TRIB
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2024, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1294 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...], c. f. , Parte_2 C.F._1 con sede legale in Gioiosa Marea, c. da San Giorgio, via Sicilia, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Tindaro Ignazzitto, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Gioiosa Marea, fraz. Santo Stefano n. 19, è elettivamente domiciliata;
- ATTRICE -
CONTRO
, c. f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Piazza Unità d'Italia n.1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello CP_1
Stato di presso i cui uffici siti in via dei Mille is. 221 n.65 è elettivamente CP_1 CP_1 domiciliata;
- CONVENUTA-
c. f. , in persona del sindaco pro tempore, con sede in Controparte_2 P.IVA_3
via Vittorio Emanuele, n. 115, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_2
Domenico Currò;
- CONVENUTO -
E NEI CONFRONTI DI
, c. f. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4 pro tempore, con sede in via Ugo Bassi n. 126; CP_1
-CONVENUTA CONTUMACE- , c. f. , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_5 con sede in via Caputo, n. 38; CP_4
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
l' , la , il e il Controparte_5 Controparte_1 Controparte_4 [...]
per proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90090065 CP_2
25/000, notificata in data 20.07.2023, relativamente alle cartelle:
- N. 295 2011 00161022 47000;
- N. 295 2014 002521670 1000;
- N. 295 2015 001331642 1000;
- N. 295 2016 003199312 7000;
- N. 295 2017 001431248 9000;
- N. 295 2018 000049773 0000;
- N. 295 2018 000436248 2000;
- N. 295 2018 001030670 5000;
- N. 295 2018 001825607 6000;
- N. 295 2019 000859638 9000;
- N. 295 2019 001382986 5000;
- N. 295 2020 002136385 8000;
- N. 295 2021 000174296 2000;
- N. 295 2021 003146940 6000;
- N. 295 2021 008160256 7000;
- N. 295 2022 000356342 2000; per un importo totale di € 73.910,45 di cui veniva richiesto il pagamento.
Rappresentava la non dovutezza delle somme richieste, relative alle sanzioni amministrative per violazione del C. d. S. (anni 2007-2010-2011-2016-2018), poiché l'intimazione di pagamento impugnata risultava emessa per delle somme ormai prescritte considerato che il concessionario non aveva notificato la cartella di pagamento entro i 5 anni dalla notifica del verbale di contestazione. Spiegava che, pur volendo considerare effettivamente avvenuta la notifica delle relative cartelle, al momento della notifica dell'intimazione impugnata (20.07.2023) risultavano in ogni caso già decorsi i termini prescrizionali.
Eccepiva la nullità dell'opposta intimazione, poiché non preceduta dalla notifica della cartella quale atto prodromico e, pertanto, invocava l'estinzione del diritto di pretenderne il pagamento.
Specificava che la generica indicazione dell'avvenuta notifica, riportata nell'intimazione impugnata, non è idonea a fornire la prova che la stessa sia stata realmente effettuata.
Lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza assoluta di motivazione, ai sensi dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art.3 l. 241/1990, poiché la lettura dell'atto non consente di soddisfare il diritto all'informazione, alla chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa.
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento relativamente alla cartella contestata, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto da parte attrice. Controparte_1
Sosteneva l'irritualità dell'opposizione presentata da parte attrice poiché la stessa, considerato il tenore delle censure sollevate, andava inquadrata nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e, pertanto, andava proposta nel termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Concludeva chiedendo rigettarsi l'opposizione e dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il contestando integralmente quanto chiesto, Controparte_2 dedotto ed eccepito da parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande avversarie con vittoria di spese e compensi.
L' e il nonostante la regolarità della Controparte_6 Controparte_4 notifica, rimanevano contumaci.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. a seguito della concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre i termini. L'opposizione all'esecuzione costituisce rimedio generale, previsto dall'ordinamento in relazione a tutti i titoli esecutivi e non soggetto ad alcun termine di decadenza.
Oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell'ampia formulazione dello stesso, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (v.
Cass., n. 20989/2012).
In particolare, un'opposizione a cartella di pagamento basata sulla mancata notifica dell'atto va qualificata come opposizione all'esecuzione per inesistenza del titolo, con conseguente non configurabilità del relativo termine. L'opposizione in esame, infatti, può essere proposta sia prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, ed in tale ipotesi assumerà la forma dell'opposizione c.d. a precetto disciplinata dal co. 1 dell'art. 615 c.p.c., sia dopo l'inizio della procedura. A conferma di quanto appena esposto appare utile richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte: “Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615 c.p.c., comma 1". (cfr Cass. civ. n. 6833.2021).
In virtù del principio della ragione più liquida occorre dare la precedenza all'esame della doglianza relativa alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella sottostante.
L'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che è onere dell'ufficiale della riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario provvedere alla notificata della cartella di pagamento.
Sul punto, basti richiamare l'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui “La mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento – o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento – comporta la nullità dell'avviso di mora [ossia dell'intimazione di pagamento, N.d.R.]: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute” (Cass. civ. Sez. V, 08/02/2006, n. 2798); e ancora
“La cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D. Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti”. (Cass. civ. Sez. V, 11-01-2008, n. 476. Cfr. anche Cassazione a SS.UU. 16412/07, sostanzialmente conforme a Cass. 7649/06, 24975/06) e, più di recente, “La mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U. 16412/07)” (Cass. civ. n. 13082.2011).
Pertanto, era onere dell'Agente della Riscossione dimostrare la regolarità della notifica delle cartelle sopra indicate e richiamate nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, mediante produzione di documentazione comprovante la notificazione stessa ed il momento in cui essa sarebbe avvenuta.
Tuttavia, nella contumacia dell' , tale onere probatorio rimane Controparte_5 non assolto e, pertanto, le suddette cartelle si devono ritenere mai notificate, dal ché discende la nullità dell'intimazione di pagamento n. 295 2023 90090065 25/000.
Infine, per completezza merita una precisazione il motivo inerente la prescrizione delle sanzioni amministrative, relative agli anni 2007-2010-2016-2018, per violazione del C.d.S.
In primo luogo, va detto che nella contumacia della non risulta provata la notifica di CP_5 alcun atto interruttivo dei relativi termini di prescrizione.
In secondo luogo, a ben vedere, la Prefettura di ha prodotto in atti la prova della notifica CP_1 all'odierno opponente di alcuni verbali di accertamento di infrazione al C.d.S. (cfr produzione parte convenuta), tuttavia, non è possibile ricondurre con certezza questi ultimi alle contravvenzioni indicate nel provvedimento impugnato.
L'intimazione oggetto di impugnazione riporta nel corpo dell'atto l'elenco delle cartelle di pagamento sottostanti e per ognuna di esse l'indicazione generica (per tipologia) e priva di alcun riferimento numerico dei singoli importi dovuti, a vario titolo, dal debitore.
In altre parole, non è possibile stabilire con certezza se i verbali prodotti dall'odierna convenuta coincidano o meno con le contravvenzioni oggetto delle cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione per cui è causa. Per tali motivi, non risultando nessuna evidenza di atti interruttivi della prescrizione, la doglianza di parte attrice va accolta e i crediti inerenti le sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. vanno dichiarati prescritti.
In definita, per le motivazioni sopra esposte, l'opposizione merita di essere accolta e, per l'effetto,
l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90090065 25/000, dell'importo di € 73.910,45 va annullata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
, tenuto conto che su quest'ultima ricade l'onere della notifica delle cartelle Controparte_7 di pagamento.
Vanno invece interamente compensate nei confronti della . Controparte_1
Avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità delle questioni trattate, le stesse si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1294/2023, vertente tra
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro Parte_1 Controparte_6
, , e disattesa e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia della e del Controparte_6 CP_4
[...]
- Accoglie l'opposizione ed annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90090065
25/000, notificata il 20.07.2023, dell'importo di € 73.910,45;
- Condanna , al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1
delle spese del giudizio che si liquidano in euro 4.217,00, per compensi, ed € 237,00
[...] per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- Compensa interamente le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.
Così deciso in Patti, 18/12/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena