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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2073/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2073/2025 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BONA ONOFRIO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni: “
1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
Per_ 2 I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali pertanto eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza,
alla salute della minore, nel rispetto delle inclinazioni naturali e dell'aspirazione dei medesimi.
3 Entrambi i genitori, quando avranno presso di sè i figli, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
4 Il figli : i) frequenta la scuola d'infanzia ” di Carpi, sostenendo i seguenti Per_1 Parte_3
orari: dal lunedì al venerdì, h. 8.00 - 18.00; ii) sostiene le seguenti attività extrascolastiche: corsi di nuoto nelle giornate di lunedì e venerdì h. 17.00 - h. 18.00.
Per_ 5 La figli i) frequenta il nido d'infanzia ” di Carpi, sostenendo i seguenti Parte_3
orari: dal lunedì al venerdì, h. 8.00 - 18.00; ii) non sostiene nessuna attività extrascolastica.
Per_ 6 I figli minori e stabiliranno la collocazione abitativa prevalente, anche a fini Per_1
anagrafici, presso la madre, alla quale verrà conseguentemente assegnata la casa coniugale - di proprietà
di entrambi i ricorrenti - sita in Carpi, SP 413 Romana Sud n. 95.
7 Il Sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il Parte_1
30/06/2025.
8 Il padre, facendo salvo ogni diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze scolastiche,
educative e personali dei figli, avrà facoltà di tenere con sé gli stessi secondo il seguente calendario di frequentazione a settimane alterne:
A. Settimana I: - dal lunedì alle ore 18.00 (con prelievo dei figli presso l'istituto scolastico frequentato) fino al mercoledì
alle ore 8.00, orario entro il quale li riaccompagnerà presso il medesimo istituto;
- dal giovedì alle ore 18.00 (con prelievo presso la scuola) fino al venerdì alle ore 8.00, orario entro il quale li riaccompagnerà presso il medesimo istituto.
b. Settimana II:
- dal martedì alle ore 18.00 (con prelievo presso la scuola) fino al mercoledì alle ore 8.00, orario entro il quale li riaccompagnerà presso il medesimo istituto;
- dal venerdì alle ore 18.00 (con prelievo presso la scuola) fino alla domenica alle ore 18.00, orario entro il quale li riaccompagnerà presso l'abitazione assegnata alla madre.
Ogni altra modalità di frequentazione potrà essere definita consensualmente tra i genitori, in un clima di collaborazione e rispetto reciproco, tenendo conto delle esigenze affettive, scolastiche e sociali dei figli.
9 Le parti concordano che la gestione delle festività e delle vacanze dei figli minori avverrà ad anni alterni, con riferimento al calendario civile e scolastico, a partire dall'anno 2025. In particolare,
per l'anno 2025 si stabilisce la seguente turnazione:
✓ Il padre terrà con sé i figli nei seguenti periodi:
- 1° Maggio (festa del lavoro);
- 2 giugno (festa della Repubblica)
- prima settimana di agosto (dal lunedì alla domenica);
- quarta settimana di agosto (dal lunedì alla domenica);
- 8 dicembre (Festa dell'Immacolata);
- dal 28 dicembre al 2 gennaio dell'anno successivo (compresi).
✓ La madre terrà con sé i figli nei seguenti periodi:
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile (Festa della Liberazione);
- 20 maggio (festa patronale della città di Carpi); - seconda settimana di agosto (dal lunedì alla domenica);
- terza settimana di agosto (dal lunedì alla domenica);
- 1° novembre (Festa di Ognissanti);
- dal 22 al 27 dicembre (compresi).
A partire dall'anno successivo (2026), e così per gli anni a seguire, si procederà ad inversione della turnazione, ferma restando la possibilità per i genitori di concordare modifiche o sostituzioni d'intesa tra loro, nel rispetto del superiore interesse dei figli.
10 Ciascun genitore, qualora le esigenze lavorative non consentano di tenere con sé i figli nel rispetto del calendario sopra determinato, dovrà preavvertire l'altro con almeno 24 ore di anticipo,
convenendo diverse modalità e tempi di frequentazione.
11 Ciascun genitore provvederà in modo diretto al mantenimento ordinario dei figli quando li ha presso di sé collocati.
12 I genitori si faranno carico, nella misura del 70% la madre e del 30% il padre, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, come previste nel protocollo del
Tribunale di Modena attualmente vigente, come di seguito trascritte:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno
e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia
(baby sitter); b) viaggi e vacanze;
c) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature.
13. Con riguardo alle predette spese straordinarie, i genitori dovranno comunicarsi al termine di ogni
mese gli esborsi sostenuti e trasmettersi i relativi giustificativi di spesa;
il rimborso, per tutte le spese
approvate e documentate, potrà avvenire anche mediante parziali compensazioni e corresponsione della
differenza al genitore che ha avuto l'esborso maggiore da farsi nel termine di venti giorni dall'avvenuta
comunicazione. Per quelle spese in cui è dovuto il preventivo consenso l'un genitore dovrà richiederlo
all'altro tramite e-mail e SMS e questi, nel termine di cinque giorni, dovrà dare, o meno, il consenso. In
difetto di risposta varrà il principio che la spesa si intende approvata e quindi dovuto il rimborso.
14. Le parti convengono di procedere all'estinzione del conto corrente bancario n 71696179 a loro
cointestato ed acceso presso l'istituto MEDIOBANCA PREMIER S.p.A. entro e non oltre sette (7) giorni
dalla cessazione della convivenza. Contestualmente, il saldo attivo risultante al momento della chiusura
del suddetto conto verrà ripartito tra i ricorrenti nella seguente proporzione: 70% in favore della Sig.ra
e 30% in favore del Sig. . Parte_2 Parte_1
15. I ricorrenti danno atto di essere completamente autonomi e in grado di provvedere, con i rispettivi
redditi, alle esigenze personali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di
mantenimento”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 22/10/1985 e nata a [...] Parte_2
(CE) il 17/12/1986
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BACOLI (NA) procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2017, atto n.91,
Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Presidente ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2073/2025 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BONA ONOFRIO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni: “
1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
Per_ 2 I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali pertanto eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza,
alla salute della minore, nel rispetto delle inclinazioni naturali e dell'aspirazione dei medesimi.
3 Entrambi i genitori, quando avranno presso di sè i figli, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
4 Il figli : i) frequenta la scuola d'infanzia ” di Carpi, sostenendo i seguenti Per_1 Parte_3
orari: dal lunedì al venerdì, h. 8.00 - 18.00; ii) sostiene le seguenti attività extrascolastiche: corsi di nuoto nelle giornate di lunedì e venerdì h. 17.00 - h. 18.00.
Per_ 5 La figli i) frequenta il nido d'infanzia ” di Carpi, sostenendo i seguenti Parte_3
orari: dal lunedì al venerdì, h. 8.00 - 18.00; ii) non sostiene nessuna attività extrascolastica.
Per_ 6 I figli minori e stabiliranno la collocazione abitativa prevalente, anche a fini Per_1
anagrafici, presso la madre, alla quale verrà conseguentemente assegnata la casa coniugale - di proprietà
di entrambi i ricorrenti - sita in Carpi, SP 413 Romana Sud n. 95.
7 Il Sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il Parte_1
30/06/2025.
8 Il padre, facendo salvo ogni diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze scolastiche,
educative e personali dei figli, avrà facoltà di tenere con sé gli stessi secondo il seguente calendario di frequentazione a settimane alterne:
A. Settimana I: - dal lunedì alle ore 18.00 (con prelievo dei figli presso l'istituto scolastico frequentato) fino al mercoledì
alle ore 8.00, orario entro il quale li riaccompagnerà presso il medesimo istituto;
- dal giovedì alle ore 18.00 (con prelievo presso la scuola) fino al venerdì alle ore 8.00, orario entro il quale li riaccompagnerà presso il medesimo istituto.
b. Settimana II:
- dal martedì alle ore 18.00 (con prelievo presso la scuola) fino al mercoledì alle ore 8.00, orario entro il quale li riaccompagnerà presso il medesimo istituto;
- dal venerdì alle ore 18.00 (con prelievo presso la scuola) fino alla domenica alle ore 18.00, orario entro il quale li riaccompagnerà presso l'abitazione assegnata alla madre.
Ogni altra modalità di frequentazione potrà essere definita consensualmente tra i genitori, in un clima di collaborazione e rispetto reciproco, tenendo conto delle esigenze affettive, scolastiche e sociali dei figli.
9 Le parti concordano che la gestione delle festività e delle vacanze dei figli minori avverrà ad anni alterni, con riferimento al calendario civile e scolastico, a partire dall'anno 2025. In particolare,
per l'anno 2025 si stabilisce la seguente turnazione:
✓ Il padre terrà con sé i figli nei seguenti periodi:
- 1° Maggio (festa del lavoro);
- 2 giugno (festa della Repubblica)
- prima settimana di agosto (dal lunedì alla domenica);
- quarta settimana di agosto (dal lunedì alla domenica);
- 8 dicembre (Festa dell'Immacolata);
- dal 28 dicembre al 2 gennaio dell'anno successivo (compresi).
✓ La madre terrà con sé i figli nei seguenti periodi:
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile (Festa della Liberazione);
- 20 maggio (festa patronale della città di Carpi); - seconda settimana di agosto (dal lunedì alla domenica);
- terza settimana di agosto (dal lunedì alla domenica);
- 1° novembre (Festa di Ognissanti);
- dal 22 al 27 dicembre (compresi).
A partire dall'anno successivo (2026), e così per gli anni a seguire, si procederà ad inversione della turnazione, ferma restando la possibilità per i genitori di concordare modifiche o sostituzioni d'intesa tra loro, nel rispetto del superiore interesse dei figli.
10 Ciascun genitore, qualora le esigenze lavorative non consentano di tenere con sé i figli nel rispetto del calendario sopra determinato, dovrà preavvertire l'altro con almeno 24 ore di anticipo,
convenendo diverse modalità e tempi di frequentazione.
11 Ciascun genitore provvederà in modo diretto al mantenimento ordinario dei figli quando li ha presso di sé collocati.
12 I genitori si faranno carico, nella misura del 70% la madre e del 30% il padre, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, come previste nel protocollo del
Tribunale di Modena attualmente vigente, come di seguito trascritte:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno
e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia
(baby sitter); b) viaggi e vacanze;
c) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature.
13. Con riguardo alle predette spese straordinarie, i genitori dovranno comunicarsi al termine di ogni
mese gli esborsi sostenuti e trasmettersi i relativi giustificativi di spesa;
il rimborso, per tutte le spese
approvate e documentate, potrà avvenire anche mediante parziali compensazioni e corresponsione della
differenza al genitore che ha avuto l'esborso maggiore da farsi nel termine di venti giorni dall'avvenuta
comunicazione. Per quelle spese in cui è dovuto il preventivo consenso l'un genitore dovrà richiederlo
all'altro tramite e-mail e SMS e questi, nel termine di cinque giorni, dovrà dare, o meno, il consenso. In
difetto di risposta varrà il principio che la spesa si intende approvata e quindi dovuto il rimborso.
14. Le parti convengono di procedere all'estinzione del conto corrente bancario n 71696179 a loro
cointestato ed acceso presso l'istituto MEDIOBANCA PREMIER S.p.A. entro e non oltre sette (7) giorni
dalla cessazione della convivenza. Contestualmente, il saldo attivo risultante al momento della chiusura
del suddetto conto verrà ripartito tra i ricorrenti nella seguente proporzione: 70% in favore della Sig.ra
e 30% in favore del Sig. . Parte_2 Parte_1
15. I ricorrenti danno atto di essere completamente autonomi e in grado di provvedere, con i rispettivi
redditi, alle esigenze personali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di
mantenimento”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 22/10/1985 e nata a [...] Parte_2
(CE) il 17/12/1986
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BACOLI (NA) procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2017, atto n.91,
Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Presidente ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale