TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/08/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11173/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11173/2024 promossa da:
nato in [...] in data [...] Parte_1
nato in BRASILE in data [...] in [...] e unitamente a Persona_1
nata in BRASILE in data [...], in [...] genitori esercenti Parte_2 la potestà genitoriale sui figli minori , nata in BRASILE in [...] Persona_2 25/11/2006 e , nato in [...] in data [...] Parte_3
nata in BRASILE in data [...] in [...] e unitamente a Persona_3 [...] nato in BRASILE in data [...] in [...] Parte_4 genitori di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_4 nata in [...] in data [...]
[...]
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti ELIO GUARNACCIA e GIULIA CAMPO Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 20/06/2024, ritualmente notificato, i predetti ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini brasiliani;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o Persona_5 Per_6
o o , nato ad [...] genitori italiani, il
[...] Persona_7 Persona_5 22/12/1877, il quale dopo essere emigrato in territorio brasiliano, contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nasceva in Brasile la figlia Persona_8 PE , nata il giorno 18/12/1915. L'avo decedeva in Brasile in
[...] Persona_5 data 18/11/1939 (cfr. docc.
1-5 e 7);
- che la figlia dell'avo si univa in matrimonio con il sig. Persona_9 Parte_1
unione celebratasi in Brasile il 06/04/1935 e dalla loro relazione nasceva il figlio,
[...] ricorrente nel presente giudizio, , nato a Cruz Alta, in [...], il Parte_1 19/12/1950. decedeva in Brasile il 05/06/1998 (cfr. docc. 6-8); Persona_9
- che il giorno 11/05/1974, il ricorrente si sposava con Parte_1 la sig.ra dalla cui unione coniugale nascevano in territorio Persona_10 brasiliano due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 18/12/1975,
[...] e, in data 21/02/1980, (cfr. docc. 9, 10 e 13); Persona_1 Persona_3
- che dal matrimonio tra il ricorrente e la sig.ra Persona_1 [...]
nascevano i figli minori, ricorrenti per i quali agisce il padre esercente la Parte_2 potestà genitoriale, nata a Porto Alegre, in [...], il [...] Persona_2 e nato a Porto Alegre, in [...], il [...] (cfr. docc. 11 e 12); Parte_3
- che dal secondo matrimonio della ricorrente con il sig. Persona_3 [...]
nasceva la figlia minore, per la quale agiscono i genitori Parte_4 in qualità di esercenti la potestà genitoriale, nata a Persona_4 Porto Alegre, in Brasile, il 29/04/2015 (cfr. docc. 15).
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio: il Giudice, verificata Controparte_1 la regolarità delle notificazioni, ne dichiara la contumacia. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 19/06/2025 parte attrice ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato ad [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo per linea paterna Persona_5
, nato ad [...] il [...] (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è
[...] dunque stata trasmessa attraverso la sig.ra (figlia di e Persona_9 Persona_5 [...]
), madre del ricorrente più longevo . Persona_8 Parte_1 La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis
– alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. docc. 17-19) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre nell'anno 2022 aveva in corso la evasione di richieste formulate dieci anni prima. Ed invero, il Consolato Generale d'Italia di Porto Alegre aveva fissato la prenotazione dei ricorrenti con il n. 27.913; pertanto, viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Per quanto attiene invece ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo per linea paterna era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno Persona_11 1877, successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio brasiliano, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , madre del ricorrente , sposatasi con Persona_12 Parte_1
nato a [...] ma figlio di genitori italiani emigrati in Brasile. Parte_1 Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_5 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 2). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia , nata , Stato di Rio Grande do Sul, in Brasile, Persona_9 Per_13 il 17/12/1915. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto Persona_5 nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 22/12/1877), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. La figlia nasceva, infatti, il 17/12/1915 a , Stato di Rio Grande do Sul, in Persona_9 Per_13
Brasile. Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. La figlia di (nonché madre del ricorrente ) Persona_5 Parte_1
poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio e Persona_9 Parte_1 quest'ultimo ai suoi discendenti ricorrenti nel presente giudizio. Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato Parte_1 in BRASILE in data 19/12/1950; , nato in BRASILE in [...] Per_1 Persona_1 18/12/1975, in proprio e unitamente a , nata in [...] Parte_2 in data 05/03/1977, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
, nata in [...] in data [...] e Persona_2 Parte_3
, nato in [...] in data [...]; , nata in
[...] Persona_3 BRASILE in data 21/02/1980, in proprio e unitamente a
[...]
nato in BRASILE in data [...], in [...] Parte_4 genitori di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...] nata in [...] in data [...], il diritto Persona_4 al riconoscimento della cittadinanza italiana.
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Torino, 4.8.2025 Il Giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11173/2024 promossa da:
nato in [...] in data [...] Parte_1
nato in BRASILE in data [...] in [...] e unitamente a Persona_1
nata in BRASILE in data [...], in [...] genitori esercenti Parte_2 la potestà genitoriale sui figli minori , nata in BRASILE in [...] Persona_2 25/11/2006 e , nato in [...] in data [...] Parte_3
nata in BRASILE in data [...] in [...] e unitamente a Persona_3 [...] nato in BRASILE in data [...] in [...] Parte_4 genitori di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_4 nata in [...] in data [...]
[...]
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti ELIO GUARNACCIA e GIULIA CAMPO Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 20/06/2024, ritualmente notificato, i predetti ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini brasiliani;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o Persona_5 Per_6
o o , nato ad [...] genitori italiani, il
[...] Persona_7 Persona_5 22/12/1877, il quale dopo essere emigrato in territorio brasiliano, contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nasceva in Brasile la figlia Persona_8 PE , nata il giorno 18/12/1915. L'avo decedeva in Brasile in
[...] Persona_5 data 18/11/1939 (cfr. docc.
1-5 e 7);
- che la figlia dell'avo si univa in matrimonio con il sig. Persona_9 Parte_1
unione celebratasi in Brasile il 06/04/1935 e dalla loro relazione nasceva il figlio,
[...] ricorrente nel presente giudizio, , nato a Cruz Alta, in [...], il Parte_1 19/12/1950. decedeva in Brasile il 05/06/1998 (cfr. docc. 6-8); Persona_9
- che il giorno 11/05/1974, il ricorrente si sposava con Parte_1 la sig.ra dalla cui unione coniugale nascevano in territorio Persona_10 brasiliano due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 18/12/1975,
[...] e, in data 21/02/1980, (cfr. docc. 9, 10 e 13); Persona_1 Persona_3
- che dal matrimonio tra il ricorrente e la sig.ra Persona_1 [...]
nascevano i figli minori, ricorrenti per i quali agisce il padre esercente la Parte_2 potestà genitoriale, nata a Porto Alegre, in [...], il [...] Persona_2 e nato a Porto Alegre, in [...], il [...] (cfr. docc. 11 e 12); Parte_3
- che dal secondo matrimonio della ricorrente con il sig. Persona_3 [...]
nasceva la figlia minore, per la quale agiscono i genitori Parte_4 in qualità di esercenti la potestà genitoriale, nata a Persona_4 Porto Alegre, in Brasile, il 29/04/2015 (cfr. docc. 15).
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio: il Giudice, verificata Controparte_1 la regolarità delle notificazioni, ne dichiara la contumacia. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 19/06/2025 parte attrice ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato ad [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo per linea paterna Persona_5
, nato ad [...] il [...] (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è
[...] dunque stata trasmessa attraverso la sig.ra (figlia di e Persona_9 Persona_5 [...]
), madre del ricorrente più longevo . Persona_8 Parte_1 La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis
– alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. docc. 17-19) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre nell'anno 2022 aveva in corso la evasione di richieste formulate dieci anni prima. Ed invero, il Consolato Generale d'Italia di Porto Alegre aveva fissato la prenotazione dei ricorrenti con il n. 27.913; pertanto, viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Per quanto attiene invece ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo per linea paterna era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno Persona_11 1877, successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio brasiliano, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , madre del ricorrente , sposatasi con Persona_12 Parte_1
nato a [...] ma figlio di genitori italiani emigrati in Brasile. Parte_1 Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_5 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 2). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia , nata , Stato di Rio Grande do Sul, in Brasile, Persona_9 Per_13 il 17/12/1915. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto Persona_5 nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 22/12/1877), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. La figlia nasceva, infatti, il 17/12/1915 a , Stato di Rio Grande do Sul, in Persona_9 Per_13
Brasile. Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. La figlia di (nonché madre del ricorrente ) Persona_5 Parte_1
poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio e Persona_9 Parte_1 quest'ultimo ai suoi discendenti ricorrenti nel presente giudizio. Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato Parte_1 in BRASILE in data 19/12/1950; , nato in BRASILE in [...] Per_1 Persona_1 18/12/1975, in proprio e unitamente a , nata in [...] Parte_2 in data 05/03/1977, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
, nata in [...] in data [...] e Persona_2 Parte_3
, nato in [...] in data [...]; , nata in
[...] Persona_3 BRASILE in data 21/02/1980, in proprio e unitamente a
[...]
nato in BRASILE in data [...], in [...] Parte_4 genitori di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...] nata in [...] in data [...], il diritto Persona_4 al riconoscimento della cittadinanza italiana.
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Torino, 4.8.2025 Il Giudice
Monica Mastrandrea