CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 586/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), in qualità di erede della madre deceduta nel corso del
[...] C.F._4 giudizio di primo grado e (C.F. ), CP_1 Pt_4 CP_2 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE CONIGLIONE e dall'avv. MIRELLA MARZO, giusta procura in atti;
APPELLANTI PRINCIPALI E APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ) e (C.F. ), CP_3 C.F._6 CP_4 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. MARIA GRAZIA ARICO', giusta procura in atti;
APPELLATI E APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 2016, e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
, premettendo di essere eredi rispettivamente del padre e del coniuge Parte_3 Persona_1 esponevano che, il 14 gennaio 2015, era deceduta vedova e madre di Persona_2 Pt_1 PE
, (cl. 1962) e del premorto al quale esse erano
[...] Controparte_5 CP_3 Persona_1 subentrate per rappresentazione. La de cuius, con testamento olografo del 22 marzo 2006, aveva disposto dell'appartamento in cui abitava (sito al primo piano del palazzetto di via Anapo n. 7 a
Lentini), quanto al diritto di usufrutto, in favore del figlio assegnando il Controparte_5 corrispondente diritto di nuda proprietà al figlio . CP_3
Le attrici, assumendo che le donazioni e le disposizioni testamentarie in favore del figlio
CP_3 avessero leso la quota di legittima spettante a chiedevano, anzitutto, che il Tribunale Parte_5 dichiarasse simulate le due vendite effettuate al medesimo figlio la prima, avente ad
CP_3 oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in contrada Agnone Costa Gaia s.n., in Augusta, stipulata in data 6 dicembre 2005; la seconda, relativa alla nuda proprietà dell'appartamento ubicato al piano terzo, con soprastante terrazza al piano quarto, del palazzetto di via Anapo n. 7 in Lentini, nonché al garage al piano terra, stipulata il 23 febbraio 2006. Tali atti sarebbero stati in realtà donazioni dissimulate in favore di . Analogamente, chiedevano che fosse dichiarato che il contratto di
CP_3 compravendita, stipulato per notar il 6 novembre 2013, avente ad oggetto la nuda Persona_4 proprietà dell'appartamento al secondo piano del medesimo edificio di via Anapo n. 7, costituiva una donazione in favore del figlio o del nipote figlio di quest'ultimo, nulla per
CP_3 CP_4 vizio di forma. In via ulteriormente subordinata, deducevano che tutti i menzionati atti dovevano qualificarsi come donazioni indirette, sub specie di acquisto del bene con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto, che il disponente intendeva in tal modo beneficiare.
Chiedevano, altresì, che il Tribunale accertasse che i risparmi della depositati su conti e libretti Per_2 intrattenuti presso diversi istituti di credito (Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Lentini,
Credito Siciliano) e ammontanti a una somma non inferiore a € 79.500,00 (€ 65.000,00 BAPR + €
14.000,00 circa Credito Siciliano), erano stati sostanzialmente azzerati dalla stessa nel corso degli pagina 2 di 9 ultimi anni di vita per acquistare polizze a beneficio di integranti donazioni indirette in CP_3 favore dello stesso.
Quindi, le attrici, dopo aver ancora evidenziato che, con atto di donazione del 24 marzo 1997 in notaio
, aveva trasferito al loro dante causa, la propria Persona_5 Persona_2 Persona_1 quota di proprietà, pari a un quinto dell'intero, del fondo rustico con destinazione agricola sito nel
Comune di Francofonte, contrada Bonarrata, di piccolissima estensione, venendo così sostanzialmente pretermesso nella successione della propria madre, chiedevano comunque accertarsi, previa corretta ricostruzione dell'asse ereditario, la lesione della quota di legittima spettante al predetto Persona_1 disponendosi la conseguente riduzione degli atti lesivi della sua quota di riserva pari a ¼ di 2/3.
Nella costituzione congiuntamente di e il Tribunale di Siracusa, con CP_3 CP_4 sentenza n. 1967/2022 pubblicata il 19 ottobre 2022 (resa nel procedimento iscritto al n. 1891/2016
R.G.), ha accolto la domanda di simulazione e, per l'effetto, ha dichiarato la simulazione relativa degli atti di compravendita del 6 dicembre 2005 e del 23 febbraio 2006, in quanto dissimulanti donazioni in favore del figlio e dell'atto del 6 novembre 2013, perché dissimulava, a sua volta, una CP_3 donazione in favore del nipote Ha dichiarato, altresì, la nullità degli atti di donazione CP_4 dissimulati, per difetto di forma, in quanto i contratti erano stati stipulati nella forma dell'atto pubblico, ma in assenza di testimoni;
per l'effetto, ha dichiarato che i predetti immobili facevano parte dell'asse ereditario relitto di Persona_2
Quindi, il Tribunale di Siracusa, ricostruito l'asse ereditario della de cuius tramite una consulenza tecnica d'ufficio, vi ha ricompreso, oltre al valore della quota di 1/5 del fondo donato a Persona_1 con atto del 24 marzo 1997, anche:
- il valore degli immobili simulatamente donati con atti nulli, e quindi appartenenti al patrimonio ereditario in quanto rientranti nella categoria dei beni relitti;
- il valore dell'immobile oggetto delle disposizioni testamentarie;
- nonché le somme, pari a € 1.958,48, depositate sui conti intrattenuti dalla de cuius presso istituti di credito al momento del decesso.
Sono stati invece esclusi dalla massa ereditaria i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione oggetto del lascito testamentario, in quanto mancava la prova della loro appartenenza al patrimonio della defunta.
Il Tribunale ha pertanto determinato il valore complessivo dell'asse ereditario in € 237.299,41. Per
l'effetto, ha accertato che: - il valore economico della quota disponibile era pari ad € 79.099,80; - il pagina 3 di 9 valore economico della quota di legittima riservata complessivamente ai figli era pari ad € 158.199,61.
Tale ammontare, suddiviso tra i figli, risultava pari a € 52.733,00 per ciascuno.
Ha così dichiarato “che le parti attrici avevano diritto a ricevere la quota complessiva di un terzo dell'asse ereditario netto relitto da in quanto eredi per rappresentazione del congiunto Persona_2
, figlio della de cuius”, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di Persona_1 provvedere alla trascrizione in conformità. Ha compensato, infine, integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 19 aprile 2023, hanno proposto appello in qualità di erede di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e quest'ultimo solo per vedere accolto il primo motivo di appello CP_1 Parte_6 sull'intervenuta rinuncia all'eredità della propria moglie ( , mentre le altre appellanti CP_1 hanno proposto ulteriori motivi.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo, oltre all'estromissione dal giudizio di poiché Parte_6 privo di interesse ad agire, quanto segue: “- In accoglimento del secondo motivo di appello, ritenere che i prelievi effettuati dal sig. dai conti correnti, come analiticamente ricostruiti in CP_3
CP_ narrativa, costituiscono donazioni dirette della de cuius al figlio e dunque nulle per carenza di forma;
- In via subordinata, ritenere che i prelievi effettuati dal sig. dai conti correnti, CP_3 come analiticamente ricostruiti in narrativa, costituiscono donazioni indirette della de cuius al figlio CP_
e che pertanto, come tali, dovranno essere oggetto di riunione fittizia ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
- In accoglimento del terzo motivo, per le ragioni indicate in narrativa, accertare che l'asse ereditario si compone, oltre che degli immobili indicati in narrativa sub A), anche dell'importo di euro 66.537,62 oggetto dei prelievi effettuati dal sig. sui conti correnti o del CP_3 maggiore o minore importo che la Corte riterrà accertato;
- In accoglimento del quarto motivo, condannare i sigg.ri e , alla rifusione per intero delle spese legali in favore CP_3 CP_4 degli odierni appellanti, o, in via subordinata, alla rifusione delle spese legali nella misura di 2/3 o in quella diversa misura ritenuta dalla Corte”.
Per l'eventualità di un appello incidentale, hanno riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado a seguito dell'accoglimento della loro domanda principale.
e con unico difensore, si sono costituiti in giudizio per resistere all'appello. CP_3 CP_4
pagina 4 di 9 Hanno altresì proposto appello incidentale, articolato in un unico motivo, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la nullità degli atti di compravendita, sostenendone la validità. In subordine, ne hanno chiesto riqualificazione come donazioni valide, attesa la presenza di testimoni in ciascun atto.
In sede di istruttoria, con l'atto di appello incidentale, hanno reiterato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata il 16 settembre
2017.
Assunta la causa in decisione, la stessa è stata successivamente rimessa sul ruolo al fine di rilevare d'ufficio la questione del difetto di integrità del contraddittorio in primo grado, atteso che due dei quattro eredi individuati dal Tribunale nella sentenza - sul punto non impugnata - ossia e PE
non erano stati evocati in giudizio in primo grado - né nel presente grado - e Controparte_5 sono dunque rimasti estranei al processo, al quale avrebbero dovuto necessariamente partecipare.
All'udienza del 9 giugno 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo agli appelli - principale e incidentale - proposti dalle parti in causa, deve essere preliminarmente esaminata la questione, rilevata d'ufficio da questa Corte (Cass. n. 1628/1984), relativa al difetto di integrità del contraddittorio per ragioni di ordine sostanziale, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di e PE Controparte_5
Costoro, in qualità di successibili per legge, sono stati dichiarati coeredi di nella Persona_2 sentenza impugnata e, in quanto tali, devono ritenersi litisconsorti necessari rispetto all'azione di simulazione relativa, proposta in via principale - e non meramente incidentale - dalle originarie attrici e (e per quest'ultima la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 propria erede nei confronti del figlio e del nipote figlio Parte_4 CP_3 CP_4 del medesimo . CP_3
Per l'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre partire dall'interpretazione - fornita dal Tribunale e non contestata da alcuna delle parti in causa - delle disposizioni contenute nel testamento olografo del 22 marzo 2006, con le quali la testatrice aveva attribuito al figlio
[...] il diritto di usufrutto sull'appartamento in cui abitava (sito al primo piano del palazzetto CP_5
pagina 5 di 9 di via Anapo n. 7 a Lentini), assegnando il corrispondente diritto di nuda proprietà al figlio CP_3
[...]
Con la sentenza impugnata si rileva, infatti, che, mediante le predette disposizioni testamentarie, la de cuius non aveva disposto di tutti i suoi beni rimasti nel suo patrimonio - come invece prospettato dalla parte attrice, la quale inferiva l'avvenuta istituzione del figlio quale erede universale dalla CP_3 circostanza, da essa allegata sin dall'atto di citazione (pag. 3), che “la sig.ra (avrebbe) attribuito Per_2
l'intero patrimonio relitto all'apertura della successione” in favore del solo figlio - ma CP_3 unicamente dell'appartamento in cui abitava (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado), residuando un relictum costituito, quantomeno, dalle liquidità esistenti al momento del decesso sui conti a lei intestati presso diversi istituti di credito e pari a € 1.958,68 (come indicato a pag. 11 della sentenza stessa). Ne consegue che tali disposizioni, aventi ad oggetto attribuzioni di cespiti determinati, sono state implicitamente qualificate come legati. Ed infatti, è proprio sulla base di tale qualificazione che - una volta rilevato che le disposizioni testamentarie non eccedevano la quota disponibile e che anche le donazioni dissimulate non erano riducibili, in quanto dichiarate nulle - è stata riconosciuta alle parti attrici la qualità di eredi di “per rappresentazione del congiunto , figlio Persona_2 Persona_1 della de cuius”. Per l'effetto, nel dispositivo della sentenza, nel terzultimo punto, è stato dichiarato che
“le parti attrici hanno diritto a ricevere la quota complessiva di un terzo dell'asse ereditario netto relitto da in quanto eredi per rappresentazione” (v. pag. 14 in basso della sentenza Persona_2 del Tribunale).
Pertanto, come rilevato nell'ordinanza del 17 gennaio 2025, deve trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui
“la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello e il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale autonoma e specifica domanda e non già in via meramente strumentale ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli diventati eredi, quali successori anche essi del
"de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario” (Cass. n.
22030/2008; Cass. n. 868/2007; Cass. 11406/2003).
Nella specie, i fratelli e diventati eredi secondo la ricostruzione PE Controparte_5 accolta dal Tribunale, non sono stati evocati in giudizio dagli attori, né in primo né in secondo grado.
Il giudizio, sin dal primo grado, si è pertanto svolto in mancanza di due legittimati passivi necessari.
pagina 6 di 9 Risulta, quindi, accertato il vizio di nullità del giudizio di primo grado – rilevato d'ufficio con l'anzidetta ordinanza – e, per l'effetto, le parti vanno rimesse davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Non osta a tale conclusione la sopravvenuta rinuncia all'eredità da parte di documentata PE dagli appellanti (cfr. doc. IV, allegato alla memoria depositata da parte appellante principale il
16.05.2025), che non vale, di per sé, ad escludere l'originario difetto di contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio, sin dall'inizio, di due litisconsorti necessari, per almeno uno dei quali non consta, allo stato, alcuna valida dichiarazione di rinunzia all'eredità, risultando peraltro pendente un ricorso per la nomina di amministratore di sostegno (cfr. doc. V, allegato all'anzidetta memoria). Ne consegue che ogni questione sulla validità e sull'efficacia della rinunzia all'eredità di – che PE risulta avvenuta mediante dichiarazione ex art. 519 c.c., ricevuta dal notaio il 12 Persona_4 maggio 2025 - potrà, eventualmente, essere valutata nell'ambito (ove riassunto) del giudizio come sopra regredito al giudice di primo grado (cfr. Cass. 16982/2007).
In conclusione, la causa deve essere rinviata al primo Giudice ex art. 354 c.p.c., restando precluso anche l'esame dell'appello incidentale.
Secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di annullamento della decisione oggetto di gravame per una nullità derivante da vizio di instaurazione del contraddittorio, come nella specie, le spese del giudizio di secondo grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza integrato da quello di causalità, con riguardo alla responsabilità per il vizio processuale. Pertanto, le spese del presente giudizio di secondo grado – liquidate come in dispositivo - vanno poste a carico della parte appellante (in via principale), originaria parte attrice, che va riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio al primo giudizio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (Cass. n. 32933/2024).
La liquidazione è stata effettuata secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022, tenendo conto del valore dichiarato della controversia (ricompreso nello scaglione 52.000,01 - €
260.000,00) e delle fasi effettivamente espletate, inclusa la fase istruttoria, considerato che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, come modificato, ricomprende in tale voce anche la fase di trattazione (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023), facendo applicazione, tuttavia, dei valori minimi, avuto riguardo all'effettiva attività espletata e alla natura in rito della decisione.
pagina 7 di 9 Nella specie, atteso che nel presente giudizio e sono stati provvisoriamente CP_3 CP_4 ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle relative spese processuali deve essere eseguito in favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Non v'è luogo alla riduzione della metà prevista dagli artt. 82 e 130 del già menzionato D.P.R., in materia di spese di giustizia, alla luce dell'indirizzo di Cass. sez. II, sentenza 11/09/2018, n. 22017.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 586/2023 R.G., promossa da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6 confronti di e e avverso la sentenza n. 1967/2022 del 19 ottobre 2022 del CP_3 CP_4
Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 1891/2016 R.G.),
- dichiara la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione, nel giudizio di primo grado, del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e e, per PE Controparte_5
l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 354, comma primo, c.p.c.;
- condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6 alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in complessivi €
7.160,00 per compenso unico, in essi compresi € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione e € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone che il pagamento delle spese processuali, come sopra liquidate, venga eseguito in favore dello Stato, ex art. 133 del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania il 12 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 8 di 9 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 586/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), in qualità di erede della madre deceduta nel corso del
[...] C.F._4 giudizio di primo grado e (C.F. ), CP_1 Pt_4 CP_2 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE CONIGLIONE e dall'avv. MIRELLA MARZO, giusta procura in atti;
APPELLANTI PRINCIPALI E APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ) e (C.F. ), CP_3 C.F._6 CP_4 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. MARIA GRAZIA ARICO', giusta procura in atti;
APPELLATI E APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 2016, e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
, premettendo di essere eredi rispettivamente del padre e del coniuge Parte_3 Persona_1 esponevano che, il 14 gennaio 2015, era deceduta vedova e madre di Persona_2 Pt_1 PE
, (cl. 1962) e del premorto al quale esse erano
[...] Controparte_5 CP_3 Persona_1 subentrate per rappresentazione. La de cuius, con testamento olografo del 22 marzo 2006, aveva disposto dell'appartamento in cui abitava (sito al primo piano del palazzetto di via Anapo n. 7 a
Lentini), quanto al diritto di usufrutto, in favore del figlio assegnando il Controparte_5 corrispondente diritto di nuda proprietà al figlio . CP_3
Le attrici, assumendo che le donazioni e le disposizioni testamentarie in favore del figlio
CP_3 avessero leso la quota di legittima spettante a chiedevano, anzitutto, che il Tribunale Parte_5 dichiarasse simulate le due vendite effettuate al medesimo figlio la prima, avente ad
CP_3 oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in contrada Agnone Costa Gaia s.n., in Augusta, stipulata in data 6 dicembre 2005; la seconda, relativa alla nuda proprietà dell'appartamento ubicato al piano terzo, con soprastante terrazza al piano quarto, del palazzetto di via Anapo n. 7 in Lentini, nonché al garage al piano terra, stipulata il 23 febbraio 2006. Tali atti sarebbero stati in realtà donazioni dissimulate in favore di . Analogamente, chiedevano che fosse dichiarato che il contratto di
CP_3 compravendita, stipulato per notar il 6 novembre 2013, avente ad oggetto la nuda Persona_4 proprietà dell'appartamento al secondo piano del medesimo edificio di via Anapo n. 7, costituiva una donazione in favore del figlio o del nipote figlio di quest'ultimo, nulla per
CP_3 CP_4 vizio di forma. In via ulteriormente subordinata, deducevano che tutti i menzionati atti dovevano qualificarsi come donazioni indirette, sub specie di acquisto del bene con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto, che il disponente intendeva in tal modo beneficiare.
Chiedevano, altresì, che il Tribunale accertasse che i risparmi della depositati su conti e libretti Per_2 intrattenuti presso diversi istituti di credito (Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Lentini,
Credito Siciliano) e ammontanti a una somma non inferiore a € 79.500,00 (€ 65.000,00 BAPR + €
14.000,00 circa Credito Siciliano), erano stati sostanzialmente azzerati dalla stessa nel corso degli pagina 2 di 9 ultimi anni di vita per acquistare polizze a beneficio di integranti donazioni indirette in CP_3 favore dello stesso.
Quindi, le attrici, dopo aver ancora evidenziato che, con atto di donazione del 24 marzo 1997 in notaio
, aveva trasferito al loro dante causa, la propria Persona_5 Persona_2 Persona_1 quota di proprietà, pari a un quinto dell'intero, del fondo rustico con destinazione agricola sito nel
Comune di Francofonte, contrada Bonarrata, di piccolissima estensione, venendo così sostanzialmente pretermesso nella successione della propria madre, chiedevano comunque accertarsi, previa corretta ricostruzione dell'asse ereditario, la lesione della quota di legittima spettante al predetto Persona_1 disponendosi la conseguente riduzione degli atti lesivi della sua quota di riserva pari a ¼ di 2/3.
Nella costituzione congiuntamente di e il Tribunale di Siracusa, con CP_3 CP_4 sentenza n. 1967/2022 pubblicata il 19 ottobre 2022 (resa nel procedimento iscritto al n. 1891/2016
R.G.), ha accolto la domanda di simulazione e, per l'effetto, ha dichiarato la simulazione relativa degli atti di compravendita del 6 dicembre 2005 e del 23 febbraio 2006, in quanto dissimulanti donazioni in favore del figlio e dell'atto del 6 novembre 2013, perché dissimulava, a sua volta, una CP_3 donazione in favore del nipote Ha dichiarato, altresì, la nullità degli atti di donazione CP_4 dissimulati, per difetto di forma, in quanto i contratti erano stati stipulati nella forma dell'atto pubblico, ma in assenza di testimoni;
per l'effetto, ha dichiarato che i predetti immobili facevano parte dell'asse ereditario relitto di Persona_2
Quindi, il Tribunale di Siracusa, ricostruito l'asse ereditario della de cuius tramite una consulenza tecnica d'ufficio, vi ha ricompreso, oltre al valore della quota di 1/5 del fondo donato a Persona_1 con atto del 24 marzo 1997, anche:
- il valore degli immobili simulatamente donati con atti nulli, e quindi appartenenti al patrimonio ereditario in quanto rientranti nella categoria dei beni relitti;
- il valore dell'immobile oggetto delle disposizioni testamentarie;
- nonché le somme, pari a € 1.958,48, depositate sui conti intrattenuti dalla de cuius presso istituti di credito al momento del decesso.
Sono stati invece esclusi dalla massa ereditaria i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione oggetto del lascito testamentario, in quanto mancava la prova della loro appartenenza al patrimonio della defunta.
Il Tribunale ha pertanto determinato il valore complessivo dell'asse ereditario in € 237.299,41. Per
l'effetto, ha accertato che: - il valore economico della quota disponibile era pari ad € 79.099,80; - il pagina 3 di 9 valore economico della quota di legittima riservata complessivamente ai figli era pari ad € 158.199,61.
Tale ammontare, suddiviso tra i figli, risultava pari a € 52.733,00 per ciascuno.
Ha così dichiarato “che le parti attrici avevano diritto a ricevere la quota complessiva di un terzo dell'asse ereditario netto relitto da in quanto eredi per rappresentazione del congiunto Persona_2
, figlio della de cuius”, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di Persona_1 provvedere alla trascrizione in conformità. Ha compensato, infine, integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 19 aprile 2023, hanno proposto appello in qualità di erede di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e quest'ultimo solo per vedere accolto il primo motivo di appello CP_1 Parte_6 sull'intervenuta rinuncia all'eredità della propria moglie ( , mentre le altre appellanti CP_1 hanno proposto ulteriori motivi.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo, oltre all'estromissione dal giudizio di poiché Parte_6 privo di interesse ad agire, quanto segue: “- In accoglimento del secondo motivo di appello, ritenere che i prelievi effettuati dal sig. dai conti correnti, come analiticamente ricostruiti in CP_3
CP_ narrativa, costituiscono donazioni dirette della de cuius al figlio e dunque nulle per carenza di forma;
- In via subordinata, ritenere che i prelievi effettuati dal sig. dai conti correnti, CP_3 come analiticamente ricostruiti in narrativa, costituiscono donazioni indirette della de cuius al figlio CP_
e che pertanto, come tali, dovranno essere oggetto di riunione fittizia ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
- In accoglimento del terzo motivo, per le ragioni indicate in narrativa, accertare che l'asse ereditario si compone, oltre che degli immobili indicati in narrativa sub A), anche dell'importo di euro 66.537,62 oggetto dei prelievi effettuati dal sig. sui conti correnti o del CP_3 maggiore o minore importo che la Corte riterrà accertato;
- In accoglimento del quarto motivo, condannare i sigg.ri e , alla rifusione per intero delle spese legali in favore CP_3 CP_4 degli odierni appellanti, o, in via subordinata, alla rifusione delle spese legali nella misura di 2/3 o in quella diversa misura ritenuta dalla Corte”.
Per l'eventualità di un appello incidentale, hanno riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado a seguito dell'accoglimento della loro domanda principale.
e con unico difensore, si sono costituiti in giudizio per resistere all'appello. CP_3 CP_4
pagina 4 di 9 Hanno altresì proposto appello incidentale, articolato in un unico motivo, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la nullità degli atti di compravendita, sostenendone la validità. In subordine, ne hanno chiesto riqualificazione come donazioni valide, attesa la presenza di testimoni in ciascun atto.
In sede di istruttoria, con l'atto di appello incidentale, hanno reiterato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata il 16 settembre
2017.
Assunta la causa in decisione, la stessa è stata successivamente rimessa sul ruolo al fine di rilevare d'ufficio la questione del difetto di integrità del contraddittorio in primo grado, atteso che due dei quattro eredi individuati dal Tribunale nella sentenza - sul punto non impugnata - ossia e PE
non erano stati evocati in giudizio in primo grado - né nel presente grado - e Controparte_5 sono dunque rimasti estranei al processo, al quale avrebbero dovuto necessariamente partecipare.
All'udienza del 9 giugno 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo agli appelli - principale e incidentale - proposti dalle parti in causa, deve essere preliminarmente esaminata la questione, rilevata d'ufficio da questa Corte (Cass. n. 1628/1984), relativa al difetto di integrità del contraddittorio per ragioni di ordine sostanziale, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di e PE Controparte_5
Costoro, in qualità di successibili per legge, sono stati dichiarati coeredi di nella Persona_2 sentenza impugnata e, in quanto tali, devono ritenersi litisconsorti necessari rispetto all'azione di simulazione relativa, proposta in via principale - e non meramente incidentale - dalle originarie attrici e (e per quest'ultima la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 propria erede nei confronti del figlio e del nipote figlio Parte_4 CP_3 CP_4 del medesimo . CP_3
Per l'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre partire dall'interpretazione - fornita dal Tribunale e non contestata da alcuna delle parti in causa - delle disposizioni contenute nel testamento olografo del 22 marzo 2006, con le quali la testatrice aveva attribuito al figlio
[...] il diritto di usufrutto sull'appartamento in cui abitava (sito al primo piano del palazzetto CP_5
pagina 5 di 9 di via Anapo n. 7 a Lentini), assegnando il corrispondente diritto di nuda proprietà al figlio CP_3
[...]
Con la sentenza impugnata si rileva, infatti, che, mediante le predette disposizioni testamentarie, la de cuius non aveva disposto di tutti i suoi beni rimasti nel suo patrimonio - come invece prospettato dalla parte attrice, la quale inferiva l'avvenuta istituzione del figlio quale erede universale dalla CP_3 circostanza, da essa allegata sin dall'atto di citazione (pag. 3), che “la sig.ra (avrebbe) attribuito Per_2
l'intero patrimonio relitto all'apertura della successione” in favore del solo figlio - ma CP_3 unicamente dell'appartamento in cui abitava (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado), residuando un relictum costituito, quantomeno, dalle liquidità esistenti al momento del decesso sui conti a lei intestati presso diversi istituti di credito e pari a € 1.958,68 (come indicato a pag. 11 della sentenza stessa). Ne consegue che tali disposizioni, aventi ad oggetto attribuzioni di cespiti determinati, sono state implicitamente qualificate come legati. Ed infatti, è proprio sulla base di tale qualificazione che - una volta rilevato che le disposizioni testamentarie non eccedevano la quota disponibile e che anche le donazioni dissimulate non erano riducibili, in quanto dichiarate nulle - è stata riconosciuta alle parti attrici la qualità di eredi di “per rappresentazione del congiunto , figlio Persona_2 Persona_1 della de cuius”. Per l'effetto, nel dispositivo della sentenza, nel terzultimo punto, è stato dichiarato che
“le parti attrici hanno diritto a ricevere la quota complessiva di un terzo dell'asse ereditario netto relitto da in quanto eredi per rappresentazione” (v. pag. 14 in basso della sentenza Persona_2 del Tribunale).
Pertanto, come rilevato nell'ordinanza del 17 gennaio 2025, deve trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui
“la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello e il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale autonoma e specifica domanda e non già in via meramente strumentale ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli diventati eredi, quali successori anche essi del
"de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario” (Cass. n.
22030/2008; Cass. n. 868/2007; Cass. 11406/2003).
Nella specie, i fratelli e diventati eredi secondo la ricostruzione PE Controparte_5 accolta dal Tribunale, non sono stati evocati in giudizio dagli attori, né in primo né in secondo grado.
Il giudizio, sin dal primo grado, si è pertanto svolto in mancanza di due legittimati passivi necessari.
pagina 6 di 9 Risulta, quindi, accertato il vizio di nullità del giudizio di primo grado – rilevato d'ufficio con l'anzidetta ordinanza – e, per l'effetto, le parti vanno rimesse davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Non osta a tale conclusione la sopravvenuta rinuncia all'eredità da parte di documentata PE dagli appellanti (cfr. doc. IV, allegato alla memoria depositata da parte appellante principale il
16.05.2025), che non vale, di per sé, ad escludere l'originario difetto di contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio, sin dall'inizio, di due litisconsorti necessari, per almeno uno dei quali non consta, allo stato, alcuna valida dichiarazione di rinunzia all'eredità, risultando peraltro pendente un ricorso per la nomina di amministratore di sostegno (cfr. doc. V, allegato all'anzidetta memoria). Ne consegue che ogni questione sulla validità e sull'efficacia della rinunzia all'eredità di – che PE risulta avvenuta mediante dichiarazione ex art. 519 c.c., ricevuta dal notaio il 12 Persona_4 maggio 2025 - potrà, eventualmente, essere valutata nell'ambito (ove riassunto) del giudizio come sopra regredito al giudice di primo grado (cfr. Cass. 16982/2007).
In conclusione, la causa deve essere rinviata al primo Giudice ex art. 354 c.p.c., restando precluso anche l'esame dell'appello incidentale.
Secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di annullamento della decisione oggetto di gravame per una nullità derivante da vizio di instaurazione del contraddittorio, come nella specie, le spese del giudizio di secondo grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza integrato da quello di causalità, con riguardo alla responsabilità per il vizio processuale. Pertanto, le spese del presente giudizio di secondo grado – liquidate come in dispositivo - vanno poste a carico della parte appellante (in via principale), originaria parte attrice, che va riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio al primo giudizio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (Cass. n. 32933/2024).
La liquidazione è stata effettuata secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022, tenendo conto del valore dichiarato della controversia (ricompreso nello scaglione 52.000,01 - €
260.000,00) e delle fasi effettivamente espletate, inclusa la fase istruttoria, considerato che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, come modificato, ricomprende in tale voce anche la fase di trattazione (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023), facendo applicazione, tuttavia, dei valori minimi, avuto riguardo all'effettiva attività espletata e alla natura in rito della decisione.
pagina 7 di 9 Nella specie, atteso che nel presente giudizio e sono stati provvisoriamente CP_3 CP_4 ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle relative spese processuali deve essere eseguito in favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Non v'è luogo alla riduzione della metà prevista dagli artt. 82 e 130 del già menzionato D.P.R., in materia di spese di giustizia, alla luce dell'indirizzo di Cass. sez. II, sentenza 11/09/2018, n. 22017.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 586/2023 R.G., promossa da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6 confronti di e e avverso la sentenza n. 1967/2022 del 19 ottobre 2022 del CP_3 CP_4
Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 1891/2016 R.G.),
- dichiara la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione, nel giudizio di primo grado, del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e e, per PE Controparte_5
l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 354, comma primo, c.p.c.;
- condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6 alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in complessivi €
7.160,00 per compenso unico, in essi compresi € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione e € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone che il pagamento delle spese processuali, come sopra liquidate, venga eseguito in favore dello Stato, ex art. 133 del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania il 12 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 8 di 9 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9