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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1005/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio,
promossa congiuntamente
da
, nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Orazio ARCIDIACONO, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe PRIVITERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della 1 domanda.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11/06/2025, con cui i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 03/03/2025 i coniugi Parte_1
e esponendo di vivere separati sin da quando il Tribunale di Catania, con decreto Parte_2
n. 4461 del 23/09/2021, aveva omologato le condizioni della loro separazione consensuale e di non essersi dal allora mai da riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio [rectius: scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi si sono spostati con rito civile, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti] da loro contratto ad
AC (CT) in data 19/12/2013, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione
è nata, ad AC in data 31/12/2014, la IA . Persona_1
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 4461 del 23/09/2021, e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che la pronuncia di divorzio avvenga
2 alle seguenti condizioni:
“1) La IA resti affidata ad entrambi i genitori congiuntamente Persona_1
con collocamento prevalente della stessa presso il domicilio della madre.
2) Il padre terrà con se la IA a settimane alterne dal sabato pomeriggio fino alla domenica
pomeriggio, nonché durante la settimana due pomeriggi dall'uscita di scuola e fino alle 20. Il
tutto tenendo in conto le esigenze e gli impegni della ragazza. La IA trascorrerà con il padre,
nei mesi estivi, un periodo di tempo continuativo di giorni 15 che sarà concordato tra i genitori.
Durante le festività di Natale e fine anno la ragazza trascorrerà con il padre due giorni
continuativi comprendenti un anno il giorno di Natale ed il successivo il Capodanno. Stessa cosa
avverrà per le festività di Pasqua e Pasquetta. E comunque il tutto secondo quanto stabilito nel
piano genitoriale allegato al presente ricorso.
3) Il mantenimento della IA resta a carico di entrambi i genitori. A titolo Persona_1
di contributo perequativo il sig. verserà alla GN un assegno di €. 250,00 Parte_1 Pt_2
(duecentocinquanta/00) mensili già convenuto in sede di separazione da rivalutarsi anno per anno
secondo l'indice ISTAT con decorrenza dei detti indici dalla data di omologazione della
separazione. Inoltre il sig. si impegna a pagare il 50% del canone di locazione Parte_1
relativo alla casa di abitazione della GN e della IA, restando il pagamento della Pt_2
seconda metà del canone a carico della GN . Pt_2
4) Tutte le spese straordinarie necessarie per la IA, come a titolo esemplificativo quelle
scolastiche, gite di istruzione, sport e cure mediche, e comunque quelle previste nei parametri del
Tribunale, restano a carico di entrambi i genitori al 50%.
5) I coniugi rinunziano espressamente e reciprocamente al pagamento di reciproci assegni
di mantenimento essendo dotati entrambi di redditi sufficienti. Dichiarano e riconoscono, altresì,
i coniugi di avere già da tempo provveduto a dividersi i beni comuni.
3 6) Resta convenuto che ogni forma di contributo spettante per la IA (come ad esempio
l'assegno unico o assegno familiare) o similare sarà percepito dal genitore collocatario.
7) Entrambi i genitori rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di
espatrio e consentono l'iscrizione della IA su proprio passaporto.”.
Rilevato che l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla IA minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico - e fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi teso a regolare i loro reciproci rapporti rimane sottratto al vaglio del Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti -, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto ad AC (CT) in data
19/12/2013 tra , nato ad [...] il [...], e Parte_1
, nata ad [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di AC al n. 70, parte 1, anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AC (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
IL GIUDICE REL. /EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco 4