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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/07/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 21793/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
Nel procedimento promosso da c.f. Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
in persona dell' Controparte_2
resistente rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 337 septies e 438 c.c. al fine di ottenere Parte_1
“A carico di nata il [...] a [...]. , in persona Controparte_1 C.F._2
dell' nato a [...] il [...] CF , Controparte_2 C.F._3 residente in [...], il pagamento di un assegno periodico ed a tempo indeterminato da versarsi direttamente all'avente diritto entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT con base
100 la data della presente domanda, con il ristoro delle spese e dei compensi del procedimento in caso”.
Si è costituita la resistente in persona dell'amministratore di sostegno e ha CP_2
concluso chiedendo: “Rigettarsi le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in narrativa.
Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.”
Le parti sono comparse all'udienza del 13 marzo 2025, personalmente e Parte_1
in persona dell' . Controparte_1 Controparte_2
A tale udienza il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Vista la lettera del 12.3.2021, che allo stato appare imputabile a , nella Controparte_1
quale quest'ultima ha affermato rivolgendosi alla figlia: “da subito sono disposta a sostenerti con un mensile”
e preso atto della disponibilità patrimoniale della madre, la sig.ra a titolo di Controparte_1
alimenti corrisponderà alla figlia la somma mensile di €400,00. Spese di lite Parte_1
compensate”.
La parte ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa già all'udienza, mentre CP_2
si è riservato di riferire al G.T. per ottenere la necessaria autorizzazione.
All'udienza del 3/7/2025 le parti hanno concluso conformemente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 13/3/2025, dato che il G.T. ha autorizzato l' ad CP_2
aderire alla proposta, e hanno precisato che la corresponsione mensile del contributo dovrà avvenire entro il giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione ISTAT, con decorrenza luglio
2025.
Il P.M. è intervenuto nel procedimento.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia ratificabile dal
Tribunale.
P.Q.M.
Visto gli artt. 337 septies e 438 c.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca