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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di ConSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 1968/2023 V.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica delle condizioni del divorzio con richiesta di ammonimento ex art.
473 bis 39 c.p.c.” promossa da nata in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Agron Xhanaj del Foro di Vicenza
[...]
Ricorrente contro nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Tadiello del CodiceFiscale_2
Foro di Verona
Resistente
che porta riunita la causa n. 2079/2023 V.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica delle condizioni del divorzio con richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c.”
1 promossa da nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Tadiello del CodiceFiscale_2
Foro di Verona
Ricorrente contro nata in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Agron Xhanaj del Foro di Vicenza
[...]
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Vicenza
Conclusioni delle parti
La difesa di ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale adito Voglia:
- per quanto riguarda il proc. n. 1968/2023 V.G.:
1. ammonire il IG. ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., per tutte le CP_1
ragioni di cui al ricorso:
- in relazione alle gravi condizioni alloggiative a cui ha esposto i figli, facendoli dormire sul pavimento in un insalubre sottotetto, raggiungibile tramite una scala traballante e pericolosa, facendoli altresì dormire sul balcone tutta la notte, nonché per il fatto che tali inadatte condizioni abitative abbiano influito negativamente anche sul rendimento scolastico dei minori, in particolare su quello di , che ha perso un anno proprio ER
perché non aveva materialmente lo spazio per poter appoggiare libri e materiale scolastico per studiare;
2 - in relazione alle condotte pregiudizievoli, di incuria e di disinteresse tenute dal IG. nei confronti dei figli, che si pongono in contrasto con il CP_1
corretto esercizio della responsabilità genitoriale;
2. adottare ogni provvedimento ritenuto utile e consequenziale a tutela dei minori;
3. in ogni caso, condannare il ricorrente all'integrale rifusione delle spese, atteso che egli, solo a seguito del ricorso della IG.ra , si è attivato per Pt_1
reperire un alloggio dignitoso e adeguato ai minori, ammettendo così di fatto di essersi reso inadempiente nei quattro anni precedenti e dando prova della fondatezza sia dell'istanza ex art. 473bis.29 che dell'istanza 473bis.39 c.p.c. formulate dalla IG.ra . Pt_1
- per quanto riguarda il proc. n. 2079/2023 V.G.:
1. rigettare l'istanza di modifica della sentenza di divorzio n. 1739/2021, mediante il quale il ricorrente chiede la collocazione prevalente dei minori
e , per tutte le Persona_2 Persona_3
motivazioni di cui agli atti difensivi e perché risultata infondata all'esito della
CTU;
2. in punto di regime di affido dei minori, in accoglimento delle conclusioni formulate dal Consulente Tecnico d'Ufficio, disporre che i minori vengano affidati in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, secondo il calendario stabilito dal CTU nell'elaborato peritale;
- in punto di statuizioni economiche, confermare quanto disposto nella sentenza di divorzio n. 1739/2021, ovvero porre in capo al IG. CP_1
l'obbligo di versare alla IG.ra a titolo di mantenimento
[...] Pt_1
ordinario dei minori e l'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 ER Per_3
cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
3
3. in ogni caso, condannare il IG. all'integrale rifusione delle spese, CP_1
anche con riferimento:
- all'istanza ex adverso formulata di emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c., poiché è stata rigettata dal Tribunale di Vicenza con
Ordinanza del 18.09.2023 per assenza del presupposto del pregiudizio imminente e irreparabile;
all'istanza di ampliamento, in via provvisoria, del diritto di visita avanzata dal IG. in sede di memoria ex art. 473bis.17 comma 1 c.p.c., poiché CP_1
ingiustificata, atteso che la IG.ra aveva già dato la propria Pt_1
disponibilità in tal senso all'udienza del 14.12.2023, nell'ambito del proc. n.
1968/2023 V.G., come da relativo verbale;
- all'istanza di modifica della sentenza di divorzio n. 1739/2021, mediante il quale il IG. chiede la collocazione prevalente dei minori per asserite CP_1
disfunzionalità genitoriali e comportamenti alienanti della IG.ra , Pt_1
perché risultata infondata all'esito della CTU;
- all'espletamento della CTU psicologica, richiesta espressamente dal IG.
poiché l'indagine peritale ha appurato l'infondatezza delle CP_1
doglianze ex adverso avanzate in merito alla capacità genitoriale della IG.ra
”. Pt_1
In via istruttoria: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 24.01.2025.
La difesa di ha rassegnato le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Con riferimento al procedimento n. 2079/2023 V.G. chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni.
NEL MERITO
Rigettarsi ogni domanda ex adverso svolta.
4 A parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1739/2021 pubblicata il
20.9.2021 nell'ambito del procedimento n. 4491/2021 R.G. del Tribunale di
Vicenza, disporsi le condizioni di affidamento proposte dal CTU nella relazione dd. 28.9.2024 e, dunque:
Fermo l'affidamento condiviso, con riferimento ai tempi di permanenza dei minori con il padre
1. Il figlio starà con il padre: Persona_3
- due week end al mese alternati, dal venerdì, prelevandolo da scuola nel periodo scolastico o alle h. 13.00 dal contesto materno nel periodo extrascolastico, e riaccompagnalo il lunedì successivo direttamente a scuola
(nel periodo scolastico) o presso il contesto materno durante il periodo extrascolastico;
- il mercoledì ed il giovedì, nella settimana il cui w.e. è di spettanza della madre, prelevandolo direttamente a scuola al termine delle lezioni scolastiche ed ivi riaccompagnandolo il mattino seguente;
durante il periodo extrascolastico egli lo preleverà alle h. 13.00 presso il contesto materno, il centro estivo e/o equivalenti, ed ivi lo riaccompagnerà il giorno successivo;
- Il mercoledì, nella settimana il cui w.e. è di spettanza paterna, prelevandolo direttamente a scuola al termine delle lezioni scolastiche ed ivi riaccompagnandolo il mattino seguente;
durante il periodo extrascolastico il SI. preleverà il figlio Parte_2
alle h. 13.00 presso il contesto materno, il centro estivo e/o Persona_3
equivalenti, ed ivi lo riaccompagnerà il giorno successivo;
- a far data dal compimento del dodicesimo atto di età, prevedere una paritetica presenza paterna e dunque che, in aggiunta ai due w.e. al mese sopra indicati, stia con il padre ogni mercoledì e giovedì, Persona_3
prelevandolo direttamente a scuola al termine delle lezioni scolastiche ed ivi riaccompagnandolo il mattino seguente;
durante il periodo extrascolastico
5 prelevandolo alle h. 13.00 dal contesto materno, il centro sportivo e/o equivalenti ed ivi riaccompagnandolo al termine del periodo di spettanza.
2. La IA starà con il padre: Persona_2
- due w.e. alternati al mese, dal venerdì dal termine delle lezioni (nel periodo scolastico) o dalle h. 13.00 (durante il periodo extrascolastico) sino al lunedì mattino successivo;
- il mercoledì di ogni settimana dalle h. 18.00 sino al mattino successivo allorquando si recherà direttamente a scuola (nel periodo scolastico) o presso il contesto materno in periodo extrascolastico;
3. Durante le vacanze estive i figli permarranno con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, in periodi che i genitori concorderanno entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie i figli permarranno con ciascun genitore per sette giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno;
Durante le vacanze pasquali, i figli permarranno con ciascun genitore per due/tre giorni consecutivi (da valutare secondo il calendario scolastico) comprensivi ad anni alterni della Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
Disporre che ciascun genitore si faccia carico, durante la permanenza di
presso di sé, di garantire un contatto quotidiano con l'altro Persona_3
genitore, con telefonata in fascia oraria – 20.00 sia in periodo scolastico che extrascolastico.
Con riferimento alle misure di sostegno psicologiche, affettive e di crescita dei minori
4. Ordinare alla SI.ra , di concerto con il SI. che si Pt_1 CP_1
dichiara fin d'ora disponibile, di far accedere ad un percorso Persona_3
psicologico di sostegno delle funzioni neuropsicologiche presso il Servizio
Sanitario Nazionale o, in caso di impossibilità, presso Istituti Privati;
6
5. Dare mandato al Consultorio Familiare di zona di attivare, con riferimento
a , nell'ambito di un percorso della durata di un anno, uno Persona_2
spazio di dialogo e di crescita del rapporto con il padre affinché la minore non vada ad interiorizzare un vissuto di perdita verso la figura paterna che impatterebbe sulle future relazioni affettive. Disporre che, nell'ipotesi in cui la minore necessiti di un supporto terapeutico più personale ed in mancanza di risorsa sanitaria del pubblico, la stessa acceda ad una terapia psicologica privata i cui costi dovranno essere sostenuti dai genitori in misura paritetica;
6. Dare altresì mandato al Consultorio Familiare di zona di attivare un separato percorso di consulenza per adolescenti, psicologico, di orientamento ed approfondimento delle tematiche relative all'età.
Con riferimento al comportamento, della SI.ra , gravemente lesivo Pt_1
del diritto alla bigenitorialità dei figli ed in particolare di Persona_2
7. Ammonire la SI.ra al rispetto delle statuizioni del Tribunale, Pt_1
invitandola ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale del SI. ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria CP_1
del medesimo ed escludente con riferimento alle scelte inerenti i figli;
8. Condannare la SI.ra al risarcimento dei danni subiti dal SI. Pt_1
nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
CP_1
Ferme le rimanenti disposizioni.
In ogni caso
Spese e competenze di causa, spese generali, oneri fiscali e previdenziali interamente rifusi;
In via istruttoria
Ammettersi la prova per testimoni ed interrogatorio dedotte nelle memorie ex art. 473 bis n. 17 c.p.c. depositate.
Con riferimento al procedimento n. 1968/2023 V.G., il SI. CP_1
chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni.
Nel merito
7 Rigettarsi ogni domanda ex adverso svolta.
In ogni caso
Competenze e spese di causa, spese generali, oneri fiscali e previdenziali interamente rifusi.
Si chiede al Tribunale di valutare le espressioni usate da parte ricorrente, ed in genere il comportamento processuale complessivamente tenuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 e 96 c.p.c. disponendo una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal SI. e CP_1
comunque di valorizzare tale comportamento in sede di liquidazione delle spese di lite”.
Il PUBBLICO MINISTERO ha concluso come segue:
“Il P.M. conclude come da C.T. depositata”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con sentenza n. 1739/2021, pubblicata il 20.09.2021 nell'ambito del procedimento n. 4491/2021 R.G., questo Tribunale, nel pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, recepiva l'accordo delle parti che Controparte_1
prevedeva l'affidamento condiviso dei due figli minori (nata Persona_2
l'8.10.2007) e (nato l'[...]), con collocamento prevalente Persona_3
presso la residenza materna e con diritto di visita del padre “ogniqualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con l'altro genitore, compatibilmente con le condizioni di salute e con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli stessi ed in ogni caso: a) un giorno infrasettimanale, il mercoledì, precisando che la madre condurrà i minori presso l'abitazione del padre verso le ore 18.00 ed il papà ricondurrà i figli a scuola il giovedì mattina verso le ore 8.00; b) in altro giorno infrasettimanale, da concordarsi con la madre almeno un giorno
8 prima con le modalità sopra descritte, nella settimana in cui non avrà con sé
i figli durante il weekend;
c) il fine settimana, a settimane alterne, ovvero un sabato ed una domenica ogni 15 (quindici) giorni, prelevando i minori dall'abitazione materna, il sabato dalle ore 14.00 in poi e riportandoli presso
l'abitazione materna la domenica sera entro le ore 21.00; d) due settimane, non consecutive, durante il periodo estivo, da comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno, indicando alla madre il luogo ed il periodo in cui trascorrerà le vacanze estive con gli stessi;
e) 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno;
f) 2 (due) giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprensivi o della
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni”. Sotto il profilo economico, le parti concordavano che il padre contribuisse al mantenimento della prole, mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 700,00 (euro
350,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i due minori.
Con ricorso ex artt. 473 bis 29 e 473 bis 39 c.p.c., introduttivo del giudizio n.
1968/2023 V.G., adiva l'intestato Tribunale, chiedendo, a Parte_1
revisione degli accordi di divorzio, che fossero modificate le modalità di frequentazione padre-figli con esclusione dei pernottamenti dei minori presso la casa paterna e che il resistente fosse ammonito in relazione ad una serie di condotte asseritamente pregiudizievoli per i figli, poste in essere in violazione delle statuizioni della sentenza divorzile ed in contrasto con i requisiti richiesti per l'esercizio della responsabilità genitoriale.
A sostegno delle domande la ricorrente ripercorreva le vicende della vita matrimoniale durante la quale, in base alle sue prospettazioni, il SI. CP_1
ex militare dell'esercito americano con problemi di alcolismo ed
[...]
affetto da grave instabilità psicologica con diagnosi di bipolarismo, si era reso autore di plurimi comportamenti maltrattanti, con violenze sia fisiche
9 che morali e condotte brutali commesse anche alla presenza dei figli ER
e , con inevitabili ripercussioni negative nei rapporti con i minori. Per_3
Evidenziava che, dopo l'ultima violenza domestica perpetrata nel dicembre
2018, il resistente si era allontanato dalla casa familiare per andare a vivere in un piccolo appartamento, di appena 40 m quadri, che avrebbe dovuto costituire una soluzione abitativa solo provvisoria, in quanto del tutto inadatta ad accogliere i figli che non disponevano né di una stanza per la notte (sicché entrambi erano costretti a dormire nel soggiorno, uno sul divano e l'altro per terra, e in alcune occasioni addirittura all'esterno, nel terrazzo dell'abitazione), né di uno spazio dove potessero studiare.
Assumeva che, pur avendo sollecitato l'ex marito a reperire un alloggio più consono ai minori, il SI. non aveva inteso lasciare CP_1
quell'immobile, nel quale, nel frattempo, era andata ad abitare anche l'attuale moglie e che ciò stava influendo negativamente sull'equilibrio psicofisico e sul percorso di studi dei figli (in particolare di che aveva ER
già dovuto ripetere l'anno scolastico), i quali, quando pernottavano presso il padre, si presentavano a scuola il giorno successivo impreparati, irrequieti e nervosi anche nelle relazioni con gli altri, non avendo potuto riposare adeguatamente. Rappresentava che, nei giorni di spettanza del padre, questi si disinteressava completamente della cura e dell'igiene personale specie di
, che non seguiva neppure sotto il profilo scolastico sebbene il Per_3
bambino fosse affetto da disturbo dell'apprendimento, mentre nei confronti di assumeva condotte moleste ed umilianti, rivolgendosi alla stessa ER
con urla, intimidazioni ed angherie. Infine, deduceva che, nell'ultimo periodo, il resistente era ricorso ad una sistematica opera di demolizione della figura materna ed aveva tentato di convincere i figli ad andare a vivere con lui, prospettando loro la possibilità di occupare l'insalubre sottotetto
10 dell'abitazione, raggiungibile mediante una botola con l'utilizzo di una scala traballante e pericolosa.
Sulla base di tali allegazioni, chiedeva, con istanza ex art. Parte_1
473 bis 29 c.p.c., di escludere il pernottamento dei figli presso il padre in ragione delle gravissime ed inadeguate condizioni alloggiative offerte dal SI.
nonché di ammonire ex art. 473 bis 39 c.p.c. il resistente CP_1
affinché ponesse fine a tutte le condotte pregiudizievoli per i minori, come descritte in ricorso.
Nel costituirsi in giudizio , dando atto Controparte_1
della contestuale pendenza del giudizio n. 2079/2023 V.G. da lui introdotto per la modifica delle condizioni di affidamento dei figli e per l'adozione di misure urgenti di supporto psicologico ai medesimi, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, negando fermamente la propria responsabilità sia in relazione agli asseriti episodi di violenza mai verificatisi durante il matrimonio, sia in ordine alle criticità manifestate da entrambi i figli che, invece, imputava alle scarse competenze genitoriali della SI.ra , la quale, incapace di rappresentare gli interessi dei minori a Pt_1
causa di un esacerbato conflitto genitoriale, si rifiutava di aderire a qualsiasi indicazione data per cercare di risolvere le problematiche dei figli e, in violazione del principio di bigenitorialità, lo estrometteva da tutte le decisioni, anche di maggior interesse, relative alla loro educazione, istruzione e salute, privandolo dei suoi diritti di padre.
Con particolare riguardo alla IA , il resistente evidenziava che lo ER
scarso rendimento scolastico della ragazza dipendeva dal fatto che la SI.ra non aveva inteso assumere iniziative di contenimento educativo Pt_1
nei confronti della minore che non si applicava nell'esecuzione dei compiti e non frequentava regolarmente la scuola;
inoltre, esprimeva la propria preoccupazione in relazione al percorso di crescita della IA, a cui la
11 ricorrente consentiva di fumare, di passare la notte presso il fidanzato e di recarsi in vacanza in luoghi sconosciuti al padre, anticipando delle esperienze, anche con riferimento alla sessualità, che avrebbero dovuto essere riservate all'età adulta. Lamentava che l'ex moglie, tramite le sue condotte, lo aveva allontanato da , coinvolgendola pesantemente nel ER
conflitto genitoriale al punto di indurla a rilasciare, in vista dell'instaurazione del giudizio, le dichiarazioni scritte di cui ai doc.ti 3 e 7 allegati da controparte al fine di avvalorare i fatti posti a fondamento del ricorso. Contestava le inadempienze genitoriali della ricorrente anche rispetto al figlio , Per_3
sostenendo che la madre non aveva risposto all'invito degli insegnanti di attivare un percorso psicopedagogico a sostegno del minore, il quale, pur avendo un andamento scolastico sufficiente, presentava gravi difficoltà comportamentali, con atteggiamenti provocatori e di sfida verso gli adulti ed irrispettosi delle regole della convivenza all'interno della scuola e del gruppo del doposcuola. chiedeva, quindi, di rigettarsi sia la richiesta di esclusione CP_1
del pernottamento dei minori presso di sé per inesistenza dei presupposti ex art. 473 bis 29 c.p.c., in quanto le doglianze avversarie sulla sistemazione abitativa riguardavano un immobile nel quale egli viveva ancor prima dell'introduzione dei procedimenti consensuali di separazione e divorzio e che, comunque, risultava idoneo ad ospitare i figli, sia la richiesta di ammonimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. siccome infondata.
Nelle more della celebrazione della prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.,
, nella veste di parte ricorrente, Controparte_1
coltivava le sue domande nel separato giudizio n. 2079/2023 V.G., instaurato al fine di ottenere, a modifica delle condizioni del divorzio, il collocamento prevalente dei due figli e, sul piano economico, l'obbligo della madre di versare un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili (euro 250,00
12 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del
Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Con il suo ricorso il SI. avanzava un'istanza urgente ex art. CP_1
473 bis 15 c.p.c., chiedendo che i due minori venissero presi in carico dai
Servizi Sociali territorialmente competenti o che, in alternativa, si procedesse alla nomina di un curatore speciale che assumesse per conto dei genitori i necessari “provvedimenti indifferibili di sostegno e di cura”, predisponendo specifici percorsi psicopedagogici, sia nell'interesse di ER
in modo da consentirle il recupero scolastico e il più idoneo instradamento verso il suo futuro, sia nell'interesse di al fine di aiutarlo a superare Per_3
gli atteggiamenti irrispettosi registrati nei confronti delle figure di genitori ed insegnanti.
Instaurato il contraddittorio con la resistente, il Giudice relatore rigettava l'istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. di parte ricorrente e differiva la causa per procedere all'ascolto della IA minore . ER
In data 26.10.2023 venivano sentite le parti comparse personalmente e, stante il fallimento del tentativo di conciliazione, seguiva la fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., previa riunione dei due procedimenti.
All'esito della celebrazione di detta udienza, il Giudice relatore, confermate in via provvisoria ex art. 473 bis 22 c.p.c. le statuizioni della sentenza di divorzio, disponeva c.t.u. psicologica con incarico affidato alla dr.ssa
[...]
che depositava la propria relazione in data 29.09.2024. Per_4
Con ordinanza del 30.10.2024, rigettate le istanze di prova orale articolate dalle parti nonché la richiesta di ulteriore ascolto della IA minore ER
avanzata dalla difesa di , venivano assegnati i termini di cui Parte_1
all'art. 473 bis 28 c.p.c. ai fini della successiva assunzione in decisione;
quindi, all'udienza del 27.03.2025, le cause riunite erano rimesse al Collegio
13 per l'emissione della sentenza, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
Sul giudizio n. 1968/2023 V.G.
Preliminarmente deve darsi atto che non ha reiterato la sua Parte_1
domanda di modifica del diritto di visita del padre con riguardo al pernottamento dei due figli minori e , di cui aveva Persona_2 Persona_3
chiesto l'esclusione per inadeguatezza dell'alloggio offerto dal SI. CP_1
rispetto alla quale la materia del contendere è cessata a seguito
[...]
del mutamento della sistemazione abitativa del resistente, il quale, come accertato anche dal c.t.u., ha reperito in locazione un ampio appartamento che non presenta criticità ed è del tutto adeguato ad ospitare i due figli che godono di un loro spazio autonomo per lo studio e per il riposo.
Nelle conclusioni finali la ricorrente chiede, però, che in relazione al periodo pregresso al mutamento di abitazione il padre sia ammonito, ex art. 473 bis
39 c.p.c., per le “le gravi condizioni alloggiative a cui ha esposto i figli, facendoli dormire sul pavimento in un insalubre sottotetto, raggiungibile tramite una scala traballante e pericolosa, facendoli altresì dormire sul balcone tutta la notte, nonché per il fatto che tali inadatte condizioni abitative abbiano influito negativamente anche sul rendimento scolastico dei minori, in particolare su quello di , che ha perso un anno proprio ER
perché non aveva materialmente lo spazio per poter appoggiare libri e materiale scolastico per studiare”.
Detta richiesta va senz'altro respinta.
In primo luogo il Collegio non può che rilevare l'assoluta inutilità della pronuncia invocata che viene chiesta sulla base di una dedotta situazione di inadempienza non più attuale (l'inidoneità dell'alloggio paterno con effetti pregiudizievoli per i minori), in contrasto con le finalità proprie dell'istituto
14 dell'ammonimento che rappresenta uno strumento di coazione indiretta volto ad incentivare i genitori inadempienti a modificare, per il futuro, il loro comportamento, improntandolo al rispetto degli obblighi genitoriali e alla tutela dell'interesse superiore dei figli minori.
In secondo luogo, va evidenziato che né l'allegata condotta inadempiente del padre sotto il profilo abitativo, né gli asseriti effetti pregiudizievoli che da tale condotta sarebbero derivati ai figli (in particolare alla primogenita sul piano del suo rendimento scolastico) hanno trovato riscontro ER
probatorio nel corso della fase istruttoria.
Prima di tutto è SInificativo evidenziare, venendo in rilievo un giudizio di revisione che tipicamente richiede l'accertamento di giustificati motivi sopravvenuti rispetto al provvedimento da modificare (art. 473 bis 29 c.p.c.), che il contrasto tra le parti ha riguardato il medesimo immobile nel quale il resistente era andato a vivere sin dalla crisi matrimoniale, sfociata nel dicembre 2018 con il suo allontanamento dalla casa familiare. Cessata la convivenza, il SI. reperiva la predetta abitazione, ivi CP_1
trasferendosi in data 8.01.2019 in forza di contratto di locazione (doc. 6 fascicolo ricorrente). Con decreto emesso all'esito della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 18.07.2019, il Tribunale di Vicenza omologava la separazione alle condizioni concordate dalle parti e, con sentenza n. 1739 del 20.09.2021, dichiarava lo scioglimento del matrimonio sempre nell'ambito di un procedimento ad istanza congiunta dei coniugi. In entrambi i giudizi, dunque, fu la stessa ricorrente a richiedere, in accordo con il SI. che i figli potessero pernottare nella casa CP_1
paterna, evidentemente ritenendola adatta ad accogliere i minori, pur se di piccole dimensioni.
Va, poi, osservato che, al momento dell'introduzione del giudizio, il resistente, che nel frattempo aveva instaurato la convivenza con l'attuale
15 moglie, si era già attivato per reperire un appartamento di maggiore ampiezza come risulta dalla sottoscrizione nel dicembre 2022 di una proposta di locazione non andata a buon fine (doc. 37 fascicolo convenuto)
e si era preoccupato di assicurare ai figli uno spazio più confortevole e rispondente alle loro eSIenze nei brevi periodi di permanenza presso di sé, apportando modifiche al piano mansardato, munito anche di bagno, dotandolo di letti e di due scrivanie per lo studio (doc. 36 fascicolo convenuto) ed installando una scala a chiocciola per consentirne l'accesso in piena sicurezza (doc. 80 fascicolo convenuto).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, alcuna implicita ammissione di responsabilità per inadempienze genitoriali può essere ravvisata nella circostanza che il SI. abbia mutato CP_1
alloggio in pendenza del procedimento, trasferendosi nell'attuale abitazione reperita a giugno 2023 (doc. 38 fascicolo convenuto).
L'azione intrapresa da , a cui era ben nota l'intenzione del Parte_1
padre di ottenere una inversione del collocamento prevalente dei figli (di ciò viene dato atto anche alla pag. 10 del suo ricorso), ha preceduto solo di qualche giorno quella promossa dall'ex coniuge nel parallelo giudizio n.
2079/2023 V.G. e risulta strettamente collegata all'inasprimento della conflittualità esistente tra le parti, più che derivare da reali eSIenze di protezione della prole.
Al riguardo, l'espletata ctu psicologica ha consentito di accertare che la figura genitoriale paterna non è quella descritta in ricorso, ove il SI. CP_1
viene “dipinto” come un soggetto mentalmente instabile, affetto
[...]
da schizofrenia e bipolarismo, inetto e gravemente inadempiente ai suoi doveri genitoriali.
Il perito incaricato, all'esito di approfondite verifiche sulla personalità e sulle competenze genitoriali di entrambe le parti, ha concluso per la piena
16 capacità (anche) del padre di occuparsi adeguatamente delle eSIenze primarie dei propri figli (cure igieniche, alimentari, vestiario, etc) e, quanto alla sfera educativa che coinvolge principalmente la IA , che il SI. ER
è parso addirittura “più attento e partecipe alle CP_1
problematiche comportamentali della IA, dando rilievo alle difficoltà scolastiche di rendimento e di frequenza su cui invece la SI.ra ha Pt_1
tenuto una condotta più disinteressata” (pag. 81 punto d elaborato).
Circa le cause del cattivo rendimento scolastico di , la tesi della madre ER
è contraddetta in primis dal regime di collocamento concordato per la IA, la quale, anche nell'anno della bocciatura alla scuola media, era collocata in via assolutamente prevalente presso la SI.ra e frequentava Pt_1
pochissimo la casa paterna, in cui si recava solo due fine settimana al mese
(con rientro presso l'abitazione della madre la domenica sera) e in un giorno infrasettimanale dal tardo pomeriggio (il mercoledì alle ore 18,00). In realtà, per quanto emerge dai documenti di causa e confermato dalla c.t.u., ER
non è stata “molto dedita allo studio e nel complesso non coltiva particolari interessi culturali” (pag. 78 elaborato). Le difficoltà scolastiche incontrate dalla minore vanno ricondotte, infatti, allo scarso impegno della ragazza che non si è applicata negli studi (doc. 2 fascicolo resistente), non ha frequentato regolarmente le lezioni (doc.ti 3 e 5 fascicolo resistente) ed è stata destinataria di provvedimenti disciplinari per condotte accertate dall'Istituto scolastico (sospensione per aver fumato nel contesto scolastico e per aver marinato la scuola falsificando la firma della madre). La resistente è, quindi, ricorsa all'aiuto di un insegnante privato per evitare una seconda bocciatura, pienamente consapevole delle cause effettive dei problemi scolastici della IA, evidenziate anche nel doc. 14 prodotto dalla difesa della nel Pt_1
giudizio n. 2079/2023 R.G., riproducente la dichiarazione con cui l'insegnante privato riferisce che “la situazione scolastica di è ER
17 spiacevole entro i termini di un mancato impegno da parte sua, dovuto sicuramente all'età e al poco interessamento al mondo della scuola, tipico e comune alla gran parte degli adolescenti”.
In questo quadro, l'iniziativa processuale della ricorrente, fondata sul preteso ed indimostrato collegamento tra le condizioni alloggiative della minore presso l'abitazione paterna e l'andamento negativo del suo percorso scolastico, si atteggia del tutto temeraria ed è frutto dell'acceso conflitto genitoriale che ha indotto ed induce tutt'oggi la SI.ra a mantenere Pt_1
costanti atteggiamenti di discredito della figura del padre (doc. 103 fascicolo resistente), con riflessi negativi nelle relazioni tra quest'ultimo e la IA
, la quale, nel rifiutarlo, appare manifestare identici sentimenti di ER
disprezzo, di squalifica e di negazione di qualsiasi aspetto positivo del genitore (doc. 102 fascicolo resistente).
Rileva il Collegio che la madre, anche nel corso degli accertamenti peritali, non si è astenuta da espressioni di sistematica svalutazione e denigrazione dell'ex marito, che ritiene avere “solo attribuzioni negative” (pag. 79 perizia).
In particolare il perito incaricato, nel descrivere le caratteristiche comportamentali di , ha messo in luce che “Il contenuto Parte_1
delle sue esperienze coniugali è parso polarizzato su rilievi negativi e su racconti modulati per far apparire l'ex coniuge, in toto, come persona violenta e inetta, contraddicendo le sue scelte e la stessa compartecipazione nel desiderio di avere un secondo figlio (…..).Non appare né amareggiata né preoccupata del comportamento di rifiuto di verso il padre su cui non ER
interviene in senso trasformativo attribuendo alla IA un grado di maturità
e di piena decisionalità sul come agire (…). Ella centellina invece il tempo di accudimento paterno verso il figlio , per quanto il bambino mostri un Per_3
evidente desiderio di vicinanza verso l'altro genitore. Come tale si ritiene unico genitore competente: evidenti le proiezioni di squalifica verso l'ex
18 marito, descritto come malato mentale, e la sovrapposizione del piano coniugale con quello genitoriale. Nel corso della CTU è parsa pacata ma orientata a mantenere una superiorità genitoriale, sia per il trascorso di prevalenza verso i figli che per le recenti posizioni manifestate da ” ER
(pag. 79 perizia).
Quanto agli effetti del conflitto genitoriale sulle dinamiche tra genitori e figli, il c.t.u. ha chiarito che “il minore ha un rapporto equilibrato con Per_3
entrambi i genitori, risultando più immune dagli aspetti più accesi del conflitto genitoriale”, riferendo che “tra i figli, il comportamento di è ER
quello che rappresenta la dinamica del conflitto genitoriale, in cui vi è anche il rifiuto verso la comunicazione e verso l'incontro. Non c'è più bisogno che i due genitori si confrontino sulle questioni di vita della IA perché quest'ultima collude personalmente con il padre, assumendo una posizione da “adulta” (disobbligando la madre) e distanziandosi da lui per
l'atteggiamento disarmonico che lo stesso genitore nutre verso il suo stile adolescenziale” (pag. 79 perizia).
Merita di essere stigmatizzata la condotta processuale della ricorrente anche per la sua scelta di coinvolgere la IA minore nella presente ER
vertenza giudiziaria.
A questo proposito va rilevato che, al fine di dimostrare la fondatezza dei propri assunti, ha ritenuto di dover allegare, unitamente Parte_1
alle “testimonianze extraprocessuali” di (compagno della Testimone_1
ricorrente) e di (amica della ricorrente), due dichiarazioni Testimone_2
scritte a firma di , una a contenuto fortemente denigratorio verso il ER
padre che descrive alcune delle condotte violente ed aggressive che sarebbero state commesse dal genitore anche nel periodo della convivenza matrimoniale (da ritenersi irrilevanti in un giudizio di revisione delle condizioni del divorzio come quello in oggetto, trattandosi di fatti pregressi
19 al provvedimento da modificare, emesso dal Tribunale su ricorso congiunto delle parti), e l'altra con la quale la ragazza imputa al SI. CP_1
di non poter studiare a causa degli spazi ristretti dell'abitazione paterna
(doc.ti 3 e 7 fascicolo attoreo).
Ebbene, la c.t.u. ha sollevato seri dubbi sull'attendibilità di tali dichiarazioni ed il Collegio non può che condividere le valutazioni in tal senso espresse dal perito, secondo cui “la minore (che psicologicamente si equipara alla ER
madre, vivendo quest'ultima secondo un rapporto di amicizia) parrebbe invece essere stata coinvolta nelle strategie difensive protratte dalla madre, anche nella stesura di documenti da produrre all'attenzione del Giudice, secondo dichiarazioni ed etichette diagnostiche che la stessa non ha saputo esprimere verbalmente avanti al CTU e che invece richiamano i contenuti mentali della madre, chiaramente appellante l'ex marito come un soggetto psichiatrico” (pag. 78 relazione).
La genuinità di questi scritti va ancor più esclusa tenendo conto di quanto emerso nel corso del colloquio tra il c.t.u. e il SI. , il quale, per Tes_1
giustificare la sua mancata presenza alla prima convocazione, ha candidamente dichiarato “perché faccio un po' difficoltà adesso a parlare di queste cose, perché già ho scritto papiri per le udienze… nel senso che Pt_1
dettava e io scrivevo al computer” (pag. 45 della relazione peritale).
Il modus operandi di parte ricorrente appare censurabile anche in relazione all'istanza urgente con la quale ha inteso sollecitare una nuova audizione della IA ex art. 473 bis 6 c.p.c., allegando, ancora una volta, una dichiarazione scritta di (questa stesa di pugno dalla minore) avente la ER
finalità di “sbugiardare” il padre sul fatto di aver ascoltato le registrazioni effettuate durante le operazioni peritali, sebbene il c.t.u., con scelta pienamente condivisibile, avesse ritenuto di non dover approfondire la
20 circostanza chiamando a chiarimenti la ragazza, già pesantemente coinvolta nel processo (doc. 63 fascicolo attoreo).
Per quanto riguarda la pretesa di di procedersi con Parte_1
l'ammonimento in relazione alle ulteriori “condotte pregiudizievoli, di incuria e di disinteresse tenute dal IG. nei confronti dei figli, che si CP_1
pongono in contrasto con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale”, se ne deve parimenti affermare l'infondatezza, non essendo stata provata alcuna situazione di pregiudizio che sia derivata ai minori per effetto di condotte paterne poste in essere in violazione dei doveri genitoriali. Correttamente il Giudice relatore ha rigettato le istanze di prova orale articolate dalla ricorrente nel procedimento riunito, siccome volte a dimostrare in parte fatti pregressi che non rilevano nel presente giudizio, in parte fatti di incuria e di disinteresse verso i figli minori, addebitati al resistente in contrasto con quanto accertato dal c.t.u. che ha riconosciuto il possesso, in capo al SI. di piene competenze genitoriali CP_1
sotto tutti i profili (educativo, scolastico, abitativo, ecc.), evidenziando solo una certa difficoltà comunicativa del padre nelle sue relazioni con la IA
, verso la quale è apparso poco empatico a causa di uno stile ER
genitoriale severo pur se controllato nelle manifestazioni (pag. 80 perizia), peccando di rigidità nel gestire “le trasgressioni adolescenziali o gli aspetti comportamentali di minor ubbidienza dei figli, aspettandosi una capacità di autoregolazione dei figli e non dedicando spazio al dialogo e al confronto”
(pag. 81 perizia).
Al rigetto del ricorso segue la condanna di al pagamento Parte_1
delle spese processuali relative al giudizio da lei introdotto, anche alla luce del principio della soccombenza “virtuale” applicabile con riguardo all'originaria domanda di modifica delle modalità di visita del padre.
21 Si ritiene, inoltre, che sussistano i presupposti per una pronuncia di condanna della ricorrente al pagamento, a favore del resistente, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., pacificamente applicabile anche alle controversie familiari, nelle quali sussiste ancor più l'eSIenza di sanzionare quelle condotte, poste in essere con malafede o senza la dovuta prudenza, con false prospettazioni nell'ambito di procedimenti in cui vengono in rilievo non solo prestazioni di carattere economico (es. il contributo al mantenimento della prole minorenne), ma anche e soprattutto diritti personalissimi e costituzionalmente garantiti, come quello alle relazioni parentali. In queste tipologie di controversie, il comportamento di una madre che agisca contro l'altro genitore per questioni relative ai figli e risulti, poi, essere autore di comportamenti alienati ed escludenti, nonché di atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna al punto di escludere che i figli possano trarre dal padre alcun vantaggio o elemento positivo, con l'allegazione di situazioni gravemente pregiudizievoli per la prole in realtà non imputabili all'ex coniuge, propone un'azione che è da ritenere processualmente viziata da dolo o, quanto meno, da colpa grave e, come tale, meritevole di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c., tenuto conto, altresì, di quanto emerso in sede di c.t.u. in ordine all'avvenuto coinvolgimento di uno dei minori nelle strategie difensive della ricorrente, integrante un vero e proprio abuso del suo diritto di azione e di difesa.
deve, perciò, essere condannata al pagamento in favore del Parte_1
SI. in aggiunta alle spese legali, di una somma che può CP_1
essere equitativamente determinata nella misura di euro 2.500,00, nonché, in forza del disposto dell'art. 96 ultimo comma, c.p.c. (applicabile alla presente controversia ex D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 140), al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della . Controparte_2
22 Sul giudizio n. 2079/2023 V.G.
In relazione al giudizio n. 2079/2023 V.G. va rilevato che la sua instaurazione
è stata preceduta da seri tentativi del ricorrente, effettuati anche a mezzo del proprio legale, di interloquire con l'ex moglie per tentare di giungere ad una soluzione condivisa in ordine ai percorsi di supporto da attivare nell'interesse sia di per il cattivo rendimento scolastico anche da ER
ripetente (doc.ti 10, 11, 13, 14 fascicolo attoreo), sia di per le Per_3
problematiche di tipo comportamentale segnalate dagli insegnanti e dagli operatori del doposcuola (doc.ti 16 e 19 fascicolo attoreo). Di ciò vi è prova documentale costituita da numerose raccomandate, alcune accompagnate da documentazione relativa alle criticità riguardanti i due minori, indirizzate alla resistente a partire dall'1.03.2023 affinché venisse intrapreso un percorso stragiudiziale per concordare un tempestivo intervento a sostegno della prole (doc.ti 12, 22, 23, 25, 27, 28 fascicolo attoreo).
E' stato anche documentato che , dopo una apparente Parte_1
adesione, ha invece assunto un atteggiamento di netta chiusura verso le richieste del padre, accusato di agire con finalità moleste (doc. 26 fascicolo attoreo) e con intento “manipolatorio” (doc. 29 fascicolo attoreo), approfittando di una situazione di fragilità psicofisica della ex moglie in stato di gravidanza che, tuttavia, non le ha impedito di adire per prima le vie legali con un'azione rivelatasi del tutto infondata, salvo poi addebitare pretestuosamente a controparte di averla trascinata in giudizio (pag. 4 comparsa conclusionale).
E' su queste basi che , rappresentando Controparte_1
una situazione di grave pregiudizio per i minori determinata dall'incapacità genitoriale della e dalle sue condotte alienanti ed escludenti Pt_1
quanto alle decisioni di maggiore interesse per i figli, ha promosso la sua azione volta ad ottenere, a modifica delle condizioni del divorzio, il
23 collocamento prevalente di e di , con contestuale richiesta ER Per_3
urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c. di presa in carico dei medesimi da parte dei
Servizi Sociali o di nomina di un curatore speciale per l'adozione degli interventi necessari a tutela dei minori.
Tanto premesso, il Collegio non può che richiamare tutto quanto già evidenziato nell'ambito del giudizio n. 1968/2023 V.G., rilevando che dagli accertamenti peritali è chiaramente emerso che , seppur Parte_1
dotata di competenza genitoriale con riferimento ai compiti di base come il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, risulta senz'altro carente per quanto attiene il cd. “criterio dell'accesso”.
Tale criticità dal lato materno viene messa in evidenza con particolare riguardo alla IA , visto l'atteggiamento “collusivo” tra la SI.ra ER
e la minore che porta la prima “ad esimersi dall'agire una Pt_1
genitorialità adeguata verso la IA e che, soprattutto, favorisca un adeguato rapporto padre – IA” (pag. 85 perizia). Inoltre, per quanto è dato ricavare dalla documentazione prodotta dal ricorrente, l'impostazione della madre, improntata alla costante squalifica della figura paterna nel convincimento di essere l'unico genitore competente (pag. 79 perizia), si è concretizzata anche in comportamenti volti ad escludere il padre dalle scelte più importanti riguardanti la vita della minore, come avvenuto in occasione dell'iscrizione della IA alla scuola superiore, effettuata dalla SI.ra dapprima presso un istituto tecnico nonostante l'opposizione Pt_1
manifestata dal SI. che intendeva aderire al diverso CP_1
suggerimento dato dalla scuola media (doc.ti 20 e 21 fascicolo attoreo) e, poi, presso un Istituto professionale, senza coinvolgere l'altro genitore, omettendo persino di indicarne le generalità nella scheda di iscrizione (doc.
90 fascicolo attoreo) e facendo richiesta alla scuola di “non dare informazioni al padre” dopo aver appreso che questi aveva domandato l'accesso ai
24 registri elettronici per poter verificare l'andamento scolastico di (doc. ER
91 fascicolo attoreo). I comportamenti escludenti della madre sono ravvisabili nella mancata condivisione anche di altri aspetti rilevanti, come il nome del pediatra dei minori (doc. 29 fascicolo n. 1968/23 V.G.), le visite mediche specialistiche (il ctu ha confermato che , avendo una ER
sessualità completa, usa contraccezione dall'età di 15 anni), i luoghi di vacanza (dai doc.ti 35, 44 e 45 emerge che, nell'agosto 2023, la IA si è recata al mare in Puglia e non sul Lago di Garda come da lei falsamente riferito in sede di ascolto ex art. 473 bis 6 c.p.c.), la problematica del fumo
(doc.ti 28, 47, 69, 90 fascicolo attoreo).
Per quanto riguarda , il c.t.u. ha riferito che, diversamente da , Per_3 ER
il bambino “presenta un buon riferimento verso entrambi i genitori percependoli adeguati ed accudenti nei suoi confronti. Il padre appare una figura che lo osserva nella sua quotidianità e che favorisce il processo di identificazione e di confronto;
la madre si rivela il genitore psicologico a cui il bambino si riferisce principalmente da un punto di vista affettivo. Il test
Port rileva una preferenza di vicinanza psicologica verso la madre, mentre il padre è la figura che gli consente di preservare un vissuto di famiglia.
Riconosce la famiglia nucleare (mamma- papà- sorella) ed ha un buon rapporto con tutti i familiari”. Tuttavia, anche rispetto al figlio si ravvisano criticità in capo alla SI.ra sotto il profilo dell'accesso all'altro Pt_1
genitore, posto che “ella centellina il tempo di accudimento paterno verso il figlio , per quanto il bambino mostri un evidente desiderio di vicinanza Per_3
verso l'altro genitore” pag. 79 perizia), apparendo “in difficoltà nella percezione del desiderio affettivo del figlio verso il padre, minimizzando il benessere che prova verso le esperienze con il padre sia sotto il profilo Per_3
ludico che sul piano educativo” (pag. 81 perizia).
25 Sulla scorta di tali accertamenti il c.t.u. si è espresso positivamente sull'opportunità di modificare le condizioni attuali di frequentazione padre- figli così da coinvolgere maggiormente il SI. nel loro CP_1
accudimento (pag. 82 perizia).
Il Collegio rileva che il calendario di visite suggerito con riguardo al figlio consente di andare incontro al desiderio manifestato a più riprese Per_3
dal minore di stare più tempo con il padre, rispettando al contempo la preferenza psicologica e di collocamento che, almeno in questa fase, il bambino ha espresso verso la figura materna, pur vivendo bene il rapporto con entrambe le figure genitoriali.
In sede di risposta alle osservazioni del c.t.p. attoreo, il consulente tecnico d'ufficio ha precisato che tale leggera preferenza verso la madre costituisce
“un bisogno che parrebbe più propriamente infantile e che va accompagnato nella sua evoluzione, magari prevedendo una paritetica presenza paterna al compimento del dodicesimo anno” (pag. 85 c.t.u.).
Alla luce di questi dati, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per non accogliere la domanda del padre, il quale, modificando quella originaria di collocamento prevalente di presso di sé, ha chiesto di applicarsi le Per_3
modalità di visita indicate dal consulente sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio (1.09.2026), per poi introdurre, a partire da tale data, una suddivisione sostanzialmente paritaria dei tempi di permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore: il collocamento paritetico costituisce, infatti, il regime da preferire in assenza dell'allegazione e prova, nel caso concreto, di elementi ostativi alla sua attuazione, pur apparendo opportuno, allo stato, differirne l'immediata applicazione per le eSIenze di gradualità evidenziate nella c.t.u. che tengono conto degli attuali bisogni del figlio, correlati alla sua età preadolescenziale.
26 Va, pertanto, disposto, a parziale modifica delle condizioni del divorzio, che il SI. possa vedere e tenere con sé il figlio minore CP_1 Per_3
con le seguenti modalità:
[...]
a) sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio:
- due fine settimana al mese alternati, dal venerdì con prelievo del figlio da scuola nel periodo scolastico, o alle ore 13.00 dal contesto materno nel periodo extrascolastico, e riaccompagnamento il lunedì successivo direttamente a scuola nel periodo scolastico o presso il contesto materno durante il periodo extrascolastico;
- due giorni infrasettimanali (in caso di disaccordo il mercoledì e il giovedì) nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna, prelevando il minore direttamente a scuola al termine delle lezioni scolastiche ed ivi riaccompagnandolo il mattino seguente (durante il periodo extrascolastico con ritiro del minore alle ore 13.00 presso il contesto materno, il centro estivo e/o equivalenti, ed ivi riaccompagnandolo il giorno successivo);
- un giorno infrasettimanale (in caso di disaccordo il mercoledì) nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna, prelevando il figlio direttamente a scuola al termine delle lezioni scolastiche ed ivi riaccompagnandolo il mattino seguente (durante il periodo extrascolastico con ritiro del minore alle ore 13.00 presso il contesto materno, il centro estivo e/o equivalenti, ed ivi riaccompagnandolo il giorno successivo);
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di
Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
27 b) a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio
(1.09.2026), salvo diverso calendario che le parti potranno concordare assicurando tempi paritetici presso l'uno e l'altro genitore:
- a settimane alternate, dal mercoledì con prelievo del minore direttamente a scuola al termine delle lezioni scolastiche ed ivi riaccompagnandolo il lunedì mattina (durante il periodo extrascolastico il padre preleverà il figlio il mercoledì alle ore 13,00 e lo riporterà il lunedì mattina presso il contesto materno, il centro estivo e/o equipollenti), e la settimana successiva dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di
Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo.
Per quanto riguarda , si ritiene che non debba essere disposta una ER
regolamentazione delle visite paterne in ragione dell'età della IA prossima a diventare maggiorenne (ottobre 2025) e, in ogni caso, tenuto conto della necessità che venga previamente intrapreso uno specifico percorso terapeutico volto alla riattivazione dei rapporti padre-IA, di fatto cessati da ottobre 2024 per volontà della ragazza.
Sul fronte degli aspetti economici, in difetto di allegazioni specifiche sulla necessità di prevedere un assegno perequativo nel regime di collocamento paritetico del figlio minore , va statuito che a decorrere dall'1.09.2026 Per_3
sia revocato l'obbligo del SI. di versare l'assegno di euro CP_1
350,00 mensili pattuito in sede di divorzio, prevedendosi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di
28 rispettiva competenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Occorre, infine, pronunciarsi sugli interventi a sostegno dei minori, fatti oggetto anche di istanza urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c. avanzata dal SI. all'atto dell'instaurazione del giudizio. CP_1
La relazione di c.t.u. ha evidenziato che le ragioni d'urgenza addotte dal ricorrente erano reali e avrebbero suggerito un intervento immediato dei
Servizi Sociali come sollecitato dal padre.
Acclarato che la relazione padre-IA risulta inficiata dai comportamenti denigratori ed escludenti della madre, attuati anche in pendenza del giudizio, con aggravamento della situazione per effetto del coinvolgimento della minore nella strategia difensiva della resistente, la dr.ssa ha Per_4
sottolineato l'urgenza di ricorrere – mediante attivazione di un percorso
“serio e su cui non siano applicabili scusanti e lungaggini” – ad un sostegno psicologico di aiuto terapeutico al rapporto padre-IA al fine di migliorarne la qualità e la comunicazione, nonché ad un separato percorso di consulenza psicologica per adolescenti tramite Consultorio Familiare (pagg. 83 – 85 perizia).
Relativamente a , invece, è documentato che il minore presenta Persona_3
“un disturbo dell'apprendimento (“Disturbo Specifico della Lettura” e
“Disturbo Specifico della Compitazione”) con diagnosi risalente al luglio 2022
a seguito di segnalazione degli insegnanti di scuola primaria ed adozione di misure educative e didattiche” e, pertanto, il c.t.u. ha evidenziato la necessità di avviare un percorso psicologico di sostegno alle funzioni neuropsicologiche nell'interesse del medesimo.
L'elevata conflittualità tra le parti giustifica l'assegnazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti dell'incarico di vigilare sull'osservanza delle statuizioni della presente sentenza, con particolare riguardo al calendario
29 delle frequentazioni di ciascun genitore con il figlio e alla tempestiva Per_3
attivazione dei percorsi psicologici individuati dal c.t.u. nell'interesse di entrambi i figli.
Le accertate condotte di ostacolanti il funzionamento Parte_1
dell'affidamento condiviso e caratterizzate dal costante discredito e svalutazione dell'ex coniuge, con ricadute dirette sulla figura dell'altro genitore, svilito nel suo ruolo di educatore e di figura referenziale nel rapporto con la IA primogenita (di cui la madre non ha inteso, in ER
alcun modo, favorire il recupero), giustificano – soprattutto nell'ottica di evitare futuri comportamenti disfunzionali che possano ostacolare lo sviluppo sano ed equilibrato anche delle relazioni tra il padre e il figlio più piccolo – l'emissione di un provvedimento di ammonimento nei confronti della madre affinché impronti il proprio comportamento al rispetto del ruolo del padre secondo la regola dell'affido bigenitoriale e si astenga da ogni condotta negativa e denigratoria del medesimo, la cui persistenza potrebbe in futuro dare adito a sanzioni più gravi ivi compresa la revisione delle condizioni dell'affidamento.
In punto di regolamentazione delle spese processuale, va osservato che il mancato accoglimento della domanda di collocamento prevalente dei figli presso la casa paterna – su cui il ricorrente non ha insistito, prestando piena adesione alle conclusioni della c.t.u. nell'interesse preminente della prole – non consente di configurare una sua soccombenza, neppure parziale, nei confronti della resistente, tenuto conto sia dell'esito complessivo del giudizio (ampliamento delle visite paterne sino a giungere, tra un anno, al collocamento paritetico del figlio minore, con accoglimento delle domande di attivazione dei percorsi psicologici a supporto dei figli), sia delle ragioni poste a fondamento della decisione che stanno alla base anche del
30 provvedimento di ammonimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. emesso a carico della madre per violazione del diritto alla bigenitorialità.
Pertanto, le spese di lite vanno poste interamente a carico della resistente nella misura liquidata come da dispositivo secondo i parametri ex D.M.
55/2014 (applicazione dei valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità).
Gli oneri della C.T.U., espletata nell'interesse dei due minori, vanno posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna e con il vincolo della solidarietà, come da decreto di liquidazione già emesso dal Giudice relatore in data 3.10.2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n.
1968/2023 V.G. e n. 2079/2023 V.G., ogni diversa istanza, eccezione o difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da nel giudizio n. 1968/2023 Parte_1
V.G.;
2. accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da
[...]
nel giudizio n. 2079/2023 V.G. e, per effetto, a parziale Controparte_1
modifica delle condizioni del divorzio, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità: Persona_3
a) sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio:
- due fine settimana al mese alternati, dal venerdì con prelievo del figlio da scuola nel periodo scolastico, o alle ore 13.00 dal contesto materno nel periodo extrascolastico, e riaccompagnamento il lunedì successivo direttamente a scuola nel periodo scolastico o presso il contesto materno durante il periodo extrascolastico;
- due giorni infrasettimanali (in caso di disaccordo il mercoledì e il giovedì) nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna,
31 prelevando il minore direttamente a scuola al termine delle lezioni scolastiche ed ivi riaccompagnandolo il mattino seguente (durante il periodo extrascolastico con ritiro del minore alle ore 13.00 presso il contesto materno, il centro estivo e/o equivalenti, ed ivi riaccompagnandolo il giorno successivo);
- un giorno infrasettimanale (in caso di disaccordo il mercoledì) nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna, prelevando il figlio direttamente a scuola al termine delle lezioni scolastiche ed ivi riaccompagnandolo il mattino seguente (durante il periodo extrascolastico con ritiro del minore alle ore 13.00 presso il contesto materno, il centro estivo e/o equivalenti, ed ivi riaccompagnandolo il giorno successivo);
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di
Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
b) a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio
(1.09.2026), salvo diverso calendario che le parti potranno concordare assicurando tempi paritetici presso l'uno e l'altro genitore:
- a settimane alternate, dal mercoledì con prelievo del minore direttamente a scuola al termine delle lezioni scolastiche ed ivi riaccompagnandolo il lunedì mattina (durante il periodo extrascolastico il padre preleverà il figlio il mercoledì alle ore 13,00 e lo riporterà il lunedì mattina presso il contesto materno, il centro estivo e/o equipollenti), e la settimana successiva dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
32 - due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di
Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
3. a parziale modifica delle condizioni del divorzio, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la IA ogni qualvolta quest'ultima lo Persona_2
vorrà;
4. revoca, con decorrenza dall'1.09.2026, l'obbligo di
[...]
di versamento dell'assegno mensile di euro 350,00, Controparte_1
relativo al mantenimento ordinario del figlio , in ragione Persona_3
dell'introduzione del regime di collocamento paritetico, disponendo che, a partire da tale data, ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva competenza, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5. dispone che le parti procedano all'attivazione, nell'interesse del figlio minore , di un percorso psicologico di sostegno delle funzioni Persona_3
neuropsicologiche presso il Servizio Sanitario Nazionale o, in caso di impossibilità, presso Istituti Privati;
6. assegna ai Servizi Sociali territorialmente competenti l'incarico di attivare un percorso di aiuto terapeutico al rapporto padre-IA al fine di migliorarne la qualità e la comunicazione, nonché di attivare un separato percorso di consulenza psicologica per adolescenti come indicato nella c.t.u.;
7. assegna ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni adottate con la presente sentenza, provvedendo a relazionare periodicamente il Giudice Tutelare di Vicenza;
33 8. ammonisce ex art. 473 bis 39 c.p.c. affinché impronti il Parte_1
proprio comportamento futuro al rispetto del ruolo genitoriale del padre secondo la regola dell'affido condiviso e si astenga da ogni condotta negativa e denigratoria del medesimo;
9. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate Parte_1
in complessivi euro 10.521,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio ed euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio n. 1968/2023 V.G., euro 1.701,00 per la fase di studio ed euro
1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio n. 2079/2023 V.G., euro
1.806,00 per la fase di trattazione-istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale dei due giudizi riuniti;
10. in relazione al giudizio n. 1968/2023 V.G., condanna a Parte_1
corrispondere alla controparte la somma equitativamente determinata di euro 2.500,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3,
c.p.c., nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.;
11. pone, in via definita, gli oneri della c.t.u., già liquidati con decreto del
Giudice relatore del 3.10.2024, a carico di entrambe le parti, nella misura del
50% ciascuna e con il vincolo della solidarietà esistente per legge.
Così deciso in Vicenza, in Camera di ConSIlio, il 3.06.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello
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