Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/07/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 69/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 69/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Mauro Iervolino
- Appellante -
nei confronti di
”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa come in atti dall'avv. Cecilia Del Forno
- Appellata -
OGGETTO: Espropriazione presso terzi ex art. 543 e segg. cpc.
1
FATTO e DIRITTO
1. – In virtù del d.i. n. 1276/2018 la nel 2021 ha Parte_2
instaurato la procedura di pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di Foggia nei confronti del debitore esecutato “La ” e di ventuno terzi pignorati, fra cui Controparte_2 [...]
”. CP_1
2. – Ricevuta la notifica del pignoramento, quest'ultimo presunto “debitor debitoris” ha omesso di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 cpc ed il GE, con ordinanza del 5.4.2022,
ha assegnato la somma di € 22.182,85, comprensiva di spese e compensi del procedimento.
3. – Avverso l'ordinanza di assegnazione il terzo pignorato ha proposto opposizione ex art. 617 co. 2 cpc ed il GE ha sospeso l'esecuzione, condannato ” al pagamento Controparte_1
delle spese della fase cautelare e concesso il termine di quarantacinque giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
4. – L'opponente ha denunziato due vizi: la violazione dell'art. 548 cpc perché il GE ha proceduto all'assegnazione della somma nonostante l'indeterminatezza dell'oggetto del pignoramento;
l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese della fase cautelare,
conclusasi con un provvedimento favorevole al terzo pignorato.
5. – All'opposizione agli atti esecutivi ha resistito la società pignorante, che ne ha eccepito l'inammissibilità, deducendone subordinatamente l'infondatezza. Invece, il debitore esecutato è
rimasto contumace.
6. – Con sentenza n. 3046/2023, pubblicata il 5.12.2023, il giudice del Tribunale di Foggia
ha accolto l'opposizione ed annullato l'ordinanza di assegnazione della somma di € 22.182,85 in favore di (capo 1 del dispositivo); ha condannato l'opposta al Parte_2
pagamento in favore dell'opponente delle spese relative alla fase cautelare e al conseguente
2 giudizio di merito (capi 2 e 3); ha compensato interamente le spese di lite tra le parti e la contumace (capo 4).
6.1. – In particolare, il giudicante ha rilevato che il credito pignorato era stato indicato in maniera generica dal creditore procedente, così da non consentirne l'esatta identificazione ai fini dell'assegnazione, di talché all'inerzia del terzo pignorato doveva ovviarsi mediante l'introduzione del giudizio endoesecutivo ex art. 549 cpc, con la conseguenza che il provvedimento assegnativo emesso in base al meccanismo della “ficta confessio” ex art. 548 cpc è da ritenersi illegittimo.
Inoltre, il primo giudice ha ritenuto che all'opponente debba attribuirsi il favore delle spese della fase sommaria in quanto la sua istanza di sospensione era stata accolta e, comunque,
[...]
” è parte vittoriosa all'esito finale della lite. CP_1
7. – Avverso la sentenza la ha proposto appello, Parte_2
eccependone l'erroneità in quanto, a norma dell'art. 548 cpc, in caso di mancata dichiarazione del terzo, si presume sussistente il credito, il quale è perciò non contestato, ed il silenzio del terzo assume valore di riconoscimento implicito del debito. Pertanto, ha chiesto la riforma della pronunzia gravata e la conferma dell'ordinanza di assegnazione, vinte le spese di causa.
8. – ” si è costituita in giudizio, deducendo la correttezza giuridica Controparte_1
della decisione impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma, con vittoria delle spese del grado.
9. – In assenza di attività istruttoria e concesso il termine per il deposito memorie conclusive,
all'udienza del 24.6.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
10. – L'appello è inammissibile in quanto è indubitabile che sia le parti che – per quanto maggiormente rileva – il giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata abbiano espressamente e consapevolmente qualificato il rimedio esperito dal terzo pignorato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. Infatti, in base ad un consolidato principio giurisprudenziale, il regime impugnatorio della sentenza emessa in materia di opposizioni esecutive dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla, a prescindere dall'esattezza o meno di detta
3 qualificazione. In particolare, “Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un
provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di
sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge con quello
che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il principio
dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la
forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da
consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così
ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione” (così,
testualmente, Cass.
6.12.2021 n. 38587).
11. – Per effetto dell'espressa previsione dell'art. 618 cpc, le sentenze che definiscono le opposizioni agli atti esecutivi sono unicamente soggette al ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111 co. 7 Cost. nonché al regolamento di competenza ex artt. 42 segg. cpc come disposto dall'art. 187 disp. att. cpc.
12. – D'altra parte, essendo stata impugnata l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cpc, la quale costituisce l'atto di chiusura del processo di espropriazione forzata, non è
conseguentemente più possibile avvalersi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, solo la cui definizione dà luogo ad una pronunzia suscettibile di appello.
13. – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza codificato dall'art. 91 cpc. Il compenso professionale è liquidato in base al valore della controversia, secondo i parametri forensi minimi in ragione della natura in rito della decisione.
14. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2
nei confronti di ”, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 3046/2023, Controparte_1
pubblicata il 5.12.2023, con atto di citazione del 16.1.2024, così provvede:
4 1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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