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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/11/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3170/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il n16/05/1956 , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria 14\18 , presso lo studio dell'avv. MISURALE PAOLA , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORE in opposizione contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA CESAREA 8/11 GENOVA , presso lo studio dell'avv. DE IORIO
DO , che la rappresenta e difende come da mandato in atti
CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo n°349/2023 emesso dal Tribunale di Genova
per i motivi espressi in atti.
- Piaccia altresì al Tribunale respingere le domande avanzate da controparte pagina 1 di 7 in sede di opposizione in quanto non provate né in punto “an” né, in
particolare, in punto “quantum” debeatur.
- In via meramente subordinata, risultando provato che l'attore in opposizione
ebbe a sostenere tutte le spese necessarie all'esecuzione dell'incarico allo
stesso conferito in via esclusiva dalla committenza ed a corrispondere tutte le
imposte gravanti sul compenso ricevuto, alla luce altresì del fatto che la
domanda avversaria non risulta provata in punto quantum debeatur,
determinare l'eventuale residuo credito dovuto a parte opposta in una misura
non superiore al 30% lordo dell'importo originariamente richiesto da
quest'ultima giusta il decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ovvero, in
subordine, con totale compensazione degli stessi.”. per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis,
NEL MERITO
In Via Principale
I) Respingere l'opposizione ex-adverso proposta, per essere la stessa totalmente infondata, in fatto ed in diritto, inammissibile e comunque non provata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna di al pagamento a Parte_1 favore dell'esponente dell'importo di € 13.240,00, oltre spese liquidate ammontanti ad € 567,00 per Controparte_1
compenso professionale ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva, ed interessi sino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata pagina 2 di 7 II) Accertare comunque l'esistenza del credito vantato da nei confronti di per le causali di Controparte_1 Parte_1 cui in atti, nell'ammontare indicato nel decreto ingiuntivo opposto o in quel diverso ammontare, maggiore e/o minore, meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Tribunale alla luce della espletanda istruttoria;
III) Dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare l'attore in opposizione al pagamento, in favore Parte_1 [...]
degli importi alla stessa dovuti per le causali di cui in atti, da quantificarsi nella misura indicata nel decreto CP_1 ingiuntivo opposto o in quella diversa misura, maggiore e/o minore, meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, eventualmente da valutarsi anche in via equitativa, alla luce della espletanda istruttoria, oltre interessi al tasso legale, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
IV) Condannare, infine, l'attore in opposizione al pagamento delle spese e dei compensi professionali tutti Parte_1 relativi al presente giudizio,
oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo 349/2023 con il quale, su ricorso di gli era stato ingiunto dal Tribunale di Controparte_1
Genova il pagamento della somma di 13.240,00 oltre spese, a titolo di provvigione mediatoria per la collaborazione dalla stessa prestata in relazione alla vendita di alcuni box auto situati nel piano fondi del caseggiato contraddistinto dal numero civico 7 di Via Cesare Battisti.
A sostengo dell'opposizione il deduceva: Pt_1
-che l'operazione di cui sopra gli era stata commissionata in via esclusiva;
-che, per eseguire l'incarico, si era occupato di tutte le fasi di promozione e conclusione dell'affare, ivi compresa la pubblicità necessaria per rendere edotti gli eventuali interessati, le visure, le visite in sito, la documentazione, i contatti con il notaio incaricato dal venditore ed altro;
-di essersi avvalso dell'opera della unicamente per far visionare i beni oggetto della compravendita CP_1 ai possibili acquirenti nelle occasioni in egli non poteva provvedervi direttamente;
-di non aver pattuito con la il diritto della stessa a vedersi riconosciuta una somma pari alla metà CP_1 della complessiva provvigione ottenuta per la conclusione dell'affare.
Si costituiva contestando nel merito la domanda dell'opponente e chiedendo la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, l'accertamento del credito dalla stessa vantato nei confronti dell'opponente nella misura da accertarsi in corso di causa.
pagina 3 di 7 Successivamente, venivano concessi alle parti i termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc e con ordinanza in data 12\12\2023 ammesse in parte le prove orali dedotte dalle parti.
Espletate le prove orali la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13\06\2025. le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione su dette conclusioni con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo opposto è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Piu specificamente, deve rilevarsi che, in esito alle prove orali esperite non è risultato provato l'assunto della convenuta opposta secondo cui sarebbe intercorso tra le parti un accordo di suddivisione al 50% della provvigione relativa all'affare per cui è causa.
Dalle puntuali dichiarazioni dei testi della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare è emerso che l'apporto della in relazione alla vendita dei boxes in questione, è consistito nell'aver coadiuvato il CP_1
in alcune occasioni, facendo visitare i luoghi alle persone interessate all'eventuale acquisto e Pt_1 ritirando alcuni degli assegni a saldo delle singole provvigioni degli acquirenti, assegni sempre intestati al
Pt_1
Più specificamente il teste proprietario del compendio immobiliare in questione ha riferito: Tes_1
- di aver incaricato solo il per la vendita dei posti auto in piazza Merani, di aver avuto rapporti Pt_1 solo con lui e di aver dato le chiavi dell'immobile allo stesso;
-che il ha provveduto personalmente a pubblicizzare la vendita ed a reperire gli acquirenti;
Pt_1
- di aver corrisposto la provvigione solo all'opponente;
- di non aver mai non ho mai trattato con la CP_1 il teste ha riferito che: Testimone_2
….so la era presente in alcuni atti di compravendita relativi alla pratica di piazza Merani ma non so essere piu CP_1 preciso;
la pratica nasceva da un piano fondi della proprietà cliente storico dello studio che si avvaleva del sig Tes_1 Pt_1 come agente immobiliare;
… durante i primi incontri di questa operazione immobiliare c'erano sia che in qualità di consulente di Tes_1 Pt_1
Tes_1
… confermo di aver trattato sempre o con direttamente o con Tes_1 Pt_1 il teste ha riferito di non aver conoscenza diretta delle circostanze di causa che gli erano Testimone_3 state riferite dall'opposta e di non aver collaborato con le parti in relazione all'affare per cui è causa la teste moglie dell'opponente ha riferito che Testimone_4
… è vero mio marito ha sostenuto tutte le spese relative all'affare per cui è causa;
in quell'affare non ho collaborato con mio marito salvo che da remoto per la gestione della contabilità e incombenze burocratiche ( privacy , antiriciclaggio) pagina 4 di 7 …. so che la gli ha dato una mano CP_1
…. avevo occasione di recarmi da mio marito in ufficio e talvolta l'ho vista ma non è vero che era sempre presente
…..non è vero;
ci sono stati dei momenti in cui hanno collaborato ma non avevano alcun accordo di divisione al 50 % né in relazione all'affare di piazza merani né in reazione ad altri affari la teste ha riferito che Testimone_5
…. io ho visto il cartello posizionato sul cancello di entrata ed ho chiamato al cellulare indicato perché cercavo un box;
mi ha risposto il Pt_1
….. quello che posso dire è che ho visitato i posti auto con lui e poi ne ho acquistati due;
…..non ricordo dove fosse l'ufficio dove ho firmato la proposta ma confermo di aver ricevuto dal mail in cui mi Pt_1 comunicava che il aveva accettato la mia proposta Tes_1
Per_
… ho fatto il preliminare dai notai e non ricordo se in detta occasione fosse o meno presente il Tes_2 Pt_1
…. ho fatto un assegno al in relazione alla provvigione mediatoria;
Pt_1
…. ho visto in ufficio la convenuta ed una volta anche nei box ma non sono sicura ma nulla so in ordine agli accordi tra di loro
… non ho avuto contatti con la CP_1 il teste ha riferito che Tes_6
…quello che posso dire è che quando mi sono recato negli uffici di via Cesarea la convenuta era presente e ha raccolto le mie due offerte e prima ci aveva accompagnato me e mia moglie nelle due visite;
la prima volta era presente solo la e la CP_1 seconda c'erano sia lei che il anche al telefono la prima vota che abbiamo contattato l'agenzia ha risposto la Pt_1 CP_1
… ho già in parte risposto ed aggiungo di aver dato l'assegno alla che mi aveva comunicato l'accettazione della CP_1 proposta;
quando abbiamo fatto l'atto erano presenti sia la che il CP_1 Pt_1 adr Avv Misurale l'assegno mi pare fosse intestato a Pt_1
…. confermo quanto ha già detto ed aggiungo che mi pare che l'assegno relativo alla provvigione fosse intestato al Pt_1
….mi sono accordato con la in ordine all'importo della provvigione CP_1
….non ricordo chi avesse emesso le relative fatture ma ricordo di aver consegnato l'assegno alla convenuta infine il teste Testimone_7
…. mi sono recato negli uffici di via Cesarea ed ho trattato con la convenuta l'acquisto di un posto auto e cantina in piazza
Merani; ho trattato sia con il che con la che erano sempre assieme;
anche in occasione delle visite agli immobili Pt_1 CP_1 che erano in costruzione c'erano smpre entrambi;
infatti ero convinto che fossero marito e moglie;
….non ricordo se fossero presenti il e la al rogito Pt_1 CP_1 adr Avv Deiorio al preliminare erano presenti entrambi
….non ricordo a chi fosse intestato l'assegno relativo alla provvigione né la fattura relativa.
pagina 5 di 7 Alla luce delle puntuali e precise dichiarazioni dei testi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, deve, pertanto, ritenersi che non risulta provato l'assunto dell'opposta secondo cui sarebbe intercorso tra le parti un accordo di suddivisione della provvigione mediatoria nella misura del 50%.
Ne consegue che, in difetto di prova dell'accordo di suddivisione al 50% della provvigione mediatoria dovuta per la compravendita dei box in quesitone, la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto si appalesa meritevole di accoglimento. Tes_ Tuttavia, dalle deposizioni rese dai testi e è emerso che la ha collaborato con il Tes_7 CP_1 coadiuvandolo nelle visite dell'immobile, presenziando talvolta nei rogiti notarili e ritirando gli Pt_1 assegni relativi alle provvigioni mediatorie dovute dagli acquirenti, assegni che i testi hanno riferito essere intesti al Pt_1
Pertanto, poiché non si può revocare in dubbio, in esito all'istruttoria esperita e in particolare alle dichiarazioni rese dai testi che si sono interfacciati direttamente con la visitando con lei l'immobile CP_1 per cui è causa o consegnando alla stessa l'assegno a saldo della relativo provvigione mediatoria, che la stessa abbia collaborato con l'opponente, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento la domanda dell'opposta avente ad oggetto l'accertamento del credito dalla stessa vantato in relazione all'attività prestata e la condanna del alla corresponsione di quanto dovuto alla stessa per le suddette causali. Pt_1
Detta somma, in difetto di alcun accordo di suddivisione della provvigione mediatoria ed in ragione della circostanza che risulta provato che il ha gestito in via esclusiva la compravendita delle suddette Pt_1 unità immobiliare avvalendosi della collaborazione dell'opposta, deve essere quantificata in via equitativa nella misura di € 3500,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento della domanda dell'opponente revoca il decreto ingiuntivo n 349/2023; dichiara tenuto e conseguentemente condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, a Parte_1 corrispondere a la somma di € 3500,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 6 di 7 Genova, 5 novembre 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3170/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il n16/05/1956 , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria 14\18 , presso lo studio dell'avv. MISURALE PAOLA , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORE in opposizione contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA CESAREA 8/11 GENOVA , presso lo studio dell'avv. DE IORIO
DO , che la rappresenta e difende come da mandato in atti
CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo n°349/2023 emesso dal Tribunale di Genova
per i motivi espressi in atti.
- Piaccia altresì al Tribunale respingere le domande avanzate da controparte pagina 1 di 7 in sede di opposizione in quanto non provate né in punto “an” né, in
particolare, in punto “quantum” debeatur.
- In via meramente subordinata, risultando provato che l'attore in opposizione
ebbe a sostenere tutte le spese necessarie all'esecuzione dell'incarico allo
stesso conferito in via esclusiva dalla committenza ed a corrispondere tutte le
imposte gravanti sul compenso ricevuto, alla luce altresì del fatto che la
domanda avversaria non risulta provata in punto quantum debeatur,
determinare l'eventuale residuo credito dovuto a parte opposta in una misura
non superiore al 30% lordo dell'importo originariamente richiesto da
quest'ultima giusta il decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ovvero, in
subordine, con totale compensazione degli stessi.”. per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis,
NEL MERITO
In Via Principale
I) Respingere l'opposizione ex-adverso proposta, per essere la stessa totalmente infondata, in fatto ed in diritto, inammissibile e comunque non provata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna di al pagamento a Parte_1 favore dell'esponente dell'importo di € 13.240,00, oltre spese liquidate ammontanti ad € 567,00 per Controparte_1
compenso professionale ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva, ed interessi sino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata pagina 2 di 7 II) Accertare comunque l'esistenza del credito vantato da nei confronti di per le causali di Controparte_1 Parte_1 cui in atti, nell'ammontare indicato nel decreto ingiuntivo opposto o in quel diverso ammontare, maggiore e/o minore, meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Tribunale alla luce della espletanda istruttoria;
III) Dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare l'attore in opposizione al pagamento, in favore Parte_1 [...]
degli importi alla stessa dovuti per le causali di cui in atti, da quantificarsi nella misura indicata nel decreto CP_1 ingiuntivo opposto o in quella diversa misura, maggiore e/o minore, meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, eventualmente da valutarsi anche in via equitativa, alla luce della espletanda istruttoria, oltre interessi al tasso legale, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
IV) Condannare, infine, l'attore in opposizione al pagamento delle spese e dei compensi professionali tutti Parte_1 relativi al presente giudizio,
oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo 349/2023 con il quale, su ricorso di gli era stato ingiunto dal Tribunale di Controparte_1
Genova il pagamento della somma di 13.240,00 oltre spese, a titolo di provvigione mediatoria per la collaborazione dalla stessa prestata in relazione alla vendita di alcuni box auto situati nel piano fondi del caseggiato contraddistinto dal numero civico 7 di Via Cesare Battisti.
A sostengo dell'opposizione il deduceva: Pt_1
-che l'operazione di cui sopra gli era stata commissionata in via esclusiva;
-che, per eseguire l'incarico, si era occupato di tutte le fasi di promozione e conclusione dell'affare, ivi compresa la pubblicità necessaria per rendere edotti gli eventuali interessati, le visure, le visite in sito, la documentazione, i contatti con il notaio incaricato dal venditore ed altro;
-di essersi avvalso dell'opera della unicamente per far visionare i beni oggetto della compravendita CP_1 ai possibili acquirenti nelle occasioni in egli non poteva provvedervi direttamente;
-di non aver pattuito con la il diritto della stessa a vedersi riconosciuta una somma pari alla metà CP_1 della complessiva provvigione ottenuta per la conclusione dell'affare.
Si costituiva contestando nel merito la domanda dell'opponente e chiedendo la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, l'accertamento del credito dalla stessa vantato nei confronti dell'opponente nella misura da accertarsi in corso di causa.
pagina 3 di 7 Successivamente, venivano concessi alle parti i termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc e con ordinanza in data 12\12\2023 ammesse in parte le prove orali dedotte dalle parti.
Espletate le prove orali la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13\06\2025. le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione su dette conclusioni con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo opposto è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Piu specificamente, deve rilevarsi che, in esito alle prove orali esperite non è risultato provato l'assunto della convenuta opposta secondo cui sarebbe intercorso tra le parti un accordo di suddivisione al 50% della provvigione relativa all'affare per cui è causa.
Dalle puntuali dichiarazioni dei testi della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare è emerso che l'apporto della in relazione alla vendita dei boxes in questione, è consistito nell'aver coadiuvato il CP_1
in alcune occasioni, facendo visitare i luoghi alle persone interessate all'eventuale acquisto e Pt_1 ritirando alcuni degli assegni a saldo delle singole provvigioni degli acquirenti, assegni sempre intestati al
Pt_1
Più specificamente il teste proprietario del compendio immobiliare in questione ha riferito: Tes_1
- di aver incaricato solo il per la vendita dei posti auto in piazza Merani, di aver avuto rapporti Pt_1 solo con lui e di aver dato le chiavi dell'immobile allo stesso;
-che il ha provveduto personalmente a pubblicizzare la vendita ed a reperire gli acquirenti;
Pt_1
- di aver corrisposto la provvigione solo all'opponente;
- di non aver mai non ho mai trattato con la CP_1 il teste ha riferito che: Testimone_2
….so la era presente in alcuni atti di compravendita relativi alla pratica di piazza Merani ma non so essere piu CP_1 preciso;
la pratica nasceva da un piano fondi della proprietà cliente storico dello studio che si avvaleva del sig Tes_1 Pt_1 come agente immobiliare;
… durante i primi incontri di questa operazione immobiliare c'erano sia che in qualità di consulente di Tes_1 Pt_1
Tes_1
… confermo di aver trattato sempre o con direttamente o con Tes_1 Pt_1 il teste ha riferito di non aver conoscenza diretta delle circostanze di causa che gli erano Testimone_3 state riferite dall'opposta e di non aver collaborato con le parti in relazione all'affare per cui è causa la teste moglie dell'opponente ha riferito che Testimone_4
… è vero mio marito ha sostenuto tutte le spese relative all'affare per cui è causa;
in quell'affare non ho collaborato con mio marito salvo che da remoto per la gestione della contabilità e incombenze burocratiche ( privacy , antiriciclaggio) pagina 4 di 7 …. so che la gli ha dato una mano CP_1
…. avevo occasione di recarmi da mio marito in ufficio e talvolta l'ho vista ma non è vero che era sempre presente
…..non è vero;
ci sono stati dei momenti in cui hanno collaborato ma non avevano alcun accordo di divisione al 50 % né in relazione all'affare di piazza merani né in reazione ad altri affari la teste ha riferito che Testimone_5
…. io ho visto il cartello posizionato sul cancello di entrata ed ho chiamato al cellulare indicato perché cercavo un box;
mi ha risposto il Pt_1
….. quello che posso dire è che ho visitato i posti auto con lui e poi ne ho acquistati due;
…..non ricordo dove fosse l'ufficio dove ho firmato la proposta ma confermo di aver ricevuto dal mail in cui mi Pt_1 comunicava che il aveva accettato la mia proposta Tes_1
Per_
… ho fatto il preliminare dai notai e non ricordo se in detta occasione fosse o meno presente il Tes_2 Pt_1
…. ho fatto un assegno al in relazione alla provvigione mediatoria;
Pt_1
…. ho visto in ufficio la convenuta ed una volta anche nei box ma non sono sicura ma nulla so in ordine agli accordi tra di loro
… non ho avuto contatti con la CP_1 il teste ha riferito che Tes_6
…quello che posso dire è che quando mi sono recato negli uffici di via Cesarea la convenuta era presente e ha raccolto le mie due offerte e prima ci aveva accompagnato me e mia moglie nelle due visite;
la prima volta era presente solo la e la CP_1 seconda c'erano sia lei che il anche al telefono la prima vota che abbiamo contattato l'agenzia ha risposto la Pt_1 CP_1
… ho già in parte risposto ed aggiungo di aver dato l'assegno alla che mi aveva comunicato l'accettazione della CP_1 proposta;
quando abbiamo fatto l'atto erano presenti sia la che il CP_1 Pt_1 adr Avv Misurale l'assegno mi pare fosse intestato a Pt_1
…. confermo quanto ha già detto ed aggiungo che mi pare che l'assegno relativo alla provvigione fosse intestato al Pt_1
….mi sono accordato con la in ordine all'importo della provvigione CP_1
….non ricordo chi avesse emesso le relative fatture ma ricordo di aver consegnato l'assegno alla convenuta infine il teste Testimone_7
…. mi sono recato negli uffici di via Cesarea ed ho trattato con la convenuta l'acquisto di un posto auto e cantina in piazza
Merani; ho trattato sia con il che con la che erano sempre assieme;
anche in occasione delle visite agli immobili Pt_1 CP_1 che erano in costruzione c'erano smpre entrambi;
infatti ero convinto che fossero marito e moglie;
….non ricordo se fossero presenti il e la al rogito Pt_1 CP_1 adr Avv Deiorio al preliminare erano presenti entrambi
….non ricordo a chi fosse intestato l'assegno relativo alla provvigione né la fattura relativa.
pagina 5 di 7 Alla luce delle puntuali e precise dichiarazioni dei testi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, deve, pertanto, ritenersi che non risulta provato l'assunto dell'opposta secondo cui sarebbe intercorso tra le parti un accordo di suddivisione della provvigione mediatoria nella misura del 50%.
Ne consegue che, in difetto di prova dell'accordo di suddivisione al 50% della provvigione mediatoria dovuta per la compravendita dei box in quesitone, la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto si appalesa meritevole di accoglimento. Tes_ Tuttavia, dalle deposizioni rese dai testi e è emerso che la ha collaborato con il Tes_7 CP_1 coadiuvandolo nelle visite dell'immobile, presenziando talvolta nei rogiti notarili e ritirando gli Pt_1 assegni relativi alle provvigioni mediatorie dovute dagli acquirenti, assegni che i testi hanno riferito essere intesti al Pt_1
Pertanto, poiché non si può revocare in dubbio, in esito all'istruttoria esperita e in particolare alle dichiarazioni rese dai testi che si sono interfacciati direttamente con la visitando con lei l'immobile CP_1 per cui è causa o consegnando alla stessa l'assegno a saldo della relativo provvigione mediatoria, che la stessa abbia collaborato con l'opponente, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento la domanda dell'opposta avente ad oggetto l'accertamento del credito dalla stessa vantato in relazione all'attività prestata e la condanna del alla corresponsione di quanto dovuto alla stessa per le suddette causali. Pt_1
Detta somma, in difetto di alcun accordo di suddivisione della provvigione mediatoria ed in ragione della circostanza che risulta provato che il ha gestito in via esclusiva la compravendita delle suddette Pt_1 unità immobiliare avvalendosi della collaborazione dell'opposta, deve essere quantificata in via equitativa nella misura di € 3500,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento della domanda dell'opponente revoca il decreto ingiuntivo n 349/2023; dichiara tenuto e conseguentemente condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, a Parte_1 corrispondere a la somma di € 3500,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 6 di 7 Genova, 5 novembre 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
pagina 7 di 7