CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 562/2021 promossa da:
(c.f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CENZATTI GIACOMO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), (CF ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(CF ), (CF , Controparte_3 C.F._3 CP_4 C.F._4 (CF , (CF , CP_5 C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(CF ), (CF , CP_7 C.F._7 Controparte_8 C.F._8 (CF , (CF Controparte_9 C.F._9 Controparte_10
, (CF , C.F._10 Controparte_11 C.F._11 CP_12
(CF ), quale erede di E
[...] C.F._12 CP_13 Persona_1
(CF , con il patrocinio dell'Avv. GIUNTINI BARBARA Controparte_14 C.F._13 (CF C.F._14 APPELLATI
(CF ), (CF ), CP_15 C.F._15 Controparte_16 C.F._16 (CF ), (CF Controparte_17 C.F._17 CP_18
), (CF ), C.F._18 Parte_2 C.F._19 Parte_3 (CF ), (CF con il patrocinio C.F._20 CP_19 C.F._21 dell'Avv. ROSSI PAOLA (CF C.F._22 APPELLATI ED APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
, , , CP_20 Controparte_21 Controparte_22 CP_23 APPELLATI-CONTUMACI pagina 1 di 13 avverso la sentenza n. 548/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2020
CONCLUSIONI
In data 3-31/7/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, confermata la sentenza nel merito voglia riformare in parte la stessa in accoglimento della domanda così come articolata dalla attrice appellante e per l'effetto determinare le spese legali in forza della notula giudiziale depositata e redatta secondo i parametri previsti dal D.M. 55 del 2/4/2014 così come adeguati con il D.M. 37 del 8/3/2018 che dovranno essere attualizzati al D.M.147 del 13/8/2022.e rispettando il principio tra richiesto e pronunciato e conseguentemente voglia condannare gli attori di primo grado al pagamento della somma di
€.21.390,00 come precisato con l'atto di appello, oltre spese esenti per €.352,19, spese generali ed oneri accessori come per legge. In subordine atteso il valore indeterminato della domanda voglia applicare il valore medio dei parametri tra € 260.000 ed € 520.00 per tutti i motivi esposti in premessa del presente atto o in denegata ipotesi voglia applicare i valori medi della sottostante fascia da € 52.000 ed € 260.000, con la conseguente condanna come sopra richiesta, secondo i parametri attualmente in vigore. Infine e sempre voglia comunque riconoscere le spese borsuali sostenute e confermare definitivamente che siano poste in toto a carico della parte attrice di primo grado, respingendo la domanda da questa proposta di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c., il tutto e sempre con il favore delle spese del presente giudizio per le quali ci si è dichiarati antistatari”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n.548/2020 emessa dal Giudice del Tribunale di Pisa Dott. Daniele Mercadante in data 13.5.2020 e pubblicata il 26.5.2020, nel fascicolo RG n.61452/2008, Repert. n.890/2020, perché proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della citata sentenza previsto ex lege;
nel merito, nei confronti dell'Appellante principale, in tesi, rigettare l'appello proposto dalla società
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati Parte_4 Parte_1 in narrativa e, considerato che la somma di Euro 7.489/68 è stata già versata dai comparenti a titolo di pagamento delle spese processuali, condannare la parte Appellante alla restituzione delle somme percepite in eccedenza (ivi comprese quelle borsuali) oltre interessi legali dalla data del versamento;
in ipotesi, rigettare il gravame perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado anche nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali;
in ogni caso condannare la società Appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c. per aver proposto il gravame con mala fede e colpa grave, al pagamento della somma che risulterà di giustizia, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri come per legge per le quali ci si dichiara antistatario;
nei confronti dell'Appellante incidentale, in tesi, rigettare l'appello incidentale proposto dai Sig.ri
, , , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 Parte_2 Parte_3
, , in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati nel presente
[...] CP_19 verbale e, considerato che la somma di Euro 5.860/40 è stata già versata dai comparenti a titolo
pagina 2 di 13 di pagamento delle spese processuali, condannare l'Appellante incidentale alla restituzione delle somme percepite in eccedenza oltre interessi legali dalla data del versamento;
in ipotesi, rigettare il gravame perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado anche nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali;
in ogni caso condannare l'Appellante incidentale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c. per aver proposto il gravame con mala fede e colpa grave, al pagamento della somma che risulterà di giustizia, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri come per legge per le quali ci si dichiara antistatario”.
Per parte appellata/appellante incidentale: “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, - Confermare nel merito la Sentenza n° 548/2020; - Riformare parzialmente la Sentenza n° 548/2020 nella parte in cui statuisce sulla determinazione delle spese di lite e, per l'effetto, determinare le spese legali in forza della notula giudiziale depositata e redatta secondo i parametri previsti dal DM 55 del 2/4/2014 cosi' come adeguati con il DM 37 dell'8/3/2018 rispettando cosi' il principio tra richiesto e pronunciato con l'aumento del 180% per aver rappresentato 7 parti nel giudizio oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Il tutto e sempre con vittoria di spese e competenze del presente giudizio per le quali ci si dichiara fin da ora antistatari per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, le sopra indicate parti proponendo gravame avverso la sentenza n. 548/2020, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2020, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ed altri, le aveva rigettate, con conseguente condanna al pagamento CP_1 delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – ed altri avevano convenuto in giudizio la società nonché CP_1 Parte_1
, , , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 Parte_2 Parte_3
, , , , esponendo:
[...] CP_19 Controparte_24 CP_25
- di essere proprietari delle abitazioni poste in Bientina, lungo via Guicciardini, strada in comunione tra gli stessi e senza uscita, rappresentata al NCT del Comune di Bientina al foglio 20, particella 1311;
- che, in attuazione di una variante allo strumento urbanistico, l'area sita all'estremità di via
Guicciardini (catastalmente identificata al foglio n. 20, particella n. 1855, divenuta poi n. 2471) era stata oggetto di un corposo intervento edilizio, finalizzato a realizzare otto unità immobiliari;
- che, pochi giorni dopo l'inizio dei lavori, gli attori avevano contestato a e CP_23 CP_20
, titolari del permesso di costruire, il diritto di utilizzare la predetta via Guicciardini, come
[...] strada di accesso ai futuri appartamenti;
- che, pertanto, i avevano proposto ricorso ai sensi degli artt. 1067-1079 c.c. e 703 c.p.c., CP_20
pagina 3 di 13 al fine di ottenere la cessazione di ogni impedimento all'esercizio della servitù di passo;
- che, con ordinanza n. 929/07, il Tribunale di Pisa – Sezione Distaccata di Pontedera – aveva respinto il ricorso;
- che, nel frattempo, i avevano alienato la proprietà dell'area, oggetto della nuova CP_20 edificazione, alla , trasferendo ad essa anche Parte_1 Parte_4 Parte_1 il diritto di servitù di passo sulla via Guicciardini;
che, successivamente, la aveva venduto sei degli otto appartamenti costruiti e Parte_1 trasferito, pertanto, il diritto di passo sulla predetta via, ai nuovi proprietari degli alloggi ( CP_15
, , , , ,
[...] Controparte_26 Controparte_17 CP_18 Parte_2 Parte_3
, , ); CP_19 Controparte_24 CP_25 che i non avevano mai esercitato la servitù di passo in questione, con la conseguenza che CP_20 la stessa si era estinta per non uso ultraventennale;
che, in ogni caso, la servitù pretesa dai come trasferita ai loro aventi causa, era anche più CP_20 gravosa di quella costituita con gli atti di compravendita a rogito Notaio (1964) e Persona_2
(1979); CP_27 concludevano, quindi, chiedendo di accertare l'estinzione del diritto di servitù di passo lungo via
Guicciardini e, in subordine, di accertare il suo aggravamento con conseguente inibizione ai convenuti del passaggio.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e gli altri proprietari CP_15 degli appartamenti di nuova edificazione, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva degli attori e contestando integralmente le domande avversarie, di cui chiedevano il rigetto;
in via riconvenzionale chiedevano, nel caso di accoglimento delle domande degli attori, la costituzione di servitù coattiva di passaggio e svolgevano, inoltre, domanda di garanzia nei confronti di per ottenere la sua condanna alla restituzione del prezzo di acquisto Pt_1 corrisposto, al pagamento degli interessi legali, oltre alla svalutazione monetaria, alle spese sostenute per il contratto, al rimborso delle spese di trasloco, al danno morale accertando nella misura di giustizia, al ristoro integrale delle spese legali e tecniche di causa.
1.3. – Rimanevano contumaci e , anch'essi proprietari degli Controparte_24 CP_25 appartamenti acquistati da Parte_1
1.4. – Si costituiva, altresì, in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di Parte_1 legittimazione attiva degli attori e contestando integralmente le domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale chiedeva, nel caso di accoglimento delle domande degli attori, la costituzione di servitù coattiva di passaggio e svolgeva, inoltre, domanda di garanzia nei confronti di e , di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, per CP_23 CP_20
pagina 4 di 13 la declaratoria di risoluzione del contratto di acquisto del terreno de quo con loro condanna “alla restituzione del prezzo di acquisto corrisposto, al pagamento degli interessi legali relativi, oltre a quelli per svalutazione monetaria, alle spese sostenute per il contratto, al costo degli immobili edificati, al rimborso totale di quanto spettante ai terzi acquirenti convenuti in giudizio oltre al maggior danno accertando nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed al ristoro integrale delle spese legali e tecniche di causa anche di spettanza dei terzi aventi causa in conformità alle pattuizioni intercorse”. CP_2 1.5. – Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio ed CP_20 contestando integralmente la domanda degli attori di cui chiedevano il rigetto. In via subordinata, chiedevano, accertata l'interclusione del fondo dominante, di costituirsi servitù coattiva di passaggio su via Guicciardini;
in via ulteriormente subordinata, chiedevano di rigettare la domanda proposta dalla volta ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del Pt_1 prezzo.
1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale rigettava la domanda degli attori, condannandoli, nei confronti dei convenuti costituiti e dei terzi chiamati, al pagamento delle spese di lite che quantificava in € 4.900,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per il seguente motivo: Parte_1
(-) il tribunale aveva errato nel liquidare le spese di lite, dal momento che la loro quantificazione non era conforme né alla notula depositata né al DM 55/2014 e successive modifiche, come già eccepito da essa nel ricorso per la correzione di errore materiale che era stato Parte_1 respinto dal tribunale sul presupposto della necessità, per la parte, di proporre gravame.
Difatti, il valore della causa era indeterminabile di rilevante complessità, con la conseguenza che la liquidazione delle spese legali nella misura di € 4.900,00 doveva considerarsi errata, in quanto inferiore ai medi tariffari.
Inoltre, il primo giudice non aveva, ingiustamente, riconosciuto neppure il rimborso delle spese vive indicate nella notula giudiziale.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestavano, Persona_3 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata,
pagina 5 di 13 della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio , proponendo appello incidentale Controparte_28 avverso il capo della sentenza che aveva liquidato le spese di lite, rilevando come la loro quantificazione dovesse ritenersi errata, per essersi il primo giudice immotivatamente discostato dalla nota spese depositata, in cui era stato richiesto l'aumento del compenso, per il numero delle parti assistite, oltre all'applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di rilevante complessità.
2.4. – Con ordinanza del 6.10.2021 veniva dichiarata la contumacia di , Controparte_21 CP_20
e nonché l'interruzione del processo a seguito del decesso di .
[...] CP_23 Controparte_22
2.5. – Riassunto il giudizio su iniziativa di , non si costituivano gli eredi di . Pt_1 Controparte_22
2.6. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 11.1.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.7. – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.8. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 3-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia degli eredi di , non essendosi Controparte_22 gli stessi costituiti in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione nei loro confronti.
3.2. – Sempre in via preliminare, è necessario evidenziare come non sia necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , non essendo Controparte_24 CP_25 costoro destinatari di alcuna statuizione in punto di regolamentazione delle spese di lite ed essendo, comunque, ormai decorso il termine per proporre impugnazione da parte loro, trattandosi di rapporti processuali scindibili ex art. 332 c.p.c.
3.3. – Deve, poi, essere disattesa l'eccezione di tardività dell'appello principale avanzata da parte appellata CP_1
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327
c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal pagina 6 di 13 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (cfr. Cassazione civile, ordinanza dell' 1.12.2021, n. 37750).
Nella specie, la causa è iniziata, in primo grado, con atto di citazione notificato in data 10.6.2008, di talché il giudizio è sottoposto all'applicazione dell'art. 327 c.p.c. nella versione antecedente alla modifica di cui alla l.n. 58/2009, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione era quello di un anno.
Pertanto, dal momento che la sentenza impugnata è stata depositata il 26.5.2020, l'appello è da considerarsi tempestivo, in quanto proposto con atto di citazione notificato il 19.3.2021 e, quindi, entro il termine di un anno.
3.4. – Va, infine, dato atto che parte appellata non ha depositato il proprio fascicolo di parte CP_1 di primo grado, né, comunque, ha offerto al giudice il suo contenuto.
La comparsa di costituzione, creata e depositata (il 14.9.2021) in forma telematica, indica come produzioni: 1) la procura alle liti;
2) il certificato di morte di;
3) la copia della Controparte_22 sentenza impugnata;
4) l'atto di appello notificato.
Poiché, d'altra parte, ancora da ultimo nel decreto del 27.5.2024 col quale il Presidente della sezione ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 3.7.2024 nella forma scritta ex artt. 127, ultimo comma, e 127-ter c.p.c., le parti erano state espressamente invitate a depositare copie informatiche dei propri documenti (ed analogo avviso era contenuto nell'identico decreto del
28.7.2021, del 31.3.2022, del 29.11.2022), non può esservi dubbio che l'assenza della produzione di parte è da attribuirsi a sua totale responsabilità.
Deve, dunque, la Corte decidere allo stato degli atti, fermo restando che si terrà conto di qualsiasi elemento che, quantunque contenuto nel fascicolo ora mancante, risulti ormai acquisito al dibattito processuale per altra via.
Al riguardo, giova considerare che la totalità dei documenti allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed alla memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. di parte CP_1 sono stati scannerizzati dalla cancelleria ed allegati al fascicolo telematico d'ufficio di prime cure, sicché l'omissione ha conseguenze pratiche trascurabili.
3.4.1. – In ogni caso, le Sezioni Unite hanno affermato che “affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va nuovamente “provato” dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo”; aggiungendo che “il giudice di appello può porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro
pagina 7 di 13 provvedimento o atto del processo” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4835/2023 del 16.2.2023 in motivazione).
Da ciò la formulazione dei seguenti principi di diritto:
1 – “In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione”;
2 – “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado”;
3 – “In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo
- ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo”.
3.4.2. – Applicando tali principi al caso in esame, può ritenersi definitivamente acquisito che il reddito dominicale della part. 1311, foglio 20 (via Guicciardini), ammonti ad € 2,06 (lit. 3.981), in quanto tale valore risulta indicato, richiamando la visura catastale prodotta in primo grado, nella comparsa di costituzione (pag. 9), in quella conclusionale (pag. 11) e nella memoria di replica
(pag. 2) degli appellati in assenza di contestazioni ad opera delle controparti. CP_1
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello principale e quello incidentale, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro.
4 – L'esame degli appelli.
Gli appelli sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
4.1. – Vero è che “in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei
pagina 8 di 13 diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della l.n. 794 del 1942” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 5.4.2017, n.
8824).
Il giudice di prime cure non si è attenuto a tale principio, in quanto, pur avendo gli originari convenuti (qui appellanti) depositato apposita nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. (con cui la difesa di aveva chiesto la liquidazione di € 21.390,00 per compenso professionale e di € Pt_1
352,19 per spese esenti, mentre la difesa di ed altri aveva chiesto la liquidazione CP_15 dell'importo di € 29.865,00, comprensivo del rimborso spese generali al 15% e dell'aumento per il numero delle parti assistite) ha proceduto ad una liquidazione in misura nettamente inferiore (€
4.900), senza dare atto delle ragioni di tale sensibile discostamento.
Ciò, tuttavia, non è sufficiente a determinare l'accoglimento degli appelli.
4.1.1. – Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti […] In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti” (cfr. Cass. civ.,
n. 10755/2019).
Nella specie, è provato (oltre che incontestato) che il reddito dominicale della part. 1331, fol. 20, di 320 mq, coincidente con via Guicciardini, fosse pari a lit. 3.980, corrispondenti ad attuali €
2,06.
Pertanto, vertendo la causa in tema di servitù, la somma di € 2,06 andava moltiplicata per 50 (ex art. 15, comma 4, c.p.c.), determinandosi, così, in € 103,00 il valore della causa.
Al riguardo, è irrilevante che la difesa nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo CP_1 grado, avesse indicato il valore della causa come “indeterminabile”.
Si applica, infatti, il seguente principio: “in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di
pagina 9 di 13 considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10
c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda
a norma delle disposizioni seguenti"” (cfr. Cass. civ. n. 12770/2023).
Parimenti irrilevante è il fatto che la difesa degli originari attori avesse redatto la nota spese indicando la causa di valore indeterminabile, in quanto ciò non esimeva il giudice dall'esaminare tutti gli atti processuali per ricavare il reddito dominicale del bene ed individuare il valore della causa ex art. 15 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 10755/2019, cit.).
4.1.2. – Né interessa che vi fossero state chiamate in causa, in quanto “ove il convenuto, chiamando in causa un terzo, domandi nei suoi confronti non solo l'estensione dell'accertamento del rapporto principale, ma anche l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia (chiamata in garanzia oggettivo-soggettiva), il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, deve essere determinato secondo il valore dell'oggetto del contendere tra le parti principali, atteso che in tale ipotesi unico diventa l'accertamento richiesto al giudice nei confronti di tutte le parti e, per effetto di tale estensione oggettiva e soggettiva, si viene a creare un litisconsorzio necessario” (cfr. Cass. civ., n. 11742/2018).
Principio che è stato coniato dalla Suprema Corte nella fattispecie, sovrapponibile a quella che in questa sede impegna, in cui: a) parte convenuta, nel chiamare in causa il terzo, aveva chiesto l'estensione nei suoi confronti dell'accertamento oggetto della domanda principale;
b) il terzo chiamato, nel costituirsi, non si era limitato a contestare la domanda di garanzia, ma aveva contestato la fondatezza della domanda principale, il cui accoglimento sarebbe stato, ovviamente, presupposto per l'esame della domanda di garanzia. Aveva, quindi, svolto, sotto questo aspetto un intervento (anche) ad adiuvandum.
Si era, così, verificato quel tipico intreccio tra la posizione dell'attore, quella del convenuto e quella del terzo, che le Sezioni Unite qualificano come "chiamata in garanzia soggettivo- oggettiva", consistente nel fatto che il convenuto, chiamando in causa un terzo, domandi nei sui confronti "non solo l'estensione dell'accertamento del rapporto principale, ma anche formulando una richiesta di accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia” (cfr. Cass. n. 24707/2015).
Il corollario di questi principi sul piano della regolazione delle spese è che il "valore della causa" affrontata dal terzo è pari a quello dell'oggetto del contendere tra le parti principali, contesa nella quale il terzo si è ingerito, affrontando così il rischio di soccombenza nei confronti dell'attore, ed acquistando per converso il diritto alla rifusione delle spese anche da questi.
Del resto, i convenuti in garanzia ( e si sono limitati a richiedere, nei confronti degli CP_29 CP_20 attori ( ed altri), il rigetto delle loro domande e, in subordine, di costituire una servitù CP_1 coattiva di passaggio su via Guicciardini, così rimanendo pur sempre nel solco dell'art. 15 c.p.c.
pagina 10 di 13 Ne discende, allora, che gli appellanti non possono dolersi del fatto che il primo giudice non abbia fatto applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile – complessità alta – come da loro invocato, in quanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, avrebbe dovuto fare applicazione di quello relativo alle cause di valore fino ad € 1.100, che avrebbe portato ad una liquidazione nettamente inferiore rispetto a quella operata nella sentenza impugnata.
4.2. – Difatti, il tribunale, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite, pare aver ritenuto la causa di valore indeterminabile – complessità bassa – applicando, per tutte e quattro le fasi, i parametri posti tra i minimi (pari ad € 3.972) ed i medi (pari ad € 7.254) tariffari.
Valutazione che, in ipotesi, meriterebbe di essere condivisa in punto di valutazione della complessità della lite, laddove si consideri che il giudizio, che si è arrestato all'esame delle domande proposte dagli attori, non ha comportato la risoluzione di questioni, in fatto ed in diritto, di particolare difficoltà, come dimostra l'assetto motivazionale della sentenza impugnata ed il carattere ripetitivo e lineare delle difese sviluppate nei vari atti del processo.
Inoltre, l'istruttoria si è articolata solo nell'assunzione di prove testimoniali e, contrariamente a quanto affermato da , non ha visto l'espletamento di alcuna c.t.u. Pt_1
Quindi, anche sotto tale angolo prospettico, i gravami si presentano infondati.
4.3. – Né ricorrevano i presupposti per riconoscere l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del
D.M. 55/2014, richiesto dagli appellanti incidentali.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 14.1.2020, n. 461).
Quindi, il numero delle parti assistite non comporta alcun automatismo in ordine al riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, trattandosi di mera facoltà spettante al giudice che, nell'esercitarla, è tenuto solo a congruamente motivare la sua decisione.
Nella specie, se, da un lato, il tribunale non ha spiegato le ragioni del mancato riconoscimento dell'invocato aumento, dall'altro, è sufficiente osservare, per sanare il predetto deficit motivazionale, che il numero delle parti non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, come risulta anche dal contenuto degli atti depositati in primo grado dai convenuti ed CP_15 altri, dove la loro posizione è stata trattata unitariamente, senza alcuna distinzione di carattere soggettivo.
pagina 11 di 13 Ciò tanto più se si considera che tutta la causa è stata incentrata sulla servitù di passaggio, il che non ha comportato, per la parte, neppure la necessità di sviluppare più difese in contrapposizione a differenti argomentazioni avversarie (come dimostra il contenuto delle comparse ex art. 190
c.p.c.).
In ogni caso, il richiesto aumento sarebbe ampiamente assorbito dall'avere il tribunale applicato uno scaglione più alto (indeterminabile-complessità bassa) rispetto al valore effettivo della causa
(fino ad € 1.100).
4.4. – Per quanto riguarda la doglianza, formulata da , in ordine alla mancata liquidazione Pt_1 delle spese esenti indicate nella notula giudiziale, mette conto di evidenziare che il D.M. n.
55/2014, all'art. 2, dispone che all'avvocato spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese documentate.
Nella specie, l'appellante non ha documentato gli esborsi sostenuti che, quindi, correttamente non sono stati liquidati dal tribunale.
Peraltro, la documentazione allegata all'atto di appello è riferita ad altro giudizio (promosso da tali e nei confronti del Ministero della Salute), ragion per cui non è Parte_5 Parte_6 possibile ritenere che il versamento, a mezzo F24, della somma di € 300,00 – effettuato in data
1.3.2021 – presenti attinenza con la presente causa.
Ad ogni modo, per quanto concerne la richiesta di rimborso del contributo unificato, che Pt_1 assume di avere pagato per il giudizio di primo grado, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n.
115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione” (cfr. Cass. civ. n. 18529/2019), sicché, sul punto,
l'appellante risulta anche privo di interesse ad impugnare.
Per quanto esposto, si impone il rigetto degli appelli.
5 – Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la domanda con cui gli appellati hanno CP_1 chiesto la condanna delle controparti alla restituzione delle maggiori somme ricevute a titolo di spese legali, non avendo proceduto ad interporre appello incidentale per far valere l'erroneità, in loro danno, della liquidazione compiuta dal primo giudice (come, peraltro, già esposto nell'ordinanza di questa Corte del 6.10.2021).
pagina 12 di 13 6 – Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del presente grado, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra tutte le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c.
6.1. – Non ricorrono, poi, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto sia la proposizione dei gravami che la condotta processuale assunta dagli appellati non può ritenersi caratterizzata da mala fede o colpa grave.
6.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da di Parte_1 Parte_1
e e sull'appello incidentale proposto da ed altri
[...] Parte_1 CP_15 avverso la sentenza n. 548/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli Eredi di;
Controparte_22
2) rigetta l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) dichiara inammissibile la domanda di pagamento avanzata dagli appellati ed altri;
CP_1
5) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
6) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 562/2021 promossa da:
(c.f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CENZATTI GIACOMO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), (CF ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(CF ), (CF , Controparte_3 C.F._3 CP_4 C.F._4 (CF , (CF , CP_5 C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(CF ), (CF , CP_7 C.F._7 Controparte_8 C.F._8 (CF , (CF Controparte_9 C.F._9 Controparte_10
, (CF , C.F._10 Controparte_11 C.F._11 CP_12
(CF ), quale erede di E
[...] C.F._12 CP_13 Persona_1
(CF , con il patrocinio dell'Avv. GIUNTINI BARBARA Controparte_14 C.F._13 (CF C.F._14 APPELLATI
(CF ), (CF ), CP_15 C.F._15 Controparte_16 C.F._16 (CF ), (CF Controparte_17 C.F._17 CP_18
), (CF ), C.F._18 Parte_2 C.F._19 Parte_3 (CF ), (CF con il patrocinio C.F._20 CP_19 C.F._21 dell'Avv. ROSSI PAOLA (CF C.F._22 APPELLATI ED APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
, , , CP_20 Controparte_21 Controparte_22 CP_23 APPELLATI-CONTUMACI pagina 1 di 13 avverso la sentenza n. 548/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2020
CONCLUSIONI
In data 3-31/7/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, confermata la sentenza nel merito voglia riformare in parte la stessa in accoglimento della domanda così come articolata dalla attrice appellante e per l'effetto determinare le spese legali in forza della notula giudiziale depositata e redatta secondo i parametri previsti dal D.M. 55 del 2/4/2014 così come adeguati con il D.M. 37 del 8/3/2018 che dovranno essere attualizzati al D.M.147 del 13/8/2022.e rispettando il principio tra richiesto e pronunciato e conseguentemente voglia condannare gli attori di primo grado al pagamento della somma di
€.21.390,00 come precisato con l'atto di appello, oltre spese esenti per €.352,19, spese generali ed oneri accessori come per legge. In subordine atteso il valore indeterminato della domanda voglia applicare il valore medio dei parametri tra € 260.000 ed € 520.00 per tutti i motivi esposti in premessa del presente atto o in denegata ipotesi voglia applicare i valori medi della sottostante fascia da € 52.000 ed € 260.000, con la conseguente condanna come sopra richiesta, secondo i parametri attualmente in vigore. Infine e sempre voglia comunque riconoscere le spese borsuali sostenute e confermare definitivamente che siano poste in toto a carico della parte attrice di primo grado, respingendo la domanda da questa proposta di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c., il tutto e sempre con il favore delle spese del presente giudizio per le quali ci si è dichiarati antistatari”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n.548/2020 emessa dal Giudice del Tribunale di Pisa Dott. Daniele Mercadante in data 13.5.2020 e pubblicata il 26.5.2020, nel fascicolo RG n.61452/2008, Repert. n.890/2020, perché proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della citata sentenza previsto ex lege;
nel merito, nei confronti dell'Appellante principale, in tesi, rigettare l'appello proposto dalla società
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati Parte_4 Parte_1 in narrativa e, considerato che la somma di Euro 7.489/68 è stata già versata dai comparenti a titolo di pagamento delle spese processuali, condannare la parte Appellante alla restituzione delle somme percepite in eccedenza (ivi comprese quelle borsuali) oltre interessi legali dalla data del versamento;
in ipotesi, rigettare il gravame perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado anche nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali;
in ogni caso condannare la società Appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c. per aver proposto il gravame con mala fede e colpa grave, al pagamento della somma che risulterà di giustizia, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri come per legge per le quali ci si dichiara antistatario;
nei confronti dell'Appellante incidentale, in tesi, rigettare l'appello incidentale proposto dai Sig.ri
, , , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 Parte_2 Parte_3
, , in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati nel presente
[...] CP_19 verbale e, considerato che la somma di Euro 5.860/40 è stata già versata dai comparenti a titolo
pagina 2 di 13 di pagamento delle spese processuali, condannare l'Appellante incidentale alla restituzione delle somme percepite in eccedenza oltre interessi legali dalla data del versamento;
in ipotesi, rigettare il gravame perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado anche nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali;
in ogni caso condannare l'Appellante incidentale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c. per aver proposto il gravame con mala fede e colpa grave, al pagamento della somma che risulterà di giustizia, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri come per legge per le quali ci si dichiara antistatario”.
Per parte appellata/appellante incidentale: “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, - Confermare nel merito la Sentenza n° 548/2020; - Riformare parzialmente la Sentenza n° 548/2020 nella parte in cui statuisce sulla determinazione delle spese di lite e, per l'effetto, determinare le spese legali in forza della notula giudiziale depositata e redatta secondo i parametri previsti dal DM 55 del 2/4/2014 cosi' come adeguati con il DM 37 dell'8/3/2018 rispettando cosi' il principio tra richiesto e pronunciato con l'aumento del 180% per aver rappresentato 7 parti nel giudizio oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Il tutto e sempre con vittoria di spese e competenze del presente giudizio per le quali ci si dichiara fin da ora antistatari per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, le sopra indicate parti proponendo gravame avverso la sentenza n. 548/2020, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2020, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ed altri, le aveva rigettate, con conseguente condanna al pagamento CP_1 delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – ed altri avevano convenuto in giudizio la società nonché CP_1 Parte_1
, , , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 Parte_2 Parte_3
, , , , esponendo:
[...] CP_19 Controparte_24 CP_25
- di essere proprietari delle abitazioni poste in Bientina, lungo via Guicciardini, strada in comunione tra gli stessi e senza uscita, rappresentata al NCT del Comune di Bientina al foglio 20, particella 1311;
- che, in attuazione di una variante allo strumento urbanistico, l'area sita all'estremità di via
Guicciardini (catastalmente identificata al foglio n. 20, particella n. 1855, divenuta poi n. 2471) era stata oggetto di un corposo intervento edilizio, finalizzato a realizzare otto unità immobiliari;
- che, pochi giorni dopo l'inizio dei lavori, gli attori avevano contestato a e CP_23 CP_20
, titolari del permesso di costruire, il diritto di utilizzare la predetta via Guicciardini, come
[...] strada di accesso ai futuri appartamenti;
- che, pertanto, i avevano proposto ricorso ai sensi degli artt. 1067-1079 c.c. e 703 c.p.c., CP_20
pagina 3 di 13 al fine di ottenere la cessazione di ogni impedimento all'esercizio della servitù di passo;
- che, con ordinanza n. 929/07, il Tribunale di Pisa – Sezione Distaccata di Pontedera – aveva respinto il ricorso;
- che, nel frattempo, i avevano alienato la proprietà dell'area, oggetto della nuova CP_20 edificazione, alla , trasferendo ad essa anche Parte_1 Parte_4 Parte_1 il diritto di servitù di passo sulla via Guicciardini;
che, successivamente, la aveva venduto sei degli otto appartamenti costruiti e Parte_1 trasferito, pertanto, il diritto di passo sulla predetta via, ai nuovi proprietari degli alloggi ( CP_15
, , , , ,
[...] Controparte_26 Controparte_17 CP_18 Parte_2 Parte_3
, , ); CP_19 Controparte_24 CP_25 che i non avevano mai esercitato la servitù di passo in questione, con la conseguenza che CP_20 la stessa si era estinta per non uso ultraventennale;
che, in ogni caso, la servitù pretesa dai come trasferita ai loro aventi causa, era anche più CP_20 gravosa di quella costituita con gli atti di compravendita a rogito Notaio (1964) e Persona_2
(1979); CP_27 concludevano, quindi, chiedendo di accertare l'estinzione del diritto di servitù di passo lungo via
Guicciardini e, in subordine, di accertare il suo aggravamento con conseguente inibizione ai convenuti del passaggio.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e gli altri proprietari CP_15 degli appartamenti di nuova edificazione, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva degli attori e contestando integralmente le domande avversarie, di cui chiedevano il rigetto;
in via riconvenzionale chiedevano, nel caso di accoglimento delle domande degli attori, la costituzione di servitù coattiva di passaggio e svolgevano, inoltre, domanda di garanzia nei confronti di per ottenere la sua condanna alla restituzione del prezzo di acquisto Pt_1 corrisposto, al pagamento degli interessi legali, oltre alla svalutazione monetaria, alle spese sostenute per il contratto, al rimborso delle spese di trasloco, al danno morale accertando nella misura di giustizia, al ristoro integrale delle spese legali e tecniche di causa.
1.3. – Rimanevano contumaci e , anch'essi proprietari degli Controparte_24 CP_25 appartamenti acquistati da Parte_1
1.4. – Si costituiva, altresì, in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di Parte_1 legittimazione attiva degli attori e contestando integralmente le domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale chiedeva, nel caso di accoglimento delle domande degli attori, la costituzione di servitù coattiva di passaggio e svolgeva, inoltre, domanda di garanzia nei confronti di e , di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, per CP_23 CP_20
pagina 4 di 13 la declaratoria di risoluzione del contratto di acquisto del terreno de quo con loro condanna “alla restituzione del prezzo di acquisto corrisposto, al pagamento degli interessi legali relativi, oltre a quelli per svalutazione monetaria, alle spese sostenute per il contratto, al costo degli immobili edificati, al rimborso totale di quanto spettante ai terzi acquirenti convenuti in giudizio oltre al maggior danno accertando nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed al ristoro integrale delle spese legali e tecniche di causa anche di spettanza dei terzi aventi causa in conformità alle pattuizioni intercorse”. CP_2 1.5. – Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio ed CP_20 contestando integralmente la domanda degli attori di cui chiedevano il rigetto. In via subordinata, chiedevano, accertata l'interclusione del fondo dominante, di costituirsi servitù coattiva di passaggio su via Guicciardini;
in via ulteriormente subordinata, chiedevano di rigettare la domanda proposta dalla volta ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del Pt_1 prezzo.
1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale rigettava la domanda degli attori, condannandoli, nei confronti dei convenuti costituiti e dei terzi chiamati, al pagamento delle spese di lite che quantificava in € 4.900,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per il seguente motivo: Parte_1
(-) il tribunale aveva errato nel liquidare le spese di lite, dal momento che la loro quantificazione non era conforme né alla notula depositata né al DM 55/2014 e successive modifiche, come già eccepito da essa nel ricorso per la correzione di errore materiale che era stato Parte_1 respinto dal tribunale sul presupposto della necessità, per la parte, di proporre gravame.
Difatti, il valore della causa era indeterminabile di rilevante complessità, con la conseguenza che la liquidazione delle spese legali nella misura di € 4.900,00 doveva considerarsi errata, in quanto inferiore ai medi tariffari.
Inoltre, il primo giudice non aveva, ingiustamente, riconosciuto neppure il rimborso delle spese vive indicate nella notula giudiziale.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestavano, Persona_3 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata,
pagina 5 di 13 della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio , proponendo appello incidentale Controparte_28 avverso il capo della sentenza che aveva liquidato le spese di lite, rilevando come la loro quantificazione dovesse ritenersi errata, per essersi il primo giudice immotivatamente discostato dalla nota spese depositata, in cui era stato richiesto l'aumento del compenso, per il numero delle parti assistite, oltre all'applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di rilevante complessità.
2.4. – Con ordinanza del 6.10.2021 veniva dichiarata la contumacia di , Controparte_21 CP_20
e nonché l'interruzione del processo a seguito del decesso di .
[...] CP_23 Controparte_22
2.5. – Riassunto il giudizio su iniziativa di , non si costituivano gli eredi di . Pt_1 Controparte_22
2.6. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 11.1.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.7. – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.8. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 3-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia degli eredi di , non essendosi Controparte_22 gli stessi costituiti in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione nei loro confronti.
3.2. – Sempre in via preliminare, è necessario evidenziare come non sia necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , non essendo Controparte_24 CP_25 costoro destinatari di alcuna statuizione in punto di regolamentazione delle spese di lite ed essendo, comunque, ormai decorso il termine per proporre impugnazione da parte loro, trattandosi di rapporti processuali scindibili ex art. 332 c.p.c.
3.3. – Deve, poi, essere disattesa l'eccezione di tardività dell'appello principale avanzata da parte appellata CP_1
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327
c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal pagina 6 di 13 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (cfr. Cassazione civile, ordinanza dell' 1.12.2021, n. 37750).
Nella specie, la causa è iniziata, in primo grado, con atto di citazione notificato in data 10.6.2008, di talché il giudizio è sottoposto all'applicazione dell'art. 327 c.p.c. nella versione antecedente alla modifica di cui alla l.n. 58/2009, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione era quello di un anno.
Pertanto, dal momento che la sentenza impugnata è stata depositata il 26.5.2020, l'appello è da considerarsi tempestivo, in quanto proposto con atto di citazione notificato il 19.3.2021 e, quindi, entro il termine di un anno.
3.4. – Va, infine, dato atto che parte appellata non ha depositato il proprio fascicolo di parte CP_1 di primo grado, né, comunque, ha offerto al giudice il suo contenuto.
La comparsa di costituzione, creata e depositata (il 14.9.2021) in forma telematica, indica come produzioni: 1) la procura alle liti;
2) il certificato di morte di;
3) la copia della Controparte_22 sentenza impugnata;
4) l'atto di appello notificato.
Poiché, d'altra parte, ancora da ultimo nel decreto del 27.5.2024 col quale il Presidente della sezione ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 3.7.2024 nella forma scritta ex artt. 127, ultimo comma, e 127-ter c.p.c., le parti erano state espressamente invitate a depositare copie informatiche dei propri documenti (ed analogo avviso era contenuto nell'identico decreto del
28.7.2021, del 31.3.2022, del 29.11.2022), non può esservi dubbio che l'assenza della produzione di parte è da attribuirsi a sua totale responsabilità.
Deve, dunque, la Corte decidere allo stato degli atti, fermo restando che si terrà conto di qualsiasi elemento che, quantunque contenuto nel fascicolo ora mancante, risulti ormai acquisito al dibattito processuale per altra via.
Al riguardo, giova considerare che la totalità dei documenti allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed alla memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. di parte CP_1 sono stati scannerizzati dalla cancelleria ed allegati al fascicolo telematico d'ufficio di prime cure, sicché l'omissione ha conseguenze pratiche trascurabili.
3.4.1. – In ogni caso, le Sezioni Unite hanno affermato che “affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va nuovamente “provato” dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo”; aggiungendo che “il giudice di appello può porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro
pagina 7 di 13 provvedimento o atto del processo” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4835/2023 del 16.2.2023 in motivazione).
Da ciò la formulazione dei seguenti principi di diritto:
1 – “In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione”;
2 – “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado”;
3 – “In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo
- ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo”.
3.4.2. – Applicando tali principi al caso in esame, può ritenersi definitivamente acquisito che il reddito dominicale della part. 1311, foglio 20 (via Guicciardini), ammonti ad € 2,06 (lit. 3.981), in quanto tale valore risulta indicato, richiamando la visura catastale prodotta in primo grado, nella comparsa di costituzione (pag. 9), in quella conclusionale (pag. 11) e nella memoria di replica
(pag. 2) degli appellati in assenza di contestazioni ad opera delle controparti. CP_1
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello principale e quello incidentale, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro.
4 – L'esame degli appelli.
Gli appelli sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
4.1. – Vero è che “in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei
pagina 8 di 13 diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della l.n. 794 del 1942” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 5.4.2017, n.
8824).
Il giudice di prime cure non si è attenuto a tale principio, in quanto, pur avendo gli originari convenuti (qui appellanti) depositato apposita nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. (con cui la difesa di aveva chiesto la liquidazione di € 21.390,00 per compenso professionale e di € Pt_1
352,19 per spese esenti, mentre la difesa di ed altri aveva chiesto la liquidazione CP_15 dell'importo di € 29.865,00, comprensivo del rimborso spese generali al 15% e dell'aumento per il numero delle parti assistite) ha proceduto ad una liquidazione in misura nettamente inferiore (€
4.900), senza dare atto delle ragioni di tale sensibile discostamento.
Ciò, tuttavia, non è sufficiente a determinare l'accoglimento degli appelli.
4.1.1. – Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti […] In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti” (cfr. Cass. civ.,
n. 10755/2019).
Nella specie, è provato (oltre che incontestato) che il reddito dominicale della part. 1331, fol. 20, di 320 mq, coincidente con via Guicciardini, fosse pari a lit. 3.980, corrispondenti ad attuali €
2,06.
Pertanto, vertendo la causa in tema di servitù, la somma di € 2,06 andava moltiplicata per 50 (ex art. 15, comma 4, c.p.c.), determinandosi, così, in € 103,00 il valore della causa.
Al riguardo, è irrilevante che la difesa nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo CP_1 grado, avesse indicato il valore della causa come “indeterminabile”.
Si applica, infatti, il seguente principio: “in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di
pagina 9 di 13 considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10
c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda
a norma delle disposizioni seguenti"” (cfr. Cass. civ. n. 12770/2023).
Parimenti irrilevante è il fatto che la difesa degli originari attori avesse redatto la nota spese indicando la causa di valore indeterminabile, in quanto ciò non esimeva il giudice dall'esaminare tutti gli atti processuali per ricavare il reddito dominicale del bene ed individuare il valore della causa ex art. 15 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 10755/2019, cit.).
4.1.2. – Né interessa che vi fossero state chiamate in causa, in quanto “ove il convenuto, chiamando in causa un terzo, domandi nei suoi confronti non solo l'estensione dell'accertamento del rapporto principale, ma anche l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia (chiamata in garanzia oggettivo-soggettiva), il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, deve essere determinato secondo il valore dell'oggetto del contendere tra le parti principali, atteso che in tale ipotesi unico diventa l'accertamento richiesto al giudice nei confronti di tutte le parti e, per effetto di tale estensione oggettiva e soggettiva, si viene a creare un litisconsorzio necessario” (cfr. Cass. civ., n. 11742/2018).
Principio che è stato coniato dalla Suprema Corte nella fattispecie, sovrapponibile a quella che in questa sede impegna, in cui: a) parte convenuta, nel chiamare in causa il terzo, aveva chiesto l'estensione nei suoi confronti dell'accertamento oggetto della domanda principale;
b) il terzo chiamato, nel costituirsi, non si era limitato a contestare la domanda di garanzia, ma aveva contestato la fondatezza della domanda principale, il cui accoglimento sarebbe stato, ovviamente, presupposto per l'esame della domanda di garanzia. Aveva, quindi, svolto, sotto questo aspetto un intervento (anche) ad adiuvandum.
Si era, così, verificato quel tipico intreccio tra la posizione dell'attore, quella del convenuto e quella del terzo, che le Sezioni Unite qualificano come "chiamata in garanzia soggettivo- oggettiva", consistente nel fatto che il convenuto, chiamando in causa un terzo, domandi nei sui confronti "non solo l'estensione dell'accertamento del rapporto principale, ma anche formulando una richiesta di accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia” (cfr. Cass. n. 24707/2015).
Il corollario di questi principi sul piano della regolazione delle spese è che il "valore della causa" affrontata dal terzo è pari a quello dell'oggetto del contendere tra le parti principali, contesa nella quale il terzo si è ingerito, affrontando così il rischio di soccombenza nei confronti dell'attore, ed acquistando per converso il diritto alla rifusione delle spese anche da questi.
Del resto, i convenuti in garanzia ( e si sono limitati a richiedere, nei confronti degli CP_29 CP_20 attori ( ed altri), il rigetto delle loro domande e, in subordine, di costituire una servitù CP_1 coattiva di passaggio su via Guicciardini, così rimanendo pur sempre nel solco dell'art. 15 c.p.c.
pagina 10 di 13 Ne discende, allora, che gli appellanti non possono dolersi del fatto che il primo giudice non abbia fatto applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile – complessità alta – come da loro invocato, in quanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, avrebbe dovuto fare applicazione di quello relativo alle cause di valore fino ad € 1.100, che avrebbe portato ad una liquidazione nettamente inferiore rispetto a quella operata nella sentenza impugnata.
4.2. – Difatti, il tribunale, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite, pare aver ritenuto la causa di valore indeterminabile – complessità bassa – applicando, per tutte e quattro le fasi, i parametri posti tra i minimi (pari ad € 3.972) ed i medi (pari ad € 7.254) tariffari.
Valutazione che, in ipotesi, meriterebbe di essere condivisa in punto di valutazione della complessità della lite, laddove si consideri che il giudizio, che si è arrestato all'esame delle domande proposte dagli attori, non ha comportato la risoluzione di questioni, in fatto ed in diritto, di particolare difficoltà, come dimostra l'assetto motivazionale della sentenza impugnata ed il carattere ripetitivo e lineare delle difese sviluppate nei vari atti del processo.
Inoltre, l'istruttoria si è articolata solo nell'assunzione di prove testimoniali e, contrariamente a quanto affermato da , non ha visto l'espletamento di alcuna c.t.u. Pt_1
Quindi, anche sotto tale angolo prospettico, i gravami si presentano infondati.
4.3. – Né ricorrevano i presupposti per riconoscere l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del
D.M. 55/2014, richiesto dagli appellanti incidentali.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 14.1.2020, n. 461).
Quindi, il numero delle parti assistite non comporta alcun automatismo in ordine al riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, trattandosi di mera facoltà spettante al giudice che, nell'esercitarla, è tenuto solo a congruamente motivare la sua decisione.
Nella specie, se, da un lato, il tribunale non ha spiegato le ragioni del mancato riconoscimento dell'invocato aumento, dall'altro, è sufficiente osservare, per sanare il predetto deficit motivazionale, che il numero delle parti non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, come risulta anche dal contenuto degli atti depositati in primo grado dai convenuti ed CP_15 altri, dove la loro posizione è stata trattata unitariamente, senza alcuna distinzione di carattere soggettivo.
pagina 11 di 13 Ciò tanto più se si considera che tutta la causa è stata incentrata sulla servitù di passaggio, il che non ha comportato, per la parte, neppure la necessità di sviluppare più difese in contrapposizione a differenti argomentazioni avversarie (come dimostra il contenuto delle comparse ex art. 190
c.p.c.).
In ogni caso, il richiesto aumento sarebbe ampiamente assorbito dall'avere il tribunale applicato uno scaglione più alto (indeterminabile-complessità bassa) rispetto al valore effettivo della causa
(fino ad € 1.100).
4.4. – Per quanto riguarda la doglianza, formulata da , in ordine alla mancata liquidazione Pt_1 delle spese esenti indicate nella notula giudiziale, mette conto di evidenziare che il D.M. n.
55/2014, all'art. 2, dispone che all'avvocato spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese documentate.
Nella specie, l'appellante non ha documentato gli esborsi sostenuti che, quindi, correttamente non sono stati liquidati dal tribunale.
Peraltro, la documentazione allegata all'atto di appello è riferita ad altro giudizio (promosso da tali e nei confronti del Ministero della Salute), ragion per cui non è Parte_5 Parte_6 possibile ritenere che il versamento, a mezzo F24, della somma di € 300,00 – effettuato in data
1.3.2021 – presenti attinenza con la presente causa.
Ad ogni modo, per quanto concerne la richiesta di rimborso del contributo unificato, che Pt_1 assume di avere pagato per il giudizio di primo grado, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n.
115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione” (cfr. Cass. civ. n. 18529/2019), sicché, sul punto,
l'appellante risulta anche privo di interesse ad impugnare.
Per quanto esposto, si impone il rigetto degli appelli.
5 – Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la domanda con cui gli appellati hanno CP_1 chiesto la condanna delle controparti alla restituzione delle maggiori somme ricevute a titolo di spese legali, non avendo proceduto ad interporre appello incidentale per far valere l'erroneità, in loro danno, della liquidazione compiuta dal primo giudice (come, peraltro, già esposto nell'ordinanza di questa Corte del 6.10.2021).
pagina 12 di 13 6 – Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del presente grado, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra tutte le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c.
6.1. – Non ricorrono, poi, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto sia la proposizione dei gravami che la condotta processuale assunta dagli appellati non può ritenersi caratterizzata da mala fede o colpa grave.
6.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da di Parte_1 Parte_1
e e sull'appello incidentale proposto da ed altri
[...] Parte_1 CP_15 avverso la sentenza n. 548/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli Eredi di;
Controparte_22
2) rigetta l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) dichiara inammissibile la domanda di pagamento avanzata dagli appellati ed altri;
CP_1
5) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
6) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13