Articolo 66 della Legge 11 febbraio 1963, n. 481
Articolo 65Articolo 67
Versione
2 maggio 1963
Art. 66.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1955-56
(articolo 62)......................... L. 23.166.513.358 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 64) L. 14.737.780.023 -

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Residui passivi al 30 giugno 1956... L. 37.904.293.381 -




Entrata in vigore il 2 maggio 1963