Ordinanza presidenziale 27 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Buscaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 26.11.2020, notificata il 02.12.2020, della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dall'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. n. 42/2004;
- occorrendo della nota prot. n. -OMISSIS- del 16.09.2020 della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento Regione Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa GA RI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto la società ricorrente ha impugnato la nota in epigrafe con cui la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento ha espresso parere negativo sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 146 del Dlgs. n. 42/2004 per la realizzazione dell’intervento di lieve entità riguardante la “variante riduttiva al progetto di lavori di costruzione del complesso edilizio sito in via -OMISSIS- censito nel NCEU al foglio -OMISSIS- partt. -OMISSIS- per contro della -OMISSIS- di cui al permesso di costruire n. -OMISSIS- del 10/08/2011”
Parte ricorrente espone quanto segue:
- in data 11 maggio 2000 il Comune di Lampedusa e Linosa rilasciava alla -OMISSIS- la concessione edilizia n. -OMISSIS- per l’edificazione di un residenze turistico-alberghiero per portatori di handicap;
- completata la struttura dell’opera assentita la proprietaria del fondo confinante, sigr.a -OMISSIS-, proponeva dinanzi al Tribunale civile di Agrigento il giudizio R.G. n. 84/2004 al fine di ottenere il rispetto delle distanze minime tra pareti finestrate degli edifici;
- all’esito del giudizio, con sentenza n. 624/2008, la -OMISSIS- veniva condannata ad arretrare l’opera realizzata di cinque metri dal confine con l’immobile di proprietà della signora -OMISSIS-;
- la -OMISSIS- veniva, altresì, condannata dal Tribunale penale di Agrigento al predetto arretramento ed al ripristino di un vano realizzato abusivamente a monte dello stesso fabbricato;
- la sentenza del Tribunale penale di Agrigento veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Palermo;
- la -OMISSIS-, in ottemperanza alle suddette statuizioni giudiziarie richiedeva al Comune di Lampedusa e Linosa il permesso edilizio al fine di eseguire i lavori di adeguamento del fabbricato ivi disposti;
- il progetto veniva assentito dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento con l’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2010 e, con permesso di costruire n. -OMISSIS- del 10 agosto 2011, il Comune assentiva la realizzazione delle opere di adeguamento;
- tuttavia, con ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2013 il Comune annullava il permesso di costruire n. -OMISSIS- e con successiva autorizzazione edilizia n. -OMISSIS- del 6 agosto 2013 assentiva l’esecuzione dei “Lavori di demolizione di porzione di fabbricato in esecuzione ed adeguamento alla sentenza n. 624/2008 del Tribunale di Agrigento”;
- i lavori venivano correttamente eseguiti dalla ricorrente;
- in data 12 luglio 2019, la società formulava alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento una nuova istanza di variante riduttiva dell’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2010, al fine di adeguare il progetto alla luce dei rilievi che avevano portato all’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS-;
- con nota del 16 settembre 2020, tuttavia, la Soprintendenza comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza e nonostante le osservazioni presentate dalla -OMISSIS-, con il provvedimento qui impugnato esprimeva il parere negativo sulla variante riduttiva.
1.1. Parte ricorrente lamenta la illegittimità del suddetto diniego sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 - omesso riscontro motivazionale delle osservazioni della ricorrente; Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo; Violazione dei principi dell’affidamento, buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa
Contesta la ricorrente che la Soprintendenza non avrebbe tenuto conto, in sede di adozione del parere negativo, delle osservazioni e controdeduzioni rese dalla stessa in sede di partecipazione endoprocedimentale, essendosi limitata a ribadire il contrasto con il piano paesaggistico delle Isole Pelagie.
II. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - motivazione carente ed incongrua; Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà; Violazione del principio di irretroattività della norma di pianificazione paesaggistica.
Le prescrizioni del Piano Paesaggistico delle Isole Pelagie sarebbero inopponibili alla -OMISSIS-, in quanto le opere risultano già autorizzate alla data di adozione dello stesso, con autorizzazione asseritamente ancora valida ed efficacie in forza della proroga disposta dal D.L. n. 91/2013, convertito in legge n. 112/2013).
Pertanto, ogni contestazione resa in merito all’asserita violazione di un regime vincolistico introdotto soltanto successivamente si porrebbe in aperta violazione del principio di irretroattività della norma urbanistica. Ciò anche in forza del noto divieto di applicazione dello ius superveniens quale corollario dei principi del tempus regit actum e della generale irretroattività della legge, che rinviene la sua ratio nell’intangibilità delle situazioni giuridiche soggettive consolidatesi per l’effetto dello stesso provvedimento.
Parte ricorrente contesta, inoltre, l’insufficiente esternazione delle specifiche ragioni di contrasto tra l'intervento progettato ed i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo.
2. Si è costituita in giudizio la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento che, con memoria depositata il 29 ottobre 2025, ha insistito per il rigetto del ricorso evidenziando che l’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- del 2010, relativa alla proposta progettuale afferente al completamento dell’intervento sull’immobile di via -OMISSIS- al fine di adeguare i lavori a quanto prescritto dalla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 876/2009, era stata rilasciata sulla base della allora vigente situazione vincolistica, costituita dal solo DA 12 luglio 1983 di assoggettamento a vincolo paesaggistico del territorio del Comune di Lampedusa.
In quella sede, stanti le caratteristiche del progetto (contemplante la riproposizione in chiave moderna della tipologia edilizia del luogo), veniva autorizzata, con prescrizioni, la chiesta variante alla concessione edilizia n. -OMISSIS- del 15.04.2002.
La nuova istanza, presentata dalla ricorrente a valle delle vicende che hanno interessato l’immobile, risale al 21 giugno 2018 e, dunque, a distanza di 8 anni dal rilascio del nulla osta di adeguamento n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2010.
Su tale nuova istanza, relativa ad un nuovo progetto “semplificato” denominato come “variante riduttiva” dei lavori di cui al permesso di costruire n. -OMISSIS- del 10 agosto 2011 rilasciato dal Comune di Lampedusa, la Soprintendenza si è doverosamente pronunciata alla luce del regime vincolistico gravante sull’area e, dunque, nel rispetto delle vincolanti prescrizioni del Piano paesaggistico delle Isole Pelagie, adottato con D.A. del 29 luglio 2013.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, inoltre, dalla motivazione del provvedimento di diniego trasparirebbe il compiuto esame delle avverse deduzioni procedimentali.
Del tutto infondato sarebbe, altresì, l’assunto secondo cui alla data di adozione del provvedimento impugnato l’autorizzazione paesaggistica del 22 dicembre 2010 era ancora valida ed efficace.
Quella autorizzazione paesaggistica si riferiva, invero, al permesso di costruire n. -OMISSIS- del 10 agosto 2011 che, tuttavia, è stato annullato in autotutela con ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2013.
Con la successiva autorizzazione edilizia n. -OMISSIS- del 6 agosto 2013, invece, il Comune di Lampedusa ha assentito solo i lavori di arretramento del corpo di fabbrica in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento.
L’istanza oggetto del diniego qui impugnato, pertanto, non si configura come mera variante di un progetto già assentito ma, a tutti gli effetti, come istanza di rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica, da valutarsi, pertanto, alla stregua delle vigenti disposizioni del Piano.
L’istanza, anche a voler considerare ancora valida ed efficace l’autorizzazione paesaggistica del 2010, avrebbe dovuto, comunque, essere valutata sulla base delle norme vigenti al tempo dell’adozione del provvedimento.
3. All’udienza di smaltimento del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Non è meritevole di positivo apprezzamento il primo motivo di ricorso atteso che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il provvedimento dà atto di aver tenuto conto delle controdeduzioni presentate dalla società ricorrente e sulle stesse ha espressamente preso posizione, ritenendo di non condividerle.
Con le osservazioni presentate in data 30 settembre 2020 la società ricorrente ha, invero, rappresentato: a) la validità ed efficacia dell’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2010; b) la inapplicabilità delle prescrizioni del Piano Paesaggistico delle Isole Pelagie adottato con D.A. n. 7 del 29 luglio 2013 alle peculiari modalità costruttive offerte dalla -OMISSIS-, considerato che le stesse fondamentalmente risultano già autorizzate alla data del 22 dicembre2010, ovverossia ben prima del predetto Piano Paesaggistico che peraltro allo stato risulta essere soltanto adottato e non anche approvato; c) l’omessa specificazione dei “caratteri percettivi” del paesaggio asseritamente lesi e pregiudicati.
Ciascuno di tali rilievi è stato oggetto di puntuale disamina da parte della Soprintendenza che nel provvedimento conclusivo ha dato atto di avere valutato il contenuto delle osservazioni prodotte dalla Ditta, la quale riferisce “che le opere proposte in progetto sono state già autorizzate alla data del 22 dicembre 2010, ovverossia ben prima del predetto Piano Paesaggistico che peraltro allo stato risulta essere soltanto adottato e non anche approvato”.
Al riguardo, il provvedimento impugnato ha rilevato che dopo l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Lampedusa e Linosa del Piano Paesaggistico su indicato, sono vigenti le norme di salvaguardia del Piano per effetto dell’art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio approvato con D.lgs 42/2004 e che a far data dall’adozione del paino paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. […]
Considerato che la richiesta di autorizzazione paesaggistica prevede opere di completamento dell’immobile, nonché la realizzazione di un piano in sopraelevazione rispetto allo stato di fatto, la modifica delle quote del sito con il rinterro inerbito da quota 0.00 a quota 3.00 con l’inserimento in adiacenza di un percorso pedonale … e la realizzazione all’esterno nel loto Est di una scala in ferro per assicurare l’accesso dal piano a quota 0.00 al piano a quota m. -2.70;
Considerato che per il contesto paesaggistico P03-C01 – Centro Storico, le norme di attuazione del paino paesaggistico delle isole Pelagie, (TCS) nel descrivere il contesto … pone indirizzi affinché “… tutti gli interventi dovranno essere finalizzati al restauro e alla riqualificazione della struttura antica attraverso il rafforzamento della sua identità, alla riqualificazione del fronte a mare, e al mantenimento delle aree verdi, attraverso il recupero dei caratteri e dei valori paesistico ambientali degradati …” ed infine definisce quali sono gli interventi consentiti “… Interventi di manutenzione ordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici degli edifici e dei manufatti esistenti e le relative opere di urbanizzazione. – Interventi per il conseguimento di una migliore qualità del costruito attraverso il recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati …”;
Considerato che l’intervento proposto in progetto, prevede opere che si identificano nella nozione di nuova costruzione … e che tali interventi non sono consentiti dalle norme di attuazione del Piano Paesaggistico … consente di valutare negativamente l’intervento a prescindere da qualsivoglia valutazione di carattere paesaggistico, inoltre tale intervento se realizzato verrebbe ad alterare notevolmente lo skyline e la percezione visiva del sito …
La Soprintendenza ha, inoltre, evidenziato come dalla stessa nota prot. n. -OMISSIS- del 30/09/2020 a firma dell’Avv. Francesco Buscaglia si apprende che il Comune di Lampedusa e Linosa con ordinanza n. -OMISSIS- del 14/02/2011 ( rectius 14/02/2013) annullava in autotutela il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 10/08/2011 con la seguente motivazione “che il nuovo progetto continua a prevedere n. 3 pani fuori terra in difformità alle prescrizioni del P.di F. … nonché delle norme urbanistiche in materia di rispetto delle distanze minime da assicurare ai confini e ai fabbricati limitrofi con o senza superfici finestrate ….
È dunque evidente che la Soprintendenza ha adottato il provvedimento di diniego della richiesta autorizzazione paesaggistica preoccupandosi di esaminare e riscontrare puntualmente le osservazioni presentate dalla ricorrente risultando la censura del tutto destituita di fondamento.
4.2. Non coglie, altresì, nel segno l’assunto secondo cui le norme del Piano Paesaggistico non avrebbero potuto essere applicate riguardando l’istanza una variante ad un’autorizzazione paesaggistica già rilasciata e ancora valida ed efficace.
Ed invero, contrariamente a quanto asserito dalla società ricorrente, l’autorizzazione paesaggistica del 22 dicembre 2010 non poteva essere considerata ancora valida ed efficace, stante il chiaro tenore dell’art. 146 comma 4 del D.lgs. 42/2004 (come modificato dal c.d. Decreto Cultura) ai sensi del quale “ L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato ”.
Deve, altresì, osservarsi che – come correttamente evidenziato dalla difesa erariale – il titolo edilizio al quale afferiva l’autorizzazione paesaggistica del 22 dicembre 2010, ovvero il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 10 agosto 2011, è stato annullato in autotutela con ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2013 e che la successiva autorizzazione edilizia n. -OMISSIS- del 6 agosto 2013, riguardava solo i lavori di arretramento del corpo di fabbrica in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento.
La Soprintendenza, pertanto, non avrebbe potuto non tener conto del sistema vincolistico vigente al momento dell’adozione del provvedimento e, dunque, del vigente Piano paesaggistico delle Isole Pelagie adottato con D.A. del 29 luglio 2013.
Ed invero, ai sensi dell’art. 143 comma 9 del d.lgs. 42/2004, “ a far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso”.
4.3. Parimenti privo di pregio è l’assunto secondo il quale la Soprintendenza avrebbe dovuto specificare i “caratteri percettivi” del paesaggio, asseritamente lesi e pregiudicati.
Non è in contestazione, infatti, l’incompatibilità dell’intervento edilizio oggetto dell’istanza di variante riduttiva con le disposizioni del piano paesaggistico assunte dalla Soprintendenza a fondamento del diniego, laddove evidenzia che il regime di “Tutela dei Centri storici” (TCS) del predetto Piano consente soltanto “… interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, restauro conservativo, statici e tecnologici degli edifici e dei manufatti esistenti comprese le relative opere di urbanizzazione...”, escludendo le nuove costruzioni o l’aumento di volume dell’edilizia esistente.
Si configura, invero, ai sensi del richiamato art. 143, comma 9 del D.lgs. n. 42/2004, l’immediato vincolo delle prescrizioni del piano, solo adottato, in relazione agli immobili e alle aree di cui all’art. 134 del D.lgs. n. 42/2004, tra i quali rientrano, per quanto qui di interesse, i centri ed i nuclei storici ai sensi del combinato disposto degli artt. 134 comma 1 e 136 comma 1 del D.lgs. n. 42/2004.
Deve, altresì, osservarsi che «La mera lettura dell’art. 33 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico delle Isole Pelagie […] basta a respingere le doglianze in questione essendo chiaramente rilevato, per il contesto paesaggistico P03-C01 Centro Storico, che gli interventi consentiti riguardano: “- Formazione o potenziamento degli impianti di verde ornamentale e con valenza ecologica. - Interventi di manutenzione ordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici degli edifici e dei manufatti esistenti e le relative opere di urbanizzazione. - Interventi per il conseguimento di una migliore qualità del costruito attraverso il recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati. In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all’art. 146 del Codice ” (TAR Palermo, sez. II, sentenza n. 3481 del 12 dicembre 2024).
5. In ragione di quanto rilevato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni regionali resistenti, delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE NC, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
GA RI LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA RI LO | TE NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.