodotto dal personale della società convenuta si trova in prossimità della direttrice della linea gialla ancora visibile sull'asfalto, ad ulteriore testimonianza dell'evidente errore commesso dal personale che effettuò lo scavo.
È anche da rilevare che la ditta convenuta ha dedotto di essersi avvalsa, per l'esecuzione dei lavori, anche dell'opera di ditte terze, come peraltro dimostra il fatto che il sopralluogo del 13/10/2016 presso il cantiere di via Aurelia Antica a Grosseto avvenne alla presenza del personale tecnico incaricato dalla e del rappresentante della società che, da quanto emerso in questa sede, aveva Pt_1 Parte_2 richiesto la tracciatura delle tubature del gas e committente della CP_1
È dunque presumibile che il sinistro per cui è causa si sia verificato per un difetto di coordinamento tra soggetti che hanno in qualche modo collaborato allo scavo;
circostanza quest'ultima rispetto alla quale la società attrice risulta, invero, del tutto indifferente.
In definitiva, deve ritenersi dimostrato in questa sede che la responsabilità per il danno per cui è causa ricade in capo a avendo la stessa disatteso le istruzioni tecniche fornite dal Controparte_1 personale e agito senza la normale prudenza, trattandosi di scavo da effettuarsi in prossimità Pt_1 della conduttura del gas, dunque secondo le indicazioni e prassi UNI in accordo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), da completarsi a mano quantomeno in prossimità della tubazione.
Per quanto attiene all'entità del danno subito dalla questo è rappresentato dai costi Parte_1 sostenuti per la riparazione della tubatura danneggiata, per il quale, come emerso dall'istruttoria, in un primo momento è intervenuto sul posto il personale di parte attrice, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'intera area, seguito dal personale della Parte_4 coordinato sempre dal personale che ha provveduto alla riparazione ed al ripristino della Pt_1 condotta e dell'area circostante (cfr. doc. 6 . Pt_1
In particolare, l'intervento della è stato fatturato per Euro Parte_4
4.800,00 oltre oneri di legge (cfr. doc. 6 , mentre l'intervento operato direttamente dal Pt_1 personale ha avuto un costo pari ad Euro 2.400,00 oltre oneri di legge, come si evince dal Pt_1 prospetto allegato al doc. n. 7 di parte attrice, il tutto per un tale di Euro 8.784,00 inclusivi di IVA.
pagina 5 di 6 Da tutto quanto sopra esposto, deriva che la domanda attorea andrà accolta e, conseguentemente, la parte convenuta andrà condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di Euro 8.784,00. Trattandosi di importo riconosciuto a titolo di rimborso di somme pagate e già determinate nel loro ammontare sin dall'origine, tale somma andrà maggiorata degli interessi nella misura legale a far data dalla data della domanda sino alla Sentenza e gli interessi legali dalla Sentenza al saldo.
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale proposta da atteso che il costo relativo CP_1 allo smaltimento del materiale di risulta relativo all'intervento di ripristino della tubazione danneggiata
è comunque attività necessaria per rimediare ad un comportamento colposo della convenuta e quindi a quest'ultima interamente addebitabile.
Del tutto infondata è, infine, la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla CP_1 ex art. 96 c.p.c., atteso il pieno riconoscimento delle ragioni attoree ed il rigetto integrale, per ragioni parzialmente connesse, della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Con riguardo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità della in Controparte_1 relazione al sinistro per cui è lite e, per l'effetto, condanna a corrispondere a Controparte_1 la complessiva somma di Euro 8.784,00, oltre agli interessi al tasso legale Parte_1 decorrenti dalla data della domanda sino alla data della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
3. condanna a corrispondere a le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 complessivamente in Euro 280,00 per esborsi, nonché in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge, se dovute;
Così deciso in Grosseto, 12.12.2025
Si comunichi. Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2837/ 2018, promossa da:
C.F. e P. IVA n. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Nicola Giuliani;
Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Mario Controparte_1 P.IVA_2
Caliendo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 9.09.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ivi accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in relazione ad un sinistro occorso in data 23/11/2016, alle ore 9.30 circa, in Grosseto, località Casalone, via Aurelia Antica snc, allorquando il personale della avrebbe provocato, eseguendo lavori di scavo con una macchina Controparte_1 escavatrice, la rottura della conduttura del gas interrata di proprietà della società attrice;
per l'effetto, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di Euro 8.784,00, ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, quale risarcimento per i costi sostenuti per la riparazione e ripristino della suddetta conduttura;
il tutto con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio deducendo nel merito l'assenza di responsabilità in relazione CP_1 ai fatti di causa, non negando il fatto storico del sinistro ma sostenendo un concorso di colpa della stessa attrice nella causazione del danno, evidenziando che lo scavo effettuato dai propri operai sarebbe pagina 1 di 6 stato eseguito in sicurezza, a tre metri di distanza dai segnali impressi sull'asfalto (quali indicatori della direttrice della condotta di gas) individuati mediante documentazione messa a disposizione della convenuta dalla società attrice. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, manifestando in ogni caso una disponibilità transattiva, previo riconoscimento del predetto concorso di colpa, evidenziando come il rimborso effettuato in favore della società convenuta da parte della propria compagnia di assicurazione non sarebbe stato sufficiente a coprire l'intero importo richiesto dalla dovendone Pt_1 dirottare una parte per coprire (altri ed ulteriori) danni causati anche all'Acquedotto del Fiora Spa.; ha altresì proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di al rimborso Parte_1 della somma di Euro 1.014,18 per lo smaltimento del materiale di risulta relativo allo scavo per il ripristino tubatura;
il tutto con condanna di ex art. 96 cpc per lite temeraria e con vittoria di Parte_1 spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie e documenti e la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali. All'udienza del 24 ottobre 2023 è stato svolto il confronto tra i testi e all'esito del quale la causa è stata rinviata all'udienza del Testimone_1 Controparte_2
15/10/2024 e successivamente rinviata più volte su richiesta delle parti al fine di esperire tentativi di conciliazione stragiudiziale, con esito infruttuoso.
All'udienza del 9.9.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'istruttoria, unitamente ai fatti pacifici e non contestati, ha fatto emergere come (i) la convenuta
[...]
dovendo eseguire dei lavori in via Aurelia Antica snc, Loc. Casalone, a Grosseto, ebbe a CP_1 richiedere all'odierna attrice, per il tramite della indicazioni circa il posizionamento delle Parte_2 condutture del gas interrate;
(ii) si volgeva un sopralluogo presso i luoghi di causa, di cui fu redatto apposito “verbale di sopralluogo per tracciatura condotte gas” datato 13/10/2016 (cfr. doc. 1 attrice), dal quale risulta che per conto della dopo aver tracciato dei segnali Testimone_1 Parte_1 sull'asfalto con della vernice di colore giallo all'altezza della generatrice superiore della condotta, ha provveduto a fornire a quest'ultimo in rappresentanza della (ditta per la Controparte_2 Parte_2 quale lavorava la indicazioni operative, informando espressamente quest'ultimo che, CP_1 qualora si fosse reso necessario scavare in prossimità della condotta del gas, le operazioni avrebbero dovuto essere “effettuate a mano” (cfr. doc. 1 attrice); (iii) la stessa convenuta, nell'eseguire tali lavori e disattendendo le indicazioni ricevute dal personale incaricato dalla operò uno scavo con Pt_1
pagina 2 di 6 mezzo meccanico in prossimità della condotta del gas metano, correttamente segnalata con frecce di indicazione di colore giallo, provocando così la rottura della conduttura.
Le prove orali hanno poi dimostrato che, in occasione del sopralluogo del 13/10/2016, Testimone_1
(operaio dipendente della ditta la quale esegue lavori per conto di consegnò al Parte_3 Pt_1 signor (assistente tecnico di dichiaratosi impiegato di Controparte_2 CP_1 CP_1 dal 2014) la planimetria completa con le ramificazioni della conduttura del gas della zona interessata dai lavori, segnalando anche che nel frattempo “era mutata la morfologia della zona”.
Tali ultime circostanze sono state riferite dallo stesso in sede di testimonianza e Testimone_1 ribadite durante il confronto con il teste (cfr. verbale di udienza del 11.02.2020 e Controparte_2
24.10.2023).
Sul punto, va osservato che le testimonianze rese dai testi sopra indicati risultano divergenti in merito a due circostanze, ovvero (i) circa l'avvenuta consegna da parte del in favore dello della Tes_1 CP_2 planimetria con l'indicazione delle ramificazioni della conduttura del gas;
(ii) sul fatto che lo stesso avrebbe riferito, sempre allo che lo scavo in prossimità della conduttura del gas doveva Tes_1 CP_2 essere effettuato a mano, per motivi di sicurezza.
Tali divergenze risultano affievolite all'esito del confronto tra i predetti testi avvenuto all'udienza del
24.10.2023, all'esito del quale il teste con riferimento all'avvenuta consegna allo della Tes_1 CP_2 planimetria con l'indicazione delle ramificazioni della conduttura del gas, nel ribadire di aver consegnato la predetta documentazione in occasione del sopralluogo del 13.10.2016, ha precisato di averla consegnata “ad un dipendente della ditta , senza tuttavia ricordare con esattezza CP_1
“se si trattasse del teste o di altro soggetto (cfr. verbale di udienza del 24.10.2023). CP_2
Quanto invece, al fatto che lo stesso avrebbe riferito, sempre allo che lo scavo in Tes_1 CP_2 prossimità della conduttura del gas doveva essere effettuato a mano, entrambi i testi, dopo aver reso dichiarazioni discordi alla precedente escussione, hanno entrambi confermato la circostanza, avendo anche il teste confermato di essere stato reso edotto dal del fatto che “tali lavorazioni CP_2 Tes_1 dovevano essere effettuate a mano come previsto dalla normativa UNI”, specificando in ogni caso che
“ciò riguarda lo scavo da effettuarsi in prossimità della tubazione” (cfr. verbale di udienza del
24.10.2023).
Del resto, la circostanza appare avvalorata anche dall'esame del verbale di sopralluogo sottoscritto da entrambi i testi suddetti, ove è riportato chiaramente il fatto che lo veniva edotto della CP_2 necessità di scavare a mano e non con mezzi meccanici in prossimità della condotta del gas (cfr. doc. 1 attrice).
pagina 3 di 6 Si deve quindi ritenere provata l'avvenuta consegna da parte del ad un dipendente della Tes_1 [...]
della planimetria con l'indicazione delle ramificazioni della conduttura del gas;
nonché Controparte_1 che lo stesso informò lo che lo scavo in prossimità della conduttura del gas doveva essere Tes_1 CP_2 effettuato “a mano”, per motivi di sicurezza, come peraltro previsto dalle prassi UNI in accordo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), secondo cui lo scavo in prossimità di condutture del gas deve essere “completato a mano” in una fase specifica e delicata, ossia in prossimità della tubazione, laddove l'indicazione che almeno la porzione di scavo immediatamente adiacente al tubo (entro i 30 cm) debba essere eseguita manualmente è una pratica standard di buona tecnica e sicurezza, universalmente adottata per prevenire danni alle condutture interrate ed alla sicurezza pubblica.
Tale cautela, prevista dalle prassi di settore ed oggetto di esplicita raccomandazione da parte del personale della alla era evidentemente volta a scongiurare lo specifico rischio Pt_1 CP_1 che poi concretamente si è verificato nel caso di specie, ovvero il danneggiamento delle condutture interrate. Sul punto, come peraltro confermato dai testi, tra cui in particolare il teste (cfr. Tes_2 verbale di udienza dell'11.05.2022) risulta che detta tubatura era “collocata ad una profondità di oltre
90 cm”, sicché si deve ritenere che lo scavo fu effettuato, con mezzi meccanici, ben oltre la porzione immediatamente adiacente al tubo (30 cm), tenuto conto della normale profondità a cui tali condutture vengono interrate.
È anche irrilevante, ai fini che qui interessano, che la società convenuta abbia effettuato lo scavo “a tre metri di distanza” dai segnali tracciati dal personale per individuare le condutture, in quanto lo Pt_1 scavo in questione andava comunque effettuato manualmente, come richiesto dalla società attrice e come da prassi di settore, il tutto, se non per la totalità, almeno per la porzione immediatamente adiacente al tubo (entro i 30 cm), proprio al fine di evitare danneggiamenti accidentali alla conduttura.
Peraltro, risulta confermata la ricostruzione dell'attrice (e smentite gran parte delle dichiarazioni del teste anche in merito alla collocazione in profondità della tubatura del gas ed alla presenza del CP_2 nastro di segnalazione e della sabbia intorno alla stessa, come si evince dall'esame delle fotografie in atti, scattate durante le operazioni di riparazione della condotta, nonché dalle testimonianze degli operai della che hanno effettuato tale intervento (cfr. testi: a verbale di udienza del Pt_3 Testimone_3
11 febbraio 2020; a verbale di udienza del 20 giugno 2023; a Testimone_4 Testimone_5 verbale di udienza del 11 maggio 2022).
Il teste ha anche confermato le circostanze di cui al capitolo 5) della memoria ex art. Testimone_5
183 n. 2 di parte attrice, in particolare che, “giunto presso il cantiere, il personale della ditta Pt_3 constatava che lo scavo che aveva provocato la rottura della tubatura non era stato eseguito a mano, ma pagina 4 di 6 a mezzo di un escavatore e proprio all'altezza della linea gialla che era stata tracciata all'altezza della generatrice superiore della condotta, tanto è vero che la suddetta linea non era più visibile, poiché
l'asfalto sul quale era stata dipinta era stato asportato al momento dello scavo” (cfr. verbale di udienza dell'11.05.2022).
La circostanza risulta anche dalle fotografie versate in atti, dalle quali può notarsi che lo scavo prodotto dal personale della società convenuta si trova in prossimità della direttrice della linea gialla ancora visibile sull'asfalto, ad ulteriore testimonianza dell'evidente errore commesso dal personale che effettuò lo scavo.
È anche da rilevare che la ditta convenuta ha dedotto di essersi avvalsa, per l'esecuzione dei lavori, anche dell'opera di ditte terze, come peraltro dimostra il fatto che il sopralluogo del 13/10/2016 presso il cantiere di via Aurelia Antica a Grosseto avvenne alla presenza del personale tecnico incaricato dalla e del rappresentante della società che, da quanto emerso in questa sede, aveva Pt_1 Parte_2 richiesto la tracciatura delle tubature del gas e committente della CP_1
È dunque presumibile che il sinistro per cui è causa si sia verificato per un difetto di coordinamento tra soggetti che hanno in qualche modo collaborato allo scavo;
circostanza quest'ultima rispetto alla quale la società attrice risulta, invero, del tutto indifferente.
In definitiva, deve ritenersi dimostrato in questa sede che la responsabilità per il danno per cui è causa ricade in capo a avendo la stessa disatteso le istruzioni tecniche fornite dal Controparte_1 personale e agito senza la normale prudenza, trattandosi di scavo da effettuarsi in prossimità Pt_1 della conduttura del gas, dunque secondo le indicazioni e prassi UNI in accordo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), da completarsi a mano quantomeno in prossimità della tubazione.
Per quanto attiene all'entità del danno subito dalla questo è rappresentato dai costi Parte_1 sostenuti per la riparazione della tubatura danneggiata, per il quale, come emerso dall'istruttoria, in un primo momento è intervenuto sul posto il personale di parte attrice, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'intera area, seguito dal personale della Parte_4 coordinato sempre dal personale che ha provveduto alla riparazione ed al ripristino della Pt_1 condotta e dell'area circostante (cfr. doc. 6 . Pt_1
In particolare, l'intervento della è stato fatturato per Euro Parte_4
4.800,00 oltre oneri di legge (cfr. doc. 6 , mentre l'intervento operato direttamente dal Pt_1 personale ha avuto un costo pari ad Euro 2.400,00 oltre oneri di legge, come si evince dal Pt_1 prospetto allegato al doc. n. 7 di parte attrice, il tutto per un tale di Euro 8.784,00 inclusivi di IVA.
pagina 5 di 6 Da tutto quanto sopra esposto, deriva che la domanda attorea andrà accolta e, conseguentemente, la parte convenuta andrà condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di Euro 8.784,00. Trattandosi di importo riconosciuto a titolo di rimborso di somme pagate e già determinate nel loro ammontare sin dall'origine, tale somma andrà maggiorata degli interessi nella misura legale a far data dalla data della domanda sino alla Sentenza e gli interessi legali dalla Sentenza al saldo.
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale proposta da atteso che il costo relativo CP_1 allo smaltimento del materiale di risulta relativo all'intervento di ripristino della tubazione danneggiata
è comunque attività necessaria per rimediare ad un comportamento colposo della convenuta e quindi a quest'ultima interamente addebitabile.
Del tutto infondata è, infine, la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla CP_1 ex art. 96 c.p.c., atteso il pieno riconoscimento delle ragioni attoree ed il rigetto integrale, per ragioni parzialmente connesse, della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Con riguardo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità della in Controparte_1 relazione al sinistro per cui è lite e, per l'effetto, condanna a corrispondere a Controparte_1 la complessiva somma di Euro 8.784,00, oltre agli interessi al tasso legale Parte_1 decorrenti dalla data della domanda sino alla data della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
3. condanna a corrispondere a le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 complessivamente in Euro 280,00 per esborsi, nonché in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge, se dovute;
Così deciso in Grosseto, 12.12.2025
Si comunichi. Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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