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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2024, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3139/2022 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Bottoni Parte_1 C.F._1
Fabio Rosario (C.F. ; C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ornati Andrea Controparte_1 P.IVA_1
e dell'Avv. Zurlo Raffaele ); C.F._3 C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
09.05.2024, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato in data 17.02.2021, chiedeva all'intestato Tribunale di Controparte_1 ingiungere a e il pagamento di € 20.097,00, oltre Parte_1 Parte_2
accessori.
A sostegno di tale pretesa, evidenziava che tali soggetti erano debitori della somma in questione,
1 in virtù del contratto di finanziamento n. 5160342, da loro stipulato.
Conseguentemente, il Tribunale di Nola, in data 18.02.2021, emetteva il decreto ingiuntivo n.
348/2021, notificato a in data 18.03.2021. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 22.04.2021, formulava Parte_1
opposizione avverso il menzionato provvedimento, disconoscendo la copia del contratto di finanziamento depositata dalla controparte, negando di aver assunto la qualità di garante e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo.
1.3 – Con ordinanza del 30.11.2021 veniva disposta la riunione del giudizio introdotto da
[...]
(R.G.N. 2768/2021) con quello intrapreso da (R.G.N. Parte_1 Parte_2
2693/2021), in virtù della connessione oggettiva intercorrente tra i medesimi, riguardanti due opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo;
con il medesimo provvedimento, il Giudice invitava le parti a esperire il procedimento di mediazione, imposto dal d.lgs. 28/2010.
Con successiva ordinanza del 12.05.2022, considerato che il procedimento di mediazione era stato instaurato nei soli confronti di , veniva disposta la separazione della Parte_2
domanda formulata da ritenuta già matura per la decisione. Parte_1
Conseguentemente, veniva costituito il presente fascicolo, rinviato all'udienza del 09.05.2024, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 22.04.2021, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
18.03.2021.
3 – Cionondimeno, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
3.1 – Invero, la domanda formulata attraverso il ricorso monitorio si fonda sul contratto di finanziamento stipulato dall'odierna opponente, vale a dire su un contratto bancario. L'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione;
il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
2 della domanda giudiziale.
3.2 – Le parti non hanno provveduto a instaurare tale procedimento prima dell'introduzione del presente giudizio;
pertanto, in prima udienza il Giudice ha rilevato l'improcedibilità, rinviando l'udienza e onerando le parti di instaurare il procedimento di mediazione. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del citato decreto legislativo, a seguito del rinvio, il Giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
3.3 – Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di introdurre il procedimento di mediazione grava a carico di parte opposta, che è convenuta in senso formale, ma attrice in senso sostanziale.
Invero, come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19596/2020, dalla formulazione letterale dell'art. 4 comma 2, dell'art. 5 comma 1-bis e dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 28/2010 si ricava che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione deve essere posto a carico del creditore, che è la parte opposta. Inoltre, è stato evidenziato che tale soluzione è sostenuta da un argomento logico, atteso che la parte opposta è attrice in senso sostanziale, nonché da un argomento sistematico, poiché porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale, con conseguente compressione del diritto costituzionale di difesa.
Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno condivisibilmente concluso che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr.
Cassazione civile sez. II, 11/04/2022, n. 11598; Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12896).
3.4 – Nel caso di specie, parte opposta non ha depositato alcuna documentazione idonea ad attestare che è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, nei confronti di
[...]
Pertanto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca Parte_1
3 del decreto ingiuntivo opposto, nei confronti dell'opponente.
4 – Alla luce della soccombenza di parte opposta, le spese di lite sono poste a carico della stessa, in favore del procuratore antistatario dell'opponente, e liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi, e riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile l'opposizione formulata da e, per l'effetto, Parte_1
revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 348/2021 del 18.02.2021;
2. condanna parte opposta alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.698,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 24/05/2024
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3139/2022 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Bottoni Parte_1 C.F._1
Fabio Rosario (C.F. ; C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ornati Andrea Controparte_1 P.IVA_1
e dell'Avv. Zurlo Raffaele ); C.F._3 C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
09.05.2024, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato in data 17.02.2021, chiedeva all'intestato Tribunale di Controparte_1 ingiungere a e il pagamento di € 20.097,00, oltre Parte_1 Parte_2
accessori.
A sostegno di tale pretesa, evidenziava che tali soggetti erano debitori della somma in questione,
1 in virtù del contratto di finanziamento n. 5160342, da loro stipulato.
Conseguentemente, il Tribunale di Nola, in data 18.02.2021, emetteva il decreto ingiuntivo n.
348/2021, notificato a in data 18.03.2021. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 22.04.2021, formulava Parte_1
opposizione avverso il menzionato provvedimento, disconoscendo la copia del contratto di finanziamento depositata dalla controparte, negando di aver assunto la qualità di garante e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo.
1.3 – Con ordinanza del 30.11.2021 veniva disposta la riunione del giudizio introdotto da
[...]
(R.G.N. 2768/2021) con quello intrapreso da (R.G.N. Parte_1 Parte_2
2693/2021), in virtù della connessione oggettiva intercorrente tra i medesimi, riguardanti due opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo;
con il medesimo provvedimento, il Giudice invitava le parti a esperire il procedimento di mediazione, imposto dal d.lgs. 28/2010.
Con successiva ordinanza del 12.05.2022, considerato che il procedimento di mediazione era stato instaurato nei soli confronti di , veniva disposta la separazione della Parte_2
domanda formulata da ritenuta già matura per la decisione. Parte_1
Conseguentemente, veniva costituito il presente fascicolo, rinviato all'udienza del 09.05.2024, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 22.04.2021, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
18.03.2021.
3 – Cionondimeno, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
3.1 – Invero, la domanda formulata attraverso il ricorso monitorio si fonda sul contratto di finanziamento stipulato dall'odierna opponente, vale a dire su un contratto bancario. L'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione;
il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
2 della domanda giudiziale.
3.2 – Le parti non hanno provveduto a instaurare tale procedimento prima dell'introduzione del presente giudizio;
pertanto, in prima udienza il Giudice ha rilevato l'improcedibilità, rinviando l'udienza e onerando le parti di instaurare il procedimento di mediazione. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del citato decreto legislativo, a seguito del rinvio, il Giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
3.3 – Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di introdurre il procedimento di mediazione grava a carico di parte opposta, che è convenuta in senso formale, ma attrice in senso sostanziale.
Invero, come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19596/2020, dalla formulazione letterale dell'art. 4 comma 2, dell'art. 5 comma 1-bis e dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 28/2010 si ricava che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione deve essere posto a carico del creditore, che è la parte opposta. Inoltre, è stato evidenziato che tale soluzione è sostenuta da un argomento logico, atteso che la parte opposta è attrice in senso sostanziale, nonché da un argomento sistematico, poiché porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale, con conseguente compressione del diritto costituzionale di difesa.
Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno condivisibilmente concluso che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr.
Cassazione civile sez. II, 11/04/2022, n. 11598; Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12896).
3.4 – Nel caso di specie, parte opposta non ha depositato alcuna documentazione idonea ad attestare che è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, nei confronti di
[...]
Pertanto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca Parte_1
3 del decreto ingiuntivo opposto, nei confronti dell'opponente.
4 – Alla luce della soccombenza di parte opposta, le spese di lite sono poste a carico della stessa, in favore del procuratore antistatario dell'opponente, e liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi, e riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile l'opposizione formulata da e, per l'effetto, Parte_1
revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 348/2021 del 18.02.2021;
2. condanna parte opposta alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.698,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 24/05/2024
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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