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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3976/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3976/2021 promossa da:
(P.I. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P.I. ) in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Elisabetta De Marco, giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
ATTRICE contro
(CF ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Vito Angelo Ippedico, giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
CONVENUTO
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
Conclusioni delle parti (come da udienza di precisazione delle conclusioni):
- Attori: “precisa le conclusioni come da atto di citazione”.
- Convenuto: “Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di cui è ignota la data di notifica il e Parte_1
l'impresa hanno convenuto in giudizio davanti a codesto Tribunale il Pt_2 Parte_2 al fine di sentir accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del Controparte_1 convenuto del contratto di appalto di lavori intercorso tra le parti, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti, da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora.
Hanno dedotto, in estrema sintesi, gli attori, a fondamento della propria domanda, che: i) con contratto d'appalto (DdS) del 26.09.2017 relativo alla Richiesta di Offerta n. 1489630 del 2.02.2017 nel Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, il aveva commissionato Controparte_1 al l'esecuzione dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria Parte_1 strade interne e realizzazione rotatorie – lotto 1 – cig 6966273E53 – Rdo n.1489630” per l'importo di € 410.242,44 oltre Iva ed oneri per la sicurezza, e il consorzio aveva nominato l'impresa edile per l'esecuzione delle opere;
ii) che in data 10.07.2018, i lavori erano stati Parte_2 sospesi limitatamente alle opere mancanti, ovvero la “rotatoria n.1 e la n.6” in quanto il comune di doveva “predisporre il sistema della viabilità alternativa che renda disponibile ad Octopus CP_1
Consorzio Stabile Scarl le aree su cui procedere non ledendo al contempo la domanda di mobilità della popolazione residente e non, anche in relazione alle peculiari esigenze della stagione estiva corrente ” ; iii) che mentre in relazione alla “rotatoria n.1” si era proceduto alla consegna ed ultimazione dei lavori, con riguardo alla “rotatoria n. 6” in data 7.11.2018 era stato redatto verbale di sospensione dei lavori per analoga ragione e tuttavia, nonostante l'emissione di decreto d'esproprio ed immissione in possesso dei beni, i lavori non erano mai stati ripresi;
iv) che le attrici con pec dell'8.7.2020, avevano invocato la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, mentre il comune aveva successivamente approvato perizia di variante ed invitato l'impresa a presentarsi il giorno 7.09.2020 per la consegna dei lavori;
v) che il sarebbe stato Controparte_1 inadempiente, non avendo curato la fase progettuale esecutiva dell'opera ed avendo cagionato sospensioni dei lavori prevedibili e non rientranti tra le ipotesi di varianti consentite;
vi) che, inoltre, il convenuto avrebbe violato l'art. 107, comma 2, D.lg. 50/2016 sub specie di illegittima protrazione della sospensione e/o mancata tempestiva adozione di una perizia di variante;
vii) che, pertanto, spetterebbe alle attrici la risoluzione contrattuale per inadempimento ed il risarcimento dei danni patiti, identificabili con il lucro cessante, pari al 10% dei lavori ineseguiti al netto di utile e spese, il danno curriculare ed il danno di immagine, oltre al ristoro delle spese di gara;
che, inoltre, spetterebbe altresì il risarcimento del danno da sospensione illegittima, calcolato ex art. 160 D.P.R.
2017/2010 in complessivi euro 221.305,53.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare che quanto esposto in premessa è fondato in fatto ed in diritto;
2) Accertare e dichiarare che il contratto d'appalto è risolto per inadempimento dell'amministrazione appaltante;
3) conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento in favore degli odierni attori, a ristoro di tutti i danni da questi subiti in quella somma maggiore o minore che sarà accertata a mezzo disponendo CTU tecnica, nonché oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al soddisfo;
4) Condannare il al pagamento in favore degli odierni attori delle spese e competenze di lite, Controparte_1 comprensivi accessori, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore intestatario ex art. 93 cpc”.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale del 12.11.2021 si è costituito in giudizio il eccependo e deducendo, in sintesi: i) Controparte_1
l'inammissibilità della domanda attorea, stante l'inapplicabilità della disciplina codicistica e l'applicabilità di quella speciale di cui al codice degli appalti, spettando all'appaltatrice la mera facoltà di recesso ed il risarcimento del danno previa iscrizione di riserva;
ii) l'insussistenza del lamentato inadempimento, in quanto non vi era stata alcuna carenza progettuale, mai eccepita dall'appaltatrice, né la sospensione avrebbe potuto esser considerata illegittima, essendosi resa necessaria per predisporre il sistema di viabilità alternativa e per non ledere la mobilità dei residenti;
che, inoltre, era stata adottata una variante di tipo riduttivo, originata da cause imprevedibili e da difficoltà esecutive, che la P.A. aveva predisposto anche al fine di evitare le lungaggini correlate alla procedura d'esproprio; iii) che, viceversa, era stata l'appaltatrice a risultare inadempiente al contratto, da un lato avendo sospeso unilateralmente i lavori, una volta venuta a conoscenza della variante progettuale e degli elaborati progettuali e nonostante l'invito formulato dal a CP_1 riprendere i lavori e, dall'altro, non avendo apportato le migliorie sul progetto a base di gara, pur a fronte del pagamento da parte della di ingenti somme a titolo di corrispettivo;
iv) che, dunque, Pt_3 sarebbe fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento formulata dal al quale spetterebbe altresì il risarcimento dei danni subiti per lesione dell'immagine e per CP_1 la mancata esecuzione delle migliorie, da liquidare equitativamente;
v) che, infine, i danni rivendicati dagli attori non sarebbero sussistenti e dimostrati e sarebbero fondati su normativa abrogata e su calcoli erronei.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Per tanto, si conclude previamente per il rigetto della domanda di parte attrice, infondata in fatto ed in diritto. Parimenti, quanto dedotto ed esposto nella narrativa della presente comparsa (punto II.01) supporta integralmente con la DOMANDA
RICONVENZIONALE, la richiesta dei danni prodotti invece dal comportamento neghittoso e pernicioso avuto dalla parte attrice nella gestione del contratto intercorso e soprattutto, promuovendo un giudizio per l'inadempimento nel momento stesso in cui nulla aveva formalizzato nelle forme e modalità prevista dalla legge speciale vigente. Tale misura, da sottoporre alla valutazione dell'Onorevole Giudicante per i profili sopra dettagliati, porta a dover considerare indeterminabile la richiesta risarcitoria, coacervo compiuto di profili per l'inadempimento al completamento del contratto;
alla mancata realizzazione delle migliorie offerte in contratto;
alla seria lesione alla immagine del per il comportamento messo in campo ed addirittura per il CP_1 ritardo annuale nel rispettare la richiesta di ripresa dei lavori avanzata sin dal luglio 2020 !!! Con connessa condanna di controparte al pagamento di onorari e spese di lite. coacervo compiuto di profili per l'inadempimento al completamento del contratto;
alla mancata realizzazione delle migliorie offerte in contratto;
alla seria lesione alla immagine del per il comportamento CP_1 messo in campo ed addirittura per il ritardo annuale nel rispettare la richiesta di ripresa dei lavori avanzata sin dal luglio 2020 !!! Con connessa condanna di controparte al pagamento di onorari e spese di lite.”.
Istruita la causa a mezzo documentale e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
3.7.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Le domande attoree sono infondate, per le ragioni di seguito esplicitate.
1. In via preliminare e di rito, deve esser dichiarato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva dell'impresa . Nel rapporto tra stabile e stazione Parte_2 Parte_1 appaltante, il soggetto contraente è il , anche quando l'esecuzione sia demandata a una Parte_1 consorziata, la quale rimane estranea al rapporto contrattuale e, dunque, priva di legittimazione a esperire azioni nei confronti della P.A. per fatti inerenti al contratto, ivi inclusa la relativa azione per far dichiarare la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni conseguenti. Al consorzio stabile, infatti è imputabile anche l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dedotte nell'appalto, poiché è esso che stipula il contratto in nome proprio, sebbene per conto delle consorziate, sicché anche i danni conseguenza asseritamente maturati in tale fase sono da imputarsi dal lato attivo al medesimo. Ne deriva, dunque, la legittimazione attiva del solo Parte_1 Parte_1
2. Sempre in punto di rito, deve esser respinta l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree sollevata dal convenuto, atteso che in tema di appalto di opere pubbliche, ferma l'applicazione in via principale della disciplina speciale prevista dal codice di appalti, trovano pur sempre applicazione i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ. in materia di risoluzione da inadempimento (cfr. Cass. 3.11.2016, n. 22275 e, più recentemente, Cass. Civ. sez. I,
03/07/2024, n.18264 e Cass. Civ. sez. I, 26/04/2023, n.10968) e parimenti quelli in materia di risarcimento del danno. Ne deriva che, da un lato, la domanda di risoluzione da inadempimento non risulta per ciò solo inammissibile, così come quella risarcitoria, atteso che la predeterminazione dei danni da c.d. sospensione illegittima (ex art. 107, comma 6°, D.lgs. n. 50/2016 e art. 160 DPR
207/2010, temporalmente applicabili ai contratti in corso giusta art. 216, comma 14 del menzionato codice del 2016) non preclude il vaglio di domande risarcitorie afferenti pregiudizi diversi da quelli correlabili alla sospensione illegittima, sulla scorta dei principi generali in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (art. 1218 e 1223 e ss. cod. civ.). A restare esclusa, ovviamente, è ogni duplicazione risarcitoria, con valutazione che, però, non attiene all'ammissibilità della domanda, bensì al vaglio meritorio della sua fondatezza.
3. Passando, dunque, al merito, si è già anticipato che le domande attoree devono essere respinte.
Anzitutto deve rilevarsi che, come già anticipato, le attrici hanno allegato i seguenti inadempimenti qualificati della convenuta, enucleabili dal contenuto generale dell'atto introduttivo, pur non ammantato di chiarezza espositiva in ordine a tale elemento della fattispecie di responsabilità:
- l'aver omesso di predisporre “alla base dell'appalto” un progetto realmente esecutivo, parametrato sullo stato di fatto, con incidenza sulla fattibilità dell'opera; e con cagione di “diverse problematiche di carattere tecnico/organizzative…che purtroppo non hanno consentito una regolare esecuzione delle opere, né un'organizzazione proficua della maestranze” in particolare conducendo all' “interruzione delle opere per più volte fino all'ultima del 8.11.19 allorquando è stato necessario pure redigere una perizia di variante” (v. pag. 4 atto di citazione);
- l'aver predisposto una perizia di variante al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l'aver sospeso i lavori in ipotesi di sospensione c.d. “illegittima”
- l'aver protratto illegittimamente la sospensione, non dando luogo alla ripresa dei lavori.
Occorre esaminare nel dettaglio le singole censure.
3.1. Il primo inadempimento risulta genericamente allegato, non essendo specificato, in linea di premessa, in cosa consista l'omessa predisposizione di un “idoneo” progetto esecutivo e, soprattutto, quali siano, sul piano causale, le conseguenti problematiche tecnico-organizzative che tale inadempimento avrebbe cagionato. Così genericamente indicato, dunque, tale profilo di inadempimento risulta privo della necessaria allegazione o, comunque, svincolato causalmente da uno specifico danno-evento e, a fortiori, da danni-conseguenza risarcibili secondo i criteri di cui agli artt. 1223 e ss. cod. civ.
Se, viceversa, tale inadempimento è stato inteso come correlato all' “interruzione delle opere per più volte fino all'ultima del 8.11.19 allorquando è stato necessario pure redigere una perizia di variante”, e, cioè, in buona sostanza, all'allegazione di ipotesi di sospensioni e di varianti illegittime, ed allora il profilo si fonde con le ulteriori censure di inadempimento e va dunque esaminato in uno alle stesse (cfr. par. seguenti).
3.2. Quanto all'allegata sospensione illegittima, occorre rilevare quanto segue. Risulta dagli atti di causa che, l'appalto in oggetto, è stato caratterizzato dai seguenti eventi:
- in data 26/09/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto;
- i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale del 05/03/2018, con avvio della realizzazione della “Rotatoria 2”, ultimata in data 10/07/2018;
- in data 10/07/2018 con verbale sottoscritto dal D.L., dal RUP e dall'Impresa esecutrice, è stata disposta la “sospensione dei lavori” limitatamente alle opere restanti, ovvero alla “Rotatoria
1” ed alla “Rotatoria 6”, quali lavorazioni che in realtà a quella data risultavano “non avviate”;
- in data 3.9.2018 sono stati consegnati parzialmente i lavori della “Rotatoria 1”, accettati senza riserve dall'impresa, ultimati il successivo 07/11/2018;
- in data 7.11.2018 veniva redatto ulteriore “verbale di sospensione” dei lavori in ordine alle opere residue (Rotatoria 6), in realtà “non avviate”;
- con deliberazione di G.C. n. 49 del 22/07/2020 è stata approvata perizia tecnica di variante, con invito alla D.L. alla consegna dei lavori e preavviso all'impresa di consegna dei lavori in data 7.8.2020;
- a fronte della richiesta pervenuta dal Consorzio Stabile del 28.8.2020, con comunicazione del 4.9.2020 la consegna dei lavori è stata rinviata a data da destinarsi per consentire la disamina dei documenti progettuali alla base della perizia di variante;
- con nota del 28.7.2021 il ha invitato D.L. e impresa a dar luogo alla consegna dei CP_1 lavori e con successiva nota del 7.8.2021 l'impresa è stata formalmente convocata per la consegna stessa in data 1.9.2021, data in cui la stessa risultava assente, alla presenza del Direttore dei lavori.
Dalla cronologia dell'andamento dei lavori per come sopra rappresentata emerge l'infondatezza della censura relativa all'illegittimità della sospensione dei lavori.
Giova rilevare, in punto di diritto, che il D.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile al caso di specie, disciplina(va) la sospensione dei lavori all'art. 107, considerando anzitutto le ipotesi di sospensione dei lavori c.d. legittime – in quanto rientranti, cioè, tra i casi di sospensione previsti dai commi 1°, 2° e 4 (ipotesi speciali, ragioni di necessità o pubblico interesse, impedimenti parziali). In tali casi, non è prevista facoltà di risoluzione o recesso in capo all'appaltatore, né è previsto alcun sistema di indennizzo, salva l'ipotesi della sospensione per pubblico interesse di durata superiore ad ¼ della durata dei lavori ovvero superiore a sei mesi complessivi, nel qual caso
“l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.” (v.
l'art. 170 comma 2°). E salvo il caso in cui la sospensione originariamente legittima sia poi divenuta illegittima (170, comma 3) essendo cessate le cause che l'avevano giustificata. In tale ultimo caso, al pari delle ipotesi di sospensione c.d. illegittime (comma 6) – ovvero quelle diverse da quelle tipizzate - all'appaltatore è attributo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, la cui quantificazione è rimessa a specifici criteri di determinazione pattizia del danno, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.- (che, si è detto, nel caso di specie sono quelli di cui al DPR. 207/2010, essendo il contratto per cui è causa, stipulato prima dell'entrata in vigore del D.M. 49/2018 e giusta previsione espressa dell'art. 216, comma 17 e 27 octies del codice).
Non solo, ma l'eventuale eccessiva durata della sospensione o delle sospensioni abilita l'esecutore a chiedere la risoluzione del contratto, con i limiti e le conseguenze previste dalla legge
(art. 107, comma 2). Infatti, il comma 2, dell'art. 107, prevede la possibilità da parte del privato contraente di chiedere la risoluzione del contratto senza indennità “Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi”. Tale facoltà riservata al privato, dunque, comporta l'effetto di scioglimento dal contratto senza nessuna indennità, salvo ovviamente il pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte e verificate, anche in contraddittorio, dalla stazione appaltante. Peraltro, la concreta realizzazione dell'esercizio di tale diritto del privato resta subordinata all'accettazione da parte della committenza pubblica, dal momento che se la stazione appaltante si oppone il vincolo non può essere sciolto e l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, cioè un quarto della durata complessiva ovvero oltre sei mesi.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie la sospensione dei lavori relativi alla rotatoria n.
6 (così come quella relativa alla rotatoria n. 1, poi riavviati e conclusi) è stata motivata dalla
Stazione appaltante con l'esigenza di “predisporre il sistema della viabilità alternativa che renda disponibile ad Octopus Consorzio Stabile Scarl le aree su cui procedere non ledendo al contempo la domanda di mobilità della popolazione residente e non”.
Trattasi, a ben vedere, di ipotesi di sospensione parziale dei lavori “per pubblico interesse o necessità”, fondate cioè su valutazioni discrezionali dell'amministrazione committente, e dunque di ipotesi di sospensione normativamente prevista (così come, condivisibilmente, ha ritenuto anche il
Ctu: v. pag. 35 e pag. 39 della relazione). Né vale ritenere – come pure ha osservato l'attore, che “la motivazione contenuta nel verbale di sospensione del 7.11.2018 (pubblico interesse per la gestione della viabilità) non era veritiera”, essendosi resa necessaria la sospensione in ragione della variante
– atteso che confonde due situazioni ab origine distinte e che, in itinere, sono confluite in un unico momento: al momento della sospensione, infatti, l'esigenza pubblica era quella di render disponibile all'appaltatore le aree su cui procedere (mediante, all'evidenza, le necessarie espropriazioni), al contempo non ledendo le esigenze di mobilità della popolazione;
nel corso dei lavori, in ragioni di difficoltà legate alle procedure espropriative – e con il fine, peraltro conforme ai principi di efficienza e buona amministrazione – di semplificare la fattività dell'opera, riducendo le aree da espropriare e (al contempo) quelle di intervento, con abbassamento del prezzo dell'appalto, è sorta la necessità di redigere la perizia di variante (“le cause dell'ultima sospensione (07.11.2018) non sono riconducibili all'inadeguatezza del progetto esecutivo, quanto a difficoltà insorte nell'esecuzione degli espropri necessari alla realizza-zione dei lavori come da progetto esecutivo, difficoltà che hanno comportato la necessità di redigere una perizia di variante per ridur-re le superfici da espropriare”: così il ctu).
Inoltre – e con portata assorbente - attesa la durata superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto e, comunque, maggiore a sei mesi, l'appaltatrice avrebbe dovuto richiedere all'amministrazione “la risoluzione del contratto senza indennità” e solo a fronte di un'opposizione, avrebbe potuto rivendicare esclusivamente i “maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti”.
Nel caso di specie, viceversa, l'attrice si è limitata a notificare messa in mora con la quale, preannunciando domanda giudiziale, ha invocato una pretesa intervenuta risoluzione contrattuale, nonché il risarcimento dei danni.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza della pretesa giudiziale.
3.3. Infondata deve ritenersi anche la censura di aver protratto illegittimamente la sospensione, non dando luogo alla ripresa dei lavori.
Risulta documentalmente, infatti, che dopo la disposta sospensione, sono state avviate da parte della Stazione Appaltante attività propedeutiche all'espropriazione delle aree necessarie e poi è emersa la necessità di effettuare variazioni alle opere progettate (su cui cfr. par. successivo), tanto che, con nota del 11.6.2019 da parte del RUP, il D.L. è stato incaricato di redigere perizia di variante, approvata poi con delibera di G.C. del 22.7.2020.
Risulta altresì che la consegna (parziale) dei lavori è stata differita su richiesta della stessa impresa e che, all'esito della ulteriore convocazione per il 1.9.2021 (v. nota del 7.8.2021), la mancata consegna è dipesa dall'assenza dell'impresa esecutrice. Alcun addebito risulta, dunque, ascrivibile alla stazione appaltante, che ha tentato di riconsegnare i lavori non appena cessate le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto (v. l'art. 170, comma 3, cit.), essendosi resa necessaria, come detto, l'adozione di perizia di variante ed avendo proceduto a stimolare la ripresa dei lavori successivamente all'approvazione della medesima.
Inoltre – ma ciò lo si rileva soltanto ad abundantiam – risulta dalla documentazione in atti che i lavori relativi alla “rotatoria 6”, a ben vedere, non sono mai iniziati, non essendo avvenuta la consegna formale degli stessi (ed essendo quelle precedenti mere consegne parziali), per modo che può escludersi in radice, oltre che l'illegittimità di una sospensione (occorrendo discorrere, semmai, di mancata consegna), anche la configurabilità di danni-conseguenza risarcibili, i quali, per l'appunto, presuppongono un avvio dei lavori.
3.4. Infondata, infine, è l'ulteriore censura relativa alla predisposizione di una perizia di variante al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Anche a voler prescindere dal rilievo che il codice degli appalti (art. 106) pone(va) specifici limiti di operatività delle c.d. varianti in corso d'opera, al fine precipuo non già di tutelare l'appaltatore bensì, sulla spinta del diritto dell'Unione Europea, di preservare la par condicio tra i concorrenti ed evitare l'elusione delle regole di evidenza pubblica, consentendosi modifiche successive all'aggiudicazione, vi è che in ogni caso, nell'ipotesi di modifiche non eccedenti l' 1/5 dell'importo contrattuale, era previsto l'espresso potere della Stazione appaltante di imporre l'esecuzione della variante a carico dell'appaltatore e la mera soggezione di questi a tale insindacabile facoltà, con esclusione anche del diritto allo scioglimento del contratto (v. l'art. 106, comma 12, D.lg. 50 cit.; “12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”).
Sicché, nel caso di specie, atteso che la variante ha comportato la “riduzione dell'importo contrattuale da € 377.877,47…ad € 305.593,28…corrispondente ad una decurtazione dell'importo contrattuale originario di € 72.284,19, pari al 19,13%, ovvero entro il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” (cfr. la delibera di giunta 49/2020, in atti), non vi alcuno spazio per un sindacato della scelta della stazione appaltante, né è vagliabile la formulata domanda risolutoria (e, a fortiori, la riconnessa domanda risarcitoria).
Ne deriva, dunque, il rigetto della domanda attorea.
4. Deve essere accolta, infine, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto sollevata dalla convenuta, atteso che, per quanto si è già rilevato, l'impresa esecutrice non si è presentata in sede di consegna dei lavori relativi alla variante n. 6, nonostante fosse stata intimata al riguardo. D'altro canto, atteso che entrambe le parti hanno invocato la risoluzione per inadempimento, v'è l'interesse reciproco e consensuale allo scioglimento del rapporto, ferma l'intangibilità delle prestazioni eseguite, attesa la ritenzione delle opere da parte della stazione appaltante.
Deve essere respinta, viceversa, la domanda risarcitoria articolata dal convenuto in CP_1 via riconvenzionale, atteso che i danni asseritamente patiti non sono stati compiutamente allegati, prima che dimostrati. In assenza, infatti, di una specifica allegazione (prima che prova) del danno, non può esser risarcito il pregiudizio c.d. “in re ipsa”, occorrendo pur sempre l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, eventualmente anche in via presuntiva, l'esistenza del danno (V. Cass. Civ. 26/07/2024, n.20871; Cass. n. 34026 del 2022; Cass.
n. 19551 del 2023; Cass. n. 11446 del 2017). Né potendo all'uopo soccorrere il potere equitativo giudiziale, esercitabile soltanto a fronte di un danno dimostrato nell' “an”, la cui quantificazione sia difficile per cause non imputabili al danneggiato.
Nel caso di specie, il convenuto ha allegato un danno per lesione dell'immagine – senza specificarne la consistenza e gli indici anche presuntivi per la sua valutabilità – nonché un pregiudizio per la mancata esecuzione delle migliorie, la cui obbligazione da parte dell'appaltatore non risulta dimostrata (né menzionata nella sua specificità), non essendo stati prodotti in atti i documenti contrattuali (contratto, capitolato speciale).
Né vale quanto documentato dal in allegato alla II memoria istruttoria in quanto, a CP_1 prescindere da ogni rilievo in ordine alla configurabilità delle “spese” sostenute per il “nuovo progetto” come danno, vi è che il risarcimento di tale danno emergente non è stato richiesto entro i limiti delle preclusioni assertive, con conseguente tardività della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. 147/22) in relazione alle Tabelle relative ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale ed allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da 260.000,00 a 520.000,00, dovendosi dare rilievo alla richiesta risarcitoria formulata dagli attori: v. Cass. S.U. n. 20805/2025), con l'applicazione dei valori prossimi a quelli medi ridotti del 30% per tutte le fasi - in considerazione dell'attività prestata, dell'istruttoria svolta, della complessità dell'affare e delle questioni giuridiche trattate - ex art. 4 D.M. cit.-
Le spese di ctu devono esser poste a carico degli attori soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulle domande proposte in via principale e riconvenzionale dalle parti su intestate nella causa civile di primo grado iscritta al n.
R.G.A.C. 3976/2021 così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_2
2. Rigetta le domande formulate da per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva;
3. Accoglie in parte la domanda riconvenzionale formulata dal e per Controparte_1
l'effetto, acclarata la responsabilità del per l'inadempimento alle obbligazioni Parte_1 derivanti dal contratto di appalto intercorso tra le parti, dichiara risolto il contratto stesso;
4. Rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria articolata dal Controparte_1
5. Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto, a titolo di rimborso delle spese di lite, della somma pari ad euro 634,00 per esborsi ed in euro 15.000,00 per compenso professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.p.a. ove dovuti come per legge, sugli importi liquidati a titolo di compenso.
6. Pone le spese di ctu in via definitiva a carico degli attori.
Così deciso in Trani il 31 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3976/2021 promossa da:
(P.I. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P.I. ) in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Elisabetta De Marco, giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
ATTRICE contro
(CF ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Vito Angelo Ippedico, giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
CONVENUTO
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
Conclusioni delle parti (come da udienza di precisazione delle conclusioni):
- Attori: “precisa le conclusioni come da atto di citazione”.
- Convenuto: “Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di cui è ignota la data di notifica il e Parte_1
l'impresa hanno convenuto in giudizio davanti a codesto Tribunale il Pt_2 Parte_2 al fine di sentir accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del Controparte_1 convenuto del contratto di appalto di lavori intercorso tra le parti, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti, da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora.
Hanno dedotto, in estrema sintesi, gli attori, a fondamento della propria domanda, che: i) con contratto d'appalto (DdS) del 26.09.2017 relativo alla Richiesta di Offerta n. 1489630 del 2.02.2017 nel Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, il aveva commissionato Controparte_1 al l'esecuzione dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria Parte_1 strade interne e realizzazione rotatorie – lotto 1 – cig 6966273E53 – Rdo n.1489630” per l'importo di € 410.242,44 oltre Iva ed oneri per la sicurezza, e il consorzio aveva nominato l'impresa edile per l'esecuzione delle opere;
ii) che in data 10.07.2018, i lavori erano stati Parte_2 sospesi limitatamente alle opere mancanti, ovvero la “rotatoria n.1 e la n.6” in quanto il comune di doveva “predisporre il sistema della viabilità alternativa che renda disponibile ad Octopus CP_1
Consorzio Stabile Scarl le aree su cui procedere non ledendo al contempo la domanda di mobilità della popolazione residente e non, anche in relazione alle peculiari esigenze della stagione estiva corrente ” ; iii) che mentre in relazione alla “rotatoria n.1” si era proceduto alla consegna ed ultimazione dei lavori, con riguardo alla “rotatoria n. 6” in data 7.11.2018 era stato redatto verbale di sospensione dei lavori per analoga ragione e tuttavia, nonostante l'emissione di decreto d'esproprio ed immissione in possesso dei beni, i lavori non erano mai stati ripresi;
iv) che le attrici con pec dell'8.7.2020, avevano invocato la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, mentre il comune aveva successivamente approvato perizia di variante ed invitato l'impresa a presentarsi il giorno 7.09.2020 per la consegna dei lavori;
v) che il sarebbe stato Controparte_1 inadempiente, non avendo curato la fase progettuale esecutiva dell'opera ed avendo cagionato sospensioni dei lavori prevedibili e non rientranti tra le ipotesi di varianti consentite;
vi) che, inoltre, il convenuto avrebbe violato l'art. 107, comma 2, D.lg. 50/2016 sub specie di illegittima protrazione della sospensione e/o mancata tempestiva adozione di una perizia di variante;
vii) che, pertanto, spetterebbe alle attrici la risoluzione contrattuale per inadempimento ed il risarcimento dei danni patiti, identificabili con il lucro cessante, pari al 10% dei lavori ineseguiti al netto di utile e spese, il danno curriculare ed il danno di immagine, oltre al ristoro delle spese di gara;
che, inoltre, spetterebbe altresì il risarcimento del danno da sospensione illegittima, calcolato ex art. 160 D.P.R.
2017/2010 in complessivi euro 221.305,53.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare che quanto esposto in premessa è fondato in fatto ed in diritto;
2) Accertare e dichiarare che il contratto d'appalto è risolto per inadempimento dell'amministrazione appaltante;
3) conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento in favore degli odierni attori, a ristoro di tutti i danni da questi subiti in quella somma maggiore o minore che sarà accertata a mezzo disponendo CTU tecnica, nonché oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al soddisfo;
4) Condannare il al pagamento in favore degli odierni attori delle spese e competenze di lite, Controparte_1 comprensivi accessori, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore intestatario ex art. 93 cpc”.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale del 12.11.2021 si è costituito in giudizio il eccependo e deducendo, in sintesi: i) Controparte_1
l'inammissibilità della domanda attorea, stante l'inapplicabilità della disciplina codicistica e l'applicabilità di quella speciale di cui al codice degli appalti, spettando all'appaltatrice la mera facoltà di recesso ed il risarcimento del danno previa iscrizione di riserva;
ii) l'insussistenza del lamentato inadempimento, in quanto non vi era stata alcuna carenza progettuale, mai eccepita dall'appaltatrice, né la sospensione avrebbe potuto esser considerata illegittima, essendosi resa necessaria per predisporre il sistema di viabilità alternativa e per non ledere la mobilità dei residenti;
che, inoltre, era stata adottata una variante di tipo riduttivo, originata da cause imprevedibili e da difficoltà esecutive, che la P.A. aveva predisposto anche al fine di evitare le lungaggini correlate alla procedura d'esproprio; iii) che, viceversa, era stata l'appaltatrice a risultare inadempiente al contratto, da un lato avendo sospeso unilateralmente i lavori, una volta venuta a conoscenza della variante progettuale e degli elaborati progettuali e nonostante l'invito formulato dal a CP_1 riprendere i lavori e, dall'altro, non avendo apportato le migliorie sul progetto a base di gara, pur a fronte del pagamento da parte della di ingenti somme a titolo di corrispettivo;
iv) che, dunque, Pt_3 sarebbe fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento formulata dal al quale spetterebbe altresì il risarcimento dei danni subiti per lesione dell'immagine e per CP_1 la mancata esecuzione delle migliorie, da liquidare equitativamente;
v) che, infine, i danni rivendicati dagli attori non sarebbero sussistenti e dimostrati e sarebbero fondati su normativa abrogata e su calcoli erronei.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Per tanto, si conclude previamente per il rigetto della domanda di parte attrice, infondata in fatto ed in diritto. Parimenti, quanto dedotto ed esposto nella narrativa della presente comparsa (punto II.01) supporta integralmente con la DOMANDA
RICONVENZIONALE, la richiesta dei danni prodotti invece dal comportamento neghittoso e pernicioso avuto dalla parte attrice nella gestione del contratto intercorso e soprattutto, promuovendo un giudizio per l'inadempimento nel momento stesso in cui nulla aveva formalizzato nelle forme e modalità prevista dalla legge speciale vigente. Tale misura, da sottoporre alla valutazione dell'Onorevole Giudicante per i profili sopra dettagliati, porta a dover considerare indeterminabile la richiesta risarcitoria, coacervo compiuto di profili per l'inadempimento al completamento del contratto;
alla mancata realizzazione delle migliorie offerte in contratto;
alla seria lesione alla immagine del per il comportamento messo in campo ed addirittura per il CP_1 ritardo annuale nel rispettare la richiesta di ripresa dei lavori avanzata sin dal luglio 2020 !!! Con connessa condanna di controparte al pagamento di onorari e spese di lite. coacervo compiuto di profili per l'inadempimento al completamento del contratto;
alla mancata realizzazione delle migliorie offerte in contratto;
alla seria lesione alla immagine del per il comportamento CP_1 messo in campo ed addirittura per il ritardo annuale nel rispettare la richiesta di ripresa dei lavori avanzata sin dal luglio 2020 !!! Con connessa condanna di controparte al pagamento di onorari e spese di lite.”.
Istruita la causa a mezzo documentale e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
3.7.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Le domande attoree sono infondate, per le ragioni di seguito esplicitate.
1. In via preliminare e di rito, deve esser dichiarato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva dell'impresa . Nel rapporto tra stabile e stazione Parte_2 Parte_1 appaltante, il soggetto contraente è il , anche quando l'esecuzione sia demandata a una Parte_1 consorziata, la quale rimane estranea al rapporto contrattuale e, dunque, priva di legittimazione a esperire azioni nei confronti della P.A. per fatti inerenti al contratto, ivi inclusa la relativa azione per far dichiarare la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni conseguenti. Al consorzio stabile, infatti è imputabile anche l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dedotte nell'appalto, poiché è esso che stipula il contratto in nome proprio, sebbene per conto delle consorziate, sicché anche i danni conseguenza asseritamente maturati in tale fase sono da imputarsi dal lato attivo al medesimo. Ne deriva, dunque, la legittimazione attiva del solo Parte_1 Parte_1
2. Sempre in punto di rito, deve esser respinta l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree sollevata dal convenuto, atteso che in tema di appalto di opere pubbliche, ferma l'applicazione in via principale della disciplina speciale prevista dal codice di appalti, trovano pur sempre applicazione i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ. in materia di risoluzione da inadempimento (cfr. Cass. 3.11.2016, n. 22275 e, più recentemente, Cass. Civ. sez. I,
03/07/2024, n.18264 e Cass. Civ. sez. I, 26/04/2023, n.10968) e parimenti quelli in materia di risarcimento del danno. Ne deriva che, da un lato, la domanda di risoluzione da inadempimento non risulta per ciò solo inammissibile, così come quella risarcitoria, atteso che la predeterminazione dei danni da c.d. sospensione illegittima (ex art. 107, comma 6°, D.lgs. n. 50/2016 e art. 160 DPR
207/2010, temporalmente applicabili ai contratti in corso giusta art. 216, comma 14 del menzionato codice del 2016) non preclude il vaglio di domande risarcitorie afferenti pregiudizi diversi da quelli correlabili alla sospensione illegittima, sulla scorta dei principi generali in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (art. 1218 e 1223 e ss. cod. civ.). A restare esclusa, ovviamente, è ogni duplicazione risarcitoria, con valutazione che, però, non attiene all'ammissibilità della domanda, bensì al vaglio meritorio della sua fondatezza.
3. Passando, dunque, al merito, si è già anticipato che le domande attoree devono essere respinte.
Anzitutto deve rilevarsi che, come già anticipato, le attrici hanno allegato i seguenti inadempimenti qualificati della convenuta, enucleabili dal contenuto generale dell'atto introduttivo, pur non ammantato di chiarezza espositiva in ordine a tale elemento della fattispecie di responsabilità:
- l'aver omesso di predisporre “alla base dell'appalto” un progetto realmente esecutivo, parametrato sullo stato di fatto, con incidenza sulla fattibilità dell'opera; e con cagione di “diverse problematiche di carattere tecnico/organizzative…che purtroppo non hanno consentito una regolare esecuzione delle opere, né un'organizzazione proficua della maestranze” in particolare conducendo all' “interruzione delle opere per più volte fino all'ultima del 8.11.19 allorquando è stato necessario pure redigere una perizia di variante” (v. pag. 4 atto di citazione);
- l'aver predisposto una perizia di variante al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l'aver sospeso i lavori in ipotesi di sospensione c.d. “illegittima”
- l'aver protratto illegittimamente la sospensione, non dando luogo alla ripresa dei lavori.
Occorre esaminare nel dettaglio le singole censure.
3.1. Il primo inadempimento risulta genericamente allegato, non essendo specificato, in linea di premessa, in cosa consista l'omessa predisposizione di un “idoneo” progetto esecutivo e, soprattutto, quali siano, sul piano causale, le conseguenti problematiche tecnico-organizzative che tale inadempimento avrebbe cagionato. Così genericamente indicato, dunque, tale profilo di inadempimento risulta privo della necessaria allegazione o, comunque, svincolato causalmente da uno specifico danno-evento e, a fortiori, da danni-conseguenza risarcibili secondo i criteri di cui agli artt. 1223 e ss. cod. civ.
Se, viceversa, tale inadempimento è stato inteso come correlato all' “interruzione delle opere per più volte fino all'ultima del 8.11.19 allorquando è stato necessario pure redigere una perizia di variante”, e, cioè, in buona sostanza, all'allegazione di ipotesi di sospensioni e di varianti illegittime, ed allora il profilo si fonde con le ulteriori censure di inadempimento e va dunque esaminato in uno alle stesse (cfr. par. seguenti).
3.2. Quanto all'allegata sospensione illegittima, occorre rilevare quanto segue. Risulta dagli atti di causa che, l'appalto in oggetto, è stato caratterizzato dai seguenti eventi:
- in data 26/09/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto;
- i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale del 05/03/2018, con avvio della realizzazione della “Rotatoria 2”, ultimata in data 10/07/2018;
- in data 10/07/2018 con verbale sottoscritto dal D.L., dal RUP e dall'Impresa esecutrice, è stata disposta la “sospensione dei lavori” limitatamente alle opere restanti, ovvero alla “Rotatoria
1” ed alla “Rotatoria 6”, quali lavorazioni che in realtà a quella data risultavano “non avviate”;
- in data 3.9.2018 sono stati consegnati parzialmente i lavori della “Rotatoria 1”, accettati senza riserve dall'impresa, ultimati il successivo 07/11/2018;
- in data 7.11.2018 veniva redatto ulteriore “verbale di sospensione” dei lavori in ordine alle opere residue (Rotatoria 6), in realtà “non avviate”;
- con deliberazione di G.C. n. 49 del 22/07/2020 è stata approvata perizia tecnica di variante, con invito alla D.L. alla consegna dei lavori e preavviso all'impresa di consegna dei lavori in data 7.8.2020;
- a fronte della richiesta pervenuta dal Consorzio Stabile del 28.8.2020, con comunicazione del 4.9.2020 la consegna dei lavori è stata rinviata a data da destinarsi per consentire la disamina dei documenti progettuali alla base della perizia di variante;
- con nota del 28.7.2021 il ha invitato D.L. e impresa a dar luogo alla consegna dei CP_1 lavori e con successiva nota del 7.8.2021 l'impresa è stata formalmente convocata per la consegna stessa in data 1.9.2021, data in cui la stessa risultava assente, alla presenza del Direttore dei lavori.
Dalla cronologia dell'andamento dei lavori per come sopra rappresentata emerge l'infondatezza della censura relativa all'illegittimità della sospensione dei lavori.
Giova rilevare, in punto di diritto, che il D.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile al caso di specie, disciplina(va) la sospensione dei lavori all'art. 107, considerando anzitutto le ipotesi di sospensione dei lavori c.d. legittime – in quanto rientranti, cioè, tra i casi di sospensione previsti dai commi 1°, 2° e 4 (ipotesi speciali, ragioni di necessità o pubblico interesse, impedimenti parziali). In tali casi, non è prevista facoltà di risoluzione o recesso in capo all'appaltatore, né è previsto alcun sistema di indennizzo, salva l'ipotesi della sospensione per pubblico interesse di durata superiore ad ¼ della durata dei lavori ovvero superiore a sei mesi complessivi, nel qual caso
“l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.” (v.
l'art. 170 comma 2°). E salvo il caso in cui la sospensione originariamente legittima sia poi divenuta illegittima (170, comma 3) essendo cessate le cause che l'avevano giustificata. In tale ultimo caso, al pari delle ipotesi di sospensione c.d. illegittime (comma 6) – ovvero quelle diverse da quelle tipizzate - all'appaltatore è attributo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, la cui quantificazione è rimessa a specifici criteri di determinazione pattizia del danno, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.- (che, si è detto, nel caso di specie sono quelli di cui al DPR. 207/2010, essendo il contratto per cui è causa, stipulato prima dell'entrata in vigore del D.M. 49/2018 e giusta previsione espressa dell'art. 216, comma 17 e 27 octies del codice).
Non solo, ma l'eventuale eccessiva durata della sospensione o delle sospensioni abilita l'esecutore a chiedere la risoluzione del contratto, con i limiti e le conseguenze previste dalla legge
(art. 107, comma 2). Infatti, il comma 2, dell'art. 107, prevede la possibilità da parte del privato contraente di chiedere la risoluzione del contratto senza indennità “Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi”. Tale facoltà riservata al privato, dunque, comporta l'effetto di scioglimento dal contratto senza nessuna indennità, salvo ovviamente il pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte e verificate, anche in contraddittorio, dalla stazione appaltante. Peraltro, la concreta realizzazione dell'esercizio di tale diritto del privato resta subordinata all'accettazione da parte della committenza pubblica, dal momento che se la stazione appaltante si oppone il vincolo non può essere sciolto e l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, cioè un quarto della durata complessiva ovvero oltre sei mesi.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie la sospensione dei lavori relativi alla rotatoria n.
6 (così come quella relativa alla rotatoria n. 1, poi riavviati e conclusi) è stata motivata dalla
Stazione appaltante con l'esigenza di “predisporre il sistema della viabilità alternativa che renda disponibile ad Octopus Consorzio Stabile Scarl le aree su cui procedere non ledendo al contempo la domanda di mobilità della popolazione residente e non”.
Trattasi, a ben vedere, di ipotesi di sospensione parziale dei lavori “per pubblico interesse o necessità”, fondate cioè su valutazioni discrezionali dell'amministrazione committente, e dunque di ipotesi di sospensione normativamente prevista (così come, condivisibilmente, ha ritenuto anche il
Ctu: v. pag. 35 e pag. 39 della relazione). Né vale ritenere – come pure ha osservato l'attore, che “la motivazione contenuta nel verbale di sospensione del 7.11.2018 (pubblico interesse per la gestione della viabilità) non era veritiera”, essendosi resa necessaria la sospensione in ragione della variante
– atteso che confonde due situazioni ab origine distinte e che, in itinere, sono confluite in un unico momento: al momento della sospensione, infatti, l'esigenza pubblica era quella di render disponibile all'appaltatore le aree su cui procedere (mediante, all'evidenza, le necessarie espropriazioni), al contempo non ledendo le esigenze di mobilità della popolazione;
nel corso dei lavori, in ragioni di difficoltà legate alle procedure espropriative – e con il fine, peraltro conforme ai principi di efficienza e buona amministrazione – di semplificare la fattività dell'opera, riducendo le aree da espropriare e (al contempo) quelle di intervento, con abbassamento del prezzo dell'appalto, è sorta la necessità di redigere la perizia di variante (“le cause dell'ultima sospensione (07.11.2018) non sono riconducibili all'inadeguatezza del progetto esecutivo, quanto a difficoltà insorte nell'esecuzione degli espropri necessari alla realizza-zione dei lavori come da progetto esecutivo, difficoltà che hanno comportato la necessità di redigere una perizia di variante per ridur-re le superfici da espropriare”: così il ctu).
Inoltre – e con portata assorbente - attesa la durata superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto e, comunque, maggiore a sei mesi, l'appaltatrice avrebbe dovuto richiedere all'amministrazione “la risoluzione del contratto senza indennità” e solo a fronte di un'opposizione, avrebbe potuto rivendicare esclusivamente i “maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti”.
Nel caso di specie, viceversa, l'attrice si è limitata a notificare messa in mora con la quale, preannunciando domanda giudiziale, ha invocato una pretesa intervenuta risoluzione contrattuale, nonché il risarcimento dei danni.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza della pretesa giudiziale.
3.3. Infondata deve ritenersi anche la censura di aver protratto illegittimamente la sospensione, non dando luogo alla ripresa dei lavori.
Risulta documentalmente, infatti, che dopo la disposta sospensione, sono state avviate da parte della Stazione Appaltante attività propedeutiche all'espropriazione delle aree necessarie e poi è emersa la necessità di effettuare variazioni alle opere progettate (su cui cfr. par. successivo), tanto che, con nota del 11.6.2019 da parte del RUP, il D.L. è stato incaricato di redigere perizia di variante, approvata poi con delibera di G.C. del 22.7.2020.
Risulta altresì che la consegna (parziale) dei lavori è stata differita su richiesta della stessa impresa e che, all'esito della ulteriore convocazione per il 1.9.2021 (v. nota del 7.8.2021), la mancata consegna è dipesa dall'assenza dell'impresa esecutrice. Alcun addebito risulta, dunque, ascrivibile alla stazione appaltante, che ha tentato di riconsegnare i lavori non appena cessate le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto (v. l'art. 170, comma 3, cit.), essendosi resa necessaria, come detto, l'adozione di perizia di variante ed avendo proceduto a stimolare la ripresa dei lavori successivamente all'approvazione della medesima.
Inoltre – ma ciò lo si rileva soltanto ad abundantiam – risulta dalla documentazione in atti che i lavori relativi alla “rotatoria 6”, a ben vedere, non sono mai iniziati, non essendo avvenuta la consegna formale degli stessi (ed essendo quelle precedenti mere consegne parziali), per modo che può escludersi in radice, oltre che l'illegittimità di una sospensione (occorrendo discorrere, semmai, di mancata consegna), anche la configurabilità di danni-conseguenza risarcibili, i quali, per l'appunto, presuppongono un avvio dei lavori.
3.4. Infondata, infine, è l'ulteriore censura relativa alla predisposizione di una perizia di variante al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Anche a voler prescindere dal rilievo che il codice degli appalti (art. 106) pone(va) specifici limiti di operatività delle c.d. varianti in corso d'opera, al fine precipuo non già di tutelare l'appaltatore bensì, sulla spinta del diritto dell'Unione Europea, di preservare la par condicio tra i concorrenti ed evitare l'elusione delle regole di evidenza pubblica, consentendosi modifiche successive all'aggiudicazione, vi è che in ogni caso, nell'ipotesi di modifiche non eccedenti l' 1/5 dell'importo contrattuale, era previsto l'espresso potere della Stazione appaltante di imporre l'esecuzione della variante a carico dell'appaltatore e la mera soggezione di questi a tale insindacabile facoltà, con esclusione anche del diritto allo scioglimento del contratto (v. l'art. 106, comma 12, D.lg. 50 cit.; “12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”).
Sicché, nel caso di specie, atteso che la variante ha comportato la “riduzione dell'importo contrattuale da € 377.877,47…ad € 305.593,28…corrispondente ad una decurtazione dell'importo contrattuale originario di € 72.284,19, pari al 19,13%, ovvero entro il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” (cfr. la delibera di giunta 49/2020, in atti), non vi alcuno spazio per un sindacato della scelta della stazione appaltante, né è vagliabile la formulata domanda risolutoria (e, a fortiori, la riconnessa domanda risarcitoria).
Ne deriva, dunque, il rigetto della domanda attorea.
4. Deve essere accolta, infine, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto sollevata dalla convenuta, atteso che, per quanto si è già rilevato, l'impresa esecutrice non si è presentata in sede di consegna dei lavori relativi alla variante n. 6, nonostante fosse stata intimata al riguardo. D'altro canto, atteso che entrambe le parti hanno invocato la risoluzione per inadempimento, v'è l'interesse reciproco e consensuale allo scioglimento del rapporto, ferma l'intangibilità delle prestazioni eseguite, attesa la ritenzione delle opere da parte della stazione appaltante.
Deve essere respinta, viceversa, la domanda risarcitoria articolata dal convenuto in CP_1 via riconvenzionale, atteso che i danni asseritamente patiti non sono stati compiutamente allegati, prima che dimostrati. In assenza, infatti, di una specifica allegazione (prima che prova) del danno, non può esser risarcito il pregiudizio c.d. “in re ipsa”, occorrendo pur sempre l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, eventualmente anche in via presuntiva, l'esistenza del danno (V. Cass. Civ. 26/07/2024, n.20871; Cass. n. 34026 del 2022; Cass.
n. 19551 del 2023; Cass. n. 11446 del 2017). Né potendo all'uopo soccorrere il potere equitativo giudiziale, esercitabile soltanto a fronte di un danno dimostrato nell' “an”, la cui quantificazione sia difficile per cause non imputabili al danneggiato.
Nel caso di specie, il convenuto ha allegato un danno per lesione dell'immagine – senza specificarne la consistenza e gli indici anche presuntivi per la sua valutabilità – nonché un pregiudizio per la mancata esecuzione delle migliorie, la cui obbligazione da parte dell'appaltatore non risulta dimostrata (né menzionata nella sua specificità), non essendo stati prodotti in atti i documenti contrattuali (contratto, capitolato speciale).
Né vale quanto documentato dal in allegato alla II memoria istruttoria in quanto, a CP_1 prescindere da ogni rilievo in ordine alla configurabilità delle “spese” sostenute per il “nuovo progetto” come danno, vi è che il risarcimento di tale danno emergente non è stato richiesto entro i limiti delle preclusioni assertive, con conseguente tardività della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. 147/22) in relazione alle Tabelle relative ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale ed allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da 260.000,00 a 520.000,00, dovendosi dare rilievo alla richiesta risarcitoria formulata dagli attori: v. Cass. S.U. n. 20805/2025), con l'applicazione dei valori prossimi a quelli medi ridotti del 30% per tutte le fasi - in considerazione dell'attività prestata, dell'istruttoria svolta, della complessità dell'affare e delle questioni giuridiche trattate - ex art. 4 D.M. cit.-
Le spese di ctu devono esser poste a carico degli attori soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulle domande proposte in via principale e riconvenzionale dalle parti su intestate nella causa civile di primo grado iscritta al n.
R.G.A.C. 3976/2021 così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_2
2. Rigetta le domande formulate da per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva;
3. Accoglie in parte la domanda riconvenzionale formulata dal e per Controparte_1
l'effetto, acclarata la responsabilità del per l'inadempimento alle obbligazioni Parte_1 derivanti dal contratto di appalto intercorso tra le parti, dichiara risolto il contratto stesso;
4. Rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria articolata dal Controparte_1
5. Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto, a titolo di rimborso delle spese di lite, della somma pari ad euro 634,00 per esborsi ed in euro 15.000,00 per compenso professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.p.a. ove dovuti come per legge, sugli importi liquidati a titolo di compenso.
6. Pone le spese di ctu in via definitiva a carico degli attori.
Così deciso in Trani il 31 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto