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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5429/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 5429/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Gaballo, C.F._2 procuratore domiciliatario;
Ricorrenti Conclusioni: Come da verbale di udienza del 01.07.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 23.12.2024 e Parte_1 Parte_2 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 03.02.2014 e che dalla loro unione nasceva (17.04.2014) - che, con decreto depositato il 16.12.2021, il Tribunale Per_1 di Lecce omologava la separazione personale alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1 Con decreto del 04.02.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
2 All'udienza del 01.07.2025, specificava di percepire uno stipendio Parte_2 mensile di € 500,00; entrambe le parti si riportavano al contenuto del ricorso e ne chiedevano l'accoglimento. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Nardò l'8.04.1985. La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile a Galatone il 03.02.2014, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato in data 16.12.2021. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quelli preminenti del figlio, anche alla luce dell'esiguo reddito del padre. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 23.12.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Galatone il 03.02.2014 da
, nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Parte_2
l'8.04.1985 (Atto n. 1, Parte I, Anno 2014), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Galatone per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 15.09.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 5429/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Gaballo, C.F._2 procuratore domiciliatario;
Ricorrenti Conclusioni: Come da verbale di udienza del 01.07.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 23.12.2024 e Parte_1 Parte_2 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 03.02.2014 e che dalla loro unione nasceva (17.04.2014) - che, con decreto depositato il 16.12.2021, il Tribunale Per_1 di Lecce omologava la separazione personale alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1 Con decreto del 04.02.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
2 All'udienza del 01.07.2025, specificava di percepire uno stipendio Parte_2 mensile di € 500,00; entrambe le parti si riportavano al contenuto del ricorso e ne chiedevano l'accoglimento. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Nardò l'8.04.1985. La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile a Galatone il 03.02.2014, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato in data 16.12.2021. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quelli preminenti del figlio, anche alla luce dell'esiguo reddito del padre. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 23.12.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Galatone il 03.02.2014 da
, nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Parte_2
l'8.04.1985 (Atto n. 1, Parte I, Anno 2014), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Galatone per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 15.09.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO
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