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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 824/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa SI D'LA - Presidente
Dott. Pirola Andrea Francesco - Consigliere
Dott.ssa TA SO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 824/2025, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato
da
) e ), entrambe in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv. Federico Torzo
( , TO NH de LO ( e UC Di C.F._1 C.F._2
RA ( ), elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, C.F._3
Via Borgogna, n. 8, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
, in persona del procuratore generale, difesa e rappresentata CP_1 P.IVA_3 dagli avv. Michael Walzl ( ) e Paolo Fusaro ( C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata nello studio di questi ultimi in Bolzano, Via Vintler n. 17, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1025/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata e notificata il 6 febbraio 2025.
pagina 1 di 22 OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 18/11/2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTI APPELLANTI
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, ogni istanza, anche istruttoria, e domanda assorbita o non accolta riproposta in questa sede e con ogni previo accertamento preliminare ritenuto necessario, per tutti i motivi esposti in atti, così provvedere in accoglimento dei motivi di appello formulati dalle appellanti:
In via principale:
- riformare la Sentenza n. 1025/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata e notificata in data 6 febbraio 2025, e, per l'effetto;
- accertare l'esistenza di un credito pari ad Euro 232.687,00 (o di quel diverso valore liquidato da codesta Ecc.ma Corte di Appello) di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
- condannare a corrispondere a l'importo di Euro 182.930,00, o CP_1 Parte_1 quel diverso importo liquidato da codesta Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare a corrispondere a l'importo di Euro 49.657,00, o CP_1 Parte_2 quel diverso importo liquidato da codesta Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi e rivalutazione;
- revocare i decreti ingiuntivi del Tribunale di Milano nn. 19491/2021 (R.G. 685/2022),
827/2022 (R.G. 7310/2022) e 1411/2022 (R.G. 8669/2022), opposti dalle appellanti nei giudizi di primo grado riuniti sub R.G. 685/2022, condannando a rimborsare a CP_1 Pt_1
e a la differenza tra le somme corrisposte da queste ultime in esecuzione
[...] Parte_2 dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e il credito accertato a loro favore da codesta
Ecc.ma Corte di Appello;
- in via istruttoria, disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in primo grado;
pagina 2 di 22 - con vittoria di spese di lite, anche dei giudizi di primo grado riuniti sub R.G. 685/2022, con conseguente condanna dell'odierna appellata a restituire alle odierne appellanti le somme eventualmente già ricevute da queste in esecuzione della Sentenza”.
PARTE APPELLATA
“rigettare e disattendere in toto l'impugnazione della sentenza appellata promossa da Pt_1
e confermando in ogni sua parte la sentenza n. 1025/2025 pubbl. il
[...] Parte_2
06.02.2025 del Tribunale di Milano, ovvero in ogni caso,
- confermare i decreti ingiuntivi n. 19491/2021, n. 827/2022 e n. 1411/2022 del Tribunale di
Milano;
- rigettare le domande di accertamento e di condanna formulate da e Parte_1 Parte_2
a mezzo dell'atto di impugnazione, in quanto le medesime sono decadute ex art. 1667
[...]
c.c. dall'esercizio dei relativi diritti ovvero e, in ogni caso, in quanto le domande contra promosse risultano infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio;
in ogni caso, con vittoria di onorari e spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con tre distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, chiedeva al Tribunale di Milano di CP_1 ingiungere alle società e a socio unico - interamente partecipata da Parte_1 Parte_2
- il pagamento di somme a titolo di corrispettivo dovuto per l'attività di stoccaggio e Parte_1 gestione logistica di merci, in esecuzione del contratto intervenuto tra le parti il 30.09.2013.
Con atto di citazione notificato in data 27.12.2021, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 19491/2021 emesso dal Tribunale in data 16.11.2021 e notificato il 18.11.2021, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 166.847,30 (oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio), quale corrispettivo per la fornitura di servizi di stoccaggio e movimentazione merce relativi al mese di luglio 2021, in esecuzione del contratto citato;
quindi, con atto notificato il 18.02.2022, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 827/2022 emesso dallo stesso Tribunale in data 12.01.2022 e notificato il 13.01.2022, con cui con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 138.039,90 (oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio), a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi di stoccaggio e movimentazione merce relativi ai mesi di agosto e settembre 2021, in esecuzione del medesimo contratto.
pagina 3 di 22 Con atto di citazione del 25.02.2022, allo stesso tempo, a socio unico proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1411/2022 emesso il 19.01.2022 e notificato in pari data, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 139.882,36 (oltre interessi ai sensi e spese del monitorio), quale corrispettivo per lo stoccaggio e movimentazione merce relativa al periodo luglio- settembre 2021.
Con le opposizioni eccepiva, in sintesi, di avere sospeso il pagamento dei corrispettivi Parte_1 per i gravi inadempimenti di , quali, in particolare, l'utilizzo non autorizzato di CP_1 subappaltatori da parte dell'opposta sin dall'inizio del rapporto;
la non conformità del deposito sito in AG (NO) alla normativa in materia di sicurezza di cui alla Direttiva Seveso III; il crollo di scaffalature nel deposito in questione avvenuto il 4.05.2020, cui erano conseguiti diversi danni all'ingiunta; la gestione negligente delle agitazioni sindacali dei lavoratori della cooperativa subappaltatrice nella primavera-estate 2021, da cui erano derivati significativi danni per l'opponente; stimava i danni subiti, anche per maggiori costi sostenuti, in euro 1.145.522,00, allegando perizia contabile sul punto. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni subiti in misura di euro 1.145.522,00 o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa.
a socio unico – con la relativa opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1411/2022 – formulava le stesse deduzioni ed eccezioni svolte da e chiedeva in via Parte_1 riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
119.589,00, chiedendo la riunione di tutti i giudizi per l'evidente connessione.
si costituiva nei giudizi di cui sopra con comparse di risposta del 16.05.2022 e 7.06.2022, CP_1 chiedendo la conferma dei decreti ingiuntivi opposti, eccependo la decadenza e la prescrizione dei diritti risarcitori avversari e contestando nel merito la fondatezza delle domande riconvenzionali, di cui chiedeva il rigetto. Chiedeva quindi la chiamata in causa delle proprie compagnie assicuratrici,
d . Controparte_2 CP_3
Disposta la riunione dei procedimenti ex art. 274, comma 1, c.p.c., il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività dei decreti e autorizzava la chiamata in causa delle compagnie assicurative indicate dall'opposta. e si costituivano in giudizio contestando Controparte_2 CP_3
l'operatività delle rispettive polizze.
In sede di mediazione le parti concludevano un accordo transattivo in relazione a parte dei danni conseguenti al crollo delle scaffalature. Ne seguiva la rinuncia di alla domanda di manleva nei CP_1 confronti delle compagnie assicurative, per cui il Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'opposta e le terze chiamate, con conseguente estromissione pagina 4 di 22 di queste.
Concessi dunque i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
24.10.2024, ove le parti concludevano come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta in decisione e definita con sentenza n. 1025/2025 nei seguenti termini: “1) RIGETTA le opposizioni proposta da e Parte_1
Part e, per l'effetto, conferma i decreti ingiuntivi n. 19491/2021, n. 827/2022 e n. Parte_2
1411/2022; 2) CO a rimborsare a i 4/5 delle spese di lite in Parte_1 CP_1 relazione ai giudizi n. 685/2022 e n. 7310/22, liquidate, già operata la compensazione, in euro
20.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; 3) CO a rimborsare all'opposta le spese di Parte_2 CP_1 lite in relazione al giudizio n. 1699/2022, liquidate in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%”.
In particolare, il Tribunale rilevava che i disservizi lamentati dalle opponenti, in quanto riferiti a periodi compresi tra il 2015 e l'inizio del 2019, non giustificavano l'eccezione di inadempimento proposta ex art. 1460 c.c. al fine di sospendere il pagamento dei corrispettivi dei servizi regolarmente prestati da nel periodo fra luglio e settembre 2021; nel caso di specie, difettava invero CP_1 qualsivoglia corrispettività e/o interdipendenza tra prestazioni ineseguite e controprestazioni rifiutate, atteso che le opponenti avevano regolarmente pagato all'opposta i corrispettivi contrattuali dovuti nei periodi cui si riferivano le contestazioni, mentre avevano sospeso il pagamento dei corrispettivi richiesti per i servizi resi da nel periodo di luglio-settembre 2021, di gran lunga successivo. Evidenziava, CP_1 inoltre, che l'avvenuto subappalto dei servizi da parte di alla cooperativa avveniva CP_1 CP_4 col consenso delle opponenti, non configurando alcun inadempimento. Quanto all'asserita non conformità dell'impianto di AG alla c.d. Direttiva Seveso III – di cui al d.lgs. 26 giugno 2015, n.
105, in vigore dal 1° giugno 2015 e finalizzata alla prevenzione di incidenti connessi a sostanze pericolose e alla limitazione delle conseguenze per la salute umana e per l'ambiente- il primo giudice rilevava che si trattava di normativa sopravvenuta durante l'esecuzione del rapporto e che richiedeva una serie di attività di non agevole e immediata esecuzione. Riteneva, infine, non provati i danni lamentati, eccezion fatta per il danno emergente derivante dal crollo delle scaffalature del deposito di
AG, di cui accertava il già avvenuto risarcimento, dichiarando, pertanto, limitatamente a tale profilo, la cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 22 Avverso tale sentenza proponevano appello e s.p.a. a socio unico per i Parte_1 Parte_2 motivi ivi indicati.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_1 impugnata.
All'esito della prima udienza del 24/06/2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 18.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza - di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 18.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Col primo motivo di impugnazione, le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano non avrebbe esaminato una delle voci di danno fatte valere in via riconvenzionale dalle opponenti, come discendente dal crollo delle scaffalature verificatosi in data
4.5.2020 presso il deposito di AG. In particolare, il giudice non avrebbe neppure preso in considerazione il danno da mancato guadagno per l'impossibilità di rivendita della merce delle appellanti danneggiata nel crollo.
e rappresentano che la propria perizia di parte, prodotta sub doc. 35, specificamente Pt_1 Pt_2 trattava tale aspetto, pervenendo a una quantificazione del danno da mancato guadagno, e sulla spettanza di tale voce di danno le opponenti avevano insistito anche in sede di scambio degli scritti conclusivi, in particolare con la comparsa conclusione depositata il 20 dicembre 2024.
Sarebbe evidente, dunque, l'omessa pronuncia sul punto del primo giudice, con conseguente violazione dell'art. 112 cpc per non avere esaminato una domanda espressamente formulata dalle odierne appellanti. e chiedono, quindi, di esaminare la questione al fine di sanare l'omissione e, Pt_1 Pt_2 per l'effetto, insistono per la riforma della sentenza impugnata ed il riconoscimento del danno da mancato guadagno/lucro cessante ex art. 1223 c.c., che le appellanti avrebbero conseguito se avessero potuto vendere ai propri clienti la merce invece danneggiata, in modo irrecuperabile, dal citato crollo.
In riferimento al quantum, si richiamano alla perizia prodotta, che calcola tale danno attraverso la moltiplicazione tra il valore contabile della merce danneggiata – ricavata dalla contabilità delle odierne pagina 6 di 22 appellanti e riportata nel verbale di perizia sottoscritto dai periti assicurativi – e il margine medio della tipologia di merce danneggiata (v. perizia - doc. 35 fasc. opponente, p. 6), fatta salva la possibilità di disporre sul punto CTU contabile, come tempestivamente chiesto sin dal primo grado di giudizio, ove ritenuto necessario.
Poiché, come rilevato dal Tribunale in sentenza, non sono in discussione né l'evento – il crollo delle scaffalature – né “la responsabilità del crollo in capo a che aveva in gestione/custodia il deposito CP_1 di AG”, spetterebbe alle appellanti l'importo complessivo di euro 42.365,00 (di cui euro 36.481,00
a favore di ed euro 5.884,00 a favore di , oltre interessi e rivalutazione. Pt_1 Pt_2
Il motivo è fondato.
In ordine al crollo delle due scaffalature verificatosi nel maggio 2020 presso il deposito di AG,
è certo ed incontestato che della merce di proprietà delle appellanti è andata irrimediabilmente danneggiata. Così come è incontestato che la responsabilità dei danni conseguenti al crollo sia imputabile a parte appellata, che gestiva detto deposito.
In sede di mediazione risulta che le parti, con il concorso delle compagnie assicurative di parte opposta, avevano trovano un accordo con riferimento al danno emergente, mentre gli altri profili di danno lamentati dalle appellanti sono rimasti oggetto di causa.
Tra tali danni vi era quello da mancato guadagno per l'impossibilità di vendita della merce danneggiata dal crollo.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che, effettivamente, tale profilo non è stato affrontato dal Tribunale, per cui occorre esaminare in questa sede la domanda proposta sul punto da e Pt_1 Pt_2 in dagli atti introduttivi di primo grado, che non risulta abbandonata nelle successive difese.
[...]
In particolare, le appellanti con l'atto di citazione avevano prodotto una perizia di parte che svolgeva un calcolo analitico di detto danno da lucro cessante (cfr doc. 35 opponenti, p. 9).
Sul punto, , costituendosi in appello, deduce, da una parte, che il contratto stipulato con le CP_1 controparti avrebbe escluso la risarcibilità dei danni c.d. indiretti e, di conseguenza, del lucro cessante in caso di danneggiamento delle merci stoccate nei propri magazzini;
dall'altra, contesta la quantificazione del danno stesso, affermando che i dati della perizia di controparte sarebbero stati unilateralmente determinati e privi di base documentale, in quanto non supportati da dati contabili, ma basati su semplici stime percentuali.
Quanto alla prima eccezione sollevata dall'appellata, la Corte osserva che, a ben vedere, il contratto per cui è causa non contiene alcuna clausola di limitazione della responsabilità al solo danno emergente.
L'accordo prodotto prevede invero che “Il depositario risarcirà le depositanti degli eventuali danni pagina 7 di 22 materiali e diretti di cui dovesse esserne accertata la responsabilità a seguito di contraddittorio tra le
Parti” (v. p. 2, penultimo capoverso, doc. 3 fascicolo di primo grado ). CP_1
Dalla formulazione letterale della clausola in esame non si evince quindi una esclusione del danno da lucro cessante, né le parti hanno richiamato altre previsioni contrattuali che conducano a tale interpretazione. La prevista risarcibilità dei danni “diretti”, non pare, invero, riferibile al mero danno emergente.
E' noto che l'art. 1223 c.c. prevede il ristoro sia della perdita subita, sia del mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, per cui entrambi i profili, sul piano giuridico, possono costituire danno diretto.
Il riferimento nel contratto al risarcimento del danno “diretto” non vale, pertanto, ad escludere, il danno da mancato guadagno, in difetto di una chiara volontà delle parti in tal senso, non evincibile dall'unica disposizione invocata dall'appellata che si è sopra riportata.
Quanto al secondo punto, si rileva che, a fronte di una precisa e puntuale indicazione del danno in esame fatta dalle opponenti sin dall'atto di citazione, con produzione contestuale di perizia di parte,
l'attuale appellata in primo grado non aveva specificamente contestato -entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.- la quantificazione del danno stesso emergente dalla perizia di controparte, né gli elementi posti a base del relativo calcolo.
Quest'ultima indica chiaramente i criteri utilizzati, rappresentati dal valore contabile -ossia dal costo industriale di produzione- degli articoli danneggiati nel crollo delle scaffalature, giudicati irrecuperabili, moltiplicato per il margine medio calcolato tenuto conto della tipologia degli articoli danneggiati. In particolare, la perizia specificava che detto valore contabile era stato validato nel “Processo verbale di perizia” sottoscritto dai periti assicurativi e che il margine medio, espresso in termini percentuali, era stato calcolato con riferimento al margine effettivamente realizzato nel maggio 2020 sui prodotti non danneggiati, aventi lo stesso codice prodotto degli articoli danneggiati.
Nessuno di tali aspetti, posti a base del calcolo del danno conteggiato dalle opponenti, è stato oggetto di specifica contestazione da parte di nel termine fissato per le preclusioni assertive. CP_1
Su tali basi la tabella 3A riportata nella perizia di e quantifica il danno da lucro cessante Pt_1 Pt_2 come segue:
pagina 8 di 22 Il calcolo così esposto appare condivisibile in quanto fondato su indici obiettivi e su valori contabili che fanno specifico riferimento sia al periodo in discussione -maggio 2020- sia agli articoli non danneggiati aventi il medesimo codice di quelli danneggiati, per cui i parametri utilizzati per il calcolo del mancato guadagno appaiono ancorato, sia sotto il profilo temporale sia per la tipologia dei prodotti considerati, all'effettivo margine di guadagno conseguito dalle appellanti nel maggio 2020 relativamente a prodotti identici a quelli perduti. Le percentuali così individuate -il 12% e il 7%- appaiono del resto del tutto congrue.
Né vale obiettare, come sostenuto dall'appellata, che dalla vendita dei beni danneggiati le appellanti avevano già ricavato l'importo complessivo di euro 34.000, , ed euro 8.500, perché tali Pt_1 Pt_2 importi erano già stati detratti dal danno emergente (cfr doc. 35 p. 8), per cui non possono essere presi in considerazione una seconda volta;
d'altra parte il risarcimento integrale, come detto, comprende sia il danno emergente che quello da lucro cessante, per cui la detrazione del valore recuperato dalla vendita dei beni danneggiati dal danno complessivo è già stata operata con lo scomputo di tali somme dal danno emergente.
Dunque, atteso che non è contestato che sia responsabile delle conseguenze derivate dal crollo CP_1 delle scaffalature e che il danno da lucro cessante lamentato dalle appellanti non è stato specificamente contestato nei suoi elementi di calcolo e comunque appare conteggiato in modo logico e coerente, deve concludersi col riconoscimento, a tale titolo, della somma di euro 5.884,00 in favore di e di euro Pt_2
36.481,00 in favore di , con riforma della sentenza di primo grado sul punto. Trattandosi di crediti Pt_1 di valore, tali importi vanno maggiorati della rivalutazione monetaria, che può essere calcolata dal
31.5.2020, e degli interessi legali che dovranno conteggiarsi sulla somma via via annualmente rivalutata, secondo il noto indirizzo delle Sezioni Unite n. 1712/1995.
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Milano per non avere riconosciuto il danno relativo ai costi sopportati da per il “trasporto e Pt_1
pagina 9 di 22 picking inerenti allo spostamento degli articoli non danneggiati (nel crollo) dal deposito di AG al deposito alternativo di Biandrate”, “di proprietà non già di ma della società terza Trasgo S.p.a.” CP_1
(cfr. sent., p. 10). Il giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale di Pt_1 rilevando che il trasporto di merce non danneggiata dal deposito di AG al deposito di
Biandrate sarebbe stato frutto di “un'autonoma scelta organizzativa operata dalle opponenti, alle quali
aveva dato la disponibilità (…) per trasferire la merce non danneggiata dal deposito di AG CP_1 al proprio deposito di IG”. Inoltre, sempre secondo il Tribunale, non sarebbe stato provato “che il deposito di IG non aveva la capacità per ricevere tutta la merce non danneggiata nel crollo di
AG” (cfr. sent., p. 10).
Secondo le appellanti, tuttavia, dalla documentazione prodotta emergerebbe un diverso quadro. In primo luogo, lo scambio di mail avvenuto lo stesso giorno del crollo delle scaffalature farebbe emergere chiaramente problemi di capienza dei depositi messi a disposizione da;
tali problemi sarebbero CP_1 emersi anche dal successivo scambio di mail avvenuto sempre nel maggio 2020 (doc. 13 avv. fasc. primo grado). Conferma implicita in tal senso deriverebbe anche dalla presentazione Power Point predisposta da in vista dell'incontro del 19 maggio 2019 con il Gruppo Mirato, che prevedeva, quale CP_1 probabile soluzione della problematica causata dalla necessità di adattarsi alle previsioni della Direttiva
Seveso III, l'utilizzo di quattro diversi depositi di , con l'aggiunta dei magazzini di e CP_1 CP_5
(cfr. doc. 9 fasc. opponente, p. 5), anziché dei soli due depositi di AG e IG. CP_6
Con il crollo delle scaffalature, la necessità di ricorrere a terzi per lo stoccaggio sarebbe divenuta più evidente, sicché aveva dovuto trasferire una parte della merce presso il deposito di Biandrate Pt_1 tramite il vettore Trasgo non già per una autonoma scelta, ma in quanto costretta dall'impossibilità di controparte di sopperire al problema.
Le fatture elencate a p. 12 della perizia di parte di cui al doc. 35 proverebbero secondo le appellanti i costi sostenuti da per lo spostamento della merce dal deposito di AG al deposito di Pt_1
Biandrate a causa dei fatti esposti.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare in favore di gli importi in questione, pari a Pt_1 complessivi euro 16.734,00, quale danno consequenziale all'inadempimento dell'opposta; sulla quantificazione di tale danno - indicato nella perizia di parte - le appellanti insistono comunque, qualora necessario, per l'espletamento di una CTU contabile.
Il motivo non è fondato.
Con la censura in esame le appellanti lamentano il mancato risarcimento a della somma di Pt_1 euro 16.734,00 per costi di trasporto e picking sostenuti dalla stessa al fine di spostare le proprie merci pagina 10 di 22 verso il deposito di Briandrate di Trasgo spa, costi che sarebbero stati determinati secondo le appellanti dall'inadempimento di controparte.
Dalla perizia di parte appellante si evince che tali costi si riferiscono per euro 10.550,00 a fatture emesse da da maggio a settembre 2020 e già pagate per il servizio di picking, ossia per il prelievo CP_1 delle merci dagli scaffali, per consentirne poi a Trasgo il trasporto degli stessi colli dal deposito di
AG a quello di;
per euro 6.184,00, invece, a fatture emesse da Trasgo per detto trasporto Parte_3 da AG a AN (p. 12, doc. 35, punto 2.2.1.2, tabella 5).
Il servizio di picking effettuato da risulta, dunque, funzionale al trasporto di Trasgo, nel senso CP_1 che la prima aveva prelevato le merci delle appellanti dagli scaffali dei propri magazzini per caricarle sugli automezzi di Trasgo e poi quest'ultima si era occupata del relativo trasporto sino al deposito di
Briandrate, gestito dalla stessa.
In comparsa di costituzione di primo grado aveva sostenuto che lo spostamento della merce, CP_1
a cura di Trasgo, nel deposito di quest'ultima di Briandrate era stata una autonoma scelta organizzativa dell'appellante, dal momento che , dopo il crollo di alcune scaffalature ad AG, si era resa CP_1 da subito disponibile a spostare la merce da tale deposito al suo magazzino di IG, facendosi carico dei relativi costi. Pertanto le opponenti non potevano pretendere che i costi connessi a tale loro scelta potessero essere scaricati sull'appellata.
E' fondamentale rilevare che l'importo in discussione per la parte preponderante -euro 10.550,00- riguarda fatture di per il servizio di picking che, a suo tempo, erano state regolarmente pagate da CP_1
, senza che risultino contestazioni in proposito. Pt_1
Il contratto intercorso tra le parti -avente ad oggetto una serie coordinata di servizi di deposito, immagazzinamento, conservazione e stivaggio delle merci, con gestione delle operazioni connesse all'entrata e all'uscita delle merci dal magazzino- può qualificarsi come un appalto di servizi;
infatti risulta che le parti hanno previsto e disciplinato in modo unitario una pluralità coordinata di servizi, che prevedono un'organizzazione di mezzi e personale a carico di , finalizzata al raggiungimento del CP_1 risultato complessivo rispondente alle esigenze della committente(Cass. 6449/2020). Pertanto, nel caso di specie trova applicazione l'art. 1667, comma due, c.c. in punto eccezione di decadenza in ordine alle contestazioni sollevate dal committente oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta (Cass. n. 26485 del 17.10.2019).
L'appellata ha tempestivamente eccepito la decadenza di cui all'art. 1667 c.c. in comparsa di costituzione di primo grado e non ha dimostrato di aver sollevato le proprie doglianze nel termine Pt_1 di sessanta giorni dalla scoperta. La prima contestazione sul punto, infatti, risulta contenuta solo nella lettera del 12.10.2021, mentre le fatture di in discussione risalgono addirittura al 2020. CP_1
pagina 11 di 22 In ogni caso, anche prescindendo dall'eccepita decadenza, non avrebbe titolo per richiedere la Pt_1 restituzione di importi pagati a un anno prima in relazione a servizi già eseguiti. Deve, infatti, CP_1 tenersi conto del fatto che il contratto ha avuto esecuzione tramite l'effettuazione di servizi da parte dell'appellata via via pagati nel corso del tempo. Secondo la Suprema Corte che “Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva … che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto (Cass. ord. n. 4225 del 09/02/2022). Infatti
“nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il sinallagma … va considerato separatamente per la consegna di ogni singola partita, e l'equilibrio sinallagmatico è costantemente attuato tra prestazione
e controprestazione. Sono contratti ad esecuzione continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti e cioè quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi in corrispondenza reciproca nel tempo (Cass. 12/12/1990,
n. 11810; Cass. n. 1824 del 1980). In questo tipo di contratto, ciascuna prestazione già eseguita costituisce un adempimento "integrale e completo", cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento, che non esiste in relazione
a quella coppia specifica di prestazione-controprestazione, sino al punto di escludere addirittura un
"interesse alla risoluzione" per le prestazioni già eseguite, rispetto alla domanda originaria (art.1458
c.c., comma 1) (Cass. n. 7550 del 15/05/2012; Cass. 16395/23).
Dai principi sopra espressi si ricava che, nei contratti di durata con prestazioni periodiche,
l'esecuzione è frazionata in coppie di prestazioni corrispettive, per cui all'effettuazione di un determinato servizio corrisponde il pagamento di un certo corrispettivo. Fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia ravvisabile un inadempimento complessivo del contratto, non può, dunque, rimettersi in discussione, al termine del rapporto, l'avvenuta esecuzione di una coppia di prestazioni sinallagmatiche già eseguite.
Nel contratto oggetto di causa risulta che le parti regolavano il pagamento dei corrispettivi dei servizi prestati da ogni fine mese. CP_1
ha contestato solo nell'ottobre 2021 le prestazioni di picking effettuate da controparte nel 2020, Pt_1 già regolarmente retribuite, senza che risultino precedenti contestazioni in proposito. Si tratta di coppie di prestazioni già esaurite, che non possono ora rimettersi in discussione.
La pretesa di di restituzione del corrispettivo già corrisposto può configurare, al più, una sorta Pt_1 di ripetizione di indebito, con onere della prova a carico dell'opponente (Cass. ord. n. 20522 del
03/08/2018; v. anche ord. n. 20964 del 23/07/2025). pagina 12 di 22 Tale onere non può dirsi assolto, posto che non ha affatto dimostrato che il trasporto delle Pt_1 proprie merci al deposito di era stato determinato da incapienza del magazzino di Parte_4
IG di Fercam.
La corrispondenza mail richiamata sul punto dalle appellanti, infatti, non comprova affatto tale assunto, posto che dalle mail scambiate tra le parti nel maggio 2020 risulta, invece, che a IG vi era spazio per stoccare le merci delle appellanti, tanto che viene espressamente fatto riferimento al trasporto dei colli proprio a IG (cfr doc. 13 ). Né possono assumere rilievo in tal senso studi risalenti CP_1 al 2019 e dunque precedenti e svincolati dal crollo delle scaffalature del maggio 2020; al più detti studi dimostrano l'esigenza delle appellanti di servirsi di più depositi, senza che possa ravvisarsi un nesso tra tale esigenza e il crollo imputato a controparte.
Dagli atti risulta, pertanto, che, dopo il crollo delle scaffalature, la decisione di di spostare Pt_1 parte delle merci a è stata scelta organizzativa autonoma della stessa, che ben poteva avvalersi, Parte_3 in alternativa, dei magazzini offerti da . CP_1
Tale circostanza spiega, tra l'altro, perché i relativi servizi di picking eseguiti da quest'ultima erano stati a suo tempo regolarmente pagati e non era stata apposta allora alcuna eccezione di inadempimento alla richiesta dell'appellata di corresponsione del corrispettivo.
Come detto, detto servizio di picking eseguito da è stato funzionale al successivo trasporto di CP_1
sino al suo deposito di;
proprio tale nesso tra le due prestazioni, depone in senso CP_7 Parte_3 contrario, sul piano logico, alla tesi delle appellanti anche rispetto alla richiesta di rimborso dei costi del trasporto eseguito da e supporta invece l'affermazione dell'appellata secondo cui il CP_7 trasferimento della merce a era stato frutto di scelta organizzativa autonoma di . Se, Parte_3 Pt_1 infatti, quest'ultima ha regolarmente pagato per il relativo servizio di picking, appare illogico CP_1 che l'appellata debba, invece, pagare il successivo trasporto di . CP_7
In realtà, più in generale, non ha dimostrato alcun nesso tra lo spostamento di parte della merce Pt_1
a e un eventuale inadempimento di , che infatti era stata regolarmente pagata per i Parte_3 CP_1 servizi resi.
Le appellanti, tra l'altro, già usufruivano dei servizi di Trasgo prima del crollo delle scaffalature del maggio 2020 e la scelta di depositare parte delle merci a non appare, dunque, dipendente dalla Parte_3 condotta di e dal crollo delle scaffalature di AG. CP_1
Da ultimo, deve rilevarsi, con riferimento ai pagamenti fatti a Trasgo, che non ha affatto Pt_1 provato l'asserito danno subito, essendosi limitata a produrre delle mere fatture, senza dimostrazione dell'effettivo esborso delle somme recate dalle stesse.
Per tutte le ragioni esposte, la censura appare dunque infondata. pagina 13 di 22 Col terzo motivo di impugnazione, le appellanti denunciano il vizio della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali finalizzate ad ottenere il risarcimento per gli addebiti applicati da soggetti terzi a e per l'importo complessivo di euro 151.638,00. Pt_1 Pt_2
In relazione al danno lamentato, il Tribunale osservava che le opponenti non avevano provato come “tali disservizi fossero imputabili all'opposta”. Tale conclusione sarebbe, tuttavia, erronea, secondo le appellanti, dal momento che sarebbe stata prodotta copiosa documentazione a dimostrazione della circostanza, ossia della imputabilità dei costi alla condotta inadempiente di controparte.
e richiamano le fatture allegate sub 14 alla propria perizia di cui al doc. 35, da cui Pt_1 Pt_2 emergerebbero diversi disservizi imputabili a , per i quali erano stati addebitati dai trasportatori CP_1 dei costi alle appellanti per l'importo complessivo sopra indicato.
In sostanza, assumono le appellanti, i terzi avevano esposto in tali fatture degli addebiti che, in ultima analisi, dipendevano da inadempimenti di , le cui conseguenze economiche erano state invece CP_1 sopportate da e Pt_1 Pt_2
I disservizi lamentati riguardavano il fatto che i trasportatori si recavano presso i depositi di CP_1 per caricare la merce, ma subivano vari ritardi e/o non venivano caricati a causa dell'indisponibilità di quest'ultima. Si legge infatti sui documenti richiamati dalle appellanti: “Automezzi programmati e predisposti al carico e non caricati causa mancata disponibilità di personale presso DEPOSITO
FERCAM” (v. fatture emesse dalla società Spedi Express S.r.l.), oppure: “Mancati carichi presso
” (nel caso delle fatture emesse da Trasgo). Tali fatture, emesse da un soggetto terzo, CP_1 costituirebbero “un chiaro indizio che tali disservizi si sono effettivamente verificati” (v. atto di appello p. 26).
Dunque, facendo applicazione dei principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, alla luce del dedotto inadempimento di , sostengono le appellanti che spettava a quest'ultima fornire “la CP_1 prova di avere adempiuto ai propri obblighi, dimostrando così di non avere provocato il danno derivante dall'inadempimento contestatole dalle odierne appellanti (…). , pertanto, era tenuta a fornire la CP_1 prova di aver adempiuto ai propri obblighi derivanti dal Contratto, dimostrando di aver correttamente eseguito le operazioni presso i depositi di AG e IG e di non avere quindi provocato alcun danno a e Poiché non lo ha fatto, non ha ottemperato all'onere della prova e, in virtù Pt_1 Pt_2 dell'art. 2967 c.c., si deve ritenere che sono comprovati gli inadempimenti di che hanno CP_1 comportato l'applicazione, da parte di Spedi Express S.r.l. e Trasgo a e degli addebiti Pt_1 Pt_2 di cui alle fatture” (pp. 26 ss. atto di appello).
pagina 14 di 22 Per tali ragioni, secondo le appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le domande riconvenzionali e condannare a corrispondere la somma di euro 151.638,00 a titolo di CP_1 risarcimento. Ciò premesso, le appellanti chiedono, ove necessario, di disporsi CTU per accertare l'esatta consistenza del quantum, come già richiesto nel giudizio di primo grado.
Col quarto motivo, le appellanti denunciano il mancato riconoscimento del danno derivante
“dall'illegittima applicazione di addebiti, da parte di e a carico di , dell'importo pari a CP_1 Pt_1 euro 21.850,00”. Tale somma si riferirebbe a penali applicate dall'appellata per il mancato rispetto, da parte dei trasportatori incaricati da , delle c.d. “fasce di carico” (v. fatture sub allegato 12 - Pt_1 doc. 35 fasc. opponente). Secondo il Tribunale, le odierne appellanti “non [avrebbero] chiarito perché tale addebito non sarebbe dovuto e, in ogni caso, non hanno mai contestato tali addebiti nel corso del rapporto”.
A parere delle appellanti, tuttavia, la mancata contestazione di tali importi nel corso del rapporto non impedirebbe la loro successiva contestazione in sede di giudizio. Inoltre, non avrebbe mai CP_1 precisato a quale titolo avesse applicato tali penali a , né le circostanze di fatto che le Pt_1 giustificavano. Sembra anzi che tali addebiti siano dipesi non già da un asserito inadempimento di Pt_1 nei confronti di , ma dal comportamento dei terzi trasportatori. Sicché, gli eventuali CP_1 comportamenti realizzati dai terzi si sarebbero verificati al di fuori della sfera di controllo di e Pt_1 non sarebbero quindi ad essa imputabili.
Tanto premesso, poiché non ha provato il titolo che giustificava l'addebito delle penali, il CP_1
Tribunale avrebbe dovuto condannare l'appellata al pagamento (rectius: alla restituzione) della relativa somma di euro 21.850,00.
Di nuovo, le appellanti chiedono eventualmente disporsi CTU per verificare l'esatto ammontare dell'importo determinato sulla scorta della perizia di parte depositata.
Ritiene la Corte che i motivi terzo e quarto, logicamente, connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono entrambi infondati.
Col quarto motivo -dalla cui trattazione si parte perché le considerazioni in ordine allo stesso costituiscono il presupposto per valutare talune questioni poste dal terzo motivo- agisce per la Pt_1 restituzione di importi già corrisposti a controparte, pari a euro 21.850, relativi a fatture emesse da
e già, a suo tempo, pagate. CP_1
Sotto tale profilo può richiamarsi quanto esposto in ordine al secondo motivo di appello circa l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da parte appellata e non superata dalle appellanti, in pagina 15 di 22 quanto le prime contestazioni sul punto risultano contenute nella lettera inviata solo il 12.10.2021, dopo il termine del rapporto.
Inoltre, come già spiegato, al di là della decadenza, nei contratti con prestazioni periodiche l'esecuzione avviene per coppie di prestazioni sinallagmatiche, per cui una eventuale contestazione può essere sollevata al momento del pagamento di ciascun servizio e non al termine del contratto, con riferimento a coppie di prestazioni che già hanno avuto esecuzione.
La richiesta di restituzione degli importi già pagati a integra, pertanto, in sostanza, un'azione CP_1 di ripetizione, con onere della prova a carico di e tale onere non risulta assolto. CP_8
Le fatture in esame sono state emesse da per mancato rispetto delle “fasce orarie di carico” CP_1 da parte dei trasportatori.
Nella comparsa di costituzione, avanti al Tribunale, parte opposta aveva rappresentato di aver operato gli addebiti in discussione per il tempo inutilmente dedicato dal personale di cooperativa ad attendere i mezzi annunciati, che non si presentavano all'orario previsto. in tale sede aveva anche CP_1 sottolineato come le opponenti, in costanza di rapporto, nulla avevano eccepito al riguardo, accettando per facta concludentia, ossia con i pagamenti via via eseguiti, le contestazioni mosse da di volta CP_1 in volta (cfr comparsa costituzione primo grado p. 16-17). CP_1
La perizia delle appellanti tratta l'argomento al punto 2.2.3, pp. 15-16 (doc. 35 opponenti). In tale paragrafo si spiega che le fatture in discussione sono state emesse da tra febbraio e luglio 2021 CP_1
e che si tratta di indennizzi che quest'ultima ha addebitato a nel caso in cui un trasportatore Pt_1 incaricato dalla stessa si era presentato presso i depositi dell'appellata in una fascia di carico differente da quella programmata, determinando un'inefficienza operativa e quindi un indiretto aumento dei costi del personale.
La tesi delle appellanti è che il contratto stipulato tra le parti non prevedeva la comunicazione di fasce orarie e che in data 18.7.2018 erano state previste delle fasce orarie per carico e scarico che andavano dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora, alle 12.30, per le sole attività di scarico. Il riferimento e al verbale del 20.7.2018, che tuttavia parte opposta ha immediatamente contestato, rappresentando che il presunto verbale congiunto non contiene alcun accordo, tanto che non è sottoscritto da , la quale CP_1 ha evidenziato che gli orari ivi indicati non erano altro che quelli di apertura dei suoi magazzini. In effetti, sul punto deve rilevarsi che il verbale in oggetto è stato prodotto privo di sottoscrizioni, per cui non è idoneo a provare alcunché in ordine alle fasce orarie concordate dalle parti.
Tralasciando dunque detto verbale del 2018, deve rilevarsi che nella perizia di cui al doc. 35 delle appellanti si legge che “Secondo quanto appreso, ancorché gli accordi tra le Società e fossero CP_1 quelli sopra riportati, quest'ultima comunicava ai trasportatori una “fascia oraria di carico” (della pagina 16 di 22 durata di 2 ore) all'interno della più estesa Giornata Lavorativa;
modalità di gestione operativa che tuttavia non risultava contrattualmente previsto tra le Società e . Risulta pertanto evidente che,
CP_1 anche nel caso in cui avesse comunicato al trasportatore una “fascia oraria di carico”, e questa
CP_1 non fosse stata rispettata dal trasportatore, l'eventuale indennità (costo) generata dal disservizio non può in alcun modo ricadere sulle Società, in quanto non direttamente o indirettamente coinvolte nella pianificazione delle attività logistiche di e del trasportatore incaricato. Stante quanto sopra,
CP_1 ancorché tale costo sia stato fatturato da e pagato da , lo stesso costituisce un danno in
CP_1 Pt_1 capo a stessa, in quanto rappresenta un costo non dovuto da quest'ultima in virtù del fatto che Pt_1
(i) le cd. “fasce orarie di carico” (all'interno della Giornata Lavorativa) non risultano previste nel
Contratto (e dai successivi accordi) sottoscritto tra e le Società e che (ii) tale circostanza (e la CP_1 relativa indennità) non risulta dipendente in alcun modo dal comportamento di . Tale addebito, Pt_1 pari ad Euro 21.850, subito dalle Società, deve pertanto essere considerato un danno subito da quest'ultime in quanto rappresenta un costo non dovuto” (doc. 35 p. 19).
Sul punto osserva la Corte che dalle stesse allegazioni delle appellanti emerge, dunque, chiaramente come la prassi invalsa tra le parti fosse quella dell'indicazione di fasce di carico di due ore ciascuna, benché il contratto originario non prevedesse alcunché al riguardo. Mirato, quindi, indicava a CP_1 delle fasce di due ore, che, tuttavia, non sempre venivano rispettate dai trasportatori incaricati dalla prima.
In tal caso l'appellata addebitava degli indennizzi alle appellanti e queste, di volta in volta, li pagavano senza nulla eccepire.
E' evidente che tale modus operandi, protratto costantemente per mesi nel corso del rapporto, dimostra che i patti originari erano stati integrati dalle parti con la previsione di dette fasce orarie, il cui mancato rispetto generava costi, di cui le appellanti si facevano carico.
Priva di fondamento è, dunque, oggi la richiesta di ripetizione delle somme in discussione.
Anche il terzo motivo è infondato.
La perizia delle appellanti tratta l'argomento al punto 2.2.2 (doc. 35 pp. 15-18) elencando una serie di fatture, emesse tra maggio 2020 e luglio 2021, per un ammontare complessivo di euro 151.638,00, relative ad importi addebitati da terzi alle appellanti per disservizi che dipenderebbero da inadempimenti di . CP_1
Nella tabella n. 6 di p. 18 della perizia emerge che le fatture in questione sono state divise in tre gruppi, contraddistinti dalle lettere a), b) e c). Il gruppo b) riguarda i carichi non eseguiti a causa degli scioperi
e delle agitazioni sindacali della primavera-estate 2021 e sul punto la sentenza di primo grado ha escluso che fosse ravvisabile un inadempimento o comunque una responsabilità di e la questione non è CP_1 stata fatta oggetto di appello. pagina 17 di 22 I punti a) e c), invece, sono connessi alla questione delle fasce orarie di cui si è trattato nel quarto motivo di appello.
Sul punto nella comparsa di costituzione in primo grado così si esprimeva: “ lamenta CP_1 Pt_1 che i camion dei trasportatori non venivano caricati dal personale della cooperativa entro le due ore previste per legge per tale attività. A riguardo si replica che il mancato rispetto in talune occasioni del termine di due ore per l'attività di carico era dovuto alla circostanza per cui non era in grado Pt_1 di garantire l'arrivo dei trasportatori ad orari precisi, indicando generiche “fasce di carico” (es. mattina/pomeriggio). Accadeva quindi che più trasportatori si presentassero contemporaneamente o in orari simili e che per l'effetto venissero caricati o scaricati nell'ordine di arrivo presso il magazzino. In alcuni casi i trasportatori non rispettavano neanche le fasce di carico e si presentavano in anticipo o in ritardo anche al di fuori delle ampie fasce orarie previste, creando notevole aggravio all'operatività dell'attività di magazzino”.
In proposito nella perizia delle appellanti si legge (doc. 35 p. 16): “una volta che il trasportatore si recava presso il deposito di AG per eseguire il carico della merce, lo stesso non effettuava il carico
o riscontrava un tempo di sosta per il carico delle merci, superiore alle 2 ore (previste per legge). Infatti, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 103/2010, in vigore all'epoca dei fatti, al trasportatore che si reca presso un punto di logistica per eseguire il carico delle merci, deve essere garantita
l'esecuzione dell'operazione di carico entro 2 ore dall'arrivo; nel caso in cui ciò non avvenga, è necessario riconoscere al trasportatore un indennizzo per la mancata disponibilità del mezzo e dell'autista, per l'intera durata del ritardo accumulato (al netto delle 2 ore di franchigia previste per legge). Al verificarsi di tale circostanza, il ritardo “al carico” accumulato dai trasportatori, se pur strettamente dipendente dalla gestione operativa eseguita da e dalle conseguenti comunicazioni,
CP_1 veniva mensilmente addebitato dai trasportatori alle Società. In seguito al ricevimento delle fatture da parte delle Società, quest'ultime informavano la della circostanza e, in seguito a una discussione
CP_1 unilaterale degli addebiti, indicava alle Società i costi da quest'ultima riconosciuti e i costi non
CP_1 riconosciuti. Nello specifico, i costi addebitati dai trasportatori alle Società sono stati parzialmente riconosciuti da , ovvero quest'ultima ha unilateralmente riconosciuto quegli importi derivanti da
CP_1 trasportatori che non hanno effettuato il carico, ancorché si siano recati presso il deposito di
CP_1 nella “fascia oraria di carico” indicata da quest'ultima, disconoscendo sostanzialmente gli addebiti inerenti i carichi non eseguiti in quanto fuori dalle “fasce orarie di carico” indicate. Elemento sostanziale nella ricostruzione della vicenda, risulta essere la definizione delle cd. “fasce orarie di carico”; infatti, con riferimento a tale aspetto, si segnala che, nel Contratto sottoscritto tra le Società e
, non è previsto che quest'ultima indichi al trasportatore una cd. “fascia oraria di carico” della CP_1
pagina 18 di 22 merce”. La perizia prosegue richiamando il presunto accordo sugli orari intervenuto nel verbale di incontro in data 18 luglio 2018 e dando atto che di fatto le appellanti, pur non tenute, indicavano a CP_1 delle fasce orarie di due ore.
Si è già detto che il verbale del 18.7.2018, in quanto privo di sottoscrizioni e contestato da , CP_1 non prova alcunché in ordine alle fasce orarie di carico, mentre, d'altra parte, le stesse allegazioni delle appellanti confermano l'esistenza di accordi tra le parti circa l'indicazione a di fasce orarie di CP_1 due ore, tanto che, in caso di mancato rispetto delle stesse, le appellanti pagavano gli indennizzi addebitati da quest'ultima.
Dalla parte di perizia sopra trascritta, tuttavia, emergono ulteriori elementi di particolare rilievo. In sostanza si legge che, mano a mano che pervenivano dai terzi degli addebiti relativi alle questioni in esame, le appellanti ne discutevano con e quest'ultima riconosceva o meno parte degli importi a CP_1 seconda dell'avvenuto rispetto o meno, da parte dei trasportatori, delle fasce orarie comunicate. Nella tabella 6 della perizia sono infatti indicati taluni rimborsi di . CP_1
Quanto esposto evidenzia, dunque, che la questione veniva, di volta in volta, affrontata e risolta dalle parti, senza che all'esito della discussione permanessero contestazioni: riconosceva o meno, in CP_1 tutto o in parte, un rimborso alle appellanti rispetto a questi addebiti operati da terzi, sulla scorta del rispetto o meno delle fasce orarie programmate, e la questione veniva chiusa, tanto che non risultano strascichi di nessun tipo in ordine alle questioni in esame sino alla lettera di contestazione delle appellanti del 12 ottobre 2021, quando il rapporto era già terminato.
Sul punto possono, dunque, richiamarsi le argomentazioni sopra svolte in punto di eccezione di decadenza, ex art. 1667 comma due, c.c., posto che i danni lamentati riguardano servizi resi da CP_1 da maggio 2020 a luglio 2021 che risultano contestati solo in data 12.10.2021. Inoltre, come detto, trattandosi di servizi periodici e continuativi già pagati, non si vede come le appellanti possano metterli ora in discussione, sostenendo che detti servizi avrebbero generato danni per ben 151.638 euro.
Resta, del resto, inspiegabile come presunti disservizi ascrivibili a , nel periodo fra maggio CP_1
2020 e luglio 2021, non abbiano indotto le appellanti a sospendere ex 1460 c.c. il pagamento delle prestazioni dell'appellata. Al contempo altrettanto illogico appare che le appellanti abbiano pagato, senza nulla eccepire, le fatture dei terzi-trasportatori per ben 151.638,00 euro, benché tale esborso – a loro dire
– fosse un evidente danno ingiusto imputabile all'inadempimento di . E' evidente che tale CP_1 ricostruzione non è convincente e che assai più plausibile è proprio quanto si legge nella perizia delle appellanti, ossia che le parti discutevano di volta in volta le questioni poste, risolvendole facendo riferimento al rispetto o meno, nel singolo caso, delle fasce orarie concordate. Tali erano dunque gli accordi tra le parti. pagina 19 di 22 Il pagamento senza contestazioni delle fatture dell'appellata stride, pertanto, con l'attuale allegazione di plurimi inadempimenti di e non vi è alcuna prova dell'imputabilità a quest'ultima dei danni CP_1 ora lamentati.
Del resto, incombeva alle appellanti dimostrare detti danni e la loro riconducibilità all'operato di
. E' noto, infatti, che “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la CP_1 prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno” ( Cass. 28995/2017).
Tale prova non è stata data dalle appellanti.
Infine deve rilevarsi che queste ultime neppure hanno dimostrato di aver effettivamente subito l'esborso lamentato, pari ad euro 151.638,00, essendosi limitate a produrre delle semplici fatture, senza offrire in alcun modo prova dell'avvenuto pagamento delle stesse.
Col quinto motivo, le appellanti censurano la decisione del Tribunale di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di pervenire alla corretta liquidazione dei danni subiti da e come Pt_1 Pt_2 rappresentati dalla perizia di parte prodotta. Rappresentano che detta istanza era stata formulata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ed era ribadita in comparsa conclusionale.
Il motivo non ha pregio.
Quanto al primo motivo si sono già illustrate le ragioni per le quali la perizia di parte appellante appare adeguata a dimostrare il quantum.
In ordine agli altri motivi le argomentazioni svolte in punto an debeatur, rendono superfluo l'espletamento della richiesta CTU.
SPESE DI LITE
All'accoglimento parziale dell'appello consegue la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione pagina 20 di 22 del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Ritiene la Corte che l'esito finale del presente giudizio vede prevalentemente vittoriosa parte appellata. L'importo complessivo dei tre decreti ingiuntivi confermati è pari ad euro 444.769,56, oltre interessi, spese ed accessori. Le appellanti avevano svolto domanda riconvenzionale per euro
1.145.522,00, poi ridotta ad euro 232.687,00 in appello. Le domande risarcitorie di e Pt_1 Pt_2 sono risultate fondate solo con riferimento ai danni conseguenti al crollo delle scaffalature del maggio
2020, quantificati in euro 42.365,00 nel presente grado per mancato guadagno e oggetto di transazione tra le parti in sede di mediazione, nel corso del giudizio di primo grado, relativamente al danno emergente, che era stato richiesto dalle opponenti in citazione nella misura di euro 133.296,00.
In ogni caso l'accoglimento parziale delle domande delle appellanti giustifica la compensazione delle spese di lite per un terzo, con condanna delle stesse al pagamento dei residui due terzi delle spese di lite sopportate da . CP_1
Tenuto conto del d.m. 55/14, come aggiornato dal d.m. 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarata ai fini del contributo unificato (oltre a 520.000,00 euro), dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, le spese sostenute da si liquidano, per il primo grado CP_1 di giudizio, in complessivi euro 29.193,00, di cui euro 4.607,00 per la fase di studio, euro 3.039,00 per la fase introduttiva, euro 13.534,00 per la trattazione ed euro 8.013,00 per la fase decisionale, oltre il rimborso spese forfettario al 15%, IVA e c.p.a., come per legge.
Quanto al grado di appello, in applicazione dei medesimi criteri, tenuto conto del minore valore dichiarato ai fini del contributo unificato in relazione alla rinuncia di parte delle domande formulate in primo grado (euro 232.687,00), ed esclusa la fase istruttoria non svolta in appello, le spese di lite per il giudizio di secondo grado di si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977,00 per CP_1 la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 5.103,00 per la fase decisionale, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, IVA e c.p.a., come per legge.
Due terzi degli importi sopra individuati devono, pertanto, essere posti a carico delle appellanti.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1025/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 6 febbraio 2025 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa – in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. condanna pagare, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 5.884,00 in CP_1 favore di e di euro 36.481,00 in favore di , oltre rivalutazione monetaria dal Pt_2 Pt_1
31.5.2020 ed interessi legali calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata;
2. conferma per il resto la sentenza impugnata;
3. compensa fra le parti le spese di lite di primo grado e di appello nella misura di un terzo;
4. condanna al pagamento in favore di a Parte_1 Parte_2 CP_1 titolo di rimborso dei residui due terzi delle spese di lite di primo grado, la somma di euro
19.462,00, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, IVA e c.p.a., come per legge.
5. condanna al pagamento in favore di a Parte_1 Parte_2 CP_1 titolo di rimborso dei residui due terzi delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro
6.660,66, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, IVA e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
TA SO SI D'LA
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa SI D'LA - Presidente
Dott. Pirola Andrea Francesco - Consigliere
Dott.ssa TA SO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 824/2025, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato
da
) e ), entrambe in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv. Federico Torzo
( , TO NH de LO ( e UC Di C.F._1 C.F._2
RA ( ), elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, C.F._3
Via Borgogna, n. 8, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
, in persona del procuratore generale, difesa e rappresentata CP_1 P.IVA_3 dagli avv. Michael Walzl ( ) e Paolo Fusaro ( C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata nello studio di questi ultimi in Bolzano, Via Vintler n. 17, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1025/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata e notificata il 6 febbraio 2025.
pagina 1 di 22 OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 18/11/2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTI APPELLANTI
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, ogni istanza, anche istruttoria, e domanda assorbita o non accolta riproposta in questa sede e con ogni previo accertamento preliminare ritenuto necessario, per tutti i motivi esposti in atti, così provvedere in accoglimento dei motivi di appello formulati dalle appellanti:
In via principale:
- riformare la Sentenza n. 1025/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata e notificata in data 6 febbraio 2025, e, per l'effetto;
- accertare l'esistenza di un credito pari ad Euro 232.687,00 (o di quel diverso valore liquidato da codesta Ecc.ma Corte di Appello) di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
- condannare a corrispondere a l'importo di Euro 182.930,00, o CP_1 Parte_1 quel diverso importo liquidato da codesta Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare a corrispondere a l'importo di Euro 49.657,00, o CP_1 Parte_2 quel diverso importo liquidato da codesta Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi e rivalutazione;
- revocare i decreti ingiuntivi del Tribunale di Milano nn. 19491/2021 (R.G. 685/2022),
827/2022 (R.G. 7310/2022) e 1411/2022 (R.G. 8669/2022), opposti dalle appellanti nei giudizi di primo grado riuniti sub R.G. 685/2022, condannando a rimborsare a CP_1 Pt_1
e a la differenza tra le somme corrisposte da queste ultime in esecuzione
[...] Parte_2 dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e il credito accertato a loro favore da codesta
Ecc.ma Corte di Appello;
- in via istruttoria, disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in primo grado;
pagina 2 di 22 - con vittoria di spese di lite, anche dei giudizi di primo grado riuniti sub R.G. 685/2022, con conseguente condanna dell'odierna appellata a restituire alle odierne appellanti le somme eventualmente già ricevute da queste in esecuzione della Sentenza”.
PARTE APPELLATA
“rigettare e disattendere in toto l'impugnazione della sentenza appellata promossa da Pt_1
e confermando in ogni sua parte la sentenza n. 1025/2025 pubbl. il
[...] Parte_2
06.02.2025 del Tribunale di Milano, ovvero in ogni caso,
- confermare i decreti ingiuntivi n. 19491/2021, n. 827/2022 e n. 1411/2022 del Tribunale di
Milano;
- rigettare le domande di accertamento e di condanna formulate da e Parte_1 Parte_2
a mezzo dell'atto di impugnazione, in quanto le medesime sono decadute ex art. 1667
[...]
c.c. dall'esercizio dei relativi diritti ovvero e, in ogni caso, in quanto le domande contra promosse risultano infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio;
in ogni caso, con vittoria di onorari e spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con tre distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, chiedeva al Tribunale di Milano di CP_1 ingiungere alle società e a socio unico - interamente partecipata da Parte_1 Parte_2
- il pagamento di somme a titolo di corrispettivo dovuto per l'attività di stoccaggio e Parte_1 gestione logistica di merci, in esecuzione del contratto intervenuto tra le parti il 30.09.2013.
Con atto di citazione notificato in data 27.12.2021, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 19491/2021 emesso dal Tribunale in data 16.11.2021 e notificato il 18.11.2021, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 166.847,30 (oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio), quale corrispettivo per la fornitura di servizi di stoccaggio e movimentazione merce relativi al mese di luglio 2021, in esecuzione del contratto citato;
quindi, con atto notificato il 18.02.2022, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 827/2022 emesso dallo stesso Tribunale in data 12.01.2022 e notificato il 13.01.2022, con cui con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 138.039,90 (oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio), a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi di stoccaggio e movimentazione merce relativi ai mesi di agosto e settembre 2021, in esecuzione del medesimo contratto.
pagina 3 di 22 Con atto di citazione del 25.02.2022, allo stesso tempo, a socio unico proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1411/2022 emesso il 19.01.2022 e notificato in pari data, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 139.882,36 (oltre interessi ai sensi e spese del monitorio), quale corrispettivo per lo stoccaggio e movimentazione merce relativa al periodo luglio- settembre 2021.
Con le opposizioni eccepiva, in sintesi, di avere sospeso il pagamento dei corrispettivi Parte_1 per i gravi inadempimenti di , quali, in particolare, l'utilizzo non autorizzato di CP_1 subappaltatori da parte dell'opposta sin dall'inizio del rapporto;
la non conformità del deposito sito in AG (NO) alla normativa in materia di sicurezza di cui alla Direttiva Seveso III; il crollo di scaffalature nel deposito in questione avvenuto il 4.05.2020, cui erano conseguiti diversi danni all'ingiunta; la gestione negligente delle agitazioni sindacali dei lavoratori della cooperativa subappaltatrice nella primavera-estate 2021, da cui erano derivati significativi danni per l'opponente; stimava i danni subiti, anche per maggiori costi sostenuti, in euro 1.145.522,00, allegando perizia contabile sul punto. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni subiti in misura di euro 1.145.522,00 o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa.
a socio unico – con la relativa opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1411/2022 – formulava le stesse deduzioni ed eccezioni svolte da e chiedeva in via Parte_1 riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
119.589,00, chiedendo la riunione di tutti i giudizi per l'evidente connessione.
si costituiva nei giudizi di cui sopra con comparse di risposta del 16.05.2022 e 7.06.2022, CP_1 chiedendo la conferma dei decreti ingiuntivi opposti, eccependo la decadenza e la prescrizione dei diritti risarcitori avversari e contestando nel merito la fondatezza delle domande riconvenzionali, di cui chiedeva il rigetto. Chiedeva quindi la chiamata in causa delle proprie compagnie assicuratrici,
d . Controparte_2 CP_3
Disposta la riunione dei procedimenti ex art. 274, comma 1, c.p.c., il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività dei decreti e autorizzava la chiamata in causa delle compagnie assicurative indicate dall'opposta. e si costituivano in giudizio contestando Controparte_2 CP_3
l'operatività delle rispettive polizze.
In sede di mediazione le parti concludevano un accordo transattivo in relazione a parte dei danni conseguenti al crollo delle scaffalature. Ne seguiva la rinuncia di alla domanda di manleva nei CP_1 confronti delle compagnie assicurative, per cui il Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'opposta e le terze chiamate, con conseguente estromissione pagina 4 di 22 di queste.
Concessi dunque i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
24.10.2024, ove le parti concludevano come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta in decisione e definita con sentenza n. 1025/2025 nei seguenti termini: “1) RIGETTA le opposizioni proposta da e Parte_1
Part e, per l'effetto, conferma i decreti ingiuntivi n. 19491/2021, n. 827/2022 e n. Parte_2
1411/2022; 2) CO a rimborsare a i 4/5 delle spese di lite in Parte_1 CP_1 relazione ai giudizi n. 685/2022 e n. 7310/22, liquidate, già operata la compensazione, in euro
20.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; 3) CO a rimborsare all'opposta le spese di Parte_2 CP_1 lite in relazione al giudizio n. 1699/2022, liquidate in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%”.
In particolare, il Tribunale rilevava che i disservizi lamentati dalle opponenti, in quanto riferiti a periodi compresi tra il 2015 e l'inizio del 2019, non giustificavano l'eccezione di inadempimento proposta ex art. 1460 c.c. al fine di sospendere il pagamento dei corrispettivi dei servizi regolarmente prestati da nel periodo fra luglio e settembre 2021; nel caso di specie, difettava invero CP_1 qualsivoglia corrispettività e/o interdipendenza tra prestazioni ineseguite e controprestazioni rifiutate, atteso che le opponenti avevano regolarmente pagato all'opposta i corrispettivi contrattuali dovuti nei periodi cui si riferivano le contestazioni, mentre avevano sospeso il pagamento dei corrispettivi richiesti per i servizi resi da nel periodo di luglio-settembre 2021, di gran lunga successivo. Evidenziava, CP_1 inoltre, che l'avvenuto subappalto dei servizi da parte di alla cooperativa avveniva CP_1 CP_4 col consenso delle opponenti, non configurando alcun inadempimento. Quanto all'asserita non conformità dell'impianto di AG alla c.d. Direttiva Seveso III – di cui al d.lgs. 26 giugno 2015, n.
105, in vigore dal 1° giugno 2015 e finalizzata alla prevenzione di incidenti connessi a sostanze pericolose e alla limitazione delle conseguenze per la salute umana e per l'ambiente- il primo giudice rilevava che si trattava di normativa sopravvenuta durante l'esecuzione del rapporto e che richiedeva una serie di attività di non agevole e immediata esecuzione. Riteneva, infine, non provati i danni lamentati, eccezion fatta per il danno emergente derivante dal crollo delle scaffalature del deposito di
AG, di cui accertava il già avvenuto risarcimento, dichiarando, pertanto, limitatamente a tale profilo, la cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 22 Avverso tale sentenza proponevano appello e s.p.a. a socio unico per i Parte_1 Parte_2 motivi ivi indicati.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_1 impugnata.
All'esito della prima udienza del 24/06/2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 18.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza - di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 18.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Col primo motivo di impugnazione, le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano non avrebbe esaminato una delle voci di danno fatte valere in via riconvenzionale dalle opponenti, come discendente dal crollo delle scaffalature verificatosi in data
4.5.2020 presso il deposito di AG. In particolare, il giudice non avrebbe neppure preso in considerazione il danno da mancato guadagno per l'impossibilità di rivendita della merce delle appellanti danneggiata nel crollo.
e rappresentano che la propria perizia di parte, prodotta sub doc. 35, specificamente Pt_1 Pt_2 trattava tale aspetto, pervenendo a una quantificazione del danno da mancato guadagno, e sulla spettanza di tale voce di danno le opponenti avevano insistito anche in sede di scambio degli scritti conclusivi, in particolare con la comparsa conclusione depositata il 20 dicembre 2024.
Sarebbe evidente, dunque, l'omessa pronuncia sul punto del primo giudice, con conseguente violazione dell'art. 112 cpc per non avere esaminato una domanda espressamente formulata dalle odierne appellanti. e chiedono, quindi, di esaminare la questione al fine di sanare l'omissione e, Pt_1 Pt_2 per l'effetto, insistono per la riforma della sentenza impugnata ed il riconoscimento del danno da mancato guadagno/lucro cessante ex art. 1223 c.c., che le appellanti avrebbero conseguito se avessero potuto vendere ai propri clienti la merce invece danneggiata, in modo irrecuperabile, dal citato crollo.
In riferimento al quantum, si richiamano alla perizia prodotta, che calcola tale danno attraverso la moltiplicazione tra il valore contabile della merce danneggiata – ricavata dalla contabilità delle odierne pagina 6 di 22 appellanti e riportata nel verbale di perizia sottoscritto dai periti assicurativi – e il margine medio della tipologia di merce danneggiata (v. perizia - doc. 35 fasc. opponente, p. 6), fatta salva la possibilità di disporre sul punto CTU contabile, come tempestivamente chiesto sin dal primo grado di giudizio, ove ritenuto necessario.
Poiché, come rilevato dal Tribunale in sentenza, non sono in discussione né l'evento – il crollo delle scaffalature – né “la responsabilità del crollo in capo a che aveva in gestione/custodia il deposito CP_1 di AG”, spetterebbe alle appellanti l'importo complessivo di euro 42.365,00 (di cui euro 36.481,00
a favore di ed euro 5.884,00 a favore di , oltre interessi e rivalutazione. Pt_1 Pt_2
Il motivo è fondato.
In ordine al crollo delle due scaffalature verificatosi nel maggio 2020 presso il deposito di AG,
è certo ed incontestato che della merce di proprietà delle appellanti è andata irrimediabilmente danneggiata. Così come è incontestato che la responsabilità dei danni conseguenti al crollo sia imputabile a parte appellata, che gestiva detto deposito.
In sede di mediazione risulta che le parti, con il concorso delle compagnie assicurative di parte opposta, avevano trovano un accordo con riferimento al danno emergente, mentre gli altri profili di danno lamentati dalle appellanti sono rimasti oggetto di causa.
Tra tali danni vi era quello da mancato guadagno per l'impossibilità di vendita della merce danneggiata dal crollo.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che, effettivamente, tale profilo non è stato affrontato dal Tribunale, per cui occorre esaminare in questa sede la domanda proposta sul punto da e Pt_1 Pt_2 in dagli atti introduttivi di primo grado, che non risulta abbandonata nelle successive difese.
[...]
In particolare, le appellanti con l'atto di citazione avevano prodotto una perizia di parte che svolgeva un calcolo analitico di detto danno da lucro cessante (cfr doc. 35 opponenti, p. 9).
Sul punto, , costituendosi in appello, deduce, da una parte, che il contratto stipulato con le CP_1 controparti avrebbe escluso la risarcibilità dei danni c.d. indiretti e, di conseguenza, del lucro cessante in caso di danneggiamento delle merci stoccate nei propri magazzini;
dall'altra, contesta la quantificazione del danno stesso, affermando che i dati della perizia di controparte sarebbero stati unilateralmente determinati e privi di base documentale, in quanto non supportati da dati contabili, ma basati su semplici stime percentuali.
Quanto alla prima eccezione sollevata dall'appellata, la Corte osserva che, a ben vedere, il contratto per cui è causa non contiene alcuna clausola di limitazione della responsabilità al solo danno emergente.
L'accordo prodotto prevede invero che “Il depositario risarcirà le depositanti degli eventuali danni pagina 7 di 22 materiali e diretti di cui dovesse esserne accertata la responsabilità a seguito di contraddittorio tra le
Parti” (v. p. 2, penultimo capoverso, doc. 3 fascicolo di primo grado ). CP_1
Dalla formulazione letterale della clausola in esame non si evince quindi una esclusione del danno da lucro cessante, né le parti hanno richiamato altre previsioni contrattuali che conducano a tale interpretazione. La prevista risarcibilità dei danni “diretti”, non pare, invero, riferibile al mero danno emergente.
E' noto che l'art. 1223 c.c. prevede il ristoro sia della perdita subita, sia del mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, per cui entrambi i profili, sul piano giuridico, possono costituire danno diretto.
Il riferimento nel contratto al risarcimento del danno “diretto” non vale, pertanto, ad escludere, il danno da mancato guadagno, in difetto di una chiara volontà delle parti in tal senso, non evincibile dall'unica disposizione invocata dall'appellata che si è sopra riportata.
Quanto al secondo punto, si rileva che, a fronte di una precisa e puntuale indicazione del danno in esame fatta dalle opponenti sin dall'atto di citazione, con produzione contestuale di perizia di parte,
l'attuale appellata in primo grado non aveva specificamente contestato -entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.- la quantificazione del danno stesso emergente dalla perizia di controparte, né gli elementi posti a base del relativo calcolo.
Quest'ultima indica chiaramente i criteri utilizzati, rappresentati dal valore contabile -ossia dal costo industriale di produzione- degli articoli danneggiati nel crollo delle scaffalature, giudicati irrecuperabili, moltiplicato per il margine medio calcolato tenuto conto della tipologia degli articoli danneggiati. In particolare, la perizia specificava che detto valore contabile era stato validato nel “Processo verbale di perizia” sottoscritto dai periti assicurativi e che il margine medio, espresso in termini percentuali, era stato calcolato con riferimento al margine effettivamente realizzato nel maggio 2020 sui prodotti non danneggiati, aventi lo stesso codice prodotto degli articoli danneggiati.
Nessuno di tali aspetti, posti a base del calcolo del danno conteggiato dalle opponenti, è stato oggetto di specifica contestazione da parte di nel termine fissato per le preclusioni assertive. CP_1
Su tali basi la tabella 3A riportata nella perizia di e quantifica il danno da lucro cessante Pt_1 Pt_2 come segue:
pagina 8 di 22 Il calcolo così esposto appare condivisibile in quanto fondato su indici obiettivi e su valori contabili che fanno specifico riferimento sia al periodo in discussione -maggio 2020- sia agli articoli non danneggiati aventi il medesimo codice di quelli danneggiati, per cui i parametri utilizzati per il calcolo del mancato guadagno appaiono ancorato, sia sotto il profilo temporale sia per la tipologia dei prodotti considerati, all'effettivo margine di guadagno conseguito dalle appellanti nel maggio 2020 relativamente a prodotti identici a quelli perduti. Le percentuali così individuate -il 12% e il 7%- appaiono del resto del tutto congrue.
Né vale obiettare, come sostenuto dall'appellata, che dalla vendita dei beni danneggiati le appellanti avevano già ricavato l'importo complessivo di euro 34.000, , ed euro 8.500, perché tali Pt_1 Pt_2 importi erano già stati detratti dal danno emergente (cfr doc. 35 p. 8), per cui non possono essere presi in considerazione una seconda volta;
d'altra parte il risarcimento integrale, come detto, comprende sia il danno emergente che quello da lucro cessante, per cui la detrazione del valore recuperato dalla vendita dei beni danneggiati dal danno complessivo è già stata operata con lo scomputo di tali somme dal danno emergente.
Dunque, atteso che non è contestato che sia responsabile delle conseguenze derivate dal crollo CP_1 delle scaffalature e che il danno da lucro cessante lamentato dalle appellanti non è stato specificamente contestato nei suoi elementi di calcolo e comunque appare conteggiato in modo logico e coerente, deve concludersi col riconoscimento, a tale titolo, della somma di euro 5.884,00 in favore di e di euro Pt_2
36.481,00 in favore di , con riforma della sentenza di primo grado sul punto. Trattandosi di crediti Pt_1 di valore, tali importi vanno maggiorati della rivalutazione monetaria, che può essere calcolata dal
31.5.2020, e degli interessi legali che dovranno conteggiarsi sulla somma via via annualmente rivalutata, secondo il noto indirizzo delle Sezioni Unite n. 1712/1995.
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Milano per non avere riconosciuto il danno relativo ai costi sopportati da per il “trasporto e Pt_1
pagina 9 di 22 picking inerenti allo spostamento degli articoli non danneggiati (nel crollo) dal deposito di AG al deposito alternativo di Biandrate”, “di proprietà non già di ma della società terza Trasgo S.p.a.” CP_1
(cfr. sent., p. 10). Il giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale di Pt_1 rilevando che il trasporto di merce non danneggiata dal deposito di AG al deposito di
Biandrate sarebbe stato frutto di “un'autonoma scelta organizzativa operata dalle opponenti, alle quali
aveva dato la disponibilità (…) per trasferire la merce non danneggiata dal deposito di AG CP_1 al proprio deposito di IG”. Inoltre, sempre secondo il Tribunale, non sarebbe stato provato “che il deposito di IG non aveva la capacità per ricevere tutta la merce non danneggiata nel crollo di
AG” (cfr. sent., p. 10).
Secondo le appellanti, tuttavia, dalla documentazione prodotta emergerebbe un diverso quadro. In primo luogo, lo scambio di mail avvenuto lo stesso giorno del crollo delle scaffalature farebbe emergere chiaramente problemi di capienza dei depositi messi a disposizione da;
tali problemi sarebbero CP_1 emersi anche dal successivo scambio di mail avvenuto sempre nel maggio 2020 (doc. 13 avv. fasc. primo grado). Conferma implicita in tal senso deriverebbe anche dalla presentazione Power Point predisposta da in vista dell'incontro del 19 maggio 2019 con il Gruppo Mirato, che prevedeva, quale CP_1 probabile soluzione della problematica causata dalla necessità di adattarsi alle previsioni della Direttiva
Seveso III, l'utilizzo di quattro diversi depositi di , con l'aggiunta dei magazzini di e CP_1 CP_5
(cfr. doc. 9 fasc. opponente, p. 5), anziché dei soli due depositi di AG e IG. CP_6
Con il crollo delle scaffalature, la necessità di ricorrere a terzi per lo stoccaggio sarebbe divenuta più evidente, sicché aveva dovuto trasferire una parte della merce presso il deposito di Biandrate Pt_1 tramite il vettore Trasgo non già per una autonoma scelta, ma in quanto costretta dall'impossibilità di controparte di sopperire al problema.
Le fatture elencate a p. 12 della perizia di parte di cui al doc. 35 proverebbero secondo le appellanti i costi sostenuti da per lo spostamento della merce dal deposito di AG al deposito di Pt_1
Biandrate a causa dei fatti esposti.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare in favore di gli importi in questione, pari a Pt_1 complessivi euro 16.734,00, quale danno consequenziale all'inadempimento dell'opposta; sulla quantificazione di tale danno - indicato nella perizia di parte - le appellanti insistono comunque, qualora necessario, per l'espletamento di una CTU contabile.
Il motivo non è fondato.
Con la censura in esame le appellanti lamentano il mancato risarcimento a della somma di Pt_1 euro 16.734,00 per costi di trasporto e picking sostenuti dalla stessa al fine di spostare le proprie merci pagina 10 di 22 verso il deposito di Briandrate di Trasgo spa, costi che sarebbero stati determinati secondo le appellanti dall'inadempimento di controparte.
Dalla perizia di parte appellante si evince che tali costi si riferiscono per euro 10.550,00 a fatture emesse da da maggio a settembre 2020 e già pagate per il servizio di picking, ossia per il prelievo CP_1 delle merci dagli scaffali, per consentirne poi a Trasgo il trasporto degli stessi colli dal deposito di
AG a quello di;
per euro 6.184,00, invece, a fatture emesse da Trasgo per detto trasporto Parte_3 da AG a AN (p. 12, doc. 35, punto 2.2.1.2, tabella 5).
Il servizio di picking effettuato da risulta, dunque, funzionale al trasporto di Trasgo, nel senso CP_1 che la prima aveva prelevato le merci delle appellanti dagli scaffali dei propri magazzini per caricarle sugli automezzi di Trasgo e poi quest'ultima si era occupata del relativo trasporto sino al deposito di
Briandrate, gestito dalla stessa.
In comparsa di costituzione di primo grado aveva sostenuto che lo spostamento della merce, CP_1
a cura di Trasgo, nel deposito di quest'ultima di Briandrate era stata una autonoma scelta organizzativa dell'appellante, dal momento che , dopo il crollo di alcune scaffalature ad AG, si era resa CP_1 da subito disponibile a spostare la merce da tale deposito al suo magazzino di IG, facendosi carico dei relativi costi. Pertanto le opponenti non potevano pretendere che i costi connessi a tale loro scelta potessero essere scaricati sull'appellata.
E' fondamentale rilevare che l'importo in discussione per la parte preponderante -euro 10.550,00- riguarda fatture di per il servizio di picking che, a suo tempo, erano state regolarmente pagate da CP_1
, senza che risultino contestazioni in proposito. Pt_1
Il contratto intercorso tra le parti -avente ad oggetto una serie coordinata di servizi di deposito, immagazzinamento, conservazione e stivaggio delle merci, con gestione delle operazioni connesse all'entrata e all'uscita delle merci dal magazzino- può qualificarsi come un appalto di servizi;
infatti risulta che le parti hanno previsto e disciplinato in modo unitario una pluralità coordinata di servizi, che prevedono un'organizzazione di mezzi e personale a carico di , finalizzata al raggiungimento del CP_1 risultato complessivo rispondente alle esigenze della committente(Cass. 6449/2020). Pertanto, nel caso di specie trova applicazione l'art. 1667, comma due, c.c. in punto eccezione di decadenza in ordine alle contestazioni sollevate dal committente oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta (Cass. n. 26485 del 17.10.2019).
L'appellata ha tempestivamente eccepito la decadenza di cui all'art. 1667 c.c. in comparsa di costituzione di primo grado e non ha dimostrato di aver sollevato le proprie doglianze nel termine Pt_1 di sessanta giorni dalla scoperta. La prima contestazione sul punto, infatti, risulta contenuta solo nella lettera del 12.10.2021, mentre le fatture di in discussione risalgono addirittura al 2020. CP_1
pagina 11 di 22 In ogni caso, anche prescindendo dall'eccepita decadenza, non avrebbe titolo per richiedere la Pt_1 restituzione di importi pagati a un anno prima in relazione a servizi già eseguiti. Deve, infatti, CP_1 tenersi conto del fatto che il contratto ha avuto esecuzione tramite l'effettuazione di servizi da parte dell'appellata via via pagati nel corso del tempo. Secondo la Suprema Corte che “Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva … che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto (Cass. ord. n. 4225 del 09/02/2022). Infatti
“nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il sinallagma … va considerato separatamente per la consegna di ogni singola partita, e l'equilibrio sinallagmatico è costantemente attuato tra prestazione
e controprestazione. Sono contratti ad esecuzione continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti e cioè quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi in corrispondenza reciproca nel tempo (Cass. 12/12/1990,
n. 11810; Cass. n. 1824 del 1980). In questo tipo di contratto, ciascuna prestazione già eseguita costituisce un adempimento "integrale e completo", cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento, che non esiste in relazione
a quella coppia specifica di prestazione-controprestazione, sino al punto di escludere addirittura un
"interesse alla risoluzione" per le prestazioni già eseguite, rispetto alla domanda originaria (art.1458
c.c., comma 1) (Cass. n. 7550 del 15/05/2012; Cass. 16395/23).
Dai principi sopra espressi si ricava che, nei contratti di durata con prestazioni periodiche,
l'esecuzione è frazionata in coppie di prestazioni corrispettive, per cui all'effettuazione di un determinato servizio corrisponde il pagamento di un certo corrispettivo. Fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia ravvisabile un inadempimento complessivo del contratto, non può, dunque, rimettersi in discussione, al termine del rapporto, l'avvenuta esecuzione di una coppia di prestazioni sinallagmatiche già eseguite.
Nel contratto oggetto di causa risulta che le parti regolavano il pagamento dei corrispettivi dei servizi prestati da ogni fine mese. CP_1
ha contestato solo nell'ottobre 2021 le prestazioni di picking effettuate da controparte nel 2020, Pt_1 già regolarmente retribuite, senza che risultino precedenti contestazioni in proposito. Si tratta di coppie di prestazioni già esaurite, che non possono ora rimettersi in discussione.
La pretesa di di restituzione del corrispettivo già corrisposto può configurare, al più, una sorta Pt_1 di ripetizione di indebito, con onere della prova a carico dell'opponente (Cass. ord. n. 20522 del
03/08/2018; v. anche ord. n. 20964 del 23/07/2025). pagina 12 di 22 Tale onere non può dirsi assolto, posto che non ha affatto dimostrato che il trasporto delle Pt_1 proprie merci al deposito di era stato determinato da incapienza del magazzino di Parte_4
IG di Fercam.
La corrispondenza mail richiamata sul punto dalle appellanti, infatti, non comprova affatto tale assunto, posto che dalle mail scambiate tra le parti nel maggio 2020 risulta, invece, che a IG vi era spazio per stoccare le merci delle appellanti, tanto che viene espressamente fatto riferimento al trasporto dei colli proprio a IG (cfr doc. 13 ). Né possono assumere rilievo in tal senso studi risalenti CP_1 al 2019 e dunque precedenti e svincolati dal crollo delle scaffalature del maggio 2020; al più detti studi dimostrano l'esigenza delle appellanti di servirsi di più depositi, senza che possa ravvisarsi un nesso tra tale esigenza e il crollo imputato a controparte.
Dagli atti risulta, pertanto, che, dopo il crollo delle scaffalature, la decisione di di spostare Pt_1 parte delle merci a è stata scelta organizzativa autonoma della stessa, che ben poteva avvalersi, Parte_3 in alternativa, dei magazzini offerti da . CP_1
Tale circostanza spiega, tra l'altro, perché i relativi servizi di picking eseguiti da quest'ultima erano stati a suo tempo regolarmente pagati e non era stata apposta allora alcuna eccezione di inadempimento alla richiesta dell'appellata di corresponsione del corrispettivo.
Come detto, detto servizio di picking eseguito da è stato funzionale al successivo trasporto di CP_1
sino al suo deposito di;
proprio tale nesso tra le due prestazioni, depone in senso CP_7 Parte_3 contrario, sul piano logico, alla tesi delle appellanti anche rispetto alla richiesta di rimborso dei costi del trasporto eseguito da e supporta invece l'affermazione dell'appellata secondo cui il CP_7 trasferimento della merce a era stato frutto di scelta organizzativa autonoma di . Se, Parte_3 Pt_1 infatti, quest'ultima ha regolarmente pagato per il relativo servizio di picking, appare illogico CP_1 che l'appellata debba, invece, pagare il successivo trasporto di . CP_7
In realtà, più in generale, non ha dimostrato alcun nesso tra lo spostamento di parte della merce Pt_1
a e un eventuale inadempimento di , che infatti era stata regolarmente pagata per i Parte_3 CP_1 servizi resi.
Le appellanti, tra l'altro, già usufruivano dei servizi di Trasgo prima del crollo delle scaffalature del maggio 2020 e la scelta di depositare parte delle merci a non appare, dunque, dipendente dalla Parte_3 condotta di e dal crollo delle scaffalature di AG. CP_1
Da ultimo, deve rilevarsi, con riferimento ai pagamenti fatti a Trasgo, che non ha affatto Pt_1 provato l'asserito danno subito, essendosi limitata a produrre delle mere fatture, senza dimostrazione dell'effettivo esborso delle somme recate dalle stesse.
Per tutte le ragioni esposte, la censura appare dunque infondata. pagina 13 di 22 Col terzo motivo di impugnazione, le appellanti denunciano il vizio della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali finalizzate ad ottenere il risarcimento per gli addebiti applicati da soggetti terzi a e per l'importo complessivo di euro 151.638,00. Pt_1 Pt_2
In relazione al danno lamentato, il Tribunale osservava che le opponenti non avevano provato come “tali disservizi fossero imputabili all'opposta”. Tale conclusione sarebbe, tuttavia, erronea, secondo le appellanti, dal momento che sarebbe stata prodotta copiosa documentazione a dimostrazione della circostanza, ossia della imputabilità dei costi alla condotta inadempiente di controparte.
e richiamano le fatture allegate sub 14 alla propria perizia di cui al doc. 35, da cui Pt_1 Pt_2 emergerebbero diversi disservizi imputabili a , per i quali erano stati addebitati dai trasportatori CP_1 dei costi alle appellanti per l'importo complessivo sopra indicato.
In sostanza, assumono le appellanti, i terzi avevano esposto in tali fatture degli addebiti che, in ultima analisi, dipendevano da inadempimenti di , le cui conseguenze economiche erano state invece CP_1 sopportate da e Pt_1 Pt_2
I disservizi lamentati riguardavano il fatto che i trasportatori si recavano presso i depositi di CP_1 per caricare la merce, ma subivano vari ritardi e/o non venivano caricati a causa dell'indisponibilità di quest'ultima. Si legge infatti sui documenti richiamati dalle appellanti: “Automezzi programmati e predisposti al carico e non caricati causa mancata disponibilità di personale presso DEPOSITO
FERCAM” (v. fatture emesse dalla società Spedi Express S.r.l.), oppure: “Mancati carichi presso
” (nel caso delle fatture emesse da Trasgo). Tali fatture, emesse da un soggetto terzo, CP_1 costituirebbero “un chiaro indizio che tali disservizi si sono effettivamente verificati” (v. atto di appello p. 26).
Dunque, facendo applicazione dei principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, alla luce del dedotto inadempimento di , sostengono le appellanti che spettava a quest'ultima fornire “la CP_1 prova di avere adempiuto ai propri obblighi, dimostrando così di non avere provocato il danno derivante dall'inadempimento contestatole dalle odierne appellanti (…). , pertanto, era tenuta a fornire la CP_1 prova di aver adempiuto ai propri obblighi derivanti dal Contratto, dimostrando di aver correttamente eseguito le operazioni presso i depositi di AG e IG e di non avere quindi provocato alcun danno a e Poiché non lo ha fatto, non ha ottemperato all'onere della prova e, in virtù Pt_1 Pt_2 dell'art. 2967 c.c., si deve ritenere che sono comprovati gli inadempimenti di che hanno CP_1 comportato l'applicazione, da parte di Spedi Express S.r.l. e Trasgo a e degli addebiti Pt_1 Pt_2 di cui alle fatture” (pp. 26 ss. atto di appello).
pagina 14 di 22 Per tali ragioni, secondo le appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le domande riconvenzionali e condannare a corrispondere la somma di euro 151.638,00 a titolo di CP_1 risarcimento. Ciò premesso, le appellanti chiedono, ove necessario, di disporsi CTU per accertare l'esatta consistenza del quantum, come già richiesto nel giudizio di primo grado.
Col quarto motivo, le appellanti denunciano il mancato riconoscimento del danno derivante
“dall'illegittima applicazione di addebiti, da parte di e a carico di , dell'importo pari a CP_1 Pt_1 euro 21.850,00”. Tale somma si riferirebbe a penali applicate dall'appellata per il mancato rispetto, da parte dei trasportatori incaricati da , delle c.d. “fasce di carico” (v. fatture sub allegato 12 - Pt_1 doc. 35 fasc. opponente). Secondo il Tribunale, le odierne appellanti “non [avrebbero] chiarito perché tale addebito non sarebbe dovuto e, in ogni caso, non hanno mai contestato tali addebiti nel corso del rapporto”.
A parere delle appellanti, tuttavia, la mancata contestazione di tali importi nel corso del rapporto non impedirebbe la loro successiva contestazione in sede di giudizio. Inoltre, non avrebbe mai CP_1 precisato a quale titolo avesse applicato tali penali a , né le circostanze di fatto che le Pt_1 giustificavano. Sembra anzi che tali addebiti siano dipesi non già da un asserito inadempimento di Pt_1 nei confronti di , ma dal comportamento dei terzi trasportatori. Sicché, gli eventuali CP_1 comportamenti realizzati dai terzi si sarebbero verificati al di fuori della sfera di controllo di e Pt_1 non sarebbero quindi ad essa imputabili.
Tanto premesso, poiché non ha provato il titolo che giustificava l'addebito delle penali, il CP_1
Tribunale avrebbe dovuto condannare l'appellata al pagamento (rectius: alla restituzione) della relativa somma di euro 21.850,00.
Di nuovo, le appellanti chiedono eventualmente disporsi CTU per verificare l'esatto ammontare dell'importo determinato sulla scorta della perizia di parte depositata.
Ritiene la Corte che i motivi terzo e quarto, logicamente, connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono entrambi infondati.
Col quarto motivo -dalla cui trattazione si parte perché le considerazioni in ordine allo stesso costituiscono il presupposto per valutare talune questioni poste dal terzo motivo- agisce per la Pt_1 restituzione di importi già corrisposti a controparte, pari a euro 21.850, relativi a fatture emesse da
e già, a suo tempo, pagate. CP_1
Sotto tale profilo può richiamarsi quanto esposto in ordine al secondo motivo di appello circa l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da parte appellata e non superata dalle appellanti, in pagina 15 di 22 quanto le prime contestazioni sul punto risultano contenute nella lettera inviata solo il 12.10.2021, dopo il termine del rapporto.
Inoltre, come già spiegato, al di là della decadenza, nei contratti con prestazioni periodiche l'esecuzione avviene per coppie di prestazioni sinallagmatiche, per cui una eventuale contestazione può essere sollevata al momento del pagamento di ciascun servizio e non al termine del contratto, con riferimento a coppie di prestazioni che già hanno avuto esecuzione.
La richiesta di restituzione degli importi già pagati a integra, pertanto, in sostanza, un'azione CP_1 di ripetizione, con onere della prova a carico di e tale onere non risulta assolto. CP_8
Le fatture in esame sono state emesse da per mancato rispetto delle “fasce orarie di carico” CP_1 da parte dei trasportatori.
Nella comparsa di costituzione, avanti al Tribunale, parte opposta aveva rappresentato di aver operato gli addebiti in discussione per il tempo inutilmente dedicato dal personale di cooperativa ad attendere i mezzi annunciati, che non si presentavano all'orario previsto. in tale sede aveva anche CP_1 sottolineato come le opponenti, in costanza di rapporto, nulla avevano eccepito al riguardo, accettando per facta concludentia, ossia con i pagamenti via via eseguiti, le contestazioni mosse da di volta CP_1 in volta (cfr comparsa costituzione primo grado p. 16-17). CP_1
La perizia delle appellanti tratta l'argomento al punto 2.2.3, pp. 15-16 (doc. 35 opponenti). In tale paragrafo si spiega che le fatture in discussione sono state emesse da tra febbraio e luglio 2021 CP_1
e che si tratta di indennizzi che quest'ultima ha addebitato a nel caso in cui un trasportatore Pt_1 incaricato dalla stessa si era presentato presso i depositi dell'appellata in una fascia di carico differente da quella programmata, determinando un'inefficienza operativa e quindi un indiretto aumento dei costi del personale.
La tesi delle appellanti è che il contratto stipulato tra le parti non prevedeva la comunicazione di fasce orarie e che in data 18.7.2018 erano state previste delle fasce orarie per carico e scarico che andavano dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora, alle 12.30, per le sole attività di scarico. Il riferimento e al verbale del 20.7.2018, che tuttavia parte opposta ha immediatamente contestato, rappresentando che il presunto verbale congiunto non contiene alcun accordo, tanto che non è sottoscritto da , la quale CP_1 ha evidenziato che gli orari ivi indicati non erano altro che quelli di apertura dei suoi magazzini. In effetti, sul punto deve rilevarsi che il verbale in oggetto è stato prodotto privo di sottoscrizioni, per cui non è idoneo a provare alcunché in ordine alle fasce orarie concordate dalle parti.
Tralasciando dunque detto verbale del 2018, deve rilevarsi che nella perizia di cui al doc. 35 delle appellanti si legge che “Secondo quanto appreso, ancorché gli accordi tra le Società e fossero CP_1 quelli sopra riportati, quest'ultima comunicava ai trasportatori una “fascia oraria di carico” (della pagina 16 di 22 durata di 2 ore) all'interno della più estesa Giornata Lavorativa;
modalità di gestione operativa che tuttavia non risultava contrattualmente previsto tra le Società e . Risulta pertanto evidente che,
CP_1 anche nel caso in cui avesse comunicato al trasportatore una “fascia oraria di carico”, e questa
CP_1 non fosse stata rispettata dal trasportatore, l'eventuale indennità (costo) generata dal disservizio non può in alcun modo ricadere sulle Società, in quanto non direttamente o indirettamente coinvolte nella pianificazione delle attività logistiche di e del trasportatore incaricato. Stante quanto sopra,
CP_1 ancorché tale costo sia stato fatturato da e pagato da , lo stesso costituisce un danno in
CP_1 Pt_1 capo a stessa, in quanto rappresenta un costo non dovuto da quest'ultima in virtù del fatto che Pt_1
(i) le cd. “fasce orarie di carico” (all'interno della Giornata Lavorativa) non risultano previste nel
Contratto (e dai successivi accordi) sottoscritto tra e le Società e che (ii) tale circostanza (e la CP_1 relativa indennità) non risulta dipendente in alcun modo dal comportamento di . Tale addebito, Pt_1 pari ad Euro 21.850, subito dalle Società, deve pertanto essere considerato un danno subito da quest'ultime in quanto rappresenta un costo non dovuto” (doc. 35 p. 19).
Sul punto osserva la Corte che dalle stesse allegazioni delle appellanti emerge, dunque, chiaramente come la prassi invalsa tra le parti fosse quella dell'indicazione di fasce di carico di due ore ciascuna, benché il contratto originario non prevedesse alcunché al riguardo. Mirato, quindi, indicava a CP_1 delle fasce di due ore, che, tuttavia, non sempre venivano rispettate dai trasportatori incaricati dalla prima.
In tal caso l'appellata addebitava degli indennizzi alle appellanti e queste, di volta in volta, li pagavano senza nulla eccepire.
E' evidente che tale modus operandi, protratto costantemente per mesi nel corso del rapporto, dimostra che i patti originari erano stati integrati dalle parti con la previsione di dette fasce orarie, il cui mancato rispetto generava costi, di cui le appellanti si facevano carico.
Priva di fondamento è, dunque, oggi la richiesta di ripetizione delle somme in discussione.
Anche il terzo motivo è infondato.
La perizia delle appellanti tratta l'argomento al punto 2.2.2 (doc. 35 pp. 15-18) elencando una serie di fatture, emesse tra maggio 2020 e luglio 2021, per un ammontare complessivo di euro 151.638,00, relative ad importi addebitati da terzi alle appellanti per disservizi che dipenderebbero da inadempimenti di . CP_1
Nella tabella n. 6 di p. 18 della perizia emerge che le fatture in questione sono state divise in tre gruppi, contraddistinti dalle lettere a), b) e c). Il gruppo b) riguarda i carichi non eseguiti a causa degli scioperi
e delle agitazioni sindacali della primavera-estate 2021 e sul punto la sentenza di primo grado ha escluso che fosse ravvisabile un inadempimento o comunque una responsabilità di e la questione non è CP_1 stata fatta oggetto di appello. pagina 17 di 22 I punti a) e c), invece, sono connessi alla questione delle fasce orarie di cui si è trattato nel quarto motivo di appello.
Sul punto nella comparsa di costituzione in primo grado così si esprimeva: “ lamenta CP_1 Pt_1 che i camion dei trasportatori non venivano caricati dal personale della cooperativa entro le due ore previste per legge per tale attività. A riguardo si replica che il mancato rispetto in talune occasioni del termine di due ore per l'attività di carico era dovuto alla circostanza per cui non era in grado Pt_1 di garantire l'arrivo dei trasportatori ad orari precisi, indicando generiche “fasce di carico” (es. mattina/pomeriggio). Accadeva quindi che più trasportatori si presentassero contemporaneamente o in orari simili e che per l'effetto venissero caricati o scaricati nell'ordine di arrivo presso il magazzino. In alcuni casi i trasportatori non rispettavano neanche le fasce di carico e si presentavano in anticipo o in ritardo anche al di fuori delle ampie fasce orarie previste, creando notevole aggravio all'operatività dell'attività di magazzino”.
In proposito nella perizia delle appellanti si legge (doc. 35 p. 16): “una volta che il trasportatore si recava presso il deposito di AG per eseguire il carico della merce, lo stesso non effettuava il carico
o riscontrava un tempo di sosta per il carico delle merci, superiore alle 2 ore (previste per legge). Infatti, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 103/2010, in vigore all'epoca dei fatti, al trasportatore che si reca presso un punto di logistica per eseguire il carico delle merci, deve essere garantita
l'esecuzione dell'operazione di carico entro 2 ore dall'arrivo; nel caso in cui ciò non avvenga, è necessario riconoscere al trasportatore un indennizzo per la mancata disponibilità del mezzo e dell'autista, per l'intera durata del ritardo accumulato (al netto delle 2 ore di franchigia previste per legge). Al verificarsi di tale circostanza, il ritardo “al carico” accumulato dai trasportatori, se pur strettamente dipendente dalla gestione operativa eseguita da e dalle conseguenti comunicazioni,
CP_1 veniva mensilmente addebitato dai trasportatori alle Società. In seguito al ricevimento delle fatture da parte delle Società, quest'ultime informavano la della circostanza e, in seguito a una discussione
CP_1 unilaterale degli addebiti, indicava alle Società i costi da quest'ultima riconosciuti e i costi non
CP_1 riconosciuti. Nello specifico, i costi addebitati dai trasportatori alle Società sono stati parzialmente riconosciuti da , ovvero quest'ultima ha unilateralmente riconosciuto quegli importi derivanti da
CP_1 trasportatori che non hanno effettuato il carico, ancorché si siano recati presso il deposito di
CP_1 nella “fascia oraria di carico” indicata da quest'ultima, disconoscendo sostanzialmente gli addebiti inerenti i carichi non eseguiti in quanto fuori dalle “fasce orarie di carico” indicate. Elemento sostanziale nella ricostruzione della vicenda, risulta essere la definizione delle cd. “fasce orarie di carico”; infatti, con riferimento a tale aspetto, si segnala che, nel Contratto sottoscritto tra le Società e
, non è previsto che quest'ultima indichi al trasportatore una cd. “fascia oraria di carico” della CP_1
pagina 18 di 22 merce”. La perizia prosegue richiamando il presunto accordo sugli orari intervenuto nel verbale di incontro in data 18 luglio 2018 e dando atto che di fatto le appellanti, pur non tenute, indicavano a CP_1 delle fasce orarie di due ore.
Si è già detto che il verbale del 18.7.2018, in quanto privo di sottoscrizioni e contestato da , CP_1 non prova alcunché in ordine alle fasce orarie di carico, mentre, d'altra parte, le stesse allegazioni delle appellanti confermano l'esistenza di accordi tra le parti circa l'indicazione a di fasce orarie di CP_1 due ore, tanto che, in caso di mancato rispetto delle stesse, le appellanti pagavano gli indennizzi addebitati da quest'ultima.
Dalla parte di perizia sopra trascritta, tuttavia, emergono ulteriori elementi di particolare rilievo. In sostanza si legge che, mano a mano che pervenivano dai terzi degli addebiti relativi alle questioni in esame, le appellanti ne discutevano con e quest'ultima riconosceva o meno parte degli importi a CP_1 seconda dell'avvenuto rispetto o meno, da parte dei trasportatori, delle fasce orarie comunicate. Nella tabella 6 della perizia sono infatti indicati taluni rimborsi di . CP_1
Quanto esposto evidenzia, dunque, che la questione veniva, di volta in volta, affrontata e risolta dalle parti, senza che all'esito della discussione permanessero contestazioni: riconosceva o meno, in CP_1 tutto o in parte, un rimborso alle appellanti rispetto a questi addebiti operati da terzi, sulla scorta del rispetto o meno delle fasce orarie programmate, e la questione veniva chiusa, tanto che non risultano strascichi di nessun tipo in ordine alle questioni in esame sino alla lettera di contestazione delle appellanti del 12 ottobre 2021, quando il rapporto era già terminato.
Sul punto possono, dunque, richiamarsi le argomentazioni sopra svolte in punto di eccezione di decadenza, ex art. 1667 comma due, c.c., posto che i danni lamentati riguardano servizi resi da CP_1 da maggio 2020 a luglio 2021 che risultano contestati solo in data 12.10.2021. Inoltre, come detto, trattandosi di servizi periodici e continuativi già pagati, non si vede come le appellanti possano metterli ora in discussione, sostenendo che detti servizi avrebbero generato danni per ben 151.638 euro.
Resta, del resto, inspiegabile come presunti disservizi ascrivibili a , nel periodo fra maggio CP_1
2020 e luglio 2021, non abbiano indotto le appellanti a sospendere ex 1460 c.c. il pagamento delle prestazioni dell'appellata. Al contempo altrettanto illogico appare che le appellanti abbiano pagato, senza nulla eccepire, le fatture dei terzi-trasportatori per ben 151.638,00 euro, benché tale esborso – a loro dire
– fosse un evidente danno ingiusto imputabile all'inadempimento di . E' evidente che tale CP_1 ricostruzione non è convincente e che assai più plausibile è proprio quanto si legge nella perizia delle appellanti, ossia che le parti discutevano di volta in volta le questioni poste, risolvendole facendo riferimento al rispetto o meno, nel singolo caso, delle fasce orarie concordate. Tali erano dunque gli accordi tra le parti. pagina 19 di 22 Il pagamento senza contestazioni delle fatture dell'appellata stride, pertanto, con l'attuale allegazione di plurimi inadempimenti di e non vi è alcuna prova dell'imputabilità a quest'ultima dei danni CP_1 ora lamentati.
Del resto, incombeva alle appellanti dimostrare detti danni e la loro riconducibilità all'operato di
. E' noto, infatti, che “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la CP_1 prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno” ( Cass. 28995/2017).
Tale prova non è stata data dalle appellanti.
Infine deve rilevarsi che queste ultime neppure hanno dimostrato di aver effettivamente subito l'esborso lamentato, pari ad euro 151.638,00, essendosi limitate a produrre delle semplici fatture, senza offrire in alcun modo prova dell'avvenuto pagamento delle stesse.
Col quinto motivo, le appellanti censurano la decisione del Tribunale di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di pervenire alla corretta liquidazione dei danni subiti da e come Pt_1 Pt_2 rappresentati dalla perizia di parte prodotta. Rappresentano che detta istanza era stata formulata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ed era ribadita in comparsa conclusionale.
Il motivo non ha pregio.
Quanto al primo motivo si sono già illustrate le ragioni per le quali la perizia di parte appellante appare adeguata a dimostrare il quantum.
In ordine agli altri motivi le argomentazioni svolte in punto an debeatur, rendono superfluo l'espletamento della richiesta CTU.
SPESE DI LITE
All'accoglimento parziale dell'appello consegue la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione pagina 20 di 22 del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Ritiene la Corte che l'esito finale del presente giudizio vede prevalentemente vittoriosa parte appellata. L'importo complessivo dei tre decreti ingiuntivi confermati è pari ad euro 444.769,56, oltre interessi, spese ed accessori. Le appellanti avevano svolto domanda riconvenzionale per euro
1.145.522,00, poi ridotta ad euro 232.687,00 in appello. Le domande risarcitorie di e Pt_1 Pt_2 sono risultate fondate solo con riferimento ai danni conseguenti al crollo delle scaffalature del maggio
2020, quantificati in euro 42.365,00 nel presente grado per mancato guadagno e oggetto di transazione tra le parti in sede di mediazione, nel corso del giudizio di primo grado, relativamente al danno emergente, che era stato richiesto dalle opponenti in citazione nella misura di euro 133.296,00.
In ogni caso l'accoglimento parziale delle domande delle appellanti giustifica la compensazione delle spese di lite per un terzo, con condanna delle stesse al pagamento dei residui due terzi delle spese di lite sopportate da . CP_1
Tenuto conto del d.m. 55/14, come aggiornato dal d.m. 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarata ai fini del contributo unificato (oltre a 520.000,00 euro), dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, le spese sostenute da si liquidano, per il primo grado CP_1 di giudizio, in complessivi euro 29.193,00, di cui euro 4.607,00 per la fase di studio, euro 3.039,00 per la fase introduttiva, euro 13.534,00 per la trattazione ed euro 8.013,00 per la fase decisionale, oltre il rimborso spese forfettario al 15%, IVA e c.p.a., come per legge.
Quanto al grado di appello, in applicazione dei medesimi criteri, tenuto conto del minore valore dichiarato ai fini del contributo unificato in relazione alla rinuncia di parte delle domande formulate in primo grado (euro 232.687,00), ed esclusa la fase istruttoria non svolta in appello, le spese di lite per il giudizio di secondo grado di si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977,00 per CP_1 la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 5.103,00 per la fase decisionale, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, IVA e c.p.a., come per legge.
Due terzi degli importi sopra individuati devono, pertanto, essere posti a carico delle appellanti.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1025/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 6 febbraio 2025 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa – in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. condanna pagare, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 5.884,00 in CP_1 favore di e di euro 36.481,00 in favore di , oltre rivalutazione monetaria dal Pt_2 Pt_1
31.5.2020 ed interessi legali calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata;
2. conferma per il resto la sentenza impugnata;
3. compensa fra le parti le spese di lite di primo grado e di appello nella misura di un terzo;
4. condanna al pagamento in favore di a Parte_1 Parte_2 CP_1 titolo di rimborso dei residui due terzi delle spese di lite di primo grado, la somma di euro
19.462,00, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, IVA e c.p.a., come per legge.
5. condanna al pagamento in favore di a Parte_1 Parte_2 CP_1 titolo di rimborso dei residui due terzi delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro
6.660,66, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, IVA e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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