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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/11/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2873 / 2024
Il giudice AL Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 13/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2873/2024
promossa da
, C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ANGELO NICOTRA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI CA, giusta procura in atti
-resistente- Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.09.2024, la ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per poter godere di ogni beneficio normativamente previsto, sin dalla data della domanda amministrativa (30.03.2021). Con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la dott.ssa la quale, accettava l'incarico Persona_1
conferito e per l'effetto prestava giuramento.
Essendo stata disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). Ciò detto, il CTU ha osservato che: “La Sig/ra si può riconoscere invalida Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave
100% con il beneficio di accompagnamento dalla data della visita peritale del 22.09.25”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Le spese di giudizio si compensano stante la decorrenza della prestazione richiesta.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che la
[...]
è da ritenersi meritevole dell'indennità di accompagnamento dal Parte_1
22.09.2025;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 13/11/2025.
IL GIUDICE
AL Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 2873 / 2024
Il giudice AL Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 13/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2873/2024
promossa da
, C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ANGELO NICOTRA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI CA, giusta procura in atti
-resistente- Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.09.2024, la ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per poter godere di ogni beneficio normativamente previsto, sin dalla data della domanda amministrativa (30.03.2021). Con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la dott.ssa la quale, accettava l'incarico Persona_1
conferito e per l'effetto prestava giuramento.
Essendo stata disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). Ciò detto, il CTU ha osservato che: “La Sig/ra si può riconoscere invalida Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave
100% con il beneficio di accompagnamento dalla data della visita peritale del 22.09.25”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Le spese di giudizio si compensano stante la decorrenza della prestazione richiesta.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che la
[...]
è da ritenersi meritevole dell'indennità di accompagnamento dal Parte_1
22.09.2025;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 13/11/2025.
IL GIUDICE
AL Di AL