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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 126/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0340239004040304000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0340239004040304000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0340239004040304000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0340239004040304000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0340239004040304000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Regione Calabria, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, scaturente da molteplici cartelle di pagamento.
Il ricorrente ha inteso limitare la propria impugnazione alle seguenti cartelle di pagamento:
a) cartella di pagamento n. 03420140031026243000, per tassa automobilistica anno 2009 e 2010;
b) cartella di pagamento n. 03420210017975582000, per tassa automobilistica anno 2016;
c) cartella di pagamento n. 03420220007164319000, per tassa automobilistica anno 2017 e 2018 e spese di giudizio anno 2020.
Il ricorrente ha eccepito:
1) il difetto di notifica dell'atto impugnato e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento;
2) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti e, dunque, la prescrizione dei crediti;
3) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio dai convenuti, il ricorrente ha ricevuto e impugnato le cartelle di pagamento presupposte all'atto oggi impugnato, introducendo più giudizi dinanzi questa Corte.
Tale circostanza preclude, nell'odierna sede, qualsivoglia eccezione riguardante il merito della pretesa impositiva, che sarà oggetto di cognizione nei giudizi già introdotti dall'odierno ricorrente.
I motivi di ricorso sopra sintetizzati sono infondati.
In relazione al primo motivo di ricorso, si evidenzia che il difetto della notifica è ravvisabile quando difettano gli elementi che la caratterizzano, con riguardo essenzialmente alla persona che riceve l'atto, alla data e al luogo in cui essa avviene;
eventuali inosservanze di formalità e disposizioni attinenti alla modalità della notifica possono costituire causa di nullità della stessa che, tuttavia, secondo la previsione dell'art.156 co.3
c.p.c., non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (cfr., ex plurimis, Cass. nr.12998/1991; nr.10/1996, nr. 84/1996, nr.17762/2002; SS.UU nr.19854/2004; Cass. nr.12010/2006, nr.2079/2008).
Nel caso di specie, dunque, gli eventuali vizi della notificazione risultano sanati dalla proposizione del ricorso da parte della contribuente, avendo l'atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
L'atto impugnato reca l'indicazione del responsabile del procedimento e la sua sottoscrizione.
Il motivo di ricorso di cui al punto 2) deve essere disatteso, in quanto, come si è detto, le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato sono state impugnate dal ricorrente e tale circostanza ne presuppone, dunque, la regolare notifica.
Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, si evidenzia che l'atto impugnato è adeguatamente motivato, anche per relationem, mediante richiamo alle cartelle di pagamento presupposte.
Tanto importa il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro
1.500,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 13.01.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 126/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0340239004040304000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0340239004040304000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0340239004040304000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0340239004040304000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0340239004040304000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Regione Calabria, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, scaturente da molteplici cartelle di pagamento.
Il ricorrente ha inteso limitare la propria impugnazione alle seguenti cartelle di pagamento:
a) cartella di pagamento n. 03420140031026243000, per tassa automobilistica anno 2009 e 2010;
b) cartella di pagamento n. 03420210017975582000, per tassa automobilistica anno 2016;
c) cartella di pagamento n. 03420220007164319000, per tassa automobilistica anno 2017 e 2018 e spese di giudizio anno 2020.
Il ricorrente ha eccepito:
1) il difetto di notifica dell'atto impugnato e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento;
2) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti e, dunque, la prescrizione dei crediti;
3) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio dai convenuti, il ricorrente ha ricevuto e impugnato le cartelle di pagamento presupposte all'atto oggi impugnato, introducendo più giudizi dinanzi questa Corte.
Tale circostanza preclude, nell'odierna sede, qualsivoglia eccezione riguardante il merito della pretesa impositiva, che sarà oggetto di cognizione nei giudizi già introdotti dall'odierno ricorrente.
I motivi di ricorso sopra sintetizzati sono infondati.
In relazione al primo motivo di ricorso, si evidenzia che il difetto della notifica è ravvisabile quando difettano gli elementi che la caratterizzano, con riguardo essenzialmente alla persona che riceve l'atto, alla data e al luogo in cui essa avviene;
eventuali inosservanze di formalità e disposizioni attinenti alla modalità della notifica possono costituire causa di nullità della stessa che, tuttavia, secondo la previsione dell'art.156 co.3
c.p.c., non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (cfr., ex plurimis, Cass. nr.12998/1991; nr.10/1996, nr. 84/1996, nr.17762/2002; SS.UU nr.19854/2004; Cass. nr.12010/2006, nr.2079/2008).
Nel caso di specie, dunque, gli eventuali vizi della notificazione risultano sanati dalla proposizione del ricorso da parte della contribuente, avendo l'atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
L'atto impugnato reca l'indicazione del responsabile del procedimento e la sua sottoscrizione.
Il motivo di ricorso di cui al punto 2) deve essere disatteso, in quanto, come si è detto, le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato sono state impugnate dal ricorrente e tale circostanza ne presuppone, dunque, la regolare notifica.
Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, si evidenzia che l'atto impugnato è adeguatamente motivato, anche per relationem, mediante richiamo alle cartelle di pagamento presupposte.
Tanto importa il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro
1.500,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 13.01.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Loredana De Franco