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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/04/2024, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/04/2024, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4488/2017 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in cf: C.F. 1
,
atti;
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LALLAI MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo e indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/12/2017, Parte 1 adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, oltre che per 102 giornate nel 2010, nel 2011 per 51 giornate annue alle dipendenze della ditta Org_1
[...] CP 2 d'Orlando.
Lamentava che l'CP_1, aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era venuta a conoscenza solo a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Lamentava altresì di aver ricevuto una richiesta restitutoria relativa al presunto indebito pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'CP_1 resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza,
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Parte 1 chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 51 giornate alle dipendenze della ditta
Organizzazione_1 CP 2 d'Orlando.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, affermata la tempestività del ricorso.
Difatti, l'atto con cui il presunto disconoscimento delle giornate lavorative sarebbe stato portato a legale conoscenza della destinataria, consistente nel terzo elenco di variazione del 2014, contiene per il 2011 le 51 giornate originarie, sicché alcuna modifica né tantomeno cancellazione è evincibile dallo stesso, con la naturale conseguenza che nessuna decadenza può esser maturata con riguardo all'odierno oggetto del contendere.
Nel merito, la ricorrente lamenta di non aver più riscontrato le giornate lavorate, nell'annualità dedotta, dalla consultazione dell'estratto contributivo.
Dalla documentazione in atti, non risulta che l'CP 1 abbia mai provveduto ad un formale disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura di Parte 1
[...] per l'annualità dedotta in giudizio.
Infatti, l'unico documento che potrebbe rivestire la veste formale di provvedimento di disconoscimento, vale a dire l'elenco trimestrale di variazione, non contiene alcuna cancellazione delle giornate lavorative che, invece, vengono confermate nella originaria misura a seguito della variazione trimestrale (come si evince dalla produzione documentale dell' CP_1 resistente). Va, sul punto, richiamato il recente orientamento giurisprudenziale della Corte d'Appello in sede che, chiamata a pronunziarsi su un caso simile, ha statuito che "quanto sostenuto dall' [...] relativamente all'avvenuta cancellazione per l'anno 2011 a seguito della pubblicazione CP 3
della terza variazione anagrafica 2014, trova smentita nei dati contenuti nel richiamato elenco. A prescindere dalla ritualità della relativa produzione che, comunque, risulta eseguita, seppure per estratto, anche dall'appellato, si evidenzia che proprio in relazione all'anno 2011 nessuna cancellazione
è stata operata dall'Istituto previdenziale poiché le giornate dichiarate per quell'anno (in n.102) risultano confermate anche a seguito della variazione. Con l'elenco in questione, viceversa, il Sirna risulta cancellato per gli anni 2012 e 2013 che risultano del tutto indifferenti ai fini di causa, poiché ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola afferente l'anno 2011 i presupposti del diritto devono essere verificati con riferimento al biennio 2010/2011. Conseguentemente nessun valore di prova dell'avvenuta cancellazione può essere attribuita all'estratto Pt 2 prodotto dall' CP_1 poiché la prova "principe" dell'avvenuta cancellazione può essere offerta soltanto attraverso la pubblicazione degli elenchi del Comune di residenza (e nel caso di specie quelli prodotti afferiscono alla residenza in
Naso del Sirna).
Ne consegue ineludibilmente che 1'CP- non ha mai provveduto a cancellare Persona 1 per l'anno di iscrizione 2011, sicché le giornate riconosciuta per quell'anno anche a seguito della terza variazione trimestrale risultano utili e sufficienti ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Neppure si pone un problema di decadenza dal momento che, per un verso, Persona 1 non era tenuto in alcun modo a proporre ricorso avverso una pubblicazione di elenchi anagrafici che lo manteneva iscritto per n. 102 giornate in relazione all'anno 2011 e, per altro verso, la comunicazione di cancellazione comunicata con la lettera di indebito, non specificando l'anno di riferimento, non poteva che riferirsi all'anno 2010 o all'anno 2011 (ossia alle annualità interessate dalla DS agricola
2011) per i quali non risulta che gli sia mai stato cancellato. CP Ritiene questa Corte che in mancanza di un provvedimento di cancellazione da parte dell' per l'anno 2011 vengano meno tutti i presupposti per entrare nel merito della vicenda inerente l'effettività del rapporto lavorativo intercorso fra Persona 1 e il Org_1 alle cui dipendenze risultava iscritto quale lavoratore agricolo per l'anno in questione. Ciò perché l'obbligo in campo al lavoratore di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti inerente l'effettiva esistenza del rapporto lavorativo in agricoltura sussiste solo qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, presupposto che nel caso di specie è carente” (C. App. Messina, Sez.
Lavoro, n. 31/2021).
Questo Tribunale ritiene di dover aderire all'indirizzo ermeneutico suggerito dalla Corte territoriale ed, in applicazione dello stesso al caso di specie, deve ritenere fondata la domanda, con condanna dell' CP_1 a ripristinare, tanto nell'estratto ARLA quanto nell'estratto contributivo della parte ricorrente, le originarie giornate lavorative, invero mai formalmente cancellate, senza necessità di svolgere attività istruttoria che si rivelerebbe sovrabbondante, e restando assorbita ogni ulteriore questione.
L'accoglimento della domanda relativa al ripristino delle giornate comporta altresì
l'accoglimento della ulteriore domanda volta a paralizzare la richiesta restitutoria avanzata dall' CP_1 con la nota di indebito del 18.11.2014: poiché risulta documentalmente il che la ricorrente possiede 102 giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2010, e poiché nella presente sentenza si accerta altresì il suo diritto ad essere iscritta per 51 giornate nel 2011, [...] possiede ampiamente il requisito contributivo utile alla percezione dell'indennità Parte 1
di disoccupazione agricola 2011, dal ché discende che nulla essa deve all' CP_1 in forza del provvedimento di indebito del 18.11.2014, che va dichiarato illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 1 con ricorso depositato il Parte 1
15/12/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Condanna l'CP_1 a ripristinare, sugli estratti arla e contributivi, le 51 giornate lavorative della parte ricorrente per il 2011;
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 18.11.2014 e dichiara che la ricorrente nulla deve all' CP_1 in forza del detto provvedimento;
Condanna l'CP_1 al pagamento, in favore di Parte 1
,
delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 12/04/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/04/2024, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4488/2017 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in cf: C.F. 1
,
atti;
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LALLAI MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo e indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/12/2017, Parte 1 adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, oltre che per 102 giornate nel 2010, nel 2011 per 51 giornate annue alle dipendenze della ditta Org_1
[...] CP 2 d'Orlando.
Lamentava che l'CP_1, aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era venuta a conoscenza solo a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Lamentava altresì di aver ricevuto una richiesta restitutoria relativa al presunto indebito pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'CP_1 resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza,
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Parte 1 chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 51 giornate alle dipendenze della ditta
Organizzazione_1 CP 2 d'Orlando.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, affermata la tempestività del ricorso.
Difatti, l'atto con cui il presunto disconoscimento delle giornate lavorative sarebbe stato portato a legale conoscenza della destinataria, consistente nel terzo elenco di variazione del 2014, contiene per il 2011 le 51 giornate originarie, sicché alcuna modifica né tantomeno cancellazione è evincibile dallo stesso, con la naturale conseguenza che nessuna decadenza può esser maturata con riguardo all'odierno oggetto del contendere.
Nel merito, la ricorrente lamenta di non aver più riscontrato le giornate lavorate, nell'annualità dedotta, dalla consultazione dell'estratto contributivo.
Dalla documentazione in atti, non risulta che l'CP 1 abbia mai provveduto ad un formale disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura di Parte 1
[...] per l'annualità dedotta in giudizio.
Infatti, l'unico documento che potrebbe rivestire la veste formale di provvedimento di disconoscimento, vale a dire l'elenco trimestrale di variazione, non contiene alcuna cancellazione delle giornate lavorative che, invece, vengono confermate nella originaria misura a seguito della variazione trimestrale (come si evince dalla produzione documentale dell' CP_1 resistente). Va, sul punto, richiamato il recente orientamento giurisprudenziale della Corte d'Appello in sede che, chiamata a pronunziarsi su un caso simile, ha statuito che "quanto sostenuto dall' [...] relativamente all'avvenuta cancellazione per l'anno 2011 a seguito della pubblicazione CP 3
della terza variazione anagrafica 2014, trova smentita nei dati contenuti nel richiamato elenco. A prescindere dalla ritualità della relativa produzione che, comunque, risulta eseguita, seppure per estratto, anche dall'appellato, si evidenzia che proprio in relazione all'anno 2011 nessuna cancellazione
è stata operata dall'Istituto previdenziale poiché le giornate dichiarate per quell'anno (in n.102) risultano confermate anche a seguito della variazione. Con l'elenco in questione, viceversa, il Sirna risulta cancellato per gli anni 2012 e 2013 che risultano del tutto indifferenti ai fini di causa, poiché ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola afferente l'anno 2011 i presupposti del diritto devono essere verificati con riferimento al biennio 2010/2011. Conseguentemente nessun valore di prova dell'avvenuta cancellazione può essere attribuita all'estratto Pt 2 prodotto dall' CP_1 poiché la prova "principe" dell'avvenuta cancellazione può essere offerta soltanto attraverso la pubblicazione degli elenchi del Comune di residenza (e nel caso di specie quelli prodotti afferiscono alla residenza in
Naso del Sirna).
Ne consegue ineludibilmente che 1'CP- non ha mai provveduto a cancellare Persona 1 per l'anno di iscrizione 2011, sicché le giornate riconosciuta per quell'anno anche a seguito della terza variazione trimestrale risultano utili e sufficienti ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Neppure si pone un problema di decadenza dal momento che, per un verso, Persona 1 non era tenuto in alcun modo a proporre ricorso avverso una pubblicazione di elenchi anagrafici che lo manteneva iscritto per n. 102 giornate in relazione all'anno 2011 e, per altro verso, la comunicazione di cancellazione comunicata con la lettera di indebito, non specificando l'anno di riferimento, non poteva che riferirsi all'anno 2010 o all'anno 2011 (ossia alle annualità interessate dalla DS agricola
2011) per i quali non risulta che gli sia mai stato cancellato. CP Ritiene questa Corte che in mancanza di un provvedimento di cancellazione da parte dell' per l'anno 2011 vengano meno tutti i presupposti per entrare nel merito della vicenda inerente l'effettività del rapporto lavorativo intercorso fra Persona 1 e il Org_1 alle cui dipendenze risultava iscritto quale lavoratore agricolo per l'anno in questione. Ciò perché l'obbligo in campo al lavoratore di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti inerente l'effettiva esistenza del rapporto lavorativo in agricoltura sussiste solo qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, presupposto che nel caso di specie è carente” (C. App. Messina, Sez.
Lavoro, n. 31/2021).
Questo Tribunale ritiene di dover aderire all'indirizzo ermeneutico suggerito dalla Corte territoriale ed, in applicazione dello stesso al caso di specie, deve ritenere fondata la domanda, con condanna dell' CP_1 a ripristinare, tanto nell'estratto ARLA quanto nell'estratto contributivo della parte ricorrente, le originarie giornate lavorative, invero mai formalmente cancellate, senza necessità di svolgere attività istruttoria che si rivelerebbe sovrabbondante, e restando assorbita ogni ulteriore questione.
L'accoglimento della domanda relativa al ripristino delle giornate comporta altresì
l'accoglimento della ulteriore domanda volta a paralizzare la richiesta restitutoria avanzata dall' CP_1 con la nota di indebito del 18.11.2014: poiché risulta documentalmente il che la ricorrente possiede 102 giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2010, e poiché nella presente sentenza si accerta altresì il suo diritto ad essere iscritta per 51 giornate nel 2011, [...] possiede ampiamente il requisito contributivo utile alla percezione dell'indennità Parte 1
di disoccupazione agricola 2011, dal ché discende che nulla essa deve all' CP_1 in forza del provvedimento di indebito del 18.11.2014, che va dichiarato illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 1 con ricorso depositato il Parte 1
15/12/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Condanna l'CP_1 a ripristinare, sugli estratti arla e contributivi, le 51 giornate lavorative della parte ricorrente per il 2011;
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 18.11.2014 e dichiara che la ricorrente nulla deve all' CP_1 in forza del detto provvedimento;
Condanna l'CP_1 al pagamento, in favore di Parte 1
,
delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 12/04/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena