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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 31/05/2024, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 191 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 191 /2024 , promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. DURANTE LUCIA e dall'Avv. CARLA BRIGNOLA parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. BACCHIO NADIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra le parti. Per_1
I ricorrenti hanno esposto quanto segue: - di aver cessato la convivenza e di aver raggiunto un accordo sulle modalità di affidamento e mantenimento del figlio.
Tanto premesso i ricorrenti hanno esposto di voler disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nei seguenti termini:
PER QUEL CHE CONCERNE L'AFFIDAMENTO DELLA PROLE DISPORRE l'affidamento condiviso del figlio minore, , ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione presso la madre nella residenza della medesima, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e con l'obbligo per i genitori di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza, fino a quando il figlio non avrà raggiunto la maggiore età.
Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda la salute, l'educazione,
l'istruzione e, in genere, la formazione del figlio saranno prese di comune accordo tra i genitori, in particolare per quanto riguarda gli indirizzi scolastici, le eventuali cure mediche e gli specialisti da consultare, nonché gli sport da frequentare.
I genitori, comunque, dovranno, tenersi reciprocamente e puntualmente informati su ogni altra questione riguardante il figlio medesimo.
Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui si trova il figlio, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse.
Entrambe le parti riconoscono il diritto del figlio di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, e ciascun genitore assume, come proprio dovere civile e umano, quello di favorire nel minore l'affetto ed il rispetto verso l'altro genitore e verso le rispettive famiglie di origine.
Entrambi i genitori dovranno vigilare perché analoghe disposizioni vengano rigorosamente rispettate anche dai loro rispettivi nuclei familiari, collaborando entrambi per un sereno rapporto del figlio con entrambe le figure genitoriali.
Entrambi i genitori devono astenersi dal condizionare, direttamente o indirettamente, la volontà del figlio e, comunque, dal provocare nello stesso, direttamente o indirettamente, eventuali conflitti che entrambi i genitori ritengono totalmente negativi per la sua serenità.
I genitori si terranno reciprocamente informati di tutti i fatti di maggiore rilevanza riguardanti il figlio, quali, in via indicativa e non esaustiva, rendimento scolastico e stato di salute, facendosi carico, tra l'altro, di trasmettersi qualsiasi documento o certificato che preveda la conoscenza ed il consenso di entrambi i genitori.
Per quanto riguarda le visite padre-figlio, il padre potrà vedere il figlio con le seguenti modalità:
-a settimane alterne, dal venerdì, allorquando il padre andrà a prenderlo direttamente dall'uscita della scuola o presso l'abitazione materna quando la scuola sarà chiusa, alla domenica sera, allorquando il padre lo ricondurrà presso l'abitazione della madre non più tardi delle ore 21.00, salvo eventuali impedimenti, imprevisti e/o necessità, che saranno tempestivamente comunicati all'altro genitore.
Principali festività alternate.
Durante le vacanze estive, a partire dal mese di luglio sino alla fine del mese di agosto, il padre potrà stare con il figlio a settimane alterne, dal lunedì alla domenica, con facoltà di tenere con sé il figlio per due settimane consecutive per ciascun mese, compatibilmente con gli impegni del minore e previa comunicazione alla madre entro il
31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo, se diverso dalle località di residenza o domicilio, ove intenda recarsi con il figlio nel periodo estivo o, comunque, per periodi prolungati entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie, il figlio potrà trascorrere con il padre sette giorni consecutivi secondo il principio dell'alternanza delle festività, ed ancora quattro giorni consecutivi durante le vacanze pasquali.
Tali periodi dovranno essere comunicati alla madre almeno un mese prima.
Durante i periodi non scolastici le frequentazioni padre - figlio seguiranno le modalità sopra indicate, salvo diverso accordo tra le parti.
Eventuali impedimenti al rispetto della normale alternanza nelle frequentazioni, causate
– a titolo esemplificativo e non esaustivo- da motivi di salute e/o impegni lavorativi dei genitori o scolastici e/o extrascolastici del figlio, verranno tempestivamente e reciprocamente comunicati, in modo che i genitori possano organizzarsi al fine di consentire al figlio l'esercizio del cd. “diritto di visita”, anche in altri giorni ed in diversa modalità. Le feste di compleanno e di onomastico del minore, , saranno Persona_2 trascorse, ad anni alterni, con entrambi i genitori, mentre la Festa del Papà la trascorrerà con il padre e la Festa della Mamma con la madre.
Altresì i giorni di festa, quali 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno saranno trascorsi ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
Qualora le condizioni di salute del figlio non consentissero l'allontanamento dalla casa del genitore presso cui si trova, i genitori si impegnano a consentire l'uno all'altro di far visita al figlio nelle rispettive abitazioni.
Ciascun genitore si impegna a favorire e garantire l'esercizio del diritto di visita all'altro anche in presenza di impedimenti che oggettivamente lo ostacolino, nell'interesse superiore del figlio.
Durante i periodi delle vacanze il c.d. “diritto di visita” si intende sospeso e riprenderà al rientro secondo i calendari di cui al presente accordo.
In ogni caso, sia durante le ferie sia durante i normali periodi dell'anno, quando il figlio sarà presso il padre o la madre, ciascun genitore dovrà garantire allo stesso il diritto ad un libero contatto telefonico con l'altro.
PER QUEL CHE CONCERNE IL MANTENIMENTO DELLA PROLE DISPORRE che, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, il padre corrisponda alla madre, quale concorso al mantenimento del figlio la somma mensile di €. 250,00, annualmente indicizzabile secondo i dati Istat, da versare entro e non oltre il 15 di ogni mese, mediante bonifico o nelle altre forme che le parti dovessero concordare tra di loro.
Ciò, sino a quando il figlio non diverrà maggiorenne e/o comunque economicamente indipendente.
In considerazione dell'importo mensile versato dal padre a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore e degli accordi economici generali tra i genitori, le parti concordano che l'assegno unico, se riconosciuto, venga percepito integralmente dalla madre. I genitori sosterranno a metà tra di loro le spese straordinarie, intendendosi per spese straordinarie quelle individuate nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Terni e dall'Ordine degli Avvocati di Terni che, letto e sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente ricorso.
Entrambe le parti dichiarano di non avere nulla a che prendere l'uno dall'altro né a titolo di contributo al mantenimento del figlio, né a titolo di rimborso di quota parte relativo alle spese straordinarie concernenti il minore per tutto il periodo pregresso rispetto alla sottoscrizione del presente ricorso.
Le spese della presente controversia restano integralmente compensate tra le parti.
Si dichiara che il presente procedimento è esente per materia dal pagamento del contributo unificato.”
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30 maggio 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 191 /2024 , promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. DURANTE LUCIA e dall'Avv. CARLA BRIGNOLA parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. BACCHIO NADIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra le parti. Per_1
I ricorrenti hanno esposto quanto segue: - di aver cessato la convivenza e di aver raggiunto un accordo sulle modalità di affidamento e mantenimento del figlio.
Tanto premesso i ricorrenti hanno esposto di voler disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nei seguenti termini:
PER QUEL CHE CONCERNE L'AFFIDAMENTO DELLA PROLE DISPORRE l'affidamento condiviso del figlio minore, , ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione presso la madre nella residenza della medesima, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e con l'obbligo per i genitori di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza, fino a quando il figlio non avrà raggiunto la maggiore età.
Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda la salute, l'educazione,
l'istruzione e, in genere, la formazione del figlio saranno prese di comune accordo tra i genitori, in particolare per quanto riguarda gli indirizzi scolastici, le eventuali cure mediche e gli specialisti da consultare, nonché gli sport da frequentare.
I genitori, comunque, dovranno, tenersi reciprocamente e puntualmente informati su ogni altra questione riguardante il figlio medesimo.
Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui si trova il figlio, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse.
Entrambe le parti riconoscono il diritto del figlio di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, e ciascun genitore assume, come proprio dovere civile e umano, quello di favorire nel minore l'affetto ed il rispetto verso l'altro genitore e verso le rispettive famiglie di origine.
Entrambi i genitori dovranno vigilare perché analoghe disposizioni vengano rigorosamente rispettate anche dai loro rispettivi nuclei familiari, collaborando entrambi per un sereno rapporto del figlio con entrambe le figure genitoriali.
Entrambi i genitori devono astenersi dal condizionare, direttamente o indirettamente, la volontà del figlio e, comunque, dal provocare nello stesso, direttamente o indirettamente, eventuali conflitti che entrambi i genitori ritengono totalmente negativi per la sua serenità.
I genitori si terranno reciprocamente informati di tutti i fatti di maggiore rilevanza riguardanti il figlio, quali, in via indicativa e non esaustiva, rendimento scolastico e stato di salute, facendosi carico, tra l'altro, di trasmettersi qualsiasi documento o certificato che preveda la conoscenza ed il consenso di entrambi i genitori.
Per quanto riguarda le visite padre-figlio, il padre potrà vedere il figlio con le seguenti modalità:
-a settimane alterne, dal venerdì, allorquando il padre andrà a prenderlo direttamente dall'uscita della scuola o presso l'abitazione materna quando la scuola sarà chiusa, alla domenica sera, allorquando il padre lo ricondurrà presso l'abitazione della madre non più tardi delle ore 21.00, salvo eventuali impedimenti, imprevisti e/o necessità, che saranno tempestivamente comunicati all'altro genitore.
Principali festività alternate.
Durante le vacanze estive, a partire dal mese di luglio sino alla fine del mese di agosto, il padre potrà stare con il figlio a settimane alterne, dal lunedì alla domenica, con facoltà di tenere con sé il figlio per due settimane consecutive per ciascun mese, compatibilmente con gli impegni del minore e previa comunicazione alla madre entro il
31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo, se diverso dalle località di residenza o domicilio, ove intenda recarsi con il figlio nel periodo estivo o, comunque, per periodi prolungati entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie, il figlio potrà trascorrere con il padre sette giorni consecutivi secondo il principio dell'alternanza delle festività, ed ancora quattro giorni consecutivi durante le vacanze pasquali.
Tali periodi dovranno essere comunicati alla madre almeno un mese prima.
Durante i periodi non scolastici le frequentazioni padre - figlio seguiranno le modalità sopra indicate, salvo diverso accordo tra le parti.
Eventuali impedimenti al rispetto della normale alternanza nelle frequentazioni, causate
– a titolo esemplificativo e non esaustivo- da motivi di salute e/o impegni lavorativi dei genitori o scolastici e/o extrascolastici del figlio, verranno tempestivamente e reciprocamente comunicati, in modo che i genitori possano organizzarsi al fine di consentire al figlio l'esercizio del cd. “diritto di visita”, anche in altri giorni ed in diversa modalità. Le feste di compleanno e di onomastico del minore, , saranno Persona_2 trascorse, ad anni alterni, con entrambi i genitori, mentre la Festa del Papà la trascorrerà con il padre e la Festa della Mamma con la madre.
Altresì i giorni di festa, quali 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno saranno trascorsi ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
Qualora le condizioni di salute del figlio non consentissero l'allontanamento dalla casa del genitore presso cui si trova, i genitori si impegnano a consentire l'uno all'altro di far visita al figlio nelle rispettive abitazioni.
Ciascun genitore si impegna a favorire e garantire l'esercizio del diritto di visita all'altro anche in presenza di impedimenti che oggettivamente lo ostacolino, nell'interesse superiore del figlio.
Durante i periodi delle vacanze il c.d. “diritto di visita” si intende sospeso e riprenderà al rientro secondo i calendari di cui al presente accordo.
In ogni caso, sia durante le ferie sia durante i normali periodi dell'anno, quando il figlio sarà presso il padre o la madre, ciascun genitore dovrà garantire allo stesso il diritto ad un libero contatto telefonico con l'altro.
PER QUEL CHE CONCERNE IL MANTENIMENTO DELLA PROLE DISPORRE che, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, il padre corrisponda alla madre, quale concorso al mantenimento del figlio la somma mensile di €. 250,00, annualmente indicizzabile secondo i dati Istat, da versare entro e non oltre il 15 di ogni mese, mediante bonifico o nelle altre forme che le parti dovessero concordare tra di loro.
Ciò, sino a quando il figlio non diverrà maggiorenne e/o comunque economicamente indipendente.
In considerazione dell'importo mensile versato dal padre a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore e degli accordi economici generali tra i genitori, le parti concordano che l'assegno unico, se riconosciuto, venga percepito integralmente dalla madre. I genitori sosterranno a metà tra di loro le spese straordinarie, intendendosi per spese straordinarie quelle individuate nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Terni e dall'Ordine degli Avvocati di Terni che, letto e sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente ricorso.
Entrambe le parti dichiarano di non avere nulla a che prendere l'uno dall'altro né a titolo di contributo al mantenimento del figlio, né a titolo di rimborso di quota parte relativo alle spese straordinarie concernenti il minore per tutto il periodo pregresso rispetto alla sottoscrizione del presente ricorso.
Le spese della presente controversia restano integralmente compensate tra le parti.
Si dichiara che il presente procedimento è esente per materia dal pagamento del contributo unificato.”
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30 maggio 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti