CASS
Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2024, n. 40349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40349 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
40 349-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVNN VERGA Presidente - Sent. n. se;
. 1164 UP 27/06, 2024 NN AR DE IS MA RO R.G.N. 128 57/2024 ES LO ANTONIO SARACO -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA OB nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 12/12/2023 della CORTE DI APPELLO DI BOLO- GNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentiti l'Avvocata FEDERICA MONTANARI nell'interesse di IA RC ER e l'Avvocato CARLO BENINI nell'interesse di ER CO, che hanno illustrato i motivi d'impugnazione e ne hanno chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO NO RT e ER CO, per il tramite dei rispettivi d fensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 12/12/2023 della Corte di appello di Bologna, emessa a seguito di un doppio annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi processuali. In particolare la prima sentenza della Corte di appello -pronunciata in data 17/09/2021 aveva parzialmente riformato la sentenza in data 09/12/2020 del Tribunale di Forlì, dichiarando non doversi procedere per i reati loro rispett vamente contestati ai capi B) ed E) perché estinti per remissione di querela e rideterminando 1 D4༽ la pena loro inflitta per i reati di rapina aggravata ed estorsione aggravata contestate ai capi A) e C) oltre che per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 contestato al capo D). Questa sentenza nella specie della sentenza documento- veniva annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 10529 del 25/01/2023, per la mancata apposizione, in calce alla motivazione, della firma del presidente che ha effettivamente presieduto il collegio e per l'erronea sottoscrizione, in qualità di presidente, da parte di un magistrato che non faceva parte di quel collegio. Rimessi gli atti alla Corte di appello, questa provvedeva con sentenza che veniva nuovamente impugnata e nuovamente annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 34531 del 03/08/2023, con trasmissione deg i atti alla Corte di appello. La Corte di appello ha ulteriormente provveduto in seguito all'annu lamento, così pervenendosi alla sentenza oggi impugnata da NO RT e ER CO. Le impugnazioni dei due ricorrenti sono state presentate con ricorsi separati, ma i motivi sono sovrapponibili, così rendendosi possibile la loro trattazione unitaria. Nella sintesi dei motivi si prende a riferimento la sequenza indicata nel ricorso di ER CO. Deducono:
1. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 23 del D... n. 137 del 2020, per non avere disposto la trattazione orale nonostante la tempestiva richiesta inoltrata dalla difesa. I ricorrenti assumono che nonostante l'invio a mezzo PEC di tempestiva richiesta di trattazione orale, la Corte di appello ha disposto la celebrazione del processo in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti. Precisano che la richiesta di trattazione orale non è stata seguita a alcuna rinuncia alla stessa, tale non potendosi considerare la memoria inoltrata dalla difesa a mezzo PEC il giorno stesso dell'udienza. Denunciano, quindi, la violazione dell'art. 23 del D.L. n. 137 del 2020, 2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio c carenza della motivazione in relazione alla mancata statuizione sulla richiesta di improcedibilità avanzata ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc.pen.. I ricorrenti si dolgono, anzitutto, della mancata considerazione delle obiezioni esposte dalla difesa con la memoria inoltrata il giorno dell'udienza, nonostante il vizio procedurale indicato al motivo precedente. Osservano che con la memoria denunciavano l'improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., atteso che la pronuncia della Corte di cassaz: one non sopraggiungeva nel termine di un anno dalla pronuncia della sentenza di appello. A sostegno dell'assunto ripercorrono la vicenda processuale, a partire dalla 2 Sijou pronuncia della prima sentenza della Corte di appello, datata 17/09/2021. Precisano che è stata la stessa Corte di cassazione a rilevare l'imminente scadenza del termine di improcedibilità, nel momento in cui assegnava alla sezione feriale la trattazione delle impugnazioni proposte avverso la sentenza della Corte di appello pronunciata a seguito del primo annullamento senza rinvio. Aggiungono che la Corte di cassazione si sarebbe dovuta pronunciare sull'improcedibilità già in quell'occasione.
3. Inosservanza di norma processuale per l'inutilizzabilità del verba e di s.i.t. rese da FR IO in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.. A tale riguardo si sostiene che FR IO doveva essere sentito sin dall'inizio del procedimento quale indagato, così che il pubblico minister: avrebbe dovuto somministrargli gli avvisi di cui all'art. 63 cod. proc. pen., in mancanza dei quali le dichiarazioni raccolte sono affette da inutilizzabilità patologica, valevole anche in caso di giudizio abbreviato.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione degli imputati per i reati loro ascritti. In questo caso i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione delle obiezioni mosse con l'atto di appello in relazione alla consegna del enaro, ai messaggi cancellati e al tentativo di distruzione da parte di FR, alla ricostruzione dei fatti del 17/02/2020 e alle relative tempistiche, oltre che alla dichiarazione da lui resa ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto. Denunciano anche il vizo di omessa motivazione in relazione alla mancata considerazione della possibilità di derubricare il fatto ai sensi dell'art. 378 cod. pen.. I ricorrenti sostengono, altresì, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, alla luce delle plurime contraddizioni in esse rinvenibili. Sostengono, dunque, che gli elementi versati nel processo non erano idonei a superare il ragionevole dubbio.
5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qual ficazione giuridica dei fatti. Secondo i ricorrenti i fatti contestati come rapina ed estorsione andavano più correttamente collocati nel paradigma della violenza privata o della ragior fattasi. Si lamenta l'omessa motivazione sul punto da parte della Corte di appello e si illustrano le ragioni e i contenuti processuali che avrebbero dovuto condurre nel senso prospettato.
6. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale, in relazione all'eccessivo trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione del risarcimento del danno disposto in favore delle parti civili. Con riguardo alla misura della pena il ricorrente osserva che, nonostante l'estinzione di due reati, essa è stata diminuita di soli due mesi, senza ch: la Corte 3 AjouАјони di appello esponesse la ratio di tale determinazione. Con riguardo alle statuizioni civili, i ricorrenti osservano che la parte civile aveva rimesso la querela e revocato la costituzione di parte civile e che ciononostante la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, mentre avrebbe dovuto revocarla, con conseguer te nullità della sentenza.
7. Con motivi aggiunti, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, così come emergente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede che a misura della pena da esso comminata possa essere diminuita di un terzo per i fatti di lieve entità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per la migliore intellegibilità delle questioni in esame, to na utile riepilogare i vari passaggi della vicenda processuale in esame. Ebbene, la prima sentenza di annullamento (n. 10529 del 25.1.2023) ha affermato che risulta dagli atti che la Corte ha potuto consultare stante a natura - processuale della questione - che nel verbale dell'udienza del processo di appello tenutasi il 17.9.21 il presidente del collegio è indicato nel dottor Luca Ghe dini, che ha apposto la firma in calce al verbale con una sigla, la stessa che si trova in calce al dispositivo della sentenza letto in udienza. Dalla intestazione della sentenza impugnata risulta che il presidente del collegio è lo stesso dottor Luca Ghedini, ma la sentenza depositata è firmata peraltro con modalità palesemente differenti - rispetto alle firme apposte sul verbale di udienza e nel dispositivo letto a termine della camera di consiglio - da altro presidente, il dottor Alberto Pederiali. Ne consegue che la Corte di appello di Bologna, nella composizione collegiale corrispondente alle risultanze del verbale di udienza del 17 settembre 2021 dovrà procedere alla "rinnovazione della sentenza documento" annullata in questa sede, attraverso una nuova redazione della motivazione ed una nuova sottoscrizione cui farà seguito un nuovo deposito in cancelleria. La decisione si è attenuta al principio fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 20.12.2022 che hanno afferinato che la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presicente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incirle né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, You sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito de la stessa sentenza. In data 4 e 5 maggio 2023 è stata notificata alle parti la ser tenza n. 4959/2021 (RG appello n. 864/2021) datata 17 settembre 2021 recante la sottoscrizione del Presidente del collegio dott. Ghedini. Sentenza che veniva annullata da questa Corte con provvedimento n. 34531 del 3.8.2023 perch § I giudici di appello erano venuti meno all'obbligo di uniformarsi al dictum della precedente sentenza di annullamento adottata da questa Corte di Cassazione. Veniva indicato che dalla lettura della sentenza notificata alle parti in data 4 maggio 2023 non emergevano elementi da cui desumere l'effettiva rinnovazione della camera di consiglio e la nuova redazione della motivazione, essendosi il Presidente dal collegio limitato ad apporre la propria sottoscrizione ad una sentenza del tutto lentica a quella annullata, recante la medesima data di emissione ed i medesimi numeri di ruolo e del registro sentenze della Corte di appello. La sentenza era prive di alcun riferimento all'avvenuto annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, allo svolgimento della camera di consiglio e, inoltre, riportava erroneamer e la data della sentenza annullata e non la data in cui la Corte di appello ha nucvamente deliberato a seguito della pronuncia rescindente. Solo successivamente alla proposizione del ricorso in cassazione da parte degli imputati, la Cancelleria ha proceduto alla «correzione» del numero della sentenza e del numero del registro di appello, correzione che, peraltro, doveva essere effettuata dai giudici di appello nel rispetto delle formalità imposte dall'art. 130 cod. proc. pen. A seguito di detto annullamento la Corte d'appello di Bologna, con sentenza in 12.12.2023, come indicato nella parte motiva, ha provveduto, senza l'intervento delle parti, alla "rinnovazione della sentenza documento" con redazione della motivazione all'esito della camera di consiglio. Avverso detta sentenza i difensori hanno proposto ricorso.
1.1. Alla luce della sequenza procedimentale indicata evidente è la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. Il ricorrente si duole della mancata celebrazione del processo alla presenza delle parti, nonostante il tempestivo invio della richiesta di trattazione in foi ma orale, con conseguente violazione dell'art. 23-bis d.l. 137 del 2020 (convertito dalla legge 176 del 2020, poi prorogata dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 20::2, come progressivamente modificato), secondo il quale il giudizio di appello si svolge con trattazione scritta, a meno che una parte formuli nei modi e nei termini previsti richiesta di trattazione orale, implicante lo svolgimento di udienza nelle forme stabilite in relazione al rito applicabile. 5 ཀྱིས་༽དང་ ་ ་ Ciò premesso, va osservato che la norma che si assume violata non poteva 10 trova applicazione nel caso in esame, in quanto la Corte di appello era stata chiamata a rimuovere la nullità verificatasi sulla sentenza documento nella fase processuale successiva alla deliberazione- e non a una nuova celebrazione del processo, con rinnovazione del dibattimento. A tale proposito occorre fare riferimento a quanto chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite in data 20/12/2012 (dep. il 2013, Rodriguez) in ordine alle incombenze spettanti al giudice nel caso in cui la Corte di cassazione annulli la sentenza documento, quando, come nel caso di specie, sia rilevata una nullità collegata alla sua sottoscrizione e, dunque, una nullità verificatasi nella fase successiva alla deliberazione. Le Sezioni Unite hanno spiegato che «[...] anche sulla base della Relazione ministeriale si evince che il legislatore, nel disciplinare gli effetti conseguenti alla dichiarazione di nullità degli atti, ha inteso ispirarsi ad un generale principio di conservazione e di economia processuale, riducendo allo stretto necessario le conseguenze della nullità. Perciò: a) in base all'autonomia funzionale deç i atti, ha stabilito che la declaratoria di nullità di un atto non Invalida gli atti che sono funzionalmente indipendenti da quello nullo;
b) in base al principio della rinnovabilità degli atti, ha stabilito che - ove necessario e possibile l'atto nullo va rinnovato dallo stesso giudice che dichiara la nullità; c) in base al princ pio della competenza funzionale esclusiva, ha stabilito che, ove si tratti di atti propulsivi, che come tali rientrano nell'esclusivo potere del giudice che li ha emessi, il processo deve regredire allo stato o al grado In cui è stato compiuto l'atto nullo, affinché il giudice di quel grado e di quella fase provveda alla rinnovazione (sempre che sia necessaria e possibile). In pratica, il giudice che dichiara la nullità di un atto, se non può provvedere direttamente al suo rinnovamento, deve rinviare il processo alla fase e a grado in cui la nullità si è verificata, affinché Il giudice che emise l'atto nullo provveda alla rinnovazione. Dall'individuazione dei principi anzidetti deriva che questa Corte, Ina volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata per difetto di sottoscrizione, non potendo provvedere direttamente alla sua rinnovazione, deve rinviare il processo davanti alla Corte di appello che ha emesso quella sentenza, affinché il presidente e l'estensore dello stesso collegio giudicante provvedano alla rinnovazione della sentenza-documento annullata (con la possibilità di applicazione dell'art. 546, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.). Va affermato, pertanto, che: per il principio della competenza funzionale esclusiva, il processo deve regredire nella fase post-dibattimentale del grado di appello in cui l'atto nullo è 6 Ajou stato compiuto e, più specificamente, nella sotto-fase degli atti successivi alla deliberazione in cui la sentenza-documento è stata redatta e sottoscritta;
per Il principio dell'autonomia funzionale degli atti, la decla atoria di nulutà non può invalidare anche la precedente fase del dibattimento. Il giudice di appello provvederà alla rinnovazione dell'atto nullo attraverso una nuova redazione della sentenza da parte dell'estensore, una nuova sottoscrizione da parte del presidente e dell'estensore ai sensi del secondɔ comma dell'art. 546 cod. proc. pen., con successivo nuovo deposito in cancelleria, in tutto ciò seguendo le norme stabilite per questa sottofase negli artt. 544-548 cod. proc. pen. Verrà così a riaprirsi la fase eventuale dell'impugnazione, giacché dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito decorrono nuovamente i termini per impugnare ex art. 585 cod. proc. pen. Tale conclusione non trova ostacolo nel disposto dell'art. 623, comma 1 - lett. e), cod. proc. pen., allorché si consideri che Il rinvio ad altra sezione de la stessa corte di appello viene imposto dal legislatore qualora debba addivenirsi a nuovo "giudizio" (cioè ad una nuova valutazione della vicenda), mentre non si veite in tale situazione allorché la fase del giudizio si è ritualmente conclusa e deve procedersi soltanto alla rinnovazione della sentenza-documento». Alla luce di tali principi, emerge come all'indomani delle due sentenze di annullamento, la Corte di appello non era stata chiamata a rinnovare la fase dibattimentale, atteso che le nullità rilevate da questa Corte si erano verificate soltanto nella fase successiva alla deliberazione della sentenza, al momento della redazione e sottoscrizione della motivazione di una decisione già assunta all'esito di un giudizio celebrato regolarmente, in assenza di rilievi di nullità. La Corte di appello, dunque, a seguito del doppio annullamento della Corte di cassazione, era chiamata a effettuare una solo una nuova redazione della motivazione, seguita dalla corretta sottoscrizione della stessa, a opera del presidente del collegio che aveva partecipato alla deliberazione. Per fare ciò, era tenuta ad applicare le norme disciplinanti questa fase, tra le quali non rientra l'art. 23 d.l. 23-bis d.l. 137 del 2020, esclusivamente riferibile alla fase (pre)dibattimentale e non anche alla fase successiva alla deliberazion:, che qui interessa. ✓a, infatti, rimarcato come nella fase della redazione della motivazione e della sua sottoscrizione non è contemplata né la fissazione di un'apposita udienza, né, tantomeno, la partecipazione eventuale delle parti. Da ciò emerge la manifesta infondatezza del motivo in esame, con il quale si denuncia la violazione di una norma che non doveva essere applicata dai giudici della Corte di appello per rinnovare l'attività necessaria a sanare la nullità che aveva 7 provocato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.. Il motivo però- va esaminato in coda alla delibazione degli ulteriori motivi d'impugnazione, dovendosi previamente verificare la valida costituzione del rapporto processuale. E' stato già spiegato, infatti, che «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 34-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134», (Sez. 7-, Ordinanza n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043 -01). Rapporto processuale che, come vedremo, non è stato correttamente instaurato, attesa l'inammissibilità di tutti gli ulteriori motivi d'impugnazione e, con essi, dei ricorsi complessivamente considerati.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione i ricorrenti eccepiscono l'inuti izzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (FR IO), per la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. verificatasi al momento della loro raccolta, quando secondo la difesa- emergevano indizi a suo carico. Il motivo, così come proposto, è inammissibile perché aspecifico, n quanto non indica quali ricadute avrebbe l'eventuale accoglimento della dog anza sul complessivo impianto argomentativo posto a base dell'affermazione di responsabilità. Questa Corte, invero, ha più volte spiegato che «Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegitti namente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento», (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01). I ricorrenti -per come premesso- hanno omesso di illustrare quale ncidenza abbiano avuto le dichiarazioni rese da FR in relazione al complessivo impianto probatorio e argomentativo della sentenza impugnata. Specificazione tanto più necessaria ove si consideri che la prova a carico degli imputati è stata rinvenuta dai giudici su di una pluralità di elementi, costituiti dall'osservazione diretta dei fatti da parte della polizia giudiziar a, dalle intercettazioni di conversazioni registrate, dalla documentazione versata in atti, 8 ས་ dalla certificazione medica, dai fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza della banca, oltre che sulla base delle dichiarazioni ese dalla persone informate dei fatti UR MA, NC ES, CA EL, NI MA e LL IA, AN RO. Ne discende l'inammissibilità del motivo per aspecificità.
4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso si presentano come la mera reiterazione delle identiche questioni sollevate con l'impugnazione di meri:o. Questioni puntualmente e correttamente affrontate e risolte dalla Corte di appello e già disaminate anche dal Tribunale, visto che entrambi i giudici di merito hanno diffusamente motivato circa i temi sollevati dalla difesa in relazione alla consegna del denaro, ai messaggi cancellati e al tentativo di distruzione da parte di FR, alla ricostruzione dei fatti del 17/02/2020 e alle relative tempistiche, oltre che alla dichiarazione resa ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto. I giudici hanno anche escluso che i fatti potessero essere qualificati ai sensi dell'art. 378 cod. pen. ovvero ai sensi dell'art. 610 cod. pen., rimarcando come le condotte violente fossero state realizzate al fine di impossessarsi delle somme di denaro indicate in imputazione, in assenza di pretese tutelabili in sede giudiziale. così configurandosi il reato di estorsione ovvero quello di rapina non anche alcuno tra quelli evocati dalla difesa.
4.1. Va, dunque, rilevato la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione sulle censure sollevate dalla difesa, visto che si riscontra una puntuale risposta a tutti i motivi di appello. A ciò deve aggiungersi che i ricorrenti s limitano a reiterare davanti alla Corte di legittimità gli stessi motivi di merito contenuti nell'atto di appello. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolv: no nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disat:esi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale a /verso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello.
4.2. In conseguenza di quanto rilevato al punto precedente, le questioni sollevate dai ricorrenti si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito e, in quanto tale, non è scrutinabile 9 Ajou 4154 in sede di legittimità, atteso che il compito demandato dal legislatore all: Corte di cassazione -per quanto qui d'interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, quello di condividerne la giustificazione. Il compito del giudice di legittimità è quello di ver ficare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e alla processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contrad: ittorietà. Con l'ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza;
che l'illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, ossia quando sono disancorate da criteri oggettivi di valutazione, e trascendono in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica;
la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di incor ciliabilità assoluta con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dallo loro eliminazione derivi l'implosione della struttura argomentativa impugnata.
4.3. Sempre nell'alveo delle questioni non prospettabili davanti alla Corte di cassazione si collocano le doglianze relative all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, con la loro conseguente inammissibilità in quanto si risolvono in valutazioni di merito, dovendosi ricordare che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei tes: moni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza in esame.
4.4. I ricorsi sono altresì inammissibili anche nella parte in cui la menta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie. A parte la già evidenziata manifesta infondatezza della censura, va ulteriormente osservato come essa si risolva in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al 10 A Joun giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressa mente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 -, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 2175500 01).
5. Con il sesto motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono del tratamento sanzionatorio e della conferma delle statuizioni civili nonostante la decla atoria di improcedibilità per remissione di querela per alcuni reati. Entrambi i motivi sono inammissibili.
5.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni della misura della pena inflitta, richiamando la motivazione del giudice di primo grado quanto alla misura della pena ba se e alla gravità delle condotte realizzate. A tale ultimo proposito, pur riferendosi alle ragioni per cui sono state confermate le statuizioni civili, la Corte di appello ha rimarcato la gravità dei fatti avendo riguardo alla violenza delle azioni compiute, alle sofferenze e ai tu bamenti patiti dalla persona offesa che versava in condizioni precarie, nonché al a durata della malattia derivata a causa dell'aggressione subita. Ne deriva la manifesta infondatezza della censura in esame, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul trattamento sanzionatorio, dovendosi ricordare che «deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.»>, (Sez. 1, Sentenza n. 3155 del 25/09/2013 Ud., dep. il 2014, Waychey, Rv 258410 - 01).
5.2. Anche la censura relativa alla conferma delle statuizioni civili è manifestamente infondata, atteso che nelle impugnazioni si trascura di considerare che per gli imputati permane l'affermazione di responsabilità in elazione all'estorsione e alla rapina, in relazioni alle quali non risulta revocata la costituzione di parte civile né tale evenienza viene dimostrata dagli odierni ricorrenti, che -a tale riguardo- pecca in punto di autosufficienza, dovendosi ribadire che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2013, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere 11 ཀྱིས་ ་ང། ناته di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato», (Sez. 5 -, Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. il 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01).. Da qui l'inammissibilità del motivo per la manifesta infondate:za della relativa censura oltre che per la sua aspecificità.
6. Rimane, infine, da evidenziare come non possa avere alcun seguito la richiesta avanzata con la memoria aggiuntiva, con la quale le difese cen:surano la sentenza impugnata alla luce dei principi fissati dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la misura della pena da esso comminata possa essere diminuita di un terzo per i fatti di lieve entità. In realtà, come visto al paragrafo 5.1., la Corte di appello ha fatto una puntuale valutazione della gravità del fatto, evidenziando una serie di elementi che lo collocano al di fuori dei connotati della lieve entità cui si riferisce la menzionata sentenza della Corte costituzionale.
7. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso. Da ciò consegue che non si è verificata la corretta instaurazione del rapporto processuale, in mancanza del quale -per quanto già esposto al paragrafo 2- non è possibile valutare l'eccezione sollevata dalle difese circa l'improcedibilità del giudizio ai sens dell'art. 344-bis cod. pen.. 8. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2024 Il Consigliere estensore La Pres dente NT RA NA ER ཡིན་༽རྒྱུག་མ་ ex *CORTE DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 4 NOV. 2024 F R E N U S IL FUNZIONARY GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO UD LL 12
. 1164 UP 27/06, 2024 NN AR DE IS MA RO R.G.N. 128 57/2024 ES LO ANTONIO SARACO -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA OB nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 12/12/2023 della CORTE DI APPELLO DI BOLO- GNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentiti l'Avvocata FEDERICA MONTANARI nell'interesse di IA RC ER e l'Avvocato CARLO BENINI nell'interesse di ER CO, che hanno illustrato i motivi d'impugnazione e ne hanno chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO NO RT e ER CO, per il tramite dei rispettivi d fensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 12/12/2023 della Corte di appello di Bologna, emessa a seguito di un doppio annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi processuali. In particolare la prima sentenza della Corte di appello -pronunciata in data 17/09/2021 aveva parzialmente riformato la sentenza in data 09/12/2020 del Tribunale di Forlì, dichiarando non doversi procedere per i reati loro rispett vamente contestati ai capi B) ed E) perché estinti per remissione di querela e rideterminando 1 D4༽ la pena loro inflitta per i reati di rapina aggravata ed estorsione aggravata contestate ai capi A) e C) oltre che per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 contestato al capo D). Questa sentenza nella specie della sentenza documento- veniva annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 10529 del 25/01/2023, per la mancata apposizione, in calce alla motivazione, della firma del presidente che ha effettivamente presieduto il collegio e per l'erronea sottoscrizione, in qualità di presidente, da parte di un magistrato che non faceva parte di quel collegio. Rimessi gli atti alla Corte di appello, questa provvedeva con sentenza che veniva nuovamente impugnata e nuovamente annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 34531 del 03/08/2023, con trasmissione deg i atti alla Corte di appello. La Corte di appello ha ulteriormente provveduto in seguito all'annu lamento, così pervenendosi alla sentenza oggi impugnata da NO RT e ER CO. Le impugnazioni dei due ricorrenti sono state presentate con ricorsi separati, ma i motivi sono sovrapponibili, così rendendosi possibile la loro trattazione unitaria. Nella sintesi dei motivi si prende a riferimento la sequenza indicata nel ricorso di ER CO. Deducono:
1. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 23 del D... n. 137 del 2020, per non avere disposto la trattazione orale nonostante la tempestiva richiesta inoltrata dalla difesa. I ricorrenti assumono che nonostante l'invio a mezzo PEC di tempestiva richiesta di trattazione orale, la Corte di appello ha disposto la celebrazione del processo in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti. Precisano che la richiesta di trattazione orale non è stata seguita a alcuna rinuncia alla stessa, tale non potendosi considerare la memoria inoltrata dalla difesa a mezzo PEC il giorno stesso dell'udienza. Denunciano, quindi, la violazione dell'art. 23 del D.L. n. 137 del 2020, 2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio c carenza della motivazione in relazione alla mancata statuizione sulla richiesta di improcedibilità avanzata ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc.pen.. I ricorrenti si dolgono, anzitutto, della mancata considerazione delle obiezioni esposte dalla difesa con la memoria inoltrata il giorno dell'udienza, nonostante il vizio procedurale indicato al motivo precedente. Osservano che con la memoria denunciavano l'improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., atteso che la pronuncia della Corte di cassaz: one non sopraggiungeva nel termine di un anno dalla pronuncia della sentenza di appello. A sostegno dell'assunto ripercorrono la vicenda processuale, a partire dalla 2 Sijou pronuncia della prima sentenza della Corte di appello, datata 17/09/2021. Precisano che è stata la stessa Corte di cassazione a rilevare l'imminente scadenza del termine di improcedibilità, nel momento in cui assegnava alla sezione feriale la trattazione delle impugnazioni proposte avverso la sentenza della Corte di appello pronunciata a seguito del primo annullamento senza rinvio. Aggiungono che la Corte di cassazione si sarebbe dovuta pronunciare sull'improcedibilità già in quell'occasione.
3. Inosservanza di norma processuale per l'inutilizzabilità del verba e di s.i.t. rese da FR IO in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.. A tale riguardo si sostiene che FR IO doveva essere sentito sin dall'inizio del procedimento quale indagato, così che il pubblico minister: avrebbe dovuto somministrargli gli avvisi di cui all'art. 63 cod. proc. pen., in mancanza dei quali le dichiarazioni raccolte sono affette da inutilizzabilità patologica, valevole anche in caso di giudizio abbreviato.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione degli imputati per i reati loro ascritti. In questo caso i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione delle obiezioni mosse con l'atto di appello in relazione alla consegna del enaro, ai messaggi cancellati e al tentativo di distruzione da parte di FR, alla ricostruzione dei fatti del 17/02/2020 e alle relative tempistiche, oltre che alla dichiarazione da lui resa ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto. Denunciano anche il vizo di omessa motivazione in relazione alla mancata considerazione della possibilità di derubricare il fatto ai sensi dell'art. 378 cod. pen.. I ricorrenti sostengono, altresì, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, alla luce delle plurime contraddizioni in esse rinvenibili. Sostengono, dunque, che gli elementi versati nel processo non erano idonei a superare il ragionevole dubbio.
5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qual ficazione giuridica dei fatti. Secondo i ricorrenti i fatti contestati come rapina ed estorsione andavano più correttamente collocati nel paradigma della violenza privata o della ragior fattasi. Si lamenta l'omessa motivazione sul punto da parte della Corte di appello e si illustrano le ragioni e i contenuti processuali che avrebbero dovuto condurre nel senso prospettato.
6. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale, in relazione all'eccessivo trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione del risarcimento del danno disposto in favore delle parti civili. Con riguardo alla misura della pena il ricorrente osserva che, nonostante l'estinzione di due reati, essa è stata diminuita di soli due mesi, senza ch: la Corte 3 AjouАјони di appello esponesse la ratio di tale determinazione. Con riguardo alle statuizioni civili, i ricorrenti osservano che la parte civile aveva rimesso la querela e revocato la costituzione di parte civile e che ciononostante la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, mentre avrebbe dovuto revocarla, con conseguer te nullità della sentenza.
7. Con motivi aggiunti, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, così come emergente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede che a misura della pena da esso comminata possa essere diminuita di un terzo per i fatti di lieve entità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per la migliore intellegibilità delle questioni in esame, to na utile riepilogare i vari passaggi della vicenda processuale in esame. Ebbene, la prima sentenza di annullamento (n. 10529 del 25.1.2023) ha affermato che risulta dagli atti che la Corte ha potuto consultare stante a natura - processuale della questione - che nel verbale dell'udienza del processo di appello tenutasi il 17.9.21 il presidente del collegio è indicato nel dottor Luca Ghe dini, che ha apposto la firma in calce al verbale con una sigla, la stessa che si trova in calce al dispositivo della sentenza letto in udienza. Dalla intestazione della sentenza impugnata risulta che il presidente del collegio è lo stesso dottor Luca Ghedini, ma la sentenza depositata è firmata peraltro con modalità palesemente differenti - rispetto alle firme apposte sul verbale di udienza e nel dispositivo letto a termine della camera di consiglio - da altro presidente, il dottor Alberto Pederiali. Ne consegue che la Corte di appello di Bologna, nella composizione collegiale corrispondente alle risultanze del verbale di udienza del 17 settembre 2021 dovrà procedere alla "rinnovazione della sentenza documento" annullata in questa sede, attraverso una nuova redazione della motivazione ed una nuova sottoscrizione cui farà seguito un nuovo deposito in cancelleria. La decisione si è attenuta al principio fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 20.12.2022 che hanno afferinato che la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presicente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incirle né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, You sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito de la stessa sentenza. In data 4 e 5 maggio 2023 è stata notificata alle parti la ser tenza n. 4959/2021 (RG appello n. 864/2021) datata 17 settembre 2021 recante la sottoscrizione del Presidente del collegio dott. Ghedini. Sentenza che veniva annullata da questa Corte con provvedimento n. 34531 del 3.8.2023 perch § I giudici di appello erano venuti meno all'obbligo di uniformarsi al dictum della precedente sentenza di annullamento adottata da questa Corte di Cassazione. Veniva indicato che dalla lettura della sentenza notificata alle parti in data 4 maggio 2023 non emergevano elementi da cui desumere l'effettiva rinnovazione della camera di consiglio e la nuova redazione della motivazione, essendosi il Presidente dal collegio limitato ad apporre la propria sottoscrizione ad una sentenza del tutto lentica a quella annullata, recante la medesima data di emissione ed i medesimi numeri di ruolo e del registro sentenze della Corte di appello. La sentenza era prive di alcun riferimento all'avvenuto annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, allo svolgimento della camera di consiglio e, inoltre, riportava erroneamer e la data della sentenza annullata e non la data in cui la Corte di appello ha nucvamente deliberato a seguito della pronuncia rescindente. Solo successivamente alla proposizione del ricorso in cassazione da parte degli imputati, la Cancelleria ha proceduto alla «correzione» del numero della sentenza e del numero del registro di appello, correzione che, peraltro, doveva essere effettuata dai giudici di appello nel rispetto delle formalità imposte dall'art. 130 cod. proc. pen. A seguito di detto annullamento la Corte d'appello di Bologna, con sentenza in 12.12.2023, come indicato nella parte motiva, ha provveduto, senza l'intervento delle parti, alla "rinnovazione della sentenza documento" con redazione della motivazione all'esito della camera di consiglio. Avverso detta sentenza i difensori hanno proposto ricorso.
1.1. Alla luce della sequenza procedimentale indicata evidente è la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. Il ricorrente si duole della mancata celebrazione del processo alla presenza delle parti, nonostante il tempestivo invio della richiesta di trattazione in foi ma orale, con conseguente violazione dell'art. 23-bis d.l. 137 del 2020 (convertito dalla legge 176 del 2020, poi prorogata dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 20::2, come progressivamente modificato), secondo il quale il giudizio di appello si svolge con trattazione scritta, a meno che una parte formuli nei modi e nei termini previsti richiesta di trattazione orale, implicante lo svolgimento di udienza nelle forme stabilite in relazione al rito applicabile. 5 ཀྱིས་༽དང་ ་ ་ Ciò premesso, va osservato che la norma che si assume violata non poteva 10 trova applicazione nel caso in esame, in quanto la Corte di appello era stata chiamata a rimuovere la nullità verificatasi sulla sentenza documento nella fase processuale successiva alla deliberazione- e non a una nuova celebrazione del processo, con rinnovazione del dibattimento. A tale proposito occorre fare riferimento a quanto chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite in data 20/12/2012 (dep. il 2013, Rodriguez) in ordine alle incombenze spettanti al giudice nel caso in cui la Corte di cassazione annulli la sentenza documento, quando, come nel caso di specie, sia rilevata una nullità collegata alla sua sottoscrizione e, dunque, una nullità verificatasi nella fase successiva alla deliberazione. Le Sezioni Unite hanno spiegato che «[...] anche sulla base della Relazione ministeriale si evince che il legislatore, nel disciplinare gli effetti conseguenti alla dichiarazione di nullità degli atti, ha inteso ispirarsi ad un generale principio di conservazione e di economia processuale, riducendo allo stretto necessario le conseguenze della nullità. Perciò: a) in base all'autonomia funzionale deç i atti, ha stabilito che la declaratoria di nullità di un atto non Invalida gli atti che sono funzionalmente indipendenti da quello nullo;
b) in base al principio della rinnovabilità degli atti, ha stabilito che - ove necessario e possibile l'atto nullo va rinnovato dallo stesso giudice che dichiara la nullità; c) in base al princ pio della competenza funzionale esclusiva, ha stabilito che, ove si tratti di atti propulsivi, che come tali rientrano nell'esclusivo potere del giudice che li ha emessi, il processo deve regredire allo stato o al grado In cui è stato compiuto l'atto nullo, affinché il giudice di quel grado e di quella fase provveda alla rinnovazione (sempre che sia necessaria e possibile). In pratica, il giudice che dichiara la nullità di un atto, se non può provvedere direttamente al suo rinnovamento, deve rinviare il processo alla fase e a grado in cui la nullità si è verificata, affinché Il giudice che emise l'atto nullo provveda alla rinnovazione. Dall'individuazione dei principi anzidetti deriva che questa Corte, Ina volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata per difetto di sottoscrizione, non potendo provvedere direttamente alla sua rinnovazione, deve rinviare il processo davanti alla Corte di appello che ha emesso quella sentenza, affinché il presidente e l'estensore dello stesso collegio giudicante provvedano alla rinnovazione della sentenza-documento annullata (con la possibilità di applicazione dell'art. 546, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.). Va affermato, pertanto, che: per il principio della competenza funzionale esclusiva, il processo deve regredire nella fase post-dibattimentale del grado di appello in cui l'atto nullo è 6 Ajou stato compiuto e, più specificamente, nella sotto-fase degli atti successivi alla deliberazione in cui la sentenza-documento è stata redatta e sottoscritta;
per Il principio dell'autonomia funzionale degli atti, la decla atoria di nulutà non può invalidare anche la precedente fase del dibattimento. Il giudice di appello provvederà alla rinnovazione dell'atto nullo attraverso una nuova redazione della sentenza da parte dell'estensore, una nuova sottoscrizione da parte del presidente e dell'estensore ai sensi del secondɔ comma dell'art. 546 cod. proc. pen., con successivo nuovo deposito in cancelleria, in tutto ciò seguendo le norme stabilite per questa sottofase negli artt. 544-548 cod. proc. pen. Verrà così a riaprirsi la fase eventuale dell'impugnazione, giacché dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito decorrono nuovamente i termini per impugnare ex art. 585 cod. proc. pen. Tale conclusione non trova ostacolo nel disposto dell'art. 623, comma 1 - lett. e), cod. proc. pen., allorché si consideri che Il rinvio ad altra sezione de la stessa corte di appello viene imposto dal legislatore qualora debba addivenirsi a nuovo "giudizio" (cioè ad una nuova valutazione della vicenda), mentre non si veite in tale situazione allorché la fase del giudizio si è ritualmente conclusa e deve procedersi soltanto alla rinnovazione della sentenza-documento». Alla luce di tali principi, emerge come all'indomani delle due sentenze di annullamento, la Corte di appello non era stata chiamata a rinnovare la fase dibattimentale, atteso che le nullità rilevate da questa Corte si erano verificate soltanto nella fase successiva alla deliberazione della sentenza, al momento della redazione e sottoscrizione della motivazione di una decisione già assunta all'esito di un giudizio celebrato regolarmente, in assenza di rilievi di nullità. La Corte di appello, dunque, a seguito del doppio annullamento della Corte di cassazione, era chiamata a effettuare una solo una nuova redazione della motivazione, seguita dalla corretta sottoscrizione della stessa, a opera del presidente del collegio che aveva partecipato alla deliberazione. Per fare ciò, era tenuta ad applicare le norme disciplinanti questa fase, tra le quali non rientra l'art. 23 d.l. 23-bis d.l. 137 del 2020, esclusivamente riferibile alla fase (pre)dibattimentale e non anche alla fase successiva alla deliberazion:, che qui interessa. ✓a, infatti, rimarcato come nella fase della redazione della motivazione e della sua sottoscrizione non è contemplata né la fissazione di un'apposita udienza, né, tantomeno, la partecipazione eventuale delle parti. Da ciò emerge la manifesta infondatezza del motivo in esame, con il quale si denuncia la violazione di una norma che non doveva essere applicata dai giudici della Corte di appello per rinnovare l'attività necessaria a sanare la nullità che aveva 7 provocato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.. Il motivo però- va esaminato in coda alla delibazione degli ulteriori motivi d'impugnazione, dovendosi previamente verificare la valida costituzione del rapporto processuale. E' stato già spiegato, infatti, che «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 34-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134», (Sez. 7-, Ordinanza n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043 -01). Rapporto processuale che, come vedremo, non è stato correttamente instaurato, attesa l'inammissibilità di tutti gli ulteriori motivi d'impugnazione e, con essi, dei ricorsi complessivamente considerati.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione i ricorrenti eccepiscono l'inuti izzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (FR IO), per la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. verificatasi al momento della loro raccolta, quando secondo la difesa- emergevano indizi a suo carico. Il motivo, così come proposto, è inammissibile perché aspecifico, n quanto non indica quali ricadute avrebbe l'eventuale accoglimento della dog anza sul complessivo impianto argomentativo posto a base dell'affermazione di responsabilità. Questa Corte, invero, ha più volte spiegato che «Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegitti namente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento», (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01). I ricorrenti -per come premesso- hanno omesso di illustrare quale ncidenza abbiano avuto le dichiarazioni rese da FR in relazione al complessivo impianto probatorio e argomentativo della sentenza impugnata. Specificazione tanto più necessaria ove si consideri che la prova a carico degli imputati è stata rinvenuta dai giudici su di una pluralità di elementi, costituiti dall'osservazione diretta dei fatti da parte della polizia giudiziar a, dalle intercettazioni di conversazioni registrate, dalla documentazione versata in atti, 8 ས་ dalla certificazione medica, dai fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza della banca, oltre che sulla base delle dichiarazioni ese dalla persone informate dei fatti UR MA, NC ES, CA EL, NI MA e LL IA, AN RO. Ne discende l'inammissibilità del motivo per aspecificità.
4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso si presentano come la mera reiterazione delle identiche questioni sollevate con l'impugnazione di meri:o. Questioni puntualmente e correttamente affrontate e risolte dalla Corte di appello e già disaminate anche dal Tribunale, visto che entrambi i giudici di merito hanno diffusamente motivato circa i temi sollevati dalla difesa in relazione alla consegna del denaro, ai messaggi cancellati e al tentativo di distruzione da parte di FR, alla ricostruzione dei fatti del 17/02/2020 e alle relative tempistiche, oltre che alla dichiarazione resa ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto. I giudici hanno anche escluso che i fatti potessero essere qualificati ai sensi dell'art. 378 cod. pen. ovvero ai sensi dell'art. 610 cod. pen., rimarcando come le condotte violente fossero state realizzate al fine di impossessarsi delle somme di denaro indicate in imputazione, in assenza di pretese tutelabili in sede giudiziale. così configurandosi il reato di estorsione ovvero quello di rapina non anche alcuno tra quelli evocati dalla difesa.
4.1. Va, dunque, rilevato la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione sulle censure sollevate dalla difesa, visto che si riscontra una puntuale risposta a tutti i motivi di appello. A ciò deve aggiungersi che i ricorrenti s limitano a reiterare davanti alla Corte di legittimità gli stessi motivi di merito contenuti nell'atto di appello. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolv: no nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disat:esi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale a /verso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello.
4.2. In conseguenza di quanto rilevato al punto precedente, le questioni sollevate dai ricorrenti si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito e, in quanto tale, non è scrutinabile 9 Ajou 4154 in sede di legittimità, atteso che il compito demandato dal legislatore all: Corte di cassazione -per quanto qui d'interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, quello di condividerne la giustificazione. Il compito del giudice di legittimità è quello di ver ficare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e alla processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contrad: ittorietà. Con l'ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza;
che l'illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, ossia quando sono disancorate da criteri oggettivi di valutazione, e trascendono in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica;
la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di incor ciliabilità assoluta con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dallo loro eliminazione derivi l'implosione della struttura argomentativa impugnata.
4.3. Sempre nell'alveo delle questioni non prospettabili davanti alla Corte di cassazione si collocano le doglianze relative all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, con la loro conseguente inammissibilità in quanto si risolvono in valutazioni di merito, dovendosi ricordare che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei tes: moni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza in esame.
4.4. I ricorsi sono altresì inammissibili anche nella parte in cui la menta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie. A parte la già evidenziata manifesta infondatezza della censura, va ulteriormente osservato come essa si risolva in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al 10 A Joun giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressa mente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 -, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 2175500 01).
5. Con il sesto motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono del tratamento sanzionatorio e della conferma delle statuizioni civili nonostante la decla atoria di improcedibilità per remissione di querela per alcuni reati. Entrambi i motivi sono inammissibili.
5.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni della misura della pena inflitta, richiamando la motivazione del giudice di primo grado quanto alla misura della pena ba se e alla gravità delle condotte realizzate. A tale ultimo proposito, pur riferendosi alle ragioni per cui sono state confermate le statuizioni civili, la Corte di appello ha rimarcato la gravità dei fatti avendo riguardo alla violenza delle azioni compiute, alle sofferenze e ai tu bamenti patiti dalla persona offesa che versava in condizioni precarie, nonché al a durata della malattia derivata a causa dell'aggressione subita. Ne deriva la manifesta infondatezza della censura in esame, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul trattamento sanzionatorio, dovendosi ricordare che «deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.»>, (Sez. 1, Sentenza n. 3155 del 25/09/2013 Ud., dep. il 2014, Waychey, Rv 258410 - 01).
5.2. Anche la censura relativa alla conferma delle statuizioni civili è manifestamente infondata, atteso che nelle impugnazioni si trascura di considerare che per gli imputati permane l'affermazione di responsabilità in elazione all'estorsione e alla rapina, in relazioni alle quali non risulta revocata la costituzione di parte civile né tale evenienza viene dimostrata dagli odierni ricorrenti, che -a tale riguardo- pecca in punto di autosufficienza, dovendosi ribadire che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2013, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere 11 ཀྱིས་ ་ང། ناته di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato», (Sez. 5 -, Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. il 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01).. Da qui l'inammissibilità del motivo per la manifesta infondate:za della relativa censura oltre che per la sua aspecificità.
6. Rimane, infine, da evidenziare come non possa avere alcun seguito la richiesta avanzata con la memoria aggiuntiva, con la quale le difese cen:surano la sentenza impugnata alla luce dei principi fissati dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la misura della pena da esso comminata possa essere diminuita di un terzo per i fatti di lieve entità. In realtà, come visto al paragrafo 5.1., la Corte di appello ha fatto una puntuale valutazione della gravità del fatto, evidenziando una serie di elementi che lo collocano al di fuori dei connotati della lieve entità cui si riferisce la menzionata sentenza della Corte costituzionale.
7. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso. Da ciò consegue che non si è verificata la corretta instaurazione del rapporto processuale, in mancanza del quale -per quanto già esposto al paragrafo 2- non è possibile valutare l'eccezione sollevata dalle difese circa l'improcedibilità del giudizio ai sens dell'art. 344-bis cod. pen.. 8. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2024 Il Consigliere estensore La Pres dente NT RA NA ER ཡིན་༽རྒྱུག་མ་ ex *CORTE DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 4 NOV. 2024 F R E N U S IL FUNZIONARY GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO UD LL 12