Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 231
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di notifica dell'atto impugnato

    Il giudice rileva che, anche in presenza di eventuali vizi della notifica, questi risultano sanati dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente, avendo l'atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    L'atto impugnato reca l'indicazione del responsabile del procedimento e la sua sottoscrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e prescrizione dei crediti

    Il giudice rileva che le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato sono state impugnate dal ricorrente in giudizi separati, il che ne presuppone la regolare notifica.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    L'atto impugnato è adeguatamente motivato, anche per relationem, mediante richiamo alle cartelle di pagamento presupposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 231
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 231
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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